Circolare 57 dell'11 marzo 2025

Oggetto
Riconoscimento della tutela previdenziale della malattia ai lavoratori collocati in quiescenza
1.  Premessa

2.  Riconoscimento della tutela previdenziale della malattia ai soggetti titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente
1. Premessa
Con la presente circolare, anche a seguito dei quesiti pervenuti, si forniscono indicazioni in merito alla possibilità di riconoscere la prestazione economica di malattia ai lavoratori percettori di trattamenti di quiescenza.
Preliminarmente, si osserva che al paragrafo 3 della circolare n. 95 bis del 6 settembre 2006 è stato precisato che nei confronti dei soggetti pensionati “non compete il diritto all'indennità di malattia per gli eventi morbosi che iniziano successivamente alla data della cessazione del rapporto di lavoro” ed è stato indicato genericamente che tale criterio si applica anche “nei confronti dei pensionati che, dopo la cessazione dell’attività, assumono un nuovo lavoro”.
Ciò in quanto, come ulteriormente specificato nel medesimo paragrafo, considerata la funzione dell’indennità di malattia di compensare la perdita di guadagno a seguito di un evento morboso, “la previsione di mantenimento, sia pure per un limitato periodo di tempo, del diritto alla indennità dopo la cessazione del rapporto di lavoro è da riferirsi soltanto a coloro che si trovano contingentemente privi di occupazione e non godono di erogazioni diverse, presupposti non rinvenibili nel caso di titolari di un trattamento di quiescenza” (c.d. periodo di "protezione" o "copertura assicurativa"; cfr. anche la circolare n. 139 del 21 giugno 1982).
È necessario, tuttavia, considerare che le vigenti disposizioni normative consentono ai titolari di un trattamento pensionistico di iniziare un nuovo rapporto di lavoro dipendente, sia pure con limitazioni dovute al regime di incumulabilità, assumendo così lo status di pensionato lavoratore. Fanno eccezione i titolari di pensione di inabilità tenuto conto del regime di incompatibilità stabilito dall’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Occorre, inoltre, evidenziare che, per i lavoratori dipendenti già titolari di un trattamento pensionistico, non sussiste alcuna deroga al generale obbligo di versamento della contribuzione per malattia che, pertanto, rimane un onere a carico del datore di lavoro, ove previsto, in relazione al settore di appartenenza del medesimo e alla qualifica del lavoratore.
2. Riconoscimento della tutela previdenziale della malattia ai soggetti titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente
Tanto premesso, considerato l’attuale quadro normativo, è possibile riconoscere la tutela previdenziale della malattia ai lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente; questo, in base alla nuova copertura assicurativa e sempreché la specifica tutela previdenziale sia normativamente prevista.
Infatti, sempre tenendo presente la funzione dell’indennità di malattia di compensare la perdita di guadagno, è evidente che il suddetto riconoscimento ha lo scopo di tutelare il lavoratore che, trovandosi in malattia - pur continuando a percepire il trattamento pensionistico - perde la fonte di reddito aggiuntiva connessa alla nuova attività lavorativa.
Resta fermo che, nel caso di percezione dell’indennità di malattia e di un trattamento pensionistico incumulabile con i redditi da lavoro, trova applicazione il regime di incumulabilità specificatamente previsto per questi ultimi, considerato che l’indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione.
Come sopra precisato, l’incompatibilità opera anche tra la pensione di inabilità e l’indennità di malattia (cfr. il paragrafo 3 della citata circolare n. 95 bis/2006). 
Peraltro, considerando che la pensione di inabilità di cui agli articoli 2 della legge n. 222/1984 e 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è incompatibile con qualunque attività lavorativa e con i trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione, si specifica che, in caso di svolgimento di un’attività lavorativa, la pensione viene revocata.
In tale ipotesi l’interessato perde, infatti, lo status di pensionato, acquisendo quello di lavoratore.
Per quanto attiene alla categoria degli operai agricoli a tempo determinato (OTD), si ricorda che il diritto all’indennità di malattia termina alla scadenza dell’efficacia temporale degli elenchi anagrafici, coincidente con il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Tuttavia, il lavoratore agricolo a tempo determinato (OTD), titolare di un trattamento pensionistico - ancorché iscritto nei suddetti elenchi sulla base di precedente attività lavorativa - in assenza di un nuovo rapporto di lavoro attivo perde il diritto alla tutela previdenziale della malattia.
Da ultimo, con riferimento ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, si evidenzia che la disciplina inerente alla tutela previdenziale della malattia/degenza ospedaliera dispone espressamente che tali prestazioni non sono erogabili ai soggetti titolari di un trattamento pensionistico (cfr. le circolari n. 147 del 23 luglio 2001 e n. 76 del 16 aprile 2007). Conseguentemente, per tali soggetti non è richiesto il versamento dell’aliquota maggiorata, quale contribuzione per il finanziamento delle prestazioni di malattia/degenza ospedaliera.
     Il Direttore Generale     
     Valeria Vittimberga