Legge 274 dell'8 agosto 1991
Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi.
Vigente al: 10-2-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Servizi militari)
1. Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti sono computati, a domanda, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986, con onere a carico delle predette Casse pensioni. A tali fini viene considerato equiparato al servizio militare di leva il corrispondente periodo di servizio di volontariato prestato non in costanza di rapporto d'impiego nei Paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e successive modificazioni.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per i servizi militari che siano stati gia' utilizzati ai fini della liquidazione di assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri istituti di previdenza o che siano gia' altrimenti utili a pensione.
3. Restano ferme le vigenti norme sulla ricongiunzione dei servizi previste dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, e successive modificazioni, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, nonche' dallalegge 5 marzo 1990, n. 45.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
(Requisito per il diritto a pensione)
1. Nei confronti degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, che contraggano matrimonio nello stato di quiescenza, si applicano le norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.
2. La cittadinanza italiana non costituisce, per gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza e per i loro superstiti, un requisito per l'acquisto o il mantenimento del diritto, indiretto o di riversibilita'.
3. Ai titolari di trattamenti di quiescenza a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza si applica la disposizione prevista dall'articolo 1 della legge 7 marzo 1985, n. 82.
Art. 3.
(Arrotondamento)
1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore.
Art. 4.
(Iscrizioni)
1. L'articolo 21 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41, e' abrogato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni contenute nel citato articolo 21 restano operanti per le iscrizioni facoltative gia' verificatesi alla predetta data.
2. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza e' estesa ai dipendenti, a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario ancorche' l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attivita' non istituzionali.
3. Il dipendente laureato in medicina e chirurgia, in odontoiatria o in veterinaria, in servizio presso uno degli enti o istituti tenuti ad iscrivere il proprio personale alle Casse pensioni di categoria degli istituti di previdenza, e' obbligatoriamente iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, purche' la laurea costituisca requisito per il posto occupato nella carriera.
4. Dal primo giorno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari si applicano le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
5. Il personale delle scuole materne equiparate della provincia autonoma di Trento, di cui alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, e' iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con ricongiunzione del servizio pregresso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Art. 5.
(Opzioni)
1. Possono optare per il mantenimento dell'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza:
a) i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica che consente l'iscrizione alle Casse predette;
b) i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a societa' private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscono alle stesse societa' le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende.
2. I dipendenti degli enti indicati dall'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si siano avvalsi in tempo utile della facolta' di iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1, sono iscritti, a domanda, alle Casse predette.
3. La domanda, per le ipotesi di opzione o di iscrizione rispettivamente previste dai commi 1 e 2, deve essere presentata alle Casse pensioni di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data della modifica del rapporto previdenziale, se posteriore.
4. L'iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1 decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il riconoscimento del servizio pregresso avviene mediante trasferimento alle Casse pensioni di cui al comma 1 dei contributi gia' versati all'INPS, con le modalita' previste dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
5. Per tutte le iscrizioni previste dal comma 1 si assume quale rertribuzione annua contributiva la somma degli emolumenti pensionabili a norma degli ordinamenti delle Casse pensioni di cui al comma 1, nella misura prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. La facolta' di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, prevista dall'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, e' estesa all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed ai consorzi regionali degli Istituti autonomi delle case popolari.
7. Le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facolta' data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti morali di iscrivere alle Casse pensioni di cui al comma 1 le rispettive categorie di personale da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista dal secondo comma del citato articolo 39 sia stata o venga adottata dall'ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 6.
(Bilanci tecnici e commissioni di studio)
1. I bilanci tecnici delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza sono compilati ogni due anni a cura del servizio statistico-attuariale di cui all'articolo 25.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di cui all'articolo 29, vengono nominate commissioni per l'esame delle risultanze di detti bilanci tecnici e per le eventuali proposte di variazione degli ordinamenti delle Casse pensioni. Il decreto predetto stabilisce i compensi spettanti ai componenti delle commissioni.
Art. 7.
(Riscatti)
1. La domanda di riscatto deve essere presentata, alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, in costanza del rapporto di impiego ovvero entro il limite perentorio di novanta giorni dalla data della cessazione definitiva dal servizio.
2. Sono revocati d'ufficio i provvedimenti di rigetto adottati alla data di entrata in vigore della presente legge motivati con riferimento alla circostanza che la domanda di riscatto e' stata presentata durante il periodo di aspettativa per motivi di famiglia.
3. In caso di morte dell'iscritto, che avvenga entro il termine di cui al comma 1, la domanda puo' essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione, o dagli eredi, entro novanta giorni dalla data di morte.
4. I dipendenti non di ruolo possono presentare la domanda di riscatto di cui al comma 1 dopo almeno un anno di iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza.
5. Nel caso di domanda presentata a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella di spedizione.
6. Le domande di riscatto sono documentate a cura del richiedente.
7. L'iscritto che non trasmette la documentazione richiesta e' diffidato ad adempiere entro il termine perentorio di novanta giorni.
In caso di inadempienza, la domanda di riscatto e' respinta.
Art. 8.
(Periodi riscattabili)
1. Sono ammessi a riscatto, a domanda, purche' il relativo diploma sia prescritto per l'ammissione al posto ricoperto:
a) gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali;
b) i periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i servizi resi in qualita' di assistente volontario nelle universita', per l'intera durata del periodo di servizio prestato.
3. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di iscrizione ad albi professionali, esclusivamente per il numero di anni esplicitamente richiesti come condizione necessaria per l'ammissione al posto ricoperto.
4. Gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, che siano stati collocati nella posizione di aspettativa per motivi sindacali, senza retribuzione e con interruzione dell'iscrizione alle Casse stesse, sono ammessi, a domanda, a riscattare tale periodo di aspettativa al fine del trattamento di quiescenza.
5. Gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate sono ammessi a domanda, a riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfezionamento il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta al diploma ovvero alla laurea, quale condizione necessaria per l'ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera.
6. Sono altresi' ammessi a riscatto i periodi di tirocinio pratico per i sanitari ed i farmacisti, previsti dagli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 6-9 e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 148.
(Ricongiunzione)
1. La facolta' di ricongiunzione di periodi assicurativi, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza esercitata in costanza di servizio e di assicurazione presso altre gestioni previdenziali, e' attribuita ai dipendenti gia' iscritti per almeno otto anni alle Casse stesse, che per effetto della trasformazione dell'azienda municipalizzata o del servizio gia' tenuto in gestione diretta degli enti, passino alle dipendenze di privati o di enti, esercenti la medesima attivita', non iscrivibili alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, nonche' ai dipendenti appartenenti all'area pubblica.
2. Per le domande di ricongiunzione, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presentato alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella della spedizione.
3. Per la ricongiunzione di cui al comma 1 il calcolo della riserva matematica di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, si effettua, per i dipendenti di sesso femminile, con i coefficienti di cui al decreto ministeriale indicato nell'articolo stesso, gia' concernenti dipendenti di sesso maschile.
4. I dipendenti non di ruolo possono presentare alle Casse pensioni degli istituti di previdenza la domanda di ricongiunzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, dopo almeno un anno di iscrizione alle Casse medesime.
Art. 10.
(Modalita' di pagamento dei contributi di riscatto e di ricongiunzione)
1. Nei casi di domanda di riscatto presentata dai superstiti aventi diritto al trattamento di quiescenza, il relativo contributo in un unica soluzione e' pari alla meta' di quello determinato qualora la domanda fosse presentata dall'iscritto alla data di cessazione dal servizio.
2. Il contributo di riscatto o di ricongiunzione, definito su domanda dell'iscritto o dei superstiti, puo' essere versato alla Cassa pensioni competente in rate mensili determinate al saggio annuo per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, per un numero di anni pari al doppio del periodo oggetto del riconoscimento, ed in ogni caso non superiore a quindici.
3. Nei casi di cessazione dal lavoro si determina il debito residuo del contributo di riscatto o di ricongiunzione in misura pari:
a) al contributo in unica soluzione qualora l'iscritto cessi dal servizio prima di aver iniziato il pagamento rateale; qualora la cessazione sia avvenuta per morte, detto contributo viene ridotto a meta';
b) al valore capitale delle rate residue, determinato al saggio di rateazione, qualora l'iscritto cessi dal servizio durante il pagamento rateale; se la cessazione avviene per morte, il debito residuo si considera estinto.
4. Il debito residuo di cui al comma 3 viene recuperato in unica soluzione mediante incameramento delle intere prime rate di pensione, ovvero con ritenute mensili sul trattamento di pensione nella stessa misura risultante dall'applicazione del comma 2. Nel caso di morte del titolare di pensione diretta, il debito residuo, per le rate ancora scadute, si considera estinto.
5. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i commi 1, 2, 3, 4, ed in particolare, con riferimento al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, l'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato conregio decreto 12 luglio 1934 n. 2312; il secondo e il terzo comma dell'articolo 73 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41; il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 67 della legge 6 luglio 1939, n. 1035; il primo e il secondo comma dell'articolo 81 della legge 6 febbraio 1941, n. 176; nonche' l'articolo 15 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.
6. Il presente articolo si applica ai provvedimenti emessi dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11.
(Oneri per riscatti e ricongiunzioni)
1. Nei casi di domande di riscatto o di ricongiunzione presentate dagli iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza dopo l'entrata in vigore della presente legge, il corrispondente onere viene determinato sulla base della retribuzione annua contributiva.
2. Le tabelle dei coefficienti attuariali concernenti il calcolo di valori capitali di quote di pensione a carico di enti nonche' la determinazione dei contributi di riscatto e di ricongiunzione per gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza previste dalla vigente normativa possono essere modificate, per adeguarle all'andamento dei fenomeni demografico-finanziari, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.
Art. 12.
(Comitato tecnico per le pensioni privilegiate)
1. Per le domande di pensione privilegiata, il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza delibera sentito il parere di un comitato tecnico istituito con apposita deliberazione del consiglio stesso, resa esecutiva con provvedimento del direttore generale degli istituti di previdenza.
2. Il comitato tecnico e' costituito dal direttore generale degli istituti di previdenza o, per sua delega, da un dirigente superiore, con funzione di presidente; da due dirigenti degli istituti stessi; da tre sanitari del profilo professionale medici, con qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile ospedaliero, designati dal Ministro della sanita', e da un rappresentante del consiglio di amministrazione di cui al comma 1. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un funzionario degli istituti di previdenza appartenente ad un livello non inferiore all'ottavo.
3. I compensi dovuti ai componenti ed al segretario del comitato sono stabiliti con la deliberazione del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, e corrisposti a carico del bilancio delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.
Art. 13.
(Trattamento per inabilita')
1. Le domande di pensione che richiedano la sussistenza delle condizioni di inabilita' non derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del verbale di visita medico-collegiale, effettuata presso le Unita' sanitarie locali, che attesti, a compendio dell'esame obbiettivo e della conseguente diagnosi, la sussistenza o meno della condizione di inabilita', assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro.
2. Il collegio medico chiamato ad esprimere il proprio giudizio e' integrato da un medico in rappresentanza della Cassa pensioni cui il lavoratore risulta iscritto, nonche' da un medico di fiducia del lavoratore, se questi lo richieda assumendone l'onere a proprio carico.
Art. 14.
(Trattamenti privilegiati)
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di riversibilita' deve essere presentata alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, direttamente agli sportelli delle Casse medesime che ne rilasciano ricevuta, nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell'iscritto o del pensionato. Nel caso di domanda presentata a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella della spedizione. La stessa disposizione si applica anche alle domande di trattamento privilegiato che risultino presentate alla data sopraindicata e per le quali la seconda sezione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, sostituita ai sensi dell'articolo 29 dal consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, non abbia ancora deliberato.
2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al coniuge e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'articolo 13 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.
3. Il trattamento speciale previsto dal comma 2 spetta anche agli orfani maggiorenni, purche' sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni. Se la domanda e' presentata dopo due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione ed e' corrisposto non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa.
4. Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi 2 e 3, decorre la pensione privilegiata di riversibilita'.
5. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita', sono parificati, a tutti gli effetti, al coniuge superstite e agli orfani di caduto per servizio.
6. In favore del coniuge supersiste e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilita' sono liquidati d'ufficio, senza l'adozione di formale provvedimento, dalla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta.
7. Il trattamento spciale e la pensione privilegiata, di cui al comma 6, sono liquidati, a domanda, a favore degli orfani maggiorenni dalla competente Direzione provinciale del tesoro con l'adozione di formale provvedimento.
8. Ai titolari di pensioni privilegiate di prima categoria a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza sono estesi gli assegni accessori al trattamento stesso, con le modalita', misure e decorrenze previste dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13.
9. Ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio, titolari di pensioni privilegiate a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, sono estese le provvidenze previste dalla legge 11 febbraio 1980, n. 19.
Art. 15.
(Trattamento provvisorio di pensione)
1. Il trattamento provvisorio di pensione previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3; dall'articolo 28 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153; e dall'articolo 30 del decreto- legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e' attribuito nella misura del cento per cento della pensione spettante.
2. I periodi assicurativi, per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di ricongiunzione, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sono valutati ai fini della misura della pensione provvisoria al settanta per cento di quelli ricongiungibili.
Art. 16.
(Indennita' integrativa speciale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, che prevedono la misura dell'indennita' integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla pensione in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio utile a pensione, devono intendersi non applicabili nei confronti dei lavoratori che si avvalgono della facolta' prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di eta' e che successivamente chiedono il collocamento a riposo prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
Art. 17.
(Orfani)
1. Hanno diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita' gli orfani minorenni del dipendente iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza o del pensionato, nonche' gli orfani maggiorenni assolutamente e permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.
2. Ai fini del trattamento previsto dal presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'.
3. Sono equiparati ai figli legittimi i figli naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, gli affiliati, qualora non vi siano figli legittimi o legittimati aventi diritto al trattamento di quiescenza, ed i figli adottivi, sempreche' la domanda di affiliazione o di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di eta'.
Art. 18.
(Pensioni indirette o di riversibilita')
1. Le condizioni soggettive previste per il diritto al trattamento indiretto o di riversibilita' debbono sussistere alla morte del dipendente o del pensionato e debbono permanere.
2. Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche richieste per il conseguimento del diritto alla pensione indiretta o di riversibilita', si applicano le norme del primo comma dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
3. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente Direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuizione della pensione o dell'assegno alimentare, nonche' il verificarsi di qualsiasi evento che comporta variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori.
4. La inabilita' fisica richiesta per il diritto a pensione a favore dei fratelli e sorelle superstiti dell'iscritto o del pensionato e' presunta se gli interessati hanno un'eta' superiore a sessanta anni.
5. La pensione spettante al genitore del dante causa si consolida, in caso di sua morte, in favore del genitore supersiste. Il consolidamento si attua anche in caso di morte del genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, in favore dei fratelli e delle sorelle del dante causa, purche' le condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilita' in favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a quello della morte dell'altro genitore.
(Indennita' una tantum e cumulo dei servizi)
1. Gli articoli 25 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni; 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379; e 7 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, che disciplinano l'istituto della indennita' una tantum in luogo di pensione, sono abrogati. Rimane ferma l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, con riferimento a tutti i servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza a carico delle Casse pensioni. Le disposizioni contenute nei predetti articoli restano operanti per le cessazioni dal servizio decorrenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
2. E' abrogato, altresi', l'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e successive integrazioni e modificazioni, in tema di cumulo dei servizi precedenti all'obbligo assicurativo della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. La predetta normativa resta salva per i casi di avvenuta cessazione dal servizio o di ricongiunzione gia' definita a termini della legge 7 febbraio 1979, n. 29, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 20.
(Ricorsi amministrativi)
1. Gli enti o gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza hanno facolta' di inoltrare ricorso al consiglio di amministrazione degli istituti medesimi per questioni concernenti l'iscrizione e la retribuzione annua contributiva.
2. Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento dei contributi e deve essere presentato, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla notifica dell'estratto dell'elenco generale dei contributi o dalla data di ricezione della lettera raccomandata relativa alla comunicazione di merito della Direzione generale.
3. La deliberazione del consiglio di amministrazione e' provvedimento definitivo.
4. Sono abrogati gli articoli 19 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, approvato con decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295; 28 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41; 20 della legge 6 luglio 1939, n. 1035; nonche' 23 della legge 6 febbraio 1941, n. 176.
Art. 21.
(Contratti di locazione)
1. I contratti attivi di locazione di immobili urbani di proprieta' delle Casse pensioni degli istituti di previdenza sono sottoposti al preventivo parere del Consiglio di Stato qualora l'importo complessivo del canone, riferito alla durata contrattuale, sia di valore non inferiore a lire seicento milioni.
2. Tale limite di somma si adeguera' al 1 gennaio di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, e accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Art. 22.
(Articolazione del lavoro per progetti)
1. L'attivita' della Direzione generale degli istituti di previdenza, anche in relazione a particolari esigenze organizzative sia ai fini dell'erogazione delle prestazioni che per la riscossione dei contributi, oltre che per il ripristino ed il mantenimento della situazione di correntezza in rapporto ai compiti di istituto, puo' essere organizzata per progetti a termine.
2. Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione di compensi incentivanti la produttivita' al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1.
3. Il personale comunque addetto ai servizi della citata Direzione generale e' autorizzato in deroga alle disposizioni vigenti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario sulla base di criteri deliberati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale degli istituti di previdenza, previo accordo con le organizzazioni sindacali, che tengano conto dei progetti specifici in relazione al settore di attivita'.
4. La spesa relativa alle prestazioni di cui ai commi 2 e 3 e' posta a carico dei bilanci delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.
Art. 23.
(Convenzioni)
1. Le Casse pensioni degli istituti di previdenza e l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) possono stipulare convenzioni per lo svolgimento delle attivita' di competenza delle Casse stesse al fine di accelerare il disbrigo delle pratiche di pensione.
2. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno.
Art. 24.
(Riordinamento strutturale e funzionale degli istituti di previdenza)
1. Entro il 1 gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono istituti appositi uffici periferici della Direzione generale degli istituti di previdenza.
2. Gli uffici periferici di cui al comma 1 svolgono attivita' concernenti i compiti istituzionali della Direzione generale, ivi compresi quelli gia' demandati ad altri uffici statali centrali e periferici da disposizioni di legge o di regolamento rimanendo escluse le attivita' connesse al pagamento dei trattamenti di quiescenza provvisori e definitivi. Con decreti del Ministro del tesoro, previa delibera del consiglio di amministrazione degli istitui di previdenza, sono disciplinati i procedimenti per il trasferimento delle funzioni, eventualmente di concerto con i Ministri preposti ai dicasteri interessati.
3. Agli uffici di cui al comma 1 e' assegnato:
a) personale delle direzioni provinciali del tesoro gia' addetto ai servizi degli istituti di previdenza;
b) personale assegnato alla Direzione generale degli istituti di previdenza comunque in servizio presso uffici provinciali;
c) personale che si avvalga delle procedure di mobilita' secondo le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325;
d) personale della scuola, docente e non docente, in soprannumero, iscritto in elenchi provinciali appositamente istituiti con decreto interministeriale dei Ministri del tesoro e della pubblica istruzione;
e) personale del ruolo centrale che, con provvedimento del Ministro del tesoro, transiti nei ruoli provinciali entro il limite massimo delle unita' assegnate ai servizi degli istituti di previdenza ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428.
4. Agli uffici periferici di cui al comma 1 viene preposto un funzionario di livello non inferiore al nono.
5. Le autorizzazioni previste dai commi primo e terzo dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965, sono estese alle esigenze del sistema informativo nonche' alle attivita' concernenti l'acquisizione, la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare delle Casse pensioni degli istituti di previdenza. Il contingente numerico massimo del personale di cui al presente comma e' stabilito dal consiglio di amministrazione.
6. Agli addetti al sistema informativo degli istituti di previdenza si applica la normativa vigente in materia per la Ragioneria generale dello Stato e per la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.
7. La Direzione generale degli istituti di previdenza e' autorizzata a gestire forme di previdenza integrative nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti.
8. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di cui all'articolo 29, puo', con proprie delibere, modificare la disciplina vigente nelle materie previste dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, con esclusione delle questioni che incidono su diritti soggettivi e delle materie di trattamento giuridico ed economico del personale statale dipendente e di organizzazione dei servizi. Le delibere, assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, sono rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
9. E' elevato a settecento milioni di lire l'importo dei lavori, provviste e servizi che possono essere eseguiti per cottimi fiduciari previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433. Si applica il comma 2 dell'articolo 21.
10. Il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433, si applica alle spese generali di amministrazione, all'acquisizione di prodotti hardware e software nonche' dei servizi per la realizzazione di software applicativo.
11. Il Ministro del tesoro nomina, su proposta del direttore generale degli istituti di previdenza, limitatamente agli investimenti e disinvestimenti immobiliari, una commissione con funzioni analoghe a quella prevista dal quarto comma dell'articolo 61 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. La commissione e' composta da cinque membri, uno dei quali con funzioni di presidente, scelti tra professionisti di chiara fama. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Con lo stesso decreto del Ministro del tesoro sono determinati i compensi spettanti ai membri della commissione. Qualora si proceda alla stima degli immobili, gli oneri sono a carico delle societa' offerenti.
12. Il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 29 delibera, ai fini della gestione e della manutenzione degli immobili di proprieta' delle Casse pensioni, la partecipazione a societa' azionarie ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile, ovvero l'affidamento a ditte o societa' specializzate, con le modalita' previste dal comma 9 del presente articolo, ferma restando la vigilanza degli istituti di previdenza.
13. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di cui all'articolo 29 puo' deliberare, nell'interesse delle Casse proprietarie, la alienazione degli immobili anche con pagamento in forma rateale con il saggio di interesse previsto per i mutui ipotecari all'articolo 26.
14. Dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e' istituito presso la Direzione generale degli istituti di previdenza il servizio legale, costituito da avvocati appositamente comandati dall'Avvocatura generale dello Stato per la rappresentanza della Direzione stessa innanzi alle giurisdizioni ordinaria e amministrativa. Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 13 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono estese a tutte le materie di competenza della Direzione generale degli istituti di previdenza.
15. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del bilancio delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.
Art. 25.
(Ruolo periferico, servizio ispettivo e servizio statistico-attuariale)
1. Al fine di adeguare le strutture e l'organizzazione ad un rapido ed efficiente espletamento dei compiti attribuiti alla Direzione generale degli istituti di previdenza, e' istituito il ruolo degli uffici periferici degli istituti di previdenza di cui al comma 1 dell'articolo 24.
2. L'organico di tali uffici provinciali e' costituito da milleseicento unita', delle quali venti con qualifica dirigenziale, che vanno ad incrementare le dotazioni organiche cumulative del personale e dei dirigenti dei ruoli dell'amministrazione centrale e periferica del tesoro.
3. Gli uffici periferici degli istituti di previdenza situati nelle citta' sedi delle direzioni provinciali del tesoro rette da dirigenti superiori, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, sono organizzati in divisioni alle quali sono preposti primi dirigenti.
4. Nell'ambito della Direzione generale degli istituti di previdenza vengono altresi' istituiti, alle dirette dipendenze del direttore generale, il servizio ispettivo ed il servizio statistico-attuariale, ai quali sono conferiti gli attuali posti di qualifica dirigenziale con funzioni, rispettivamente ispettive e di attuario della Direzione generale medesima.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono stabiliti:
a) il numero, i compiti e l'articolazione organizzativa degli uffici centrali e periferici della Direzione generale degli istituti di previdenza, provvedendo alle conseguenti modifiche dell'ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica del tesoro;
b) le attribuzioni del servizio ispettivo e del servizio statistico- attuariale e le relative modolita' di esercizio;
c) i criteri e le modalita' per l'indizione di concorsi pubblici, anche su base regionale e interregionale, per la copertura dei posti disponibili dopo l'assegnazione del personale ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 con esclusione, comunque, dei posti di qualifica dirigenziale;
d) i contingenti di personale, ripartiti per qualifiche funzionali e relativi profili professionali, da assegnare ai diversi uffici centrali e periferici della Direzione generale degli istituti di previdenza, compresi il servizio ispettivo e il servizio statistico- attuariale;
e) l'autorizzazione ad istituire sedi distaccate al fine di articolare la presenza sul territorio nazionale in relazione alle esigenze dell'utenza.
5. Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo rimangono a carico del bilancio delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.
Art. 26.
(Sovvenzioni ed altri interventi a favore degli iscritti)
1. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, su proposta del direttore generale, varia il saggio di interesse delle sovvenzioni contro cessione del quinto dello stipendio di cui allalegge 19 ottobre 1956, n. 1224, con le modalita' previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 442, e successive modificazioni, nonche' le modalita' di riscossione della quota mensile ceduta dal mutuatario.
2. Le Casse pensioni degli istituti di previdenza sono autorizzate ad erogare a favore dei propri iscritti:
a) piccoli prestiti d'importo corrispondente al doppio della retribuzione cotributiva mensile;
b) mutui ipotecari a tassi agevolati;
c) mutui e prestiti a tassi agevolati per finalita' di interesse sociale.
3. Modalita', condizioni, saggi d'interesse ed importi massimi da destinare alle suddette operazioni sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, su deliberazione del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.
Art. 27.
(Impieghi dei fondi patrimoniali)
1. Alle forme di impiego consentite per i fondi patrimoniali degli istituti di previdenza sono aggiunte le seguenti:
a) obbligazioni in lire o in valuta estera emesse da organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;
b) obbligazioni convertibili in azioni ed obbligazioni con allegato "buono facolta' di acquisto azioni" (warrant) emesse dagli enti di cui all'articolo 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855, e dall'ENEL;
c) quote di partecipazione al capitale degli Istituti di credito di diritto pubblico, nonche' eventuali buoni del tesoro con allegato warrant per l'acquisto di azioni dei medesimi istituti di credito;
d) mutui ad enti di diritto pubblico, il cui personale risulti iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, purche' assistiti da garanzia regionale o da altra adeguata garanzia da sottoporsi all'approvata del Ministero del tesoro.
2. I mutui di cui al punto 8 del primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, come sostituito dalprimo comma dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855, possono essere assistiti anche da contributo regionale.
3. Il sesto comma dell'articolo 14 della legge 13 giugno 1962, n. 855, e' cosi' sostituito:
"Sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti, effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento, vengono liquidati, a carico della Cassa pensioni mutuante, ed a favore dell'ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data d'inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento, al saggio di interesse determinato con il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887".
4. Il nono comma dell'articolo 14 legge 13 giugno 1962, n. 855, e' cosi' sostituito:
"Sulle somministrazioni relative ai mutui di cui al precedente comma, effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento, vengono liquidati a carico della Cassa pensioni mutuante ed a favore dell'ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data di inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento, al tasso di concessione del mutuo, diminuito di un punto per concorso alle spese generali e di amministrazione, ed il loro ammontare diminuito dello sconto, calcolato allo stesso saggio e nel modo indicato al precedente comma settimo, e' corrisposto con il capitale di cui si opera il pagamento".
Art. 28.
(Anticipazioni fra le Casse)
1. Fra le Casse pensioni degli istituti di previdenza sono consentite anticipazioni di somme al saggio annuo pari a quello medio lordo di rendimento dei capitali investiti dagli istituti di previdenza risultante dagli ultimi rendiconti per i quali sia intervenuto giudizio di regolarita' della Corte dei Conti.
Art. 29.
(Consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza)
1. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza e' presieduto dal Ministro del tesoro o da un suo delegato ed e' composto nel seguente modo:
a) dal direttore generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;
b) dal vice direttore generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;
c) dal Ragioniere generale dello Stato;
d) dal direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;
e) dal direttore generale dell'istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione;
f) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero di grazia e giustizia;
g) da sei consiglieri in rappresentanza dell'Associazione nazionale comuni italiani, dell'Unione province d'Italia, dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani, delle Regioni e delle aziende municipalizzate. I rappresentanti delle Regioni sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
h) da dodici consiglieri scelti tra nominativi di lavoratori in attivita' di servizio e di pensionati iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a carattere nazionale;
i) da due esperti in materia degli ordinamenti degli istituti di previdenza non dipendenti dagli istituti stessi.
2. Le funzioni di segretario capo e di segretario sono esercitate da due funzionari della direzione generale degli istituti di previdenza, aventi qualifica dirigenziale.
3. I consiglieri di cui alle lettere da c) a f) del comma 1 possono farsi rappresentare, in caso di assenza o di impedimento, da un funzionario della rispettiva amministrazione con qualifica dirigenziale.
4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
5. I consiglieri di cui alle lettere g), h) e i) del comma 1 sono nominati ogni quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro.
6. Il Ministro del tesoro nomina, su proposta del direttore generale, il segretario capo ed il segretario. Stabilisce, inoltre, a carico del bilancio degli istituti di previdenza, le spese di qualsiasi spe- cie necessarie per il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi comprese quelle relative ai compensi spettanti ai consiglieri di cui alle lettere g), h), i) del comma 1 ed ai segretari.
Art. 30.
(Comitato esecutivo)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' istituito un comitato esecutivo del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.
2. Il comitato esecutivo e' presieduto dal Ministro del tesoro e coordinato dal direttore generale degli istituti di previdenza, ed e' composto, oltre che dal Ministro e dal direttore generale, dal vice direttore generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, dal Ragioniere generale dello Stato, nonche' dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:
a) da un consigliere scelto tra i rappresentanti delle associazioni degli enti locali presenti nel consiglio di amministrazione;
b) da quattro consiglieri in rappresentanza degli iscritti e dei pensionati.
3. Per la determinazione dei compensi per i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, si provvede con le modalita' stabilite per i componenti del consiglio di amministrazione.
4. Le funzioni di segreteria sono esercitate dai segretari del consiglio di amministrazione.
5. Il comitato esecutivo delibera:
a) sulla concessione di mutui per importi inferiori a un miliardo, che potranno essere periodicamente elevati con delibera del consiglio di amministrazione;
b) sulla concessione di pensioni ad onere ripartito con lo Stato;
c) sui provvedimenti formali di rigetto per pensioni e riscatti.
6. Il comitato esecutivo ratifica le spese ordinarie e straordinarie per la manutenzione degli immobili delle Casse pensioni e le spese di funzionamento degli uffici della Direzione generale effettuate entro i limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.
7. Il comitato esercita tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal consiglio di amministrazione.
Art. 31.
(Patronato sindacale)
1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parita', la loro attivita' di tutela all'interno degli uffici della Direzione generale degli istituti di previdenza, secondo le modalita' da stabilirsi con accordi sindacali.
2. Ai rappresentanti degli istituti di patronato di cui al comma 1 devono essere assicurati locali per lo svolgimento delle attivita' di tutela, le informazioni necessarie e la tempestivita' delle risposte, anche destinando a tali compiti unita' di personale qualificato dipendente dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Courmayeur - Valle d'Aosta, addi' 8 agosto 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Legge 223 del 23 luglio 1991
Oggetto:
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI PERSONALE.
Capo I
Norme in materia di integrazione salariale.
Art. 1
Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale.
1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.
3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il CIPI ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa.
4. Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui è fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
5. La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.
6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonchè di quelli previsti dall'art. 11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei casi di intervento, nonchè i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10.
7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove l'accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti. L'azienda, ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, è tenuta, per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa integrazione, è maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento del suo ammontare.
9. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite può essere superato, secondo condizioni e modalità determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'art. 3 della presente legge, dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3.
10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima.
11. L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario.
Art. 2
Procedure.
1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa approvazione del programma, di cui all'art. 1, comma 2, da parte del CIPI, per la durata prevista nel programma medesimo.
2. Le modifiche e le proroghe dei programmi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, sono approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel caso in cui i lavoratori interessati alle integrazioni salariali siano in numero pari o inferiore a cento unità; sono approvate dal CIPI negli altri casi.
3. Successivamente al primo semestre l'erogazione del trattamento è autorizzata, su domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per periodi semestrali subordinatamente all'esito positivo dell'accertamento sulla regolare attuazione del programma da parte dell'impresa.
4. La richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata nel termine previsto dal primo comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'Ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della richiesta si applica il secondo comma del predetto art. 7.
5. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base degli accertamenti disposti dall'Ispettorato regionale del lavoro, esprime il parere previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, quando per l'impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'INPS.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura prevista dall'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, viene stabilita la nuova composizione del comitato tecnico di cui all'art. 1, comma 6, della presente legge, e vengono fissati i criteri e le modalità per l'assunzione delle determinazioni riguardanti l'istruttoria tecnica selettiva. Con lo stesso decreto viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del comitato tecnico. Al relativo onere, valutato in lire 80 milioni in ragione d'anno a partire dal 1991, si provvede a carico del capitolo 1025 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali.
1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.
2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorit che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.
3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'art. 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non è dovuto.
4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e successive modificazioni, e l'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni.
Titolo I
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI PERSONALE
Capo II
Norme in materia di mobilità.
Procedura per la dichiarazione di mobilità.
1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilit sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonchè con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonchè per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-bis, nonchè il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.
Art. 5
Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese.
1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianità;
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l'impresa è tenuta al rispetto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.
3. Il recesso di cui all'art. 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'art. 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.
4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.
5. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilit in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro.
6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all'art. 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di cui all'art. 1, comma 2, nell'unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l'impresa è tenuta a versare ai sensi del comma 4 del presente articolo è aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma. Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464.
Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego.
1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilità, sulla base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalità, la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'art. 7, comma 5.
2. La Commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al comma 1 ed inoltre;
a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità, in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;
b) propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;
c) promuove le iniziative di cui al comma 4;
d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori in mobilità.
3. Le regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorità ai progetti formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità.
4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l'impiego può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità in opere o servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, modificato dall'art. 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato art. 1-bis non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore ridotta del venti per cento.
5. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
Indennità di mobilità.
1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.
3. L'indennità di mobilità è adeguata, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non è comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell'età pensionabile ovvero, se a questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.
4. L'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
5. I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilità già godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilità delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di età, questa somma è aumentata di un importo pari a quindici mensilità dell'indennità iniziale di mobilità e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di età. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianità aziendale di cui all'art. 16, comma 1, è elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilità. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennità di mobilità sono comulabili con il beneficio di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, le modalità per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonchè le modalità per la riscossione delle somme di cui all'art. 5, commi 4 e 6.
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonchè nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'età pensionabile, l'indennità di mobilità è prolungata fino a quest'ultima data. La misura dell'indennità per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1 gennaio 1991 dalle società non operative della Società di Gestione e Partecipazioni Industriali SpA (GEPI) e della Iniziative Sardegna SpA (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva; l'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
8. L'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonchè le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti.
10. Per i periodi di godimento dell'indennità di mobilità spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione della normativa che disciplina l'intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui all'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
12. L'indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonchè dalle disposizioni di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
13. Per i giornalisti l'indennità prevista dal presente articolo è a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure previste dall'art. 4, comma 10, nonchè le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 3.
14. É abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributi di cui al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali gestioni.
Collocamento dei lavoratori in mobilità.
1. Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4.
3. Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di età, ai fini degli avviamenti di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'art. 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità.
4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti.
5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova applicazione quanto previsto dall'art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
6. Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.
7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonchè per quelle dei periodi di prova di cui all'art. 9, comma 7, i trattamenti e le indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento.
8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità.
1. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità ai sensi dell'art. 6, comma 4;
d) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell'INPS del lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, comma 6.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità si svolgono in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore.
3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata entro quindici giorni in via definitiva dalla Commissione regionale per l'impiego. Ove la Commissione non si pronunci entro tale termine, la decadenza è dichiarata dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione nei successivi dieci giorni. É data immediata comunicazione della decisione adottata all'INPS.
4. La Commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare con delibera motivata i limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto.
5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità, oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:
a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
b) si sia avvalso della facoltà di percepire in un'unica soluzione l'indennità di mobilità;
c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16.
7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità. La Commissione regionale per l'impiego, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, può disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità per una terza volta.
8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l'avviamento si riferisce, a seguito di eventuale visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista di mobilità.
9. I lavoratori di cui all'art. 7, comma 6, nel caso in cui svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulare l'indennità di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, a tali lavoratori è data facoltà di far valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi, anche parziali, di lavoro prestato successivamente alla data della messa in mobilità, la contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata.
10. Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera di applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Titolo I
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI PERSONALE
Capo III
Norme in materia di cassa integrazione e trattamenti di disoccupazione per i lavoratori del settore dell'edilizia.
Norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia.
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, si applicano anche nel caso di eventi, non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore, connessi al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette opere, nonchè ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nei casi di sospensione dal lavoro derivante dagli eventi di cui al comma 1, il trattamento ordinario di integrazione salariale è concesso, per ciascuna opera, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi a favore dei lavoratori per i quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia, almeno sei contributi mensili o ventisei contributi settimanali nel biennio precedente alla decorrenza del trattamento medesimo. Tale trattamento è prorogabile per periodi trimestrali, per un periodo massimo complessivamente non superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari per il completamento dell'opera, quale risulta dalle clausole contrattuali. La concessione delle proroghe è disposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, previo accertamento da parte del CIPI della natura e della durata delle cause di interruzione, dell'eventuale esistenza di responsabilità in ordine agli eventi produttivi delle sospensioni intervenute, nonchè dell'esistenza di concrete prospettive di ripresa. Il relativo trattamento è erogato dalla gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Il periodo nel quale è concesso il trattamento di cui al comma 2 non concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427.
4. L'ente appaltante o l'azienda che avrebbe potuto prevedere l'evento di cui al comma 1 con la diligenza prevista dal primo comma dell'art. 1176 del codice civile è tenuto a rimborsare alla gestione di cui al comma 2 le somme da essa erogate ai sensi del presente articolo, con rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione. L'INPS promuove l'azione di recupero.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPI, integrato dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini.
1. All'art. 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: <<Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatrè contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia>>.
2. Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall'art. 7 e per un periodo non superiore a diciotto mesi, elevabile a ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro.
4. Le imprese edili impegnate in opere o in lavori finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti pubblici sono tenute a riservare ai lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione, di cui ai commi 1 e 2, una percentuale delle assunzioni da effettuare in aggiunta all'organico aziendale esistente all'atto dell'affidamento dei lavori, ai fini dello svolgimento di tali opere e lavori. Tale percentuale è determinata dalla Commissione regionale per l'impiego in misura non superiore al venticinque per cento ed è comprensiva di quella prevista all'art. 25, comma 1.
Titolo I
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI PERSONALE
Capo IV
Norme finali e transitorie.
Art. 12
Estensione del campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale.
1. A decorrere dal 1 aprile 1991, le disposizioni in materia disalariale straordinaria si applicano anche ai dipendenti delle imprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di cui all'art. 1, comma 1, e che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente come definito dal comma 2 e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione di tali sospensioni o contrazioni.
2. Si ha influsso gestionale prevalente, ai fini di cui al comma 1, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.
3. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di duecento dipendenti.
Art. 13
Norme in materia di contratti di solidarietà.
1. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non è soggetto alla disciplina sull'importo massimo come determinato dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni a seguito di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
2. Durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, l'impresa non è ammessa a richiedere l'accertamento dello stato di crisi aziendale.
3. Durante il medesimo periodo, l'impresa non è ammessa a richiedere il trattamento di integrazione salariale per ristrutturazione, conversione e riorganizzazione, salvo che la richiesta sia presentata per lavoratori non interessati al trattamento concesso ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero per esigenze intervenute successivamente alla stipula del contratto di solidarietà. La presente disposizione non si applica ai trattamenti concessi sulla base di contratti di solidarietà stipulati anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge e alla proroga di tali trattamenti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
Art. 14
Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni.
1. L'ammontare dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli ordinari, qualunque sia la causa di intervento, non può superare, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427. La presente disposizione non si applica nel caso di trattamento concesso per intemperie stagionali nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura nonchè, limitatamente al trattamento ordinario di integrazione salariale, per i primi sei mesi di fruizione del trattamento medesimo.
2. Le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per gli operai dell'industria, per gli operai agricoli e per gli operai delle aziende industriali e artigiane dell'edilizia ed affini, nonchè delle aziende esercenti l'attività di escavazione di materiali lapidei sono estese ai lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati e dei quadri.
Art. 15
Lavoratori in cassa integrazione e opere o servizi di pubblica utilità.
1. Il secondo comma dell'art. 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, come sostituito dall'art. 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto proporzionalmente alla misura del trattamento di integrazione salariale spettante al lavoratore.
Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale.
1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art. 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7.
2. Per le finalità del presente articolo i datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti:
a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
b) al versamento della somma di cui all'art. 5, comma 4.
3. Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennità di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti il contributo e la somma di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Sono abrogati l'art. 8 e il secondo e terzo comma dell'art. 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano ad applicarsi in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17
Reintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilità.
1. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli articoli 4, comma 9, e 24 vengano reintegrati a norma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, l'impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all'art.
5, comma 1, può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 18
Norme in materia di contributi associativi.
1. Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamento dei contributi associativi, previsto dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è esteso ai beneficiari dell'indennità di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell'INPS.
2. Il secondo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:
<<Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonchè sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale>>.
3. Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione all'INPS dell'avvenuto rilascio della delega secondo le modalità previste dalla legge, a conservare tale delega ai fini di eventuali verifiche ed a fornire ogni altro elemento che dovesse rendersi necessario per l'effettuazione del servizio.
Lavoro a tempo parziale e anticipazione del pensionamento.
1. Nel caso di imprese beneficiarie da ventiquattro mesi dell'intervento straordinario di integrazione salariale, quando il contratto collettivo aziendale stipulato con i sindacati dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale, ovvero al fine di consentire l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori dipendenti da tali imprese, che abbiano una età inferiore di non più di sessanta mesi rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia e una anzianità contributiva non inferiore a quindici anni, qualora essi convengano con il datore di lavoro, ai sensi di tale contratto collettivo, il passaggio al tempo parziale per un orario non inferiore a diciotto ore settimanali è riconosciuto a domanda, previa autorizzazione dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, con decorrenza dal mese successivo a quello della sua presentazione, il diritto alla pensione di vecchiaia.
2. L'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 1 deve dare comunicazione all'INPS e all'Ispettorato del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.
3. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al comma 1 con la retribuzione, si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con eccezione della retribuzione percepita durante il periodo di anticipazione del trattamento di pensione, per il rapporto di lavoro trasformato in rapporto a tempo parziale. In tal caso la pensione è cumulabile entro i limiti della mancata retribuzione corrispondente alle ore prestate in meno a seguito della trasformazione del rapporto.
4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ovvero del ripristino nell'ambito della stessa impresa del rapporto di lavoro a tempo pieno, gli interessati sono tenuti a darne immediata comunicazione all'INPS, ai fini della conseguente revoca del trattamento pensionistico, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui si è verificata la predetta risoluzione o il ripristino del rapporto originario.
5. Per i lavoratori che, sul presupposto del contratto collettivo previsto dal comma 1, abbiano convenuto con il datore di lavoro il passaggio al tempo parziale per un orario inferiore alla metà di quello praticato in azienda, la retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione è, ove più favorevole, quella dei periodi antecedenti la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. La medesima disposizione si applica ai lavoratori che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal comma 1, non abbiano presentato domanda per la liquidazioneanticipata della pensione di vecchiaia.
Art. 20
Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati.
1. I lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione, nonchè quelli che fruiscono dal medesimo termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, possono essere assunti nominativamente mediante chiamata dalle liste di cui all'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con contratto di reinserimento da datori di lavoro che, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale.
2. Ai lavoratori assunti con contratto di reinserimento, di cui al comma 1, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori, una riduzione nella misura del settantacinque per cento per i primi dodici mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a due anni, per i primi ventiquattro mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a due anni e inferiore a tre anni, per i primi trentasei mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a tre anni.
3. Il datore di lavoro ha facoltà di optare per l'esonero dall'obbligo del versamento delle quote di contribuzione a proprio carico nei limiti del cinquanta per cento della misura di cui al comma 2 per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superiore, in ogni caso, a settantadue mesi.
4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti.
5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere stipulato per iscritto. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente Ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede provinciale dell'INPS.
Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura.
1. Gli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo indeterminato hanno diritto al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, anche nei casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale da imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ovvero che ne occupino quattro con contratto a tempo indeterminato, e nell'anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a milleottanta. Le predette esigenze devono essere previamente accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 25 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che vengano licenziati durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale corrisposto ai sensi del comma 1 hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione nella misura del quaranta per cento della retribuzione.
3. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 può essere corrisposto per una durata massima di novanta giorni. Le imprese che si avvalgono di tale trattamento sono tenute a versare alla gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al contributo di cui all'art. 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, un contributo nella misura del quattro per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi del comma 1.
4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'art. 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso il trattamento di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.
5. Il trattamento di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 4 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratoriche sono alle dipendenze dell'impresa da più di un anno. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge medesima.
6. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'art. 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente. Tale beneficio viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno interessato alla provvidenza almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali edassistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.
7. I benefici di cui ai commi 4 e 6 si applicano a decorrere dall'anno 1991.
8. Per i trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6, ivi compresi quelli relativi alla mancata copertura assicurativa, si applicano le disposizioni dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Disciplina transitoria.
1. I provvedimenti di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesti con domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento può essere concesso per un periodo la cui scadenza non superi il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I provvedimenti relativi alle domande di proroga di trattamento, che scada prima della data di entrata in vigore della presente legge o che sia in corso alla data medesima, sono assunti secondo la previgente normativa nei limiti temporali determinati dal CIPI in sede di accertamento delle cause di intervento, o per un periodo la cui scadenza non superi i sei mesi dalla data del decreto di concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni, e dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e successive modificazioni.
3. L'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 6, non si applicano ai trattamenti di integrazione salariale concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge nonchè per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. L'art. 1, commi 4 e 5, si applica ai trattamenti di integrazione salariale concessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e con riferimento ai periodi di integrazione salariale successivi alla data stessa. L'art. 14 si applica ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria concessi in base a domanda presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 9, devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente a quelli compresi nei trecentosessantacinque giorni anteriori alla data stessa.
6. Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori che risultino beneficiarne alla data del 31 dicembre 1988 in quanto dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente, ed aventi ad oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero che risultino beneficiare ai sensi delle seguenti leggi: art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501 e successive modificazioni; art. 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; art. 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Tale periodo è elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di trenta giorni, collocano in mobilità i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall'art. 4, comma 9; in questo caso le imprese non sono tenute al pagamento della somma prevista dall'art. 5, comma 4. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilità ed hanno diritto all'indennità di mobilità di cui all'art. 7. Ad essi non si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori di cui al presente comma hanno facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità, prevista dall'art. 7, comma 5. In questo caso la somma è aumentata in misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora goduto.
7.I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che si trovano in aree in crisi economica settoriale o locale, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, o che sono stati licenziati da imprese per le quali è già intervenuto l'accertamento da parte del CIPI della situazione di crisi aziendale ovvero che sono stati licenziati nelle aree del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cessano di beneficiarie di tale trattamento e sono iscritti nelle liste di mobilità, con il diritto alla indennità di mobilità nella misura iniziale pari al trattamento speciale di disoccupazione da essi precedentemente percepito, per un periodo pari a quello previsto nell'art. 7, ridotto del numero dei giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali è stato percepito il trattamento speciale di disoccupazione.
8. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiarne, per un periodo pari a quello previsto dall'art. 11, comma 2, ridotto del numero di giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali il trattamento speciale di disoccupazione è stato percepito. Essi sono iscritti nelle liste di mobilità e possono beneficiare, ricorrendone i presupposti, delle misure previste dall'art. 7, commi 5 e 6.
9. Sono abrogati: il terzo comma dell'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427; il primo comma dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464; l'art. 4-ter del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215.
10. Per i lavoratori sospesi dal lavoro che, alla data di entratain vigore della presente legge, abbiano esercitato la facoltà di chiedere l'iscrizione nella lista di collocamento, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, resta ferma tale iscrizione.
Art. 23
Reimpiego presso GEPI SpA e INSAR SpA.
1 .Restano fermi, nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 22, comma 6, i compiti di reimpiego svolti dalla GEPI SpA e dall'INSAR SpA in base alle vigenti leggi.
2. Per ciascun lavoratore di cui all'art. 22, comma 6, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito di iniziative produttive che la GEPI SpA e l'INSAR SpA realizzino o concorrano a realizzare, ovvero sviluppino o concorrano a sviluppare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le predette società subentrano nel diritto del lavoratore al trattamento nella misura pari al cinquanta per cento del residuo trattamento che sarebbe spettato, ai sensi della presente legge, al lavoratore assunto. Tale importo viene corrisposto alle predette società quando il lavoratore stesso abbia superato il periodo di prova. 3. Qualora l'occupazione dei lavoratori di cui all'art. 22, comma 6, venga promossa presso datori di lavoro non soggetti alla disciplina sui licenziamenti individuali, l'importo previsto dal comma 2 del presente articolo viene corrisposto al termine del periodo per il quale il lavoratore assunto avrebbe potuto continuare a godere dell'indennità di mobilità e sempre che nello stesso periodo il lavoratore non sia stato reiscritto nella lista di mobilità in applicazione dell'art. 9, comma 7.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la corresponsione degli importi di cui ai commi 2 e 3. Tali importi sono utilizzati dalla GEPI SpA e dalla INSAR SpA per il finanziamento delle iniziative di reimpiego di cui al comma 1, ivi comprese le convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a favorire lo sviluppo di nuova occupazione, nonchè il reimpiego o la mobilità dei lavoratori di imprese interessate a processi di crisi industriale.
Norme in materia di riduzione del personale.
1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le imprese di cui al medesimo comma intendano cessare l'attività.
3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'art. 16, comma 1.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'art. 6 della legge 11 maggio 1990,n. 108, è disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
(omissis)
TITOLO II
DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO
Capo I
Riforma delle procedure di avviamento
Art. 25.
(Riforma delle procedure di avviamento al lavoro)
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
8. Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle
Commissioni circoscrizionali dirette ed agevolare gli avviamenti
delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilita'
e agli indici di disoccupazione nel territorio.
9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilita' assunto
a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore
di lavoro, e' per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli
apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni. ((26))
10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinata annualmente la
quota del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni
formative riservate ai lavoratori appartenenti alle comma 5. Tale
quota e' ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei
lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna
Regione.
11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa
offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalita' deter-
minate dalla Commissione regionale per l'impiego, perde, per un
periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui
all'articolo 6, comma 1.
12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.
-------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 2, comma
134) che "In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione
contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25,
comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' estesa, comunque non
oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono
i beneficiari dell'indennita' di disoccupazione non agricola con
requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni
di eta'. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato
articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge
n. 223 del 1991 e' prolungata, per chi assume lavoratori in mobilita'
o che beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola con
requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita'
contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al
pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010."
TITOLO II
DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO
Capo II
Disposizioni diverse
Art. 26.
(Disposizioni diverse)
1. Nelle domande presentate per beneficiare del contributo del Fondo
sociale europeo, i soggetti che realizzano azioni di formazione
professionale sono tenuti ad indicare, tra le spese per le predette
azioni, gli oneri per le integrazioni salariali, le indennita' di
mobilita' e le assicurazioni sociali obbligatorie, previdenziali ed
assistenziali, relativi ai lavoratori coinvolti nelle azioni di
formazione professionale. Tali oneri costituiscono contributo
finanziario pubblico per l'accesso al Fondo sociale europeo.
Art. 27.
(Trattamenti di anzianita' e ristrutturazioni di aziende ad alta
capacita' innovativa e competitivita' mondiale)
1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali caratterizzate da
elevati livelli di innovazione, tecnologica, competitivita' mondiale,
capacita' innovativa, tali da essere definite di interesse nazionale,
interessate da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con
adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far
valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianita'
assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo
comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facolta' di
richiedere entro il 31 dicembre 1991 concessione di un trattamento di
pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22 citato con una
maggiorazione dell'anzianita' assicurativa e contributiva pari al
periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque
anni prescritto dalla disposizioni suddette, ed in ogni caso non
superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto
e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di
cinquantacinque anni se due.
2. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ovvero il Ministro delle partecipazioni statali
secondo le rispettive competenze, individua i criteri per la
selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il
limite massimo di undicimila unita', il numero massimo dei
pensionamenti anticipati.
3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti
nelle ipotesi di cui al comma 1, che intendano avvalersi delle
disposizioni del presente articolo, presentano programmi di
ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e
l'entita' delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone
l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei
requisiti di cui al comma 1.
4. La facolta' di pensionamento anticipato di anzianita' puo' essere
esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle
eccedenze accertate dal CIPE.
I Lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di
appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facolta' di
cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa
stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero
entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianita'
di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla
scadenza del termine trasmette all'INPS le domande dei lavoratori, in
deroga al primo comma, lettera c), dell'articolo 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che
esercitano la facolta' di pensionamento anticipato sia superiore a
quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in
base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il
rapporto di lavoro dei dipendenti la cui domande sono trasmesse
all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa
effettua la trasmissione.
5. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun
mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo
risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per
il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun
lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una somma pari
all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la
tredicesima mensilita'. L'impresa, entro trenta giorni dalla
richiesta da parte dell'INPS, e' tenuta a corrispondere a favore
della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento
anticipato di anzianita', un contributo pari al trenta per cento
degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facolta' di
optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di
interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un
numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei
mesi di anticipazione della pensione. ((2))
6. La facolta' di pensionamento anticipato di cui al presente
articolo, nei limiti e con le modalita' indicati, vale fino al 31
dicembre 1991 anche per i lavoratori dipendenti dalle imprese
industriali del settore siderurgico privato, dalle imprese
industriali a partecipazione statale del settore alluminio e
produzione di allumina e di quella termoelettromeccanico, nonche' per
i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore cantieristico
privato, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione,
demolizione e trasformazione navale.
7. La facolta' di cui al presente articolo, con le procedure, i
limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, e' altresi'
esercitabile fino al 31 dicembre 1991, ai fini del conseguimento
della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianita'
assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale
eta' per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese
appartenenti ai settori indicati al comma 6, che ne abbiano previsto
l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto, di eta' non
inferiore al cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se
donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non piu'
di trenta anni di anzianita' contributiva. (1)
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 gennaio 1992, n. 22 ha disposto (con l'art. 3, comma 4)
che "Il termine di cui agli articoli 27 e 29 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e' differito dal 31 dicembre 1991 al 31 gennaio 1992".
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 ottobre 1992, n. 406, ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che "Il contributo a carico delle imprese, previsto dal comma 5
dell'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, da corrispondere
alla gestione pensionistica competente, e' elevato al 50%".
Art. 28.
(Riserva annua di posti presso gli uffici pubblici)
1. La riserva annua prevista dall'articolo 1, comma 7, della legge 29
dicembre 1990 n. 407, dei posti disponibili presso gli uffici
pubblici situati nelle regioni del Centro Nord, e' elevata dal trenta
al cinquanta per cento e si applica ai lavoratori sospesi a zero ore
beneficiari del trattamento stroardinario di integrazione salariale
da un periodo superiore a dodici mesi; con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 1, comma 7, sono
altresi' stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione della
riserva.
2. Nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, non
rispondano alla convocazione ovvero rifiutino l'offerta di lavoro di
cui al comma 1, qualora la residenza dei lavoratori stessi nei sei
mesi precedenti risulti ad una distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede in cui e' situato l'ufficio pubblico, le
Commissioni regionali dispongono la decadenza entro novanta giorni
dal diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e
la cancellazione dalle liste di lavoratori in cassa integrazione di
cui al medesimo articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n.
407.
Art. 29.
(Trattamenti di anzianita' nel settore siderurgico pubblico)
1. La facolta' di cui all'articolo 27, con le contribuzioni a carico
delle imprese dal medesimo previste, e' esercitabile fino al 31
dicembre 1991 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia,
con una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa per i periodi
mancanti al raggiungimento della normale eta' per essa prevista, dai
lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore
siderurgico pubblico ivi comprese le imprese di cui all'articolo 1,
comma 2 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con le
modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, dalle imprese
produttrici di materiali refrattari, dalle imprese produttrici di
elettrodi di frafite artificiale per l'ndustria siderurgica e dalle
imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle
imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione
navale, di eta' non inferiore a quella di cui all'articolo 1, primo
comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e all'articolo 5, comma 5,
del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, che possano far
valere non meno di quindici anni di anzianita' contributiva, nei
limiti di novemila unita'. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministro delle partecipazioni statali
sono emanate le norme di attuazione per la ripartizione del predetto
limite numerico tra le aziende interessate. ((1))
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 gennaio 1992, n. 22 ha disposto (con l'art. 3, comma 4)
che "Il termine di cui agli articoli 27 e 29 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e' differito dal 31 dicembre 1991 al 31 gennaio 1992".
Art. 30.
(Trasferimento dell'iscrizione alle liste di collocamento e
cancellazione dalle liste)
1. Il comma 2 dell'articolo 16 legge 28 febbraio 1987, n. 56 e'
sostituito dal seguente:
"2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro
iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1,
comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione
circoscrizionale avviene con effetto immediato".
2. L'articolo 12 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 12. - (Cancellazione dalle liste). - 1. Nei confronti del
lavoratore che, senza giustificato motivo, non risponda alla
convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato
corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione
circoscrizionale dispone la decadenza dal diritti all'indennita' di
disoccupazione e la cancellazione dalle liste".
Art. 31.
(Trattamento speciale di disoccupazione e pensionamento anticipato)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 trovano applicazione,
ricorrendone i presupposti, anche per i lavoratori edili licenziati a
decorrere dal primo gennaio 1989.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 1991
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MARINI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Legge 415 del 31 dicembre 1991
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992).
Vigente al: 6-2-2015
CAPO I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'anno 1992, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 117.427 miliardi, al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti d'imposta. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1992 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 248.527 miliardi per l'anno finanziario 1992.
2. Per gli anni 1993 e 1994 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 144.740 miliardi ed in lire 159.490 miliardi al netto di lire 7.500 miliardi per l'anno 1993 e di lire 10.000 miliardi per l'anno 1994 per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 242.540 miliardi ed in lire 278.890 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1993 e 1994, il limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 102.900 miliardi ed in lire 79.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 200.700 miliardi ed in lire 198.400 miliardi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti:
Art. 2.
1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, e' interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato nell'articolo 1, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1992-1994, restano determinati per l'anno 1992 in lire 37.343,345 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A, allegata alla presente legge, ed in lire 5.385 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.
3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1992 e triennale 1992-1994, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
4. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1992, in lire 3.221 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D, allegata alla presente legge.
6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1992, 1993, e 1994 nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1992, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 la spesa per gli anni 1992, 1993 e 1994 relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1991-1993 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, delle universita', nonche' delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, limitatamente all'Istituto superiore di sanita', all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed alle Stazioni sperimentali per l'industria, e' determinata, rispettivamente, in lire 2.000 miliardi, lire 5.300 miliardi e lire 7.300 miliardi. Tali somme sono comprensive delle disponibilita' occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia e sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
10. Le somme di cui al comma 9, unitamente a quelle preordinate, per il personale dirigente ed equiparato, nonche' per l'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e dell'articolo 12 della legge 8 agosto 1990, n. 231, concernenti il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, nell'ambito della tabella A allegata alla presente legge, e a quelle risultanti dal comma 11, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, ivi compreso l'effetto delle decisioni connesse con la decadenza del meccanismo di adeguamento retributivo al costo della vita previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
11. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unita' sanitarie locali, gli enti locali e gli enti pubblici non economici, le istituzioni e gli enti di ricerca diversi da quelli indicati nel comma 9, provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1992, 1993 e 1994 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali per il triennio 1991-1993 da contenere entro il limite corrispondente alla differenza tra l'importo derivante dall'applicazione dei tassi programmati di inflazione, indicati dal documento di programmazione economico- finanziaria, alla spesa per retribuzioni al personale relativa all'anno 1991 e quello relativo agli oneri per automatismi retributivi.
12. Per la definizione degli effetti economici conseguenti all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 dell'8 gennaio 1991, concernente la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti dello Stato collocati a riposo anteriormente al 1 gennaio 1979, e' autorizzata la spesa in lire 250 miliardi per l'anno 1993 e in lire 250 miliardi per l'anno 1994, per il pagamento delle competenze relative al periodo 1 marzo - 31 dicembre 1990.
13. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1992 per le occorenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 500 miliardi ivi compresa la garanzia sui prestiti contratti nell'anno 1992 ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
CAPO II
IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 3.
1. In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1 ottobre 1991, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1992, 1993, e 1994, sono valutate, rispettivamente, in lire 3.400 miliadi, lire 5.000 miliardi e lire 5.800 miliardi.
2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate successivamente al 31 dicembre 1991, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-bis del decreto legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione e di non aver gia' usufruito delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, e dall'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 12 del 1985, nonche' di quelle previste dal presente comma.
3. Fino al 31 dicembre 1992 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continuano ad applicarsi, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
4. Fino al 31 dicembre 1992, le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura dell'8 per cento, quella prevista al n. 3 della stessa tariffa e' stabilita nella misura del 15 per cento e quella prevista al n. 4 e' stabilita nella misura del 4 per cento. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1992, l'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi degli spettacoli sportivi e' stabilita nella misura del 9 per cento.
5. Il termine del 31 dicembre 1991, previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, concernente l'abbuono d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1992.
6. Per gli anni 1992, 1993 e 1994 le aliquote del 26, 33, 40, 45 e 50 per cento, previste dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono elevate rispettivamente al 27, 34, 41, 46 e 51 per cento.
7. In relazione alla modifica apportata dal comma 6 alle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i contribuenti tenuti per l'anno 1992 al versamento di acconto ai fini di detta imposta:
a) se per l'anno 1991 e' stato dichiarato un reddito imponibile non superiore a lire 14 milioni e 400 mila, devono effettuare il versamento di acconto alle scadenze e con le modalita' di cui al decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, in ragione del 98 per cento dell'imposta relativa all'anno 1991, al netto delle detrazioni, dei crediti e delle ritenute di acconto; b) se per l'anno 1991 e' stato dichiarato un reddito imponibile superiore a lire 14 milioni e 400 mila, devono effettuare il versamento di acconto alle scadenza e con le modalita' di cui al citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni, in ragione del 98 per cento dell'imposta relativa all'anno 1991, al netto delle detrazioni, dei crediti e delle ritenute di acconto, incrementata di una somma pari all'1 per cento dell'importo che risulta sottraendo dal reddito imponibile dichiarato nell'anno 1991 l'ammontare di lire 14 milioni e 400 mila ovvero, se superiore, quello del reddito di lavoro dipendente e assimilati dichiarato per lo stesso anno. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni.
CAPO III
DISPOSIZIONI
PER IL SETTORE DEI TRASPORTI
Art. 4.
1. Per l'anno 1992, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario e' stabilito in lire 4.764 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.
2. L'importo di lire 4.764 miliardi, di cui al comma 1, e' finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
3. Per l'anno 1992, l'apporto statale in favore dell'Ente ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del quarto comma dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e' cosi' determinato:
a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1991, lire 1.500 miliardi;
b) quanto alla lettera c), oneri per capitale ed interessi, valutati in lire 650 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente e' autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti, predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210, fatto salvo quanto gia' disposto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 385. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni.
4. Per l'anno 1992, sono determinate in lire 1.850 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato a copertura del disavanzo del fondo pensioni, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210. L'Ente ferrovie dello Stato e' autorizzato a procedere a compensazioni tra le poste debitorie verso lo Stato per trattamenti pensionistici e crediti IVA, nei limiti che saranno accertati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro.
5. Con riferimento agli obiettivi di risanamento e progressiva riduzione dei trasferimenti dello Stato a favore dell'Ente ferrovie dello Stato, di cui al contratto di programma stipulato in data 23 gennaio 1991, l'Ente stesso provvede, ai sensi dell'articolo 2, lettera m), della legge 17 maggio 1985, n. 210, al reperimento di mezzi finanziari occorrenti per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione e fondi speciali relative al periodo 1988-1992, in ragione di lire 3.000 miliardi nel secondo semestre di ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Corrispondentemente, e' concesso all'Ente ferrovie dello Stato un concorso a carico del bilancio dello Stato, pari a lire 420 miliardi per il 1993, a lire 840 miliardi per il 1994 e a lire 1.260 miliardi a decorrere dal 1995.
CAPO IV
IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE
Art. 5.
1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, e' determinata per l'anno 1994 in lire 287 miliardi; per gli anni 1992 e 1993 sono confermate le quote stabilite dall'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.
2. Per l'anno 1992 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata all'articolo 8, primo comma, lettera a), della legge 16>maggio 1970, n. 281, ((e' ridotta al 10,5 per cento )).
3. Il fondo comune per l'anno 1992 ((e' stabilito in lire 6.632 miliardi)) ed e'comprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 40, ed all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4; detto fondo e' ripartito ed erogato con le modalita' ed i criteri di cui all'articolo 1, comma 3, della predetta legge n. 40 del 1989.
4. Alla determinazione dell'importo del fondo comune di cui al comma 3, concorrono gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 al capitolo 2600 dello stato di previstione del Ministero della sanita', ai capitoli 5937 e 5959 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ed al capitolo 6862 del medesimo stato di previsione nel limite di lire 208 miliardi.
5. Rimangono acquisite al bilancio dello Stato per l'anno 1992 le entrate di cui all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 giugno 1979 e n. 150 del 2 giugno 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3358, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario e, 3360, nonche' quelle di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, n. 891.
CAPO V
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PREVIDENZA
1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli intrventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' complessivamente stabilito per l'anno 1992 in lire 3.900 miliardi, ivi compreso l'importo di lire 2.600 miliardi in applicazione delle disposizioni, a decorrere dal 1992, di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, di cui lire 1.192 miliardi a titoli di adeguamento della quota parte di mensilita' delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata in lire 20.729 miliardi per l'anno 1992 ed e' assegnata per lire 15.509 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.061 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali, per lire 1.098 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.986 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 72 miliardi all'ENPALS.
2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, e' fissato per l'anno 1992 in lire 60.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e' in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.
3. Ferme restando le vigenti modalita' di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 2, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno, e' maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno in corso, sempre che tali vrsamenti non siano gia' intervenuti al 30 giugno dello stesso anno.
4. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella prima delle quattro fasce di reddito convenzionale previste dall'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con aziende ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e' concessa una riduzione pari al 20 per cento dei contributi per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, dovuti per l'anno 1992. Agli stessi soggetti e per il medesimo periodo e', altresi', concessa una riduzione pari al 90 per cento del contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. La riduzione sul contributo per il Servizio sanitario nazionale e' concessa, in misura pari al 50 per cento, agli stessi soggetti con aziende situate in zone diverse dalle predette ubicazioni.
5. Per l'anno 1992, il contributo del 2 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e' ridotto dell'1 per cento.
6. Per l'anno 1992, il contributo addizionale di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' ridotto in misura pari al 90 per cento del suo ammontare.
7. A decorrere dal 1 gennaio 1992, il livello minimo imponibile annuo, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali e dai rispettivi familiari coadiutori, viene annualmente rideterminato aumentando di lire 1.300.000 quello calcolato ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
CAPO VI
NORME FINALI
Art. 7.
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e le sue disposizioni hanno effetto dal 1 gennaio 1992.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nell Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: Martelli
Prospetto di copertura
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella A
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Tabella B
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Tabella C
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Tabella D
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Tabella E
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Tabella F
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((1))
AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica (in G.U. 10/1/1992, n. 7) ha disposto che "Nella nota f) relativa alla tabella F allegata alla legge citata in epigrafe, pubblicata in calce alla pag. 77 del supplemento ordinario sopraindicato, la cifra: "280.000" e' sostituita dalla cifra: "580.000"."
Legge 120 del 28 marzo 1991
Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola.
Vigente al: 22-8-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. La condizione di privo della vista di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non implica di per se' mancanza del requisito dell'idoneita' fisica all'impiego per l'accesso agli impieghi pubblici, ivi comprese le magistrature ordinaria, militare, amministrativa e contabile, e per l'ammissione ai concorsi per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali o profili professionali superiori a quelli di appartenenza o nella qualifica di dirigente, salvo che il bando di concorso non disponga in modo esplicito e motivato che tale condizione comporta inidoneita' fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o profilo professionale per il quale e' bandito il concorso.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
1. Le attivita' lavorative dei privi della vista sono considerate particolarmente usuranti; conseguentemente, in attesa della riforma del sistema pensionistico, ai privi della vista viene esteso il beneficio di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, anche agli effetti dell'anzianita' assicurativa.
Art. 3.
1. Il personale privo della vista direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ha la precedenza assoluta nella scelta della sede, quando sia immesso in ruolo a seguito di concorsi ordinari ovvero sia in attesa di sede definitiva.
2. Il personale di cui al comma 1 ha precedenza assoluta nei
trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie, relativi al movimento interregionale, interprovinciale e intercomunale.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni per l'anno 1991, in lire 1.150 milioni per l'anno 1992 e in lire 1.700 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Norme a favore del personale dipendente non vedente".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI