Eureka Previdenza

Legge 45 del 5 marzo 1990

Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti.

Vigente al: 31-1-2014

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Facolta' di ricongiunzione

1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, e' data facolta', ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di lavoratore dipendente o autonomo.

2. Analoga facolta' e' data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di libero professionista.

3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.

4. Dopo il compimento dell'eta' pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, puo' essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata.

5. Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianita', puo' chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione puo' essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell'articolo 2. ((2))

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AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio - 5 marzo 1999, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 10/3/1999, n. 10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e', o e' stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione.

Art. 2.

Modalita' di ricongiunzione

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.

3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 puo' essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione puo' essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3. ((2))

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AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio - 5 marzo 1999, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 10/3/1999, n. 10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e', o e' stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione.

Art. 3.

Esercizio della facolta'

1. Le facolta' di cui all'articolo 1 possono essere esercitate una

sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata.

2. La facolta' di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi

di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma 1, puo' esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

Art. 4.

Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento

1. Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 la gestione

previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiede, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta.

2. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione

presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonche' il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo 2, comma 3, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facolta' di cui all'articolo 1.

3. Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina

l'irrevocabilita' della domanda di ricongiunzione.

4. La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al comma

2, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri:

a) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli

interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;

b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli

interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;

c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o

riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi; il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa e' stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.

5. Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma

non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.

6. Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro

sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice e' tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.

Art. 5.

Determinazione del diritto e della misura

della pensione

1. Le norme per la determinazione del diritto e della misura della

pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purche' i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'eta' per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilita' o invalidita'.

2. Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito

o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi.

Art. 6.

Coincidenza di periodi di contribuzione

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2, ove si verifichi

coincidenza di piu' periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attivita' effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione e' utile una sola volta ed e' quella di importo piu' elevato. La contribuzione non considerata verra' rimborsata su richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali.

2. Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a

scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 7.

Facolta' per i superstiti

1. Le facolta' previste dagli articoli precedenti possono essere

esercitate anche dai superstiti entro due anni dal decesso dell'interessato, subentrando i medesimi ai fini della presente legge nelle posizioni giuridiche del dante causa.

Art. 8.

Esclusione dall'applicazione di disposizioni

1. Nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle facolta'

previste dalla presente legge, non si applicano le norme di cui all'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, all'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, all'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e all'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.

Art. 9.

Norme integrative alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, recante riforma

della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei

dottori commercialisti.

1. I limiti di anzianita' di cui all'articolo 2, comma 1, della

legge 29 gennaio 1986, n. 21, non si applicano a coloro che hanno compiuto rispettivamente 65 o 70 anni di eta' prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 21.

2. In caso di sbilancio della gestione della Cassa di previdenza a

favore dei dottori commercialisti si provvedera' ad innalzare le aliquote contributive a carico degli iscritti, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della predetta legge n. 21 del 1986, senza alcun aggravio a carico dello Stato.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Legge 241 del 7 agosto 1990

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Vigente al: 5-7-2014

CAPO I
PRINCIPI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


PROMULGA


la seguente legge:


Art. 1.

(Principi generali dell'attivita' amministrativa)


1. L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia, di imparzialita', di pubblicita' e di trasparenza secondo le modalita' previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti , nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1 ((, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge)).

2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 2

(Conclusione del procedimento).

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. ((Se ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo)).

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. (14)

3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. (14)

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. (14)

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. (14)

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.


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AGGIORAMENTO (14)

La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 7, comma 3)che:

- "In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, [. . .] sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge";

- la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta legge 69/2009.

-le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore della L. 69/2009.

Art. 2-bis

(Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento).


1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

((1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento)). ((29))

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.


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AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 28, comma 10) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore. ".

Art. 3

(( (Motivazione del provvedimento) ))


1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.

Art. 3-bis

(( (Uso della telematica). ))


((1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attivita', le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati)).

CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 4.

(( (Unita' organizzativa responsabile del procedimento) ))


1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Art. 5.

(( (Responsabile del procedimento) ))


1. Il dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad assegnare a se' o altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unita' organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Art. 6.

(( (Compiti del responsabile del procedimento) ))

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita' i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero rrasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. ((L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale)).

Art. 6-bis.

(( (Conflitto di interessi). ))


((1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale)).

CAPO III
PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 7.

(( (Comunicazione di avvio del procedimento) ))


1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 8.

(( (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento) ))

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

((c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;))

d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.

Art. 9.

(( (Intervento nel procedimento) ))


1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento.

Art. 10.

(( (Diritti dei partecipanti al procedimento) ))


1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 10-bis

(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. ((Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione)).

Art. 11.

(Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)


1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullita' per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. ((Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3)).

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo e' preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.

Art. 12.

(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)


1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Art. 13.

(( (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione) ))


1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresi' ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano , nonche' ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.

CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 14

(Conferenza di servizi)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente ((puo' indire)) una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta.La conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello stesso termine e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate ((ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti)).

3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).Quando la conferenza e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.

Art. 14-bis.

(Conferenza di servizi preliminare)

1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilita, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

((1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilita' per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.))

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita', anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e' sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 14-ter.

(Lavori della conferenza di servizi)

01. La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.((La nuova data della riunione puo' essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorita' competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali.))

2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempi menti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.

((3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42.))

4.((Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis)) Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti istruttori.((Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attivita' tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze)).

((4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.))

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonche' quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumita.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

((6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo' adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.))

((7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumita', alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata.))

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, n. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Art. 14-quater.

(Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)


1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15.

3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, e' rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri puo' essere comunque adottata. ((Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, e' indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalita' della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalita' delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate)). (26)

3-bis. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL PRESENTE COMMA E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241.

3-ter. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL PRESENTE COMMA E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241.

3-quater. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL PRESENTE COMMA E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241.

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15.

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.


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AGGIORNAMENTO (26)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio 2012, n. 179 (in G.U. 1a s.s. 18/7/2012, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 49, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, (che ha modificato il comma 3 del presente articolo) "nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate»".

Art. 14-quinquies

(( (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto). ))

((1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge)).

Art. 15.

(Accordi fra pubbliche amministrazioni)


1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

2-bis. A fare data dal ((30 giugno 2014)) gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. (30) ((31))


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AGGIORNAMENTO (30)

Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con l'art. 10-ter, comma 1) che "Le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita' degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, e n. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30 giugno 2014".

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AGGIORNAMENTO (31)

Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 6, comma 7) che sono validi gli accordi di cui al presente articolo, comma 2-bis, non stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino alla data in cui la stipula in modalita' elettronica diventa obbligatoria ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.

Art. 16.

(Attivita' consultiva)


1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro ((venti)) giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sara' reso ((, che comunque non puo' superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta)).

((2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma)).

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ((, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti)) per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

((5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici)).

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

((6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni)).

Art. 17.

(( (Valutazioni tecniche) ))


1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ed altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paessaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

Art. 18

(Autocertificazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157)).

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente puo' richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare.

Art. 19

(Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. ((Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.)) La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.

6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.(19)

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

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AGGIORNAMENTO (1a)

Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: (con l'art. 3, comma 1) che il termine di cui al comma 2, del presente articolo decorre dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato. (con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne da' comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari". (con l'art. 3, comma 4) che "Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della domanda."

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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 5, comma 2, lettera c)) che "Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresi' nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale."

Art. 20

(Silenzio assenso)


1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente puo' indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente puo' assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.

5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195)).


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AGGIORNAMENTO (1a)

Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto:

(con l'art. 3, comma 1) che il termine di cui al comma 2, del presente articolo decorre dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.

(con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne da' comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari".

(con l'art. 3, comma 4) che "Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della domanda."

Art. 21

(Disposizioni sanzionatorie)


1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dell'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformita' di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

((2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attivita' soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20)).

((CAPO IV-BIS
EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
REVOCA E RECESSO))

Art. 21-bis

(( (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati).))


((1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio puo' contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci)).

Art. 21-ter

(( (Esecutorieta'). ))


((1. Nei casi e con le modalita' stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalita' dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalita' previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato)).

Art. 21-quater

(( (Efficacia ed esecutivita' del provvedimento).))


((1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o differito per una sola volta, nonche' ridotto per sopravvenute esigenze)).

Art. 21-quinquies

(Revoca del provvedimento)


1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita' del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico.

1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)).

Art. 21-sexies

(( (Recesso dai contratti).))


((1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione e' ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto)).

Art. 21-septies

(Nullita' del provvedimento).


1. E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che e' viziato da difetto assoluto di attribuzione, che e' stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonche' negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).

Art. 21-octies

(( (Annullabilita' del provvedimento).))


((1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato)).

Art. 21-nonies

(( (Annullamento d'ufficio).))


((1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies puo' essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole)).

CAPO V
ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 22.

(Definizioni e principi in materia di accesso).

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso;

c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

((2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalita' di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza)).

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Art. 23.

(( (Ambito di applicazione del diritto di accesso) ))


1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.

Art. 24

(( (Esclusione dal diritto di accesso).))

((1. Il diritto di accesso e' escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)).

Art. 25.

(Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonche' presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

((5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.))

5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).

6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).

Art. 26.

(Obbligo di pubblicazione)


1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)).

2. Sono altresi' pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, e' data la massima pubblicita' a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

Art. 27

(Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).


1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ((e' composta da dieci membri)), dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, ((anche in quiescenza,)) su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, ((e uno scelto fra i professori di ruolo)) in materie giuridiche ((...)). E' membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unita', nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

((2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza)).

3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157.

((30))


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AGGIORNAMENTI (30)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 47-bis, comma 2) che "La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal presente articolo, e' ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione continua a operare nella precedente composizione".

Art. 28.

(( (Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio) ))


1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente;

"Art. 15. - (Segreto d'ufficio). - 1. L'Impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalita' previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento".

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.


(Ambito di applicazione della legge).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresi', alle societa' con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonche' quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.

2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonche' quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

2-ter. Attengono altresi' ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la ((segnalazione certificata di inizio attivita')) e il silenzio assenso ((e la conferenza di servizi,)), salva la possibilita' di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 30.

(( (Atti di notorieta') ))


1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorieta' o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni e' ridotto a due.

2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessita' e di pubblica utilita' di esigere atti di notorieta' in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualita' personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Art. 31.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15))


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 agosto 1990

COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

 

Legge 233 del 2 agosto 1990

Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi.
Vigente al: 6-11-2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finanziamento delle gestioni dei contributi
e delle prestazioni previdenziali degli artigiani
e degli esercenti attivita' commerciali)
1. A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo
dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita'
commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, e' pari al 12 per
cento del reddito annuo derivante dalla attivita' di impresa che da'
titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef,
relativo all'anno precedente.
2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma 1 in qualita' di coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o di coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, di eta' inferiore ai ventuno anni, l'aliquota contributiva di cui al comma 1 e' ridotta al 9 per cento.
3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, sino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso.
5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote dei collaboratori non puo' superare, in ogni caso, il 49 per cento del reddito d'impresa di cui al comma 1. Tale ripartizione ha effetto anche ai fini della commisurazione del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attivita' commerciali.
6. I contributi di cui al presente articolo e quelli di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni si
prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero
dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si
applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
7. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno solare i
contributi sono rapportati a mese.
8. Entro il 30 giugno 1991 i l avoratori autonomi iscritti alle
gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attivita'
commerciali provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio
per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto
risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto
versato in base alle previgenti disposizioni.
Art. 2.
(Versamento dei contributi)
1. Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale e' tenuto al
pagamento dei contributi di cui all'areticolo 1 per se' e per i
coadiutori, salvo diritto di risalva.
2. I contributi previdenziali calcolati ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 e quelli di cui alla legge 4 giugno 1973, n. 311,
sono versati in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il
giorno 20 del mese successivo al trimestre solare al quale si
riferiscono. I conguagli tra i contributi dovuti e quelli di cui al
predetto comma 3 sono versati in due rate di uguale importo, alle
scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ciascun anno.
3. Il contributo di risanamento dovuto dagli iscritti alle
gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi del primo comma
dell'articolo 21 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive
modificazioni ed integrazioni, resta acquisito alle gestioni predette
sin dalla sua istituzione.
Art. 3.
(Prosecuzione volontaria)
1. A decorrere dal 1 luglio 1990 gli artigiani e gli esercenti
attivita' commerciali sono insereiti, ai fini dei versamenti
volontari, nella tabella A allegata alla presente legge. La classe di
reddito da attribuire a ciascun lavoratore e' quella il cui reddito
medio e' pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi
in considerazione, ai sensi dell'articolo 1, negli ultimi tre anni di
lavoro. Per i periodi di contribuzione volontaria anteriori al 1
luglio 1990 si tiene conto dei redditi di cui ai commi 9 e 10
dell'articolo 5.
2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di
reddito e' pari al risultato che si ottiene applicando al reddito
medio imponibile di cui al comma 1 le aliquote previste all'articolo
1. I redditi di cui alla citata tabella A sono rivalutati
annualmente, e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, con
riferimento al valore aggiornato del livello minimo imponibile di cui
al comma 3 dell'articolo 1, e al valore aggiornato del limite massimo
di retribuzione annua pensionabile, cui si applica la percentuale
massima di commisurazione della pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti. Le sei classi di reddito intermedie tra i
suddetti valori sono costruite con conseguenti adeguamenti di pari
ampiezza.
Art. 4.
(Anagrafe delle aziende)
1. Le amministrazioni, competenti a rilasciare le licenze e le
autorizzazioni o a tenere i registri e gli albi di cui all'articolo 1
della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed
integrazioni, comunicano alla commissione provinciale per
l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli
esercenti attivita' commerciali e all'INPS, entro trenta giorni, il
rilascio della licenza o della autorizzazione o l'iscrizione
nell'albo o registro suddetti e ogni altra notizia riguardante
l'inizio, la sospensione la variazione o la cessazione di attivita'
dell'azienda.
2. Qualora i dati di cui al comma 1 si riferiscano all'attivita'
artigiana, sono comunicati, nei medesimi termini, dalle
amministrazioni competenti alla commissione provinciale per
l'artigianato e all'INPS.
Art. 5.
(Pensione degli artigiani e degli esercenti
attivita' commerciali)
1. La misura dei trattamenti pernsionistici da liquidare, con
effetto dal 1 luglio 1990, in favore degli iscritti alle gestioni di
cui all'articolo 1 e' pari, per ogni anno di iscrizione e
contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito
annuo d'impresa determinato, per ciascun soggetto assicurato, ai
sensi dell'articolo 1, quale risulta dalla media dei redditi relativi
agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di
essi, anteriori alla decorrenza della pensione.
2. La misura massima della percentuale di commisurazione della
pensione al reddito di cui al comma 1 e' stabilita nell'80 per cento.
Le misure intermedie della percentuale prevista sono pari a quelle
determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n.
153.
3. Le disposizioni sul calcolo delle pensioni, introdotte
dell'articolo 6, commi 8 e 9, del decreto- legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, sono abrogate.
4. Per la determinazione della misura delle pensioni nel casi in
cui il reddito imponibile ecceda il limite massimo pensionabile di
cui al comma 4 dell'articolo 1 si applicano, sulla parte eccedente e
fino a concorrenza dell'importo preso in considerazione ai fini del
versamento dei contributi, le disposizioni di cui all'articolo 21,
comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni
ed integrazioni, secondo le corrispondenti percentuali di
commisurazione ivi previste.
5. La pensione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e degli articoli
1 e 2 della legge 12 guigno 1984, n. 222, e' integrabile al
trattamento minimo.
6. Il reddito annuo di impresa di cui all'articolo 1 e' rivalutato
in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo
della vita, calcolato dell'Istat ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui il
reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della
pensione.
7. Il reddito preso a base per i familiari coadiuvanti e coadiutori
e' rappresentato dalla quota di reddito denunciata per ciascuno di
essi ai sensi dell'articolo 1.
8. In assenza di reddito d'impresa imponibile ai fini dell'Irpef,
ovvero in presenza di un reddito inferiore al livello minimo
imponibile di cui al comma 3 dell'articolo 1, e' preso in
considerazione per ciascun anno un reddito di ammontare pari al
predetto livello.
9. I periodi di contribuzione accreditati alle gerstioni di cui
all'articolo 1 in epoca anteriore al 1 gennaio 1982 vengono computati
ai fini della valutazione della retribuzione pensionabile,
considerando coperti i periodi stessi, per ciascuno degli anni di
iscrizione alle gestioni, con un reddito, da attribuire al titolare
di impresa ed a ciascuno dei familiari collaboratori, pari a quello
indicato nelle tabelle BN e C allegate alla presente legge,
rispettivamente, per gli artigiani e per gli esercenti attivita'
commerciali.
10. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno
1990, il reddito da attribuire ai soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 1, ripartito con i criteri previsti al comma 5 del
medesimo articolo, e' quello corrispondente alla quota di imponibile
che si ricava considerando versato in base alla aliquota del 12 per
cento il contributo in cifra fissa e in percentuale dovuito per
l'assicurazione per la invalidita' la vecchiaia e i superstiti per
ciascuno degli anni predetti. Con effetto dal 1 luglio 1990 sono
riliquidate secondo le disposizioni della presente legge, se piu'
favorevoli, le pensioni con decorrenza tra il 1 gennaio 1982 e il 30
giugno 1990.
11. Per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1 luglio 1990
ed il 31 dicembre 1995 e' fatto salvo se piu' favorevole l'importo
risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Pensioni supplementari e supplementi di pensione per artigiani e
commercianti)
1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1
luglio 1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle gestioni di
cui all'articolo 1, sono calcolate con le norme previste
dall'articolo 5 della presente legge per le pnesioni autonome a
carico delle gestioni medesime, fatta eccezione per le norme relative
all'integrazione alla misura del trattamento minimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con la decorrenza
ivi prevista ancheai supplementi di pensione da liquidare, a carico
delle gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 4 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, come sostituito dall'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e
successive modificazione della misura del supplemento si prendono in
considerazione i redditi di cui all'articolo 1 ed i periodi relativi.
Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene
parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza
del supplemento stesso.
Art. 7.
(Misure dei contributi previdenziali
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni)
1. Con decorrenza dal 1 luglio 1990 sono istituite, per gli
assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla
legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed
integrazioni, quattro fasce di reddito convenzionale individuate in
base alla tabella D allegata alla presente legge ai fini del calcolo
dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni.
2. Ciascuna azienda e' inclusa per ciascun anno, frazionabile per
settimana per prestazioni di lavoro inferiori all'anno o per la
diversa consistenza aziandale, nella fascia di reddito convenzionale
corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti, determinato
ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
3. I contributi per le singole unita' attive appartenenti alle
aziende comprese nelle diverse fasce sono determinati:
a) moltiplicando il reddito medio convenzionale di cui al comma 5
per il numero delle giornate indicate nella citata tabella D;
b) applicando ai rispettivi redditi imponibili l'aliquota del 12
per cento, ridotta al 9 per cento per le imprese ubicate in territori
montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'ultimo comma
dell'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per i mezzadri e coloni i contributi sono per meta' a carico del
concedente e per meta' a carico del mezzadro o colono. I concedenti
sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a
carico dei mezzadri e coloni, salvo il diritto di rivalsa.
5. Il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito
agrario di cui alla citata tabella D e' determinato annualmente su
base nazionale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui
al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. La misura del reddito agrario per
ciascuna fascia e' determinata con decreto del Ministro del Lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e
dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di
categoria piu' rappresentative sul piano nazionale.
6. Per le imprese agricole di allevamento di animali per le quali
manchi il reddito agrario, l'inclusione nelle fasce di reddito
convenzionale sara' effettuata sulla base di criteri determinati, in
relazione alle dimensioni delle aziende e distintamente per singole
specie di animali, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e
dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di
categoria piu' rappresentative sul piano nazionale.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e' soppresso il contributo addizionale di cui al primo comma
dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nonche' il
contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
8. Per i soggetti iscritti alla gestione in qualita' di unita'
attive, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di eta' inferiore
ai ventuno anni, le aliquote di cui al comma 3, lettara b), sono
ridotte ripsettivamente al 9,50 per cento e al 4,50 per cento.
9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianita'
contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di
vecchiaia, di anzianita' ed ai superstiti, o dell'assegno di
invalidita' non possono comunque essere computate, in favore degli
iscritti, piu' di 156 giornate per ciascun anno.
10. Entro il 30 guigno 1991 i lavoratori autonomi iscritti alla
gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni
provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il
secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante
dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in
base alle previgenti disposizioni. (1) ((2))

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla
L. 1 giugno 1991, n. 166, ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che il
termine per il versamento dei contributi a conguaglio per il secondo
semestre 1990, di al comma 10 della presente legge, e' prorogato al
31 ottobre 1991.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla
L. 19 luglio 1993, n. 243, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che
"Le aliquote contributive dovute ai sensi della legge 2 agosto 1990,
n. 233, e successive modificazioni, dai soggetti iscritti alle
gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita'
commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli
imprenditori agricoli a titolo principale, sono aumentate di 0,5
punti a decorrere dal 1 giugno 1993 e di ulteriori 0,5 punti a
decorrere dal 1 gennaio 1994".
Art. 8.
(Pensione dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni)
1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare con effetto
dal 1 luglio 1990, in favore degli iscritti alla gestione di cui al
comma 1 dell'articolo 7, e' pari, per ogni anno di iscrizione e
contribuzione alla gestione, al 2 per cento del reddito pensionabile.
2. La musira massima della percentuale di commisurazione della
pensione al reddito di cui al comma 1 e' stabilita nell'80 per cento.
Le misure intermedie della percentuale prevista sono pari a quelle
determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n.
153.
3. Il reddito di cui al comma 1 e' pari alla medio dei redditi
determinati ai sensi dell'articolo 7, relativi agli ultimi dieci anni
coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla
decorrenza della pensione.
4. Il reddito relativo a ciascun anno e' rivalutato in misura
corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della
vita, colcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di
riferimento e quello precedente le decorrenza della pensione.
5. Per ciascuno degli anni anteriori al 1990 e per il periodo dal 1
gennaio 1990 al 30 guigno 1990 si tiene conto, per gli iscritti alla
gestione in attivita' alla data del 1 luglio 1990, di un reddito di
importo pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 7 per il
primo anno di applicazione della legge. Per gli iscritti che hanno
cessato l'attivita' anteriormente alla predetta data del 1 luglio
1990 si tiene conto del reddito attribuibile per l'anno 1990 alle
unita'appartenenti alle aziende classificate nella prima fascia di
reddito della tabella D allegata alla presente legge.
6. Ai fini della rivalutazione di cui al comma 4, i redditi degli
anni anteriori al 1989 sono valutati alla stessa stregua del reddito
dell'anno 1990.
7. La pensione e' integrabile al trattamento minimo secondo le
disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e negli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n.
222.
8. Le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1 giugno 1982 e il
30 giugno 1990 sono riliquidate, con effetto dal 1 luglio 1990,
secondo le disposizioni della presente legge, se piu' favorevoli. Per
le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1 luglio 1990 ed il 31
dicembre 1995 e' fatto salvo, se piu' favorevole, l'importo
risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9.
(Pensioni supplementari e supplementi
di pensione ai coltivatori diretti, mezzadri
e coloni)
1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1 luglio
1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e
successive mnodificaioni ed integrazioni, nella gestione di cui al
comma 1 dell'articolo 7, sono calcolate con le norme previste
dall'articolo 8 per le pensioni autonome a carico della gestione
medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla
misura del trattamento minimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, con la decorrenza
ivi prevista, anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico
della gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come sostituito
dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni. Per
la determinazione della misura del supplemento si prendono in
considerazione i redditi di cui al comma 2 dell'articolo 7 ed i
periodi relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione
autronoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti,
dalla data di decorrenza del supplemento stesso.
Art. 10.
(Prosecuzione volontaria)
1. A decorrere dal 1 luglio 1990 i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni sono iscritti ai fini dei versamenti volontari nella tabella E
allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a
ciascun lavoratore e' quella il cui reddito medio e' pari o
immediatamente inferiore alla media dei redditi degli ultimi tre anni
di lavoro determinati ai sensi dell'articolo 7. Ai fini della
determinazione della predetta media, per i periodi anteriori al 1
luglio 1988, si tiene conto dei redditi di cui al comma 5
dell'articolo 8.
2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di
reddito e' determinato applicando al reddito medio della classe
stessa l'aliquota contributiva in misura intera vigente per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti nella gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7.
L'importo del contributo volontario minimo non puo', comunque, essere
inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni,
ragguagliato a mese.
3. Gli assicuratori autorizzati alla prosecuzione volontaria
anteriore al 1 luglio 1990 sono inseriti nella prima classe di
reddito della citata tabella E.
4. A decorrere dall'anno 1991 e con effetto dal 1 gennaio di
ciascun anno i redditi di cui alla citata tabella E sono aumentati in
misura pari all'aumento percentuale del costo della vita calcolato
dall'Istat per l'anno precedente ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria.
Art. 11.
(Riscatto contributi dal 1 gennaio 1957
al 31 dicembre 1961)
1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini
della iscrizione negli elenchi degli assicuratori ai sensi degli
articoli 1, 2 e 3 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, i quali, per
effetto del secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 5 della
stessa legge, sono stati compresi negli elenchi pubblicati dal
servizio contributi agricoli unificati (SCAU) senza l'attribuzione di
giornate lavorative o con l'attribuzione di giornate lavorative
inferiori a 104 annuali per il periodo 1957-1961, e' data facolta' di
riscattare con onere a proprio carico i periodi totalmente o
parzialmente scoperti di contribuzione, secondo quanto previsto
dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
2. La domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS entro il
31 dicembre 1991.
Art. 12.
(Pensione indiretta o di reversibilita')
1. A decorrere dal 1 gennaio 1991 i superstiti indicati
all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1039, n. 636,
convertito, con modificazione, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272,
sostituito da ultimo dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n.
903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilita' a
carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'iscritto alla
gestione predetta sia deceduto anteriormente al 2 maggio 1969 e, se
titolare di pensione a carico della gestione, qualora la pensione
stessa abbia decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970.
2. Sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 18 della
legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ed i commi secondo, terzo e quarto
dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
3. Il diritto all'indennita' prevista dall'articolo 13 della legge
4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
esteso ai superstiti dei soggetti assicurati ai sensi della legge 26
ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Alle pensioni ai superstiti derivanti da pensione con decorrenza
anteriore al 1 gennaio 1970 si applicani le disposizioni di cui
all'articolo 37, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Ai fini
dell'erogazione delle pensioni ai superstiti di iscritti alla
gestione deceduti antecedentemente al 2 maggio 1969 e' dovuto dagli
iscritti alla gestione deceduti antecedentemente al 2 maggio 1969 e'
dovuto dagli iscritti alla gestione stessa un contributo addizionale
pari al 2 per cento del reddito di cui all'articolo 7.
Art. 13.
(Imprenditori agricoli a titolo principale)
1. A decorrere dal 1 luglio 1990 le disposizioni della legge 26
ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono estese a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale, di
cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
2. Ai soggetti di cui al presente articolo non si applica la norma
in deroga prevista all'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n.
1047, come modificato dall'articolo 24 della legge 9 gennaio 1963, n.
9.
Art. 14
Classificazione delle aziende
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge i titolari delle aziende di cui all'articolo 7 sono
tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale all'ufficio
provinciale dello SCAU della zona in cui sono ubicati i fondi da essi
posseduti o la parte prevalente degli stessi.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476)).
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476)).
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476)).
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476)).
Art. 15
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 476))
Art. 16.
(Cumulo dei periodi assicurativi)
1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati
nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, l'importo della pensione e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e
8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) della quota di pensione calcolata, con le norme
dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di
iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.
2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono
a carico delle rispettive gestioni assicurative.
3. Resta ferma per l'assicurato la facolta' di avvalersi delle
disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Art. 17.
(Equilibrio finanziario delle gestioni)
1. Qualora si verifichino squilibri nelle gestioni dei lavoratori
autonomi, si provvede ai sensi dell'articolo 41 della legge 9 marzo
1989, n. 88.
Art. 18.
(Abrogazione)
1. A decorrere da 1 luglio 1990 e' abrogato il secondo periodo del
comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

TABELLA A
CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA PER ARTIGIANI
E COMMERCIANTI
Reddito
medio
Classi di reddito imponibile
- -
Fino a lire 14.360.736................. 14.360.736
da lire 14.360.737 a lire 19.441.947... 16.901.341
da lire 19.441.948 a lire 24.523.158... 21.982.553
da lire 24.523.159 a lire 29.604.370... 27.063.764
da lire 29.604.371 a lire 34.685.580... 32.144.975
da lire 34.685.581 a lire 39.766.791... 37.226.186
da lire 39.766.792 a lire 44.848.000... 42.307.396
oltre lire 44.848.000.................. 44.848.000

 

TABELLA B
ARTIGIANI
Reddito annuo
Anni di riferimento da accreditare (1)
- -
Dal 1959 al 1964 ........................................ 64.400
Dal 1965 al 1973 ........................................ 124.400
1974 .................................................... 254.400
1975 .................................................... 604.400
1976 .................................................... 728.400
1977 .................................................... 830.600
1978 .................................................... 992.600
1979 .................................................... 2.420.200
1980 .................................................... 3.606.100
1981 .................................................... 5.293.500
________
(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accreditamento spettante e'
pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un
ventiseiesimo della quota mensile, per i periodi inferiori ad un
mese.

 

TABELLA C
ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI
Reddito annuo
Anni di riferimento da accreditare (1)
- -
Dal 1966 al 1973 ........................................ 124.400
1974 .................................................... 254.400
1975 .................................................... 604.400
1976 .................................................... 728.400
1977 .................................................... 830.600
1978 .................................................... 992.600
1979 .................................................... 2.391.100
1980 .................................................... 3.577.000
1981 .................................................... 5.272.700
________
(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accreditamento spettante e'
pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un
ventiseiesimo della quota mensile, per i periodi inferiori ad un
mese.

 

TABELLA D
Fasce di reddito agrario            Giornate per ogni unita' operativa

______________________________________________________
Prima fascia ..........................................   156
Seconda fascia ........................................ 208
Terza fascia ..........................................    260
Quarta fascia ..........................................  312


((2a))

----------------

AGGIORNAMENTO (2a)
Il D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che "Con decorrenza dal 1 luglio 1997 la misura del reddito
agrario annuo per ciascuna fascia di cui alla tabella D) allegata
alla legge 2 agosto 1990, n. 233, da valere ai fini del calcolo dei
contributi e della misura delle pensioni e' determinata nei seguenti
importi:

a) prima fascia: fino a lire 450.000;
b) seconda fascia: da lire 450.001 a lire 2.000.000;
c) terza fascia: da lire 2.000.001 a lire 4.500.000;
d) quarta fascia: oltre lire 4.500.000".

TABELLA E
CLASSI DI REDDITO MEDIO SETTIMANALE IMPONIBILE, VALIDE AI FINI DELLA
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA NELLA GESTIONE SPECIALE INVALIDITA',
VECCHIAIA, SUPERSTITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI
Reddito
Classe medio
di settimanale
reddito Reddito settimanale imponibile
- - -
1 fino a lire 210.000.............................. 210.000
2 oltre lire 210.000 fino a lire 280.000........... 245.000
3 oltre lire 280.000 fino a lire 350.000........... 315.000
4 oltre lire 350.000 .............................. 385.000
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Legge 107 del 4 maggio 1990

Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.

   Vigente al: 3-1-2014 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                               PROMULGA                          la seguente legge:                               

                                Art. 1       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))

                               Art. 2       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))

                               Art. 3       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))

                               Art. 4       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))

                               Art. 5       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))

                               Art. 6       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))

                               Art. 7       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))

                               Art. 8       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))

                               Art. 9       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))

                               Art. 10       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))

                               Art. 11       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))

                               Art. 12       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))

                               Art. 13       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))

                               Art. 14       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))

                               Art. 15       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))

                               Art. 16       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))

                               Art. 17       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))

                               Art. 18       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))

                               Art. 19       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))

                               Art. 20       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))

                               Art. 21       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))

                               Art. 22       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))

                               Art. 23.    1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per le attivita' ordinarie si fa fronte a carico  del  capitolo  5941  dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo  al Fondo sanitario nazionale di parte  corrente  per  gli  anni  1990  e seguenti, rientrando le spese per tali attivita' gia'  tra  le  spese indistinte.    2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente   legge relativamente  alla  razionalizzazione  ed  al  potenziamento   delle strutture preposte alle attivita' trasfusionali,  laddove  le  stesse siano carenti, si provvede entro i limiti dello stanziamento di  lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e  1992.  Al  relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856  dello  stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  il  1990   all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.    3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.

                               Art. 24       (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 )) La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita nella Raccolta ufficiale  degli  attivi  normativi  della  Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 maggio 1990                                COSSIGA                                   ANDREOTTI, Presidente del Consiglio                                   dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

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