Circolare 22 del 23 gennaio 2025

Oggetto
Pensione in Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, con la valorizzazione dei periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996

1.  Premessa

2.  Chiarimenti relativi alla valorizzazione dei periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996

1. Premessa
Con riferimento alla valorizzazione dei periodi esteri ai fini del riconoscimento della pensione in regime internazionale nella Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono state fornite indicazioni con il messaggio n. 4156 del 19 febbraio 2008 e con la circolare n. 88 del 2 luglio 2010, paragrafo 4, lettera d), nei quali è stato chiarito che la contribuzione estera non sovrapposta può essere utilmente presa in considerazione, se necessario, per il conseguimento del diritto alla pensione nella gestione medesima in regime internazionale.
A integrazione delle suddette istruzioni, con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine alle ipotesi in cui i periodi esteri si collochino anteriormente al 1° gennaio 1996 e, in Italia, il soggetto sia iscritto alla sola Gestione separata.

2. Chiarimenti relativi alla valorizzazione dei periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996

Come evidenziato al paragrafo 9 della circolare n. 82 del 1° luglio 2010, l’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 dispone che, qualora la legislazione di uno Stato membro UE preveda il requisito di determinati periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza per il diritto a pensione, l’Istituzione competente deve considerare gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione di altri Stati membri come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica.

Al riguardo, si ritiene utile richiamare il principio generale, indicato al considerando (4) del Regolamento (CE) n. 883/2004, ai sensi del quale “è necessario rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento”.

La Gestione separata è stata istituita dall’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, con la finalità di estendere l’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alcune fondamentali tutele previdenziali non pensionistiche ai lavoratori autonomi o parasubordinati non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Tenuto conto che le disposizioni normative UE in materia di sicurezza sociale non si sostituiscono alle normative previdenziali nazionali, in quanto stabiliscono soltanto le regole e i principi comuni di coordinamento delle stesse, si richiama la Decisione n. H6 del 16 dicembre 2010. In particolare, la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,in merito all’applicazione del principio di totalizzazione dei periodi, a norma dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 883/2004, ha precisato che: "gli Stati membri restano tuttavia competenti […] per determinare le altre condizioni richieste dalla loro legislazione per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale […]".

In tale contesto, si precisa che i periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996 rilevano ai fini del conseguimento della pensione in regime internazionale con la valorizzazione della sola contribuzione versata in Gestione separata sulla base dei requisiti previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e con l’applicazione delle disposizioni vigenti nel sistema contributivo.

Pertanto, ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica in Gestione separata, possono essere considerati utili anche i periodi assicurativi, collocati anteriormente al 1° gennaio 1996, maturati nei Paesi in cui si applicano i Regolamenti UE in materia di sicurezza sociale o nei Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale.

In tali casi, la totalizzazione è possibile solo se in Italia risulti perfezionato in Gestione separata il minimale di contribuzione richiesto per l’accesso alla totalizzazione, previsto dalla normativa UE (52 settimane) o dalle singole Convenzioni bilaterali.

Inoltre, trovando applicazione i requisiti previsti per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia non deve essere accertata la sussistenza del requisito dell’importo soglia ed è preclusa la possibilità di conseguire sia la pensione di vecchiaia con 71 anni di età, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva, sia la pensione anticipata con 64 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione effettiva, requisiti entrambi da adeguare agli incrementi della speranza di vita.

Resta inteso che, ove i periodi esteri siano collocati esclusivamente dal 1° gennaio 1996, la pensione in Gestione separata in regime internazionale è conseguita sulla base dei requisiti previsti nel regime contributivo.
Resta fermo altresì che nel caso in cui l’assicurato alla Gestione separata risulti iscritto, in Italia, anche ad altre forme di assicurazione obbligatoria, i periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996 possono essere utilizzati per il conseguimento di un trattamento pensionistico in regime internazionale avvalendosi di uno degli istituti di cumulo previsti dall’ordinamento italiano, secondo la relativa disciplina (cfr. il computo di cui all’art. 3 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, 2 maggio 1996, n. 282; il cumulo di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184; la totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42; il cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228).


     Il Direttore Generale     
     Valeria Vittimberga