Messaggio 14810 del 3 giugno 2010
Oggetto: Gestione separata. Chiarimenti riguardo al concetto di “iscrizione”.
A seguito delle richieste provenienti dalle strutture periferiche, anche per i riflessi sull’autorizzazione alla contribuzione volontaria, si ritiene opportuno fornire chiarimenti riguardo al significato del termine “iscrizione” nella Gestione separata.
Com’è noto l’obbligo d’iscrizione è posto in capo al soggetto che inizia l’attività lavorativa (comma 26, art. 2, L. 335/1995).
Il soggetto che si iscrive determina la creazione della posizione anagrafica nella Gestione, ma la sua iscrizione si sostanzia solamente con il versamento dei contributi, a cui segue la copertura contributiva.
Conseguentemente nella Gestione separata assume rilevanza non la mera iscrizione all’anagrafica della gestione (elemento che non ha alcun rilievo dal punto di vista previdenziale), bensì l’eventuale esistenza di una copertura contributiva.
A tale riguardo va specificato che nel caso della Gestione separata l’applicazione del noto principio di cassa, sancito dall’articolo 2, comma 29, della legge n. 335/1995, può comportare la copertura contributiva di mesi nei quali non è stata svolta alcuna attività lavorativa o, viceversa, determinare la scopertura contributiva di mesi in cui invece l’attività lavorativa è stata svolta.
A titolo di esempio: un collaboratore (già iscritto alla gestione negli anni precedenti) che presta attività lavorativa nei mesi di marzo e aprile consegue la copertura contributiva a partire dal mese di gennaio e per tanti mesi quanti sono i dodicesimi del minimale che ha percepito come compenso.
Difatti, qualora il reddito del collaboratore risultasse, ad esempio, pari ai 9/12 del minimale annuo, esso fornirebbe una copertura fino al mese di settembre. Viceversa nel caso in cui il compenso percepito sia inferiore ai 2/12 del minimale annuo (ma superiore a 1/12 dello stesso), si vedrebbe riconosciuto soltanto il mese di gennaio.
Il collaboratore (o professionista) neo-iscritto alla gestione ottiene invece la copertura contributiva soltanto dal mese di decorrenza dell’iscrizione.
Il Direttore Generale
Messaggio 1908 del 20 gennaio 2010
Oggetto: CIG in deroga ai lavoratori a domicilio.
L’articolo 19, comma 8, del decreto-legge n. 185/2008 (convertito con Legge n. 2/2009) prevede che “le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (omissis) possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione”.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota all’Istituto protocollo n.14/26278 del 17/12|2009, ha ritenuto che “anche i lavoratori a domicilio, in quanto lavoratori subordinati per definizione normativa, possano essere compresi tra i beneficiari dei trattamenti d’integrazione salariale in deroga”.
Tali lavoratori dovranno necessariamente avere il requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa presso la ditta che li pone in CIG in deroga, come previsto dall’art. 7 ter, comma 6, D.L. n.5/09 (convertito con Legge n. 33/09).
Ai fini del calcolo della prestazione si prenderà come retribuzione di riferimento quella ottenuta applicando analogamente i criteri già stabiliti per il calcolo dell’indennità di malattia per tali lavoratori e contenuti nella circolare n. 134368/81, paragrafo 11.4.
In particolare, per la determinazione, ai fini del calcolo della CIG in deroga, della retribuzione oraria giornaliera (benché per tale tipologia di lavoratori non sia prevista una retribuzione oraria), dei lavoratori a domicilio è necessario:
A) determinare la retribuzione lorda del mese precedente l'inizio della CIG in deroga comprensiva delle maggiorazioni previste per ferie, festività, ecc., escluse le quote di TFR e tredicesima. Delle quote di tredicesima si terrà conto nell’indicazione al quadro C – sezione 7 - della retribuzione mensile, utile per stabilire il massimale di riferimento. Se sussiste capienza, entro il limite del massimale, anche la quota di tredicesima verrà liquidata (vedi messaggio n.12140/2006 e quadro D del modello SR41). Il computo della retribuzione complessiva deve essere effettuato sommando le retribuzioni delle lavorazioni riconsegnate nel mese anzidetto;
B) determinare il numero delle giornate di lavorazione comprese nel mese considerato (escluse le domeniche) intercorrenti tra la data di consegna del lavoro e quella della sua riconsegna. Se nel mese sono state riconsegnate più lavorazioni l'operazione deve essere effettuata sommando tra loro i giorni compresi tra la data di consegna e quella di riconsegna delle singole lavorazioni. Se una delle lavorazioni riconsegnate è stata consegnata in un mese diverso da quello della riconsegna devono essere considerate le sole giornate cadenti nel mese della riconsegna;
C) dividere l'importo di cui alla lettera a) per il numero dei giorni di cui alla lettera b): il dato ottenuto costituisce la retribuzione media globale giornaliera;
D) rispetto ai criteri previsti per il calcolo dell’indennità di malattia, è necessario compiere un’ulteriore operazione, in quanto per il calcolo delle integrazioni salariali in deroga è necessario conoscere la retribuzione oraria. Per far ciò si dividerà la retribuzione media globale giornaliera di cui al punto C per il numero di ore lavorative giornaliere previsto per la maggior parte dei lavoratori dipendenti dell’azienda.
Sul modello SR41 (a breve disponibile con gli aggiornamenti nella sezione modulistica on line) andranno pertanto riportati tali dati:
- nel quadro B andrà inserito il codice qualifica 6, di nuova istituzione, relativo ai lavoratori a domicilio;
- sempre al quadro B, come “orario contrattuale settimanale” andrà indicato quello maggiormente praticato in azienda;
- nel quadro C andrà indicata la retribuzione oraria ottenuta secondo quanto descritto ai punti da A a D, e le ore da integrare nelle colonne relative alle settimane del mese.
In fase di prima applicazione per quesiti relativi all'applicazione delle presenti disposizioni si potrà utilizzare la casella di posta HELP-CIG specificando nell'oggetto "lavoratori a domicilio".
IL DIRETTORE GENERALE
Nori
Messaggio 28706 del 16 novembre 2010
Oggetto: Nuovi regolamenti comunitari e prestazioni di disoccupazione: chiarimenti in materia di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’istituzione competente ai disoccupati che si recano in un altro Stato membro; calcolo delle prestazioni.
Premessa
Da parte di alcune Sedi sono pervenute richieste di chiarimento in materia di prestazioni di disoccupazione da liquidare in applicazione dei nuovi regolamenti comunitari.
Come noto, dal 1° maggio 2010 sono in vigore i nuovi regolamenti che prevedono disposizioni specifiche anche in materia di prestazioni di disoccupazione (vedi gli articoli da 61 a 65 del regolamento di base (CE) n. 883/2004 e gli articoli da 54 a 57 e 70 del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009).
L’Istituto ha pubblicato le seguenti circolari applicative, alle quali si rimanda integralmente:
1) Circolare n. 82 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni di carattere generale.
2) Circolare n. 85 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione.
3) Circolare n. 100 del 23 luglio 2010. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti e pacchetti formativi.
4) Circolare n. 132 del 20 ottobre 2010. Nuovi regolamenti comunitari: prestazioni di disoccupazione e formulari U1, U2 e U3.
5) Circolare n. 136 del 28 ottobre 2010. Regolamentazione comunitaria: circolare n. 85 del 1° luglio 2010; disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione. Chiarimenti sul diritto dei lavoratori frontalieri all’indennità di disoccupazione agricola.
Alla luce delle richiamate disposizioni, si ribadisce quanto segue.
1) Pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’istituzione competente ai disoccupati che si recano in un altro Stato membro (articolo 64 del regolamento n. 883/2004)
A differenza di quanto previsto dai vecchi regolamenti comunitari (attualmente applicabili solamente nei rapporti con la Svizzera ed i Paesi SEE), in caso di esportabilità del diritto alla prestazione di disoccupazione, non è più previsto il pagamento per conto dello Stato in cui si è maturato il diritto alla prestazione. Infatti, in tale ipotesi, la suddetta prestazione è pagata direttamente dall’istituzione competente, di regola quella di ultima occupazione, anche se l’interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro.
Pertanto, il dato relativo all’importo giornaliero della prestazione estera non è più necessario e, di conseguenza, a differenza del precedente formulario E303, il nuovo documento portatile U2 non riporta tale informazione.
Le Sedi sono invitate a porre particolare attenzione a quanto sopra al fine di evitare pagamenti non dovuti, in quanto in caso di prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 64 del regolamento n. 883/2004 non è previsto alcun rimborso da parte dell’istituzione competente.
Si conferma (vedi circolare n. 85 del 1° luglio 2010, Parte II, punti 3 e 5) che l’unica forma di rimborso disciplinata dai nuovi regolamenti riguarda esclusivamente le prestazioni erogate, ai sensi dell’articolo 65 del citato regolamento, in favore dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri).
2) Calcolo delle prestazioni (articolo 62 del regolamento n. 883/2004)
In merito alle modalità di calcolo delle prestazioni, si ribadisce (vedi circolare n. 85 del 1° luglio 2010, Parte I, punto 4, lettera a) che qualora la misura delle prestazioni di disoccupazione si determini sulla base dell’ammontare della retribuzione o del reddito professionale, si deve aver riguardo esclusivamente alla retribuzione o al reddito professionale percepiti dagli interessati nello Stato di ultima occupazione.
Pertanto, nell’ipotesi in cui costoro abbiano prestato la loro ultima attività lavorativa in Italia e vi abbiano maturato il diritto alle prestazioni, le Sedi dovranno calcolare in ogni caso le suddette prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai soli periodi assicurativi italiani. Non assumono, quindi, alcuna rilevanza le retribuzioni percepite per attività svolte in altri Stati, anche se i relativi periodi sono stati presi in considerazione e totalizzati per accertare il diritto alla prestazione di disoccupazione.
Fanno eccezione alla regola generale i lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri (vedi circolare n. 85 del 1° luglio 2010, Parte II, punto 3), per i quali, ai fini del calcolo delle prestazioni, l’istituzione del Paese di residenza tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito dall’interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma.
Il Direttore centrale
Golino
Messaggio 21172 del 12 agosto 2010
OGGETTO:
Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica": prime istruzioni in materia di comunicazioni dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI
PREMESSA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 è stato pubblicato il Testo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
L’art. 13, comma 6, della citata legge ha apportato talune modifiche all’art. 35 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in tema di comunicazione dei dati reddituali da parte dei titolari di prestazioni collegate al reddito (allegato 1).
Nel fornire, con il presente messaggio, le prime istruzioni al riguardo, si reputa opportuno confermare sin da ora quanto chiarito con circolare n. 62 del 22 aprile 2009, al paragrafo 2: “il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere determinati in riferimento ai limiti di reddito vigenti nell’anno solare di corresponsione della prestazione. Nulla è innovato riguardo alle tipologie di reddito rilevanti ai fini del riconoscimento di una determinata prestazione e riguardo alle situazioni in cui debbano essere considerati anche i redditi di soggetti diversi dai beneficiari della prestazione.”
1. Prime liquidazioni di prestazioni collegate al reddito
Ai sensi dell’articolo 35, comma 9, “in sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso dichiarato in via presuntiva”.
Sul punto si conferma quanto già precisato al punto 3 della circolare n. 62 del 2009.
2. Criteri di verifica delle situazioni reddituali
A seguito delle abrogazioni e integrazioni previste dalle disposizioni indicate in oggetto, il comma 8 dell’articolo 35, della legge n. 14 del 2009 risulta così formulato:
“Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.
La richiamata disposizione introduce, in merito alle verifiche delle situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, novità che riguardano il periodo di riferimento dei redditi da considerare ai fini delle prestazioni collegate al reddito e, conseguentemente, la decorrenza delle riliquidazioni dovute a motivi reddituali.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto:
· dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
· dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente.
3. Prime istruzioni
A seguito delle modifiche normative illustrate, il diritto alle prestazioni collegate al reddito da corrispondersi dal 1° giugno 2010 deve essere valutato in applicazione della richiamata lettera b) del comma 6, decreto legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010.
Si forniscono le istruzioni relative agli adempimenti conseguenti all’entrata in vigore delle nuove disposizioni ai quali le sedi territoriali dovranno attenersi in attesa dell’aggiornamento delle procedure.
3.1 Assegno sociale e prestazione di invalidità civile
Laddove si verifichi che al titolare di assegno sociale ovvero di una pensione o assegno d’invalidità civile, nel corso dell’anno venga liquidata una nuova prestazione, per la quale sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, incidente sul reddito personale o coniugale, le sedi provvederanno a verificare manualmente il reddito incidente per il diritto.
Per accertare la permanenza dei requisiti, pertanto si dovrà considerare il reddito dell’anno in corso, relativo alla nuova prestazione liquidata a favore del titolare o del coniuge e sommare a tale importo, i redditi conseguiti a titolo diverso, relativi all’anno precedente.
Se l’importo così ottenuto supera il limite massimo di reddito personale o coniugale previsto per il medesimo anno, si procede alla revoca della prestazione e al recupero delle rate riscosse e non dovute, dall’1.6.2010 ovvero dalla decorrenza della nuova prestazione, se successiva.
Si rammenta che per la verifica del diritto al mantenimento dell’assegno sociale, l’importo della nuova prestazione liquidata al titolare ovvero al coniuge, è attribuito, per competenza a partire dall’anno di decorrenza di quest’ultima.
Per le prestazioni d’invalidità civile collegate al reddito, invece, l’importo della nuova pensione liquidata al titolare, rileva dall’anno di corresponsione degli arretrati.
3.2 Maggiorazioni
In attesa dell’aggiornamento delle procedure, le sedi devono verificare il diritto alla maggiorazione sociale in funzione dei redditi da pensione del titolare e del coniuge secondo i criteri indicati al punto 2.
Nel caso in cui tali redditi siano incompatibili con il diritto al beneficio, le sedi devono provvedere a ricostituire la pensione inserendo la data di cessazione dal diritto nella sezione decorrenza maggiorazioni, campo “Art.1 L.544/88” del pannello MRCAN31, non anteriore al 1° giugno 2010.
3.3 Verifica delle prestazioni per la quale sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati già liquidate
Le sedi territoriali devono verificare se, per effetto delle prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati già liquidate, risultino superati i limiti di reddito previsti per il diritto all’assegno sociale, alle prestazioni di invalidità civile e alla maggiorazione sociale.
La lista delle posizioni da esaminare verrà messa a disposizione nella INTRANET - Processo assicurato-pensionato - Pensioni da verificare - Liste per le sedi - ART 35.
All’esito di detta verifica, le sedi, in conformità con i criteri sopra enunciati, procederanno ad eliminare le prestazioni non più interamente dovute.
L’eliminazione in questione avrà efficacia dalla data di decorrenza delle nuova prestazione pensionistica previdenziale o assistenziale e comunque non anteriore a giugno 2010.
4. Sospensione della prestazioni collegate al reddito a seguito di omessa dichiarazione reddituale.
Si rammenta che l’articolo 15, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con la legge 2 agosto 2009, n.102, ha abrogato i commi 11, 12, e 13 del suddetto articolo 35 che disciplinavano le modalità di presentazione del Red da parte dei pensionati e gli effetti dell’omessa presentazione.
L’articolo 13, comma 6, lett. c) della legge n. 122/2010 ha disciplinato nuovamente il provvedimento di sospensione delle prestazioni collegate al reddito per i soggetti che non dichiarino né all’Amministrazione finanziaria né all’INPS i propri redditi rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni in godimento.
Sul punto si fa riserva di istruzioni applicative da fornirsi a seguito del provvedimento da adottarsi in applicazione della citata disposizione con il quale l’Istituto definirà i tempi e le modalità del procedimento di comunicazione.
Il Vicario del Direttore generale
Crudo
Allegato 1
LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122
di conversione con modificazioni
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
recante
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.
Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010
(omissis)
Art. 13
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole «il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo»;
b) al comma 8 (( e' aggiunto )) il seguente periodo: «Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. (( 1388 )), e successive modificazioni e integrazioni»;
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
«10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.
(omissis)