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Circolare 69 del 29 maggio 2024
Oggetto
Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
INDICE
1. Premessa
2. Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
2.1 Soggetti beneficiari
2.2 Durata del periodo riscattato e ulteriori requisiti richiesti per l’esercizio della facoltà di riscatto
2.3 Efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici
2.4 Determinazione dell’onere di riscatto
2.5 Presentazione della domanda di riscatto
2.6 Modalità di versamento dell’onere
3. Istruzioni contabili
Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 - Supplemento Ordinario n. 40/L - è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, anche legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.
L’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge di Bilancio 2024 introduce nuovamente nell’ordinamento, per il biennio 2024-2025, l’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione. Tale disciplina, infatti, riprende quasi integralmente la disciplina di cui all’articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che aveva già previsto il riscatto per il triennio 2019-2021 (cfr. la circolare n. 106 del 25 luglio 2019).
Pertanto, con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono indicazioni in merito al contenuto e alla portata applicativa dei citati commi da 126 a 130 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024.
2. Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
La facoltà di riscatto di cui all’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge di Bilancio 2024 è riconosciuta in favore degli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.
Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è, quindi, l’iscrizione dell’interessato in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa. Tale condizione si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima.
È richiesto, inoltre, che l’interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Possono, quindi, beneficiare del riscatto in argomento i soli lavoratori privi di anzianità contributiva alla predetta data, iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996. A tale fine, si avrà riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale. Ai sensi del comma 127 dell’articolo 1 in esame, l’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.
Ulteriore condizione per l’accesso alla facoltà di riscatto in esame è la non titolarità, in capo al beneficiario, di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria.
La liquidazione della pensione è, quindi, da considerarsi preclusiva all’esercizio della facoltà di riscatto in argomento. Inoltre, considerato che la disposizione normativa preclude espressamente l’esercizio della facoltà di riscatto al soggetto pensionato, la decorrenza della pensione, da liquidarsi anche con l’apporto dei periodi assicurativi riscattati ancorché non determinanti per il conseguimento del diritto alla pensione stessa, non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda di riscatto.
Nel caso di istanza presentata in qualità di superstite, per incrementare la posizione assicurativa del dante causa e quindi ottenere la liquidazione della pensione indiretta, le condizioni prescritte per l’accesso al riscatto in esame devono essere verificate in relazione alla situazione del dante causa[1].
2.2 Durata del periodo riscattato e ulteriori requisiti richiesti per l’esercizio della facoltà di riscatto
Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213/2023.
Il limite massimo dei cinque anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi chiesti a riscatto ai sensi dell’articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 4/2019, in quanto l’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge n. 213/2023 non effettua nessun esplicito rinvio alla precedente normativa e non àncora il presente riscatto a quelli eventualmente già effettuati in precedenza.
Pertanto, coloro che non abbiano aderito alla precedente facoltà di riscatto, di cui all’articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 4/2019, possono avvalersi della presente facoltà nei limiti dei cinque anni, mentre coloro che abbiano già effettuato il riscatto dei periodi contributivi in base ai citati commi da 1 a 5 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 4/2019 possono presentare un’ulteriore domanda di riscatto, nella misura massima di cinque anni, al ricorrere dei prescritti requisiti.
Il periodo oggetto di riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative richiamate dalla disposizione in esame.
Ne consegue che il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale e sempreché sia compreso nell’intervallo temporale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023.
Per individuare il primo e l’ultimo contributo di cui sopra si devono prendere a riferimento le sole Gestioni previdenziali indicate nella norma, ossia l’AGO e le forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Sono escluse, pertanto, le Casse per i liberi professionisti, gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri o i Fondi di previdenza dell’Unione europea
Non è richiesto che il primo e l’ultimo contributo, da prendere a riferimento per la collocazione del periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella medesima Gestione in cui si intenda esercitare la facoltà di riscatto. Pertanto, qualora l’interessato, all'atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, come sopra individuati, la facoltà di riscatto può essere esercitata in uno qualsiasi di essi, sempreché risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge[2].
Il periodo da ammettere a riscatto, come anticipato, non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è presentata la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati).
Sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già prescritto. Pertanto, per recuperare periodi di lavoro con obbligo contributivo possono essere attivati gli istituti già previsti dalla vigente normativa nelle singole Gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Infine, i periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro.
2.3 Efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici
L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto di cui all’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge di Bilancio 2024 è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.
2.4 Determinazione dell’onere di riscatto
In considerazione delle condizioni richieste per l’esercizio della facoltà di riscatto in esame i periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il “sistema contributivo”.
L’onere relativo è, quindi, determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Tale retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla legge n. 335/1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto.
Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alle disposizioni di carattere generale dettate in materia di determinazione degli oneri di riscatto di periodi da valutare con il sistema contributivo ai sensi del citato articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184/1997.
2.5 Presentazione della domanda di riscatto
La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025. Pertanto, può essere presentata dalla data di entrata in vigore della legge n. 213/2023 (1° gennaio 2024) e fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).
Ai sensi del comma 128 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, la domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini. A differenza di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 4/2019, il citato comma 128 non prevede che l’onere versato sia detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento.
Ne consegue che per le domande di riscatto in esame presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.
Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato, che, ai sensi del comma 129 dell’articolo 1 in commento, può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tale caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini dell’applicazione del citato comma 129 rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro oltre allo status di lavoratore in attività. La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.
Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato. Senza tale consenso, la relativa domanda è irricevibile.
La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
web, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino munito di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID o di eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) dal sito istituzionale dell’Istituto www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Riscatti”;
Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.
2.6 Modalità di versamento dell’onere
L’onere di riscatto, determinato come precisato al precedente paragrafo 2.4, può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
Alla data del saldo dell’onere si provvede all’accredito del periodo riscattato e si produrranno i relativi effetti di legge. In caso di interruzione del versamento dell’onere viene comunque riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.
La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione.
Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dalla legge (termini di versamento dell’onere, modalità di accettazione, modalità e gestione dei ritardi nei pagamenti) si rinvia alla normativa di settore, che disciplina la generalità dei riscatti in ciascuna Gestione previdenziale. Nell’ambito della Gestione pubblica, nel caso in cui la facoltà di riscatto in argomento sia esercitata dal superstite, dal datore di lavoro o da parenti o affini entro il secondo grado, le modalità di versamento dell’onere, da effettuarsi con il modello F24, sono riportate nel relativo provvedimento.
Anche nell’ipotesi in cui la domanda sia stata presentata da un soggetto diverso dal diretto interessato, resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell’onere regolarmente versato (salva l’ipotesi di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996, descritta al precedente paragrafo 2.1).
Per la rilevazione contabile delle entrate contributive da riscatto dei periodi non coperti da contribuzione si confermano i conti già istituiti con la circolare n. 36 del 5 marzo 2019 e ridenominati con la circolare n. 106/2019, ai sensi dell’articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 4/2019, per i quali viene adeguata la denominazione con il riferimento alla legge di Bilancio 2024.
Si riportano in allegato le variazioni apportate al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] A titolo esemplificativo, si chiarisce quanto segue:
- la titolarità di pensione diretta preclude all’interessato di chiedere il riscatto in esame sulla propria posizione assicurativa, ma non preclude allo stesso di chiedere il riscatto in qualità di superstite per incrementare la posizione del de cuius al fine di ottenere la liquidazione della pensione indiretta;
- la titolarità di pensione ai superstiti - sia essa indiretta o di reversibilità - preclude all’interessato di chiedere il riscatto sulla posizione del de cuius, ma non gli preclude di chiederla sulla propria posizione laddove non sia già titolare anche di pensione diretta;
- nel caso in cui l’istanza di riscatto sia presentata in qualità di superstite per incrementare la posizione assicurativa del de cuius e ottenere la liquidazione della pensione indiretta, le condizioni prescritte per l’accesso al riscatto in esame devono essere verificate in relazione alla situazione del de cuius.
[2] A titolo esemplificativo si illustra il seguente caso: soggetto con prima iscrizione nella Gestione separata per i parasubordinati per il periodo da 09/1998 al 31/12/2000 e con successiva iscrizione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) a partire dal 01/03/2012 fino alla data odierna in via continuativa. L’interessato potrà quindi riscattare, nel limite massimo di cinque anni, il periodo scoperto di contribuzione compreso tra 01/01/1998 e 31/08/1998 e 01/01/2001 e 29/02/2012 e potrà esercitare la facoltà di riscatto sia nella Gestione separata che nel FPLD.