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Adempimenti del sostituto d'imposta
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Applicativo per la consultazione del credito d'imposta
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Comunicazioni dell'avente diritto
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Modulistica e modalità di presentazione
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Pluralità di sostituti di imposta
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Prestazioni di accompagnamento alla pensione
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Prestazioni pensionistiche
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Requisiti per la concessione
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Ricalcolo dell'importo spettante
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Riconoscimento e pagamento del credito
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Riduzione del cuneo fiscale (80 euro)
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Riemissione in pagamento del credito per la riduzione del cuneo fiscale
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Titolari di prestazioni a sostegno del reddito
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Messaggio 5661 del 27 giugno 2014
Oggetto:
Art. 1 decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. “riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati” – Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Allegati n. 3
PREMESSA
L’ art. 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 ha riconosciuto, per il solo periodo di imposta 2014, un credito di euro 640 complessivi, ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, per i quali l’imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.
Con la circolare n. 67 del 29 maggio u.s., cui si fa esplicito rimando, sono stati illustrati i criteri per la concessione e la determinazione del credito in favore dei titolari di redditi derivati da prestazioni previdenziali sia pensionistiche che a sostegno del reddito.
Come previsto dalle nuove disposizioni, il credito di imposta deve essere riconosciuto in via automatica dal sostituto di imposta senza bisogno di una richiesta esplicita.
Inoltre per la determinazione del credito i sostituti di imposta, quindi anche l’Istituto, devono determinare la spettanza del credito ed il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro diposizione effettuando le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo, in base al reddito previsionale ed alle detrazioni riferiti alle somme e ai valori da corrispondere durante l’anno, nonché in base ai dati di cui il sostituto medesimo entri in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi provenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014.
Come già indicato nella citata circolare n. 67/2014, per quanto concerne il requisito soggettivo, interessati dall’applicazione delle novità in argomento e quindi potenziali beneficiari del credito, sono i titolari di prestazioni a sostegno del reddito come indicati al punto 4.1, nonchè i titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione, i titolari delle prestazioni pensionistiche come indicato ai punti 5 e 6 della stessa circolare e i dipendenti dell’Istituto.
Restano escluse, per le prestazioni a sostegno del reddito alcune tipologie espressamente indicate nella circolare n. 67/2014 al punto 4.2.
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 2014, i sostituti di imposta devono riconoscere il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio, salve esigenze tecniche legate alle procedure di pagamento che consentono di effettuare i pagamenti anche a partire dalle retribuzioni/indennità erogate nel mese di giugno.
Con il presente messaggio si forniscono le prime istruzioni operative in ordine alle modalità per il riconoscimento e pagamento del credito nonché alle attività relative alla gestione del flusso di eventuali comunicazioni provenienti dagli assicurati titolari di altri redditi rispetto a quelli derivanti da prestazioni previdenziali.
RICONOSCIMENTO E PAGAMENTO CREDITO 1
Tale attività viene effettuata centralmente a partire dal mese di giugno corrente.
L’Istituto riconosce il credito in via automatica ai beneficiari, utilizzando tutti i dati a disposizione inerenti ai redditi percepiti dall’assicurato derivanti sia da prestazioni a sostegno del reddito che da prestazioni pensionistiche.
1. Per le prestazioni a sostegno del reddito si utilizzerà sia il calcolo del reddito previsionale sia quello a consuntivo come indicato nel paragrafo 4.1. della circolare 67/2014.
Il pagamento del credito agli interessati verrà effettuato centralmente mediante una procedura predisposta appositamente allo scopo. Il primo pagamento sarà effettuato entro la fine del mese di giugno 2014.
In questa prima fase operativa, al beneficiario sarà data comunicazione tramite SMS, per i numeri di telefonia mobile censiti negli archivi dell’Istituto, del seguente tenore: “ è stato disposto un pagamento in suo favore per: Credito ai sensi dell’art.1 D.L. 66/2014”.
Per la gestione di eventuali riaccrediti e la riemissione di pagamenti non andati a buon fine, si fa riserva di dare indicazioni operative con successivo messaggio.
2. Per i soggetti pensionati e per i titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione (in particolare le categorie 029 e 198 relative ai titolari di assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo ex monopoli di Stato, dal Fondo imprese di riscossione dei tributi erariali, dal Fondo ferrovie dello Stato, dal Fondo imprese di assicurazione, e la categoria 199 relativa ai beneficiari delle prestazioni di esodo prossimi alla pensione, di cui all’ex art. 4, da commi 1 a 7-ter della legge n. 92/2012), aventi diritto alle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente, per ragioni tecniche, il bonus viene erogato a partire dalla rata di luglio 2014. L’importo è evidenziato nel database delle pensioni delle gestioni private nel campo Gp8 con il codice 862 = Bonus 80 euro - cong. credito.
L’indicazione è fornita all’interessato nel dettaglio di comunicazione, disponibile fra i servizi online a disposizione dei cittadini in possesso di PIN”.
3. Per i dipendenti dell’Istituto, individuati quali beneficiari della norma in argomento, il credito viene erogato, unitamente alla retribuzione, a partire dal corrente mese di giugno, come indicato nel messaggio n. 5348 del 13/06/2014.
COMUNICAZIONI DELL’ASSICURATO: DICHIARAZIONI RINUNCIA/ RICHIESTA CONCESSIONE DEL CREDITO 2
Fermo restando che l’Istituto deve riconoscere in via automatica il credito sulla base dei dati reddituali a propria disposizione, potranno essere presentate da parte degli assicurati, attraverso i canali di presentazione sottoelencati, dichiarazioni/richieste e/o certificazioni volte alla rinuncia o al riconoscimento del credito nelle ipotesi già previste dalle disposizioni vigenti e di seguito elencate:
gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’INPS che provvederà a recuperare il credito eventualmente erogato dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano, contestualmente, titolari di altri redditi da lavoro dipendente, i cui importi singolarmente considerati darebbero diritto al credito, ma complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art 13 del T.U.I.R. per la concessione del credito, sono tenuti a darne comunicazione all’Istituto che non riconoscerà il credito;
gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari contestualmente anche di altri redditi da lavoro dipendente (es. la Cassa integrazione a orario ridotto), i cui importi complessivamente considerati non eccedano la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art 13 del T.U.I.R. per la concessione del credito, sono tenuti a chiedere ad uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto.
Si potrebbe verificare altresì l’ipotesi in cui l’assicurato percettore di prestazioni previdenziali nell’anno 2014 abbia intrattenuto anche rapporti di lavoro.
In particolare:
il titolare di prestazione previdenziale nel 2014 che, antecedentemente al godimento della stessa abbia intrattenuto nel corso del medesimo anno un rapporto di lavoro, può produrre all’Istituto la relativa certificazione fiscale (modello CUD) relativa ai redditi da lavoro dipendente al fine di consentire l’esatta determinazione della spettanza del credito e del relativo importo. In tale caso l’Istituto terrà conto anche dei dati esposti nella certificazione fiscale prodotta per la determinazione del credito. In assenza di certificazione (modello CUD) per la certificazione dei redditi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente, la determinazione della spettanza del credito e del relativo importo sarà effettuata in base ai soli dati reddituali a disposizione dell’Istituto, così come chiarito nella circolare 67/2014;
analogamente, l’assicurato che nel corso del 2014 sia stato titolare di redditi da prestazioni previdenziali e che abbia instaurato un successivo rapporto di lavoro, potrà consegnare al nuovo sostituto di imposta la certificazione fiscale (modello CUD) rilasciata dall’Istituto relativa alle prestazioni erogate, che consentirà al nuovo sostituto l’ esatta determinazione della spettanza del credito e del relativo importo.
Si rammenta, ad ogni buon fine, che il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto di imposta un credito di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del T.U.I.R. in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.
FUNZIONI PER GLI OPERATORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI e CITTADINO 3
Per visualizzare eventuali pagamenti le Strutture territoriali possono consultare il cassetto previdenziale del cittadino, nella sezione PROCESSI\Assicurato pensionato, presente nell’homepage dell’intranet dell’Istituto. Il pagamento del credito in argomento risulterà alla voce “ Credito art. 1 D.L. n. 66/2014”. Tale funzionalità sarà a disposizione dell’interessato anche tramite Contact Center Multicanale, raggiungibile mediante numero verde 803164 da rete fissa oppure allo 06/164164 da telefono cellulare a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico, che potrà fornire l’informazione all’utente previa identificazione di quest’ultimo attraverso la procedura PIN di riconoscimento già in uso per lo stesso Contact Center e nel rispetto delle misure di sicurezza in essere in Istituto a protezione dei dati personali.
Sono in corso di implementazione, inoltre, le seguenti nuove funzionalità (saranno disponibili entro fine luglio e sara’ data comunicazione con successivi messaggi) per gestire le dichiarazioni rinunce/richieste come sopra descritte:
verifica del diritto, presente all’interno del cassetto previdenziale del cittadino, che permetterà agli operatori delle strutture territoriali di verificare se un soggetto ha diritto o meno al credito, esponendo alcuni elementi di base utilizzati per la determinazione del diritto e per il calcolo della misura. Tale funzionalità sarà a disposizione dell’interessato anche tramite Contact Center Multicanale (raggiungibile secondo le modalità sopra descritte). Si ricorda che il diritto e la misura del credito sono determinati su dati previsionali, per cui potrebbe accadere che, per uno stesso soggetto, sia il diritto che la misura possano cambiare da un mese all’altro. Sarà a cura degli operatori consultare tutte le procedure istituzionali, per dare maggior supporto agli interessati;
comunicazione di assenza dei requisiti al diritto, al seguente percorso: Intranet\PROCESSI\Assicurato pensionato\Cassetto previdenziale del cittadino\Prestazioni (sulla sinistra dopo la ricerca)\Bonus D.L. 66/2014, che permetterà agli operatori di sede di registrare la comunicazione da parte dei soggetti, che dichiarano di non aver i presupposti per l riconoscimento del beneficio. Tale funzionalità sarà presente anche on-line per i cittadini sul sito dell’Istituto, nella sezione Servizi per il cittadino (credenziale Codice Fiscale + PIN)\Fascicolo previdenziale del cittadino\Menù Prestazioni (sulla sinistra)\BONUS D.L. 66/2014;
acquisizione del CUD di altri sostituti e/o acquisizione di dichiarazione di possesso di altri redditi da lavoro dipendente con l’importo presunto per l’anno 2014, presente nell’intranet dell’Istituto, nella sezione SERVIZI\Punto fiscale, che permetterà agli operatori di sede di acquisire i redditi, comunicati dagli interessati, provenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno. Le autorizzazioni di accesso alla procedura dovranno essere date tramite IDM.
RICALCOLO DELLE CONDIZIONI DI SPETTANZA DEL CREDITO 4
Così come disposto con la circolare n. 67/2014, è previsto il ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito sia a fronte di variazioni del reddito riferite a somme e valori che saranno corrisposti durante l’anno sia a fronte di dati ulteriori di cui l’Istituto entra in possesso. A seguito del ricalcolo potrà verificarsi sia il caso del recupero del credito già erogato da effettuare con i pagamenti successivi sia, invece, il riconoscimento del credito in precedenza non spettante da corrispondere in occasione del primo pagamento utile.
Tali operazioni saranno effettuate centralmente e mensilmente. Le procedure afferenti (pensioni, prestazioni temporanee a sostegno del reddito, personale, …) forniranno entro il 2 di ogni mese alla piattaforma fiscale tutti i dati necessari a determinare il diritto e la misura. La piattaforma fiscale restituirà alle procedure afferenti entro il 7 del mese i risultati riguardanti i soggetti aventi diritto e il credito da pagare.
MODULISTICA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 5
Si allega al presente messaggio (all. 1) il modulo di dichiarazioni/richiesta o consegna (SR150) relativo al procedimento di riconoscimento del credito di cui all’art. 1 del decreto legge n. 66/2014.
Il modulo verrà pubblicato in INTRANET – Utilità - Modulistica on line a disposizione per gli operatori delle Strutture.
Il cittadino può visualizzare e stampare il modulo direttamente dalla sezione “Moduli” presente nella Home page del sito istituzionale www.inps.it.
La eventuale presentazione delle comunicazioni in argomento potrà essere effettuata, oltre che con la modalità prevista per il cittadino che si autentica con PIN solo per l’invio della comunicazione di assenza dei requisiti per il diritto e descritta al punto 2 del paragrafo “FUNZIONI PER GLI OPERATORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI e CITTADINO”, anche:
. presso le Strutture dell’Istituto con la consegna della comunicazione allo sportello;
. attraverso comunicazione elettronica /FAX
I cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC, PEC e posta elettronica ordinaria possono inviare la comunicazione attraverso la propria casella di posta elettronica inserendo come oggetto “Riduzione del cuneo fiscale art. 1 decreto legge n. 66/2014”.
La richiesta dovrà essere inoltrata all’indirizzo PEC della Struttura territoriale di riferimento, reperibile sul sito dell’Istituto nella sezione “Le nostre Sedi” , e dovrà essere accompagnata dalla copia del documento di identità.
Le eventuali comunicazioni potranno, comunque, essere inviate anche tramite FAX, al numero della Struttura territoriale, reperibile sempre sul sito dell’Istituto nella sezione “Le nostre Sedi”, e dovranno essere accompagnate dalla copia del documento di identità.
ASPETTI FISCALI 6
Per espressa previsione del comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, come chiarito nella circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate, il credito “non concorre alla formazione del reddito”, e quindi, le somme ricevute a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali.
Inoltre, “non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti”; ciò comporta che la contabilizzazione di queste somme dovrà essere effettuata in un conto diverso da quello ove confluiscono le retribuzioni, al fine di consentirne l’evidenza e la deduzione dalla base imponibile per il calcolo dell’IRAP.
ISTRUZIONI CONTABILI 7
La rilevazione in bilancio del credito per la riduzione del cuneo fiscale di cui all’art. 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 è strutturata nell’ambito delle partite di giro. L’erogazione del credito, per conto dello Stato, ai beneficiari di prestazioni economiche temporanee, di trattamenti pensionistici e di assegni straordinari aventi diritto sarà imputata in compensazione con le imposte dovute dall’Istituto.
L’erogazione del credito, disposto con procedura accentrata, a favore dei beneficiari di prestazioni economiche temporanee, sarà rilevata contabilmente a livello territoriale attraverso la registrazione di un biglietto contabile automatizzato, tipo operazione “PD”, che consentirà l’assunzione del debito al conto GPA11220 (causale FC 21312) e dell’onere al conto GPA35220, entrambi di nuova istituzione.
Predisposto il lotto, sulla contabilità della Direzione generale verrà preacquisito il corrispondente ordinativo di pagamento, al conto di interferenza GPA55174, già in uso, per consentire successivamente, sulle contabilità di sede, con tipo operazione “DP”, la chiusura del debito GPA11220 in contropartita dello stesso conto di interferenza.
Per la rilevazione contabile di eventuali riaccrediti per pagamenti non andati a buon fine, sulla base del flusso telematico di rendicontazione di Banca d’Italia, le somme verranno imputate al conto di interferenza GPA55180, già in uso, movimentabile soltanto da procedura automatizzata.
La chiusura del conto di interferenza avverrà in contropartita del conto GPA10031, assistito da partitario contabile con l’indicazione del codice di bilancio appositamente istituito “03131 – somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni economiche temporanee - riduzione del cuneo fiscale di cui all’art. 1 del DL 66/2014.
L’erogazione del credito in argomento, a favore dei beneficiari di prestazioni pensionistiche, verrà effettuata, con l’imputazione al conto di nuova istituzione GPA35221, dalla procedura di ripartizione contabile dei pagamenti delle pensioni, opportunatamente aggiornata.
Eventuali riaccrediti per pagamenti di pensione non andati a buon fine verranno imputati al conto GPA10031 con l’indicazione del codice bilancio appositamente istituito “03132 - somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni pensionistiche - riduzione del cuneo fiscale di cui all’art. 1 del DL 66/2014.
Per gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo ex monopoli di Stato, dal Fondo imprese di riscossione dei tributi erariali, dal Fondo ferrovie dello Stato, dal Fondo imprese di assicurazione, la rilevazione contabile del credito di cui all’art. 1 del D.L. 66/2014 deve essere imputata al conto di nuova istituzione GPA35222.
Inoltre, trovando applicazione la norma in argomento anche per i beneficiari delle prestazioni di esodo prossimi alla pensione, di cui all’art. 4, commi 1 – 7 ter della legge n. 92/2012, la relativa imputazione contabile deve essere effettuata al conto di nuova istituzione GPA35223.
Infine, con riferimento al messaggio n. 5348 pubblicato in data 13/06/2014 si comunica l’istituzione del conto GPA35224 per la rilevazione del credito, conseguente alla riduzione del cuneo fiscale, a favore del personale dipendente dell’Istituto.
Nell’allegato n.2 è riportata la variazione al piano dei conti.
ASPETTI ORGANIZZATIVI 8
Le comunicazioni presentate dagli utenti titolari di Prestazioni a sostegno del reddito saranno prese in carico e gestite dalla LPS Prestazioni a sostegno del reddito.
Le attività connesse alla gestione delle comunicazioni presentate da titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione (punto 5 della circolare n. 67/2014) o di prestazioni pensionistiche (punto 6 della circolare n. 67/2014), saranno presidiate dalla LPS Assicurato/Pensionato o dalla LPS Prodotti ad elevata specializzazione ove presente.
Punto di Consulenza “Sportello Amico”
Con i messaggi nn. 12196 e 12310 del 2012 sono state fornite disposizioni in merito all’attivazione e gestione dei Punti di Consulenza “Sportello Amico” rivolti, come noto, a target specifici di utenza.
A tale proposito si precisa che tali disposizioni sono confermate, per quanto riguarda la gestione privata, anche per le fattispecie di cui all’art. 1 del decreto legge n. 66/2014.
Relativamente agli utenti della gestione pubblica, si rappresenta che gli stessi potranno ugualmente fare riferimento al numero verde 803164 da rete fissa oppure allo 06/164164 da telefono cellulare a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico; tuttavia sarà cura dell’operatore del CCM fornire un’informazione sulla base degli elementi a sua disposizione e, qualora necessario, provvedere:
a fissare un appuntamento presso lo Sportello Amico per le sedi già integrate;
ad invitare l’utente a recarsi presso la competente sede territoriale della gestione pubblica, che dovrà, comunque, dedicare una particolare attenzione alla problematica in esame considerato la tipologia di utenza coinvolta.
Nel caso in cui l’utente si rechi direttamente in sede, sarà cura del funzionario fissare un appuntamento presso il punto di consulenza previsto, facendo riferimento, per gestire situazioni di particolare urgenza, al punto di consulenza Sportello Amico c.d. “veloce”.
ASPETTI DI COMUNICAZIONE
Dell’avvio dell’operazione e delle relative modalità di presentazione delle istanze verrà data comunicazione all’utenza attraverso una campagna informativa multicanale.
CONTATTI
E’ stata istituita la casella di posta dedicata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
per le Strutture territoriali, per segnalare ogni eventuale criticità, problematiche varie o richieste di chiarimenti.
Ad ogni buon fine si allega il materiale informativo presentato nella videoconferenza il giorno 13 giugno u.s. e già pubblicato nella Sezione Materiali didattici della DC Formazione.
Allegati : 1) modulo SR150;
2) Tabella variazioni al piano dei conti;
3) Slides.
Il Direttore Generale
Nori