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Ammissione all’incentivo - Adempimenti dei datori di lavoro
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Coordinamento con altri incentivi
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Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo
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Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze
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Fruizione dell’incentivo
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Incremento occupazionale netto
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Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
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Misura dell'incentivo
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Modifiche al regime “de minimis”
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Moduli telematici
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Programma Garanzia Giovani
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Quando spetta l'incentivo
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Rapporti incentivati
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Regime di esenzione e fruizione dell’incentivo oltre i limiti “de minimis”
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Rendicontazione alle Regioni dei pagamenti effettuati dall'INPS
Legge 856 del 5 dicembre 1986
Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato.
Vigente al: 18-1-2015
TITOLO I
PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO MERCI DI LINEA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I servizi di trasporto merci di linea, di cui all'articolo 1,
lettera b), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni, esercitati, nel periodo dal 1 gennaio 1975 alla data di entrata in vigore della presente legge, da societa' del Gruppo Finmare, per i quali e' riconosciuta l'impossibilita' di conseguire l'equilibrio economico della gestione e la loro indispensabilita' per l'economia nazionale, sono oggetto di un programma di ristrutturazione e di sostegno finanziario da parte dello Stato.
2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
programma di cui al comma 1 e' approvato dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, sulla base delle proposte formulate dalla Societa' finanziaria marittima (Finmare). Al fine di conseguire la maggiore possibile economicita' della gestione dei servizi e' consentita l'intercambiabilita', tra le societa' del Gruppo Finmare, dei mezzi nautici e delle linee o tratti di linea compresi nel programma.
3. Il Ministro della marina mercantile, d'intesa con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 1.
Art. 2.
1. Per i servizi di trasporto merci di linea previsti dall'articolo 1, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, e' autorizzato a corrispondere per un quinquennio, a decorrere dal 1 gennaio 1985, il contributo annuo di avviamento previsto dall'articolo 4, lettera a), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, limitatamente al periodo di esercizio dei servizi con navi di proprieta' delle societa' indicate nell'articolo 1.
2. Nei casi in cui in base al programma di cui all'articolo 1 le navi assegnate ai servizi saranno sostituite con navi di proprieta' di nuova costruzione, il contributo annuo di avviamento, commisurato al nuovo investimento, e' parimenti corrisposto per un quinquennio dall'entrata in servizio delle nuove unita'.
3. In attesa che entrino in servizio le nuove navi, il contributo spettante per le navi che verranno sostituite sara' corrisposto per un periodo non superiore a quattro anni.
4. La concessione del contributo di cui al comma 2, pari alla quota di ammortamento ed interessi dell'investimento, e' subordinata al prezzo di acquisto a livelli medi europei accertato, entro due mesi dall'ordinazione di ciascuna nave, da una apposita Commissione interministeriale, nominata dal Ministro della marina mercantile e composta da sei membri in rappresentanza dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali. Il Presidente della Commissione e' designato, tra i suoi componenti, dal Ministro della marina mercantile ed il suo voto prevale in caso di parita'. La Commissione si avvale del giudizio di congruita' espresso dal Ministero della marina mercantile, nonche', se del caso, di perizie tecniche da parte di esperti nazionali o stranieri.
5. Con la stessa procedura di cui al comma 1 e' autorizzata la corresponsione del contributo in dipendenza dell'eventuale trasferimento, nel periodo di contribuzione, della proprieta' delle navi tra le societa' del Gruppo Finmare o della immissione in servizio delle navi di proprieta' di nuova costruzione.
6. In detta ipotesi spetta alla societa' cui e' trasferita la proprieta' della nave la quota residua del contributo.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per gli anni dal 1985 al 1995, la spesa complessiva di lire 785 miliardi ripartita in ragione di lire 36 miliardi per il 1985, lire 36 miliardi per il 1986, lire 31 miliardi per il 1987, lire 30 miliardi per il 1988, lire 74 miliardi per il 1989, lire 80 miliardi per il 1990, lire 138 miliardi per il 1991, lire 132 miliardi per il 1992, lire 122 miliardi per il 1993, lire 53 miliardi per il 1994, lire 53 miliardi per il 1995.
Art. 3.
1. Il programma di cui all'articolo 1 deve contenere l'indicazione dei contingenti, divisi per qualifica, del personale, amministrativo e navigante, esuberante sia in relazione a servizi svolti al 1 gennaio 1985, sia in dipendenza dell'attuazione del programma medesimo, e delle relative variazioni.
2. Agli appartenenti alle qualifiche per le quali sono previste esuberanze di personale, che abbiano compiuto 55 anni di eta' se uomini e 50 se donne ed abbiano maturato i requisiti di contribuzione per la pensione di vecchiaia, e' data facolta' di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato. Al maturare delle esuberanze in relazione all'attuazione del programma di cui al comma 1, le societa' ne danno di volta in volta comunicazione ai lavoratori in possesso dei predetti requisiti i quali, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare la domanda. A tali lavoratori non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
3. Qualora il numero dei lavoratori che hanno presentato la domanda di pensionamento anticipato nel termine di cui al comma 2 risulti eccedente rispetto a quello delle esuberanze previste nel programma, la societa' interessata individua coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma, debbano fruire del pensionamento anticipato, secondo il criterio prevalente della maggiore eta', tra gli interessati che hanno fatto domanda.
4. Nel caso in cui le domande di pensionamento anticipato risultino inferiori alle esuberanze di personale di cui al predetto programma, la societa' e' interessata individua il personale che, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, deve essere collocata in pensionamento anticipato, seguendo il criterio della maggiore eta' e fino al raggiungimento dei limiti numerici indicati nel programma medesimo.((1))
5. L'accoglimento della domanda, o l'adozione del provvedimento di cui al comma 4, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro alla scadenza del mese in cui ha luogo l'accoglimento o l'adozione medesima. Il trattamento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo.
6. Il trattamento di pensione e' liquidato sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto di lavoro e quella di compimento dell'eta' per la pensione di vecchiaia.
7. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione, si applicano le norme relative alla pensione di anzianita' di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
8. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non e' compatibile con prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.
9. Sono posti a carico dello Stato i contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianita' contributiva e l'ammontare delle mensilita' di pensione anticipatamente corrisposte fino al raggiungimento della normale eta' pensionabile che sara' dimostrata all'ente assicuratore con scadenza annuale. Per tali finalita' e' autorizzata, per gli anni dal 1986 al 1990, la spesa complessiva di lire 90 miliardi ripartita in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, lire 25 miliardi per l'anno 1987, lire 20 miliardi per l'anno 1989 e lire 25 miliardi per l'anno 1990.
10. Il regime giuridico ed economico per il personale di stato maggiore navigante delle societa' Italia, Lloyd Triestino, Adriatica, Tirrenia, nonche' delle societa' Caremar, Toremar e Siremar disciplinate con regolamento organico ai sensi dell'attuale normativa, resta in vigore per il solo personale iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale con sentenza 12-20 dicembre 1988, n. 1106 (in G.U. 28/12/1988, n.52 - serie speciale) ha dichiarato l'illeggittimita' costituzionale dell'art.3, quarto comma.
Art. 4.
1. Per le navi gia' assegnate ai servizi di cui all'articolo 4, lettera a), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, che non dovessero essere utilizzate nei servizi compresi nel programma di cui all'articolo 1, o che venissero sostituite con naviglio di proprieta' tecnologicamente idoneo ed adeguato alle prevedibili quote di carico, sono riconosciute alle societa' interessate, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, le eventuali perdite patrimoniali, costituite:
a) dalla differenza tra il valore residuo delle navi, calcolato su una vita utile di 12 anni, e il prezzo di realizzo della loro vendita a livelli medi europei, accertato dalla Commissione interministeriale di cui al comma 4 dell'articolo 2;
b) limitatamente ad un anno, dai costi di disarmo delle navi dalla data di radiazione alla loro vendita, nonche' dagli altri oneri di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 501.
2. Sono altresi' riconosciuti alle societa', con la stessa procedura di cui al comma 1, gli oneri finanziari sul valore residuo delle navi di cui alla lettera a) e sui costi ed oneri di cui alla lettera b) in base al tasso di interesse determinato dalla media ponderata tra i tassi dei mutui agevolati e quelli del mercato a breve, determinati questi ultimi dalla media ponderata dei tassi bancari effettivamente sostenuti dalle societa' in ciascun anno.
3. Per ciascuna societa' il totale delle minusvalenze da riconoscere, tenuto conto di tutti gli elementi sopra indicati, sara' determinato al netto delle eventuali plusvalenze realizzate.
4. La societa' e' tenuta a comprovare la piena idoneita' tecnico-commerciale delle navi immesse in sostituzione di quelle precedenti.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per gli anni dal 1986 al 1989, una spesa complessiva di lire 71 miliardi ripartita in ragione di lire 50 miliardi per il 1986, lire 3 miliardi per il 1987, lire 18 miliardi per il 1989.
Art. 5.
1. Le somme da erogare per le finalita' di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono corrisposte con decreto del Ministro della marina mercantile, in rate mensili posticipate in misura pari, nel loro totale, all'importo previsionale nell'ambito di quanto fissato per ciascun anno dalla presente legge.
2. Nell'ultimo anno gli acconti mensili di cui al comma 1 saranno pari al 90 per cento.
3. Entro il 30 giugno di ciascun anno immediatamente successivo si procedera', previo accertamento, ai saldi delle somme dovute per i titoli di cui al comma 1, che comunque non potranno superare i residui annualmente iscritti in bilancio.
Art. 6.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1987, per l'effettuazione della
navigazione richiesta, secondo la vigente legislazione, per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di aspirante capitano di lungo corso e di aspirante capitano di macchina, e' consentito l'imbarco, su navi mercantili nazionali, in soprannumero alle tabelle di armamento, di due diplomati degli Istituti tecnici nautici con contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di durata non inferiore a 18 mesi, dei quali uno con la qualifica di allievo ufficiale di coperta ed uno con la qualifica di allievo ufficiale di macchina.
2. Per ciascun allievo ufficiale imbarcato e' corrisposto
all'armatore un contributo pari a lire 1.000.000 al mese.
3. Le modalita' di attuazione del presente articolo verranno
determinate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro.
4. Il contributo di cui al comma 2 e' cumulabile con le altre
agevolazioni previste dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata,
per il biennio 1987-1988, la spesa complessiva di lire 14 miliardi ripartita in ragione di lire 7 miliardi per ciascun anno.
Art. 7.
1. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, e' autorizzato a concedere un contributo straordinario, nel limite complessivo di 238 miliardi di lire, ripartito in ragione di 98 miliardi di lire per l'anno 1986, 62 miliardi di lire per l'anno 1987 e 78 miliardi di lire per l'anno 1988, alle imprese armatoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino:
a) servizi regolari di linea, trasporto merci alla rinfusa ovvero servizio crocieristico con proprie navi o galleggianti, battenti bandiera italiana, di almeno 2.500 tonnellate di stazza lorda;
b) collegamenti internazionali con navi, costruite in Italia o nei Paesi della CEE, iscritte in matricole nazionali, di stazza lorda non inferiore a 10.000 tonnellate e di eta' non superiore a 5 anni, mediante servizi regolari di linea o trasporto di merci secche alla rinfusa.
2. Il contributo e' concesso unicamente per le navi che risultino armate per almeno 300 giorni nel corso di ciascun periodo compreso tra il 1° novembre 1984 e il 31 ottobre 1985 e tra il 1° novembre 1985 ed il 31 ottobre 1986. Ai fini del calcolo del periodo di attivita' sono conteggiate le soste per lavori di manutenzione e riparazione purche' non eccedenti i 30 giorni complessivi. Per le navi ultimate, trasformate o modificate dopo il 10 novembre 1984 ed entrate in esercizio successivamente a tale data, il contributo e' corrisposto in proporzione al periodo di armamento.
3. Per le navi entrate in esercizio o riarmate durante il periodo compreso tra il 1° novembre 1985 ed il 30 settembre 1986, il periodo di armamento di 300 giorni, valido ai fini della corresponsione del contributo, decorre dalla data di entrata in esercizio o di riarmo della nave e deve essere completato nell'anno solare successivo.
4. Per le imprese armatoriali di cui al comma 1, lettera a), la misura del contributo da concedersi per ciascuno dei periodi di cui al comma 2 e' cosi' calcolata:
a) lire 40.000 per tonnellata di stazza lorda compensata per le navi di eta' non superiore a quattro anni;
b) lire 30.000 per tonnellata di stazza lorda compensata per le navi di eta' compresa tra quattro e otto anni;
c) lire 20.000 per tonnellata di stazza lorda compensata per le navi di eta' compresa tra otto e dodici anni;
d) lire 15.000 per tonnellata di stazza lorda compensata per le navi di eta' compresa tra dodici e quindici anni, di stazza lorda superiore a 10.000 tonnellate, adibite a trasporto di merci secche alla rinfusa.
5. Per la determinazione della stazza lorda compensata di cui al comma 4 si tiene conto dei criteri fissati dal decreto del Ministro della marina mercantile 22 marzo 1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 3 luglio 1985.
6. Per le imprese armatoriali di cui al comma 1, lettera b), il contributo di cui al comma 4, da concedersi per ciascuno dei periodi di cui al comma 2, e' calcolato in misura rivalutata mediante un coefficiente correttivo ragguagliato all'investimento per nuova costruzione ovvero per trasformazione o modificazione. Il suddetto coefficiente e' dato dal rapporto tra il valore complessivo, assunto in milioni di lire, della nuova iniziativa, ritenuto congruo ai fini della determinazione del contributo di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni e alla legge 10 giugno 1982, n. 361, e successive modificazioni, e il numero delle tonnellate di stazza lorda compensata arrotondate all'unita'; il coefficiente cosi' determinato e' moltiplicato per il numero fisso 4,5.
7. Ai fini della concessione dei contributi di cui ai commi 4 e 6, l'eta' della nave e' calcolata con riferimento alla data del 1 novembre 1985.
8. Nel caso di navi sulle quali siano stati effettuati lavori di trasformazione o modificazione di importo non inferiore a 4 miliardi di lire successivamente al 1 novembre 1979, l'eta' va valutata con riferimento alla data di ultimazione dei lavori.
9. Sono escluse dai contributi le imprese armatoriali beneficiarie dei contributi dello Stato ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni e della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni e quelle che, nel periodo tra il 1 novembre 1984 e il 31 ottobre 1986, abbiano utilizzato la propria flotta, in misura superiore al 50 per cento, per il trasporto di carichi propri o del gruppo finanziario di cui fanno parte.
10. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, in rate annuali e in misura proporzionale all'importo previsionale fissato per ciascun anno dalla presente legge. In caso di eccedenza degli importi rispetto al limite complessivo di 238 miliardi di lire, fissato dal comma 1, i contributi saranno ridotti in misura proporzionale.
11. Le imprese armatoriali aventi diritto ai contributi ai sensi del presente articolo sono tenute a presentare domanda documentata al Ministro della marina mercantile entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
12. La vendita all'estero dell'unita' per la quale sono stati concessi i contributi di cui al presente articolo, intervenuta prima del 31 dicembre 1990, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi da calcolarsi nella misura del tasso ufficiale di sconto.
13. La disposizione di cui al comma 12 non si applica nel caso di sostituzione con unita' di bandiera italiana di piu' recente costruzione e comunque di eta' non superiore a dieci anni.
14. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui al presente articolo, all'atto della erogazione delle singole rate, dovranno dimostrare di continuare ad esercitare l'attivita' armatoriale.
Art. 8.
1. Il Ministero della marina mercantile, di concerto con il
Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere contributi straordinari nel limite complessivo di 30 miliardi di lire, alle imprese armatoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno effettuato trasporto merci, con proprie navi del tipo da carico secco o liquido di prodotti esclusivamente agricoli. Il contributo e' riservato alle navi aventi un tonnellaggio di stazza lorda non superiore a 2.499,99 e, comunque, non inferiore a 400.
2. Il contributo e' concesso unicamente per le navi che risultino
armate per almeno 300 giorni nel periodo compreso tra il 1 novembre 1983 e il 31 ottobre 1986, sempre che siano rimaste in classe RINA.
3. La misura del contributo e' determinata in ragione di lire
120.000 per tonnellata di stazza lorda compensata.
4. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 8, 9, 10,
11, 12, 13 e 14 dell'articolo 7.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 15 miliardi nel 1987 e in lire 15 miliardi nel 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione della voce: "Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse".
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1987, le assicurazioni contro i rischi
della navigazione e assimilate di cui all'articolo 2 della tariffa di cui all'allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, sono soggette ad imposta con aliquota del 6 per cento.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa
complessiva di 16 miliardi di lire per il biennio 1987-1988, ripartite in ragione di 8 miliardi di lire per ciascun anno.
Art. 10.
1. Le scritte sui containers indicanti il nome del proprietario o
dell'utilizzatore non costituiscono oggetto per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.
TITOLO II
SERVIZI MARITTIMI SOVVENZIONATI DI COLLEGAMENTO CON LE ISOLE MAGGIORI
E MINORI
Art. 11
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ))
Art. 12
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ))
Art. 13.
1. A parziale modifica dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42, i collegamenti tra Trieste, altri scali del Friuli-Venezia Giulia e la costa istriana sono trasferiti dalla societa' Lloyd Triestino di navigazione alla societa' per azioni Adriatica a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La gestione economico-patrimoniale dei servizi esercitati dalla societa' Lloyd Triestino dal 1° gennaio 1979 alla data del trasferimento e' definitivamente regolata e formalizzata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.
3. La societa' Adriatica e' tenuta ad assumere il personale amministrativo e navigante, che ne faccia richiesta, effettivamente necessario e impiegato per la gestione dei predetti collegamenti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente il trasferimento dei servizi. Al personale amministrativo e navigante cosi' assunto sono riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianita' di servizio, nonche' il grado e la qualifica raggiunti alla medesima data del 31 dicembre.
4. A decorrere dal 1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i collegamenti misti (passeggeri/merci) tra Trieste ed altri scali del Friuli-Venezia Giulia ed i collegamenti tra la costa occidentale e la costa orientale del medio e del basso Adriatico, nonche' i collegamenti dello Jonio e del Mediterraneo orientale, in essere al 1 gennaio 1986 ed esercitati dalla societa' Adriatica di navigazione del Gruppo Finmare, sono soggetti alla stessa disciplina di cui agli articoli 8 e 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni.
5. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata per gli anni 1987 e 1988 la spesa complessiva di 19 miliardi di lire, in ragione di 9 miliardi per il 1987 e di 10 miliardi per il 1988.
Art. 14.
1. Entro il termine di due anni i rapporti economico-patrimoniali per i titoli di cui agli articoli 4, lettere a) e b), 7, 8, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, all'articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169, all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 676, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1980, n. 40, sono definitivamente regolati e formalizzati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, assumendo gli importi iscritti quali crediti verso lo Stato sui bilanci delle societa' dell'anno 1984, approvati a norma di legge, con la sola esclusione dei crediti iscritti ex lege 19 marzo 1983, n. 72, e di quelli iscritti in applicazione dell'articolo 17 della legge n. 684 del 1974 per l'anno 1982 e seguenti,
sulla base delle determinazioni di apposita Commissione interministeriale, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, che procede con la metodologia a campione all'accertamento della pertinenza dei dati di bilancio con la contabilita' relativa ai servizi marittimi interessati.
2. Le societa' interessate sono tenute a fornire la documentazione e le notizie che saranno richieste dalla Commissione di cui al comma 1.
3. La Commissione di cui al comma 1 e' composta da:
a) due rappresentanti effettivi ed uno supplente del Ministero della marina mercantile;
b) due rappresentanti effettivi ed uno supplente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero delle partecipazioni statali.
4. Le funzioni di segretario sono esplicate da un dipendente del Ministero della marina mercantile - Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.
5. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno determinate le indennita' spettanti ai membri della Commissione di cui al comma 1.
6. Alla copertura della spesa per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 si fa fronte con la ritenuta dell'1 per mille di cui all'articolo 19.
7. In attesa delle conclusioni della Commissione di cui al comma 1 sono corrisposti alle societa', con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, acconti nella misura massima del 70 per cento dei residui crediti iscritti nei bilanci sociali dell'anno 1984.
8. Sono riconosciuti alle societa' gli oneri finanziari effettivamente sostenuti dal 1 gennaio 1985 alla data di emanazione dei decreti ministeriali di cui ai commi precedenti per i titoli ove detti oneri sono previsti.
Art. 15.
1. L'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi
postali e commerciali con le isole minori sarde e con la Corsica, gestiti dalla societa' Tirrenia di navigazione, sara' affidato con le modalita' previste dalla legge 19 maggio 1975, n. 169, in quanto applicabili, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una apposita societa' di navigazione a carattere regionale, con sede in Cagliari, al cui capitale la societa' Tirrenia di navigazione partecipa in misura non inferiore al 51 per cento((PERIODO ABROGATO DALLA L. 14 GIUGNO 1989, N.234))
2. La societa' di navigazione regionale di cui al comma 1 rilevera'
dalla societa' Tirrenia di navigazione il personale amministrativo e navigante necessario per la gestione dei servizi nonche' il naviglio adibito alle linee, ai valori di bilancio. A tale personale saranno riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianita' di servizio, il grado e la qualifica raggiunti alle dipendenze della societa' Tirrenia fino alla data di assunzione da parte della societa' di navigazione regionale.
TITOLO III
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 16.
1. Nell'articolo 3, secondo comma, della legge 10 giugno 1982, n. 361, le parole "nei successivi dodici mesi" e "nel termine di trenta mesi" sono sostituite rispettivamente dalle parole "nei successivi diciotto mesi" e "nel termine di trentasei mesi".
2. Nell'articolo 8, primo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 599, le parole "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "entro trenta mesi".
3. Nell'articolo 8 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' inserito, dopo il primo, il seguente comma:
"Ove il contratto preveda la costruzione di piu' navi dello stesso tipo, il termine di cui al primo comma e' aumentato di dodici mesi, limitatamente alla costruzione della seconda nave, e di sei mesi per la costruzione della terza".
4. Nell'articolo 8 della legge 14 agosto 1982, n. 599, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"I termini di cui al primo e secondo comma possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per motivi eccezionali ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che l'inosservanza e' dovuta a causa non imputabile al cantiere ovvero a ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della costruzione navale".
5. Nell'articolo 3, secondo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 600, come modificato dall'articolo 20 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, le parole "entro dodici mesi" sono sostituite dalle parole "entro ventiquattro mesi".
6. Nell'articolo 3, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 600, come modificato dall'articolo 20 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, le parole "entro il termine di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "entro il termine di trenta mesi".
1. Il Ministro della marina mercantile, in deroga agli articoli 316 e seguenti del codice della navigazione, puo' autorizzare l'armatore ad appaltare ad imprese nazionali o straniere che abbiano un raccomandatario o un rappresentante in Italia, servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera. Per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, oltre che per i servizi gia' indicati per le navi da crociera, puo' essere concessa analoga autorizzazione anche per i servizi di officina, cantiere e assimilati (( nonche' ogni altra attivita' commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attivita' crocieristica )).
2. Tali servizi sono svolti dall'appaltatore con gestione ed organizzazione propria ed il relativo personale non fa parte dell'equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo prevista dall'articolo 321 del codice della navigazione.
3. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
(( 3-bis. I servizi e le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 )).
Art. 18.
1. Agli enti previdenziali indicati al primo comma dell'articolounico della legge 4 giugno 1973, n. 311, sono aggiunte le Casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena.2. La durata in carica dei Presidenti delle suddette Casse marittime viene elevata a cinque anni.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE
Art. 19.
1. La ritenuta del 2 per mille sulle somme pagate per sovvenzioni e
contributi, di cui all'articolo 13 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e' ridotta nella misura dell'1 per mille ed e' utilizzata per la vigilanza ivi prevista e per gli impegni di carattere internazionale nell'interesse delle societa' di navigazione, nonche' per il funzionamento della Commissione interministeriale di cui all'articolo 14 della presente legge, per gli accertamenti tecnici della Commissione interministeriale di cui al comma 4 del precedente articolo 2 e per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 11 della presente legge.
Art. 20.
1. L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 20 dicembre 1974, n.
684, riguardante la determinazione in via definitiva della sovvenzione spettante alle quattro societa' di navigazione di preminente interesse nazionale per l'esercizio 1974, e' applicato, per il periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975, anche alle societa' che hanno cessato i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale dei settori "E" (Medio Adriatico) ed "F" (Alto Adriatico) ai sensi dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, modificato dal decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42.
Art. 21.
1. Tutte le norme delle leggi 20 dicembre 1974, n. 684, e 19 maggio 1975, n. 169, e successive modifiche e integrazioni, e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 501, sono applicabili, salvo incompatibilita', a quanto non esplicitamente e diversamente disciplinato dalla presente legge.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, saranno emanate le norme regolamentari per l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 501, alle disposizioni recate dalla presente legge.
Art. 22.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 240 miliardi per il 1986, a lire 145 miliardi per il 1987 ed a lire 133 miliardi per il 1988, ivi comprese le minori entrate di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 di cui all'articolo 9, si provvede:
a) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1986, a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dei servizi di preminente interesse nazionale, dei servizi postali e commerciali di carattere locale";
b) quanto a lire 64 miliardi per l'anno 1986, a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo n. 3061 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1985;
c) quanto a lire 142 miliardi per l'anno 1986, a lire 70 miliardi
per il 1987 ed a lire 133 miliardi per il 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Industria armatoriale e ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, dei servizi postali e commerciali di carattere locale";
d) quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1986 e a lire 75 miliardi
per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
DEGAN, Ministro della marina mercantile
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Legge 41 del 28 febbraio 1986
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1986).
Vigente al: 8-12-2013
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1986
resta determinato in termini di competenza in lire 163.622 miliardi,
comprese lire 24.887 miliardi concernenti regolazione di debiti
pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti
dell'anno 1986, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi
compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non
superiore a lire 3.350 miliardi relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 1986, nonche' le
suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di
competenza, in lire 212.985 miliardi per l'anno finanziario 1986.
2. Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da
iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo
comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n.
468, nonche' le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni
ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata,
nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle
destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.
3. Per l'esercizio 1986, le facolta' di cui agli articoli 7, 9 e
12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono
essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli di
bilancio le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte
utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con
legge. Non e' altresi' consentito utilizzare eventuali economie di
spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.
4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti
legislativi approvati nell'anno 1986, nonche' le economie che si
dovessero realizzare a valere sul capitolo 6805 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e sulla categoria
VI (interessi) per il triennio 1986-1988, non possono essere
utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese ovvero di
minori entrate e vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare
il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato in termini di
competenza dal precedente comma 1 del presente articolo.
5. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati,
per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, nelle misure indicate
nella tabella A allegata alla presente legge.
6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati
nell'anno 1986, restano determinati in lire 39.644,7 miliardi per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 17.677,9
miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto
capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate
alla presente legge.
7. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22
dicembre 1984, n. 887, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio 1986 e triennio 1986-1988 sono quelle
indicate nella tabella D allegata alla presente legge.
8. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno
alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5
agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al
precedente comma relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1
allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
Art. 2.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 1988, N. 362 ))
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 3.
1. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio
1986:
l'aliquota dell'imposta locale sui redditi e' stabilita nella
misura unica del 16,2 per cento e il relativo gettito, al netto di un
ammontare pari al 12,6 per cento dei versamenti effettuati
nell'ambito della Regione siciliana attribuito direttamente alla
Regione stessa dalle Sezioni di tesoreria provinciali dello Stato,
rimane acquisito al bilancio dello Stato;
il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977,
n. 97, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere
effettuato nella misura del 92 per cento.
2. Il versamento d'acconto dell'imposta locale sui redditi, dovuto
per il periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 1986, deve
essere effettuato per un ammontare complessivo pari al 92 per cento
dell'imposta locale sui redditi e della addizionale straordinaria a
tale imposta, istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio
1982, n. 52, relative al periodo di imposta precedente.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1986:
la ritenuta di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
applicabile sugli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e
titoli similari emessi anteriormente al 1 gennaio 1984, nelle misure
del 10 e del 20 per cento, e' elevata, rispettivamente, al 10,8 e al
21,6 per cento; la ritenuta di cui al penultimo comma dell'articolo
27 dello stesso decreto e' elevata al 32,4 per cento;
la misura della tassa erariale di cui all'articolo 5,
trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53,
e' pari a quella stabilita per l'anno 1985. I proventi derivanti
dagli aumenti disposti con l'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio
1982, n. 52, continuano ad essere riservati all'Erario dello Stato e
l'ammontare di tali aumenti continua a non influire su quello della
corrispondente tassa regionale. Coloro che, anteriormente all'entrata
in vigore della presente legge, hanno versato il tributo per periodi
fissi dell'anno 1986 in misura inferiore, debbono corrispondere
l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalita'
che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
(3)((8))
-----------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio-2 marzo 1987, n.
61 (in G.U. 1a s.s. 11/3/1987, n. 11) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del terzo comma, secondo capoverso, seconda parte, del
presente articolo "nella parte in cui dispone che i proventi
derivanti dagli aumenti disposti con l'art. 2 del D.L. 22 dicembre
1981, n. 787, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio
1982, n. 52 continuano ad essere riservati all'Erario dello Stato".
-------------
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art.8 comma 2) che"La
tassa erariale automobilistica, nella misura risultante
dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e' aumentata del 25 per cento."
Art. 4.
1. Le tasse scolastiche ed universitarie sono determinate secondo
le disposizioni di cui ai successivi commi, ferme restando le norme
che prevedono la dispensa dal pagamento e le disposizioni previste in
materia di diritto allo studio.
2. Sono altresi' dispensati dal pagamento delle tasse:
gli studenti che ricadono nelle condizioni di cui all'articolo
23, comma 4, della presente legge;
gli studenti che, nelle istituzioni di cui alle lettere B) e C)
dell'allegata tabella E, abbiano conseguito il giudizio complessivo
di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto
decimi di media negli scrutini finali;
gli studenti che abbiano conseguito con una media di sessanta
sessantesimi il titolo di studio secondario richiesto per la
immatricolazione ad un corso di studio universitario, relativamente
al pagamento della tassa di immatricolazione e di iscrizione al primo
anno;
gli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami
previsti dal piano di studio conseguendo una votazione media di
ventotto trentesimi.
3. Non puo' comunque fruire della dispensa dal pagamento delle
tasse erariali lo studente universitario o assimilato il cui reddito
familiare sia superiore di tre volte ai limiti di reddito stabiliti
dal successivo articolo 28, comma 4.
4. Le misure degli aumenti disposte con il presente articolo sono
indicate nella allegata tabella E. Gli aumenti non si applicano agli
studenti fuori corso che esercitano attivita' lavorative.
5. Il requisito di lavoratore studente e' attestato
dall'interessato con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 2 del
presente articolo si tiene conto del solo reddito personale dello
studente, se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza
di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito
complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.
7. A decorrere dall'anno finanziario 1987, una somma annua non
inferiore a lire 200 miliardi e' destinata alla copertura degli oneri
finanziari relativi alla realizzazione di un programma di opere di
edilizia scolastica finalizzate prioritariamente alla eliminazione
dei doppi turni e degli edifici impropri, per un ammontare di 4.000
miliardi nel triennio 1986-1988, da finanziare con le norme
disciplinanti la finanza locale per gli anni 1986 e successivi.
((25))
8. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto
previsto nel presente articolo.
-----------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 7)
che "Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle
autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla
presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015
e successivi per gli importi ivi indicati."
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE
Art. 5.
1. Ai fini della quantificazione per l'anno 1986, del fondo comune
di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota
del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali,
loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo
comma del predetto articolo 8, e' elevata al 30,45 per cento ed il
fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario
secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della
legge 26 aprile 1982, n. 181.
2. Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente
comma sono ridotte di complessive lire 531.771.982.000 ai sensi del
quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151,
modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio
1982, n. 51.
3. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del comma 1 del
presente articolo, e' comprensivo delle somme di cui alle lettere a)
e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n.
181.
4. Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5
della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22
dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975,
n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono
corrisposte, per l'anno 1986, dal Ministero del tesoro secondo le
ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1985 maggiorate
del 6 per cento.
5. Per l'anno 1986, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi
di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e'
stabilito in lire 4.292 miliardi, ivi, compresa la variazione da
determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n.
151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio
1982, n. 51.
6. Il predetto importo di lire 4.292 miliardi e' finanziato per
lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione,
rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16
maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile
1981, n. 151.
7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della legge 10
aprile 1981, n. 151, circa l'obbligo delle aziende di trasporto
pubblico locale di coprire il costo effettivo del servizio almeno
nella misura che verra' stabilita annualmente, per le varie zone
ambientali omogenee del territorio nazionale, con decreto del
Ministro dei trasporti, nonche' l'obbligo degli enti locali e dei
loro consorzi di provvedere alla copertura dei disavanzi delle
proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei
propri bilanci senza possibilita' di rimborso da parte dello Stato, a
partire dal 1 febbraio 1986 le tariffe minime di cui alla lettera b)
dello stesso articolo 6 non possono prevedere per il biglietto di
corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a lire 600
nelle citta' con oltre 300.000 abitanti e a lire 500 nelle altre
citta'. Il prezzo di ciascun abbonamento - compresi quelli speciali
per lavoratori e per studenti - deve essere rapportato a tali tariffe
minime.
8. Le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili sono
tenute a calcolare ogni anno parametri di produttivita', secondo
criteri stabiliti per ciascun settore con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentita la CISPEL,
facendo riferimento ai conti consuntivi dell'esercizio precedente ed
a confrontare tali parametri con quelli medi relativi al triennio che
precede il consuntivo esaminato.
9. Il suddetto confronto e la verifica del rispetto delle
condizioni indicate nel comma precedente dovranno essere attestati in
una relazione che il collegio dei revisori dei conti, costituito ai
sensi dell'articolo 27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n.
51, presentera' all'ente proprietario. I piu' significativi parametri
di produttivita' identificati nel decreto di cui al comma precedente
dovranno essere pubblicati a cura delle aziende entro il 31 marzo di
ogni anno sp tre quotidiani di cui uno ad edizione locale.
10. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, e'
prorogato al 31 dicembre 1986 nei confronti delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di
soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige,
nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano.
11. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da
parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti, con
riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al 31 dicembre 1986.
Per il 1986 l'ammontare dell'erogazione e' pari a quella spettante
per l'anno 1985, maggiorata del 6 per cento.
12. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facolta' per
gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche
sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi
del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 638, e' prorogato al 31 dicembre 1986.
13. Per l'anno 1986 le somme sostitutive di tributi erariali
soppressi gia' attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto
Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono
determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1985,
aumentate del 6 per cento.
14. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi gia'
attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di
Bolzano vengono determinate per l'anno 1986 in conformita' a quanto
disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
15. Per l'anno 1986 alle aziende autonome di soggiorno, cura e
turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di
importo pari a quelle spettanti per l'anno 1985, ai sensi del quinto
comma dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, aumentate
del 6 per cento; in case di estinzione delle aziende per effetto
delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n.
217, le predette somme e quelle di cui al successivo comma sono
attribuite alle rispettive regioni.
16. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato
dell'imposta locale sui redditi e' attribuito dall'Amministrazione
finanziaria per l'anno 1986 alle regioni a statuto ordinario
l'importo di lire 139 miliardi da ripartirsi in proporzione alle
somme attribuite ai sensi del sesto comma dell'articolo 4 della legge
22 dicembre 1984, n. 887; alle aziende di soggiorno, cura e turismo
istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite somme di importo pari
a quelle spettanti per l'anno 1985 ai sensi del sesto comma del
predetto articolo 4, aumentate del 6 per cento.
17. Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura sono attribuite dall'Amministrazione
finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1985,
ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della predetta legge 22
dicembre 1984, n. 887, aumentate del 6 per cento. La ripartizione di
dette somme fra le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e' effettuata secondo le modalita' e i criteri stabiliti
per l'anno 1985.
18. Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e' altresi' attribuito a titolo di concorso
nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e degli uffici di statistica un
contributo straordinario di lire 26.500 milioni da ripartire in quote
uguali tra le singole camere.
19. Per il 1986 il diritto annuale - istituito con decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 1982, n. 51, con gli aumenti previsti dal decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26
aprile 1983, n. 131, dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730, e dalla
legge 22 dicembre 1984, n. 887 - e' fissato, a carico di tutte le
ditte che svolgono attivita' economica, iscritte o le cui domande di
iscrizione sono annotate sugli albi e sui registri tenuti dalle
predette camere, nella misura massima consentita dalle leggi
suddette, aumentata del 6 per cento, con arrotondamento per eccesso
alle lire 1.000.
20. Le tariffe dei diritti di segreteria, da applicare alle
richieste relative a ciascuna provincia, come fissate dalla legge 27
dicembre 1983, n. 730, sono aumentate del 20 per cento, con
arrotondamento per eccesso alle lire 1.000, ad eccezione di quelle,
sub nn. 3 e 13, di cui all'allegato al decreto-legge 23 dicembre
1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio
1978, n. 49, che vengono cosi' modificate nella parte dispositiva:
Voce 3:
diritto di richiesta, lire 10.000;
per ogni nominativo fino a 500, lire 200;
per ogni ulteriore nominativo, lire 100.
Voce 13:
visura del primo nominativo, lire 5.000;
per visura di ogni ulteriore nominativo la tariffa e' pari al
40 per cento di quella del primo nominativo.
21. La voce integrativa prevista dall'ultimo comma dell'articolo
8 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, viene cosi' modificata nella
parte dispositiva:
diritto di richiesta, lire 10.000;
per ogni nominativo fino a 500, lire 400;
per ogni ulteriore nominativo, lire 300.
22. Il diritto fisso, da ultimo disciplinato dall'ottavo comma,
lettera a), dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n.
55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n.
131, e' stabilito in lire 100.000.
23. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro e per gli affari regionali, nomina un
commissario ad acta per la predisposizione dei conti consuntivi della
regione Calabria relativi ai primi due esercizi finanziari. Il
commissario, che utilizzera' le strutture della regione, presenta al
presidente del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni dalla nomina,
una relazione sulle carenze contabili-amministrative della regione
Calabria.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 6.
1. Per gli anni 1986, 1987 e 1988, la spesa complessiva per gli
aumenti dei trattamenti economici del personale di ruolo e non di
ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della
cessata Cassa per il Mezzogiorno, dalle Aziende di Stato, dalle
regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici, dalle
aziende municipalizzate, dalle unita' sanitarie locali, dalle
societa' e dai consorzi di diritto privato il cui capitale sia
interamente posseduto da regioni o da enti locali, dai consorzi
amministrativi cui partecipino regioni o enti locali, dalle aziende
pubbliche in gestione commissariale governativa, dalle aziende
esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione,
dovuti a variazioni dell'indennita' integrativa speciale,
all'attribuzione di classi e scatti di stipendio e a qualsiasi altro
titolo, compresi i miglioramenti relativi ai rinnovi contrattuali,
non deve superare, rispettivamente, il 6, il 5 ed il 4 per cento
degli oneri sostenuti nell'anno immediatamente precedente per
stipendi, indennita' integrativa speciale, tredicesima mensilita' ed
ogni altro assegno comunque denominato, escluse le quote di aggiunta
di famiglia e le indennita' di missione e di trasferimento.
2. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo
1983, n. 93, la spesa per gli anni 1986, 1987 e 1988, relativa ai
rinnovi contrattuali per il triennio 1985-1987 del personale delle
Amministrazioni statali, compreso quello delle Aziende autonome,
resta determinata nelle somme seguenti:
anno 1986: miliardi 350;
anno 1987: miliardi 350;
anno 1988: miliardi 350, le quali potranno essere integrate con
le economie che, rispetto agli aumenti di cui al precedente comma 1,
potranno essere reperite in sede di contrattazione per i rinnovi
contrattuali.
3. Le somme di cui al precedente comma sono iscritte in apposito
fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del
tesoro.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del
fondo stesso.
5. A decorrere dall'anno 1987 nei bilanci dello Stato, delle
Aziende autonome e dei singoli enti che rientrano nei comparti di cui
alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e' iscritto un fondo di
incentivazione da destinare alla promozione di una piu' razionale ed
efficace utilizzazione del lavoro, nonche' a favorire i necessari
processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi.
6. Per il personale delle Amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, nello stato di previsione del Ministero del
tesoro e' iscritto per gli anni 1987 e 1988 un fondo di
incentivazione in misura pari, rispettivamente, a lire 470 miliardi e
a lire 500 miliardi.
7. Gli accordi contrattuali potranno prevedere rivalutazioni dei
trattamenti economici accessori, solo se diretti ad incentivare la
produttivita' individuale e di gruppo obiettivamente e rigorosamente
rilevata dal dipartimento per la funzione pubblica, fermo restando
che alle spese relative si dovra' far fronte con le medesime
disponibilita' e nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti commi.
8. Tutte le indennita', compensi, gratifiche ed emolumenti di
qualsiasi genere, con esclusione della tredicesima mensilita' e di
eventuali, altre mensilita' per le categorie che le percepiscano,
comprensivi, per disposizione di legge od atto amministrativo
previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di
indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n.
324, e successive modificazioni, o dell'indennita' di contingenza
prevista per il settore privato, o che siano in altro modo
rivalutabili in relazione ai predetti istituti, sono corrisposti per
gli anni 1986, 1987 e 1988 nella stessa misura dell'anno 1985, salva
l'applicazione del disposto di cui al precedente comma.
9. Le indennita' di missione e trasferimento, le indennita'
sostitutive dell'indennita' di missione e quelle aventi natura di
rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti e con le
modalita' previsti dalle disposizioni in vigore.
10. Per l'anno 1986 alle Amministrazioni statali, anche con
ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della
cessata Cassa per il Mezzogiorno, alle Aziende di Stato, agli enti
pubblici, con esclusione dell'istituto Poligrafico dello Stato, del
Consiglio nazionale delle ricerche, della Commissione nazionale per
le societa' e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che
esercitano attivita' creditizie, agli enti locali e alle loro
aziende, comprese quelle municipalizzate, alle unita' sanitarie
locali, alle aziende pubbliche in gestione commissariale governativa
e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale.
Sono escluse dal divieto le assunzioni a posti messi a concorso
negli anni 1985 e precedenti per i quali sia stata formata entro il
31 dicembre 1985 la graduatoria di merito da parte della commissione
esaminatrice. Il divieto di assunzione non si applica agli enti
locali della Sardegna che hanno avuto competenze trasferite
successivamente al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno
1979, n. 348.
11. Non rientrano nel divieto di cui al comma precedente:
a) le assunzioni di personale della scuola e delle Universita',
secondo quanto stabilito dall'undicesimo comma dell'articolo 7 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887;
b) le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle
leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e
integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e
integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482;
c) le assunzioni per esigenze stagionali e straordinarie nei
limiti di quelle effettuate nel 1985, nonche' quelle previste
dall'articolo 15, comma 3, lettera b), del decreto-legge 28 febbraio
1983, n. 55, convertito con modificazioni, nella legge 26 aprile
1983, n. 131;
d) le assunzioni nei ruoli locali delle Amministrazioni statali
in provincia di Bolzano, di cui all'articolo 89 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione,
nonche' le assunzioni nei ruoli locali degli enti pubblici di cui
all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752;
e) le assunzioni nelle aziende speciali degli enti locali,
nonche' negli enti autonomi fieristici, che abbiano chiuso il
bilancio in pareggio o che non abbiano comunque fruito di contributi
in conto esercizio;
f) le assunzioni presso gli enti locali, presso le istituzioni
locali, le loro aziende e consorzi, nei posti che si siano resi
vacanti nonche', nel limite del 20 per cento, con arrotondamento
all'unita', nei nuovi posti disponibili di organico, istituiti con
atto deliberativo approvato dalla Commissione centrale per la finanza
locale, o, nell'ambito di competenza, dai comitati regionali di
controllo. Il predetto limite e' elevato al 30 per cento nel caso che
i nuovi posti disponibili di organico rappresentino una quota
superiore al 50 per cento dei posti occupati. Tutte le assunzioni
negli enti di cui alla presente lettera debbono essere deliberate con
contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di
bilancio ordinarie e ricorrenti;
g) le assunzioni presso i comuni nel cui territorio sono
localizzati gli interventi del programma di edilizia abitativa
previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonche'
le assunzioni presso i comuni disastrati e gravemente danneggiati
della Basilicata e della Campania e, in relazione alle finalita' di
cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, presso il comune di Venezia;
h) le nomine derivanti da reclutamenti o immissioni in servizio e
le rafferme del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
i) le assunzioni del personale dell'Amministrazione della
giustizia, ivi comprese, entro i limiti dell'autorizzazione concessa
per l'anno 1985, le assunzioni di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 novembre 1973, n. 685, disposte dal
Ministero di grazia e giustizia a copertura dell'organico dei
coadiutori dattilografi giudiziari e degli uffici unici esecuzioni e
notificazioni, nonche' le assunzioni dei vincitori del concorso
annuale per l'ammissione nella carriera diplomatica del Ministero
degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la cui graduatoria di merito sia
stata approvata entro il 31 dicembre 1985, nonche' le assunzioni dei
vincitori dei concorsi banditi dal Ministero delle finanze le cui
graduatorie di merito siano state approvate entro il 31 dicembre
1985.
12. Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni
dell'articolo 2 della legge 1 marzo 1975, n. 44, e dell'articolo 53
del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805,
limitatamente ai concorsi a posti di custode-guardia notturna.
13. Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo,
compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il
Mezzogiorno, le Aziende di Stato, gli enti pubblici non territoriali,
gli enti locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale
governativa presenteranno, entro il 30 aprile 1986, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, una relazione illustrativa:
1) della situazione dei rispettivi ruoli organici, con
l'indicazione di tutti i posti comunque disponibili;
2) del personale non di ruolo comunque in servizio;
3) della previsione dei posti che si renderanno vacanti e
disponibili in corso d'anno;
4) delle procedure di assunzione in corso;
5) delle graduatorie ancora utili per l'assunzione degli idonei,
di cui al successivo comma 20;
6) delle assunzioni, anche temporanee, ritenute indispensabili.
14. Della tempestiva e puntuale osservanza degli adempimenti di cui
al precedente comma 13 rispondono, anche disciplinarmente, i capi del
personale delle amministrazioni, aziende, enti e gestioni
interessati.
15. Gli enti locali trasmetteranno la predetta documentazione
tramite il Ministero dell'interno.
16. Gli enti pubblici e le gestioni commissariali governative
trasmetteranno la documentazione direttamente, con contestuale
informazione alle Amministrazioni vigilanti.
17. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto,
di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,
sentito il Consiglio dei ministri, dispone il piano annuale delle
assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10,
tenendo conto di quanto gia' previsto dalla legge 22 agosto 1985, n.
444, per il sostegno dell'occupazione, delle esigenze connesse
all'attuazione di eventuali progetti speciali, nonche' degli
obiettivi realizzabili attraverso la mobilita' del personale. I
criteri informatori del predetto piano sono comunicati, prima
dell'approvazione del piano stesso, a cura della Presidenza del
Consiglio dei ministri, alle Commissioni competenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
18. Per le esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco si procede con separati
provvedimenti adottati in qualsiasi momento, per comprovate esigenze,
dal Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei
ministri. Delle predette esigenze viene data comunicazione
illustrativa, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri,
alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
19. Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni e per le
unita' sanitarie locali, con procedura analoga a quella indicata nei
commi precedenti, il piano annuale delle assunzioni in deroga al
divieto di cui al precedente comma 10 e' disposto con provvedimento
della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e
coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 aprile
1983, n. 130, per la copertura dei posti vacanti nelle singole
posizioni funzionali dei profili professionali dei ruoli di cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761.
20. Le assunzioni autorizzate potranno essere effettuate, in misura
non superiore al 50 per cento, utilizzando le graduatorie approvate
non oltre i tre anni precedenti la data del provvedimento di
autorizzazione.
Tale limitazione non si applica per le immissioni in servizio nelle
Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
21. Rimane fermo quanto disposto dal quattordicesimo comma
dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
22. Il comune di Palermo, ferma restando per l'anno 1986
l'assunzione in deroga autorizzata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 19 dicembre 1984, puo' assumere ulteriori
500 unita' per la copertura di posti disponibili nell'ambito dei
ruoli tecnici e amministrativi di qualifica funzionale non inferiore
alla VI. Laddove la mancata definizione delle procedure in itinere di
sistemazione del personale interno e dei giovani di cui alla legge 1
giugno 1977, n. 285, renda non determinabile la effettiva
disponibilita', e' ammessa l'indizione di concorsi pubblici per un
contingente pari al 40 per cento delle vacanze di organico
nell'ambito dei predetti ruoli. Le posizioni soprannumerarie che
dovessero verificarsi, da riassorbirsi con le cessazioni dal servizio
per qualsiasi causa, determineranno l'indisponibilita' di altrettanti
posti nei corrispondenti profili professionali di livello inferiore.
23. L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n.
207, e' sostituito dal seguente:
"Nei casi di aspettativa e di congedo straordinario per periodi
superiori a quarantacinque giorni, la supplenza puo' essere conferita
per tutta la durata di assenza del titolare con le modalita' di cui
ai commi precedenti".
24. Rimane fermo il criterio di ripartizione della dotazione
organica aggiuntiva di cui al dodicesimo comma dell'articolo 7 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887.
Art. 7.
1. Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato a indire,
per l'anno 1986, concorsi per il conferimento di posti nelle
qualifiche funzionali del personale non docente delle Universita' e
degli istituti di istruzione universitaria, nonche' degli Osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano, anche in deroga all'articolo 27
della legge 18 marzo 1968, n. 249.
2. Il numero dei posti da mettere a concorso e' determinato con
riferimento alle vacanze che si sono verificate nei singoli enti di
cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1985, a seguito di cessazioni dal
servizio comunque determinate.
3. Per la individuazione dei posti da mettere a concorso alle varie
qualifiche funzionali - e, nell'ambito di ciascuna di esse, ai vari
profili professionali - si terra' conto della qualifica funzionale e
del profilo professionale nei quali il personale comunque cessato
risulta inquadrato sulla base di provvedimenti adottati dalle
relative amministrazioni entro la data del 31 dicembre 1985. A tal
fine possono essere utilizzate anche le graduatorie degli idonei di
concorsi espletati nel triennio precedente.
Art. 8.
Il secondo comma dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio
1981, n. 390, e' sostituito dal seguente:
"Ai lavoratori di cui al precedente comma e' dovuta, a carico delle
Amministrazioni pubbliche interessate, una somma pari alla differenza
tra la somma corrisposta dall'INPS a titolo di integrazione salariale
e il salario o stipendio che sarebbe stato percepito in costanza del
rapporto di lavoro e, comunque, non superiore a quello dei lavoratori
che nell'Amministrazione pubblica interessata svolgono pari
mansioni".
Art. 9.
Nel rispetto delle disposizioni del precedente articolo 6, per le
assunzioni alla qualifica di operatore di esercizio del contingente
degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, in mancanza di aventi titolo, possono essere
utilizzate, limitatamente alle sedi interessate e ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n.
873, le graduatorie dei concorsi pubblici provinciali per la medesima
qualifica del contingente degli uffici principali gia' espletati o
indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.
TITOLO V
DISPOSIZIONI PER I SETTORI POSTALE, FERROVIARIO E AEROPORTUALE
Art. 10.
1. Per l'anno 1986 l'anticipazione dello Stato all'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni per il pareggio del bilancio
resta stabilita in lire 2.084 miliardi.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere
delle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento, approva,
con proprio decreto, un piano per la graduale soppressione degli
uffici postali a volume di traffico con impegno giornaliero fino a
180 minuti, ricorrendo, secondo l'intensita' del traffico da rilevare
con i dati del 1985, o all'apertura degli uffici a tempo parziale per
almeno 5 giorni alla settimana, ovvero a giorni alterni per l'intero
orario di servizio, ovvero utilizzando uffici itineranti in grado di
servire piu' localita' nella stessa giornata e assicurando comunque
il servizio quotidiano di recapito.
3. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10
febbraio 1982, n. 39, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi
previsto dall'articolo 1 della predetta legge ed elevato a lire 3.531
miliardi dal quinto comma dell'articolo 34 della legge 27 dicembre
1983, n. 730, viene ulteriormente elevato a lire 4.519 miliardi.
4. Gli importi stabiliti per i settori di intervento dall'articolo
2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, sono elevati
rispettivamente:
da lire 280 miliardi a lire 378 miliardi per il completamento
degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle
corrispondenze e dei pacchi;
da lire 113 miliardi a lire 142 miliardi per il completamento
dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonche' per il
potenziamento dei servizi di bancoposta;
da lire 290 miliardi a lire 320 miliardi per il completamento e
l'integrazione della rete telex e trasmissione dati;
da lire 46 miliardi a lire 50 miliardi per il rinnovamento e
potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione
postelegrafonica;
da lire 477 miliardi a lire 931 miliardi per il completamento
degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione
della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonche'
per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento
postale;
da lire 356 miliardi a lire 430 miliardi per la costruzione e
l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere
nelle grandi citta', come previsto nei piani regolatori postali;
da lire 655 miliardi a lire 710 miliardi per la costruzione e
l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da
assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione
postelegrafonica;
da lire 1.091 miliardi a lire 1.259 miliardi per la costruzione e
l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati
in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati
tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12
marzo 1968, n. 325;
da lire 166 miliardi a lire 186 miliardi per l'acquisto dei mezzi
operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali
urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonche' delle
relative infrastrutture;
da lire 57 miliardi a lire 63 miliardi per il potenziamento e lo
sviluppo dell'attivita' scientifica.
5. Ai predetti settori di intervento e' aggiunto il seguente:
lire 50 miliardi per il risanamento degli uffici postali ubicati
in locali non idonei per l'igiene del lavoro.
6. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore
occorrenza di lire 988 miliardi di cui al precedente comma 3, si
provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le
disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio
1982, n. 39.
7. L'Amministrazione postelegrafonica e' autorizzata ad assumere,
anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta
maggiore occorrenza di lire 988 miliardi.
8. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti
che verranno iscritti nel bilancio della predetta Amministrazione
che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi,
restano determinati come segue:
lire 745 miliardi per l'anno 1986;
lire 613 miliardi per l'anno 1987;
lire 632 miliardi per l'anno 1988.
9. Ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 10 febbraio
1982, n. 39, l'importo previsto dal primo comma dell'articolo 11
della stessa legge per la costruzione e l'acquisto di alloggi di
servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' elevato a lire 165
miliardi.
10. Per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 65
miliardi di cui al precedente comma e per l'assunzione dei relativi
impegni si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7
del presente articolo.
11. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti
che verranno iscritti nel bilancio della predetta Azienda, che, per
effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano
determinati come segue:
lire 50 miliardi per l'anno 1986;
lire 40 miliardi per l'anno 1987;
lire 40 miliardi per l'anno 1988.
12. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e'
autorizzata ad assumere impegni nell'anno 1986 fino alla concorrenza
di lire 10 miliardi per la corresponsione delle indennita' di
esproprio delle aree occorse per la costruzione degli uffici locali
di cui alla legge 23 gennaio 1974, n. 15, fermo restando che i
relativi pagamenti dovranno essere effettuati nell'anno 1987. Al
finanziamento della spesa si provvede con le modalita' richiamate al
precedente comma 6 del presente articolo.
13. Per l'anno 1986 l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie
dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui alle lettere b), c) e
d) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e' cosi'
determinato:
quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31
dicembre 1985, lire 2.137,5 miliardi;
quanto alla lettera c), l'accollo al bilancio dello Stato
dell'onere per capitale ed interessi - valutato, per il triennio
1986-1988, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 150 miliardi
per l'anno 1987 e in lire 300 miliardi per l'anno 1988 - derivante
dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente contrae
fino all'ammontare di lire 1.300 miliardi per rinnovi e fino
all'ammontare di lire 3.000 miliardi per l'attuazione di un programma
per il rinnovo, il potenziamento e l'innovazione tecnologica del
materiale rotabile. Tale programma, da redigere in conformita' a
quanto disposto dalla legge 17 maggio 1985, n. 210, viene sottoposto,
prima dell'approvazione, al parere delle competenti Commissioni
parlamentari;
quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini
dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.370,1
miliardi.
14. In via transitoria, per l'anno 1986, sono determinate in lire
730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato
per mancati aumenti tariffari degli anni 1982, 1984 e 1985 ed in lire
1.016,4 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni
ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985,
n. 210.
15. A decorrere dal 15 gennaio 1986 tutte le concessioni gratuite
di viaggio, le riduzioni e le agevolazioni tariffarie, per le quali
l'Ente Ferrovie dello Stato ha diritto a compensazione ai sensi del
regolamento CEE n. 1191/69 relativo agli obblighi di servizio
pubblico, sono abolite, fatta eccezione per le concessioni gratuite
di viaggio attualmente in vigore concernenti gli accompagnatori di
persone invalide. Il Ministro dei trasporti provvedera', ai sensi
degli articoli 16 e 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, alla
determinazione degli obblighi che, per effettive esigenze pubbliche e
nei limiti degli stanziamenti di bilancio, devono essere mantenuti a
carico dello Stato. Restano ferme le agevolazioni previste, per il
trasporto dei minerali prodotti nelle Isole in partenza dalle Isole
stesse, dall'articolo 19, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984,
n. 887.
16. Sulla base delle indicazioni del Piano generale dei trasporti,
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate per il finanziamento
del programma integrativo finanziato dalla legge 12 febbraio 1981, n.
17, e rifinanziato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della
legge stessa, con legge 26 aprile 1983, n. 130, e legge 22 dicembre
1984, n. 887, sono comprese le esigenze relative agli studi e
progettazioni per i sistemi di valico dell'asse del Brennero e dello
Spluga e degli impianti interportuali di primo livello, nonche' la
realizzazione di opere e interventi che attengano all'attuazione di
una prima fase dell'alta velocita' fra Napoli, Roma e Milano, per un
importo non superiore a 500 miliardi di lire, e dell'adeguamento e
potenziamento della direttrice Brennero-Bologna in conformita' agli
accordi con l'Austria.
17. Gli interventi previsti dall'articolo 8, decimo comma, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887, comprendono anche azioni finalizzate
alla realizzazione di trasporti rapidi di massa, parcheggi e nodi di
interscambio modali.
18. Il Ministro dei trasporti impartira' con proprio decreto
all'Ente Ferrovie dello Stato le disposizioni attuative.
19. L'Ente Ferrovie dello Stato e' tenuto ad adeguare alle norme
del codice civile le scritture contabili, comprese quelle
inventariali, entro il 31 dicembre 1986, ferma restando l'immediata
operativita' degli oneri documentali direttamente imposti da
disposizioni della legge 17 maggio 1985, n. 210.
20. I prelevamenti che l'Ente Ferrovie, dello Stato puo' disporre
nell'anno 1986 dai conti correnti ad esso intestati presso la
Tesoreria centrale dello Stato, non possono registrare un aumento
superiore al 7 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente
effettuati dal predetto Ente nell'anno 1985. I suddetti prelievi sono
calcolati al netto delle quote capitale relative ad ammortamenti di
prestiti nonche' al netto delle somme necessarie per i pagamenti
relativi ai piani di investimento autorizzati con specifiche leggi.
21. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione
civile - e' autorizzato ad eseguire interventi di ammodernamento,
ampliamento e ristrutturazione degli aeroporti gestiti in concessione
totale o parziale non rientranti nell'attivita' di ordinaria o
straordinaria manutenzione, spettante agli enti e societa' di
gestione.
22. Conseguentemente sono adeguate le convenzioni di concessione,
in vigore sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro dei
trasporti, previsto dall'articolo 3 della legge 22 agosto 1985, n.
449.
23. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 agosto
1985, n. 449, si applicano anche all'esecuzione dei lavori,
forniture, installazioni e servizi disposti dal Ministero dei
trasporti con imputazione ai fondi ordinari di bilancio della
Direzione generale dell'aviazione civile.
24. Per gli interventi relativi ad opere di particolare rilevanza
che non possono trovare copertura in un unico esercizio finanziario e
da realizzarsi in piu' annualita', la stessa Direzione generale e'
autorizzata ad assumere impegni, nei limiti dell'intera somma
occorrente, anche a carico dei due esercizi finanziari successivi e
previo assenso del Ministro del tesoro nell'ambito delle procedure di
cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.
TITOLO VI
INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO
Art. 11.
1. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per
l'assicurazione del credito all'esportazione - istituito con
l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e incrementato
della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.
2. In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio
1977, n. 227, il predetto importo di lire 200 miliardi e' interamente
utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.
3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 ed a modifica di
quanto disposto dall'articolo 17, lettera b), della legge 24 maggio
1977, n. 227, l'eventuale differenza risultante tra il limite degli
impegni assumibili, fissati con la legge di bilancio, e l'ammontare
delle garanzie assunte nell'anno stesso non sara' portata in aumento
del limite fissato per l'anno successivo.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2001, N. 57
5. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il
sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 luglio 1981, n. 394, viene autorizzata la complessiva
spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1986.
6. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3
della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito
centrale, e' incrementato, per il periodo 1987-1993, della somma di
lire 1.000 miliardi per la corresponsione di contributi in conto
interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a
pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Le
quote relative agli anni 1987 e 1988 restano determinate,
rispettivamente, in lire 50 miliardi e in lire 100 miliardi.
7. Il fondo di cui al comma precedente e' altresi' integrato di
lire 150 miliardi per l'anno 1986 per le finalita' di cui alla legge
28 novembre 1965, n. 1329: "Provvedimenti per l'acquisto di nuove
macchine utensili".
8. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della legge 27
dicembre 1983, n. 730, la somma di lire 400 miliardi per l'anno 1986,
di cui al medesimo articolo 36, e' elevata a lire 500 miliardi e
destinata quanto a lire 350 miliardi al fondo di dotazione della
Cassa per il credito alle imprese artigiane e quanto a lire 150
miliardi al fondo contributi interessi della Cassa medesima.
9. Al fondo contributi interessi di cui al comma precedente e'
altresi' assegnata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1987 al 1992.
10. Per consentire il completo ripiano delle perdite finanziarie
pregresse e per far fronte alle necessita' di gestione delle aziende
termali, nonche' per consentire l'avvio di un piano di investimenti
ai fini di assicurare la ripresa e lo sviluppo del settore, e'
conferita al comitato di liquidazione EAGAT di cui all'articolo
1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, la somma di lire
25 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.
11. E' autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 3 miliardi
annui per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 per la continuazione
della politica di contenimento dei prezzi dei beni di maggiore
necessita' avviata dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 898.
12. La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6
della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del
commercio, e' ulteriormente integrata di lire 600 miliardi, in
ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
13. E' conferita, per l'anno 1986, la somma di lire 1.300 miliardi
ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle Partecipazioni
statali, in ragione di lire 870 miliardi all'IRI, di lire 400
miliardi all'EFIM e di lire 30 miliardi all'Ente autonomo gestione
cinema.
14. In attesa dell'emanazione di norme organiche di attuazione
dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3,
e' prorogata, per l'esercizio finanziario 1986, la legge 24 giugno
1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti dalla citata
legge e' destinata per l'anno 1986 la somma di lire 200 miliardi. La
regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al
finanziamento di interventi previsti dalla legge 24 giugno 1974, n.
268.
15. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10
ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono altresi' incrementate di lire 30 miliardi per il 1986, 160
miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonche' della somma
di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30 miliardi
l'anno dal 1988 al 1997.
16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle
seguenti agevolazioni alle societa' promotrici di centri commerciali
all'ingrosso, ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche
destinate allo svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale
pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e
l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attivita' mercatale,
nonche' alle societa' consortili con partecipazione maggioritaria di
capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso
di interesse nazionale, regionale e provinciale:
1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento
degli investimenti fissi realizzati;
2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di
credito speciali pari:
a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso
agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal
Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno;
b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso
agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal
Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante
territorio nazionale.((20))
17. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 361 ))
18. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 361 ))
19. Gli enti di gestione delle Partecipazioni statali sono
autorizzati, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.800
miliardi nel 1986, di lire 1.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire
1.200 miliardi per l'anno 1988, a far ricorso alla Banca europea per
gli investimenti (BEI), per la contrazione di mutui da destinare al
finanziamento di nuovi investimenti, riservati al Mezzogiorno per una
quota pari al 69 per cento, i cui progetti devono essere approvati
dal CIPE. Gli enti medesimi provvedono, a partire dal secondo
semestre dell'anno 1986, alla contrazione dei suddetti mutui secondo
le seguenti quote:
IRI: lire 1.300 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e
lire 1.200 miliardi nell'anno 1988;
ENI: lire 400 miliardi nell'anno 1986;
EFIM: lire 100 miliardi nell'anno 1986.
20. L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, valutato
in lire 228 miliardi nel 1987 e in lire 420 miliardi nel 1988, e
assunto a carico del bilancio dello Stato e sara' iscritto nello
stato di previsione del Ministero del tesoro.
21. Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei
rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alle
quote capitale.
22. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) e' autorizzato,
per l'anno 1986, a far ricorso alla Banca europea degli investimenti
(BEI) per la contrazione di mutui nonche' ad emettere obbligazioni
sul mercato interno, per la complessiva somma di lire 1.000 miliardi.
23. L'onere dei mutui e delle obbligazioni di cui al precedente
comma, per capitale ed interessi, valutato in lire 120 miliardi per
ciascuno degli anni 1987, 1988 e successivi, e assunto a carico del
bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del
Ministero del tesoro. L'Enel portera' annualmente ad aumento del
fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote
capitale.
24. Per assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla
legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, concernente il potenziamento e
la qualificazione dell'offerta turistica, e' autorizzata l'ulteriore
spesa di lire 130 miliardi per l'anno 1986, lire 290 miliardi per
l'anno 1987 e lire 200 miliardi per l'anno 1988.
25. E' autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di
lire 250 miliardi al fondo speciale per la ricerca applicata,
istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
medesimo anno finanziario. A valere sul conferimento complessivo
disposto per l'anno 1986 dall'articolo 14, terzo comma, della legge
22 dicembre 1984, n. 887, e dal presente comma, una quota fino a lire
150 miliardi e' destinata al finanziamento dei programmi di cui
all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
26. E' autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di
lire 250 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica, istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno
finanziario.
27. Per consentire la prosecuzione nel primo semestre dell'anno
1986 del piano quinquennale 1985-1989, e' assegnato all'ENEA il
contributo di lire 500 miliardi. L'assegnazione predetta e' portata
in diminuzione del complessivo importo autorizzato dal CIPE per
l'esecuzione del programma quinquennale predetto.
28. Per consentire il completamento del processo di
ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica
nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita
dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI),
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della
legge 12 giugno 1985, n. 295, e' aumentata da lire 1.275 miliardi a
lire 1.595 miliardi; la maggiore somma di lire 320 miliardi e'
portata ad aumento della quota da iscrivere in bilancio per l'anno
1987 ai sensi della predetta legge 12 giugno 1985, n. 295, in favore
dell'industria armatoriale. Per le medesime finalita' e' altresi'
iscritto, nell'anno finanziario 1986, un ulteriore limite di impegno
di lire 80 miliardi in aggiunta a quelli di cui al terzo comma
dell'articolo 1 della richiamata legge 12 giugno 1985, n. 295.
29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, primo comma,
lettera c), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e' incrementata di
lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1986.
30. Il limite di impegno quindicennale per l'anno 1986 previsto
dall'articolo 20, ultimo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752,
e' elevato a lire 5 miliardi e sono altresi' autorizzati, per le
medesime finalita', due ulteriori limiti quindicennali di lire 5
miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
31. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n.
135, e' sostituito dai seguenti:
"La liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e
dalle leggi citate nei precedenti articoli verra' concessa in base ai
seguenti criteri:
a) reimpiego degli indennizzi;
b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle
leggi sopra indicate;
c) gravi infermita' o menomazioni;
d) secondo l'epoca del verificarsi delle perdite;
e) priorita' inversa rispetto all'entita' dell'indennizzo.
Per la liquidazione degli indennizzi riferiti ai territori ceduti
alla Jugoslavia e' in ogni caso riservata una percentuale non
inferiore al 40 per cento della quota annuale di finanziamento
disponibile fino a concorrenza del relativo fabbisogno complessivo".
32. Nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa di cui al
primo comma dell'articolo 12 della legge 5 aprile 1985, n. 135, la
quota di lire 37 miliardi per l'anno 1987 e' elevata a lire 87
miliardi.
33. All'Istituto per il commercio con l'estero per il quinquennio
1986-1990 e' conferita la somma di lire 60 miliardi da iscrivere in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
commercio con l'estero, al fine di attuare progetti relativi ad
indagini sul mercato internazionale, alla diffusione nel mercato
mondiale dell'immagine della produzione italiana, alla
commercializzazione dei prodotti agro-industriali italiani. Per il
triennio 1986-1988 le quote sono determinate rispettivamente in
ragione di 5 miliardi, 10 miliardi e 20 miliardi per gli anni 1986,
1987 e 1988.
34. Le richieste di liquidazioni relative a concessioni accordate
ai sensi delle leggi 10 dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n.
464, devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro il 30 aprile 1986. Trascorso tale termine, le
concessioni per le quali non e' stata presentata richiesta di
liquidazione verranno revocate.
------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 20 agosto 2001, n.361 ha disposto (con l'art.1) che"Con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, adottato
successivamente all'adozione dell'ultimo provvedimento di
liquidazione, erogazione e controllo dei relativi contributi, e'
dichiarata la cessazione dell'operativita' delle procedure di
concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 16,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. "
Ha inoltre disposto (con l'art.2 comma 1) che"Fermo restando quanto
previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000, sono soppressi i
procedimenti per la concessione di contributi a favore dei centri
commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari di cui
all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41."
Art. 12.
1. E' autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 1.040 miliardi
da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano per le finalita' e con le procedure di cui all'articolo 18,
primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Tale spesa si
intende a titolo di acconto sulle assegnazioni che per lo stesso anno
1986 saranno destinate ai predetti enti per l'attuazione del piano
agricolo nazionale e del piano per la forestazione.
2. Le disponibilita' finanziarie della sezione speciale del fondo
interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9
maggio 1975, n. 153, sono incrementate di lire 20 miliardi. Per gli
interventi creditizi di cui all'articolo 12 della legge 10 agosto
1981, n. 423, e' autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 15
miliardi.
3. Per l'anno 1986 e' autorizzata la concessione di un contributo
straordinario di lire 18 miliardi al fondo bieticolo nazionale.
4. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 27 miliardi per la
concessione di aiuti contributivi di riconversione a favore delle
cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti
agricoli, che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi
abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attivita' di trasformazione.
5. La disposizione dell'articolo 18, settimo comma, della legge 22
dicembre 1984, n. 887, e' prorogata per gli anni 1986, 1987 e 1988.
Il concorso nel pagamento degli interessi e' stabilito nella misura
di 6 punti percentuali, nel limite massimo di lire 100 miliardi per
ciascun anno.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono fusi in un unico
organo, avente natura di ente pubblico economico, l'Istituto per le
ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della
produzione agricola (IRVAM) e l'Istituto di tecnica e propaganda
agraria (ITPA). Al suddetto nuovo ente e' autorizzata la concessione
di un contributo straordinario di lire 5 miliardi.
7. Gli stanziamenti di cui ai precedenti commi sono iscritti per
l'anno 1986 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste.
8. Anche per l'anno 1986 si applicano le disposizioni di cui al
penultimo comma dell'articolo 18 della legge 22 dicembre 1984, n.
887, che si intendono estese agli interventi previsti dall'articolo
1, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430.
TITOLO VII
INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art. 13.
1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 miliardi, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici, in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni
1986 e 1987, e di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e
1989, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere
gia' avviate alla data di entrata in vigore della presente legge in
base al programma costruttivo predisposto, d'intesa con il Ministro
di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12
dicembre 1971, n. 1133, e dell'articolo 20 della legge 30 marzo 1981,
n. 119.
2. Per le finalita' e con le modalita' di cui all'articolo 19 della
legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui
con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1986 fino ad un
complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. La quota del
predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1986 puo'
esserlo negli anni successivi.
3. L'onere per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma,
valutato in lire 84 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario
1987, e' assunto a carico del bilancio dello Stato.
4. E' autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 30 miliardi da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e
giustizia da destinare al potenziamento degli impianti e delle
attrezzature del sistema informativo dell'Amministrazione centrale,
nonche' degli uffici giudiziari e dell'Amministrazione penitenziaria.
5. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n.
497, ed all'articolo 37, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983,
n. 730, concernente un programma di alloggi di servizio per il
personale militare, e' aumentata di lire 8 miliardi nel 1986, di lire
58 miliardi nel 1987 e di lire 48 miliardi nel 1988.
6. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
7. E' autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite di
impegno di lire 5 miliardi per le maggiori spese derivanti da
aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione
di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera,
ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247,
dell'articolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, e
dell'articolo 5-quater del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94,
concernenti norme in materia di edilizia residenziale pubblica.
Qualora gli aumenti superino le previsioni iniziali di spesa in
misura percentuale superiore al 6 per cento, le maggiori spese
debbono beneficiare del parere favorevole del Nucleo tecnico di
valutazione degli investimenti pubblici ai fini della loro
autorizzazione.
8. E' autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite di
impegno di lire 7 miliardi per la concessione di contributi sulla
spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali ai sensi degli
articoli 73 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e
sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775.
9. Ai fini del completamento delle opere di adduzione collegate
all'invaso di Ridracoli realizzato ai sensi e per gli effetti degli
articoli 75 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
finalizzate all'approvvigionamento idropotabile delle zone a piu'
alta intensita' turistica della costa adriatica, e' autorizzata la
spesa di lire 30 miliardi, da assegnare alla regione Emilia-Romagna
in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e
1988.
10. Per la realizzazione del programma quadriennale di
potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle
capitanerie di porto di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre
1982, n. 979, approvato con il decreto 15 giugno 1985 del Ministro
della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e dei
lavori pubblici, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 95
miliardi per il periodo 1986-1989, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire
20 miliardi per l'anno 1986, lire 25 miliardi nel 1987, lire 30
miliardi nel 1988 e lire 20 miliardi nel 1989.
11. Per il completamento dei programmi di edilizia universitaria
ospedaliera di cui all'articolo 39 della legge 21 dicembre 1978, n.
843, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno di lire 5
miliardi per l'anno 1986, 10 miliardi per l'anno 1987 e 20 miliardi
per l'anno 1988.
12. Il finanziamento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26
maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24
luglio 1984, n. 363, e' da intendersi riferito a tutti i territori di
cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115.
13. Ai fini dell'attuazione del programma triennale di interventi
di cui all'articolo 6 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.200 miliardi, in ragione di
lire 100 miliardi nell'anno 1986, di lire 100 miliardi nell'anno 1987
e di lire 2.000 miliardi nell'anno 1988.
Art. 14
1. Per gli interventi di cui all'articolo 21, primo comma, della
legge 26 aprile 1983, n. 130, e' autorizzata, per l'anno 1986, la
spesa di lire 1.520 miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad
iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e almeno 100
miliardi di lire per la realizzazione di interventi organici
finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali, di cui
almeno 30 per interventi nell'ambito del comune di Roma.
2. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo,
quarto, ottavo e nono dell'articolo 21 della legge indicata al comma
precedente. Con la stessa delibera di cui al terzo comma del citato
articolo 21, il CIPE fissa le modalita' per l'affidamento dei lavori
da parte delle Amministrazioni interessate.
3. Per i medesimi interventi di cui al comma 1 del presente
articolo, e' altresi' autorizzato il ricorso alla Banca europea per
gli investimenti (BEI) per la contrazione di appositi mutui fino alla
concorrenza del controvalore di lire 1.250 miliardi.
4. Con la delibera stessa di approvazione dei progetti, la cui
istruttoria non potra' svolgersi prima dell'entrata in vigore della
nuova disciplina legislativa del Nucleo di valutazione degli
investimenti pubblici, il CIPE autorizza le Amministrazioni
interessate a contrarre i mutui di cui sopra a decorrere dal secondo
semestre dell'anno 1986, fermo restando il limite globale di cui al
comma precedente. Si applica il comma settimo dell'articolo 21 della
legge 26 aprile 1983, n. 130.
5. Dei 2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo,
970 miliardi sono destinati al finanziamento di interventi di
protezione e risanamento ambientale, riservando:
a) 730 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o
impianti per il disinquinamento delle acque, di competenza di enti
locali e di loro consorzi, che rivestono particolare interesse in
relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e
alla
natura e gravita' delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;
b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o
impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza di enti locali
e di loro consorzi, che rivestano particolare importanza per il
raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b), c) ed e)
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915.
6. Per le finalita' di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre
1982, n. 979, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno
1986, di lire 25 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per
l'anno 1988.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N.90))((23))
8. I progetti di cui ai precedenti commi, allorche' concernano
opere o impianti in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno
1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431,
sono ammessi al finanziamento previo parere favorevole del competente
comitato di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali e
ambientali.
9. Per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti a minori
finanziamenti della BEI in favore dei progetti approvati dal CIPE con
delibere del 22 dicembre 1983, del 19 giugno 1984, del 22 novembre
1984 del 22 febbraio 1985 e del 6 febbraio 1986 si provvede, fino ad
un massimo di lire 200 miliardi, a carico dell'autorizzazione di
spesa di cui al presente articolo. Entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, il CIPE provvede a stabilire, in
relazione ai progetti di cui alle delibere anzidette, tenuto conto
degli interventi della BEI, le modalita' di cui al precedente comma
2.
10. E' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per provvedere:
a) alla redazione di una relazione al Parlamento sullo stato
dell'ambiente;
b) agli studi relativi al piano generale di risanamento delle
acque di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976,
n. 319, e all'esercizio delle competenze statali di cui all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915;
c) alla valutazione dei progetti di risanamento ambientale
ammissibili a finanziamento statale.
11. E' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per la
realizzazione di progetti di iniziative di educazione ambientale
presentati da Amministrazioni statali, enti locali e associazioni
ambientaliste, il Ministro per l'ecologia e' tenuto a presentare
annualmente, in sede di allegato alla Relazione previsionale e
programmatica, al Parlamento una relazione illustrativa della
ripartizione e delle effettive modalita' di utilizzazione delle somme
stanziate.
12. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 10, il
Ministro per l'ecologia e' autorizzato a costituire commissioni
scientifiche e tecniche, a stipulare convenzioni con istituti ed a
conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti.
13. il contingente di personale comandato previsto dall'articolo
12, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' elevato a
50 unita'.
14. Per il personale comandato ai sensi del comma precedente, le
spese per le indennita' e rimborso spese per missioni nel territorio
nazionale e all'estero gravano rispettivamente sul capitolo 6951 e
sul capitolo 6952 della rubrica 38 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre le spese per compensi
per lavoro straordinario, entro i limiti individuali in vigore per il
personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, gravano sul capitolo 6953 della stessa rubrica.(8)
------------
AGGIORNAMENTO (8)
La L 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art.17 comma 33) che" La
commissione tecnico-scientifica, di cui all'articolo 14 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, e' integrata da nove membri scelti tra le
categorie indicate nel comma 2 dell'articolo 3 della legge 17
dicembre 1986, n. 878."
-------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.P.R. 14 maggio 2007, n.90 ha disposto (con l'art.2 comma 1) che"
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la
Commissione tecnico scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 14,
comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e del decreto del
Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, e' ridenominata
"Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla
programmazione e gestione degli interventi ambientali"."
Art. 15.
1. E' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1986 e
di lire 300 miliardi per l'anno 1987, di cui il 50 per cento
riservato al Mezzogiorno, da destinarsi alla realizzazione di
iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali, anche
collegate ai loro recupero, attraverso l'utilizzazione delle
tecnologie piu' avanzate, ed alla creazione di occupazione aggiuntiva
di giovani disoccupati di lungo periodo, secondo le disposizioni del
presente articolo. Il Ministro per i beni culturali e ambientali,
d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
definisce entro il 31 marzo 1986 un programma che dovra' concernere
le seguenti aree d'intervento prioritarie: patrimonio archeologico,
patrimonio architettonico e urbanistico, patrimonio librario,
patrimonio letterario e linguistico, patrimonio storico archivistico,
arti figurativo e arti minori.
2. I progetti finalizzati all'attuazione del programma di cui al
precedente comma, da presentarsi entro il 31 maggio 1986, debbono
indicare:
a) l'area e le modalita' degli interventi e gli obiettivi che si
intendono raggiungere;
b) la durata dell'intervento e l'onere finanziario del medesimo,
articolato per i vari fattori produttivi;
c) il numero e la qualificazione professionale di addetti
specificamente assunti per l'attuazione dell'iniziativa;
d) le tecnologie che vengono utilizzate;
e) le istituzioni competenti per materia e territorio
eventualmente coinvolte.
3. La realizzazione dei progetti di cui al precedente comma 2
avverra' sotto il diretto controllo, secondo le rispettive
competenze, dell'istituto centrale per la patologia del libro,
dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche
italiane e per le informazioni bibliografiche, dell'Istituto centrale
per il restauro, e dell'Istituto centrale per il catalogo e la
documentazione.
4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere
del Consiglio nazionale dei beni culturali, d'intesa con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, istruisce i progetti e
trasmette al CIPE per l'approvazione l'elenco coordinato, indicando
l'entita' del relativo finanziamento.
5. Entro il 30 giugno 1986, il CIPE delibera sui progetti,
indicando i soggetti concessionari della loro attuazione.
6. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono
approvati gli atti di concessione, che debbono indicare:
a) il soggetto concessionario;
b) il numero nonche' le qualificazioni professionali degli
addetti che saranno specificamente assunti con contratto a termine e
con chiamata nominativa tra soggetti di eta' non superiore a 29 anni
che risultino inseriti nelle liste di collocamento da oltre 12 mesi o
che comunque non abbiano avuto alcuna occupazione da oltre 12 mesi
secondo quanto attestato dal libretto di lavoro. E' fatta salva la
possibilita' di assumere, con le medesime modalita', tecnici o
laureati i quali, ancorche' abbiano superato il ventinovesimo anno di
eta', abbiano gia' svolto, con contratto a tempo, attivita' di
intervento sui beni culturali presso le sovrintendenze;
c) i contenuti e le modalita' delle attivita' formative
destinate, nell'ambito del contratto di lavoro, agli addetti assunti
ai sensi della precedente lettera b);
d) l'utilizzabilita' delle tecnologie avanzate nella
valorizzazione dei beni culturali oggetto dell'atto;
e) il tempo di esecuzione;
f) le modalita' di erogazione degli acconti e del saldo;
g) le modalita' di controllo della regolare esecuzione
dell'intervento.
7. Le opere eventualmente occorrenti per l'attuazione degli
interventi sono di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.
8. I pagamenti di acconto e di saldo dei lavori di attuazione dei
progetti vengono disposti dal Ministro per i beni culturali e
ambientali.
9. Il bene rinveniente dall'esecuzione del progetto e' di
proprieta' dello Stato; l'utilizzazione totale o parziale dello
stesso puo' essere affidata ad enti pubblici e a soggetti privati con
apposita convenzione.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI IN FAVORE DEL TERRITORIO E PER CALAMITA' NATURALI
Art. 16.
1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla
legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della
stessa legge e' incrementato della somma di lire 450 miliardi per
l'anno 1986, di lire 1.050 miliardi per l'anno 1987 e di lire 2.500
miliardi per l'anno 1988. Il fondo e' ripartito dal CIPE entro il 31
marzo 1986, con riferimento al triennio 1986-1988, salvo revisioni
annuali da parte dello stesso CIPE in relazione all'effettivo
andamento degli interventi e nei limiti delle dotazioni di competenza
e cassa iscritte in bilancio.
2. Le aperture di credito di cui all'articolo 15 della legge 14
maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 aprile 1982, n. 187, vengono concesse ai comuni per
l'intero ammontare delle risorse loro ripartite dal CIPE, su base
pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, decimo comma, della legge 22
dicembre 1984, n. 887, nonche' ai sensi del precedente comma 1.
3. A conclusione dell'intervento statale avviato con il
decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 settembre 1984, n. 618, e' autorizzata, per l'anno
1986, la ulteriore spesa di lire 90 miliardi da ripartire fra il
comune e la provincia di Napoli, con decreto del Ministro del tesoro,
sulla base di un programma concertato di intesa fra le due
amministrazioni interessate.
4. Per il completamento del programma abitativo di cui al titolo
VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' autorizzata la spesa di
lire 678 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.792 miliardi per l'anno
1987 e di lire 530 miliardi per l'anno 1988. La ripartizione delle
somme viene effettuata dal CIPE ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80.
5. E' autorizzato per l'anno 1986 lo stanziamento di lire 30
miliardi da ripartire tra i comuni della Campania in cui sono
localizzati gli alloggi di cui al programma abitativo previsto dal
titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, a compensazione dei
maggiori oneri che essi sostengono per gli interventi di loro
competenza. La somma predetta e' assegnata ai comuni interessati con
decreto del Ministro del tesoro sulla base di una ripartizione
operata dal presidente della giunta regionale.
6. Le autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono
poste a carico, quanto a lire 300 miliardi, degli stanziamenti
disposti per l'anno 1986 dall'articolo 4 della legge 1 dicembre 1983,
n. 651, e successive modificazioni, restando conseguentemente ridotti
di pari importo gli interventi previsti dal programma triennale
1985-1987 approvato dal CIPE in data 10 luglio 1985 ai sensi
dell'articolo 2 della stessa legge 1 dicembre 1983, n. 651. Entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPE,
su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, approva le necessarie modifiche al predetto programma
triennale.
7. Per consentire il completamento del programma abitativo, ivi
compresi gli interventi di recupero edilizio, in relazione alle
esigenze conseguenti al fenomeno bradisismico dell'area flegrea, il
limite di indebitamento di cui al secondo comma, lettera a),
dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748,
e' elevato a lire 520 miliardi.
8. Per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile
causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nell'anno
1985, il fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre
1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre
1982, n. 938, e' integrato, per il solo anno 1986, di lire 100
miliardi.
9. In relazione ai precedenti due commi, il limite complessivo di
lire 1.720 miliardi di cui al primo comma del medesimo articolo 5 del
decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni,
nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, gia' elevato a lire 2.220
miliardi con l'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, e'
ulteriormente elevato a lire 2.520 miliardi.
10. Ai maggiori oneri derivanti per il triennio 1986-1988
dall'applicazione del comma precedente per il pagamento delle rate di
ammortamento del prestito estero, si provvede a carico del fondo di
cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
11. Per consentire il conseguimento degli obiettivi di preminente
interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845,
concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal
fenomeno della subsidenza, e' autorizzata la complessiva spesa di
lire 60 miliardi per il periodo 1986-1988, da iscrivere nello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire
10 miliardi nel 1986 e lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1987
e 1988.
12. Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo
comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per
l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n.
1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n.
50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita', gia'
elevato a lire 131,5 miliardi con l'articolo 11, settimo comma, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' ulteriormente elevato a lire 158,5
miliardi. La maggiore spesa di lire 27 miliardi e' ripartita nel
triennio 1986-1988, in ragione di lire 9 miliardi annui.
13. Il limite di spesa di lire 24.550 milioni previsto dal secondo
comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per
l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle
aziende danneggiate da pubbliche calamita', gia' elevato a lire
27.550 milioni con l'articolo 11, ottavo comma, della legge 22
dicembre 1984, n. 887, e' ulteriormente elevato a lire 30.550
milioni. La maggiore spesa di lire 3 miliardi e' ripartita nel
triennio 1986-1988, in ragione di lire 1 miliardo annuo.
14. A decorrere dall'anno 1986, la dotazione del fondo di
solidarieta' nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre
1981, n. 590, e' stabilita in lire 450 miliardi, intendendosi
corrispondentemente elevato il limite indicato nell'ultimo comma
dello stesso articolo 1. Di tale somma, la quota di lire 134 miliardi
e' destinata alla concessione, nell'anno 1986, del contributo alle
casse sociali di cui all'articolo 10 della stessa legge 15 ottobre
1981, n. 590.
15. Al fine di assicurare il completamento dell'opera di
ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli colpite dal
terremoto del 1976 e sino all'adozione dell'apposita legge dello
Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia, in deroga all'articolo 24
della legge 11 novembre 1982, n. 828, e' autorizzata ad assumere
ulteriori impegni di spesa nell'anno 1986 fino alla concorrenza della
somma di lire 250 miliardi, a valere sulla spesa che verra'
autorizzata per il triennio 1986-1988 dalla predetta legge dello
Stato.
16. Per consentire il completamento dei programmi abitativi di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito,
con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a
concedere ulteriori mutui integrativi, fino all'ammontare di 60
miliardi di lire, ai comuni che saranno indicati dal Ministro per il
coordinamento della protezione civile. L'onere di ammortamento dei
predetti mutui per capitale e interessi, valutato in lire 10 miliardi
annui a decorrere dal 1987, e' assunto a carico del bilancio dello
Stato.
17. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, ai sensi e con le
modalita' della normativa richiamata al precedente comma, a concedere
mutui sino all'ammontare di 100 miliardi di lire, per la
realizzazione, contestualmente al risanamento dei centri storici ed
alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate, di alloggi da
assegnare in locazione nei comuni della provincia di Salerno gia'
colpiti dal terremoto del 1980 e ulteriormente danneggiati dal
nubifragio del novembre 1985.
L'onere di ammortamento per capitale e interessi, valutato in lire
16 miliardi annui a decorrere dall'anno 1987, e' posto a carico del
Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA TARIFFARIA
Art. 17.
1. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), o la Giunta in caso
di urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media
ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati
dei beni e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per l'intera collettivita' nazionale, entro il tasso massimo di
inflazione indicato per ciascun anno nella Relazione previsionale e
programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione
della Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo,
esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto
legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere
preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da
parte di altri organi delle Amministrazioni centrali dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle
amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati
provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito
territoriale di loro competenza.
2. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e
1-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70,
convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219.
3. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP) nel determinare le
tariffe elettriche e telefoniche adottera' i provvedimenti necessari
anche per tener conto dei minori introiti derivanti all'Enel e dei
maggiori oneri derivanti alla SIP dalle disposizioni di cui al
successivo articolo 18, a tal fine operando sulle agevolazioni
attualmente previste a favore delle utenze domestiche.
Art. 18.
1. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 del
decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, convertito nella legge 26
dicembre 1981, n. 777, e' ridotta a lire 3.330 miliardi da iscrivere
nello stato di previsione del ministero del tesoro in ragione di lire
130 miliardi per l'anno 1981 e di lire 800 miliardi per ciascuno
degli anni dal 1982 al 1985.
2. Il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1982,
n. 69, come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 12
maggio 1982, n. 231, e' cosi' sostituito:
"E' conferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) la
complessiva somma di lire 4.490 miliardi che sara' iscritta in
ragione di lire 440 miliardi per l'anno 1982, di lire 545 miliardi
per ciascuno degli anni dal 1983 al 1985 e di lire 345 miliardi per
ciascuno degli anni dal 1986 al 1992 nello stato di previsione del
Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi".
3. Per l'anno 1986 il canone annuo da pagarsi allo Stato dalla
concessionaria SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle
telecomunicazioni p.a. - in base all'articolo 275 del codice postale
e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'articolo unico
della legge 22 dicembre 1984, n. 870, e' stabilito nella misura del
5,5 per cento degli introiti lordi risultanti dal bilancio annuale,
riferiti ai servizi dati in concessione.
4. L'aumento del canone dal 3 per cento al 5,5 per cento e' versato
dalla SIP all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a titolo di
acconto e salvo conguaglio, entro il 31 ottobre 1986 per essere
riversato entro il successivo 30 novembre all'entrata del bilancio
dello Stato.
5. Le Aziende di Stato e gli enti pubblici, gli enti locali e loro
aziende, le imprese a prevalente partecipazione pubblica
concessionarie di servizi di pubblica utilita' sono tenute ad
indicare, nelle relazioni che accompagnano i rispettivi bilanci, gli
oneri conseguenti alla concessione di agevolazioni o riduzioni
comunque denominate rispetto alle tariffe o ai prezzi stabiliti per
la generalita' dell'utenza per ciascun tipo di beni o di servizi
distinti per categorie di beneficiari. Il Presidente del Consiglio
dei ministri presenta al Parlamento, entro il 30 settembre 1987, una
relazione concernente il quadro complessivo delle predette
agevolazioni e degli oneri che conseguentemente gravano sulle aziende
erogatrici di servizi di pubblica utilita' e proposte per il
riordinamento della normativa vigente in materia.
TITOLO X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA
Art. 19.
1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di
pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, al netto di
lire 19.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie
pregresse, e' fissato per l'anno 1986 in lire 32.000 miliardi.
2. Ai fini dell'avvio del risanamento finanziario della cassa
integrazione guadagni degli operai dell'industria, il disavanzo
patrimoniale risultante al 31 dicembre 1985 e' posto a carico dello
Stato nel limite di lire 19.000 miliardi, a titolo di regolazione
debitoria pregressa.
3. In attesa della nuova disciplina concernente la cassa
integrazione guadagni degli operai dell'industria, fermo restando il
contributo dello Stato di cui all'articolo 12 della legge 20 maggio
1975, n. 164, e' fissato, per l'anno 1986, un contributo
straordinario di lire 3.500 miliardi a favore della separata
contabilita' degli interventi straordinari di cui all'articolo 4
della legge 5 novembre 1968, n. 1115.
4. Il contributo predetto e' corrisposto per il 60 per cento
nell'anno 1986 e, per la restante parte, fino alla concorrenza
dell'onere effettivo e, comunque, nel limite del contributo di cui al
precedente comma 3, sulla base delle risultanze per lo stesso anno
della separata contabilita' degli interventi straordinari della cassa
integrazione.
5. I provvedimenti del CIPI in materia di integrazione salariale
sono adottati sulla base di una istruttoria tecnica selettiva
effettuata da un apposito comitato la cui composizione e le cui
modalita' di funzionamento saranno successivamente determinate con
decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro.
6. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al comma 1 sono autorizzate
senza oneri di interessi.
7. Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio
diminuiscono, per il corrispondente importo, il livello delle
anticipazioni di Tesoreria gia' erogate nel corso dell'esercizio.
8. A decorrere dall'anno 1986 cessano di maturare gli interessi
sulle anticipazioni concesse all'INPS dalla Tesoreria dello Stato ai
sensi del penultimo comma dell'articolo 16 della legge 12 agosto
1974, n. 370, di cui al debito consolidato alla data del 31 dicembre
1981.
Art. 20.
1. La misura contributiva di cui all'articolo 4, comma primo, della
legge 16 febbraio 1977, n. 37, e' elevata al 6 per cento a decorrere
dal 1 gennaio 1986, al 7 per cento dal 1 gennaio 1987 e all'8 per
cento dal 1 gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti
di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui
all'articolo 4, comma secondo, della legge 16 febbraio 1977, n. 37,
come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e
dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e' elevata a
lire 100.000 a decorrere dal 1 gennaio 1986, a lire 150.000 dal 1
gennaio 1987 e a lire 250.000 dal 1 gennaio 1988.
2. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche'
nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15
della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua e'
elevata a lire 68.000 dal 1 gennaio 1986, a lire 102.000 dal 1
gennaio 1987 ed a lire 170.000 dal 1 gennaio 1988.
3. A decorrere dal 10 luglio 1985 la retribuzione media giornaliera
di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua
convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, cosi'
come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10
maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione
non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente
stabilite, ogni biennio, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano
fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali
sono determinate.
4. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20
febbraio 1958, n. 93, cosi' come modificato dall'articolo 1 della
legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio
1982, n. 251, e' fissata, qualora intervenga una variazione non
inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente
stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita'. Sono
fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali e'
determinata.
5. Le variazioni inferiori al 10 per cento, intervenute nel biennio
sulle retribuzioni di cui al comma 3, e nell'anno sulle retribuzioni
di cui al comma 4, si computano con quelle verificatesi nei
corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle singole
retribuzioni.
6. La riliquidazione delle singole rendite, nonche' delle altre
prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
avverra' a decorrere dal 1 luglio 1985, con cadenza annuale.
Art. 21.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986 e'
estesa a carico degli apprendisti la disciplina degli obblighi
contributivi a carico della generalita' dei lavoratori dipendenti
relativamente:
a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti, con una riduzione di tre punti della
relativa aliquota contributiva;
b) alla contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale, con una riduzione di 0,50 punti della quota prevista dal
comma 1 del successivo articolo 31.
Art. 22.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1986:
a) il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani, dagli
esercenti attivita' commerciali e dai coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, resta confermato nella misura stabilita per l'anno 1985 ed e'
soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3
giugno 1975, n. 160;
b) gli artigiani e gli esercenti attivita' commerciali sono
tenuti a versare un contributo capitario aggiuntivo pari a lire
250.000 annue;
c) l'importo del contributo volontario dovuto dagli assicurati
autorizzati a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti delle gestioni
speciali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali e'
pari a quello previsto per i lavoratori dipendenti comuni assegnati
alla quindicesima classe di contribuzione di cui alla tabella F
allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, rapportato a
mese;
d) la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi
autorizzati alla prosecuzione volontaria e' pari a quella stabilita
per i lavoratori attivi delle predette categorie dall'articolo 6,
comma 11, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
e) il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, resta stabilito nelle misure previste
dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54;
il contributo aggiuntivo aziendale non puo' comunque essere inferiore
a lire 50.000 ne' superiore a lire 822.000 per le aziende non montane
ed e' ridotto alla meta' per le aziende agricole situate nei
territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.
984;
f) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende non
ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole
svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984, sono tenuti a versare un contributo capitano
aggiuntivo in misura pari a lire 120.00 annue.
2. In attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 aprile
1985, n. 140, a decorrere dal 1 gennaio 1986 l'importo mensile del
trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali
per gli artigiani, gli esercenti attivita' commerciali ed i
coltivatori diretti, coloni e mezzadri e' aumentato di lire 20.000.
3. L'aumento di cui al comma precedente e' soggetto alla disciplina
della perequazione automatica e si applica alle pensioni di
vecchiaia, di anzianita', di inabilita' ed ai superstiti, nonche'
alle pensioni di invalidita' i cui titolari abbiano raggiunto l'eta'
di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei
lavoratori autonomi.
4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986, le
maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma
dell'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33,
restano confermate ed ulteriormente elevate di un punto a carico dei
datori di lavoro.
Art. 23.
1. Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia
e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e della
maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio
1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo
1983, n. 79, i limiti di reddito familiare per i nuclei familiari
composti di uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette o piu'
componenti sono pari, rispettivamente, a lire 5.060.000, a lire
8.400.000, a lire 10.800.000, a lire 12.900.000, a lire 15.000.000, a
lire 17.000.000 ed a lire 19.000.000. I suddetti limiti di reddito
sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del
tasso d'inflazione programmato.
Ai fini delle disposizioni del presente articolo il reddito
familiare e' formato dal reddito del soggetto interessato, del
coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli ed
equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di eta' e dei soggetti a
carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di
famiglia comunque denominato anche se non effettivamente
corrisposti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi
natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se
superiori a lire 2.000.000. Non si computano nel reddito medesimo gli
importi delle prestazioni indicate nel presente articolo ed erogate a
qualsiasi componente della famiglia. L'attestazione del reddito
familiare e' resa dall'interessato con dichiarazione alla quale non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 4
gennaio 1968, n. 15. Il dichiarante deve comunicare al soggetto
tenuto a corrispondere le prestazioni il venire meno delle condizioni
richieste per fruire dei benefici o che incidono sul loro ammontare
entro 30 giorni dal verificarsi di tale circostanza.
L'ente al quale sono rese le dichiarazioni previste dal presente
comma deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza
del dichiarante.
2. Se i soggetti cui si corrispondono i trattamenti per i figli ed
equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di eta' sono in
condizione di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o
separata legalmente, celibe o nubile, i predetti limiti di reddito
sono aumentati del 10 per cento.
3. Per i nuclei familiari che comprendono soggetti, per i quali
possono attribuirsi i trattamenti, dichiarati totalmente inabili ai
sensi della normativa vigente, i predetti limiti di reddito sono
aumentati del 50 per cento.
4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986,
cessa la corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro
trattamento di famiglia ai soggetti con reddito familiare superiore
al doppio dei limiti di reddito stabiliti dal comma 1. A decorrere
dal medesimo periodo, per i soggetti con reddito familiare superiore
ai limiti di reddito stabiliti dal comma 1, cessa la corresponsione
dei predetti trattamenti per il primo figlio e per i genitori a
carico ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818. Resta fermo, per
quanto non modificato dal presente articolo, l'articolo 20 della
legge 27 dicembre 1983, n. 730.
5. Sono fatti salvi gli aumenti della indennita' spettante al
personale del Ministero degli affari esteri allorche' in servizio
all'estero ai sensi dell'articolo 173 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche' al personale in
servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ai
sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1967, n. 215.
6. Per il primo figlio a carico ed equiparati resta ferma la
disciplina della maggiorazione di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni,
nella legge 25 marzo 1983, n. 79.
7. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986, la
tabella allegata al decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito,
con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219, e' sostituita
dalla tabella F allegata alla presente legge.
8. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1987, le
economie derivanti dalla cessazione della corresponsione dei
trattamenti di famiglia, ai sensi del presente articolo, restano
acquisite, limitatamente a quelle relative agli enti pubblici, a
favore dei bilanci degli enti stessi.
Art. 24.
1. - Per le pensioni di cui al primo comma dell'articolo 21 della
legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli aumenti derivanti dalla
perequazione automatica intervengono con cadenza semestrale al 1
maggio e al 1 novembre di ciascun anno.
2. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della
pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di
variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice
del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile
delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al semestre
precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore
medio relativo al semestre precedente.
3. In sede di prima applicazione il rapporto e' effettuato rispetto
al valore medio dell'indice relativo al trimestre agosto-ottobre
1985.
4. La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente
il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori
dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il
triplo del trattamento minimo detta percentuale e' ridotta al 90 per
cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento
minimo la percentuale e' ridotta al 75 per cento.
5. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanarsi entro il 20 novembre di ciascun
anno, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di
cui ai commi 2 e 4 e le modalita' di corresponsione dei conguagli
derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e
quelli accertati.
6. A partire dall'anno 1986 il limite di reddito previsto per la
concessione della pensione di reversibilita' a favore degli orfani,
dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del
pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro, stabilito
dal secondo comma dell'articolo 85 del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e' quello previsto per la concessione delle
pensioni agli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, dal comma quarto dell'articolo
14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, calcolato
agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli indici
di rivalutazione dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT
agli effetti della scala mobile sui salari.
Art. 25.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 le gestioni di previdenza
sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale, ad
eccezione dello Stato, sono tenute a versare al predetto regime un
contributo di solidarieta' commisurato all'ammontare delle
retribuzioni imponibili dei singoli ordinamenti agli effetti
pensionistici.
2. La misura del contributo di solidarieta' e' determinata ogni tre
anni, per ogni gestione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e, per le forme
esclusive, anche con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base
delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna
gestione. In sede di prima applicazione la misura del contributo e'
pari al 2 per cento.
3. Il contributo e' versato dalle competenti amministrazioni e
fondi pensionistici all'anzidetto fondo pensioni lavoratori
dipendenti entro 20 giorni dalla fine del mese di pagamento della
contribuzione dovuta alle amministrazioni e fondi medesimi.
Art. 26.
Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1
gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di
integrazione salariale, nonche' quelle corrisposte a titolo di
prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della
retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una
percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono
ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle
aliquote contributive previste a carico degli apprendisti alle
lettere a) e b) dell'articolo 21 della presente legge. La riduzione
medesima non si applica ai trattamenti di malattia e di maternita',
nonche' all'indennita' di richiamo alle armi.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIO-SANITARIA
Art. 27.
1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 23
ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e
per il piano sanitario triennale 1986/1988, sono cosi' modificate:
a) per la parte corrente in lire 130.605 miliardi, di cui lire
41.600 miliardi per l'esercizio 1986, lire 43.630 miliardi per
l'esercizio 1987 e lire 45.375 miliardi per l'esercizio 1988. Detti
stanziamenti saranno adeguati in misura corrispondente ai
miglioramenti conseguenti all'applicazione del successivo articolo
28. Salvo diversa determinazione, da adottarsi contestualmente al
provvedimento legislativo di cui all'articolo 17, comma primo, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, l'adeguamento da apportare per l'anno
1986, in relazione alle maggiori quote di partecipazione
dell'assistito in vigore dal 1 marzo 1986, viene fissato in lire 743
miliardi;
b) per la parte in conto capitale in lire 5.080 miliardi, di cui
lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1986, lire 1.680 miliardi per
l'esercizio 1987 e lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 15 della
legge 26 aprile 1982, n. 181, per il potenziamento del sistema
informativo sanitario, da attuare attraverso la realizzazione,
l'avviamento e la gestione della rete informatizzata di collegamento
tra l'Amministrazione centrale, le regioni e le unita' sanitarie
locali ai fini dell'acquisizione, del trattamento e della
restituzione dei flussi informativi, e' autorizzata la spesa di lire
45 miliardi per l'anno 1986, di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di
lire 50 miliardi per l'anno 1988. I progetti finalizzati agli
obiettivi di cui sopra sono definiti dal Ministero della sanita'
sentite le regioni, e i relativi interventi sono gestiti per la parte
di rispettiva competenza dal Ministero della sanita' e dalle regioni.
3. A decorrere dall'anno 1989 la relativa spesa viene autorizzata
con le modalita' previste nell'articolo 19, quattordicesimo comma,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
Art. 28.
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le quote
di partecipazione dell'assistito alla spesa sulle prestazioni
farmaceutiche previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma
3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive
modificazioni, sono elevate, rispettivamente, a lire 250 per ogni
1.000 lire sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali e a lire
2.000 per ogni ricetta. E' soppresso il comma 4 del medesimo articolo
10.
2. La quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito
sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio
prevista dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e'
fissata al 25 per cento con il limite minimo di lire 1.000 e massimo
di lire 30.000 per ogni prestazione. In caso di prestazioni plurime
contenute in un'unica prescrizione, il limite massimo di
partecipazione alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse
e' fissato in lire 60.000.
3. Con la stessa decorrenza e' stabilita la partecipazione alla
spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche di
cui al decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, nella misura del 25
per cento delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate ai sensi
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La partecipazione alla spesa da
parte degli assistiti sulla singola prescrizione idrotermale e'
stabilita nella misura di lire 15.000 per ogni ciclo di prestazioni
termali previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi della legge 23
dicembre 1978, n. 833. ((6))
4. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai
precedenti commi 1, 2 e 3 gli assistiti con reddito complessivo
riferito al nucleo familiare non superiore ai limiti di seguito
indicati: per nuclei familiari di una persona: lire 5.060.000; per
nuclei familiari di due persone: lire 8.400.000; per nuclei familiari
di tre persone: lire 10.800.000; per nuclei familiari di quattro
persone: lire 12.900.000; per nuclei familiari di cinque persone:
lire 15.000.000; per nuclei familiari di sei persone: lire
17.000.000; per nuclei familiari di sette o piu' persone: lire
19.000.000. Per i soggetti ultrasessantacinquenni i precedenti limiti
di reddito sono elevati del 20 per cento con un minimo di lire
2.000.000. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra
si fa riferimento alla disciplina del precedente articolo 23, comma
1. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla
legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato.
5. Per l'anno 1986 sono prorogate le disposizioni di cui ai commi
quarto e settimo dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n.
730.
6. Sono abrogate le norme di esenzione dalla partecipazione alla
spesa per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 riferite
a livelli di reddito e che siano in contrasto con quanto stabilito
nel comma 4 del presente articolo. Sono fatte salve le esenzioni
dalla partecipazione alla spesa previste rispettivamente dai decreti
del Ministro della sanita' 10 febbraio 1984 e 23 novembre 1984 per i
soggetti affetti da determinate forme morbose nonche' le esenzioni
indicate nei protocolli per la tutela della maternita' di cui al
decreto del Ministro della sanita' 14 aprile 1984, e quelle di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638,
per le categorie di invalidi e assimilati.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 ottobre 1987, n. 443, convertito con modificazioni dalla
L. 29 dicembre 1987, n. 531 ha disposto l'abrogazione del comma 3 del
presente articolo "per la parte in cui fissa la partecipazione alla
spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche di
cui al decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98, nella misura del 25
per cento delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate ai sensi
della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
Art. 29.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in relazione agli obiettivi definiti con la
programmazione regionale e locale, nonche', se necessario, allo scopo
di garantire il pareggio dei bilanci delle unita' sanitarie locali,
possono prevedere:
a) la erogazione delle prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del
precedente articolo 28 in forma indiretta con partecipazione alle
spese anche differenziata per reddito;
b) maggiorazioni delle vigenti quote di partecipazione dei
cittadini al costo delle prestazioni, ferma restando l'esenzione dei
soggetti esonerati dalla partecipazione stessa in base a leggi
nazionali;
c) la temporanea eliminazione dalle prestazioni erogate a carico
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione
sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988, di una o piu'
delle seguenti prestazioni: prestazioni specialistiche e di
diagnostica strumentale a domicilio; prestazioni fisioterapiche oltre
due cicli nell'anno, salvo documentate forme croniche; prestazioni di
assistenza infermieristica e ostetrica a domicilio; prestazioni di
ricovero ospedaliero in assistenza indiretta, salvo quanto previsto
dal comma 5 dell'articolo 3 della detta legge 23 ottobre 1985, n.
595. Le prestazioni di cui sopra possono tuttavia essere erogate
quali prestazioni facoltative nel rispetto di quanto disposto dal
comma 7 dell'articolo 3 della stessa legge.
2. Tale previsione va formulata, di regola, al momento della
ripartizione del fondo sanitario regionale alle unita' sanitarie
locali.
3. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 del precedente
articolo 28.
Art. 30.
1. La quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni
farmaceutiche di cui al comma 1 del precedente articolo 28 non puo'
superare le lire 30.000 per ricetta.
2. La esenzione dalla partecipazione alle spese di cui al
precedente articolo 28 e' fatta salva per le categorie di cittadini
previste dai commi 9-bis e 9-ter dell'articolo 10 del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge
11 novembre 1983, n. 638.
Art. 31.
1. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e
privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo
4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e' fissata nella
misura del 10,95 per cento della retribuzione imponibile, di cui il
9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,35 per cento a
carico dei lavoratori. L'aliquota del 9,60 per cento e' ridotta, per
gli anni 1986 e 1987, rispettivamente al 5,60 e al 7,60 per cento per
i datori di lavoro di cui all'articolo 3, primo comma, lettera d),
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1988 il contributo istituito
dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente
modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053,
posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle
aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti
pensionistici dagli stessi percepiti e' ridotto allo 0,50 per cento;
a decorrere dal 1 gennaio 1989 il suddetto contributo e' soppresso.
3. Le economie risultanti nei bilanci delle Aziende autonome e
dell'Ente Ferrovie dello Stato conseguenti all'applicazione del comma
precedente sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei
trasferimenti comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N.151))
5. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi
diritto alle indennita' economiche di malattia sono fissati nelle
misure indicate nell'allegata tabella G.
6. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono applicate, sia
per quanto riguarda il contributo a carico dei dipendenti che per
quello a carico dei datori di lavoro, sull'intera retribuzione
imponibile come individuata dall'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di
diaria o indennita' di trasferta fino all'ammontare esente da
imposizione fiscale. Restano fermi i minimali di retribuzione
imponibile fissati per ciascun anno con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Restano altresi' confermate le
retribuzioni medie e convenzionali previste per particolari categorie
di lavoratori ai sensi delle disposizioni in vigore e determinate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
7. E' soppresso il comma 23 dell'articolo 4 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.
8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli
artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e loro rispettivi
familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonche' dai
lavoratori dipendenti e pensionati, e' dovuto un contributo,
comprensivo di quello di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8
luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17
agosto 1974, n. 386, stabilito nella misura del 7,5 per cento del
reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello
cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi gia'
assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale e dei redditi da pensione. I redditi dominicali e
agrari, dei fabbricati e di capitale concorrono, per la parte
eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire.
9. Il contributo di cui al precedente comma 8 e' dovuto anche dai
coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti,
nonche' da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari.
Il contributo predetto e' ridotto al 50 per cento per i redditi delle
aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle
zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della
legge 27 dicembre 1977, n. 984.
10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8
e 9, con esclusione dei soggetti titolari di reddito da lavoro
dipendente e assimilato, non puo' comunque essere inferiore
rispettivamente alla somma annua di lire 648.000 e di lire 324.000,
frazionabile per i mesi di effettiva attivita' svolta nell'anno. Per
le aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili ubicate nei
territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.
984, la misura predetta e' ridotta del 50 per cento. (5)
11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale, dovuto ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, nel testo modificato dall'articolo 15 del decreto-legge
1 luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8
agosto 1980, n. 441, e' stabilito nella misura del 7,5 per cento del
reddito complessivo ai fini dell'IRPEF. per l'anno relativo a quello
cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento sara'
effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo
a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le
disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini
stranieri.
12. I soggetti di cui al comma 11, che siano tenuti al pagamento
del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
per un periodo inferiore all'anno, hanno l'obbligo del versamento del
contributo determinato ai sensi del comma predetto, decurtato delle
somme gia' pagate come contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale ai sensi dei commi 1, 8, 9 e 10. Il relativo
versamento sara' effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce.
13. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale di cui ai commi 1, 8, 9 e 11 del presente articolo si
applicano sulla quota degli imponibili complessivi assoggettabili a
contribuzione non superiore a lire 40.000.000 annue.
14. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di
lire 100.000.000 annue, e' dovuto un contributo di solidarieta' nella
misura del 4 per cento.(11)(13)
15. Sui redditi da lavoro dipendente, la misura contributiva di cui
al comma precedente e' cosi' ripartita: 3,80 per cento a carico del
datore di lavoro e 0,20 per cento a carico del lavoratore.(11)
16. Fino al 31 dicembre 1986, resta fermo il contributo per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato dall'articolo 6,
primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1967, n. 669,
dall'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e dall'articolo
11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250. (7)
17. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 1, 13, 14 e 15
le Amministrazioni statali, ivi comprese quelle con ordinamento
autonomo o dotate di autonomia amministrativa, l'Ente Ferrovie dello
Stato, gli enti locali con esclusione delle aziende municipalizzate,
nonche' gli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, continuano, per l'anno 1986, a versare il contributo per
le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alla
quota a loro carico, sulla base della normativa vigente al 31
dicembre 1985, restando a carico del bilancio dello Stato il
versamento diretto al pertinente capitolo di entrata dell'aumento
recato dal predetto comma 1, determinato, in via forfettaria, in lire
2.200 miliardi. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.200
miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento
iscritto nell'allegata tabella B per "Proroga fiscalizzazione dei
contributi di malattia" e, quanto a lire 1.000 miliardi, mediante
corrispondente riduzione de lo stanziamento iscritto al capitolo n.
3622 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
18. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal 1 gennaio 1986. Per i lavoratori dipendenti tali disposizioni si
applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio
1986.(15)
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 ottobre-3 dicembre 1987, n.
431 (in G.U. 1a s.s. 9/12/1987, n. 52) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 10 del presente articolo "nella parte in
cui, per il contributo dovuto dai soggetti di cui al precedente comma
8, fissato comunque in somma annua non inferiore a L. 648.000, non
consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito
effettivo, determinato ai sensi del precedente comma 8" e "nella
parte in cui, per il contributo dovuto dai soggetti di cui al
precedente comma 9, fissato comunque in somma annua non inferiore a
L. 324.000 non consente prova contraria, ai fini del contributo, del
minor reddito effettivo, determinato ai sensi del precedente comma
8".
-----------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla
L. 29 febbraio 1988, n. 48 ha disposto (con l'art.6 comma 3) che il
termine di cui al comma 16 del presente articolo e' prorogato al 31
dicembre 1987.
------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 19 settembre 1992, n.384 convertito con modificazioni dalla
L. 14 novembre 1992, n.438 ha disposto (con l'art.6 comma 11) che" La
misura del contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della
citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni (e), e'
elevata al 4,60 per cento."
Ha inoltre disposto che:" L'aliquota dello 0,40 per cento a carico
del lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma 15, della citata
legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni (e), e' elevata allo
0,80 per cento."
-----------
AGGIORNAMENTO (13)
La L. 24 dicembre 1993, n.537 ha disposto (con l'art.8 comma 19) che"
L'importo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e' elevato a lire
150.000.000 annue."
----------
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 ha disposto (con l'art.36 comma 1
lettera a) che"Salvo quanto disposto dall'articolo 37, l'imposta
regionale sulle attivita' produttive si applica a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data
sono aboliti: a) i contributi per il servizio sanitario nazionale di
cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41."
TITOLO XII
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 32.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1986, l'ammontare del fondo di cui
all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e' determinato
in lire 3.160 milioni, da iscrivere nel bilancio annuale e in quello
pluriennale con le modalita' di cui al quattordicesimo comma
dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
2. Gli importi di cui al comma precedente sono assegnati, entro il
mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle
foreste, all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i
compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799. E'
abrogata la lettera a) dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977,
n. 968.
3. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge
17 febbraio 1985, n. 17, e' elevato a decorrere dall'anno finanziario
1986 da lire 30 miliardi a lire 70 miliardi.
4. Le somme di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 19
dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17
febbraio 1985, n. 17, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1985
possono esserlo in quello successivo.
5. L'autorizzazione di spesa di lire 2.477 miliardi per l'anno
1986, di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138,
recante nuove norme in materia di occupazione giovanile, e' ridotta
di lire 350 miliardi.
6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento spettanti fino
al 31 dicembre 1985 alla Cassa depositi e prestiti ai sensi
dell'articolo 19, tredicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n.
887, concernente le modalita' di versamento alla Cassa stessa delle
annualita' di contributo dovute dallo Stato, e' forfettariamente
determinato in lire 30 miliardi per le somme dovute a tutto il 31
dicembre 1984. Il predetto importo e' iscritto in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.
7. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1986 per le
occorrenze in linea capitale su prestiti esteri contratti in base
alla legislazione vigente resta fissato in lire 3.300 miliardi.
8. Le parole "ogni trimestre" di cui all'articolo 60, primo comma,
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, concernenti il periodo di presentazione dei conti
delle somme erogate da parte dei funzionari delegati, sono sostituite
con le altre "ogni semestre".
9. L'importo di lire 5.000, stabilito dall'articolo 2 della legge
15 marzo 1956, n. 238, e' elevato a lire 2 milioni.
10. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, e'
sostituito dal seguente:
"A decorrere dall'anno finanziario 1986, l'ammontare della spesa
occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale e'
annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del
tesoro".
11. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1973,
n. 17, e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dall'anno 1986 l'assegnazione al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento e'
annualmente iscritta nello stato di previsione del Ministero del
tesoro".
12. A decorrere dall'anno 1986 l'articolo unico del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 154,
e' sostituito dal seguente: "All'ufficio italiano dei cambi, per
l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia
valutaria affidategli con regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794,
convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, puo' essere
corrisposto un contributo annuo nella misura che verra' determinata
annualmente con decreto del Ministro del tesoro".
13. L'articolo 55 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e'
sostituito dal seguente:
"I titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti alla
data del 31 dicembre sono trasportati, per il loro integrale importo,
all'esercizio successivo".
14. Il comma precedente si applica anche per i titoli collettivi
emessi nell'anno 1985.
15. E' autorizzato in favore dell'Ente per le ville vesuviane di
cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1971, n. 578, un contributo
straordinario di lire due miliardi annui, per il triennio 1986-1988,
da destinare agli interventi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e
c) della stessa legge n. 578 del 1971.
16. Per l'anno 1986 le economie risultanti dal conto consuntivo
della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) sono
versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate, in tutto o in
parte, al bilancio della Commissione stessa con decreti del Ministro
del tesoro.
17. Le disponibilita' esistenti al 31 dicembre 1985 sulla
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, terzo comma, della
legge 7 agosto 1982, n. 526, possono essere impegnate negli anni
successivi.
18. Per il finanziamento delle iniziative del Comitato costituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'attuazione dei principi di parita' di trattamento e uguaglianza tra
i lavoratori e le lavoratrici, e' autorizzata la complessiva spesa di
lire 6 miliardi da ripartire nel triennio 1986-1988, in ragione di
lire 2 miliardi annui.
19. E' autorizzata a favore dell'Associazione per lo sviluppo
dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) la concessione di un
contributo di lire 3.000 milioni per l'anno 1986. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di
cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, e successive
modificazioni ed integrazioni.
20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o
ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere
architettoniche. Non possono altresi' essere erogati dallo Stato o da
altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di
progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.
21. Per gli edifici pubblici gia' esistenti non ancora adeguati
alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle
Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere
architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente
legge.
22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province,
trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per
l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche
presso ciascuna amministrazione.
23. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la
Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per
la contrazione di mutui con finalita' di investimento, una quota pari
all'1 per cento e' destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di
ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
Per gli anni successivi la quota percentuale e' elevata al 2 per
cento.
24. A decorrere dall'anno 1986, una quota pari al 5 per cento dello
stanziamento iscritto al capitolo n. 8405 dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici deve essere destinata ad interventi
di ristrutturazione ed adeguamento in attuazione della normativa di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
384. La quota predetta e' iscritta in apposito capitolo dello stato
di previsione del medesimo Ministero con contestuale riduzione dello
stanziamento del richiamato capitolo n. 8405.
25. Una quota pari all'1 per cento dell'ammontare dei mutui
autorizzati dall'articolo 10, comma 13, della presente legge, a
favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, e' destinata ad un programma
biennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle
strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente
medesimo.
26. Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai
sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, elevato
a lire venticinque miliardi dall'articolo 35, diciassettesimo comma,
della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a titolo di concorso dello
Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza
delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della
Repubblica, e' ulteriormente elevato, a decorrere dall'anno
finanziario 1986, a lire 35 miliardi.
Art. 33
((IL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))
Art. 34.
1. Per le finalita' di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile
1981, n. 151, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge
stessa, e' autorizzata la spesa di lire 1.500 miliardi a favore del
Fondo, costituito presso il Ministero dei trasporti, per gli
investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in ragione di
lire 300 miliardi nell'anno 1986 e 600 miliardi per ciascuno degli
anni 1987 e 1988.
2. Ai fini del completamento della linea 1 della metropolitana di
Napoli, e' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per il
quinquennio 1986-1990, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno
1986, di lire 50 miliardi per l'anno 1987, di lire 100 miliardi per
l'anno 1988 e di lire 165 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e
1990.((2))
3. Per la gestione del piano generale dei trasporti, fino
all'entrata in funzione del Comitato interministeriale per la
programmazione dei trasporti (CIPET), e' prorogato il Comitato dei
Ministri previsto dall'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245,
che si avvarra' della segreteria tecnica prevista dall'articolo 3
della stessa legge.
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 22 dicembre 1986, n. 910 ha disposto (con l'art. 7, comma 10)
che "L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi recata
dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per
il completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli e'
incrementata di lire 250 miliardi per il triennio 1988-1990, in
ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988 e di lire 100 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990."
Art. 35.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e sino al 31 dicembre 1987, non si applicano le disposizioni
contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7
agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29
ottobre 1984, n. 720.
2. Le aziende di credito che detengono disponibilita' delle regioni
Sicilia e Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e
di Bolzano in misura superiore al limite consentito dall'articolo 40
della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni,
debbono versare l'eccedenza in essere all'entrata in vigore della
presente legge in quattro rate di ammontare pari ad un quarto della
eccedenza stessa e al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti,
alle scadenze del 1 giugno e 1 dicembre di ciascun anno. Sulle somme
non versate alle predette scadenze e' dovuto da parte delle aziende
di credito un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto
aumentato di quattro punti.
3. Qualora le predette regioni e province autonome non comunichino
alle aziende di credito l'ammontare massimo delle giacenze
detenibili, le aziende stesse fanno riferimento all'intera
disponibilita' ai fini del versamento di cui al precedente comma.
((3)) ((4))
-----------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio-2 marzo 1987, n.
61 (in G.U. 1a s.s. 11/3/1987, n. 11) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo "limitatamente alla parte in cui
si riferisce anche ai tributi deliberati dalla Regione Sicilia".
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio-2 marzo 1987, n.
62 (in G.U. 1a s.s. 11/3/1987, n. 11) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo "nella parte in cui si riferisce
anche alle entrate proprie della regione Trentino-Alto Adige".
Art. 36.
1. A decorrere dall'anno 1986, per fare fronte alle esigenze
eccezionali ed urgenti connesse all'unitaria attuazione del
Regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, comprese
l'integrazione temporanea di esperti e di personale dell'ufficio
competente nonche' l'erogazione di contributi ad associazioni o
consorzi, approvati o riconosciuti dal Presidente del Consiglio dei
ministri, o, se nominato, dal Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie, e' disposto lo stanziamento di lire 2 miliardi
nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento
"Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri" iscritto al capitolo n. 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.
2. Il predetto stanziamento affluira' ad apposito conto corrente
infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato "Conto speciale
per i progetti integrati mediterranei" e di esso si potra' avvalere
il Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominato, il Ministro
per il coordinamento delle politiche comunitarie, nel rispetto della
disciplina di cui all'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041.
Art. 37.
Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio
1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile
1985, n. 118, sono prorogate fino al 31 dicembre 1986.
Art. 38.
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima
dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base del
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 790.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 febbraio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
TABELLA A
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI
SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE
CORRENTE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO
CAPITALE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA D
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI
QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA E
TASSE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA F
DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE PER I FIGLI
A CARICO DI ETA' INFERIORE A 18 ANNI COMPIUTI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA G
CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO PER I SOGGETTI AVENTI
DIRITTO ALLE INDENNITA' ECONOMICHE DI MALATTIA
Parte di provvedimento in formato grafico