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Ammissione all’incentivo - Adempimenti dei datori di lavoro
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Coordinamento con altri incentivi
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Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo
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Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze
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Fruizione dell’incentivo
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Incremento occupazionale netto
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Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
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Misura dell'incentivo
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Modifiche al regime “de minimis”
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Moduli telematici
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Programma Garanzia Giovani
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Quando spetta l'incentivo
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Rapporti incentivati
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Regime di esenzione e fruizione dell’incentivo oltre i limiti “de minimis”
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Rendicontazione alle Regioni dei pagamenti effettuati dall'INPS
Messaggio 14096 del 22 aprile 1985
Oggetto:
Valutazione dei redditi esteri ai fini della erogazione di determinate prestazioni.
Con riferimento ad alcuni quesiti formulati dalle Sedi, si precisa che, in analogia al criterio adottato in materia di trattamenti familiari sulla base di un parere reso dal Ministero del Lavoro, laddove non trovi applicazione l'articolo 9bis della legge n. 638/83, tra i redditi assoggettabili all'I.R.P.E.F. che l'assicurato è tenuto a dichiarare ai fini della percezione di determinate prestazioni, vanno compresi anche i redditi conseguiti all'estero nonché quelli derivanti da lavoro prestato presso organismi internazionali, anche se non assoggettati alla legislazione fiscale italiana. Restano escluse le pensioni estere aventi natura meramene risarcitoria.
IL DIRETTORE GENERALE FASSARI