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Circolare 211 del 31 ottobre 1996
Oggetto: Legge n. 104/1992 - Agevolazioni a favore dei genitori,
parenti o affini di persone handicappate gravi e dei
lavoratori portatori di handicap grave.
SOMMARIO:
- In caso di pluralita' di handicappati gravi nel nucleo familiare
possono essere cumulati, nel mese, piu' permessi.
- In presenza di un figlio di eta' inferiore ai 3 anni (non
handicappato) ammalato, e di uno handicappato, e' ammessa la
cumulabilita' tra permessi di cui alla legge n. 104/92 e assenze
per malattia del bambino di cui alla legge n. 1204/71.
- La madre lavoratrice dipendente, anche se non assicurata per le
prestazioni economiche di maternita', puo' trasferire al padre il
diritto ai permessi.
- I giorni di permesso possono essere frazionati in "mezze
giornate".
1) PLURALITA' DI HANDICAPPATI GRAVI NEL NUCLEO FAMILIARE
A seguito del parere n. 785 emesso dal Consiglio di Stato il
14.6.95, sono state impartite disposizioni sia da parte del
Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri (circ. n. 20/95, che si riferisce ovviamente
ai pubblici dipendenti) sia da parte del Ministero del Lavoro (circ.
n. 59/96), in merito ad alcuni aspetti interpretativi connessi
all'applicazione dell'art. 33 della legge 5.2.92, n. 104.
In adesione ai suddetti orientamenti si forniscono, pertanto, le
seguenti disposizioni, da applicare nei confronti dei lavoratori
aventi diritto ai benefici dell'art. 33 della legge n 104 a carico
dell'INPS.
Quando nel nucleo familiare sono presenti piu' persone handicappate
gravi, bisognose di assistenza, puo' essere riconosciuta al
lavoratore, dietro sua specifica richiesta ed al verificarsi di
alcune condizioni, la possibilita' di cumulare piu' permessi, sempre,
pero', nel limite massimo di tre giorni per ogni familiare
handicappato.
Il cumulo dei benefici puo' essere chiesto dai genitori di figli di
eta' superiore ai 3 anni ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli
affini (entro il 3 grado) del soggetto handicappato.
In merito ai presupposti (qualita' di familiare, requisiti di
convivenza, ecc.) ed alle modalita' per usufruire delle agevolazioni
di cui alla presente circolare si rinvia alle istruzioni contenute
nella circ. n. 80 del 24.3.95.
A) Genitori
Se il richiedente e' uno dei genitori dovranno essere presentate
tante domande (mod. HAND/1 genitori) quanti sono i figli per i quali
la lavoratrice madre o il lavoratore padre chiedono i permessi
mensili.
Ovviamente, se il richiedente e' il padre, nell'apposito riquadro
del modulo dovra' risultare la rinuncia della madre, lavoratrice
dipendente, ai permessi relativi.
Come le domande di permessi riguardanti un solo figlio, anche
quelle per ogni ulteriore figlio devono essere rinnovate
annualmente, allo scadere dei dodici mesi di validita'.
Cio' che precede si riferisce alla richiesta da parte di uno stesso
genitore, di giorni di permesso, superiori a tre nel mese, per figli
handicappati che hanno piu' di tre anni di eta'.
Peraltro, e' possibile riconoscere, qualora richiesto, i giorni di
permesso (massimo 3) sia alla madre lavoratrice sia al padre
lavoratore, per consentire a ciascun genitore di assistere,
rispettivamente, ognuno dei figli. E' anche possibile riconoscere
fino a 3 giorni di permesso al padre lavoratore quando la madre, non
lavoratrice, non e' in grado di assistere entrambi i figli.
Il richiedente deve rilasciare -non solo all'atto della prima
domanda, ma anche in occasione dei rinnovi annuali- una
dichiarazione di responsabilita' da cui risulti che:
a) - non e' in grado di fornire, per la natura dell'handicap (1),
assistenza ai figli handicappati usufruendo di soli 3 gg. di
permesso;
b) - nessun'altra persona familiare e non familiare, convivente o
meno, puo' prestare assistenza all'altro handicappato (2);
c) - nessun parente o affine convivente dell'altro handicappato
beneficia, a sua volta, di permessi per l'assistenza a quest'ultimo;
d) - i figli per i quali si chiedono i permessi non svolgono
attivita' lavorativa (e quindi non hanno diritto ai giorni di
permesso in qualita' di lavoratori portatori di handicap);
B) Parenti
Se il permesso ulteriore e' richiesto dal coniuge, da un parente o
da un affine (entro il 3 grado), convivente con l'handicappato, il
richiedente dovra' presentare, ovviamente, la domanda sul mod. HAND/2
parenti.
Anche il coniuge, i parenti o gli affini dell'handicappato devono
rilasciare la dichiarazione di responsabilita' analogamente a quanto
previsto ai punto a) e d) della lett. A) (le dichiarazioni dei punti
b) e c) sono gia' presenti nell'attuale Mod. HAND 2/Parenti).
C) Lavoratori handicappati
Al lavoratore portatore di handicap, in situazione di gravita', che
fruisca dei permessi previsti per tale sua condizione e che sia,
contemporaneamente, familiare convivente di persona handicappata
grave, possono essere riconosciuti, dietro sua richiesta, oltre ai
giorni di permesso mensile per se stesso, ulteriori giorni di
permesso per assistere il familiare (figlio, coniuge ovvero parente
o affine entro il 3 grado).
In tale ipotesi vale quanto precisato alla lett. A) sia in merito
al numero di domande da inoltrare, (su Mod. HAND/1 se trattasi di
genitore o su Mod. HAND/2 se trattasi di coniuge o parente o affine
dell'handicappato) sia in merito alla dichiarazione di
responsabilita' da rilasciare.
Tale lavoratore, inoltre, dovra' dichiarare espressamente che per
assistere il familiare handicappato ha una effettiva necessita', in
relazione alla natura dell'handicap (1) del familiare, di fruire di
un numero di giorni superiore ai tre, di cui gia' beneficia in quanto
egli stesso portatore di handicap.
2) CUMULABILITA' TRA PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/1992 E
ASSENZE PER MALATTIA DEL BAMBINO DI CUI ALLA LEGGE N.
1204/1971.
In merito alla cumulabilita', prevista espressamente dal 4 comma
dell'art. 33, fra i permessi orari e mensili di cui alla legge
104/92 e le assenze dal lavoro per malattia del bambino di eta'
inferiore a tre anni di cui alla legge 1204/71, art. 7, comma 2,
cumulabilita' che ha formato oggetto di chiarimento al paragrafo 2)
della circ. 80 del 24.3.95, si forniscono le seguenti ulteriori
istruzioni che tengono conto delle indicazioni contenute nella
citata circ. n. 59/96 del Ministero del Lavoro.
In presenza di piu' figli, tra i quali uno sia handicappato ed uno
di eta' inferiore a 3 anni, non handicappato, la malattia comune di
quest'ultimo potra' comportare, a scelta tra la madre ed il padre, la
possibilita' di beneficiare dell'astensione, (non retribuita ex legge
n. 1204/71, art. 7, comma 2), da parte del genitore che fruisce dei
permessi (riposi orari o giorni) per il figlio handicappato oppure
da parte del genitore che non ne fruisce.
Se anche il figlio handicappato e' di eta' inferiore a 3 anni ed
affetto da malattia comune e per esso un genitore beneficia sia dei
riposi orari (ex legge n. 104/92) sia dell'assenza non retribuita (ex
lege 1204/71) per le restanti ore di lavoro (v. circ. n. 80/95), la
malattia dell'altro figlio non handicappato (minore di 3 anni)
consente la scelta, da parte del genitore che non assiste
l'handicappato, di una parallela astensione (non retribuita) dal
lavoro, per la malattia di tale figlio.
3) MADRE LAVORATRICE DIPENDENTE PUBBLICA E PADRE LAVORATORE
DIPENDENTE ASSICURATO ALL'INPS.
MADRE LAVORATRICE DIPENDENTE E PADRE LAVORATORE AUTONOMO E
VICEVERSA.
Il padre lavoratore dipendente, assicurato all'INPS per le
prestazioni di maternita', puo' fruire dei giorni di permesso
indennizzati dall'INPS anche quando la madre e' lavoratrice
dipendente pubblica -come tale non avente diritto alle prestazioni
di maternita' a carico dell'INPS (3)- a condizione, pero', che la
stessa madre abbia espressamente rinunciato ai permessi in
questione.
Infatti, la madre dipendente pubblica, con la rinuncia al diritto
ai permessi, di cui e' anch'essa titolare pur non essendo
indennizzata dall'INPS, trasferisce questo diritto (e non il diritto
alla indennita') al padre lavoratore dipendente, cosicche' se
quest'ultimo e' in possesso dei requisiti prescritti,potra' fruire
dell'indennizzo, da parte dell'INPS, per i riposi di cui trattasi.
Si precisa, poi, che quanto previsto al paragrafo 4), 6 e 7
cpv. della circ. n. 80 del 24.3.95, a proposito del riconoscimento
del diritto della lavoratrice dipendente a fruire dei benefici anche
quando il padre e' lavoratore autonomo e della non riconoscibilita' di
tale diritto al padre lavoratore dipendente quando la madre e'
lavoratrice autonoma (salvo il caso di grave infermita'), si
riferisce anche ai giorni di permesso di cui al comma 3, art. 33,
della legge n. 104/92.
4) FRAZIONABILITA' DEI PERMESSI GIORNALIERI
A parziale modifica di quanto previsto al paragr. 1 della circ. n.
80/95, tenuto conto dell'orientamento recentemente assunto dal
Ministero del Lavoro, si precisa che i giorni di permesso potranno
essere fruiti (sempre nel limite massimo di 3 gg. al mese per ogni
soggetto handicappato) anche frazionati in mezze giornate
lavorative, prendendo a riferimento per il calcolo della mezza
giornata l'orario complessivo di lavoro giornaliero di fatto
osservato.
Cosicche', se un lavoratore, con orario giornaliero di lavoro pari
a 7 ore, comunque distribuite nella giornata, chiede 3 gg. di
permesso mensile, lo stesso puo' fruire, nel mese, per se stesso,
fino a 6 permessi di 3 ore e mezza ciascuno.
5) PERMESSI FRUIBILI DIRETTAMENTE DAL LAVORATORE DISABILE:
CUMULABILITA' DEI PERMESSI ORARI E GIORNALIERI
In relazione a quanto previsto al paragr. 3 della circolare n.
80/95 (permessi fruibili direttamente dal lavoratore disabile), si
precisa che il lavoratore handicappato in situazione di gravita' che
chiede, nello stesso mese, i permessi orari giornalieri ed i giorni
di permesso, puo' usufruire, nell'ambito del mese, di un numero di
ore di permesso pari alla differenza fra il totale delle ore di
permesso spettanti nel mese (= giorni lavorativi nel mese x 2) ed il
totale delle ore corrispondenti all'orario giornaliero delle
giornate richieste (fino ad un massimo di tre nel mese).
Esempio: lavoratore con un orario giornaliero di lavoro di 8 ore.
Giorni lavorativi nel mese = 22. Ore di permesso spettanti nel mese
= 44. Giorni di permesso fruiti = 3 (per un totale di 24 ore). Il
lavoratore puo' chiedere, oltre ai tre giorni, anche 20 ore di
permesso, da fruire in ragione di 2 ore massime giornaliere.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
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(1) - Tale requisito e' stato espressamente indicato dal Consiglio di
Stato: la natura dell'handicap, pertanto, deve formare oggetto di
valutazione da parte dei medici di Sede al fine del riconoscimento
del diritto a fruire di un numero di giorni superiore a tre.
(2) - Anche tale condizione e' espressamente prevista dal Consiglio
di Stato.
(3) - Lo stesso vale anche per le madri lavoratrici che, pur non
essendo dipendenti da Ente pubblico (es.: ENEL, dipendenti ex Casse
di Risparmio, ecc.) non sono soggette all'assicurazione per le
prestazioni economiche di maternita' gestita dall'INPS.