Messaggio 38585 del 26 novembre 2004
Oggetto:
Art.2 legge 29/79 e successiva legge 322/58.
E’ stato chiesto da parte di alcune Sedi se i periodi ricongiunti ai sensi dell’art.2 della legge 29/1979 e successivamente trasferiti ai sensi della legge 322/1958 devono essere ripristinati nelle singole gestioni di appartenenza ovvero sono assimilati a quelli del Fondo accentrante.
In attesa che vengano definiti i criteri attuativi e al fine di non ritardare le prestazioni si chiarisce quanto segue.
I contributi ricongiunti ai sensi dell’art.2 della legge 29/79 ad altra forma di assicurazione sostitutiva dell’AGO, acquistano la natura di contributi propri del fondo accentrante perdendo la propria natura originaria (volontaria, agricola, da lavoro domestico o autonomo, figurativa ) . Ne consegue, che se tale contribuzione viene successivamente trasferita all’AGO in applicazione della legge n.322/58 non può riacquistare l’originaria natura.
Si ribadisce che tutta la contribuzione trasferita ai sensi della predetta legge 322/58 deve essere inserita nella procedura ARCA con il codice “120”
IL DIRETTORE CENTRALE
NORI
Messaggio 19145 del 16 giugno 2004
Oggetto: Procedura 3Erre - Aggiornamento programma per pratiche tipo “RV” e “ISL5”.
· Rendita vitalizia per periodi di lavoro Part time verticale o orizzontale
· Interruzione e sospensione del rapporto di lavoro Part time verticale o orizzontale
Si comunica che sono in linea gli aggiornamenti relativi al calcolo automatico per la definizione delle domande di riscatto “RV” e “ISL5” per periodi di attività prestata a tempo parziale, con contratto di lavoro di tipo orizzontale e verticale.
Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 61/2000, il contratto di lavoro part-time può essere di due tipi:
· orizzontale (riduzione giornaliera dell’orario, cioè attività prestata in tutte le giornate lavorative con orario giornaliero ridotto)
· verticale (attività prestata a tempo pieno, limitatamente a periodi determinati, nel corso della settimana, del mese o dell’anno)
Da quanto sopra si evidenzia che il part-time ciclico non è più contemplato dalla disciplina specifica della materia: esso rientra nel concetto di part-time verticale ma si differenzia per la diversa distribuzione della prestazione lavorativa (giorni, settimane o mesi interamente lavorati, alternati a periodi di non attività).
Sono esclusi pertanto dalla predetta considerazione i periodi di part-time verticale (ciclico, secondo la definizione di cui alla legge n. 863/1984) che prevedono prestazioni lavorative a settimane o mesi alterni e che – ai fini pensionistici – non determinano differenze fra settimane utili al diritto e settimane utili alla misura.
Con l’occasione si precisa che, in attesa di chiarimenti in merito, la procedura tratterà solo le situazioni di part-time che non comportano contrazione dell’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione, cioè i casi in cui la retribuzione media settimanale dei periodi oggetto di riscatto sia almeno pari al limite minimo (40% dell’importo mensile delle pensioni a carico del FPLD, in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato) previsto per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi dall’articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per la trattazione delle pratiche che presentino una situazione retributiva al di sotto del suddetto limite minimo, si fa riserva di successive istruzioni.
Si inviano in allegato le istruzioni operative.
Il Direttore l’Area
P. Pellizzari
Messaggio 39781 del 7 dicembre 2004
Oggetto: Lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione speciale per gli artigiani. Legge 27 marzo 1992, n.257, modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271. Benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all’amianto.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui era stata sottoposta la questione riguardante la possibilità di applicare la disciplina legislativa in oggetto ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale per gli artigiani, su conforme parere del Ministero dell’economia e delle finanze, ha chiarito che le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge n. 257/92, sono da intendersi nel senso della riferibilità dell’intera disciplina ai soli lavoratori dipendenti e che l’eventuale estensione ai lavoratori autonomi della disciplina recata dalla citata norma di legge non può essere definita in via interpretativa ma richiede una modifica della normativa vigente.
Sulla base del citato parere ministeriale resta esclusa la possibilità di riconoscere il beneficio previsto dalla normativa in oggetto per periodi di esposizione all’amianto riferiti allo svolgimento di attività di lavoro autonomo.
Si precisa che ai fini del riconoscimento del beneficio di cui trattasi, in presenza di lavoro dipendente svolto con esposizione all’amianto, a nulla rileva la circostanza che alla data di entrata in vigore della legge l’interessato svolgesse attività di lavoro autonomo.
Al riguardo, in conformità alla normativa vigente in materia di liquidazione della pensione in presenza di contribuzione accreditata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si forniscono i seguenti chiarimenti per l’attribuzione del beneficio per esposizione all’amianto riferita allo svolgimento di attività di lavoro dipendente.
Pertanto si conferma la prassi amministrativa seguita secondo la quale se la pensione viene liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il beneficio per lavoro dipendente svolto con esposizione all’amianto, poiché il relativo onere è posto a carico della “gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è attribuito nel limite massimo di 2080 contributi setti
manali.
In detto limite deve essere compresa sia la contribuzione accreditata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti rivalutata per effetto del beneficio in oggetto sia quella accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Se la pensione viene liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, si considerano i soli contributi accreditati in detta assicurazione, con il riconoscimento dei benefici previsti per lavoro dipendente svolto con esposizione all’amianto, nel limite massimo di 2080 contributi settimanali attribuibili, senza tenere conto della contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che potrà dar luogo, in presenza di ogni condizione di legge, alla liquidazione di un supplemento di pensione.
In coerenza con i suesposti criteri operano le procedure automatizzate.
Il Direttore Centrale Prestazioni Il Direttore Centrale Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
Nori Spadaccia
Messaggio 14680 del 12 maggio 2004
Oggetto: Pagamento prestazioni temporanee tramite Banca d'Italia e Poste Italiane.
OGGETTO: Pagamento di prestazioni temporanee tramite Banca d'Italia.
Si comunica che sono state di recente sottoscritte con la Banca d'Italia e con Poste Italiane apposite convenzioni che regolamentano fino a tutto il 31 dicembre 2007 il servizio di pagamento delle prestazioni temporanee finora effettuato, com'è noto (cfr. messaggio n. 185 del 23 luglio 2002), in via sperimentale.
Poiché gli accordi definitivi prevedono alcune innovazioni si è ritenuto opportuno aggiornare e trasmettere in allegato il nuovo testo delle "modalità e condizioni per lo svolgimento del servizio" che sostituisce quello allegato al messaggio sopra richiamato.
Le modifiche riguardano:
Punto 3.1 Pagamenti allo sportello
La data a partire dalla quale le somme possono essere riscosse corrisponde al terzo giorno lavorativo bancabile successivo alla data di regolamento e non più al giorno successivo, considerati i tempi occorrenti per la ricezione da parte dei beneficiari dell'apposita lettera autorizzativa.
Punti 5 e 6 Informativa e Responsabilità
Lo storno delle disposizioni di pagamento è stato disciplinato in maniera più dettagliata ed inoltre sono stati aggiornati i numeri telefonici e di fax dei funzionari di riferimento di Poste.
Punto 7 Delega alla riscossione
I nuovi accordi prevedono, e ne regolamentano le modalità, la possibilità per le Sedi di autorizzare la riscossione a persona delegata dal beneficiario.
Punto 9 Reclamo del legittimo beneficiario per il mancato pagamento allo sportello
In caso di riscossione fraudolenta le Sedi dovranno d'ora innanzi acquisire dal legittimo beneficiario una dichiarazione di responsabilità per la mancata riscossione. Inoltre, contestualmente alla riemissione del pagamento le Sedi dovranno provvedere alla denuncia dell'accaduto alla competente autorità.
Tutta la documentazione dovrà poi essere trasmessa con sollecitudine a questa Direzione Centrale che curerà i successivi rapporti con Poste Italiane per recuperare le somme indebitamente riscosse nei casi in cui emergesse una responsabilità da parte del personale postale.
Si raccomanda di prestare particolare attenzione su questo adempimento, considerati i risvolti di natura patrimoniale..
IL DIRETTORE CENTRALE
(G. ANGELINI)
BIPTpresttemp33.doc
PROCEDURA DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI TEMPORANEE E PAGAMENTI VARI DISPOSTI DALLE SEDI INPS CON TRASMISSIONE DEI DATI ALLA BANCA D’ITALIA PER VIA TELEMATICA
*****
MODALITA' E CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
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PREMESSA
Il presente documento disciplina il servizio di pagamento delle prestazioni temporanee e pagamenti vari disposti dalle Sedi INPS, svolto da Poste Italiane SpA e dalle banche tramite la Banca d’Italia, mediante la procedura interbancaria dei “bonifici di importo di non rilevante entità ed incarichi di pagamento”.
*****
1. Modalità dei pagamenti
Nel flusso telematico confezionato dalle Sedi INPS (lotto) possono essere indicate le seguenti tipologie di bonifico:
a) allo sportello, con pagamento, indicato dalle Sedi (cfr. msg. 6477 dell’8 marzo 2004) nel flusso ed a valere per tutte le disposizioni presenti nel flusso stesso, presso un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale, ovvero presso i soli Uffici Postali aventi la competenza territoriale sullo stesso CAP di residenza dei singoli beneficiari, previo accertamento dell’identità del percettore da un documento identificativo e dal codice fiscale;
b) con accredito sul conto corrente postale del beneficiario;
c) con accredito sul conto corrente bancario del beneficiario.
2. Ordinazione dei pagamenti
Gli ordini di pagamento vengono trasmessi al centro elettronico della Banca d’Italia, mediante collegamento telematico con il Centro Elettronico Nazionale dell'INPS, almeno cinque giorni bancabili antecedenti la data di accredito (cosiddetta “data di regolamento”) a Poste ed alle banche delle somme necessarie per i pagamenti disposti.
Le Sedi INPS consegnano, almeno quattro giorni bancabili antecedenti la data di regolamento, alla locale Tesoreria Provinciale il mandato di pagamento mod. IP6 UNI/5, predisposto come da fac-simile allegato, corrispondente all’importo di ciascun lotto, per l’addebito della contabilità speciale di Sede e l’accredito, in data stabilita ed indicata nel lotto dalle Sedi stesse (data di regolamento), sull’apposito conto accentrato n. O111100070, denominato “Disponibilità INPS” della Banca d’Italia.
3. Esecuzione dei bonifici
L'esecuzione delle disposizioni di pagamento contenute in un lotto è subordinata alla concordanza del totale dei dati trasmessi alla Banca d’Italia con gli importi trasferiti dalle Sedi INPS sul conto accentrato di cui al precedente punto 2.
Verificata la concordanza, Banca d’Italia, il terzo giorno bancabile antecedente la data di regolamento, trasmette a Poste ed alle banche le disposizioni di bonifico contenute nei flussi ricevuti dall’INPS.
In caso di discordanza tra i dati di cui sopra, la Banca d’Italia non dà corso alla trasmissione del flusso.
In caso di mancata ricezione, entro il giorno bancabile antecedente la data di regolamento, del flusso telematico o del relativo mandato di pagamento della Sede periferica INPS, Banca d'Italia non esegue l'ordine e respinge il flusso non coperto.
L'esecuzione delle disposizioni di pagamento deve avvenire, salvo causa di forza maggiore, secondo i seguenti criteri specificati per ciascuna modalità di pagamento.
3.1. Pagamenti allo sportello postale (limitati alle sole persone fisiche)
a) Poste entro il secondo giorno bancabile successivo alla data di ricezione dei flussi, invia, tramite Postel e con Posta Prioritaria, una comunicazione ai beneficiari, concordata con l’INPS, contenente tra l’altro la Sede INPS ordinante e la data a partire dalla quale le somme possono essere riscosse. Tale data corrisponde al terzo giorno lavorativo bancabile successivo alla data di regolamento. Trascorso tale termine i pagamenti possono essere effettuati in un qualunque giorno lavorativo ancorché non bancabile;
b) le informazioni afferenti la data di nascita del titolare della prestazione ed il codice fiscale, presenti nel flusso telematico, non sono riprodotte sulla comunicazione che viene inviata al beneficiario della prestazione stessa;
c) Poste provvede al pagamento previa presentazione e consegna dell’originale della lettera inviata al beneficiario e previo riscontro:
- della concordanza delle informazioni afferenti la data di nascita del titolare della prestazione e del codice fiscale presenti nel flusso telematico con quelle riportate sui documenti presentati dal titolare stesso allo sportello postale;
- della concordanza tra il codice CRO riportato nel flusso con il CRO indicato sulla lettera;
- della disponibilità della somma.
L'interessato che dichiari di non essere in possesso di alcun documento riportante il proprio codice fiscale, può riscuotere indicando e sottoscrivendo per iscritto il proprio codice fiscale.
In caso di discordanza tra il codice fiscale riportato nel flusso ed il codice fiscale del documento presentato dal beneficiario, il beneficiario stesso dovrà recarsi presso la Sede INPS competente per ottenere l’autorizzazione al pagamento; a tal fine, il Direttore della Sede, accertata l’identità dell’interessato:
- rilascia apposita lettera autorizzativa alla riscossione esclusivamente presso un determinato Ufficio postale. La lettera deve riportare sia il codice fiscale presente nel flusso e risultato errato sia il codice fiscale esatto;
- trasmette via fax al Direttore dell’Ufficio postale preventivamente contattato copia di tale lettera autorizzativa;
- conserva agli atti la lettera di cui sopra;
d) all'atto del pagamento, Poste farà sottoscrivere al percettore apposita comunicazione che manterrà agli atti dell’Ufficio postale come ricevuta di pagamento e rilascerà al beneficiario una comunicazione contenente, tra l’altro, la causale ed il dettaglio della prestazione pagata. Agli atti dell’Ufficio postale sarà conservato anche l’originale della comunicazione presentata dal beneficiario e da questi consegnata allo sportello al fine di ottenere il pagamento della prestazione.
3.2. Bonifico su conto corrente postale
a) Poste esegue l'accreditamento sul conto corrente postale il primo giorno bancabile successivo alla data di regolamento, con valuta per il beneficiario lo stesso giorno di esecuzione, in accordo alle normative ABI vigenti sul comparto delle operazioni di Bonifico Ordinario;
b) Poste invia, tramite Postel, ai beneficiari la ricevuta contabile in cui, se presenti nel flusso trasmesso, vengono riportati la causale ed il dettaglio dell’importo accreditato.
3.3 Bonifico su conto corrente bancario
a) Le banche sono tenute ad eseguire l'accreditamento sul conto corrente bancario il primo giorno bancabile successivo alla data di regolamento, con valuta per il beneficiario lo stesso giorno di esecuzione, in accordo alle normative ABI vigenti sul comparto delle operazioni di Bonifico Ordinario;
b) poiché le banche si limitano ad eseguire una disposizione di bonifico e non hanno stipulato accordi specifici a differenza di Poste, per tale modalità non è previsto, almeno per il momento, l’invio di una comunicazione. Le Sedi dovranno tener conto di tale circostanza e provvedere a fornire diretta comunicazione del dettaglio dell’accredito disposto.
4. Riaccredito delle somme non riscosse dai beneficiari
Il riaccredito alla Sede INPS ordinante delle somme non riscosse dai beneficiari viene effettuato come segue.
4.1 Pagamenti allo sportello
a) Poste provvede a restituire alla Banca d’Italia le somme non riscosse entro il quarantesimo giorno lavorativo bancabile successivo alla data di disponibilità della somma ovvero a richiesta della Sede INPS;
b) la Banca d’Italia provvede a riaccreditare sulla contabilità speciale della Sede INPS ordinante presso la Tesoreria provinciale le somme restituite da Poste.
4.2 Pagamenti con accredito su conto corrente postale o bancario
a) Poste e le banche provvedono ad inviare alla Banca d’Italia gli storni di bonifici che, per qualsiasi causa, non abbiano potuto accreditare ai rispettivi beneficiari;
b) la Banca d’Italia provvede a riaccreditare alla Sede INPS ordinante le somme come sopra restituite.
5. Informativa alle Sedi INPS di avvenuto pagamento
Nel caso di richiesta da parte delle Sedi INPS e/o nel caso di reclamo da parte del beneficiario per mancato pagamento, gli Uffici postali forniscono chiarimenti in ordine all’esito dei pagamenti stessi. Ove risulti che il pagamento sia stato eseguito, la Direzione Centrale di Poste – Divisione BancoPosta – Direzione Operazioni - Ufficio Trasferimento Fondi, sig.ra TALARICO (tel. 06/50673114) o sig. D’ANTIMI (tel. 06/50673123), rilascia, su richiesta delle Sedi INPS, copia della quietanza di pagamento ovvero una dichiarazione indicante il luogo e la data del pagamento.
6.Responsabilità
Poste effettua lo storno di una o più disposizioni pagabili entro il secondo giorno lavorativo bancabile successivo alla ricezione delle richieste inviate dalle Sedi INPS ordinanti.
Poste, fermo restando l’impegno a bloccare i pagamenti non ancora eseguiti, non è responsabile di quelli già effettuati qualora non siano trascorsi i termini sopraindicati.
Le richieste di storno dovranno essere fatte pervenire fino a nuovo avviso a Poste via fax alla Divisione BancoPosta – Direzione Operazioni, Ufficio Bonifici Domiciliati, ai numeri 06/5067.2142-2148.
Per i pagamenti con accredito in conto corrente postale, INPS autorizza Poste ad effettuare storni di somme non più dovute al beneficiario senza richiedere preventiva autorizzazione al beneficiario stesso e solo in caso di sufficiente copertura del conto, previa apposita lettera di richiesta inviata a Poste e per conoscenza al beneficiario.
L’INPS si fa carico di eventuali vertenze o contestazioni di qualsiasi tipo sollevate dal beneficiario.
7. Delega alla riscossione.
Il Direttore della competente Sede INPS può autorizzare il pagamento di una somma a persona delegata dal legittimo prenditore.
A tal fine:
- riceve la delega rilasciata dal legittimo prenditore, accertando l’identità del delegante e del delegato, e fotocopia la lettera trasmessa da Poste;
- consegna al delegato apposita lettera autorizzativa alla riscossione, da effettuarsi esclusivamente presso un determinato Ufficio postale;
- trasmette, via fax, al Direttore dell’Ufficio postale preventivamente contattato, copia di tale lettera autorizzativa e copia della delega;
- conserva agli atti la documentazione di cui sopra.
8. Reclamo del legittimo beneficiario in caso di mancata ricezione della comunicazione di disponibilità del pagamento allo sportello.
Nel caso in cui il legittimo beneficiario reclami la mancata ricezione della comunicazione di cui al precedente punto 3.1 lettera a), la Sede INPS ordinante, esperiti gli opportuni accertamenti in ordine alla titolarità ed alla effettiva disponibilità del pagamento, provvede a consegnare al beneficiario reclamante una lettera simile a quella inviata da Poste Italiane e firmata dal Direttore della Sede al fine di consentire al beneficiario stesso la riscossione della somma.
L’Ufficio postale provvede al pagamento dietro ritiro della lettera rilasciata dalla Sede.
9. Reclamo del legittimo beneficiario in caso di mancato pagamento allo sportello.
Nel caso in cui il pagamento da eseguire allo sportello risulti essere già effettuato, il legittimo beneficiario dovrà recarsi presso la Sede INPS ordinante presentando apposita dichiarazione di responsabilità per la mancata riscossione.
La Sede INPS, esperiti i necessari accertamenti in ordine alla titolarità del pagamento in questione ed acquisite da Poste copia della quietanza di pagamento e copia della lettera di comunicazione utilizzata per la riscossione, provvede contestualmente alla riemissione del pagamento ed a presentare denuncia alla competente autorità.
La Sedi INPS, inoltre, trasmette, ai fini dell’accertamento delle responsabilità connesse alla riscossione fraudolenta, alla Direzione Generale – Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio e, per conoscenza, alla propria Direzione Regionale, apposita informativa, con copia della denuncia e della documentazione rilasciata dal legittimo beneficiario.
Per le segnalazioni pervenute la predetta Direzione Centrale trasmette a Poste la richiesta di promuovere gli opportuni accertamenti finalizzati all’individuazione di eventuali responsabili tra il personale postale.
Nel caso in cui emergesse che Poste non abbia usato, nell’espletamento del servizio, la diligenza del mandatario anche in relazione a quanto disposto dal D.P.R. 14/03/01 n.144, la stessa si impegna a rifondere l’importo della prestazione in contestazione direttamente alla Sede INPS ordinante mediante accredito su conto corrente postale con la stessa valuta del pagamento originario.
Poste dà formale comunicazione dei casi per i quali gli accertamenti eseguiti non hanno fatto emergere responsabilità da parte del personale postale.
10. Condizioni economiche per il servizio reso
I compensi da riconoscere a Poste ed alla Banca d’Italia per il servizio reso sono regolati direttamente dalla Direzione Generale INPS.
I bonifici da accreditare su conto corrente postale o bancario sono eseguiti da Poste e dalle banche senza spese a carico dell’INPS.
Messaggio N. 000237 del 21/03/2003 16.46.58
Destinatari
PIEMONTE
http://webdg.domino.inps/intranet/msg/storico/msg2003.nsf/aef747f4b6e92485c1257be20033ab75/$Body/0.69D0?OpenElement&FieldElemFormat=gifInizio Paginahttp://webdg.domino.inps/intranet/msg/storico/msg2003.nsf/aef747f4b6e92485c1257be20033ab75/$Body/0.6B9A?OpenElement&FieldElemFormat=gifVai Fine Testo
Oggetto: Art.18 legge 23/7/1991 n. 223 : trattenute sindacali sulle prestazioni a sostegno del reddito
Testo
All'Agenzia di Chivasso
e p.c. Alle Sedi Provinciali e sub -provinciali
Alle Agenzie
del Piemonte
e p.c. Alla Direzione Centrale Organizzazione
Area Rapporti con i Patronati e le Organizzazioni Sindacali
Codesta Agenzia ha segnalato di non poter effettuare la trattenuta sindacale, prevista dall'art.18 della Legge 223/1991, sull'indennità di mobilità in corso di percezione da parte di un disoccupato, in quanto richiesta in favore di una Camera del Lavoro Territoriale CGIL .
Infatti tale associazione sindacale, pur essendo inserita con codice 0101 nell'allegato 1 della circolare 148 del 29/5/1992 , non risulta a tutt'oggi aver presentato alcuna richiesta alla Direzione Centrale INPS.
Tale Agenzia chiedeva di sapere se, oltre alla circolare 148 del 29/5/1992, fossero stati inviati ulteriori messaggi con autorizzazioni della Direzione Centrale per le Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL, non comprese in tale messaggio.
La Direzione Centrale Organizzazione - Area Rapporti con i Patronati e le Organizzazioni sindacali - ha confermato, per vie brevi, che ad oggi non risulta alcuna richiesta e quindi autorizzazione per le associazioni sindacali di cui sopra.
Al fine di poter fornire una corretta informazione alle Organizzazioni sindacali per le quali non risultasse messaggio della Direzione Centrale di autorizzazione ad avvalersi del servizio di esazione dei contributi associativi sulle prestazioni a sostegno del reddito (art.18 della Legge 223/19991) , si rammenta quanto precisato al punto 1.2 della circolare 148 del 29/5/1992:
le Organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni (CGIL, CISL. UIL) stipulanti la Convenzione per la trattenuta ai propri iscritti dei contributi sindacali sulle prestazioni a sostegno del reddito, elencate nella tabella allegato 1 (tra cui c'è compreso anche il codice CGIL 0101), potranno avvalersi del servizio di esazione dei contributi associativi solo dopo che ognuna di esse sarà stata autorizzata da questa Direzione Generale (art.1, comma 2 della Convenzione)
In proseguo la circolare suddetta elenca le Organizzazioni che avevano presentato la predetta domanda e che quindi erano autorizzate ad avvalersi della convenzione; in tale elencazione non risulta il codice CGIL 0101.
Pertanto, come indicato per vie brevi dalla Direzione Centrale, le Camere del Lavoro territoriali CGIL dovranno inviare la richiesta di avvallersi del servizio di esazione dei contributi associativi direttamente all' INPS - Direzione Centrale Organizzazione - Area Rapporti con i Patronati - via Ciro il Grande, 21 Roma.
Nella richiesta dovranno essere contenuti tutti gli elementi utili per il pagamento (codice di riferimento, coordinate bancarie, ..) e dovrà essere allegata lettera di autorizzazione della Confederazione Nazionale CGIL che ha stipulato la Convenzione.
IL DIRIGENTE
Dr. A. LIPPOLIS
Messaggio N. 000237 del 09/04/2003 17.12.35
Destinatari
ALL
http://webdg.domino.inps/intranet/msg/storico/msg2003.nsf/aef747f4b6e92485c1257be20033ab75/$Body/0.69D0?OpenElement&FieldElemFormat=gifInizio Paginahttp://webdg.domino.inps/intranet/msg/storico/msg2003.nsf/aef747f4b6e92485c1257be20033ab75/$Body/0.6B9A?OpenElement&FieldElemFormat=gifVai Fine Testo
Oggetto: PAGAMENTI ALL'ESTERO DELLE PRESTAZIONI TEMPORANEE".
Testo
AI DIRETTORI CENTRALI
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI DI AREA
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
AI DIRETTORI DEI PROGETTI
AI COORDINATORI REGIONALI
OGGETTO: PAGAMENTI ALL'ESTERO DELLE PRESTAZIONI TEMPORANEE..
FACENDO SEGUITO AL MSG. N. 38 DEL 28 MARZO 2003 SI FA PRESENTE CHE GLI ISTITUTI DI CREDITO AI QUALI E' STATO AFFIDATO IL SERVIZIO DI PAGAMENTO ALL'ESTERO DELLE PENSIONI E DELLE PRESTAZIONI TEMPORANEE A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2003, SONO STATI INDIVIDUATI CON I SEGUENTI "CODICI ZONA":
DESCRIZIONE
CODICE ABI
CODICE ZONA
BANCA NAZIONALE DE LAVORO
01005
B
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
05696
C
BANCA INTESA BCI
03069
D
ISTITUO CENTRALE BANCHE POPOLARI
05000
E
SI FA PRESENTE INOLTRE CHE PER CONSENTIRE L'ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE SECONDO LE NUOVE MODALITA' DEL SERVIZIO, LE PROCEDURE DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI TEMPORANEE SARANNO SOSPESE DAL 15 APRILE 2003 AL 1 MAGGIO 2003.
LE SEDI SONO INVITATE PERTANTO AD ESTRARRE E TRASMETTERE ENTRO IL 14 APRILE 2003 TUTTI I PAGAMENTI ELABORATI IN QUANTO ALLA RIAPERTURA DELLA PROCEDURA NON SARA' PIU' POSSIBILE ESEGUIRE IL PAGAMENTO CON LE VECCHIE MODALITA'.
N.B.:
SI RIPORTANO I NUMERI DI CONTO CORRENTE SUI QUALI DOVRANNO ESSERE BONIFICATI GLI IMPORTI RELATIVI AI PAGAMENTI "UNA TANTUM" DA PARTE DELLE SEDI CHE NON DISPONGONO DI RAPPORTO DIRETTO DI CONTO CON GLI ISTITUTI DI CREDITO SOPRA INDICATI.
DESCRIZIONE
CODICE ABI
CAB
NUMERO C/C
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
01005
03240
18948
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
05696
11000
001.180/83
BANCA INTESA BCI
03069
05000
418/33
ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE
05000
01600
4444400
PER FACILITARE I COLLOQUI CON LE BANCHE CHE EFFETTUERANNO I PAGAMENTI ALL'ESTERO A PARTIRE DA MAGGIO 2003, SI COMUNICANO I NOMI DEI REFERENTI ED I RELATIVI INDIRIZZI E-MAIL E NUMERI DI FAX :
DESCRIZIONE
REFERENTE
NUMERO FAX
INDIRIZZO E-MAIL
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
COLONNA
0666479342
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BANCA POPOLARE DI SONDRIO
BARZAGHI
0342528702
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BANCA INTESA BCI
DI FRANCO
0287936457
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ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE
BOLZONI
027705346
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IL DIRIGENTE L'AREA
VALFRANCO FORTUNI