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Ammissione all’incentivo - Adempimenti dei datori di lavoro
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Coordinamento con altri incentivi
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Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo
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Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze
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Fruizione dell’incentivo
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Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
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Misura dell'incentivo
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Programma Garanzia Giovani
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Rendicontazione alle Regioni dei pagamenti effettuati dall'INPS
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Messaggio 1035 del 14 gennaio 2004
Oggetto:
Proroga del termine di presentazione dei ricorsi amministrativi per gli invalidi civili.
L’art.42 della legge 24 novembre 2003, n.326 ha soppresso la possibilità di presentare ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento delle invalidità civili, come comunicato con messaggio n. 395 del 28 novembre 2003.
Il decreto legge 24 dicembre 2003, n.355, all’art.23, comma 2, ha disposto testualmente : “l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 42, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al 31 dicembre 2004”.
Pertanto, fatta salva la conversione in legge del decreto legge di cui sopra, fino al 31 dicembre del corrente anno potranno essere proposti ricorsi amministrativi in materia di invalidità civile, secondo le regole previgenti.
p. IL DIRETTORE CENTRALE
Longa