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Ammissione all’incentivo - Adempimenti dei datori di lavoro
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Coordinamento con altri incentivi
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Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo
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Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze
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Fruizione dell’incentivo
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Incremento occupazionale netto
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Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
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Misura dell'incentivo
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Modifiche al regime “de minimis”
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Moduli telematici
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Programma Garanzia Giovani
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Quando spetta l'incentivo
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Rapporti incentivati
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Regime di esenzione e fruizione dell’incentivo oltre i limiti “de minimis”
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Rendicontazione alle Regioni dei pagamenti effettuati dall'INPS
Messaggio 12002 del 20 aprile 2006
OGGETTO:
Sentenza della Corte Costituzionale n. 264 del 1994
Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale n. 264 del 1994
Da parte di alcune strutture periferiche sono stati chiesti chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della sentenza n.264 del 1994 della Corte Costituzionale, anche a seguito di alcuni comportamenti difformi che si sarebbero evidenziati sul territorio.
In particolare è stato chiesto se, in presenza di una riduzione della retribuzione nell’ultimo quinquennio, sia possibile neutralizzare, ai fini del calcolo della pensione, escusivamente i periodi di attività lavorativa meno retribuiti che abbassano la retribuzione media settimanale di riferimento, e calcolare la pensione prendendo in considerazione, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, unicamente i periodi durante i quali siano state percepite retribuzioni superiori.
Al riguardo si richiama il punto 2 della circolare n. 133 del 1997, con la quale è stato precisato che “ai fini del calcolo della pensione in applicazione della sentenza n.264 deve essere escluso dal computo della retribuzione pensionabile e dell'anzianità contributiva tutto il periodo di lavoro svolto a partire dal cambiamento di attività, ovvero, in caso di riduzione retributiva avvenuta nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro, tutto il periodo di lavoro svolto a partire dall'anno solare in cui è iniziata tale riduzione”.
Si ribadisce pertanto l’impossibilità di procedere alla neutralizzazione di singoli periodi, e la necessità di escludere dal calcolo della pensione anche tutti i periodi di lavoro successivi alla riduzione retributiva.
Il presente messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet dell'Istituto.
IL DIRETTORE CENTRALE
NORI
Messaggio 17612 del 20 giugno 2006
Oggetto: OGGETTO: Assegno di sostegno al reddito erogato dai Fondi di solidarietà dei dipendenti delle aziende del credito di cui al D.M. 158/2000 e dei dipendenti delle concessionarie della riscossione dei tributi erariali di cui al D.M. 375/2003. Liquidazione dell'assegno straordinario con il sistema contributivo.
Premessa
Con proprie deliberazioni, i Comitati Amministratori dei Fondi di solidarietà dei dipendenti delle aziende del credito di cui al D.M. n. 158/2000 e dei dipendenti delle concessionarie della riscossione dei tributi erariali di cui al D.M. n. 375/2003 hanno introdotto la possibilità di accedere all'assegno straordinario per il conseguimento della pensione di vecchiaia contributiva o della pensione di anzianità da liquidarsi con il sistema contributivo in base all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004.
Si illustra, di seguito, il contenuto delle decisioni assunte dai Comitati citati e si forniscono le istruzioni per la definizione degli assegni straordinari in argomento.
Si precisa che, per i lavoratori del Fondo di solidarietà dei dipendenti dalle concessionarie della riscossione dei tributi erariali di cui al D.M. n. 375/2003, la liquidazione con il sistema contributivo è possibile per i soli assegni straordinari finalizzati alla pensione nel regime generale obbligatorio, mentre è esclusa per gli assegni straordinari finalizzati alla pensione di vecchiaia nel Fondo integrativo per gli impiegati esattoriali.
1. Accesso al Fondo di solidarietà finalizzato alla maturazione dei requisiti utili per il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria.
1.1. L'accertamento del diritto.
L'articolo 5, comma 1, lettera b), di entrambi i citati Decreti Ministeriali, n. 158/2000 e n. 375/2003, prevede che i Fondi possano erogare, in via straordinaria, assegni per il sostegno al reddito.
Il successivo comma 3 stabilisce che gli assegni straordinari per il sostegno del reddito vengano erogati dal Fondo su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo:
· di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, per il settore del credito;
· di 96 mesi, o inferiore a 96 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori iscritti al Fondo di solidarietà della riscossione dei tributi erariali.
All'assegno straordinario finalizzato alla pensione di vecchiaia contributiva possono essere ammessi:
· i lavoratori "neo iscritti" al 1° gennaio 1996 e, quindi, privi di anzianità assicurativa e contributiva prima di tale data;
· i lavoratori che hanno esercitato il diritto di opzione per il sistema contributivo.
I requisiti previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo sono:
a) cessazione del rapporto di lavoro;
b) età non inferiore a 57 anni. Si prescinde dal requisito anagrafico al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
c) 5 anni di contribuzione effettiva;
d) importo non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale per i richiedenti che hanno meno di 65 anni di età. Si prescinde dal predetto importo a partire dal 65° anno di età.
1.2. La quantificazione dell'assegno straordinario.
A norma dei regolamenti dei Fondi di solidarietà, la misura dell'assegno straordinario è correlata alla prestazione alla quale è finalizzato. Pertanto, l'assegno straordinario deve essere calcolato con le medesime regole della prestazione finale.
Gli assegni straordinari finalizzati alla pensione di vecchiaia contributiva devono essere calcolati con le medesime regole della pensioni contributive, con le peculiarità che di seguito si illustrano.
a) QUANTIFICAZIONE DEL MONTANTE - ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA
Il montante individuale dei contributi posseduto dal lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, determinato con le consuete modalità, deve essere incrementato dell'anzianità contributiva da attribuire sull'assegno straordinario.
Per determinare la quota di contribuzione da attribuire a titolo di maggiorazione devono essere presi il periodo per il quale sarà versata la contribuzione correlata, ed il 33% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, per le quali il datore di lavoro verserà il 32,70%.
A tal fine occorre:
· individuare la retribuzione media settimanale, dividendo per 4,333 la retribuzione media mensile in base alla quale sarà versata la contribuzione correlata, segnalata nel quadro D del modello di domanda;
· determinare la contribuzione media settimanale da considerare per il periodo mancante di fruizione dell'assegno straordinario, applicando alla retribuzione media settimanale l'aliquota di computo del 33%;
· moltiplicare la contribuzione media settimanale per il numero delle settimane intercorrenti tra la data di decorrenza dell'assegno straordinario e la data fino alla quale verrà versata la contribuzione correlata.
La contribuzione relativa alla maggiorazione di anzianità contributiva non è soggetta alla rivalutazione. Deve pertanto essere sommata al montate individuale dei contributi già rivalutato.
b) COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE
Il montante individuale complessivo, comprensivo della quota di contribuzione aggiuntiva, deve essere moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica del lavoratore al momento della scadenza dell'assegno straordinario.
c) IMPORTO SOGLIA DELLA PENSIONE TEORICA
Nel caso in cui il lavoratore, alla scadenza dell'assegno straordinario, non abbia compiuto i 65 anni di età, è possibile procedere alla certificazione del diritto alla pensione di vecchiaia contributiva e alla conseguente liquidazione dell'assegno straordinario previa verifica che l'importo dell'assegno stesso non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale dell'anno di decorrenza dell'assegno straordinario.
Si sottolinea che, qualora tale requisito non risulti soddisfatto, non è possibile procedere alla liquidazione dell'assegno straordinario.
2. Assegni straordinari di sostegno al reddito da erogare in applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004.
All'assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà del settore del credito e della riscossione dei tributi possono essere ammesse le lavoratrici che scelgono di avere liquidata la pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Come illustrato al punto 5 della circolare n. 105 del 19 settembre 2005, l'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, consente alle lavoratrici, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2008, di ottenere la pensione di anzianità con un'età anagrafica inferiore rispetto a quella prevista dalla legge di riforma del sistema pensionistico n. 243/2004.
Poiché la scelta dalle lavoratrici di avvalersi della normativa in esame è limitata al sistema di calcolo, alle lavoratrici interessate si applicano, ad eccezione appunto del calcolo, tutte le regole proprie di coloro che accedono alla pensione con il sistema retributivo o misto.
Possono pertanto beneficiare della sperimentazione sia le lavoratrici che hanno maturato meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (per le quali la possibilità di accedere alla pensione con la normativa in questione potrà verificarsi solo dal 2013 in avanti), ma anche coloro che, avendo maturato almeno 18 anni di contributi alla medesima data, non possono esercitare l'opzione per il sistema contributivo.
Al momento di sottoscrivere la domanda per l'accesso al fondo di solidarietà, la lavoratrice deve manifestare espressamente la volontà di avvalersi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243,
Pertanto, la domanda di assegno straordinario dovrà essere corredata con la dichiarazione, sottoscritta dall'interessata, dalla quale risulti la scelta di avere liquidata la pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Resta fermo che, eccetto che per il sistema di calcolo, la lavoratrice rimane soggetta integralmente alla normativa vigente per le pensioni liquidate con il sistema retributivo o misto.
Ai fini della valutazione del diritto alla liquidazione dell'assegno straordinario, si deve far riferimento ai requisiti per la pensione di anzianità che la lavoratrice avrà maturato al momento della scadenza dell'assegno straordinario stesso, ed in particolare:
· ai requisiti anagrafici richiesti dalla normativa previgente alla legge n. 243 del 2004;
· alle finestre di accesso stabilite dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n.243.
Si rammenta che nel periodo massimo di permanenza nel Fondo, pari a 60 ovvero a 96 mesi, deve essere compreso il periodo intercorrente fra la data di perfezionamento dell'ultimo requisito e la finestra di uscita.
2.1. Quantificazione dell'assegno straordinario.
A norma dei regolamenti dei Fondi di solidarietà, la misura dell'assegno straordinario è correlata alla prestazione alla quale è finalizzato. Pertanto, l'assegno straordinario deve essere calcolato con le medesime regole della prestazione finale.
Gli assegni straordinari finalizzati alla pensione liquidata con il sistema contributivo devono essere calcolati con le medesime regole della pensione di vecchiaia contributiva, con le peculiarità che di seguito si illustrano.
a) QUANTIFICAZIONE DEL MONTANTE - ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA
Il montante individuale dei contributi posseduto dalla lavoratrice all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, determinato con le consuete modalità, deve essere incrementato dell'anzianità contributiva da attribuire sull'assegno straordinario.
Per determinare la quota di contribuzione da attribuire a titolo di maggiorazione devono essere presi il periodo per il quale sarà versata la contribuzione correlata, ed il 33% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, per le quali il datore di lavoro verserà il 32,70%.
A tal fine occorre:
· individuare la retribuzione media settimanale, dividendo, per 4,333, la retribuzione media mensile in base alla quale sarà versata la contribuzione correlata, segnalata nel quadro D del modello di domanda;
· determinare la contribuzione media settimanale da considerare per il periodo mancante di fruizione dell'assegno straordinario, applicando alla retribuzione media settimanale l'aliquota di computo del 33%;
· moltiplicare la contribuzione media settimanale per il numero delle settimane intercorrenti tra la data di decorrenza dell'assegno straordinario e la data fino alla quale verrà versata la contribuzione correlata.
La contribuzione relativa alla maggiorazione di anzianità contributiva non è soggetta alla rivalutazione. Deve pertanto essere sommata al montate individuale dei contributi già rivalutato.
b) COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE
Il montante individuale complessivo, comprensivo della quota di contribuzione aggiuntiva, deve essere moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica della lavoratrice al momento della scadenza dell'assegno straordinario.
c) IMPORTO SOGLIA DELLA PENSIONE TEORICA
Si sottolinea che l'eventualità che l'importo dello stesso non superi del 20 per cento l'importo dell'assegno sociale non rappresenta un impedimento alla liquidazione dell'assegno. Infatti questo requisito è proprio del conseguimento del diritto a pensione del sistema contributivo e, pertanto, non applicabile alle lavoratrici in esame per le quali si applica la disciplina propria del sistema retributivo o misto.
Pertanto, l'assegno straordinario può essere liquidato a prescindere dall'importo spettante all'interessata.
3. Procedure informatiche.
La liquidazione degli assegni straordinari con il sistema contributivo è consentita:
· per la categoria 027 - VOCRED;
· per la categoria 029 - VOESO, erogati in favore dei lavoratori delle aziende concessionarie della riscossione dei tributi erariali. Tali assegni sono individuati da un codice azienda maggiore di 0900 (GP1CENTCRD del database delle pensioni).
3.1. Acquisizione della domanda in EAD/75.
Nulla è innovato in merito all'acquisizione delle domande per gli assegni straordinari in argomento. Si rinvia pertanto:
- per la categoria 027-VOCRED, al punto 1 del messaggio n.000149 del 17 maggio 200 …;
- per la categoria 029 - VOESO, al punto 2 del messaggio 003395 del 1° febbraio 2005.
Come già detto nella premessa, per questa categoria è possibile liquidare con il sistema contributivo solo gli assegni straordinari inseriti in EAD75 per i quali il campo 36 sia compilato con il valore AGO.
3.2. Quantificazione del montante.
La quantificazione del montante deve essere effettuata con la procedura CARPE 5940, inserendo tutta la contribuzione versata fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Una volta individuato il montante rivalutato, deve essere sommata la maggiorazione determinata come indicato ai punti 1.2.a e 2.2.a.
3.3. Acquisizione dei dati di liquidazione
Il pannello MNLAN30 presenta il campo "CONTRIBUTIVA", che deve essere compilato con l'informazione "SI".
Nel pannello MNLCR11, deve essere inserito l'ammontare dei contributi e il montante contributivo determinati con i criteri descritti in precedenza.
3.4. Procedura di calcolo centrale
La procedura di calcolo centrale è stata modificata per utilizzare il coefficiente di trasformazione con riferimento all'età anagrafica del soggetto alla scadenza dell'assegno (contenuta nel campo GP1AF06).
IL DIRETTORE CENTRALE DELLE IL DIRETTORE CENTRALE DEI
PRESTAZIONI SISTEMI INFORMATIVI
Nori Spadaccia
Messaggio 11110 del 07 aprile 2006
Oggetto: Concetto di retribuzione globale per la determinzione della base di calcolo delle integrazioni salariali.
1. MISURA DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
1.1. Retribuzione globale ‘’integrabile’’
A norma dell’art. 2 della legge n. 164/75 l’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione globale che ai lavoratori beneficiari sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate comprese fra le ore 0 ed il limite dell’orario contrattuale ma in ogni caso non oltre le 40 ore settimanali.
La misura del trattamento è erogata nel limite di un massimale retributivo mensile rivalutabile annualmente dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Tale massimale dall’1.1.96 in base all’art. 2 c. 16 della L. 549 del 28.12.95 è applicabile anche ai trattamenti di CIGO fatta eccezione per il contratto di solidarietà e la CISOA (circ. n. 25 del 27.1.96).
Dal 3.1.94 (art. 1, c.6 del D.L. n. 40 del 18.1.94, msg. N. 10668 del 7.2.94, circ. n. 113 del 11.4.94, circ. n. 48 del 17.2.95, circ. n. 25 del 27.1.96) sono applicabili all’importo mensile lordo della retribuzione due massimali diversi ciascuno dei quali si riferisce ad un limite massimo retributivo ed applicabile entro tale limite. L’importo va diviso per il numero delle ore lavorabili ricadenti in ogni singolo mese ed il risultato moltiplicato per le ore perse nel mese (circ. n. 50 GS/12 del 21.1.82).
Al fine di stabilire l’esatto massimale di riferimento per i lavoratori part-time occorrerà rapportare la retribuzione spettante con quella del lavoratore a tempo pieno (circ. n. 155 del 19.5.94).
1.2. QUOTE DI MENSILITA’ AGGIUNTIVE E MASSIMALE
La retribuzione globale integrabile è composta oltre che dagli emolumenti corrisposti alla fine di ogni periodo di paga anche da competenze che maturano e vengono erogate con periodicità non mensile. Le quote di tale retribuzione maturate nel mese sono tuttavia da comprendersi nell’importo fissato quale limite massimo cui rapportare il trattamento di integrazione.
Ne deriva che in concreto le quote di mensilità aggiuntive vengono di rado rimborsate dall’INPS in quanto eccedono il tetto mensile applicabile alla singola fattispecie tenuto conto che il ragguaglio ad ore del compenso ultramensile (13° e 14° etc.) sommato al ragguaglio ad ore del trattamento corrisposto mese dopo mese non può in ogni caso superare il massimo spettante.
Si possono quindi verificare le seguenti ipotesi:
- l’importo dell’integrazione calcolata nella misura dell’80% sulla retribuzione globale è superiore al massimale per cui al lavoratore viene erogato un trattamento ragguagliato a quest’ultimo importo. In questo caso non sono integrabili le quote di mensilità aggiuntive, ore di intervento CIG in quanto per tali ore è già stato corrisposto l’importo massimo orario.
- l’importo della integrazione calcolata nella misura dell’80% della retribuzione è inferiore al massimale e quindi al lavoratore si corrisponde l’importo effettivo della integrazione. In questa ipotesi le quote di mensilità aggiuntive sono da integrare sino al raggiungimento del massimale.
Anche le quote di CIG calcolate sulle somme forfettarie corrisposte a titolo di arretrati retributivi sulla base di accordo o contratto di per sé teoricamente integrabili, spettano solo se nel periodo cui si riferiscono gli arretrati retributivi non sia stato già saturato il massimale mensile e fino a concorrenza dello stesso.
1.3. ELEMENTI INTEGRABILI DELLA RETRIBUZIONE
Per retribuzione si intende tutto ciò che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore in denaro o in natura ed al lordo da ritenute come corrispettivo della attività prestata in dipendenza del rapporto di lavoro (circ. n. 60724 GS del 7.11.67).
Gli elementi essenziali della retribuzione sono:
1. paga base per gli operai/stipendio base per gli impiegati ed i quadri
2. indennità di contingenza
3. aumenti periodici di anzianità, che continuano a maturare durante il periodo di CIG
4. aumenti contrattuali.
Gli elementi accessori della retribuzione sono:
1. maggiorazione per turno
2. indennità di trasferta
3. indennità di mensa (circ. n. 15 del 18.1.94)
4. indennità di cassa
5. indennità di trasporto (circ n. 15 del 18.1.94).
In linea di massima le voci retributive integrabili sono quelle sulle quali devono essere commisurati i contributi previdenziali a condizione che:
a) abbiano carattere di continuità ed obbligatorietà
b) siano riferiti ad orario di lavoro contrattualmente stabilito nel limite massimo di 40 ore settimanali.
Fra tutte le possibili indennità configurate dalla legge dai contratti collettivi in ogni caso astrattamente ipotizzabili può essere operata una suddivisione tra indennità che non sono collegate alla concreta prestazione di lavoro rappresentando delle parti fisse mensili della retribuzione globale (es. compensi forfettari per lavori disagevoli, per mansioni particolari etc.) ed indennità variabili conseguenti esclusivamente alla materiale e non astrattamente prevedibile prestazione di lavoro (es. tipico indennità di trasferta).
Sono quindi integrabili solo le voci ed indennità che costituiscono parte fissa della retribuzione globale con esclusione di quelle collegate alla effettiva prestazione di lavoro.
Ovviamente sono da escludersi dal computo delle voci della retribuzione sulla quale calcolare le integrazioni salariali, i compensi non collegati alla prestazione ordinaria per lavoro ordinario vale a dire quelli erogati in relazione a prestazioni lavorative effettuate, pur se in via ricorrente, oltre l’orario ordinario contrattualmente previsto con il limite massimo di 40 ore settimanali.
Il Direttore Centrale
Dr. Ruggero Golino
Messaggio 25858 del 29 settembre 2006
Oggetto:
Beneficio pensionistico per i lavoratori esposti all’amianto; – inserimento dei periodi sulla posizione assicurativa - estensione delle istruzioni operative al fondo Ferrovieri.
A scioglimento della riserva contenuta nel messaggio 41791 del 23.12.2005, si comunica che le istruzioni operative contenute nel citato messaggio si applicano anche agli iscritti al fondo speciale Ferrovieri.
Gli operatori, pertanto, potranno acquisire la certificazione di tale diritto a beneficio dei predetti lavoratori seguendo scrupolosamente le istruzioni del già noto messaggio.
per IL DIRETTORE CENTRALE
Giorgio Pavan
Messaggio 23295 del 30 agosto 2006
Oggetto:
Rendita vitalizia ex art.13 legge n.1338/1962 - validità delle attestazioni di continuità e durata rilasciate da compagni di lavoro o dal datore di lavoro: chiarimenti
Come noto l’art. 13 della Legge 1338/62 prevede la possibilità di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o alla quota di pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi e prescritti. Con sentenza n. 568 del 13 dicembre 1989 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, quarto e quinto comma della Legge 1338/62, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sull’esistenza del rapporto di lavoro, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l’ammontare della retribuzione.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ripetutamente intervenuta sull’utilizzo della testimonianza come strumento per provare che un rapporto di lavoro si è svolto anche in epoca precedente o successiva rispetto a quella risultante da documento di data certa pervenendo, progressivamente, ad un orientamento ispirato ad un rigoroso rispetto dei principi dettati in materia di onere probatorio. La Suprema Corte ha infatti escluso che le prove testimoniali possano essere utilizzate per anticipare o posticipare l’esistenza di un rapporto di lavoro non controverso le cui date di inizio e fine siano documentalmente accertate. Ciò sul presupposto che l’accoglimento della tesi opposta avrebbe, di fatto, comportato una svalutazione integrale della necessità della prova scritta sull’esistenza del rapporto di lavoro fissata dalla legge e ribadita della sentenza della Corte Costituzionale consentendo alla testimonianza di prevalere sul documento, annullandone l’efficacia probatoria qualificata.
In particolare la sentenza n. 1778/01 della Corte di Cassazione (sez civili ) ha chiarito che la regola secondo la quale la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo, introdotta dalla Corte Costituzionale con sentenza n.568/1989, non può essere estesa all’ipotesi in cui “la data del documento è certa ed è certa, altresì, in base al contenuto del documento stesso, l’epoca di costituzione del rapporto”.
La questione è stata portata all’attenzione del Comitato Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti nella seduta del 6 GIUGNO 2006 in occasione della quale il suddetto Comitato ha preso atto dell’orientamento espresso dalla magistratura e dell’opportunità di adeguare ad esso l’azione amministrativa secondo il principio di seguito enunciato:
a) ai fini della costituzione della rendita vitalizia reversibile prevista dall’art. 13 della Legge 1338/62 la regola secondo cui la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo deve essere circoscritta al caso in cui:
un documento provi l’avvenuta costituzione di un rapporto a partire da una certa epoca (in questa fattispecie tutti i mezzi di prova possono essere utilizzati al fine di stabilire la durata del rapporto di lavoro a partire dalla data documentalmente accertata);
un documento provi che il rapporto di lavoro era esistente al momento di formazione del documento stesso (in questo caso gli “altri mezzi di prova” possono essere utilizzati per provare l’effettiva durata del rapporto);
b) il ricorso ad “altri mezzi di prova” - ed in particolare alle dichiarazioni di conoscenza - deve essere escluso nell’ipotesi in cui la data del documento è certa e sono certe altresì, secondo il contenuto dello stesso documento, le date di inizio e fine del rapporto di lavoro.
Ciò premesso le dichiarazioni testimoniali di cui all’oggetto non potranno essere utilizzate per retrodatare l’inizio o posticipare la fine di un rapporto di lavoro quando il documento che prova l’esistenza del rapporto indica in modo non equivoco le data di inizio e fine dello stesso poiché, altrimenti, proverebbero contro il documento, annullandone l’efficacia probatoria.
Le stesse dichiarazioni invece potranno essere prese in considerazione, sempre avendo cura di verificare la sussistenza delle condizioni di cautela fissate dalla Circolare n. 183/1990, soltanto per provare la continuità di un rapporto di lavoro nell’arco temporale documentalmente accertato, oppure per provare durata e continuità quando il documento provi l’esistenza del rapporto di lavoro al tempo di formazione dello stesso ovvero indichi solamente la data di inizio o quella finale.
Ogni comportamento difforme dal principio innanzi citato dovrà essere superato.
IL DIRETTORE CENTRALE
M. NORI