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Circolare 65 del 6 marzo 1995
Oggetto:
Riepilogo e coordinamento delle disposizioni in materia di diritto a pensione dei lavoratori dipendenti ed autonomi.
Premessa
I provvedimenti legislativi che hanno interessato, a partire
dal 1992, l'area delle prestazioni pensionistiche, hanno
profondamente modificato la disciplina in atto, sia in ordine
ai requisiti per il diritto a pensione sia per cio' che
concerne i criteri di determinazione della misura delle
prestazioni.
Inoltre il particolare ambito delle pensioni di anzianita' e'
stato interessato da provvedimenti che, oltre a disciplinare
con nuovi criteri la decorrenza di tali prestazioni, hanno
introdotto il "blocco" temporaneo dei pensionamenti, con una
serie di relative "deroghe".
L'inevitabile sovrapporsi dei provvedimenti legislativi e
delle conseguenti disposizioni applicative ha fatto emergere
l'esigenza di coordinare le disposizioni fin qui emanate.
In attesa di poter predisporre un testo organico - cosa che
verra' fatta una volta che il legislatore avra' completato la
preannunciata riforma - si e' ritenuto di raccogliere in una
circolare riassuntiva le istruzioni impartite nel tempo sia
con circolari sia con messaggi.
Con l'occasione si e' dato conto dei piu' recenti provvedi-
menti nonche' dei chiarimenti forniti dagli organi ministe-
riali e di alcune significative pronunce dell'autorita'
giudiziaria. Si tratta pertanto di un testo riassuntivo si',
ma anche, in qualche punto, integrativo di disposizioni
precedenti.
CAPITOLO I
PENSIONE DI VECCHIAIA
1 - LIMITI DI ETA'
L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.503, eleva a 65 anni per gli uomini ed a 60 anni per
le donne i limiti di eta' per il diritto alla pensione di
vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti. L'elevazione dei limiti di eta' opera
in forma graduale, con effetto dal 1 gennaio 1994. Secondo
la tabella A allegata al decreto, l'elevazione avrebbe dovuto
operare in ragione di un anno ogni due anni, in modo da
raggiungere i limiti di eta' di regime a far tempo dal 1
gennaio 2002.
L'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha
sostituito la tabella A allegata al decreto n. 503, dispo-
nendo che l'eta' per il pensionamento di vecchiaia nell'as-
sicurazione generale obbligatoria venga elevata, a partire
dal 1 gennaio 1994, di un anno ogni 18 mesi, in modo da
raggiungere i limiti di eta' di regime dal 1 gennaio 2000
(v. tabella allegato 1).
Secondo le indicazioni del Ministero del lavoro, i lavoratori
dipendenti che compiano l'eta' pensionabile in uno degli anni
del periodo transitorio e perfezionino i requisiti di assi-
curazione e di contribuzione richiesti nell'anno di compi-
mento dell'eta' possono conseguire la pensione di vecchiaia
anche in anni successivi, ancorche' i requisiti di eta' e di
contribuzione risultino nel frattempo piu' elevati.
Pertanto, gli assicurati che, ad esempio, compiano l'eta' di
61 anni, se uomini, o di 56 anni, se donne, nel mese di
giugno 1995 possono conseguire la pensione di vecchiaia
nell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti da
qualsiasi mese successivo a quello di compimento dell'eta'
pensionabile, senza che sia necessario il perfezionamento
dei nuovi requisiti di eta' in vigore dal 1 luglio 1995,
sempre che possano far valere i requisiti di assicurazione e
di contribuzione richiesti nell'anno 1995 (v. punto 2 del
presente capitolo) e la cessazione del rapporto di lavoro
(v. punto 3 del presente capitolo).
Restano confermati i limiti di eta di 65 anni, per gli
uomini, e di 60 anni, per le donne, vigenti nelle gestioni
dei lavoratori autonomi.
I limiti di eta' richiesti, per gli uomini e per le donne, ai
fini del pensionamento di vecchiaia nell'assicurazione
generale obbligatoria sono riepilogati negli allegati 2 e 3.
1.1 - DEROGHE ALL'ELEVAZIONE DEI LIMITI DI ETA'
1.1.1 - LAVORATORI NON VEDENTI
Per i lavoratori non vedenti sono confermati i requisiti di
eta, di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla
pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre
1992 (articolo 1, comma 6, del decreto n. 503).
Per i lavoratori non vedenti che siano tali dalla nascita
o da data anteriore all'inizio dell'assicurazione o che
comunque possano far valere almeno dieci anni di assicura-
zione e di contribuzione dopo l'insorgenza dello stato di
cecita' resta ferma l'eta ridotta di 55 anni, per gli uomini,
e di 50 anni, per le donne, per le pensioni dell'assicura-
zione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti; l'eta'
ridotta di 60 anni, per gli uomini, e di 55 anni, per le
donne, per le pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi
(articolo 9, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952,
n.218).
Per i lavoratori non vedenti che non si trovino nelle
anzidette condizioni, restano fermi i requisiti di eta'
richiesti in via generale al 31 dicembre 1992: 60 anni per
gli uomini e 55 anni per le donne, per le pensioni dell'as-
sicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, per le pen-
sioni delle gestioni dei lavoratori autonomi.
Per i requisiti di assicurazione e di contribuzione, si veda
il punto 2.1.6 del presente capitolo.
Si considerano non vedenti coloro che siano colpiti da
cecita' assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore a
un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione
(articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n.482).
I non vedenti possono appartenere alle seguenti categorie:
ciechi civili, ciechi di guerra, ciechi invalidi per servi-
zio e ciechi invalidi del lavoro.
In relazione alla categoria di appartenenza dell'interessato
la condizione di non vedente potra' risultare dalla seguente
documentazione:
- ciechi civili: verbale di accertamento sanitario rilasciato
dalle Commissioni mediche competenti per l'accertamento
dell'invalidita' civile;
- ciechi di guerra: Mod. 69 rilasciato dal Ministero del
Tesoro, Direzione generale per le pensioni di guerra;
- ciechi invalidi per servizio: Mod. 69-ter rilasciato dalle
pubbliche amministrazioni che hanno provveduto al ricono-
scimento della cecita';
- ciechi invalidi del lavoro: attestazione rilasciata
dall'INAIL.
1.1.2 - INVALIDI IN MISURA NON INFERIORE ALL'80 PER CENTO
L'elevazione dei limiti di eta' non si applica agli invalidi
in misura non inferiore all'80 per cento (articolo 1, comma
8, del decreto n. 503).
Per coloro che si trovano nella predetta condizione i limiti
di eta' per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'assi-
curazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti
restano pertanto confermati in 60 anni, per gli uomini, e 55
anni, per le donne.
Per l'accertamento del requisito dell'invalidita' nella
misura di legge si deve avere riguardo alla definizione di
invalidita' delineata dalle norme che disciplinano le
singole forme assicurative gestite dall'Istituto.
Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti, l'invalidita' deve essere conseguen-
temente accertata sulla base dei criteri stabiliti dall'ar-
ticolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222,
secondo cui si considera invalido l'assicurato la cui capa-
cita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitu-
dini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermita' o
di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Il riconoscimento dello stato di invalidita' in misura non
inferiore all'80 per cento deve essere effettuato dagli
uffici sanitari dell'Istituto. Il riconoscimento eventual-
mente gia' operato da altro ente costituisce elemento di
valutazione per la formulazione del giudizio medico legale da
parte degli anzidetti uffici sanitari.
Ai fini del pensionamento di vecchiaia sulla base dei limiti
di eta' vigenti anteriormente all'entrata in vigore del
decreto n.503, i lavoratori che abbiano compiuto l'eta'
prevista dalla previgente normativa e che ritengano di essere
invalidi in misura non inferiore all'80 per cento debbono
presentare, unitamente alla domanda di pensione vecchiaia, il
certificato medico redatto sul Mod. S.S.3; qualora gli
interessati siano stati riconosciuti invalidi da altro ente,
potranno allegare altresi' copia del provvedimento di rico-
noscimento dell'invalidita' rilasciato da tale ente.
Ove gli uffici sanitari dell'Istituto accertino lo stato di
invalidita' dell'interessato nella misura richiesta dal
decreto n.503, la decorrenza della pensione sara' fissata al
primo giorno del mese successivo a quello di compimento
dell'eta' pensionabile prevista dalla previgente normativa,
sempre che ricorrano le altre condizioni di legge, ivi
compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Al riguardo non assume rilievo la circostanza che l'invali-
dita sia preesistente all'inizio del rapporto assicurativo.
Nei casi in cui lo stato di invalidita' venga ritenuto
sussistente da data successiva al compimento dell'eta'
prevista dalla previgente normativa, la decorrenza della
pensione di vecchiaia sara' fissata al primo giorno del mese
successivo a quello in cui risulti sussistente lo stato di
invalidita' nella misura di legge, ricorrendo ovviamente gli
altri requisiti.
1.1.3 - LAVORATORI ADDETTI AD ATTIVITA' USURANTI
L'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
recante benefici per le attivita' usuranti, dispone che:
- per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonche' per
i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, prevalentemente
occupati, a decorrere dall' 8 ottobre 1993 (data di entrata
in vigore del decreto n. 374), nelle attivita' particolar-
mente usuranti individuate dall'articolo 1 dello stesso
decreto, il limite di eta' pensionabile previsto dai rispet-
tivi ordinamenti previdenziali e' anticipato di due mesi per
ogni anno di occupazione nelle predette attivita', fino ad un
massimo di sessanta mesi complessivamente considerati;
- fermo restando il requisito minimo di un anno di attivita'
lavorativa continuata il beneficio della riduzione di eta' e'
frazionabile in giornate che sono attribuite sempreche', in
ciascun anno considerato, il periodo di attivita' lavorativa
svolta abbia avuto durata non inferiore a centoventi giorni;
- nei casi in cui i singoli ordinamenti previdenziali preve-
dano anticipazioni dei limiti di eta' pensionabile in dipen-
denza delle attivita' particolarmente usuranti si applica il
trattamento di maggior favore.
L'articolo 12 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dispone
che, entro il 31 gennaio 1995, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro
del tesoro, deve essere ridefinito l'elenco delle attivita'
usuranti al fine di ridurre l'eta' di pensionamento per i
lavoratori interessati, senza aggravio di oneri per la
finanza pubblica.
Rimane tuttora confermata la riserva formulata con messaggio
n. 917 del 29 dicembre 1993 (allegato 4) in ordine
all'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione
del limite di eta' per i lavoratori occupati in attivita
usuranti.
1.1.4 - LAVORATORI CHE HANNO TITOLO A FRUIRE DELL' INDENNITA' DI MOBILITA' "LUNGA"
La determinazione dei requisiti di eta' per l'ammissione alla mobilita' "lunga", di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.223, deve essere effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992 (articolo 6, comma 10-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236).
Le disposizioni dell'articolo 6, comma 10 bis, della legge n.236, si interpretano nel senso che il riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensionamento di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera sia ai fini della concessione dell'indennita' di mobilita', sia ai fini dell'erogazione della pensione nei confronti dei lavoratori aventi titolo all'indennita' di mobilita' lunga (articolo 5 della legge 19 luglio 1994, n. 451).
Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7, commi 5, 6, e 7 della legge 23 luglio 1991, n.223, per il collocamento in mobilita "lunga", gia' prorogato al 31 dicembre 1993 dall'articolo 6, comma 10, della legge n. 236 del 1993, e' stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994 (articolo 5 della legge n.451).
Per i lavoratori collocati in mobilita' "lunga" il requisito
di eta' pensionabile rimane confermato al compimento del 60
anno di eta', per gli uomini, e del 55 anno di eta', per le
donne.
I lavoratori collocati in mobilita' da data successiva a
quella di compimento dell'eta' pensionabile vigente al 31
dicembre 1992, avendo titolo a fruire soltanto della mobili-
ta' ordinaria e non di quella lunga, maturano il diritto alla
pensione di vecchiaia alla data di compimento della piu'
elevata eta' pensionabile richiesta dalle vigenti disposi-
zioni di legge (messaggio n. 24503 del 3 settembre 1994
allegato 5).
La "cristallizzazione" dell'eta' pensionabile trova applica-
zione nei confronti dei lavoratori che si trovano in una
delle seguenti situazioni:
a) lavoratori collocati in mobilita' entro il 31 dicembre
1994 dalle imprese ubicate nelle aree di cui al Testo
Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ed in
quelle in cui sussiste un rapporto superiore alla media
nazionale tra iscritti alla prima classe delle liste di
collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro,
nonche' dalle societa' non operative della GEPI e
dell'INSAR, ubicate nelle stesse aree territoriali (cir-
colari n.3 del 2 gennaio 1992, n. 150 del 6 luglio 1993 e
n. 178 del 9 giugno 1994);
b) lavoratori collocati in mobilita' dal 13 febbraio 1993
sino al 31 dicembre 1994 da imprese appartenenti ai
settori della chimica e dell'industria della difesa
(circolari n.150 del 6 luglio 1993, n.230 del 14 ottobre
1993, n. 178 del 9 giugno 1994 e messaggio n. 37792 del 27
novembre 1993 allegato 6);
c) lavoratori collocati in mobilita' dal 13 febbraio 1993
sino al 31 dicembre 1993 da imprese appartenenti al
settore della siderurgia (circolari n. 150 del 6 luglio
1993 e n. 230 del 14 ottobre 1993, n.178 del 9 giugno 1994
e messaggio n. 37792 del 27 novembre 1993);
d) lavoratori collocati in mobilita' dall'11 marzo 1993 sino
al 31 dicembre 1993 da imprese operanti nelle aree di
declino industriale individuate dalla CEE ai sensi
dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88 (circolari
n. 260 del 12 novembre 1992, n. 150 del 6 luglio 1993 e
n.235 del 29 luglio 1994);
e) lavoratori collocati in mobilita' dall'11 marzo 1993 sino
al 31 dicembre 1994 da imprese appartenenti al settore
dell'industria minero-metallurgica non ferrosa (circolari
n.150 del 6 luglio 1993, n. 230 del 14 ottobre 1993, n.178
del 9 giugno 1994 e messaggio n. 4670 del 1 dicembre 1994
allegato 7);
f) lavoratori collocati in mobilita' dal 1 gennaio 1994 sino
al 31 dicembre 1994 da imprese operanti nelle aree di
declino industriale individuate dalla CEE ai sensi del
regolamento CEE n. 2081/93, obiettivo 2 (circolari n. 178
del 9 giugno 1994, n.192 del 23 giugno 1994 e n. 235 del
29 luglio 1994);
g) lavoratori collocati in mobilita' dal 20 gennaio 1994 sino
al 31 dicembre 1994 da imprese appartenenti ai settori
dell'industria tessile, dell'abbigliamento e delle calza-
ture (circolare n. 178 del 9 giugno 1994);
h) lavoratori collocati in mobilita' dal 20 gennaio 1994 sino
al 31 dicembre 1994 da imprese che occupano piu' di
cinquecento dipendenti (circolare n. 178 del 9 giugno
1994).
1.2 - OPZIONE PER LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La legge 11 maggio 1990, n. 108, nel ridisciplinare la
materia dei licenziamenti individuali, ha confermato
l'esclusione da ogni forma di tutela speciale in ordine al
mantenimento in servizio dei lavoratori ultrasessantenni, in
possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano
optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi
dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, e
dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n.407, come
modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n.503.
1.2.1 - OPZIONE PER LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A
NORMA DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1982,
n. 54
Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esclusive
ed esonerative della medesima, i quali non abbiano raggiunto
l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli
ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro
opera fino al perfezionamento di tale requisito, o per
incrementare la propria anzianita' contributiva, e comunque
non oltre il compimento del 65 anno di eta', sempre che non
abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una
pensione a carico dell'Istituto o di trattamenti sostitutivi,
esclusivi o esonerativi dell'assicurazione generale obbliga-
toria (articolo 6, comma 1, della legge n. 54).
La facolta' di opzione e' riconosciuta solo a coloro che non
abbiano gia' ottenuto o non richiedano la liquidazione di una
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o
di trattamenti sostitutivi, esclusivi ed esonerativi
dell'assicurazione generale obbligatoria medesima. Non
possono pertanto avvalersi della facolta' di opzione per la
prosecuzione del rapporto di lavoro i lavoratori titolari di
pensione di anzianita', di pensione anticipata, di pensione
di vecchiaia, di pensione o assegno di invalidita'. Ai fini
della validita' dell'opzione non assume invece rilevanza la
titolarita' di pensione ai superstiti.
Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione in parola
la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della relativa domanda
(articolo 6, comma 4, della legge n. 54). Nei confronti dei
lavoratori optanti non trovano quindi applicazione le dispo-
sizioni dell'articolo 6, comma 1, della legge 23 aprile 1981,
n. 155, secondo cui la decorrenza della pensione di vecchiaia
e' stabilita al primo giorno del mese successivo a quello nel
quale l'assicurato ha compiuto l'eta' pensionabile, ovvero,
nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i
requisiti di assicurazione e di contribuzione, al primo
giorno del mese successivo a quello in cui tali requisiti
vengono raggiunti.
L'esercizio dell'opzione in parola deve essere comunicato al
datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conse-
guimento del diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 6,
comma 2, della legge n. 54).
Relativamente ai necessari collegamenti tra l'Istituto ed i
datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle disposizioni
concernenti i lavoratori optanti, si richiamano le istru-
zioni di cui alla circolare n. 50 del 20 febbraio 1993.
1.2.2 - OPZIONE PER LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A
NORMA DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990,
N. 407, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 3O DICEMBRE 1992, N. 503.
Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti e alle gestioni sostitutive, esone-
rative o esclusive della medesima possono continuare a
prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo
anno di eta', anche nel caso in cui abbiano raggiunto
l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli
ordinamenti, sempre che non abbiano ottenuto o non richiedano
la liquidazione della pensione di vecchiaia a carico
dell'Istituto o di trattamenti sostitutivi, esclusivi o
esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria (arti-
colo 6 della legge 29 dicembre 1990, n.407).
Il limite di eta' di 62 anni previsto per l'applicazione
dell'articolo 6 della legge n.407 e' stato successivamente
elevato al 65 anno di eta' dall'articolo 1, comma 2, del
decreto n. 503.
Non possono pertanto avvalersi della facolta' di opzione per
la prosecuzione del rapporto di lavoro i lavoratori gia'
titolari di una pensione di vecchiaia ovvero che abbiano
richiesto la liquidazione della pensione di vecchiaia.
Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione in parola,
la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della relativa domanda
(articolo 6, comma 5, della legge n. 407). Nei confronti dei
lavoratori optanti non trovano quindi applicazione le dispo-
sizioni dell'articolo 6, comma 1, della legge 23 aprile 1981,
n. 155, secondo cui la decorrenza della pensione di vecchiaia
e' stabilita al primo giorno del mese successivo a quello nel
quale l'assicurato ha compiuto l'eta' pensionabile, ovvero,
nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i
requisiti di assicurazione e di contribuzione, al primo
giorno del mese successivo a quello in cui tali requisiti
vengono raggiunti.
L'esercizio dell'opzione in parola deve essere comunicato al
datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno
sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla
pensione di vecchiaia (articolo 6, comma 2, della legge n.
407).
Gli assicurati che al 1 gennaio 1993, data di entrata in
vigore del decreto n. 503, prestavano ancora attivita'
lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per il diritto
alla pensione di vecchiaia, sono stati esonerati dall'obbligo
di comunicare al datore di lavoro e all'ente previdenziale
l'esercizio della facolta' di opzione (articolo 1, comma 2,
del decreto n. 503).
Relativamente ai necessari collegamenti tra l'Istituto ed i
datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle disposizioni
concernenti i lavoratori optanti, si richiamano le istruzioni
di cui alla circolare n. 50 del 23 febbraio 1993.
1.2.3 - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLE LAVORATRICI
FINO AGLI STESSI LIMITI DI ETA' PREVISTI PER GLI
UOMINI (ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1977,
N.903)
L'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n.903, disponeva
che le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per
avere diritto alla pensione di vecchiaia, potessero optare di
continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti
di eta' previsti per gli uomini, previa comunicazione al
datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della
data di perfezionamento del diritto alla pensione di vec-
chiaia.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 498
del 21/27 aprile 1988, che ha dichiarato la parziale ille-
gittimita' dell'articolo 4 della legge n.903, le lavoratrici
in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia hanno
diritto a proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi
limiti di eta' previsti per gli uomini da disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali, indipendentemente
dall'esercizio della facolta' di opzione prevista dallo
stesso articolo 4.
Le lavoratrici che proseguono il rapporto di lavoro oltre il
compimento dell'eta' pensionabile prevista per le donne e
fino all'eta' pensionabile prevista per gli uomini a norma
dell'articolo 4 della legge n.903, quale risulta a seguito
della sentenza n.498 della Corte Costituzionale, possono
ottenere la pensione di vecchiaia anche con decorrenza dal
mese successivo a quello di compimento della propria eta'
pensionabile, a norma dell'articolo 6 della legge 23 aprile
1981, n.155. Ove peraltro le lavoratrici, per la prosecuzione
del rapporto di lavoro, esercitino l'opzione prevista
dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, ovvero
dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n.407, come
modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto n. 503, la
decorrenza della pensione di vecchiaia deve essere fissata al
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della relativa domanda.
1.3 - PENSIONE SUPPLEMENTARE
L'elevazione dell'eta' pensionabile opera anche ai fini del
riconoscimento del diritto alla pensione supplementare di
vecchiaia.
2 - REQUISITI DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE
Il diritto a pensione di vecchiaia nell'assicurazione gene-
rale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni
dei lavoratori autonomi e' riconosciuto quando siano tra-
scorsi almeno 20 anni dall'inizio dell'assicurazione e
risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato
almeno 20 anni di contribuzione (articolo 2, comma 1, del
decreto n. 503).
L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribu-
zione opera con gradualita' in ragione di un anno ogni due
anni a partire dal 1 gennaio 1993, in modo da pervenire
alla situazione di regime a far tempo dal 1 gennaio 2001.
Il diritto alla pensione di vecchiaia deve intendersi perfe-
zionato alla data di maturazione dei requisiti di assicura-
zione e di contribuzione richiesti nell'anno di compimento
dell'eta' pensionabile, ancorche' tali requisiti vengano
maturati in un anno successivo (messaggio n.5492 del 18
gennaio 1994 allegato 8).
Pertanto per i lavoratori dipendenti ed autonomi che abbiano
compiuto l'eta' pensionabile entro il 31 dicembre 1992, i
requisiti di assicurazione e di contribuzione restano con-
fermati nei 15 anni richiesti dalla precedente normativa,
anche nei casi in cui risultino perfezionati successivamente
a tale data.
Nell'allegato 9 sono riepilogati i requisiti assicurativi e
contributivi richiesti in relazione all'anno di compimento
dell'eta' pensionabile, espressi in anni, mesi, settimane o
giornate.
2.1 - DEROGHE ALL'ELEVAZIONE DEI REQUISITI DI ASSICURAZIONE E
DI CONTRIBUZIONE
2.1.1 - LAVORATORI CHE AL 31 DICEMBRE 1992 HANNO MATURATO I
REQUISITI DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE PREVI-
STI DALLA NORMATIVA PREVIGENTE
I lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992
abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di
contribuzione previsti dalla normativa previgente sono
esclusi dall'elevazione dei requisiti di assicurazione e di
contribuzione (articolo 2, comma 3, del decreto n. 503).
Ai fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili
tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da
riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a
periodi anteriori al 1 gennaio 1993. I contributi figurati-
vi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si
collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati
anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale
data.
2.1.2 - LAVORATORI AMMESSI ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DA
DATA ANTERIORE AL 31 DICEMBRE 1992
L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribu-
zione non opera nei confronti dei lavoratori dipendenti ed
autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria da data ante-
riore al 31 dicembre 1992. Per tali lavoratori rimangono
pertanto confermati i requisiti previsti dalla normativa
previgente (articolo 2, comma 3, del decreto n.503).
Per usufruire di tale deroga e necessario che la decorrenza
dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi
entro la data del 26 dicembre 1992. Non e' invece richiesto
che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia
anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data.
Per le pensioni da liquidare a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti nei confronti
degli assicurati ammessi ai versamenti volontari con
decorrenza anteriore al 31 dicembre 1961 restano confermati i
particolari requisiti di contribuzione previsti dall'articolo
25 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Gli assicurati ammessi
ai versamenti volontari anteriormente al 30 aprile 1952
possono beneficiare della riduzione dei requisiti di
contribuzione previsti dall'articolo 25 della legge n.218, a
condizione che abbiano versato almeno un contributo
volontario nel periodo compreso tra il 3 maggio 1952 ed il 30
dicembre 1961, rispettivamente primo ed ultimo sabato del
periodo di validita' delle disposizioni di cui all'articolo
25.
2.1.3 - LAVORATORI DIPENDENTI CHE POSSONO FAR VALERE UN'AN-
ZIANITA' ASSICURATIVA DI ALMENO 25 ANNI E RISULTANO
OCCUPATI PER ALMENO 10 ANNI PER PERIODI DI DURATA
INFERIORE A 52 SETTIMANE NELL'ANNO SOLARE
L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribu-
zione non opera nei confronti dei lavoratori dipendenti che
possono far valere un'anzianita' assicurativa di almeno 25
anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non
consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane
nell'anno solare (articolo 2, comma 4, del decreto n. 503).
Il requisito dei 25 anni di anzianita' assicurativa e quello
dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a
52 settimane nell'anno solare possono essere maturati anche
successivamente al 31 dicembre 1992. Per quanto riguarda il
requisito dei 10 anni con occupazione di durata inferiore a
52 settimane nell'anno solare, a nulla rileva la circostanza
che nell'anno solare nel quale il lavoratore sia stato
occupato per periodi di durata inferiore a 52 settimane
sussista anche contribuzione diversa da quella obbligatoria
(figurativa, volontaria, ecc.) per un numero di settimane
tale che, sommato a quello delle settimane di contribuzione
obbligatoria, faccia raggiungere le 52 settimane.
La deroga in parola non opera nei confronti dei lavoratori
occupati per l'intero anno ai quali venga attribuito, per
l'anno solare, un numero di contributi settimanali inferiore
a 52, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di
accreditamento dei contributi ai fini del diritto alle
prestazioni pensionistiche.
2.1.4 - LAVORATORI DIPENDENTI CHE POSSONO FAR VALERE AL 31
DICEMBRE 1992 UN PERIODO DI ASSICURAZIONE E DI
CONTRIBUZIONE INFERIORE AI 15 ANNI PREVISTI DALLA
PREVIGENTE NORMATIVA
Per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31
dicembre 1992 un'anzianita' assicurativa e contributiva tale
che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il
1 gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'eta'
per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di
conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti
dall'articolo 2 del decreto n. 503 nell'anno di compimento
dell'eta' pensionabile, i requisiti stessi sono ridotti fino
al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente norma-
tiva.
In pratica il numero dei contributi richiesti par tali
lavoratori e' pari alla somma delle settimane di contribu-
zione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di
calendario comprese tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese
di compimento dell'eta' pensionabile, con un minimo di 15
anni.
2.1.5 - LAVORATORI CHE HANNO TITOLO ALL'INDENNITA' DI MOBI-
LITA' "LUNGA"
Nei confronti dei lavoratori di cui al punto 1.1.4 del
presente capitolo collocati in mobilita' "lunga" a norma
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 nel
corso degli anni 1992, 1993 e 1994, il requisito contributivo
deve essere accertato con riferimento all'anno di compimento
dell'eta' pensionabile "cristallizzata".
2.1.6 - LAVORATORI NON VEDENTI
Nei confronti dei lavoratori non vedenti sono confermati i
requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto
a pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre
1992 (articolo 1, comma 6, del decreto n. 503).
In particolare:
- per i lavoratori non vedenti che siano tali dalla nascita
o da data anteriore all'inizio dell'assicurazione o che
comunque possano far valere almeno dieci anni di assicura-
zione e di contribuzione dopo l'insorgenza dello stato di
cecita', restano fermi i requisiti di 10 anni di assicura-
zione e di contribuzione (articolo 9, sub articolo 2, della
legge 4 aprile 1952, n. 218);
- per i lavoratori non vedenti che non si trovino nelle
anzidette condizioni, restano fermi i requisiti di 15 anni di
assicurazione e di contribuzione richiesti in via generale al
31 dicembre 1992.
Per quanto riguarda i requisiti di eta' si veda il punto
1.1.1 del presente capitolo.
3 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni dei lavoratori autonomi da liquidare con decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi e' subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro (articolo 1, comma 7, del decreto n. 503). La disposizione in parola si applica anche per il conseguimento della pensione supplementare di vecchiaia. La condizione della cessazione del rapporto di lavoro riguarda esclusivamente l'attivita' lavorativa dipendente e deve essere accertata sulla base delle risposte fornite nel modulo di domanda.
La cessazione del rapporto di lavoro deve essere verificata anche con la documentazione in possesso della Sede, in particolare con le dichiarazioni rese dal datore di lavoro con il Mod.O1/M sost.
La cessazione del rapporto di lavoro dipendente non e'
richiesta per le pensioni di vecchiaia da liquidare con
decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1992 in relazione a
domande presentate successivamente a tale data da parte di
assicurati che chiedano la liquidazione con effetto retroat-
tivo della pensione dal mese successivo a quello di perfe-
zionamento dei requisiti (articolo 6, comma 1, della legge 23
aprile 1981, n. 155).
Per le pensioni da liquidare con decorrenza dal 1 gennaio
1993 in poi nei confronti dei lavoratori che alla data di
perfezionamento dei requisiti di assicurazione, di contribu-
zione e di eta', abbiano continuato ad espletare attivita'
lavorativa dipendente, il perfezionamento dei requisiti per
il diritto alla pensione di vecchiaia deve intendersi veri-
ficato in coincidenza con il venir meno della preclusione
costituita dallo svolgimento dell'attivita' lavorativa
dipendente (articolo 6, comma 1, della legge n.155 ed arti-
colo 1, comma 7, del decreto n. 503).
3.1 - PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI
3.1.1 - COLONI E MEZZADRI REINSERITI NELL'ASSICURAZIONE
GENERALE OBBLIGATORIA A NORMA DEL D.P.R. 28 DICEMBRE
1970, N.1434
L'attivita' colonica e quella mezzadrile non si configurano
come lavoro dipendente ai fini del conseguimento del diritto
alla pensione di vecchiaia.
A nulla rileva, ai fini di che trattasi, che i coloni e i
mezzadri possano chiedere, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
1970, n.1434, il reinserimento nell'assicurazione generale
obbligatoria; tale reinserimento infatti costituisce una
facolta' di cui gli interessati possono avvalersi ai fini
della tutela previdenziale, che non incide sulla natura
dell'attivita' lavorativa svolta.
3.1.2 - PESCATORI CHE ESERCITANO LA PESCA PER PROPRIO CONTO
SENZA ESSERE ASSOCIATI IN COOPERATIVE E COMPAGNIE
ASSICURATI A NORMA DELLA LEGGE 13 MARZO 1958, N.250
L'attivita' lavorativa svolta dai pescatori che esercitano la
pesca per proprio conto senza essere associati in cooperative
e compagnie non si configura come prestazione di lavoro
subordinato ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione di vecchiaia.
Per i lavoratori in parola, pertanto, non si richiede la
cessazione dell'attivita' ai fini del diritto alla pensione
di vecchiaia.
3.1.3 - LAVORATORI ITALIANI CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITA' IN
STATI ESTERI
Il lavoro dipendente svolto al di fuori del territorio
nazionale preclude il conseguimento del diritto alla pensione
di vecchiaia al pari di quello svolto in Italia. Ne consegue
che anche per tali lavoratori il riconoscimento del diritto
alla pensione di vecchiaia e' subordinato alla cessazione
dell'attivita lavorativa dipendente.
Il criterio in parola opera anche nei confronti dei
lavoratori che, alla data del 1 febbraio 1991, prestavano
servizio alle dipendenze delle Comunita' europee, a norma del
regolamento n. 31 (CEE), n.11 (CECA) dei Consigli, come
modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n.259 del
Consiglio del 20 febbraio 1968, e successive modificazioni
(articolo 6, comma 8-bis, della legge 19 luglio 1993, n.236).
Per l'individuazione dei predetti lavoratori si richiama la
circolare n. 558 R.C.V. del 3 aprile 1981.
3.1.4 - LAVORATORI AGRICOLI E ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E
FAMILIARI
I lavoratori agricoli e i lavoratori addetti ai servizi
domestici e familiari ai fini del conseguimento del diritto
alla pensione di vecchiaia debbono cessare il rapporto di
lavoro. Tale condizione deve sussistere alla data di decor-
renza della pensione.
Per i lavoratori agricoli non e' richiesta peraltro anche la
cancellazione dagli elenchi.
4 - RIFLESSI DELLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI PENSIONE DI
VECCHIAIA SU SPECIFICI ISTITUTI
4.1 - TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' IN PENSIONE
DI VECCHIAIA
Al compimento dell'eta' stabilita per il diritto alla pen-
sione di vecchiaia l'assegno di invalidita' si trasforma, in
presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e di
contribuzione, in pensione di vecchiaia (articolo 1, comma
10, della legge 12 giugno 1984, n. 222).
Per gli assegni di invalidita' da trasformare in pensione di
vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria con
decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, la trasformazione
deve essere effettuata al compimento dei nuovi limiti di eta'
previsti dal decreto n. 503, come modificato dall'articolo 11
della legge n. 724 del 1994, a condizione che gli interessati
possano far valere i requisiti di assicurazione e di
contribuzione richiesti dall'articolo 2 dello stesso decreto
e siano cessati dal rapporto di lavoro dipendente.
I titolari di assegno di invalidita' che al compimento del
60 anno, se uomini, o del 55 anno, se donne, ritengano di
essere invalidi in misura non inferiore all'80 per cento, al
fine di ottenere la trasformazione dell'assegno di invalidi-
ta' in pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese
successivo a quello di compimento dell'eta' prevista dalla
previgente normativa debbono presentare specifica domanda,
corredata della documentazione di cui al punto 1.1.2 del
presente capitolo.
Ove gli uffici sanitari dell'Istituto accertino lo stato di
invalidita' dell'interessato nella misura richiesta dal
decreto n. 503, si procedera' alla trasformazione dell'asse-
gno di invalidita' in pensione di vecchiaia, sempre che
ricorrano le altre condizioni di legge, ivi compresa la
cessazione del rapporto di lavoro dipendente, senza tener
conto dell'elevazione dei limiti di eta'.
4.2 - RIPRISTINO DELLA CORRESPONSIONE DELLA PENSIONE DI
INVALIDITA'
La corresponsione della pensione di invalidita', sospesa nel
caso in cui il pensionato di eta' inferiore a quella prevista
per il pensionamento di vecchiaia percepisca redditi da
lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine
rapporto comunque denominati, e redditi da lavoro autonomo o
professionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al
netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre
volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici
volte l'importo mensile in vigore al primo gennaio di ciascun
anno, e' ripristinata dal primo gennaio dell'anno nel quale
vengono meno le condizioni di reddito che hanno determinato
la sospensione e comunque dal primo giorno del mese succes-
sivo al compimento dell'eta' prevista per il pensionamento
di vecchiaia (articolo 8 della legge 11 novembre 1983,
n.638).
Per le pensioni di invalidita' sospese, da ripristinare per
compimento dell'eta' successivamente al 31 dicembre 1993,
devono essere osservati i nuovi limiti di eta' di cui
all'articolo 1 del decreto n. 503, come modificato dall'ar-
ticolo 11 della legge n. 724 del 1994.
I titolari di pensione di invalidita' sospesa che compiano il
60 ovvero il 55 anno di eta' successivamente alla predetta
data del 31 dicembre 1993 e che ritengano di essere invalidi
in misura non inferiore all'80 per cento, possono presentare
specifica domanda intesa ad ottenere il ripristino della
pensione di invalidita' dal primo giorno del mese successivo
a quello di compimento del 60 o 55 anno di eta', corredata
della documentazione di cui al punto 1.1.2 del presente
capitolo.
Ove gli Uffici sanitari dell'Istituto accertino lo stato di
invalidita' dell'interessato nella misura richiesta dal
decreto n.503, la pensione di invalidita' e' ripristinata dal
primo giorno del mese successivo a quello di compimento
dell'eta' pensionabile prevista dalla previgente normativa.
Nei confronti delle pensioni per inabilita' alla navigazione
di categoria PM, costituite da una quota corrispondente ad
attivita' marittima e da una quota corrispondente ad attivi-
ta' non marittima, i criteri anzidetti trovano applicazione
relativamente a quest'ultima quota di pensione, nel caso in
cui sia stata sospesa a norma dell'articolo 8 della legge
n. 638 (v. circolare n.13/6023/PMT/66 del 18 marzo 1985).
4.3 - PENSIONI DI INABILITA'
Per le pensioni di inabilita' da liquidare nell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con decor-
renza successiva al 31 dicembre 1992 la maggiorazione con-
venzionale dell'anzianita' contributiva deve essere determi-
nata tenendo conto dei limiti di eta' vigenti anteriormente
all'emanazione del decreto n. 503.
Nei confronti dei titolari di pensione di inabilita' deve
infatti ritenersi sussistente il requisito dello stato di
invalidita' in misura non inferiore all'80 per cento per
effetto del quale restano confermati i limiti di eta' vigenti
fino al 31 dicembre 1992.
5 - PENSIONI ANTICIPATE DI VECCHIAIA PER PARTICOLARI CATEGO-
RIE DI LAVORATORI
5.1 - LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE ISCRITTI ALLA
GESTIONE SPECIALE MINATORI
I lavoratori delle miniere, cave e torbiere hanno diritto
alla pensione anticipata a condizione che possano far valere
i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per
il diritto alla pensione di vecchiaia nell'assicurazione
generale obbligatoria, abbiano compiuto il 55 anno di eta',
siano stati addetti, complessivamente, anche se con discon-
tinuita', per almeno 15 anni a lavori in sotterraneo, siano
cessati definitivamente dal lavoro e non siano occupati alle
dipendenze di terzi in altri settori di attivita', con
guadagno continuativo e normale (articolo 1 della legge 3
gennaio 1960, n. 5).
La pensione in parola e' calcolata in base all'anzianita'
contributiva maturata nell'assicurazione generale obbligato-
ria, maggiorata del periodo compreso tra la data di decor-
renza della pensione e quella di compimento del 60 anno di
eta' (articolo 3 della legge n. 5). La pensione e', pertanto,
costituita dalla quota di pensione "anticipata", calcolata
sulla base della contribuzione risultante nell'assicurazione
generale obbligatoria e dalla pensione "integrativa", calco-
lata sulla base dell'anzianita' convenzionale.
Al compimento del 60 anno di eta' si fa luogo alla riliqui-
dazione d'ufficio della pensione, procedendo alla determina-
zione della quota di pensione anticipata da porre a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e della quota di
pensione integrativa che resta a carico della gestione
speciale (articolo 3 della legge n. 5).
Considerato che la legge n. 5 fa rinvio alla normativa
vigente nel regime generale per i requisiti di assicurazione
e di contribuzione, mentre stabilisce direttamente sia l'eta'
per il pensionamento anticipato sia l'eta' da prendere a
riferimento per la determinazione dell'anzianita' convenzio-
nale e per la riliquidazione della prestazione ai fini della
ripartizione del carico finanziario tra la Gestione minatori
e il regime generale, per le pensioni anticipate aventi
decorrenza successiva al 31 dicembre 1992 i requisiti assi-
curativi e contributivi vengono gradualmente elevati secondo
la progressione stabilita nella Tabella B allegata al decreto
legislativo n. 503 del 1992. I requisiti di eta', intendendo
per tali sia il 55 anno richiesto per il conseguimento del
diritto alla pensione anticipata che il 60 anno al quale
fare riferimento ai fini della determinazione dell'anzianita'
convenzionale e della riliquidazione d'ufficio della pensio-
ne, non sono stati modificati dalla disciplina introdotta dal
decreto n. 503. Cio' tenuto conto anche del parere espresso
al riguardo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale.
La pensione anticipata di vecchiaia per i lavoratori delle
miniere, cave e torbiere puo', pertanto, essere liquidata, in
presenza degli altri requisiti di legge, quando il lavoratore
abbia compiuto il 55 anno di eta' e abbia maturato i requi-
siti di assicurazione e di contribuzione richiesti nell'anno
di compimento dell'eta' pensionabile.
L'anzianita' contributiva convenzionale sara' pari al periodo
compreso tra la data di decorrenza della pensione e quella di
compimento del 60 anno di eta'.
5.2 - LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE CHE ABBIANO STIPULATO
CONTRATTI DI LAVORO A NORMA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE
19 DICEMBRE 1984, N. 863
I lavoratori dipendenti da imprese che abbiano stipulato
contratti di solidarieta' hanno diritto al pensionamento
anticipato di vecchiaia a condizione che abbiano un'eta'
inferiore di non piu di 24 mesi rispetto a quella prevista
per la pensione di vecchiaia ed abbiano maturato i requisiti
minimi di contribuzione richiesti per tale pensione (articolo
2 della legge n. 863 e circolari n.53615 AGO del 22 novembre
1984 e n.53634 AGO del 17 aprile 1987).
Considerato che per effetto delle disposizioni del decreto
n. 503 del 1992, come modificato dall'articolo 11 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, dall'anno 1994 l'eta' pensionabile
viene gradualmente elevata, e tenuto conto del parere
espresso al riguardo dal Ministero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale, i lavoratori in parola, per essere ammessi al
trattamento anticipato debbono aver compiuto, alla data di
presentazione della domanda, un'eta' inferiore di non piu di
24 mesi rispetto a quella richiesta a tale data per la
pensione di vecchiaia e debbono aver perfezionato i requisiti
di assicurazione e di contribuzione previsti dal decreto
n.503 alla stessa data.
Per quanto riguarda la cessazione del rapporto di lavoro
dipendente, richiesta dall'articolo 1, comma 7, del decreto
n.503 del 1992 ai fini dell'ammissione al pensionamento per
vecchiaia, va considerato che per i lavoratori ammessi al
pensionamento anticipato l'articolo 2 della legge n. 863
stabilisce espressamente che, relativamente al periodo di
anticipazione, il trattamento di pensione e' cumulabile con
la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente
al trattamento retributivo perso al momento della trasforma-
zione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ferma
restando negli altri casi la disciplina sul cumulo di cui
agli articoli 20 e 21 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Attesa la specificita' della disciplina dettata dalla legge
per il riconoscimento del trattamento in parola, basato
proprio sulla prosecuzione del rapporto di lavoro sia pure ad
orario ridotto, la condizione della cessazione dell'attivita'
lavorativa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto n.503
non e' richiesta ai fini del diritto al pensionamento anti-
cipato di vecchiaia in parola.
La durata del periodo di anticipazione viene a cessare con il
compimento dell'eta' pensionabile richiesta in via normale
nell'anno di ammissione al pensionamento anticipato. Ne
consegue che per coloro che, ad esempio, siano stati ammessi
al pensionamento anticipato su domanda presentata entro
l'anno 1993 il periodo di anticipazione viene a cessare con
il compimento del 60 anno di eta', per gli uomini, e del 55
anno di eta', per le donne.
Al compimento dell'eta' pensionabile richiesta in via
normale nell'anno di ammissione al pensionamento anticipato,
il trattamento pensionistico deve continuare ad essere
corrisposto indipendentemente dalla cessazione del rapporto
di lavoro.
5.3 - LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE CHE ABBIANO STIPULATO
CONTRATTI DI LAVORO A NORMA DELL'ARTICOLO 19 DELLA
LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223
I lavoratori dipendenti da aziende che si avvalgono della
facolta' di ricorso al lavoro a tempo parziale hanno diritto
alla pensione anticipata di vecchiaia a condizione, tra
l'altro, che abbiano un'eta' inferiore di non piu di 60 mesi
rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia ed
un'anzianita' contributiva non inferiore a 15 anni (articolo
19 della legge 23 luglio 1991, n. 223, modificato dall'arti-
colo 5 della legge 19 luglio 1993, n. 236 - circolare n.78
del 14 marzo 1992).
Considerato che per effetto delle disposizioni di cui al
decreto n. 503, come modificato dall'articolo 11 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, dall'anno 1994 l'eta' pensionabile
viene gradualmente elevata e tenuto conto anche del parere
espresso al riguardo dal Ministero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale, i lavoratori in parola per essere ammessi al
pensionamento anticipato debbono aver compiuto, alla data di
presentazione della domanda, un'eta' inferiore di non piu di
60 mesi rispetto a quella richiesta alla stessa data per la
pensione di vecchiaia.
Il requisito contributivo minimo, stante la specifica indi-
cazione della norma, resta confermato nei 15 anni stabiliti
dall'articolo 19 della legge n. 223.
Per quanto riguarda la cessazione del rapporto di lavoro
dipendente, richiesta dall'articolo 1, comma 7, del decreto
n. 503 ai fini dell'ammissione al pensionamento per vecchia-
ia, va considerato che il comma 3 dell'articolo 19 della
legge n. 223 stabilisce che, agli effetti del cumulo della
pensione anticipata di vecchiaia con la retribuzione, si
applicano le norme relative alla pensione di anzianita' di
cui all'articolo 22 della legge n. 153 del 1969, con ecce-
zione della retribuzione percepita nel periodo di anticipa-
zione del trattamento di pensione per il rapporto di lavoro
trasformato in rapporto a tempo parziale. In tal caso la
pensione e' cumulabile entro i limiti della mancata retri-
buzione corrispondente alle ore prestate in meno a seguito
della trasformazione del rapporto.
Pertanto, per espressa previsione normativa, tali pensionati,
nel periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione
anticipata di vecchiaia e quella di compimento dell'eta'
pensionabile, possono cumulare con la retribuzione percepita
in costanza di rapporto di lavoro un importo di pensione pari
alla differenza tra la retribuzione che avrebbero percepito
continuando a lavorare a tempo pieno e il trattamento retri-
butivo effettivamente percepito per il lavoro prestato a
tempo parziale.
Attesa la specificita' della disciplina dettata dalla legge
per il riconoscimento del trattamento in parola, basato
proprio sulla prosecuzione del rapporto di lavoro sia pure ad
orario ridotto, la cessazione dell'attivita' lavorativa di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto n. 503 non e'
richiesta ai fini del diritto al pensionamento anticipato di
vecchiaia in parola.
La durata del periodo di anticipazione viene a cessare con il
compimento dell'eta' pensionabile richiesta in via normale
nell'anno di ammissione al pensionamento anticipato.
Al compimento della predetta eta', il trattamento pensioni-
stico deve continuare ad essere corrisposto indipendentemente
dalla cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che
la risoluzione del rapporto a tempo parziale o il ripristino
del rapporto di lavoro a tempo pieno intervenuti anterior-
mente al compimento dell'eta' pensionabile comportano la
revoca della pensione anticipata, come espressamente previsto
dall'articolo 19 della legge n.223 del 1991.
CAPITOLO II
PENSIONE DI ANZIANITA'
1 - REQUISITI
Gli assicurati hanno diritto alla pensione di anzianita' alle
seguenti condizioni:
- che siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell'as-
sicurazione intendendo per tale la data cui si riferisce il
primo contributo versato o accreditato in favore dell'assi-
curato;
- che possano far valere 35 anni di contribuzione;
- che non prestino attivita' lavorativa subordinata alla data
della domanda o, comunque, cessino l'attivita' lavorartiva
entro la fine del mese di presentazione della domanda di
pensione.
Per le pensioni da liquidare con decorrenza compresa entro il
31 dicembre 1994 non e' richiesta, ai fini del diritto alla
pensione di anzianita', la cessazione dell'attivita' lavora-
tiva (articolo 10, comma 8, del decreto n.503, nel testo
sostituito dall'articolo 11, comma 10, della legge 24 dicem-
bre 1993, n.537) prestata in qualita' di:
a) addetto ai servizi domestici e familiari (deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 17 gennaio
1975);
b) lavoratore agricolo (deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 10 del 17 gennaio 1975);
c) dipendente delle Comunita' europee gia' in servizio alla
data del 1 febbraio 1991, a norma del regolamento n.31
(CEE), n.11 (CECA) dei Consigli, come modificato dal
regolamento (CEE, EURATON, CECA) n.259 del consiglio del
20 febbraio 1968, e successive modificazioni (articolo 6,
comma 8-bis, della legge 19 luglio 1994, n. 236).
La cessazione dell'attivita' lavorativa per le pensioni da
liquidare con decorrenza dall'anno 1995 in poi nei confronti
dei dipendenti che svolgano l'attivita' lavorativa di cui
alle predette lettere a), b) e c) non e' richiesta a condi-
zione che risultino maturati i 35 anni di assicurazione e di
contribuzione prescritti per il riconoscimento del diritto
alla pensione di anzianita' entro il 31 dicembre 1994 (arti-
colo 10, comma 8, del decreto n.503, nel testo sostituito
dall'articolo 11, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n.537).
Per le pensioni da liquidare con decorrenza successiva al
1994 nei confronti dei lavoratori che non abbiano maturato i
35 anni di assicurazione e di contribuzione entro il 1994 e'
richiesta la cessazione di qualunque attivita' lavorativa
subordinata (articolo 10, comma 6, del decreto n. 503 nel
testo sostituito dall'articolo 11, comma 9, della legge n.537
del 1993).
Non e', invece, richiesta la cessazione dell'attivita' svolta
in qualita' di lavoratore autonomo (articolo 10, comma 6, del
decreto n. 503 nel testo sostituito dall'articolo 11, comma
9, della legge n. 537 del 1993).
2 - PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' NELLA DISCIPLINA DELLA LEGGE
14 NOVEMBRE 1992, N. 438
2.1 - BLOCCO DEI PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' NEL PERIODO DAL
19 SETTEMBRE 1992 AL 31 DICEMBRE 1993
L'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438,
di conversione del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384,
ha sospeso dal 19 settembre 1992 sino al 31 dicembre 1993
l'applicazione delle disposizioni che riconoscono il diritto
alla pensione di anzianita'.
Tenuto conto del parere espresso dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale non debbono intendersi ricompresi
nell'ambito di applicazione della sospensione disposta dalla
normativa in parola i trattamenti a carico dei Fondi speciali
di previdenza gestiti dall'Istituto collegati al raggiungi-
mento di una prestabilita eta', anche se anticipata rispetto
all'eta' pensionabile piu' elevata prevista nell'ambito di
ciascun fondo. Del pari non debbono intendersi ricompresi nel
blocco i pensionamenti anticipati di vecchiaia previsti
dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1984, n.863, e
dall'articolo 19 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2.2 - DEROGHE AL BLOCCO DEI PENSIONAMENTI DI ANZIANITA'
Le disposizioni relative al blocco dei pensionamenti di
anzianita' non hanno trovato applicazione nelle particolari
situazioni riportate di seguito (articolo 1, comma 2, della
legge n. 438):
a) pensionamenti anticipati previsti da norme derogatorie dei
singoli ordinamenti connessi ad esuberi strutturali di
manodopera (lavoratori poligrafici dipendenti da imprese
editrici o stampatrici di giornali quotidiani, dipendenti
da imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici,
lavoratori delle aziende individuate dalla delibera del
CIPE del 12 giugno 1992, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficale n. 152 del 30 giugno 1992, lavoratori portuali di
cui alla legge 13 febbraio 1987, n. 26, ecc.);
b) lavoratori privi della vista;
c) lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano stati
approvati dal CIPI i programmi di ristrutturazione, di
riorganizzazione, conversione aziendale o di risanamento
per crisi aziendale di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223;
d) lavoratori aventi titolo alla mobilita' "lunga" di cui
all'articolo 7, comma 7, della legge n. 223 (lavoratori
collocati in mobilita dalle imprese ubicate nelle aree di
cui al Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n.
218, e nelle aree in cui sussiste un rapporto superiore
alla media nazionale tra iscritti alla prima classe delle
liste di collocamento e popolazione residente in eta' da
lavoro, nonche' dalle societa' non operative della GEPI e
dell'INSAR, ubicate nelle stesse aree territoriali; da
imprese appartenenti ai settori della chimica, della
siderurgia, dell'industria della difesa e dell'industria
minero-metallurgica non ferrosa, nonche' nelle aree di
declino industriale individuate dalla CEE ai sensi
dell'obiettivo 2 del Regolamento Cee n. 2052 /88, v. al
riguardo il punto 1.1.4 del capitolo I);
e) lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del
rapporto di lavoro anteriormente al 19 settembre 1992,
anche se ammessi alla prosecuzione volontaria;
f) lavoratori per i quali anteriormente al 19 settembre 1992
sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso
alla risoluzione del rapporto di lavoro;
g) lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione di
anzianita' anteriormente al 19 settembre 1992 e abbiano
maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione
entro il 30 settembre 1992, ancorche' la pensione spetti
con decorrenza dal 1 ottobre 1992. Come chiarito dal
Ministero del lavoro la decorrenza della pensione puo'
essere anche successiva al 1 ottobre 1992 nei casi di
cessazione del rapporto di lavoro intervenuta dopo il 30
settembre 1992;
h) dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da
un pubblico impiego accolta dai competenti organi ante-
riormente al 19 settembre 1992;
i) lavoratori che possano far valere un'anzianita' contri-
butiva utile ai fini della misura della pensione non
inferiore a 40 anni. A tal fine e' utile anche la contri-
buzione versata in piu' gestioni assicurative sempre che
non si tratti di periodi di contribuzione sovrapposti
temporalmente;
l) dipendenti delle aziende di navigazione aerea iscritti al
Fondo di previdenza per il personale di volo, per i trat-
tamenti pensionistici di cui all'articolo 6, comma 1,
lettere b), c), d), ed e), della legge 31 ottobre 1988,
n.480, come integrato dall'articolo 7 della medesima
legge. La deroga opera in concreto nei confronti degli
iscritti al Fondo da data anteriore al 27 novembre 1989,
(data di entrata in vigore della legge n. 480), che
conseguono il diritto a pensione avendo perfezionato 55
anni di eta' e 15 anni di contribuzione o 50 anni di eta'
e 20 anni di contribuzione o 50 anni di eta' e 15 anni di
contribuzione o 45 anni di eta' e 20 anni di contribuzione
riparametrati secondo i criteri enunciati dall'articolo 7
della medesima legge;
m) lavoratori dipendenti dalle imprese rientranti nell'ambito
di applicazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, come
modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, recante
"Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore amian-
to". La deroga in parola opera anche nei confronti dei
lavoratori ammessi a fruire dei benefici di cui alle
predette leggi, ancorche' non piu' occupati in imprese che
utilizzano ovvero estraggono amianto;
n) trattamenti pensionistici spettanti ai lavoratori italiani
che abbiano svolto la loro attivita' in altri Stati a
condizione che abbiano cessato tale attivita'. La deroga
opera anche nei confronti dei residenti in Italia (fron-
talieri e rimpatriati), nonche' dei lavoratori distaccati
che per l'attivita' svolta all'estero siano rimasti
assoggettati alla legislazione italiana (messaggio n. 7833
del 2 marzo 1993 allegato 10). La deroga opera del pari
nei confronti dei lavoratori che dopo aver svolto la loro
ultima attivita' all'estero siano stati ammessi alla
prosecuzione volontaria ai fini del perfezionamento dei
requisiti di assicurazione e di contribuzione.
Il blocco dei pensionamenti di anzianita' non ha trovato
altresi' applicazione:
- nei confronti dei lavoratori gia' in servizio alla data del
1 gennaio 1992 e dipendenti dalle imprese del settore
della spedizione internazionale, dei magazzini generali,
nonche' dgli spedizionieri doganali iscritti agli albi
professionali istituiti con legge 22 dicembre 1960, n.1612,
licenziati entro il 1993 in conseguenza dell'abolizione
delle frontiere fiscali e dei controlli doganali del
mercato interno comunitario alla data del 1 gennaio 1993
(legge 9 agosto 1993, n.293; messaggio n.22317 del 28
settembre 1993 allegato 11);
- nei confronti del personale cessato dal rapporto di lavoro
con la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno (decreti legge 9 agosto 1993, n.285, 9
ottobre 1993, n.403, 7 dicembre 1993, n.506, 7 febbraio
1994, n.95, 9 aprile 1994, n.228, 10 giugno 1994, n.355, 8
agosto 1994, n.491, 7 ottobre 1994, n.570, 9 dicembre 1994,
n.675, e 8 febbraio 1995, n.32).
Le predette deroghe hanno esplicato i loro effetti per il
periodo di durata del blocco dei pensionamenti di anzianita',
e quindi fino al 31 dicembre 1993. Tenuto conto del parere
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i lavo-
ratori che si siano trovati nelle condizioni previste dalla
legge per usufruire della deroga al blocco dei pensionamenti
di anzianita' hanno avuto titolo al riconoscimento del
trattamento pensionistico con decorrenza fino al 1 gennaio
1994 compreso. Per le decorrenze successive al 1 gennaio
1994 anche per i predetti lavoratori trovano applicazione le
disposizioni in materia di decorrenza della pensione di
anzianita' previste per la generalita' dei lavoratori (arti-
colo 1, commi 2-bis e 2-quinquies, della legge n. 438 del
1992, articolo 11, comma 8, della legge n. 537 del 24 dicem-
bre 1993 ed articolo 1, comma 6, della legge 19 luglio 1994,
n. 451), illustrate nei successivi punti 3.1, 3.2, 3.3, e 3.4
del presente capitolo.
Per i criteri di applicazione delle deroghe al blocco dei
pensionamenti di anzianita' disposto dalla legge n. 438 si
richiamano le circolari n.234 del 10 ottobre 1992, n.274 del
27 novembre 1992, n.293 del 22 dicembre 1992, n.143 del 23
giugno 1993, n. 163 del 14 luglio 1993, n.176 del 23 luglio
1993, n.199 dell'11 agosto 1993, n.239 del 22 ottobre 1993,
n. 17 del 19 gennaio 1994 e n.224 del 21 luglio 1994, nonche'
i messaggi n.12707 del 12 marzo 1993, n.19797 del 17 settem-
bre 1993 e n.29252 del 23 ottobre 1993 (allegati 12, 13, e
14).
3 - PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' DALL'ANNO 1994
Dal 1 gennaio 1994, essendo cessato il blocco dei pensiona-
menti di anzianita' disposto dalla legge n.438 del 1992, si
e' reso nuovamente possibile procedere alla liquidazione
delle pensioni di anzianita'.
A partire dall'anno 1994 e' stata, peraltro, introdotta una
particolare disciplina, per effetto della quale la decorrenza
della pensione di anzianita' in via generale non e' piu'
libera, ma e' diversamente disciplinata a seconda del momento
di maturazione dei requisiti di assicurazione e di contribu-
zione per il relativo diritto nonche' dell'eta' dell'assicu-
rato. Per particolari categorie di lavoratori e' prevista
tuttavia una piu' favorevole disciplina in ordine alla
decorrenza.
3.1 - LAVORATORI CHE MATURANO I REQUISITI PER IL PENSIONA-
MENTO DI ANZIANITA' SUCCESSIVAMENTE AL 1993
Dall'anno 1994 le pensioni di anzianita' a carico dell'assi-
curazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e
delle gestioni dei lavoratori autonomi non possono avere
decorrenza anteriore al 1 luglio per i soggetti di eta' pari
o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se donne, e
anteriore al 1 gennaio dell'anno successivo, negli altri
casi (articolo 11, comma 8, della legge n. 537).
Pertanto, i lavoratori che entro il 30 giugno maturino i
requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per
il pensionamento di anzianita' e compiano entro la stessa
data il 57 anno di eta', se uomini, o il 52 anno di eta',
se donne, possono ottenere la pensione di anzianita' con una
qualunque decorrenza successiva a tale data.
Possono invece ottenere la pensione di anzianita' con
decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo:
- i lavoratori che entro il 30 giugno maturino i requisiti di
assicurazione e di contribuzione per il pensionamento di
anzianita' ma non compiano i 57 o 52 anni entro la stessa
data;
- i lavoratori che compiano entro il 30 giugno i 57 o 52
anni, ma perfezionino i requisiti di assicurazione e di
contribuzione successivamente a tale data e comunque entro
il 31 dicembre;
- i lavoratori che successivamente al 30 giugno ed entro il
31 dicembre compiano i 57 o 52 anni e maturino i requisiti
di assicurazione e di contribuzione;
- i lavoratori di eta' inferiore a 57 o a 52 anni che matu-
rino i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il
diritto a pensione di anzianita' entro il 31 dicembre.
Una volta che siano stati maturati i requisiti per il conse-
guimento della pensione di anzianita' da una determinata
decorrenza, la pensione puo' essere attribuita anche da
qualsiasi decorrenza successiva.
3.2 - LAVORATORI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER IL PENSIONA-
MENTO DI ANZIANITA' AL 31 DICEMBRE 1992
I lavoratori in possesso al 31 dicembre 1992 dei requisiti di
assicurazione e di contribuzione richiesti dai rispettivi
ordinamenti per il pensionamento di anzianita' possono
ottenere la pensione di anzianita' con qualunque decorrenza
dal 1 gennaio 1994 in poi (articolo 1, comma 2-quinquies,
della legge n.438 del 1992).
3.3 - LAVORATORI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER IL PENSIONA-
MENTO DI ANZIANITA' AL 31 DICEMBRE 1993
Nei confronti dei lavoratori che hanno maturato i requisiti
per il diritto alla pensione di anzianita' nel corso del 1993
continuano ad operare i termini previsti dall'articolo 1,
comma 2-bis, della legge n. 438 del 1992 (articolo 11, comma
8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).
Pertanto, i lavoratori che entro il 31 dicembre 1993 abbiano
maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per
il diritto alla pensione di anzianita' possono liquidare tale
prestazione:
- a far tempo dal 1 maggio 1994 in poi, se hanno compiuto i
57 anni di eta', se uomini, o i 52 anni di eta', se donne,
entro il 30 aprile 1994;
- a far tempo dal 1 luglio 1994 in poi, se hanno compiuto i
57 o i 52 anni di eta' nel periodo compreso tra il 1
maggio e il 30 giugno 1994;
- a far tempo dal 1 novembre 1994 in poi, se non hanno
compiuto i 57 o i 52 anni di eta' entro il 30 giugno 1994.
Una volta che siano stati maturati i requisiti per il conse-
guimento della pensione di anzianita' da una determinata
decorrenza, la pensione puo' essere attribuita anche da
qualsiasi decorrenza successiva.
3.4 - LAVORATORI AI QUALI NON SI APPLICANO LE LIMITAZIONI IN
MATERIA DI DECORRENZA DELLE PENSIONI DI ANZIANITA'
L'articolo 1, comma 6, della legge 19 luglio 1994, n.451, che
ha convertito il decreto legge 16 maggio 1994, n.299, (il
quale ha reiterato il decreto legge 18 marzo 1994, n.185, a
sua volta reiterativo del decreto legge 18 gennaio 1994,
n.40), dispone che le limitazioni in materia di decorrenza
delle pensioni di anzianita' introdotte a partire dall'anno
1994 dalle leggi n. 438 e n. 537 non trovano applicazione nei
seguenti casi:
- lavoratori privi della vista;
- lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano stati
approvati dal CIPI i programmi di ristrutturazione, di
riorganizzazione, conversione aziendale o di risanamento
per crisi aziendale di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223;
- lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa integra-
zione guadagni straordinaria;
- lavoratori che fruiscono dei trattamenti di mobilita'.
La deroga alle limitazioni in ordine alla decorrenza delle
pensioni di anzianita' opera con effetto dal 1 febbraio
1994, primo giorno del mese successivo a quello di entrata in
vigore del decreto n. 40.
Le limitazioni in ordine alla decorrenza della pensione di
anzianita' non operano altresi' nei confronti del personale
cessato dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia per
la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (decreti legge 8
marzo 1994, n. 155, 6 maggio 1994, n. 270, 10 giugno 1994,
n.355 ed i successivi decreti richiamati nel punto 2.2 del
presente capitolo relativamente al personale in parola).
3.4.1 - LAVORATORI PRIVI DELLA VISTA
I lavoratori privi della vista sono i lavoratori colpiti da
cecita' assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore
ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
La condizione di non vedente deve essere accertata sulla base
della documentazione di cui al punto 1.1.1 del capitolo I.
Nei confronti di tali lavoratori la pensione di anzianita'
puo' essere liquidata con qualunque decorrenza, tenendo
conto, per l'accertamento dei prescritti requisiti di assi-
curazione e di contribuzione, dei criteri forniti con le
circolari n. 849 RCV ed altri Servizi del 26 maggio 1987 e
n.173 del 26 giugno 1991.
3.4.2 - LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE PER LE QUALI SIANO
STATI APPROVATI DAL CIPI I PROGRAMMI DI CUI ALL'AR-
TICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223
La deroga riguarda tutti i lavoratori dipendenti da imprese
per le quali siano stati approvati dal CIPI i programmi di
ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione azien-
dale o di risanamento per crisi aziendale di cui all'articolo
1, comma 2, della legge n.223 del 1991, considerate nel loro
complesso, anche se il programma si riferisce a particolari
settori di attivita' o a singole unita' produttive.
Considerato che dal 1 gennaio 1994 le competenze del sop-
presso CIPI in materia di accertamento dello stato di ri-
strutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi
aziendale sono attribuite al Ministero del lavoro, ai fini
dell'operativita' della deroga in questione debbono ritenersi
utili i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale recanti provvedimenti di autorizzazione alla eroga-
zione del trattamento straordinario di integrazione sala-
riale.
Pertanto, i dipendenti delle imprese autorizzate all'eroga-
zione del trattamento straordinario di integrazione salariale
per ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o per
crisi aziendale, anche se l'autorizzazione si riferisce a
particolari settori di attivita' o a singole unita' produt-
tive, cessati dal rapporto di lavoro nel periodo indicato dal
provvedimento di autorizzazione all'integrazione salariale,
hanno titolo alla liquidazione della pensione di anzianita',
sussistendone i relativi requisiti, dal mese successivo a
quello di presentazione della domanda di pensione.
Ove il termine finale del periodo per il quale e' stato
autorizzato il trattamento di integrazione salariale si
collochi nel corso del mese, la cessazione del rapporto di
lavoro verificatasi successivamente alla scadenza di tale
termine, ma comunque entro il mese stesso, deve ritenersi
utilmente intervenuta ai fini della deroga in questione.
Ai fini della deroga in parola puo' considerarsi utile anche
la cessazione del rapporto di lavoro verificatasi entro la
fine del mese di pubblicazione del decreto ministeriale di
autorizzazione alla erogazione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, nel caso in cui tale pubblicazione
sia intervenuta dopo la scadenza del periodo di integrazione
salariale (messaggio n. 23552 del 30 agosto 1994 allegato
15).
3.4.3 - LAVORATORI CHE FRUISCONO DEI TRATTAMENTI DI CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
La deroga alle limitazioni in ordine alla decorrenza della
pensione di anzianita' riguarda i lavoratori che alla data
del 20 gennaio 1994 (data di entrata in vigore del decreto
legge n.40 del 1994) fruivano del trattamento straordinario
d'integrazione salariale per ristrutturazione, riorganizza-
zione, conversione, crisi aziendale, per cause correlate a
procedure concorsuali ovvero per contratti di solidarieta', o
siano stati ammessi a fruirne successivamente a tale data.
3.4.4 - LAVORATORI CHE FRUISCONO DEI TRATTAMENTI DI MOBILITA'
La deroga riguarda i lavoratori collocati in mobilita' che
siano in possesso dei requisiti richiesti per il diritto
all'indennita' di mobilita'.
I lavoratori che all'atto del collocamento in mobilita'
abbiano gia' maturato i requisiti di assicurazione e di
contribuzione per il diritto al pensionamento di anzianita'
possono conseguire la pensione di anzianita' dal primo giorno
del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di
lavoro, e comunque da data non anteriore al 1 febbraio 1994,
ancorche' non abbiano concretamente percepito l'indennita' di
mobilita'. Per tali lavoratori, ai fini dell'operativita'
della deroga alle limitazioni in ordine alla decorrenza della
pensione di anzianita', e' sufficiente che venga accertato
che da parte dell'azienda sia stata esperita la procedura di
collocamento in mobilita' di cui all'articolo 4 della legge
n.223 del 1991. A tal fine dovra' essere acquisita copia
della comunicazione di recesso dalla quale risulti che si
tratta di licenziamento ai sensi dell' articolo 24 della
legge n.223, nonche' copia dell'elenco dei lavoratori collo-
cati in mobilita' di cui al comma 9 dell'articolo 4 della
stessa legge.
4 - BLOCCO DEI PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' NEL PERIODO DAL 28
SETTEMBRE 1994 AL 31 DICEMBRE 1994
4.1 - DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 1994, N. 553
L'articolo 1, comma 1, del decreto legge 28 settembre 1994,
n. 553, ha stabilito che dal 28 settembre 1994 (data di
entrata in vigore del decreto) e fino alla data di entrata in
vigore del riordinamento organico del sistema previdenziale,
e comunque non oltre il 1 febbraio 1995, ai lavoratori
dipendenti privati e pubblici, nonche' ai lavoratori autonomi
e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione che preveda il
diritto, con decorrenza nel periodo stesso, a trattamenti
pensionistici anticipati rispetto all'eta' stabilita per il
pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a
riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.
Per effetto delle anzidette disposizioni, a decorrere dal 1
ottobre 1994, non deve farsi luogo al riconoscimento del
diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto
all'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione speciale per le miniere, cave e torbiere, della
gestione speciale istituita con decreto legislativo 20
novembre 1990, n.357, in favore dei dipendenti degli enti
creditizi pubblici gia' iscritti a forme di previdenza
esclusive o esonerative dell'A.G.O., dei Fondi speciali di
previdenza sostitutivi e integrativi dell'A.G.O.
Tenuto conto del parere espresso dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale non debbono intendersi ricompresi
nell'ambito di applicazione della sospensione disposta dalla
normativa in parola i trattamenti a carico dei Fondi speciali
di previdenza gestiti dall'Istituto collegati al raggiungi-
mento di una prestabilita eta', anche se anticipata rispetto
all'eta' pensionabile piu' elevata prevista nell'ambito di
ciascun fondo. Del pari non debbono intendersi ricompresi nel
blocco i pensionamenti anticipati di vecchiaia previsti
dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1984, n.863, e
dall'articolo 19 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Le disposizioni sul blocco dei pensionamenti di anzianita'
non trovano applicazione nei seguenti casi (articolo 1, comma
4):
a) cessazioni dal servizio per invalidita' derivanti o meno
da cause di servizio;
b) pensionamenti anticipati specificamente previsti da norme
derogatorie connessi ad esuberi strutturali di manodopera.
Allo stato sono operanti i seguenti pensionamenti antici-
pati:
- pensionamenti anticipati nei confronti dei lavoratori
poligrafici dipendenti dalle imprese editrici o stampa-
trici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a
diffusione nazionale (articolo 37 della legge 5 agosto
1981, n.416);
- pensionamenti anticipati nei confronti dei dipendenti da
imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici
(articolo 24 della legge 25 febbraio 1987, n.67);
- pensionamenti anticipati a norma degli articoli 8
(settore siderurgico), 9 (settore del trasporto aereo)
e 10 (interventi a sostegno di processi di ristruttura-
zione, riorganizzazione o conversione aziendale) della
legge 19 luglio 1994, n. 451;
- pensionamenti anticipati operanti fino al 31 dicembre
1994 nei confronti dei lavoratori dipendenti dall'ENI
S.p.A. (articolo 9-ter della legge 19 luglio 1993,
n.236);
- pensionamenti anticipati nei confronti dei dipendenti
dell'EFIM e delle societa' controllate (articoli 4 e 5
della legge 27 ottobre 1994, n. 598; articolo 10 della
legge 27 dicembre 1994, n. 738);
- pensionamento riconosciuti nei confronti dei lavoratori
portuali (decreto legge 21 giugno 1994, n.400, reiterato
da ultimo con decreto legge 21 febbraio 1995, n.39);
- pensionamenti anticipati nei confronti dei lavoratori
marittimi (articolo 6, comma 17, della legge 19 luglio
1993, n.236; articolo 1 del decreto legge 21 ottobre
1994, n.586, reiterato da ultimo con decreto legge 21
febbraio 1995, n.39);
c) lavoratori dipendenti da imprese alle quali e' concesso il
trattamento di integrazione salariale a norma dell'arti-
colo 1 della legge 19 luglio 1994, n.451, per ristruttu-
razione, riorganizzazione, conversione o crisi aziendale.
La deroga in parola riguarda tutti i lavoratori dipendenti
da imprese alle quali e' concesso il predetto trattamento;
d) lavoratori aventi titolo all'indennita' di mobilita'
"lunga" di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23
luglio 1991, n.223, e successive modificazioni e integra-
zioni (v. punto 1.1.4 del capitolo I). La deroga opera
anche nel caso in cui alla data di collocamento in mobi-
lita' i lavoratori abbiano gia' perfezionato i requisiti
di assicurazione e di contribuzione richiesti per il
pensionamento di anzianita' (messaggio n.4049 del 28
novembre 1994, allegato 16). Ai fini dell'operativita'
della deroga non e' richiesto che il collocamento in
mobilita' sia intervenuto anteriormente al 28 settembre
1994;
e) lavoratori che possono far valere un'anzianita' contribu-
tiva utile ai fini della misura della pensione non infe-
riore a 40 anni. Ai fini del conseguimento del requisito
in parola e' utile tutta la contribuzione, obbligatoria,
volontaria, figurativa, da riscatto e da ricongiunzione,
ivi compresa la contribuzione non utile ai fini del
diritto alla pensione di anzianita'. Per la liquidazione
della pensione a carico delle gestioni dei lavoratori
autonomi, il requisito dei 40 anni di anzianita' contri-
butiva puo' essere perfezionato anche con il cumulo di
contribuzione versata nell'assicurazione generale obbli-
gatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni dei
lavoratori autonomi, a condizione che si tratti di periodi
non sovrapposti temporalmente. Per le forme di previdenza
che prevedono l'arrotondamento all'anno della frazione
pari o superiore a sei mesi, il requisito dell'anzianita'
contributiva massima utile si intende perfezionato anche
con tale arrotondamento;
f) lavoratori dipendenti dagli enti di cui alla legge 29
gennaio 1994, n. 71, recante "Trasformazione dell'Ammini-
strazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico
economico e riorganizzazione del Ministero" e al decreto
legge 29 agosto 1994, n. 517, recante "Disposizioni
urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI
S.p.A., reiterato da ultimo con decreto legge 28 febbraio
1995, n. 56. Ai fini dell'operativita' della deroga si
devono considerare interessate da processi di risanamento,
oltre alla RAI, anche le aziende consociate RAI (SACIS,
SIPRA, FONIT-CETRA, NUOVA ERI e RAI-CORPORATION), come
precisato dal Ministero del lavoro con lettera del 17
febbraio 1995;
g) lavoratori dipendenti da enti o imprese per le quali siano
avviati processi di ristrutturazione e risanamento previ-
sti da specifiche disposizioni di legge. Per l'individua-
zione degli enti o imprese per le quali siano avviati
processi di ristrutturazione e risanamento, si richiamano
le circolari n.262 del 30 settembre 1994, n.290 del 4
novembre 1994, n.304 del 18 novembre 1994, n.318 del 7
dicembre 1994 e il messaggio n.20628 del 15 febbraio 1995
(allegato 17). Per i dipendenti delle aziende del gruppo
ENI interessate da piani di prepensionamento, l'ultima
decorrenza utile ai fini del riconoscimento del diritto
alla pensione di anzianita' in applicazione della deroga
di cui al presente punto, e' il 1 gennaio 1995;
h) lavoratori dipendenti della soppressa Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli Organi-
smi di promozione FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e
IASM (circolare telegrafica n.63 dell'8 ottobre 1994 del
Ministero del Tesoro);
i) personale che cessa dal servizio per assumere l'ufficio di
giudice di pace (articolo 15 del decreto legge 7 ottobre
1994, n.571, convertito dalla legge 6 dicembre 1994, 673).
4.2 - DECRETO LEGGE 26 NOVEMBRE 1994, N. 654
Il decreto legge 26 novembre 1994, n. 654, entrato in vigore
il 28 novembre 1994, ha confermato con effetto dal 28 set-
tembre 1994 la sospensione delle disposizioni in materia di
trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'eta'
stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
Le disposizioni sul blocco dei pensionamenti di anzianita'
disposto dal decreto n.654 non trovano applicazione nei
seguenti casi (articolo 1, comma 4):
a) cessazioni dal servizio per invalidita', derivante o meno
da causa di servizio;
b) lavoratori privi della vista. Per quanto concerne la
categoria dei lavoratori privi della vista e l'individua-
zione della documentazione attestante la condizione di non
vedente si fa rinvio al punto 1.1.1 del capitolo I;
c) dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'ar-
ticolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
gia' cessati dal servizio alla data del 28 settembre
1994, per i quali il termine di decorrenza del tratta-
mento di pensione e' stabilito, ai sensi dell'articolo 11,
comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n.537, al 24
dicembre 1994. Tale deroga, per quanto riguarda le
pensioni erogate dall'Istituto, avrebbe potuto riferirsi
ai trattamenti a carico del Fondo di previdenza del
personale addetto alle abolite gestioni delle imposte di
consumo. Considerato, peraltro, che gli iscritti al Fondo
in parola avevano maturato i requisiti per il pensiona-
mento anticipato entro il 31 dicembre 1992, agli stessi
non si applicano ne' le disposizioni di cui all'articolo
11, comma 17, della legge n. 537 del 1993, ne', conse-
guentemente, la deroga al blocco;
d) lavoratori dipendenti del settore privato che hanno
presentato domanda di pensione di anzianita' in data
antecedente al 28 settembre 1994, siano cessati dal lavoro
entro il 30 settembre 1994 e risultino in possesso a tale
data dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per
il diritto alla pensione. La cessazione del rapporto di
lavoro deve risultare dalla documentazione agli atti
dell'Istituto ed essere certificata dal datore di lavoro
mediante espressa dichiarazione di responsabilita'. Per
usufruire di tale deroga gli assicurati devono far valere
la condizione di lavoratore dipendente nell'ultimo periodo
di attivita'; ove tale condizione si verifichi, la pen-
sione puo' essere liquidata anche in una delle gestioni
dei lavoratori autonomi con il cumulo della relativa
contribuzione;
e) lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecu-
zione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, e
cioe' con decorrenza compresa entro il 24 settembre 1994.
Ai fini della operativita' della deroga e' sufficiente che
la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria
sia stata presentata in tempo utile perche', sussistendone
i requisiti, la decorrenza della relativa autorizzazione
si collochi anteriormente alla data del 28 settembre 1994,
ancorche' il perfezionamento dei requisiti di assicura-
zione e di contribuzione richiesti ai fini del diritto
alla pensione si verifichi successivamente. La deroga
opera soltanto nei casi in cui gli interessati non espli-
chino attivita' lavorativa alla data del 28 settembre
1994. La deroga opera anche nei casi in cui l'autorizza-
zione alla prosecuzione volontaria sia stata concessa in
una gestione diversa da quella a carico della quale viene
liquidata la pensione;
f) lavoratori per i quali alla data del 28 settembre 1994 sia
in corso il periodo di preavviso connesso con la riso-
luzione del rapporto di lavoro. La comunicazione di
preavviso deve essere certificata dal datore di lavoro
mediante espressa dichiarazione di responsabilita'. Ai
fini della operativita' della deroga in parola e' neces-
sario che il decorso del periodo di preavviso sia
iniziato anteriormente al 28 settembre 1994. Tenuto conto
delle disposizioni dell'articolo 11, comma 25, della legge
24 dicembre 1993, n.537, riferite all'analoga deroga
prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della
legge 14 novembre 1992, n. 438, per le domande di cessa-
zione dal servizio presentate anteriormente al 28 set-
tembre 1994 il periodo di preavviso inizia a decorrere
dalla presentazione delle domande stesse; il periodo
compreso tra la data iniziale del preavviso e la data di
cessazione del rapporto di lavoro deve intendersi, per-
tanto, periodo di preavviso lavorato agli effetti della
deroga in parola;
g) pensionamenti anticipati specificamente previsti da norme
derogatorie connessi ad esuberi strutturali di manodopera
(v. punto 4.1, lettera b, del presente capitolo);
h) lavoratori dipendenti da imprese alle quali e' concesso il
trattamento straordinario di integrazione salariale per
ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, crisi
aziendale, per cause correlate a procedure concorsuali
ovvero per contratti di solidarieta'. La deroga in parola
riguarda tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese alle
quali e' concesso il trattamento in parola;
i) lavoratori aventi titolo all'indennita' di mobilita'
"lunga" di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge
23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni e
integrazioni (v. punto 4.1, lettera d, del presente
capitolo);
l) lavoratori che alla data del 28 settembre 1994 fruivano
dell'indennita' di mobilita', ovvero collocati in mobili-
ta' in base a procedure avviate antecedentemente a tale
data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni. Per inizio
della procedura di mobilita' deve intendersi la data di
comunicazione preventiva da parte dell'impresa, alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma
dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n.300, o alle
associazioni di categoria aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di voler
esercitare la facolta' di avviare le procedure di mobili-
ta'. Qualora sussista la condizione di inizio della
procedura di mobilita' entro il 28 settembre 1994, la
deroga opera nei confronti dei lavoratori aventi titolo
all'indennita' di mobilita';
m) lavoratori dipendenti da enti o imprese per i quali siano
avviati processi di ristrutturazione e risanamento previ-
sti da specifiche normative. L'analoga deroga contenuta
nell'articolo 1, comma 4, del decreto n. 553 faceva
riferimento ai processi di ristrutturazione e risanamento
previsti da specifiche disposizioni di legge (v. punto
4.1, lettera g, del presente capitolo). Deve pertanto
ritenersi che la deroga prevista dal decreto n. 654 abbia
un ambito di applicazione piu' ampio;
n) lavoratori che possano far valere un'anzianita' contribu-
tiva utile ai fini della misura della pensione non infe-
riore a 40 anni (vedere punto 4.1, lettera e, del pre-
sente capitolo);
o) lavoratori che possano far valere l'anzianita' contribu-
tiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza ai
fini della misura della pensione. Si riportano di seguito
le anzianita' contributive massime utili previste nei
singoli Fondi speciali di previdenza gestiti dall'Isti-
tuto:
- Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle
aziende elettriche private: 34 anni e 6 mesi, pari a 35
anni. L'articolo 7, comma 1, della legge 25 novembre
1971, n.1079, dispone infatti che l'ammontare annuo
della pensione e pari a tanti trentacinquesimi dell'88
per cento della retribuzione annua pensionabile, per
quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo fino ad
un massimo di trentacinque anni. L'articolo 5, penul-
timo comma, della citata legge n.1079, dispone inoltre
che, per il conseguimento del diritto a pensione e per
il relativo computo, la frazione dell'ultimo anno e
valutata nella misura di un anno se pari o superiore a
sei mesi;
- Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici
servizi di telefonia: 35 anni, 6 mesi e 1 giorno, pari a
36 anni. L'articolo 20 della legge 4 dicembre 1956, n.
1450, come modificato dall'articolo 13 della legge 22
ottobre 1973, n.672, dispone, infatti, che l'ammontare
annuo della pensione e pari a tanti quarantesimi della
retribuzione pensionabile per quanti sono gli anni di
iscrizione entro il massimo dei nove decimi (novanta
per cento) della retribuzione stessa, corrispondenti ai
trentasei quarantesimi. L'articolo 10 della legge n.
672 dispone, inoltre, che le frazioni di anno superiori
a sei mesi si computano come anno intero;
- Fondo di previdenza per gli autoferrontranvieri: 35
anni, 6 mesi e 1 giorno, pari a 36 anni. L'articolo 2
della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, dispone, infatti,
che la misura della pensione a carico del Fondo e pari
a tanti quarantesimi della retribuzione pensionabile per
quanti sono gli anni utili ai fini della pensione. Il
successivo articolo 7 stabilisce che l'ammontare della
pensione non puo superare i nove decimi (novanta per
cento) della retribuzione stessa, corrispondenti ai
trentasei quarantesimi. Inoltre a norma dell'articolo 6
del decreto legislativo luogotenenziale 28 marzo 1945,
n.402, si considera come anno intero la frazione supe-
riore a sei mesi;
- Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende di
navigazione aerea: 33 anni e 6 mesi, pari a 34 anni, per
coloro che alla data del 27 novembre 1988 abbiano matu-
rato tale anzianita contributiva; un'anzianita' varia-
bile da 34 a 40 anni, a seconda dell'anzianita' con-
tributiva maturata al 27 novembre 1988, per coloro che a
tale data non avevano maturato 33 anni e 6 mesi di
contribuzione; 40 anni per coloro che si siano iscritti
al Fondo successivamente al 27 novembre 1988. L'articolo
25 della legge 13 luglio 1965, n.859, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484,
stabilisce, infatti, che la misura della pensione e pari
al tre per cento della retribuzione pensionabile per
ogni anno riconosciuto utile, considerando come anno
intero la frazione uguale o superiore a sei mesi, e che
la pensione stessa non puo superare la predetta retri-
buzione pensionabile. L'articolo 9 della legge 31
ottobre 1988, n. 480, prevede che per i periodi succes-
sivi alla data di entrata in vigore della legge stessa
(27 novembre 1988) la misura della pensione a carico del
Fondo e pari al 2,50 per cento della retribuzione
pensionabile, considerando come anno intero la frazione
ugale o superiore a sei mesi;
- Fondo di previdenza del personale delle abolite
imposte di consumo: 40 anni. L'articolo 1 della legge
1 luglio 1975, n. 296, stabilisce infatti che l'importo
annuo della pensione in nessun caso puo' essere supe-
riore all'ottantacinque per cento della retribuzione
pensionabile con un'anzianita' massima contributiva di
quaranta anni in applicazione della legge 24 maggio
1966, n. 370 che ha sostituito l'articolo 4 della legge
25 marzo 1958, n. 329;
- Fondo di previdenza per il personale dipendente delle
aziende private del gas: 40 anni di anzianita' contri-
butiva nell'A.G.O., di cui almeno 15 anni nel Fondo.
L'articolo 1, comma 10, punto 3), della legge 3 marzo
1987, n. 61, dispone, infatti, che gli iscritti al Fondo
Gas, i quali cessino dal prestare servizio alle dipen-
denze di aziende private del gas, hanno diritto alla
pensione complessiva a carico del Fondo quando non
abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta', ma
cessino dal servizio ed abbiano diritto alla pensione di
anzianita' secondo le norme vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria. L'articolo 1 della legge 30
dicembre 1988, n. 559, ha interpretato autenticamente
l'articolo 1, comma 10, punto 3), della menzionata
legge n. 61 nel senso che la disposizione si applica
agli iscritti che cessino dal servizio, pur non avendo
compiuto il sessantesimo anno di eta', ma possono far
valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo ed
abbiano diritto alla pensione di anzianita' secondo le
norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria;
- Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle
esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. La
normativa del Fondo non prevede la liquidazione della
pensione di anzianita';
p) lavoratori dipendenti dagli enti di cui alla legge 29
gennaio 1994, n. 71, recante "Trasformazione dell'Ammini-
strazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico
economico e riorganizzazione del Ministero" e al decreto
legge 29 agosto 1994, n. 517, recante "Disposizioni
urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI
S.p.A., reiterato da ultimo con decreto legge 28 febbraio
1995, n. 56. Ai fini dell'operativita' della deroga si
devono considerare interessate da processi di risanamento,
oltre alla RAI, anche le aziende consociate RAI, SACIS,
SIPRA, FONIT-CETRA, NUOVA ERI e RAI-CORPORATION (v. punto
4.1, lettera f, del presente capitolo);
q) lavoratori eccedenti degli enti locali per i quali sia
stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del
Ministero dell'interno a norma della legge 24 aprile 1989,
n.144, e della legge 19 marzo 1993, n.68.
r) lavoratori dipendenti della soppressa Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli Organi-
smi di promozione FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e
IASM (circolare telegrafica n.63 dell'8 ottobre 1994 del
Ministero del Tesoro);
s) personale che cessa dal servizio per assumere l'ufficio di
giudice di pace (articolo 15 del decreto legge 7 ottobre
1994, n.571, convertito dalla legge 6 dicembre 1994,
n.673).
Nei confronti dello stesso personale con effetto dal 1
dicembre 1994 dovrebbe operare il blocco dei pensionamenti
di anzianita' disposto dal decreto legge n.654 e dalla
legge n.724. Considerato peraltro che potrebbe trattarsi
soltanto di un mancato coordinamento normativo, la que-
stione e' stata sottoposta all'esame del Ministero del
lavoro.
5 - BLOCCO DEI PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' NEL PERIODO DAL
1 GENNAIO 1995 AL 30 GIUGNO 1995 (ARTICOLO 13 DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N.724)
L'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.724,
ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 1995 e fino alla
data di entrata in vigore di specifico provvedimento legi-
slativo di riordino del sistema previdenziale, e comunque non
oltre il 30 giugno 1995, e' sospesa l'applicazione di ogni
disposizione che preveda il diritto, con decorrenza nel
periodo stesso, a trattamenti pensionistici anticipati
rispetto all'eta' stabilita per il pensionamento di vecchia-
ia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai
singoli ordinamenti.
Per effetto delle anzidette disposizioni, a decorrere dal 1
gennaio 1995, non deve farsi luogo al riconoscimento del
diritto a trattamenti pensionistici di anzianita' rispetto
all'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione speciale per le miniere, cave e torbiere, della
gestione speciale istituita con decreto legislativo 20
novembre 1990, n.357, in favore dei dipendenti degli enti
creditizi pubblici gia' iscritti a forme di previdenza
esclusive o esonerative dell'A.G.O., dei Fondi speciali di
previdenza sostitutivi e integrativi dell'A.G.O.
Le disposizioni sul blocco dei pensionamenti di anzianita'
disposto dall'articolo 13 della legge n.724 non trovano
applicazione nei seguenti casi (articolo 13, commi 3 e 4):
a) cessazioni dal servizio per invalidita' derivanti o meno
da causa di servizio;
b) pensionamenti anticipati specificamente previsti da
norme derogatorie, connessi ad esuberi strutturali di
manodopera (v. punto 4.1, lettera b, del presente capito-
lo);
c) lavoratori aventi titolo all'indennita' di mobilita'
"lunga" di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge
23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni e
integrazioni (v. punto 4.1, lettera d, del presente
capitolo);
d) lavoratori che possono far valere un'anzianita' contribu-
tiva utile ai fini della misura della pensione non infe-
riore a 40 anni (v. punto 4.1, lettera e, del presente
capitolo);
e) lavoratori che possano far valere l'anzianita' contribu-
tiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza
(v. punto 4.2, lettera o, del presente capitolo);
f) lavoratori dipendenti del settore privato che siano
cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 1994,
siano in possesso alla data di cessazione del rapporto di
lavoro dei requisiti di assicurazione e di contribuzione
per il diritto alla pensione di anzianita' e non espli-
chino attivita' lavorativa. La cessazione del rapporto di
lavoro deve essere attestata dal datore di lavoro mediante
espressa dichiarazione di responsabilita'. Per usufruire
della deroga gli assicurati devono far valere la condi-
zione di lavoratore dipendente nell'ultimo periodo di
attivita' lavorativa. Ai fini dell'operativita' della
deroga e' inoltre necessario che dopo il 30 settembre 1994
gli interessati non si siano rioccupati ne' come lavora-
tori dipendenti ne' come lavoratori autonomi. La condi-
zione di non rioccupazione deve risultare dalla documen-
tazione agli atti, o, in mancanza, dalla dichiarazione di
responsabilita' dell'interessato rilasciata a norma della
legge 4 gennaio 1968, n. 15. La pensione puo' essere
liquidata anche in una delle gestioni dei lavoratori
autonomi con il cumulo della relativa contribuzione
riferita a periodi antecedenti la cessazione del rapporto
di lavoro;
g) lavoratori dipendenti del settore privato che hanno
presentato domanda di pensionamento di anzianita' all'INPS
in data antecedente al 28 settembre 1994, siano cessati
dal lavoro entro il 30 settembre 1994 e risultino in
possesso a tale data dei requisiti di assicurazione e di
contribuzione per il diritto alla pensione (v. punto 4.2,
lettera d, del presente capitolo);
h) lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecu-
zione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994,
e cioe' con decorrenza compresa entro il 24 settembre 1994
(v. punto 4.2, lettera e, del presente capitolo);
i) lavoratori per i quali alla data del 28 settembre 1994
sia in corso il periodo di preavviso connesso con la
risoluzione del rapporto di lavoro (vedere punto 4.2,
lettera f, del presente capitolo);
l) lavoratori dipendenti da imprese alle quali e' concesso il
trattamento straordinario di integrazione salariale in
base alle procedure avviate ai sensi dell'articolo 5
della legge 20 maggio 1975, n.164, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, anteriormente alla data del 31
dicembre 1994. La deroga in parola riguarda tutti i
lavoratori dipendenti dalle imprese alle quali e' con-
cesso il trattamento straordinario di integrazione sala-
riale per ristrutturazione, riorganizzazione, conversione
o crisi aziendale a norma dell'articolo 1 della legge
n.223 del 1991, purche' le relative procedure siano state
avviate entro il 30 dicembre 1994. La data di avvio della
procedura di integrazione salariale e' quella di comuni-
cazione, da parte del datore di lavoro, alle rappresen-
tanze sindacali aziendali, o alle organizzazioni sindacali
di categoria piu' rappresentative, della durata prevedi-
bile della contrazione o sospensione dell'orario di lavoro
e del numero dei lavoratori interessati.
La possibilita' di ricomprendere nella deroga in questione
i lavoratori dipendenti da aziende sottoposte a procedure
concorsuali, destinatarie di intervento straordinario di
integrazione salariale a norma dell'articolo 3 della legge
23 luglio 1991, n.223, e i lavoratori dipendenti da
aziende cui e' concesso tale trattamento in quanto hanno
stipulato contratti di solidarieta' a norma dell'articolo
1 della legge 19 dicembre 1984, n.863, e dell'articolo 5
della legge 19 luglio 1993, n.236, e' tuttora all'esame
del Ministero del lavoro;
m) lavoratori che alla data del 28 settembre 1994 fruivano
dell'indennita' di mobilita', ovvero collocati in mobili-
ta' in base a procedure avviate antecedentemente a tale
data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223. Per l'operativita' della deroga, si fa
rinvio al punto 4.2, lettera l, del presente capitolo;
n) lavoratori dipendenti dagli enti di cui alla legge 29
gennaio 1994, n. 71 (Amministrazione delle Poste e delle
Telecomunicazioni), e al decreto legge 29 agosto 1994,
n.517, reiterato dal ultimo con decreto 28 febbraio 1995,
n.56 (RAI-RADIO TELEVISIONE S.p.A). Ai fini
dell'operativita' della deroga si devono considerare
interessate da processi di risanamento, oltre alla RAI,
anche le aziende consociate RAI, SACIS, SIPRA,
FONIT-CETRA, NUOVA ERI e RAI-CORPORATION (v. punto 4.1,
lettera f, del presente capitolo);
o) lavoratori eccedenti degli enti locali per i quali sia
stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del
Ministero dell'interno a norma della legge 24 aprile
1989, n. 144, e dell'articolo 21 della legge 19 marzo
1993, n.68;
p) lavoratori dipendenti da enti o imprese per i quali siano
avviati processi di ristrutturazione e risanamento
previsti da specifiche normative (v. punto 4.1, lettera g,
del presente capitolo);
q) lavoratori privi della vista (v. punto 4.2, lettera b, del
presente capitolo);
r) lavoratori dipendenti della soppressa Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli Organi-
smi di promozione FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e
IASM (circolare telegrafica n.63 dell'8 ottobre 1994 del
Ministero del Tesoro e decreto legge 8 febbraio 1995,
n.32);
s) giudici di pace. Per quanto riguarda il personale che
cessa dal servizio per assumere l'ufficio di giudice di
pace, si fa rinvio al punto 4.2, lettera s, del presente
capitolo).
6 - DECORRENZA DELLE PENSIONI DI ANZIANITA' NEI CONFRONTI
DEI LAVORATORI AMMESSI AL PENSIONAMENTO IN DEROGA AL
BLOCCO
La decorrenza da attribuire alle pensioni di anzianita' da
liquidare nei confronti dei lavoratori che possono essere
ammessi al pensionamento in deroga al blocco resta disci-
plinata dalle disposizioni di carattere generale vigenti in
materia.
Si rinvia al riguardo ai punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 del
presente capitolo.
Le pensioni di anzianita' riconosciute per effetto di deroghe
non previste dal decreto n.553 e introdotte dal decreto n.654
ovvero dall'articolo 13 della legge n.724 non possono comun-
que avere decorrenza anteriore, rispettivamente, al 1
dicembre 1994 e al 1 gennaio 1995.
Le deroghe non previste dal decreto n.553 introdotte dal
decreto n.654 sono quelle di cui al punto 4.2, lettere b),
c), d), e), f), l), m), limitatamente ai lavoratori dipen-
denti da imprese in ristrutturazione diverse da quelle
previste dal decreto n.553, ed o) limitatamente agli iscritti
a Fondi che prevedono un'anzianita' contributiva massima
inferiore a quaranta anni, del presente capitolo.
La deroga introdotta dall'articolo 13 della legge n.724 e'
quella di cui al punto 5, lettera f), del presente capitolo.
Per un riepilogo delle possibili decorrenze di liquidazione
riferite alle singole situazioni di deroga, si richiama il
messaggio n. 19293 dell'8 febbraio 1995 (allegato 18).
7 - DECORRENZA DELLE PENSIONI DI ANZIANITA' NEI CONFRONTI
DEI LAVORATORI RIENTRANTI NEL BLOCCO CHE HANNO PRESENTATO
DOMANDA ENTRO IL 28 SETTEMBRE 1994
Nei confronti dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, che
abbiano presentato domanda di pensione di anzianita' entro il
28 settembre 1994 e che non si trovino nelle condizioni
richieste per essere ammessi al pensionamento in deroga al
blocco, la pensione di anzianita' puo' essere liquidata con
le seguenti decorrenze (articolo 13, comma 5, della legge
n.724 del 1994):
a) dal 1 luglio 1995, qualora al 28 settembre 1994 abbiano
maturato un'anzianita' contributiva o di servizio non
inferiore a 37 anni;
b) dal 1 gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994 abbiano
maturato un'anzianita' contributiva o di servizio non
inferiore a 31 anni. Ovviamente, tali lavoratori potranno
conseguire la pensione soltanto a condizione che abbiano
maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione
richiesti per il pensionamento di anzianita';
c) dal 1 gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994 abbiano
maturato un'anzianita' contributiva o di servizio fino a
30 anni. Ovviamente, anche i lavoratori in questione
potranno conseguire la pensione soltanto a condizione che
abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di con-
tribuzione richiesti per il pensionamento di anzianita'.
Per i lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione
entro il 28 settembre 1994 e che conseguano il requisito
contributivo massimo utile previsto nell'ordinamento previ-
denziale di appartenenza, prima, rispettivamente, del 1
luglio 1995 o del 1 gennaio 1996 o del 1 gennaio 1997, il
trattamento pensionistico e' attribuito con la decorrenza
eventualmente anteriore stabilita dalla disciplina vigente in
tale ordinamento in materia di decorrenza delle pensioni di
anzianita' (articolo 13, comma 7, della legge n.724).
8 - LAVORATORI DIPENDENTI IN POSSESSO DEL REQUISITO DI
TRENTACINQUE ANNI DI CONTRIBUZIONE ALLA DATA DEL 31
DICEMBRE 1993
I lavoratori dipendenti privati e pubblici, in possesso alla
data del 31 dicembre 1993 del requisito di trentacinque
anni di contribuzione, possono conseguire i trattamenti
pensionistici anticipati a partire dal 1 gennaio 1995,
secondo criteri da individuarsi con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto
con il Ministro del tesoro, entro il limite massimo di onere
di lire 500 miliardi per l'anno 1995 (articolo 13, comma 10,
della legge n.724).
L'individuazione delle condizioni e delle modalita' di
applicazione della disposizione in parola e' subordinata
all'emanazione del previsto decreto ministeriale.
9 - CONFERMA DEGLI EFFETTI DEI DECRETI N.553 E N.654
L'articolo 13, comma 9, della legge n.724, nell'abrogare le
disposizioni del decreto legge n.654, ha stabilito che
restano fermi la validita' degli atti e dei provvedimenti
adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
in base ai decreti n. 553 e n.653.
CAPITOLO III
PENSIONE AI SUPERSTITI DI ASSICURATO
1 - REQUISITI
L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribu-
zione prevista per le pensioni di vecchiaia non si applica
alle pensioni indirette da liquidare ai superstiti di assi-
curato, relativamente alle quali restano confermati i requi-
siti previsti dalla previgente normativa (articolo 2, comma
1, del decreto legislativo n.503 del 1992).
Pertanto per il riconoscimento del diritto alla pensione
indiretta e' richiesto che il lavoratore alla data della
morte avesse perfezionato:
- i requisiti di assicurazione e di contribuzione, interi o
ridotti, richiesti al 31 dicembre 1992 per il diritto a
pensione di vecchiaia (articolo 9, sub articolo 2, e
articolo 25 della legge 4 aprile 1952, n.218);
ovvero
- i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti
per il diritto all'assegno di invalidita' o alla pensione
di inabilita' (articolo 9,sub articolo 2, della legge 4
aprile 1952, n.218, come modificato dall'articolo 4, comma
2, della legge 12 giugno 1984, n.222).
*
* *
Con la presente circolare viene diffuso immediatamente il
riepilogo delle disposizioni relative ai requisiti per il
diritto alla pensione, al quale fara' seguito, a breve, la
parte concernente il calcolo dei trattamenti e le norme sul
cumulo.
Nell'allegato 19 e' riportato l'elenco delle circolari
emanate a partire dal 1992 per l'applicazione dei
provvedimenti di riforma delle pensioni.
IL DIRETTORE GENERALE
ALLEGATO 1
TABELLA A
(articolo 11, comma 1, legge n.724)
ETA' RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
!---------------------------------------!----------!---------!
! ! ! !
! Periodo di riferimento ! Uomini ! Donne !
! ! ! !
!---------------------------------------!----------!---------!
! ! ! !
!dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1995 ! 61 anno ! 56 anno!
! ! ! !
!dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996 ! 62 anno ! 57 anno!
! ! ! !
!dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1998 ! 63 anno ! 58 anno!
! ! ! !
!dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1999 ! 64 anno ! 59 anno!
! ! ! !
!dal 1 gennaio 2000 in poi ! 65 anno ! 60 anno!
! ! ! !
! ! ! !
!---------------------------------------!----------!--------!
ALLEGATO 2
ETA' PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA RICHIESTA PER GLI UOMINI
!---------------------!-------------------!---------------------------!
! ! ! !
! PERIODO ! ETA' PENSIONABILE ! LAVORATORI CHE MATURANO !
! ! ! IL REQUISIT0 DI ETA' !
!---------------------!-------------------!---------------------------!
! ! ! !
!1.1.1993/31.12.1993 ! 60 anni ! nati fino al 31.12.1933 !
! ! ! !
!1.1.1994/31.12.1994 ! 61 anni ! nati fino al 31.12.1933* !
! ! ! !
!1.1.1995/30.6.1995 ! 61 anni ! nati fino al 30.6.1934 !
! ! ! !
!1.7.1995/31.12.1995 ! 62 anni ! nati fino al 30.6.1934* !
! ! ! !
!1.1.1996/30.6.1996 ! 62 anni ! nati fino al 30.6.1934* !
! ! ! !
!1.7.1996/31.12.1996 ! 62 anni ! nati fino al 31.12.1934 !
! ! ! !
!1.1.1997/31.12.1997 ! 63 anni ! nati fino al 31.12.1934* !
! ! ! !
!1.1.1998/30.6.1998 ! 63 anni ! nati fino al 30.6.1935 !
! ! ! !
!1.7.1998/31.12.1998 ! 64 anni ! nati fino al 30.6.1935* !
! ! ! !
!1.1.1999/30.6.1999 ! 64 anni ! nati fino al 30.6.1935* !
! ! ! !
!1.7.1999/31.12.1999 ! 64 anni ! nati fino al 31.12.1935 !
! ! ! !
!1.1.2000 in poi ! 65 anni ! nati fino al 31.12.1935* !
! ! ! !
!1.1.2001 in poi ! 65 anni ! nati dal 1 .1.1936 !
! ! ! !
! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------
---------------------!-------------------!---------------------------! !
La decorrenza della pensione deve essere fissata dal mese successivo! !
a quello di maturazione dei requisiti di eta', sempreche' sussistano! !
i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nell'anno! !
di compimento dell'eta' pensionabile. ! !
! !
Nei periodi contrassegnati con asterisco nessuna nuova classe di! !
assicurati matura l'eta' pensionabile. ! !
---------------------------------------------------------------------!
ALLEGATO 3
ETA' PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA RICHIESTA PER LE DONNE
!---------------------!-------------------!---------------------------!
! ! ! !
! PERIODO ! ETA' PENSIONABILE ! LAVORATRICI CHE MATURANO !
! ! ! IL REQUISIT0 DI ETA' !
!---------------------!-------------------!---------------------------!
! ! ! !
!1.1.1993/31.12.1993 ! 55 anni ! nate fino al 31.12.1938 !
! ! ! !
!1.1.1994/31.12.1994 ! 56 anni ! nate fino al 31.12.1938* !
! ! ! !
!1.1.1995/30.6.1995 ! 56 anni ! nate fino al 30.6.1939 !
! ! ! !
!1.7.1995/31.12.1995 ! 57 anni ! nate fino al 30.6.1939* !
! ! ! !
!1.1.1996/30.6.1996 ! 57 anni ! nate fino al 30.6.1939* !
! ! ! !
!1.7.1996/31.12.1996 ! 57 anni ! nate fino al 31.12.1939 !
! ! ! !
!1.1.1997/31.12.1997 ! 58 anni ! nate fino al 31.12.1939* !
! ! ! !
!1.1.1998/30.6.1998 ! 58 anni ! nate fino al 30.6.1940 !
! ! ! !
!1.7.1998/31.12.1998 ! 59 anni ! nate fino al 30.6.1940* !
! ! ! !
!1.1.1999/30.6.1999 ! 59 anni ! nate fino al 30.6.1940* !
! ! ! !
!1.7.1999/31.12.1999 ! 59 anni ! nate fino al 31.12.1940 !
! ! ! !
!1.1.2000 in poi ! 60 anni ! nate fino al 31.12.1940* !
! ! ! !
!1.1.2001 in poi ! 60 anni ! nate dal 1 .1.1941 !
! ! ! !
! ! ! !
!---------------------!-------------------!---------------------------!
! La decorrenza della pensione deve essere fissata dal mese successivo!
! a quello di maturazione dei requisiti di eta', sempreche' sussistano!
! i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nell'anno!
! di compimento dell'eta' pensionabile. !
! !
! Nei periodi contrassegnati con asterisco nessuna nuova classe di!
! assicurate matura l'eta' pensionabile. !
!-------------------------------------------------------------------!
ALLEGATO 4
DIREZIONE CENTRALE MESSAGGIO N.00917 DEL 29.12.1993
PER LE PENSIONI
Ufficio Normativa
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
Oggetto: Decreto legislativo 11 agosto 1993, n.374, recante
benefici per le attivita' usuranti.
A seguito di richieste di chiarimenti formulate da alcune
Sedi in ordine ai criteri da seguire per l'applicazione delle
disposizioni in materia di riduzione del limite di eta'
pensionabile contenute nell'articolo 2 del decreto legisla-
tivo 11 agosto 1993, n.374, recante benefici per le attivita'
usuranti, si precisa quanto segue.
Per l'ammissione al beneficio previsto dall'articolo 2 del
decreto n.374, l'articolo 3 dello stesso decreto dispone che
siano preliminarmente emanati, da parte dei Ministeri del
Lavoro e del Tesoro, appositi decreti al fine di individuare,
per i lavoratori del settore privato, le mansioni partico-
larmente usuranti all'interno di ciascuna categoria, per i
lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, le mansioni
particolarmente usuranti in ciascun ambito di attivita', e,
per i lavoratori del settore pubblico, le mansioni partico-
larmente usuranti per i singoli comparti.
Nello stesso contesto dovranno essere altresi' stabilite le
aliquote contributive per la copertura dei relativi oneri.
Da quanto sopra consegue che le disposizioni in parola non
sono di immediata applicazione.
p. IL DIRETTORE CENTRALE
CORVINO
ALLEGATO 5
I.N.P.S. MESSAGGIO N.24503 DEL 03/09/94
D.C. PRESTAZ. TEMPORANEE
MITTENTE: UFF. VIII
Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Direzione Centrale
per le Pensioni
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Indennita' di mobilita' e pensione di vecchiaia.
Chiarimenti.
L'art. 7, comma 6, della legge n. 223/91 stabilisce che nelle
aree del Mezzogiorno e in quelle con un tasso di disoccupa-
zione superiore alla media nazionale i lavoratori collocati
in mobilita' entro il 31.12.1992 (data da ultimo prorogata al
31.12.1994) possono fruire, se in possesso dei requisiti di
anzianita' contributiva e di eta' indicati nel comma stesso,
dell'indennita' di mobilita' fino "alla data di compimento
dell'eta' pensionabile".
Ai fini di cui trattasi successivi provvedimenti di legge, e
da ultimo l'art. 6, comma 10 bis, del D.L. n.184/1993, come
modificato dalla legge di conversione n.236/1993, hanno
"cristallizzato" al 31.12.1992 l'eta' da prendere a riferi-
mento sia per poter fruire della mobilita' lunga, sia per
poter conseguire la pensione di vecchiaia. La cristallizza-
zione opera tanto per le fattispecie originariamente rien-
tranti nel sopracitato art. 7, comma 6, quanto per quelle cui
tale disposizione e' stata via via estesa.
L'art. 7, comma 3, della citata legge n. 223/1991 stabilisce
che l'indennita' di mobilita' "non e' comunque corrisposta
successivamente alla data del compimento dell'eta' pensiona-
bile ovvero, se a questa data non e' ancora maturato il
diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data
in cui tale diritto viene a maturazione".
In relazione peraltro alle norme soprarichiamate alcune SAP
hanno avanzato richiesta di chiarimenti in ordine alla loro
concreta attuazione.
Al riguardo si chiarisce che, per il combinato disposto delle
norme succitate, i lavoratori collocati in mobilita' prima
del compimento dell'eta' pensionabile prevista dalle dispo-
sizioni in vigore al 31.12.1992 hanno titolo a fruire della
mobilita' lunga, se in possesso dei sopraindicati requisiti,
fino alla data di compimento dell'eta' pensionabile "cri-
stallizzata".
Al contrario, i lavoratori che sono stati o che verranno
collocati in mobilita' con una decorrenza successiva alla
data di compimento dell'eta' pensionabile richiesta al
31.12.1992, avendo titolo a fruire soltanto della mobilita'
ordinaria e non di quella lunga, matureranno il diritto alla
pensione di vecchiaia alla data di compimento della piu'
elevata eta' pensionabile richiesta dalle vigenti disposi-
zioni di legge.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TRIZZINO
ALLEGATO 6
I.N.P.S. Messaggio n.37792 del 27/11/93
D.C. PRESTAZ. TEMPORANEE
MITTENTE: UFF. VIII
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: D.L. n. 148/1993, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 236/1993 - Art. 6, comma 10: disposizioni
in materia di mobilita' lunga - Chiarimenti.
Con circolari n. 150 del 6 luglio 1993 e n. 230 del 14
ottobre 1993 sono state diramate istruzioni in merito ai
criteri con cui dare applicazione alla norma in oggetto ed e'
stato precisato che le disposizioni riguardanti l'estensione
della mobilita' lunga trovano applicazione, tra l'altro, nei
confronti dei lavoratori dipendenti da aziende appartenenti
ai settori della chimica, della siderurgia e dell'industria
della difesa collocati in mobilita' nel periodo 11 marzo - 31
dicembre 1993.
Al riguardo, peraltro, si fa presente che tale estensione e'
stata introdotta dal D.L. n. 31/1993 - entrato in vigore il
13 febbraio 1993 e successivamente decaduto per mancata
conversione - e che l'art. 1, comma 5, della legge 19 luglio
1993, n. 236, ha espressamente stabilito che "restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
...... del D.L. 12 febbraio 1993, n. 31".
In applicazione delle suddette disposizioni e con riferimento
a quesiti avanzati da alcune Sedi si precisa che hanno
diritto alla mobilita' lunga, in presenza dei prescritti
requisiti di eta' e di contribuzione, oltre ai lavoratori
gia' dipendenti dalle aziende in parola collocati in mobili-
ta' dall'11 marzo al 31 dicembre 1993, anche quelli collocati
in mobilita' dalle stesse aziende dal 13 febbraio al 10 marzo
1993, periodo di vigenza del D.L. n. 31.
Di conseguenza dovranno essere riesaminate e definite posi-
tivamente le domande tempestivamente avanzate a seguito di
licenziamenti intervenuti in tale ultimo periodo.
IL DIRETTORE GENERALE
MANZARA
ALLEGATO 7
I.N.P.S. Messaggio n. 4670 del 1 /12/94
D.C. PRESTAZ. TEMPORANEE
MITTENTE: UFF. VIII
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI TEMPORANEE
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Art. 6, comma 10 Legge 19 luglio 1993 n. 236.
Indennita' di mobilita'.
Con circolare n. 230 del 14 ottobre 1993 sono state imparti-
te, tra l'altro, le istruzioni per l'individuazione delle
imprese rientranti nei settori destinatari delle disposizioni
riguardanti la mobilita' lunga, di cui all'art. 6, comma 10,
della legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha convertito il D.L.
148/1993.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha recen-
temente comunicato che nel settore dell'Industria minero-me-
tallurgica non ferrosa deve essere ricompresa ciascuna fase
del ciclo di produzione dell'alluminio e, quindi, anche
quella iniziale di produzione di anodi.
Di conseguenza devono considerarsi rientranti nel suddetto
settore oltre le imprese gia' indicate nell'allegato n. 4
alla circolare n. 230 del 14 ottobre 1993, anche quelle che
svolgono le attivita' di cui alla divisione ISTAT
n.27.41/27.45, cui corrisponde il C.S.C. n. 1.05.01.
Per effetto di tale integrazione i benefici contenuti nella
norma in oggetto si intendono estesi ai lavoratori collocati
in mobilita' nel periodo 11 marzo 1993/31 dicembre 1994 da
parte delle imprese in questione.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
ALLEGATO 8
I.N.P.S. MESSAGGIO N. 5492 DEL 18.1.1994
D.C. PENSIONI
MITTENTE: UFFICIO NORMATIVA
Ai DIRETTORI DELLE SEDI
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
Ai DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
OGGETTO: Eta' pensionabile. Requisiti di assicurazione e di
contribuzione richiesti per il conseguimento del
diritto alla pensione di vecchiaia.
In relazione ai quesiti posti da alcune Sedi si precisa che
secondo i criteri illustrati con circolare n. 258 del 16
novembre 1993 la data alla quale occorre fare riferimento ai
fini della individuazione dei requisiti di assicurazione e di
contribuzione richiesti per il conseguimento del diritto alla
pensione di vecchiaia e' quella di compimento dell'eta'
pensionabile.
Il diritto alla pensione di vecchiaia deve pertanto inten-
dersi perfezionato alla data di maturazione dei requisiti di
assicurazione e di contribuzione richiesti, a norma del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, nell'anno di
compimento dell'eta' pensionabile, ancorche' tali requisiti
vengano maturati in un anno successivo.
Da cio' discende, tra l'altro, che per i lavoratori dipendenti ed autonomi, che abbiano compiuto l'eta' pensionabile entro il 31 dicembre 1992 i requisiti di assicurazione e di contribuzione restano confermati nei 15 anni richiesti dalla precedente normativa, anche nei casi in cui risultino perfezionati successivamente a tale data.
IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI
ALLEGATO 9
REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI RICHIESTI
IN RELAZIONE ALL'ANNO DI COMPIMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE
!--------------------!----------!----------------------------------!
! !ETA' PENS.! REQUISITI !
! PERIODO !----------!----------------------------------!
! ! U D ! ANNI MESI SETTIMANE GIORNATE!
! ! ! (agr.) !
!--------------------!----------!----------------------------------!
! ! ! !
!1.1.1993/31.12.1993 ! 60 55 ! 16 192 832 4.320 !
! ! ! !
!1.1.1994/31.12.1994 ! 61 56 ! 16 192 832 4.320 !
! ! ! !
!1.1.1995/30.6.1995 ! 61 56 ! 17 204 884 4.590 !
! ! ! !
!1.7.1995/31.12.1995 ! 62 57 ! 17 204 884 4.590 !
! ! ! !
!1.1.1996/30.6.1996 ! 62 57 ! 17 204 884 4.590 !
! ! ! !
!1.7.1996/31.12.1996 ! 62 57 ! 17 204 884 4.590 !
! ! ! !
!1.1.1997/31.12.1997 ! 63 58 ! 18 216 936 4.860 !
! ! ! !
!1.1.1998/30.6.1998 ! 63 58 ! 18 216 936 4.860 !
! ! ! !
!1.7.1998/31.12.1998 ! 64 59 ! 18 216 936 4.860 !
! ! ! !
!1.1.1999/30.6.1999 ! 64 59 ! 19 228 988 5.130 !
! ! ! !
!1.7.1999/31.12.1999 ! 64 59 ! 19 228 988 5.130 !
! ! ! !
!1.1.2000/31.12.2000 ! 65 60 ! 19 228 988 5.130 !
! ! ! !
!1.1.2001 in poi ! 65 60 ! 20 240 1.040 5.400 !
! ! ! !
!--------------------!----------!--------------------------------!
ALLEGATO 10
INPS MESSAGGIO N. 07833 DEL 02.03.1993
D.C.RAPP.CONV.INTERNAZ.
MITTENTE: Rep. studi e leg.ne
DIREZIONE CENTRALE
PER I RAPPORTI E LE
CONVENZIONI INTERNAZIONALI
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
A TUTTE LE SEDI
OGGETTO: Articolo 1, comma 2, del D.L. 384/92 convertito con
L. 438/92. Applicazione ai lavoratori all'estero.
In risposta a quesiti pervenuti in merito all'applicazione ai
lavora-tori all'estero della disposizione in oggetto, per la
quale sono state gia' impartite istruzioni di carattere
generale con circolari n. 274 del 27 novembre 1992 e n. 293
del 22 dicembre 1992, si precisa quanto segue.
1 - Lavoratori che possono far valere un'anzianita' contribu-
tiva di 40 anni.
Nel novero dei destinatari delle deroghe previste nel comma 2
dell'art. 1 in esame sono compresi i lavoratori che possono
far valere un'anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni.
A tale proposito va tenuto presente che il requisito
contributivo dei 40 anni puo' essere conseguito anche con il
cumulo dei periodi assicu-rativi fatti valere in Stati legati
all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicu-
rezza sociale.
In tale ultima ipotesi, peraltro, in presenza del requisito
dei 35 anni, di cui all'art. 2-quater, perfezionato sulla sola
base della legislazione italiana, si dovra' liquidare una
pensione in regime autonomo.
2 - Lavoratori italiani che svolgono la loro attivita' in
altri Stati.
In proposito il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale ha espresso l'avviso che si puo' continuare a far
luogo alla liquidazione della pensione di anzianita' nei
confronti dei lavoratori all'estero, ricorrendo tutte le
condizioni, compresa quella relativa alla cessa-zione
dell'attivita' di lavoro dipendente, secondo quanto previsto
dall'art. 7, comma 2, della legge n. 407/90 (p.6 della
circo-lare n. 293).
Fermo restando quanto sopra esposto e premesso che gli inte-
ressati devono aver svolto la loro ultima attivita'
all'este-ro, si forniscono le seguenti ulteriori precisazio-ni.
Ai fini dell'accoglimento delle domande si prescinde dalla
residenza degli interessati, nonche' dal regime assicurativo
(italiano o estero) al quale sono stati iscritti per
l'attivita' svolta all'estero.
Ne consegue che si potra' far luogo alla liquidazione delle
pensioni di anzianita' anche nei confronti dei residenti in
Italia (frontalieri o rimpatriati), nonche' dei lavoratori
che per l'attivita' svolta all'estero siano rimasti assog-
gettati alla legislazione italiana (distaccati).
Lo svolgimento dell'attivita' all'estero potra' essere com-
provata con i consueti formulari internazionali, in caso di
Paese convenzionato.
In caso di Paese non convenzionato ovvero di Paese conven-
zionato la cui legislazione preveda l'assicurazione sulla
base dei periodi di resi-denza, l'interessato dovra' compro-
vare lo svolgimento dell'attivita' lavorativa con le stesse
modalita' previste per il riscatto del lavoro all'estero
ovvero, se trattasi di distacchi, con le prescritte auto-
rizzazioni.
Alla luce di quanto precede nel novero dei beneficiari di
tali norme vanno compresi anche coloro che abbiano svolto la
loro ultima attivita' alle dipendenze dello Stato Vaticano
ovvero presso rappresentanze diplomatiche straniere in Italia
ovvero presso organismi internaziona-li. Ovviamente, ai fini
dell'ac-coglimento delle domande non e' di ostacolo la circo-
stanza che il periodo di attivita' all'estero abbia formato
oggetto di trasferimento di contributi, come nel caso di
lavoro in Svizzera, ovvero di riscatto.
IL DIRETTORE CENTRALE
RANDISI
ALLEGATO 11
I.N.P.S. MESSAGGIO N. 22317 DEL 28.9.93
D.C. PENSIONI
MITTENTE: UFFICIO NORMATIVA
AI DIRETTORI DI SEDE
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
Oggetto: Legge 9 agosto 1993, n. 293, di conversione, con
modificazioni, del decreto legge 21 giugno 1993,
n.199, recante interventi in favore dei dipen-denti
dalle imprese di spedizione internazionale, dai
magazzini generali e dagli spedizionieri doganali.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1993 e' stata
pubblicata la legge 9 agosto 1993, n. 293, che ha converti-to,
con modificazioni, il decreto legge 21 giugno 1993, n. 199,
recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di
spedizione internazionale, dai magaz-zini generali e dagli
spedizionieri doganali.
Com'e' noto, il decreto legge in parola ha, tra l'altro,
introdotto una deroga al blocco dei pensionamenti per anzia-
nita' nei confronti dei lavoratori del settore che vengano
licenziati entro il 1993 a seguito dello stato di crisi
occupazionale conseguente all'abolizione delle fron-tiere
fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato
interno comunitario.
Le modifiche introdotte dalla legge di conversione non ri-
guardano le disposizioni del decreto n. 199 in materia di
pensionamenti per anzia-nita'. Restano pertanto confermate le
istruzioni fornite con circolare n. 163 del 14 luglio 1993.
Per quanto ovvio si precisa che a seguito della conversione
in legge del decreto n. 199 la liquidazione delle pensioni di
anzianita' nei confronti dei lavoratori interessati puo
essere effettuata in via definitiva.
Dovranno essere altresi tempestivamente liquidate in via
definitiva le pensioni che nel frattempo siano state liqui-
date in via provvisoria sulla base delle indicazioni conte-
nute nella citata circolare n. 163.
IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI
ALLEGATO 12
I.N.P.S. Messaggio n. 12707 del 12.3.1993
D.C. PENSIONI
MITTENTE: UFFICIO NORMATIVA
AI DIRIGENTI LE SEDI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
LORO SEDI
Oggetto: Articolo 1 della legge 14 novembre 1992, n. 438, di
conversione del decreto legge 19 settembre 1992,
n.384. Pensionamento per anzianita' dei lavoratori
per i quali sia intervenuta l'estin-zione del rap-porto
di lavoro.
A norma dell'articolo 1, comma 2, lett. c), prima parte, della
legge n. 438/1992, la sospensione fino al 31 dicembre 1993
dell'applicazione delle disposizioni che prevedono il diritto
alla pensione di anzianita' non opera nei confronti dei
lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del
rapporto di lavoro anteriormente al 19 settembre 1992, anche
se ammessi alla prosecuzione volontaria. Nei confronti dei
lavoratori che si trovino in tale situazione, pertanto, si
puo' far luogo alla liquidazione della pensione di anzian-ita'
anche se la relativa domanda sia presentata dopo l'entrata in
vigore del decreto n. 384.
Ai fini della operativita' di tale deroga occorre che la
situazione lavorativa degli interessati non sia mutata dopo la
cessazione del rapporto di lavoro avvenuta anteriormente
all'entrata in vigore del decreto n. 384.
La deroga in questione non puo' infatti trovare applicazione
nei confronti degli assicurati che dopo la cessazione del
rapporto di lavoro si siano rioccupati in altra attivita'
lavorativa, anche se autonoma.
Le domande di pensione di anzianita' presentate da assicu-rati
per i quali venga rilevata tale situazione devono pertanto
essere respinte.
IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI
ALLEGATO 13
MESSAGGIO N.19797 DEL 17.9.93
I.N.P.S.
D.C. PENSIONI
MITTENTE: UFFICIO NORMATIVA
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
LORO SEDI
Oggetto: Articolo 1 della legge 14 novembre 1992, n.438,
di conversione del decreto legge 19 settem-bre 1992,
n.384.
Deroga al blocco dei pensionamenti per anzianita' nei
confronti dei lavoratori iscritti al Fondo per il
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
Con circolare n.293 del 22 dicembre 1992 e' stato precisato
che i dipendenti di aziende esercenti pubblici servizi di
trasporto il cui rapporto sia disciplinato dall'articolo 30
dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148,
hanno diritto alla liquidazione della pensione di anzianita',
alla stregua di quanto disposto per idipen-denti che abbiano
presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, a
condizione che la domanda di dimissioni sia stata accolta dai
competenti organi dell'azienda di appartenenza anterior-mente
al 19 settembre 1992.
Al riguardo alcune Sedi hanno segnalato che talune aziende di
trasporto, che hanno adottato successivamente al 18 settembre
1992 la deliberazione in ordine a dimissioni di dipendenti
presentate entro tale data, hanno fatto pre-sente che, per
prassi, la richiesta di dimissioni del dipendente si intende
accolta all'atto della rela-tiva presentazione, in quanto la
successiva deliberazione degli organi aziendali si risolve in
una mera presa d'atto delle dimissioni stesse.
La situazione e' stata prospettata al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale il quale ha espresso l'avviso che
la particolare fattispecie puo' trovare soluzione nell'ambito
della deroga prevista dall'arti-colo 1, comma 2, lettera d),
della legge 14 novembre 1992, n.438.
A parere del predetto Ministero, dalla formulazione letterale
della disposizione di cui alla richiamata lettera d) si
evidenzia che la deroga ivi prevista si concretizza nei
confronti dei soggetti che hanno pre-sentato domanda di pen-
sione di anzianita' anterior-mente alla data di entrata in
vigore del decreto n.384 ed hanno matu-rato i requi-siti
richiesti per il consegui-mento del trattamento pensionistico
alla data del 30 settembre 1992. L'ulte-riore specifi-cazione
della norma, riferita alla data di decorrenza della pensione,
deve infatti intendersi nel senso che la maturazione dei
pre-detti requisiti entro la data del 30 settembre consente, in
deroga al blocco dei pensionamenti di anzianita', la liqui-
dazione della presta-zione con decorrenza successiva a tale
data.
Pertanto, nei confronti dei lavoratori in questione che
abbiano presentato domanda di pensione di anzianita' ante-
riormente al 19 settembre 1992 (in proposito si richia-mano le
indicazioni fornite al punto 2.9 della circolare n. 274 del 27
novembre 1992), e abbiano matu-rato entro il 30 settembre 1992
i requisiti di contri-bu-zione previsti per il diritto a pen-
sione di anzianita', deve ritenersi operante la deroga di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 438,
senza che la stessa possa essere condizio-nata dalla
circostanza che la data di decorrenza del pensiona-
mento, non potendo essere comunque anteriore al primo
giorno del mese successivo a quello di cessa-zione dal
servizio, sia successiva al 1* ottobre 1992.
IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI
ALLEGATO 14
MESSAGGIO N.29252 DEL 23.10.1993
I.N.P.S.
D.C. PENSIONI
MITTENTE: UFFICIO NORMATIVA
Ai DIRETTORI DELLE SEDI
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
Ai DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
OGGETTO: Articolo 1 del decreto legge 19 settembre
1992, n.384, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438. Domanda di pensione
di anzianita'. Assicurati con anzianita' contributiva
non inferiore a 40 anni.
Da parte di alcune Sedi e' stata prospettata la situazione di
lavoratori agricoli i quali possono far valere un numero di
settimane di contribuzione utili per il diritto alla pensione
di anzianita' pari o superiore a 2080 ed un numero di setti-
mane di contribuzione utili per la misura del trattamento
pensionistico inferiore a 2080.
Nel richiamare la deroga prevista dall'articolo 1, comma 2,
lettera f), della legge 14 novembre 1992, n. 438, di con-
versione del decreto legge 19 settembre 1992, n.384, secondo
cui il blocco dei pensionamenti di anzianita' non opera nei
confronti dei lavoratori che possano far valere un'anzianita'
contributiva non inferiore a 40 anni, e' stato chiesto se a
tali fini debba farsi riferimento al numero dei contributi
utili per il diritto a pensione ovvero al numero dei contri-
buti utili per la relativa misura.
Al riguardo si osserva che la normativa vigente in materia di
pensioni di anzianita' subordina il riconoscimento del diritto
alla prestazione ad un requisito di contribuzione inferiore a
40 anni. L'anzianita' contributiva di 40 anni realizza infat-
ti, nel regime generale, la condizione per fruire della
percentuale massima di commisurazione della pensione alla
retribuzione annua pensionabile.
La predetta disposizione della legge n. 438, che prevede la
deroga al blocco dei pensionamenti di anzianita' nei con-fronti
degli assicurati che facciano valere un'anzianita' contribu-
tiva non inferiore a 40 anni, deve pertanto rite-nersi riferita
all'anzianita'contributiva utile per la misura della pensione.
Per quanto sopra esposto, debbono ritenersi operanti anche nei
casi prospettati i criteri illustrati con circolare n.274 del
27 novembre 1992, punto 2.11, secondo cui l'anzianita' con-
tributiva utile ai fini della deroga di che trattasi e' quella
richiesta per la misura del trattamento pensionistico.
IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI
ALLEGATO 15
I.N.P.S. MESSAGGIO N.23552 DEL 30.8.1994
D.C. PENSIONI
MITTENTE: UFFICIO NORMATIVA
Ai DIRETTORI delle SEDI
Ai DIRETTORI dei CENTRI OPERATIVI
Ai DIRETTORI delle SEDI REGIONALI
OGGETTO: Lavoratori dipendenti da aziende autorizzate alla
erogazione del trattamento straordinario di integra-
zione salariale per ristrutturazione, riorganizza-
zione, conversione o crisi aziendale. Pensionamento
di anzianita'.
Come e' noto, nei confronti dei lavoratori dipendenti da
imprese desti-natarie di decreti di autorizzazione alla eroga-
zione del trattamento straordinario di integrazione salariale
per ristrutturazione, riorga-nizzazione, conver-sione o crisi
aziendale, a norma del decreto legge 16 maggio 1994, n.299,
convertito dalla legge 19 luglio 1994, n.451, non trovano
applicazione le limitazioni in materia di decorrenza delle
pensioni di anzianita' di cui all'articolo 11, comma 8, della
legge 24 dicembre 1993, n.537.
In proposito, con circolare n. 186 del 17 giugno 1994 e' stato
precisato che ai fini dell'applicazione della deroga in
questione deve ritenersi utile la cessazione del rapporto di
lavoro intervenuta entro il mese in cui si colloca il termine
finale del periodo per il quale e' stato autorizzato il trat-
tamento di integrazione salariale.
Da parte di alcune aziende ed Enti di patronato e' stato fatto
presente che in taluni casi il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale recante il provvedi-mento di auto-
rizzazione alla erogazione del trattamento di integrazione
salariale viene pubblicato in data successiva a quella finale
del periodo di integrazione salariale, per cui fino a tale
momento i lavoratori non possono acquisire la certezza in
ordine all'autorizzazione all'erogazione del trattamento in
parola.
In relazione a tali situazioni, da considerare peraltro di
limitata incidenza, atteso che la stessa legge n. 451 stabi-
lisce per l'adozione del decreto un termine di quaranta o di
centoventi giorni dalla richiesta dell'azienda, a seconda che
la stessa si riferisca, rispettivamente, a crisi aziendale o a
ristrutturazione, riorganizzazione e conver-sione aziendale,
trovano applicazione i criteri forniti con circolare n.239 del
22 ottobre 1993 a proposito dell'analoga situazione concer-
nente le imprese destinatarie di programmi approvati dal CIPI.
In applicazione di tali criteri, puo considerarsi utilmente
intervenu-ta, ai fini della deroga in parola, la cessazione del
rapporto di lavoro verificatasi entro la fine del mese di
pubblicazione del decreto ministeriale di autorizzazione alla
erogazione del trattamento di cassa integrazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI
Allegato
AZIENDE DEL GRUPPO ILVA INTERESSATE DAL PROGRAMMA
DI PREPENSIONAMENTO DI ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGGE 16
MAGGIO 1994, N.299, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE
19 LUGLIO 1994, N.451
Raggruppamento ILVA
Aziende: Ilva S.p.A.
Cogne S.p.A.
Dalmine Vetroresine S.p.A.
Gescon 90 S.r.l.
Icrot S.p.A.
Ilva Servizi Energie S.r.l.
Ilvanetwork S.r.l.
Icmi S.p.A.
I.L.B.S. Sidersud S.r.l.
I.L.I.I.C. S.p.A.
Sidermontaggi S.p.A.
TDI S.r.l.
Raggruppamento FINSIDER e Secosid
Aziende: Finsider
Secosid
Raggruppamento DALMINE
Aziende: Dalmine S.p.A.
Dalmine ATB S.p.A.
Dalmine Laboratory servis S.r.l.
Dalmine Tecnotraining S.r.l.
Dalmine Tubi Industriali S.r.l.
Dalmine Tubi Speciali S.r.l.
Dalmine Tubi di precisione S.r.l.
D.M.V. Stainless Italia S.r.l.
Sider S.r.l.
TAD Commerciale S.p.A.
Tubicar S.p.A.
Tubi di Qualita' S.r.l.
Siderlandini S.p.A.
Tubi qualificati S.p.A.
Tubificio di Piombino S.r.l.
Raggruppamento ILVA LAMINATI PIANI
Aziende: Ilva Laminati piani S.p.A.
Alessio condotte S.r.l.
Arc Sipra S.r.l.
Centro Acciai S.p.A.
Eurosider S.p.A.
Ilva Distribuzione Italia S.r.l.
Ilva International S.p.A.
Ilva Lamiere e Tubi S.r.l.
Ilva Pali Dalmine S.r.l.
Ilvaform S.r.l.
Innse Cilindri S.r.l.
I.T.A. S.p.A.
Ital Lamiere S.p.A.
Lavemetal S.p.A.
Lavezzari S.p.A.
Merisid S.p.A.
Sanac S.p.A.
Santagostino Lamiere S.p.A.
Sidercomit Centro Meridionale S.r.l.
Sidercomit Milano C.S. Coils S.r.l.
Sidercomit Torino C.S. Coils S.r.l.
Sidercomit Taranto C.S. Lamiere S.r.l.
Sigma S.r.l.
Silca S.p.A.
Silpa Tubi S.p.A.
Raggruppamento ACCIAI SPECIALI TERNI
Aziende: Acciai Speciali Terni S.p.A.
Centro Servizi Inox S.p.A.
Fils S.p.A.
Nuova Sima S.r.l.
Societa' delle Fucine S.r.l.
Raggruppamento SOFINPAR
Aziende: CSM S.p.A.
Iniziative e Gestioni Patrimoniali S.p.A. (gia'
Ilva
Gestioni Patrimoniali S.r.l.)
Lavezzari Tecnologie S.p.A.
Servis S.p.A.
Sidercad Sud S.r.l.
Sofin S.p.A.
Sofinpar S.p.A.
Steelwork Sud S.r.l.
ALLEGATO 16
I.N.P.S. MESSAGGIO N. 4049 DEL 28.11.94
D.C. PENSIONI
MITTENTE: UFFICIO NORMATIVA
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PRESTAZIONI TEMPORANEE
Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
Al COMMISSARIO
Ai VICE COMMISSARI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Decreto legge 28 settembre 1994, n.553. Lavoratori
ammessi a fruire del trattamento di mobilita' lunga.
In relazione a quesiti posti da alcune Sedi sull'operativita'
della deroga prevista nei confronti dei lavoratori aventi
titolo alla mobilita' "lunga", si forniscono i seguenti
chiarimenti.
Come gia' precisato con circolare n. 262 del 30 settembre
1994, l'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 553 del
1994 dispone che il blocco dei pensionamenti di anzianita' non
opera nei casi di trattamenti di cui all'articolo 7, commi 6
e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Pertanto nei confronti dei lavoratori collocati in mobilita'
"lunga" opera la deroga al blocco dei pensionamenti di
anzianita' a condizione, ovviamente, che gli stessi perfe-
zionino i requisiti di assicurazione e di contribuzione
richiesti.
La deroga opera anche nel caso in cui alla data di colloca-
mento in mobilita' i lavoratori in questione abbiano gia'
perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione
richiesti per il diritto alla pensione di anzianita'.
Per tali lavoratori, da ritenersi in ogni caso lavoratori
aventi diritto alla mobilita' "lunga", ai fini della
operativita' della deroga in parola e' necessario che
venga accertato che da parte dell'azienda sia stata esperita
la procedura di collocamento in mobilita' di cui all'articolo
4 della citata legge n. 223. A tal fine dovra' essere acqui-
sita copia della comunicazione di recesso dalla quale risulti
che si tratta di licenziamento ai sensi degli arti-coli 4 e 24
della legge n.223, nonche' copia dell'elenco dei lavoratori
collocati in mobilita di cui al comma 9 dell'articolo 4 della
stessa legge. Si richiamano al riguardo la circolare n. 56
del 17 febbraio 1994 ed il messaggio n.35747 del 17 novembre
1993.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
ALLEGATO 17
I.N.P.S. MESSAGGIO N.20628 DEL 15.2.1995
D.C. PENSIONI
MITTENTE: UFFICIO NORMATIVA
Ai DIRETTORI DELLE SEDI
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
Ai DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
Allegati 3
OGGETTO: Lavoratori dipendenti dalle imprese del settore
della spedizione internazionale, dai magazzini
generali, nonche' dagli spedizionieri doganali.
Deroga al blocco dei pensionamenti di anzianita'.
Al punto 2 della circolare n.304 del 18 novembre 1994 e'
stato precisato che il blocco dei pensionamenti di
anzianita' non opera, tra l'altro, nei confronti dei dipen-
denti dalle imprese del settore della spedizione internazio-
nale, dai magazzini generali, nonche' dagli spedizionieri
doganali iscritti agli albi professionali istituiti con legge
22 dicembre 1960, n. 1612, interessati dalla crisi occupa-
zionale determinatasi nel settore a seguito dell'abolizione
delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito
del mercato interno comunitario.
Com'e' noto, la legge 9 agosto 1993, n. 293, ha disposto nei
confronti dei dipendenti delle predette imprese particolari
benefici, prorogati dal decreto legge 28 dicembre 1994,
n.723, che ha reiterato i decreti legge 28 ottobre 1994, n.
601, e 27 agosto 1994, n. 414, decaduti per mancata conver-
sione in legge.
Per l'individuazione delle imprese i cui dipendenti sono
esclusi dal blocco, ad integrazione di quelle gia' segnalate
con la citata circolare n.304, si dovra' avere riguardo ai
decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
del 12 dicembre 1994, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.
13 del 17 gennaio 1995 (allegato 1), al decreto ministeriale
del 19 dicembre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.17 del 21 gennaio 1995 (allegato 2), e al decreto ministe-
riale del 22 dicembre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale n.29 del 4 febbraio 1995 (allegato 3).
Si ricorda che la deroga riguarda tutti i lavoratori dipen-
denti dalle imprese per le quali sia prorogata la correspon-
sione dell'indennita' pari al trattamento massimo di inte-
grazione salariale straordinaria, anche se tale indennita'
riguarda soltanto singole unita' produttive.
Si ricorda altresi' che ai fini dell'applicazione della
deroga al blocco dei pensionamenti di anzianita' deve rite-
nersi utile la cessazione del rapporto di lavoro intervenuta
entro il mese in cui si colloca il termine finale del periodo
per il quale e' stata autorizzata la corresponsione della
predetta indennita'.
IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI
ALLEGATO 1
GAZZETTA UFFICIALE N. 013 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 17.1.1995
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
di integrazione salariale
. . . omissis . . .
Con decreto ministeriale 12 dicembre 1994, in favore dei
lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal
lavoro o lavoranti ad orario ridotto, e' disposta la proroga della
corresponsione dell'indennita' pari al trattamento massimo di
integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 61, comma 2,
del decreto-legge n. 601/1994, per i periodi e per il numero di
unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:
1) S.r.l. C.I.E.C. - Customs import export consultans, con sede in
Milano e unita' di Milano:
periodo: dall'8 marzo 1994 al 7 marzo 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 4;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dall'8 marzo 1993
2) S.r.l. O.T.E. - Organizzazione trasporti estero, con sede in
Milano e unita' di Milano:
periodo: dall'8 marzo 1994 al 7 marzo 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 4;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dall'8 marzo 1993
3) S.r.l. Siad, con sede in Torino e unita' di Grugliasco frazione
Gerbido (Torino):
periodo: dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 8;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 1 dicembre
1993.
4) S.p.a. Gottardo Ruffoni, con sede in Milano e unita' di Napoli:
periodo: dal 30 marzo 1994 al 29 marzo 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1994: dal 30 marzo 1993.
5) S.p.a. Gottardo Ruffoni, con sede in Milano e unita' di Trieste:
periodo: dal 31 marzo 1994 al 30 marzo 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1994: dal 31 marzo 1993.
6) S.p.a. Societa' trasporti Castelletti, con sede in Milano e
unita' di Milano e Redecesio (Milano):
periodo: dal 31 dicembre 1994 al 30 dicembre 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 6;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 31 dicembre
1993.
7) S.p.a. Societa' trasporti Castelletti, con sede in Milano e
unita' di Orbassano (Torino):
periodo: dal 15 dicembre 1994 al 14 dicembre 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 15 dicembre
1993.
8) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di
Brescia:
periodo: dal 29 marzo 1994 al 28 marzo 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
prima concessione: dal 29 marzo 1993.
9) S.p.a. Nedlloyd Road Cargo, con sede in Milano e unita' di
Milano:
periodo: dal 15 marzo 1994 al 14 marzo 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 8;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 15 marzo 1993.
. . . omissis . . .
Con decreto ministeriale 12 dicembre 1994, in favore dei
lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal
lavoro o lavoranti ad orario ridotto, e' disposta la proroga della
corresponsione dell'indennita' pari al trattamento massimo di
integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 61, comma 2,
del decreto-legge n. 601/94, per i periodi e per il numero di unita'
lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:
1) S.r.l. Calabria Francesco & C., con sede in Genova e unita' di
Genova:
periodo: dall'8 novembre 1994 al 7 novembre 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993.
2) S.r.l. Civani & Wellenfeld, con sede in Genova e unita' di
Genova:
periodo: dall'8 novembre 1994 al 7 novembre 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 5;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993.
3) S.r.l. Oliaro casa di spedizioni, con sede in Genova e unita'
di Genova:
periodo: dall'8 novembre 1994 al 7 novembre 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 6;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dall'8 novembre
1993.
4) S.r.l. Zust & Bachmeier, con sede in Como e unita' di Milano:
periodo: dal 30 agosto 1994 al 29 agosto 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 30 agosto
1993.
5) S.p.a. Borghetto magazzini generali e frigoriferi di Brescia,
con sede in Brescia e unita' di Brescia:
periodo: dall'8 novembre 1994 al 7 novembre 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 18;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994.
6) S.r.l. Gamco international, con sede in Cernusco sul Naviglio
(Milano) e unita' di Milano:
periodo: dal 17 maggio 1994 al 16 maggio 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1994: dal 17 maggio 1993.
7) S.p.a. GTI - Guarisco trasporti internazionali, con sede in
Grandate (Como) e unita' di Grandate (Como):
periodo: dal 10 giugno 1994 al 9 giugno 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 6;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 10 giugno
1993.
8) S.p.a. I.T.K., con sede in Milano e unita' di Milano:
periodo: dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 5 aprile 1993.
9) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di
Busto Arsizio (Varese):
periodo: dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 aprile
1993.
10) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di
Montano Lucino (Como):
periodo: dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 aprile
1993.
11) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di
Segrate (Milano):
periodo: dal 20 aprile 1994 al 19 aprile 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 20 aprile
1993.
12) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di
Segrate (Milano):
periodo: dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 5 aprile
1993.
13) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di
Segrate (Milano):
periodo: dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 8;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 aprile
1993.
14) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di
Verona:
periodo: dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 aprile
1993.
15) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di
Settimo Torinese (Torino):
periodo: dal 1 luglio 1994 al 30 giugno 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 1 luglio 1993.
16) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di
Settimo Torinese (Torino):
periodo: dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 3 maggio 1993.
17) S.I.T.E.S. - Societa' italiana trasporti e spedizioni c/o
Fiumicino, con sede in S. Mauro Torinese (Torino) e unita'
di Aerostazione merci - Terminal merci box 21/A - Roma:
periodo: dal 6 luglio 1994 al 5 luglio 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 6 luglio
1993.
18) S.p.a. Faxion Italy, con sede in Carpi (Modena) e unita' di
Parma:
periodo: dal 19 luglio 1994 al 18 luglio 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 19 luglio
1993.
19) S.r.l. Tra.Spe.Ma. - Trasporti spedizioni marittime, con sede
in Genova e unita' di Genova:
periodo: dal 1 luglio 1994 al 30 giugno 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 4;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 luglio
1993.
20) S.r.l. Parmatrans, con sede in Parma e unita' di Parma:
periodo: dal 23 giugno 1994 al 22 giugno 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 23 giugno
1993.
21) S.p.a. Emons Impes italiana, con sede in Fizzonasco (Milano) e
unita' di Fizzonasco (Milano):
periodo: dal 30 agosto 1994 al 29 agosto 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 30 agosto
1993.
22) S.p.a. Autoporto Valle d'Aosta, con sede in Pollein (Aosta) e
unita' di Pollein/Aosta (Aosta):
periodo: dal 1 giugno 1994 al 30 maggio 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 5;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 giugno
1993.
23) S.r.l. Ruhrexpress, con sede in Milano e unita' di Milano:
periodo: dal 4 novembre 1994 al 3 novembre 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994.
24) S.c. a r.l. Co.Vi.Mar., con sede in Ventimiglia Autoporto
Riviera dei Fiori (Imperia) e unita' di Ventimiglia Autoporto
Riviera dei Fiori (Imperia):
periodo: dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 1 agosto 1993.
Con decreto ministeriale 12 dicembre 1994, in favore dei
lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal
lavoro o lavoranti ad orario ridotto, e' disposta la proroga della
corresponsione dell'indennita' pari al trattamento massimo di
integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 61, comma 2,
del decreto-legge n. 601/94, per i periodi e per il numero di unita'
lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:
1) S.r.l. Napoli terminal, con sede in Napoli e unita' di Napoli:
periodo: dal 15 luglio 1994 al 14 luglio 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 15 luglio
1993.
2) S.p.a. Magazzini generali silos e frigoriferi, con sede in
Napoli e unita' di Napoli:
periodo: dal 15 luglio 1994 al 14 luglio 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 15 luglio
1993.
3) S.r.l. Gesil, con sede in Napoli e unita' di Napoli:
periodo: dal 15 luglio 1994 al 14 luglio 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 4;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 15 luglio
1993.
4) S.r.l. Gecol, con sede in Napoli e unita' di Napoli:
periodo: dal 15 luglio 1994 al 14 luglio 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 15 luglio
1993.
Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994, in favore dei
lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal
lavoro o lavoranti ad orario ridotto, e' disposta la proroga della
corresponsione dell'indennita' pari al trattamento massimo di
integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 61, comma 2,
del decreto-legge, n. 601/94, per i periodi e per il numero di unita'
lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:
1) S.a.s. Viale di Viale Enrico & C., con sede in Imperia e unita'
di Imperia:
periodo: dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1994: dal 1 giugno 1993.
2) S.a.s. Viale di Viale Enrico & C., con sede in Imperia e unita'
di Imperia:
periodo: dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 4;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1994: dal 1 aprile 1993.
3) S.p.a. Gruber Giuseppe, con sede in Bolzano e unita' di Aprilia
(Latina):
periodo: dall'8 novembre 1994 al 7 novembre 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dall'8 novembre
1993.
4) S.p.a. Francesco Parisi casa di spedizione, con sede in Trieste
e unita' di Milano:
periodo: dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995;
causale: art. 1, della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 1 settembre
1993.
. . . omissis . . .
ALLEGATO 2
GAZZETTA UFFICIALE N. 017 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 21.1.1995
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
di integrazione salariale
. . . omissis . . .
Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei
lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal
lavoro o lavoranti ad orario ridotto, e' disposta la proroga della
corresponsione dell'indennita' pari al trattamento massimo di
integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 61, comma 2,
del decreto-legge n. 601/1994, per i periodi e per il numero di
unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:
1) S.r.l. Argon, con sede in Brescia e unita' di Brescia:
periodo:dal 27 dicembre 1994 al 26 dicembre 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 27 dicembre
1993.
2) S.p.a. Coeclerici spedizioni, con sede in Genova e unita' di
Genova;
periodo: dal 15 dicembre 1994 al 14 dicembre 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 15 dicembre
1993.
3) S.a.s. Damiani spedizioni, con sede in Foggia e unita' di
Foggia;
periodo: dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 28 febbraio
1993.
4) S.p.a. Gottardo Ruffoni, con sede in Milano e unita' di S.Mauro
Torinese (Torino);
periodo: dal 18 ottobre 1994 al 17 ottobre 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 18 ottobre
1993.
5) S.p.a. Gottardo Ruffoni, con sede in Milano e unita' di S.
Mauro Torinese (Torino);
periodo: dal 6 settembre 1994 al 5 settembre 1995;
causale:art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 6 settembre
1993.
6) S.p.a. Gottardo Ruffoni, con sede in Milano e unita' di Cuneo,
Verona, Zingonia (Bergamo);
periodo: dal 27 dicembre 1994 al 26 dicembre 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 27 dicembre
1993.
7) S.p.a. Gottardo Ruffoni, con sede in Milano e unita' di Milano;
periodo: dal 15 novembre 1994 al 14 novembre 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 7;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 15 novembre
1993.
8) S.r.l. Bruno Tartaglia, con sede in Roma e unita' di Roma;
periodo: dal 26 marzo 1994 al 25 marzo 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 26 marzo
1993.
9) S.r.l. Spedi.Pra.Do. Spedizioni e pratiche doganali, con sede
in Genova e unita' di Genova;
periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 1 dicembre
1993.
10) S.r.l. Spedi.Pra.Do. Spedizioni e pratiche doganali, con sede
in Genova e unita' di Genova;
periodo: dal 20 dicembre 1994 al 19 dicembre 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994; dal 20 dicembre
1993.
ALLEGATO 3
GAZZETTA UFFICIALE N. 029 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 04 02 1995
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
di integrazione salariale
Con decreto ministeriale 22 dicembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto, e' disposta la proroga della
corresponsione dell'indennita' pari al trattamento massimo di
integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 61, comma 2,
del decreto-legge n. 601/1994, per i periodi e per il numero di
unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:
1) S.p.a. Magazzini generali di Castellammare di Stabia, con sede in
Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di
Stabia (Napoli):
periodo: dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 11;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 1 novembre 1993.
2) S.a.s Container Shipping di Rosellini Giovanni e Pigliacelli
Pietro, con sede in Napoli e unita' di Napoli:
periodo: dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 6;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 1 novembre 1993.
3) S.p.a. Gondrand, con sede in Bolzano e unita' di Roma:
periodo: dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 aprile 1993.
4) S.p.a. Gondrand, con sede in Bolzano e unita' di Bari:
periodo: dal 2 aprile 1994 a 1 aprile 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 4;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 2 aprile 1993.
5) S.p.a. Gondrand, con sede in Bolzano e unita' di Cosenza:
periodo: dal 10 maggio 1994 al 9 maggio 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 10 maggio 1993.
. . . omissis . . .
ALLEGATO 18
I.N.P.S. MESSAGGIO N.19293 DELL'8.2.1995
D. C. PENSIONI
MITTENTE: UFFICIO NORMATIVA
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
Oggetto: Decorrenza della pensione di anzianita' nei con-
fronti dei lavoratori ammessi al pensionamento in
deroga al blocco.
Per agevolare le Sedi nella individuazione della decorrenza
da attribuire alle pensioni di anzianita' liquidabili per
effetto delle disposizioni di deroga al blocco dei pensiona-
menti di anzianita' intervenuto dal 28 settembre 1994,
vengono riepilogate nelle tabelle allegate le possibili
decorrenze di liquidazione riferite alle singole situazioni
di deroga.
Tali decorrenze tengono conto, oltre che della data di
efficacia dei provvedimenti che prevedono le singole deroghe,
della data di maturazione dei requisiti di assicurazione e di
contribuzione per il diritto alla pensione, dell'eta' degli
interessati e delle particolari disposizioni dettate dalla
legge 19 luglio 1994, n.451, in materia di decorrenza dei
pensionamenti di anzianita'.
Nelle tabelle e' indicata, per le varie situazioni, la prima
decorrenza possibile. Una volta acquisito il diritto a
liquidare la pensione da una determinata decorrenza, la
pensione stessa puo' essere liquidata anche da qualunque
decorrenza successiva.
Si ricorda che per l'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti e per le gestioni dei lavoratori
autonomi la decorrenza della pensione di anzianita' non puo'
comunque essere anteriore al mese successivo a quello di
presentazione della domanda, sempreche' entro quest'ultimo
mese risultino maturati tutti i requisiti, compreso quello
della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI
DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' NEL PERIODO DI BLOCCO DISPOSTO DAI
DECRETI LEGGE N. 553 E N. 654 E DALLA LEGGE N. 724 DEL 1994
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! DEROGHE AL BLOCCO DEI ! PROVV.TO ! DECORRENZA DELLA PENSIONE !
! PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' ! DI DEROGA ! !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! ! ! !
!A) Lavoratori in mobilita' ! D.l.n.553 ! Qualsiasi decorrenza dal !
! lunga ! D.l.n.654 ! 1 .10.1994 in poi (art.1, !
! ! L. n.724 ! comma 6, legge n.451/1994) !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! ! ! !
!B) Lavoratori che possono far ! D.l.n.553 ! 1. Lavoratori di qualunque eta' !
! valere un'anzianita' contri-! D.l.n.654 ! che hanno maturato i 35 !
! butiva ai fini della misura ! L. n.724 ! anni di assicurazione e di !
! della pensione non inferio- ! ! contribuzione per il diritto !
! re a 40 anni ! ! alla pensione entro il 1992: !
! ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! ! ! 1 .10.1994 in poi !
! ! ! (art. 1, comma 2-quinquies, !
! ! ! legge n.438/1992) !
! ! ! !
! ! ! 2. Lavoratori che hanno maturato!
! ! ! i 35 anni di assicurazione e!
! ! ! di contribuzione per il di-!
! ! ! ritto alla pensione e i 52 o!
! ! ! 57 anni di eta' entro il!
! ! ! 30.6.1994: !
! ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! ! ! 1 .10.1994 in poi !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
! ! ! 3. Lavoratori che hanno maturato!
! ! ! i 35 anni di assicurazione e!
! ! ! di contribuzione per il di-!
! ! ! ritto alla pensione entro il!
! ! ! 1993 ma non i 52 o 57 anni di!
! ! ! eta' entro il 30.6.1994: !
! ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! ! ! 1 .11.1994 in poi !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
! ! ! 4. Lavoratori che hanno maturato!
! ! ! i 35 anni di assicurazione e!
! ! ! di contribuzione per il di-!
! ! ! ritto alla pensione entro il!
! ! ! 30.6.1994 ma non hanno com-!
! ! ! piuto i 52 o 57 anni di eta' !
! ! ! entro la stessa data: !
! ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! ! ! 1 .1.1995 in poi !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
!------------------------------------------------------------------------------
----------------!-----------!---------------------------------!
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! DEROGHE AL BLOCCO DEI ! PROVV.TO ! DECORRENZA DELLA PENSIONE !
! PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' ! DI DEROGA ! !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! ! ! !
! ! ! !
!B) Lavoratori che possono far ! D.l.n.553 ! 5. Lavoratori di qualunque eta' !
! valere un'anzianita' contri-! D.l.n.654 ! che hanno maturato i 35 anni !
! butiva ai fini della misura ! L. n.724 ! di assicurazione e di con- !
! della pensione non inferio- ! ! tribuzione per il diritto al-!
! re a 40 anni ! ! la pensione dopo il 30.6.1994!
! ! ! ed entro il 31.12.1994: !
! (segue) ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! ! ! 1 .1.1995 in poi !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
! ! ! 6. Lavoratori che maturano i 35 !
! ! ! anni di assicurazione e di !
! ! ! contribuzione per il diritto !
! ! ! alla pensione e i 52 o 57 !
! ! ! anni di eta' entro il !
! ! ! 30.6.1995: !
! ! ! decorrenza non anteriore al!
! ! ! 1 .7.1995 !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
! ! ! 7. Lavoratori che maturano i 35!
! ! ! anni di assicurazione e di!
! ! ! contribuzione per il diritto !
! ! ! alla pensione entro il !
! ! ! 30.6.1995 ma non compiono i!
! ! ! 52 o 57 anni di eta' entro la!
! ! ! stessa data: !
! ! ! decorrenza non anteriore al !
! ! ! 1 .1.1996 !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
! ! ! 8. Lavoratori di qualunque eta' !
! ! ! che maturano i 35 anni di !
! ! ! assicurazione e di contri- !
! ! ! buzione per il diritto alla !
! ! ! pensione dopo il 30.6.1995 !
! ! ! ed entro il 31.12.1995: !
! ! ! decorrenza non anteriore al !
! ! ! 1 .1.1996 !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! DEROGHE AL BLOCCO DEI ! PROVV.TO ! DECORRENZA DELLA PENSIONE !
! PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' ! DI DEROGA ! !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! ! ! !
!C) Lavoratori che possono far ! D.l.n.654 ! 1. Lavoratori di qualunque eta' !
! valere l'anzianita' contri- ! L. n.724 ! che hanno maturato i 35 anni !
! butiva massima prevista ! ! di assicurazione e di contri-!
! nell'ordinamento di appar- ! ! zione per il diritto alla !
! tenenza ai fini della mi- ! ! pensione, con eventuale arro-!
! sura della pensione, con ! ! tondamento, entro il 1993: !
! eventuale arrotondamento ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! ! ! 1 .12.1994 in poi !
! ! ! (art. 1, comma 2-quinquies, !
! ! ! legge n.438/1992; art. 11, !
! ! ! comma 8, legge n.537/1993) !
! ! ! !
! ! ! 2. Lavoratori che hanno maturato!
! ! ! i 35 anni di assicurazione e !
! ! ! di contribuzione per il di- !
! ! ! ritto alla pensione, con !
! ! ! eventuale arrotondamento, e i!
! ! ! 52 o 57 anni di eta' entro il!
! ! ! 30.6.1994: !
! ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! ! ! 1 .12.1994 in poi !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
! ! ! 3. Lavoratori che hanno maturato!
! ! ! i 35 anni di assicurazione e!
! ! ! di contribuzione per il di-!
! ! ! ritto alla pensione, con !
! ! ! eventuale arrotondamento, en-!
! ! ! tro il 30.6.1994 ma non hanno!
! ! ! compiuto i 52 o 57 anni di!
! ! ! eta' entro la stessa data: !
! ! ! qualsiasi decorrenza dal!
! ! ! 1 .1.1995 in poi !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
! ! ! 4. Lavoratori di qualunque eta' !
! ! ! che hanno maturato i 35 anni !
! ! ! di assicurazione e di con- !
! ! ! tribuzione per il diritto al-!
! ! ! la pensione, con eventuale !
! ! ! arrotondamento, dopo il !
! ! ! 30.6.1994 ed entro il !
! ! ! 31.12.1994: !
! ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! ! ! 1 .1.1995 in poi !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! DEROGHE AL BLOCCO DEI ! PROVV.TO ! DECORRENZA DELLA PENSIONE !
! PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' ! DI DEROGA ! !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! ! ! !
!C) Lavoratori che possono far ! D.l.n.654 ! 5. Lavoratori che maturano i 35 !
! valere l'anzianita' contri- ! L. n.724 ! anni di assicurazione e di !
! butiva massima prevista ! ! contribuzione per il diritto !
! nell'ordinamento di appar- ! ! alla pensione, con eventuale !
! tenenza ai fini della mi- ! ! arrotondamento, e i 52 o !
! sura della pensione, con ! ! 57 anni di eta' entro il !
! eventuale arrotondamento ! ! 30.6.1995: !
! ! ! decorrenza non anteriore al!
! (segue) ! ! 1 .7.1995 !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
! ! ! 6. Lavoratori che maturano i 35!
! ! ! anni di assicurazione e di!
! ! ! contribuzione per il diritto !
! ! ! alla pensione, con eventuale!
! ! ! arrotondamento, entro il !
! ! ! 30.6.1995, ma non compiono i!
! ! ! 52 o 57 anni di eta' entro la!
! ! ! stessa data: !
! ! ! decorrenza non anteriore al !
! ! ! 1 .1.1996 !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
! ! ! 7. Lavoratori di qualunque eta' !
! ! ! che maturano i 35 anni di !
! ! ! assicurazione e di contri- !
! ! ! buzione per il diritto alla !
! ! ! pensione, con eventuale !
! ! ! arrotondamento, dopo il !
! ! ! 30.6.1995 ed entro il !
! ! ! il 31.12.1995: !
! ! ! decorrenza non anteriore al !
! ! ! 1 .1.1996 !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! ! ! !
!D) Dipendenti privati cessati ! L. n.724 ! Decorrenza non anteriore al !
! dal lavoro entro il ! ! 1 .1.1995 !
! 30.9.1994, in possesso ! ! !
! alla data di cessazione dei ! ! !
! 35 anni di assicurazione e ! ! !
! di contribuzione per il di- ! ! !
! ritto alla pensione e che ! ! !
! dalla predetta data non pre-! ! !
! stino attivita' lavorativa ! ! !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! DEROGHE AL BLOCCO DEI ! PROVV.TO ! DECORRENZA DELLA PENSIONE !
! PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' ! DI DEROGA ! !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! ! ! !
!E) Dipendenti privati che han- ! D.l.n.654 ! 1. Lavoratori di qualunque eta' !
! no presentato domanda di ! L. n.724 ! che hanno maturato i 35 anni !
! pensione entro il 27.9.1994,! ! di assicurazione e di con- !
! sono cessati dal lavoro en- ! ! tribuzione per il diritto al-!
! tro il 30.9.1994 e hanno ! ! la pensione entro il 1993: !
! maturato entro la stessa da-! ! decorrenza 1 .12.1994 !
! ta i 35 anni di assicurazio-! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ne e di contribuzione per il! ! n.537/1993) !
! diritto alla pensione ! ! !
! ! ! 2. Lavoratori che hanno maturato!
! ! ! i 35 anni di assicurazione e!
! ! ! di contribuzione per il di-!
! ! ! ritto alla pensione e i 52 o!
! ! ! 57 anni di eta' entro il!
! ! ! 30.6.1994: !
! ! ! decorrenza 1 .12.1994 !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
! ! ! 3. Lavoratori che hanno maturato!
! ! ! i 35 anni di assicurazione e!
! ! ! di contribuzione per il di-!
! ! ! ritto alla pensione entro il!
! ! ! 30.6.1994 ma non hanno com-!
! ! ! piuto i 52 o 57 anni di eta' !
! ! ! entro la stessa data: !
! ! ! decorrenza 1 .1.1995 !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
! ! ! 4. Lavoratori di qualunque eta' !
! ! ! che hanno maturato i 35 anni !
! ! ! di assicurazione e di con- !
! ! ! buzione per il diritto alla !
! ! ! pensione dopo il 30.6.1994 !
! ! ! ed entro il 30.9.1994: !
! ! ! decorrenza 1 .1.1995 !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! ! ! !
!F) Lavoratori dipendenti ed ! D.l.n.654 ! 1. Lavoratori di qualunque eta' !
! autonomi ammessi alla pro- ! L. n.724 ! che hanno maturato i 35 anni !
! secuzione volontaria con ! ! di assicurazione e di contri-!
! decorrenza compresa entro ! ! buzione per il diritto alla !
! il 24 settembre 1994 ! ! pensione entro il 1993: !
! ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! ! ! 1 .12.1994 in poi !
! ! ! (art. 1, comma 2-quinquies, !
! ! ! legge n.438/1992; art. 11, !
! ! ! comma 8, legge n.537/1993) !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! DEROGHE AL BLOCCO DEI ! PROVV.TO ! DECORRENZA DELLA PENSIONE !
! PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' ! DI DEROGA ! !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! ! ! !
!F) Lavoratori dipendenti ed ! D.l.n.654 ! 2. Lavoratori che hanno maturato!
! autonomi ammessi alla pro- ! L. n.724 ! i 35 anni di assicurazione e!
! secuzione volontaria con ! ! di contribuzione per il di-!
! decorrenza compresa entro ! ! ritto alla pensione e i 52 o!
! il 24 settembre 1994 ! ! 57 anni di eta' entro il!
! ! ! 30.6.1994: !
! ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! (segue) ! ! 1 .12.1994 in poi !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
! ! ! 3. Lavoratori che hanno maturato!
! ! ! i 35 anni di assicurazione e!
! ! ! di contribuzione per il di-!
! ! ! ritto alla pensione entro il!
! ! ! 30.6.1994 ma non hanno com-!
! ! ! piuto i 52 o 57 anni di eta' !
! ! ! entro la stessa data: !
! ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! ! ! 1 .1.1995 in poi !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
! ! ! 4. Lavoratori di qualunque eta' !
! ! ! che hanno maturato i 35 anni !
! ! ! di assicurazione e di con- !
! ! ! tribuzione per il diritto al-!
! ! ! la pensione dopo il 30.6.1994!
! ! ! ed entro il 31.12.1994: !
! ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! ! ! 1 .1.1995 in poi !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
! ! ! 5. Lavoratori che maturano i 35 !
! ! ! anni di assicurazione e di !
! ! ! contribuzione per il diritto !
! ! ! alla pensione e i 52 o !
! ! ! 57 anni di eta' entro il !
! ! ! 30.6.1995: !
! ! ! decorrenza non anteriore al!
! ! ! 1 .7.1995 !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! DEROGHE AL BLOCCO DEI ! PROVV.TO ! DECORRENZA DELLA PENSIONE !
! PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' ! DI DEROGA ! !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! ! ! !
!F) Lavoratori dipendenti ed ! D.l.n.654 ! 6. Lavoratori che maturano i 35!
! autonomi ammessi alla pro- ! L. n.724 ! anni di assicurazione e di!
! secuzione volontaria con ! ! contribuzione per il diritto !
! decorrenza compresa entro ! ! alla pensione entro il !
! il 24 settembre 1994 ! ! 30.6.1995 ma non compiono i!
! ! ! 52 o 57 anni di eta' entro la!
! (segue) ! ! stessa data: !
! ! ! decorrenza non anteriore al !
! ! ! 1 .1.1996 !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
! ! ! 7. Lavoratori di qualunque eta' !
! ! ! che maturano i 35 anni di !
! ! ! assicurazione e di contri- !
! ! ! buzione per il diritto alla !
! ! ! pensione dopo il 30.6.1995 !
! ! ! ed entro il 31.12.1995: !
! ! ! decorrenza non anteriore al !
! ! ! 1 .1.1996 !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! ! ! !
!G) Lavoratori in preavviso alla! D.l.n.654 ! 1. Lavoratori di qualunque eta' !
! data del 28 settembre 1994 ! L. n.724 ! che hanno maturato i 35 anni !
! ! ! di assicurazione e di contri-!
! ! ! zione per il diritto alla !
! ! ! pensione entro il 1993: !
! ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! ! ! 1 .12.1994 in poi !
! ! ! (art. 1, comma 2-quinquies, !
! ! ! legge n.438/1992; art. 11, !
! ! ! comma 8, legge n.537/1993) !
! ! ! !
! ! ! 2. Lavoratori che hanno maturato!
! ! ! i 35 anni di assicurazione e!
! ! ! di contribuzione per il di-!
! ! ! ritto alla pensione e i 52 o!
! ! ! 57 anni di eta' entro il!
! ! ! 30.6.1994: !
! ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! ! ! 1 .12.1994 in poi !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
!------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------!-----------!----------------------------
-----!! DEROGHE AL BLOCCO DEI ! PROVV.TO ! DECORRENZA DELLA PENSIONE
!
! PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' ! DI DEROGA ! !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! ! ! !
!G) Lavoratori in preavviso alla! D.l.n.654 ! 3. Lavoratori che hanno maturato!
! data del 28 settembre 1994 ! L. n.724 ! i 35 anni di assicurazione e!
! ! ! di contribuzione per il di-!
! (segue) ! ! ritto alla pensione entro il!
! ! ! 30.6.1994 ma non hanno com-!
! ! ! piuto i 52 o 57 anni di eta' !
! ! ! entro la stessa data: !
! ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! ! ! 1 .1.1995 in poi !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
! ! ! 4. Lavoratori di qualunque eta' !
! ! ! che hanno maturato i 35 anni !
! ! ! di assicurazione e di contri-!
! ! ! buzione per il diritto alla !
! ! ! pensione dopo il 30.6.1994 ed!
! ! ! entro il 31.12.1994: !
! ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! ! ! 1 .1.1995 in poi !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
! ! ! 5. Lavoratori che maturano i 35 !
! ! ! anni di assicurazione e di !
! ! ! contribuzione per il diritto !
! ! ! alla pensione e i 52 o !
! ! ! 57 anni di eta' entro il !
! ! ! 30.6.1995: !
! ! ! decorrenza non anteriore al!
! ! ! 1 .7.1995 !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
! ! ! 6. Lavoratori che maturano i 35!
! ! ! anni di assicurazione e di!
! ! ! contribuzione per il diritto !
! ! ! alla pensione entro il !
! ! ! 30.6.1995 ma non compiono i!
! ! ! 52 o 57 anni di eta' entro la!
! ! ! stessa data: !
! ! ! decorrenza non anteriore al !
! ! ! 1 .1.1996 !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! DEROGHE AL BLOCCO DEI ! PROVV.TO ! DECORRENZA DELLA PENSIONE !
! PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' ! DI DEROGA ! !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! ! ! !
!H) Dipendenti da imprese alle ! D.l.n.553 ! !
! quali e' concesso il trat- ! D.l.n.654 ! !
! tamento straordinario di ! L. n.724 ! !
! CIG in base a procedure av- ! ! !
! viate entro il 30.12.1994 ! ! !
! ! ! !
!H.1) Dipendenti da imprese de- ! ! !
! stinatarie di decreti CIG ! ! !
! per ristrutturazione, ! ! !
! riorganizzazione, conver- ! ! !
! sione o crisi aziendale ! ! !
! ! ! !
! ! ! !
!H.1.1) Lavoratori che fruiscono! ! Qualsiasi decorrenza dal !
! del trattamento di CIG ! ! 1 .10.1994 in poi !
! ! ! (art. 1, comma 6, legge !
! ! ! n.451/1994) !
! ! ! !
!H.1.2) Lavoratori che non frui-! ! Qualsiasi decorrenza dal !
! scono del trattamento di! ! 1 .10.1994 in poi !
! CIG ! ! (art. 1, comma 6, legge !
! ! ! n.451/1994) !
! ! ! !
!H.2) Dipendenti da imprese sot-! ! !
! toposte a procedure con-! ! !
! corsuali o da imprese che ! ! !
! hanno stipulato contratti ! ! !
! di solidarieta', alle qua-! ! !
! li e' concesso il tratta- ! ! !
! mento straordinario di CIG! ! !
! ! ! !
!H.2.1) Lavoratori che fruiscono! ! Qualsiasi decorrenza dal !
! del trattamento di CIG ! ! 1 .10.1994 in poi !
! ! ! (art. 1, comma 6, legge !
! ! ! n.451/1994) !
! ! ! N.B. In attesa dei chiarimenti !
! ! ! ministeriali, la deroga, per il !
! ! ! momento, opera solo per le pen- !
! ! ! sioni con decorrenza compresa !
! ! ! entro il 31.12.1994 !
! ! ! !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
!-------------------------------!----------------------------------------------
!---------------------------------!! DEROGHE AL BLOCCO DEI ! PROVV.TO
! DECORRENZA DELLA PENSIONE !! PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' ! DI DEROGA
! !!-------------------------------!-----------
!---------------------------------!! !
! !!H.2.2) lavoratori che non frui-!
! 1. Lavoratori di qualunque eta' !
! scono del trattamento di! ! che hanno maturato i 35 anni !
! CIG ! ! di assicurazione e di contri-!
! ! ! buzione per il diritto alla !
! ! ! pensione entro il 1992: !
! ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! ! ! 1 .10.1994 in poi !
! ! ! (art. 1, comma 2-quinquies, !
! ! ! legge n.438/1992) !
! ! ! N.B. In attesa dei chiarimen-!
! ! ! ti ministeriali, la deroga, !
! ! ! per il momento, opera solo !
! ! ! per le pensioni con decorren-!
! ! ! za compresa entro il 31.12.94!
! ! ! !
! ! ! 2. Lavoratori che hanno maturato!
! ! ! i 35 anni di assicurazione e!
! ! ! di contribuzione per il di- !
! ! ! ritto alla pensione e i 52 o !
! ! ! 57 anni di eta' entro il !
! ! ! 30.6.1994: !
! ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! ! ! 1 .10.1994 in poi !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! N.B. In attesa dei chiarimen-!
! ! ! ti ministeriali, la deroga, !
! ! ! per il momento, opera solo !
! ! ! per le pensioni con decorren-!
! ! ! za compresa entro il 31.12.94!
! ! ! !
! ! ! 3. Lavoratori che hanno maturato!
! ! ! i 35 anni di assicurazione e!
! ! ! di contribuzione per il di-!
! ! ! ritto alla pensione entro il!
! ! ! 1993 ma non hanno compiuto i!
! ! ! 52 o 57 anni di eta' entro !
! ! ! il 30.6.1994 !
! ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! ! ! 1 .11.1994 in poi !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! N.B. In attesa dei chiarimen-!
! ! ! ti ministeriali, la deroga, !
! ! ! per il momento, opera solo !
! ! ! per le pensioni con decor-!
! ! ! renza compresa entro il !
! ! ! 31.12.1994 !
!-------------------------------!----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------!--------
-------------------------!
!-------------------------------!-----------!--------
-------------------------!! DEROGHE AL BLOCCO DEI ! PROVV.TO ! DECOR
RENZA DELLA PENSIONE !
! PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' ! DI DEROGA ! !
!------------------------------------------------------------------------------
----------------!----------------------------------------------!---------------
------------------!! ! !
!!I) Lavoratori aventi titolo ! D.l.n.654 ! Qualsiasi dec
orrenza dal !! alla mobilita' breve al ! L. n.724 ! 1 .12.1994 in
poi !! 28.9.1994 o anche successi- ! ! (art. 1, comm
a 6, legge !! mente in base a procedure ! ! n.451/1994)
!! avviate prima di tale data ! !
!!-------------------------------!-----------!---------------
------------------!! ! !
!!L) Dipendenti da enti o impre- ! D.l.n.553 !
!! se per le quali siano av- ! D.l.n.654 !
!! viati processi di ristrut- ! L. n.724
! !
! turazione e risanamento ! ! !
! previsti da specifiche di- ! ! !
! sposizioni di legge ! ! !
! ! ! !
!L.1) Dipendenti da imprese ! ! Qualsiasi decorrenza dal !
! destinatarie di programmi ! ! 1 .10.1994 in poi !
! CIPI di ristrutturazione, ! ! (art. 1, comma 6, legge !
! riorganizzazione, conver- ! ! n.451/1994) !
! sione o crisi aziendale ! ! !
! ! ! !
!L.2) Dipendenti della sop- ! ! Qualsiasi decorrenza dal !
! pressa AGENSUD e degli Or-! ! 1 .10.1994 in poi !
! nismi di promozione FINAM,! ! (art.9 decreto legge n.675/1994)!
! INSUD, FIME, FORMEZ, ITAL-! ! !
! STRADE e IASM ! ! !
! ! ! !
!L.3) Dipendenti da altri enti ! ! 1. Lavoratori di qualunque eta' !
! o imprese, diverse da ! ! che hanno maturato i 35 anni !
! quelle di cui ai punti L.1! ! di assicurazione e di contri-!
! ed L.2, per le quali siano! ! buzione per il diritto alla !
! avviati processi di ri- ! ! pensione entro il 1992: !
! strutturazione e risana- ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! mento previsti da specifi-! ! 1 .10.1994 in poi !
! che disposizioni di legge ! ! (art. 1, comma 2-quinquies, !
! (TELECOM, ALITALIA, ENIT, ! ! legge n.438/1992) !
! RAI, ecc.) ! ! !
! ! ! 2. Lavoratori che hanno maturato!
! ! ! i 35 anni di assicurazione e!
! ! ! di contribuzione per il di-!
! ! ! ritto alla pensione e i 52 o!
! ! ! 57 anni di eta' entro il!
! ! ! 30.6.1994: !
! ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! ! ! 1 .10.1994 in poi !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! DEROGHE AL BLOCCO DEI ! PROVV.TO ! DECORRENZA DELLA PENSIONE !
! PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' ! DI DEROGA ! !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! ! ! !
!L.3) Dipendenti da altri enti ! ! 3. Lavoratori che hanno maturato!
! o imprese, diverse da ! ! i 35 anni di assicurazione e!
! quelle di cui ai punti ! ! di contribuzione per il di-!
! L.1 ed L.2, per le qua- ! ! ritto alla pensione entro il!
! li siano avviati processi ! ! 1993 ma non hanno compiuto i!
! di ristrutturazione e ! ! 52 o 57 anni di eta' entro il!
! risanamento previsti da ! ! 30.6.1994: !
! specifiche disposizioni ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! di legge (TELECOM, ALITA- ! ! 1 .11.1994 in poi !
! LIA, ENIT, RAI, ecc.) ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! (segue) ! ! !
! ! ! 4. Lavoratori che hanno maturato!
! ! ! i 35 anni di assicurazione e!
! ! ! di contribuzione per il di-!
! ! ! ritto alla pensione entro il!
! ! ! 30.6.1994 ma non hanno com-!
! ! ! piuto i 52 o 57 anni di eta' !
! ! ! entro la stessa data: !
! ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! ! ! 1 .1.1995 in poi !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
! ! ! 5. Lavoratori di qualunque eta' !
! ! ! che hanno maturato i 35 anni !
! ! ! di assicurazione e di con- !
! ! ! tribuzione per il diritto !
! ! ! alla pensione dopo il !
! ! ! 30.6.1994 ed entro il !
! ! ! 31.12.1994: !
! ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! ! ! 1 .1.1995 in poi !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
! ! ! 6. Lavoratori che maturano i 35 !
! ! ! anni di assicurazione e di !
! ! ! contribuzione per il diritto !
! ! ! alla pensione e i 52 o 57 !
! ! ! anni di eta' entro il !
! ! ! 30.6.1995: !
! ! ! decorrenza non anteriore al!
! ! ! 1 .7.1995 !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
!-------------------------------!----------------------------------------------
------!---------------------------------!! DEROGHE AL BLOCCO DEI ! PROV
V.TO ! DECORRENZA DELLA PENSIONE !
! PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' ! DI DEROGA ! !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! ! ! !
!L.3) Dipendenti da altri enti ! ! 7. Lavoratori che maturano i 35!
! o imprese, diverse da ! ! anni di assicurazione e di!
! quelle di cui ai punti ! ! contribuzione per il diritto !
! L.1 ed L.2, per le quali ! ! alla pensione entro il !
! siano avviati processi di ! ! 30.6.1995 ma non compiono i!
! ristrutturazione e risana-! ! 52 o 57 anni di eta' entro la!
! mento previsti da specifi-! ! stessa data: !
! che disposizioni di legge ! ! decorrenza non anteriore al !
! (TELECOM, ALITALIA, ENIT, ! ! 1 .1.1996 !
! RAI, ecc.) ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! (segue) ! ! !
! ! ! 8. Lavoratori di qualunque eta' !
! ! ! che maturano i 35 anni di !
! ! ! assicurazione e di contri- !
! ! ! buzione per il diritto alla !
! ! ! pensione dopo il 30.6.1995 !
! ! ! ed entro il 31.12.1995: !
! ! ! decorrenza non anteriore al !
! ! ! 1 .1.1996 !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
!-------------------------------!-----------!-
!
! ! ! !
!M) Dipendenti da enti o impre- ! D.l.n.654 ! 1. Lavoratori di qualunque eta' !
! se per le quali siano avvia-! L. n.724 ! che hanno maturato i 35 anni !
! ti processi di ristruttura- ! ! anni di assicurazione e di !
! zione e risanamento previsti! ! contribuzione per il diritto !
! da specifiche normative ! ! alla pensione entro il 1993: !
! ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! N.B. Per il momento non ! ! 1 .12.1994 in poi !
! sono stati individuati al- ! ! (art. 1, comma 2-quinquies !
! tri enti o imprese oltre a ! ! legge n.438/1992; art. 11, !
! quelli indicati alla lette- ! ! comma 8, legge n.537/1993) !
! ra L. ! ! !
! ! ! 2. Lavoratori che hanno maturato!
! ! ! i 35 anni di assicurazione e!
! ! ! di contribuzione per il di-!
! ! ! ritto alla pensione e i 52 o!
! ! ! 57 anni di eta' entro il!
! ! ! 30.6.1994: !
! ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! ! ! 1 .12.1994 in poi !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
!-------------------------------!----------------------------------------------
!---------------------------------!
!-------------------------------!-----------
!---------------------------------!
! DEROGHE AL BLOCCO DEI ! PROVV.TO ! DECORRENZA DELLA PENSIONE !
! PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' ! DI DEROGA ! !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! ! ! !
!M) Dipendenti da enti o impre- ! D.l.n.654 ! 3. Lavoratori che hanno maturato!
! se per le quali siano stati ! L. n.724 ! i 35 anni di assicurazione e!
! avviati processi di ri- ! ! di contribuzione per il di-!
! strutturazione e risanamen- ! ! ritto alla pensione entro il !
! to previsti da specifiche ! ! 30.6.1994 ma non hanno com- !
! normative ! ! piuto i 52 o 57 anni di eta'!
! ! ! entro la stessa data: !
! N.B. Per il momento non ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! sono stati individuati al- ! ! 1 .1.1995 in poi !
! tri enti o imprese oltre a ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! quelli indicati alla lette- ! ! n.537/1993) !
! ra L. ! ! !
! ! ! 4. Lavoratori di qualunque eta' !
! (segue) ! ! che hanno maturato i 35 anni !
! ! ! di assicurazione e di con- !
! ! ! tribuzione per il diritto !
! ! ! alla pensione dopo il !
! ! ! 30.6.1994 ed entro il !
! ! ! 31.12.1994: !
! ! ! qualsiasi decorrenza dal !
! ! ! 1 .1.1995 in poi !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
! ! ! 5. Lavoratori che maturano i 35 !
! ! ! anni di assicurazione e di !
! ! ! contribuzione per il diritto !
! ! ! alla pensione e i 52 o 57 !
! ! ! anni di eta' entro il !
! ! ! 30.6.1995: !
! ! ! decorrenza non anteriore al!
! ! ! 1 .7.1995 !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
! ! ! !
! ! ! 6. Lavoratori che maturano i 35!
! ! ! anni di assicurazione e di!
! ! ! contribuzione per il diritto !
! ! ! alla pensione entro il !
! ! ! 30.6.1995 ma non compiono i!
! ! ! 52 o 57 anni di eta' entro la!
! ! ! stessa data: !
! ! ! decorrenza non anteriore al !
! ! ! 1 .1.1996 !
! ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! ! ! n.537/1993) !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! DEROGHE AL BLOCCO DEI ! PROVV.TO ! DECORRENZA DELLA PENSIONE !
! PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' ! DI DEROGA ! !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! ! ! !
!M) Dipendenti da enti o impre- ! D.l.n.654 ! 7. Lavoratori di qualunque eta' !
! se per le quali siano stati ! L. n.724 ! che maturano i 35 anni di !
! avviati processi di ri- ! ! assicurazione e di contri- !
! strutturazione e risanamen- ! ! buzione per il diritto alla !
! to previsti da specifiche ! ! pensione dopo il 30.6.1995 !
! normative ! ! ed entro il 31.12.1995: !
! ! ! decorrenza non anteriore al !
! N.B. Per il momento, non ! ! 1 .1.1996 !
! sono stati individuati al- ! ! (art. 11, comma 8, legge !
! tri enti o imprese oltre ! ! n.537/1993) !
! quelli indicati alla let- ! ! !
! tera L. ! ! !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! ! ! !
!N) Lavoratori privi della vista! D.l.n.654 ! Qualsiasi decorrenza dal !
! ! L. n.724 ! 1 .12.1994 in poi !
! ! ! (art. 1, comma 6, legge !
! ! ! n.451/1994) !
!-------------------------------!-----------!---------------------------------!
! ! ! !
!O) Giudici di pace ! L. n.673 ! Qualsiasi decorrenza dal !
! ! ! 1 .10.1994 in poi !
! ! ! N.B. In attesa dei chiarimenti !
! ! ! ministeriali, la deroga, per il !
! ! ! momento, opera solo per le pen- !
! ! ! sioni con decorrenza compresa !
! ! ! tra il 1 .10.1994 e il 30.11.94 !
!-------------------------------!-----------!-------------------------------!
ALLEGATO 19
ELENCO DELLE CIRCOLARI EMANATE A PARTIRE DAL 1992 PER L'AP-
PLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RIFORMA DELLE PENSIONI
- Circolare n.234 del 10 ottobre 1992.
"Decreto legge 19 settembre 1992, n.384. Criteri applicati-
vi"
- Circolare n.274 del 27 novembre 1992.
"Articolo 1 della legge 14 novembre 1992, n.438, di conver-
sione del decreto legge 19 settembre 1992, n.384. Pensiona-
menti di anzianita'"
- Circolare n.293 del 22 dicembre 1992
"Articolo 1 della legge 14 novembre 1992, n.438, di conver-
sione del decreto legge 19 settembre 1992, n.384. Pensiona-
menti di anzianita'. Ulteriori chiarimenti"
- Circolare n. 50 del 23 febbraio 1993.
"Decreto legislativo 30.12.1992, n. 503. Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, ai sensi dell'art. 3 della legge 23
ottobre 1992, n. 421"
- Circolare n.143 del 23 giugno 1993.
"Decreto legge 5 giugno 1993, n.169. Disposizioni urgenti
per i lavoratori del settore dell'amianto. Criteri applica-
tivi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo
1992, n.257"
- Circolare n. 163 del 14 luglio 1993.
"Decreto Legge 21 giugno 1993, n. 199. Deroga al blocco dei
pensionamenti per anzianita' in favore dei dipendenti delle
imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali
e degli spedizionieri doganali"
- Circolare n. 176 del 23 luglio 1993.
"Lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano appro-
vati dal CIPI i programmi di cui all'art. 1, comma 2, della
Legge 23 luglio 1991, n. 223. Deroga alla sospensione del
pensionamento per anzianita'"
- Circolare n. 199 dell'11 agosto 1993.
"Art. 6, comma 10, della Legge 19 luglio 1993, n. 236, di
conversione con modificazioni del decreto legge 20 maggio
1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione. Pensione di anzianita' in favore dei
lavoratori collocati in mobilita'"
- Circolare n. 204 del 30 agosto 1993.
"Nuova disciplina dei pensionamenti per anzianita' in vigore
dall'anno 1994"
- Circolare n. 217 del 29 settembre 1993.
"Decreto Legge 9 agosto 1993, n. 285. Deroga al blocco dei
pensionamenti per anzianita' in favore del personale della
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del
mezzogiorno"
- Circolare n. 221 del 1 ottobre 1993.
"Art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503. Assicurati che compiono l'eta' pensionabile nel mese
di dicembre"
- Circolare n. 239 del 22 ottobre 1993.
"Art. 1, commi 1 e 2, della legge 14 novembre 1992, n. 438,
di conversione del Decreto legge 19 settembre 1992, n. 384.
Pensionamenti di anzianita'. Questioni varie"
- Circolare n. 240 del 22 ottobre 1993.
"Decreto Legge 9 ottobre 1993, n. 403. Deroga al blocco dei
pensionamenti per anzianita' in favore del personale della
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno"
- Circolare n. 258 del 16 novembre 1993.
"Articolo 1, comma 1, ed articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Requisiti per la
pensione di vecchiaia"
- Circolare n. 270 del 29 novembre 1993.
"Nuova disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da
lavoro dipendente ed autonomo in vigore dall'anno 1994"
- Circolare n. 293 del 23 dicembre 1993.
"Articolo 6, comma 10-bis, della Legge 19 luglio 1993,
n.236. Eta' per il pensionamento di vecchiaia dei lavoratori
che hanno titolo all'indennita' di mobilita' "lunga"
- Circolare n. 12 del 14 gennaio 1994.
"Deroga al blocco dei pensionamenti di anzianita' nei
confronti dei lavoratori in preavviso alla data del 19
settembre 1992. Art. 11, comma 25, della legge 24 dicembre
1993, n. 537"
- Circolare n. 21 del 22 gennaio 1994
"Decreto legge 7 dicembre 1993, n. 506. Deroga al blocco dei
pensionamenti per anzianita' in favore del personale della
soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del
mezzogiorno"
- Circolare n.23 del 22 gennaio 1994.
"Articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.503. Riflessi sulla pensione anticipata di vecchiaia per i
lavoratori delle miniere, cave e torbiere"
- Circolare n. 56 del 17 febbraio 1994.
"Articolo 1, comma 7, del Decreto legge 18 gennaio 1994,
n.40. Pensio-namento di anzianita' nei confronti di partico-
lari categorie di lavoratori"
- Circolare n. 76 del 5 marzo 1994.
"Articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30.12.1992,
n.503. Cessazione del rapporto di lavoro ai fini del conse-
guimento del diritto alla pensione di vecchiaia"
- Circolare n. 82 del 10 marzo 1994.
"Articolo 1 Decreto legislativo 30.12.1992, n. 503. Invalidi
in misura non inferiore all'80 per cento: requisiti per la
pensione di vecchiaia"
- Circolare n. 88 del 16 marzo 1994.
"Decreto legge 7 febbraio 1994, n. 95. Deroga al blocco dei
pensionamenti per anzianita' in favore del personale della
soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del
mezzogiorno"
- Circolare n. 112 del 9 aprile 1994.
"Articolo 1, comma 6, del decreto legge 18 marzo 1994,
n.185. Pensionamento di anzianita' nei confronti di parti-
colari categorie di lavoratori"
- Circolare n. 118 del 20 aprile 1994.
"Articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Disposi-
zioni in materia pensionistica. Nuova disciplina del pen-
sionamento per anzianita' e del cumulo della pensione con il
reddito da lavoro"
- Circolare n. 124 del 22 aprile 1994.
"Pensionamenti di anzianita' in favore del personale della
soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del
mezzogiorno"
- Circolare n. 186 del 17 giugno 1994.
"Pensionamento di anzianita' nei confronti di particolari
categorie di lavoratori"
- Circolare n. 224 del 21 luglio 1994.
"Pensionamenti di anzianita' in favore del personale della
soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del
mezzogiorno"
- Circolare n. 240 del 2 agosto 1994.
"Legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione, con modifi-
cazioni, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299"
- Circolare n. 258 del 26 settembre 1994.
"Decreto legge 8 agosto 1994, n. 491. Pensionamenti di
anzianita' in favore del personale della soppressa agenzia
per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno"
- Circolare n. 262 del 30 settembre 1994.
"Decreto legge 28 settembre 1994, n. 553. Criteri di
applicazione"
- Circolare n. 290 del 4 novembre 1994.
"Decreto legge 28 settembre 1994, n. 553. Pensionamenti di
anzianita' nei confronti di lavoratori dipendenti da Enti o
imprese per le quali siano avviati processi di ristruttura-
zione e risanamento e di lavoratori dipendenti da imprese
cui e' concesso il trattamento straordinario di integrazione
salariale. Trattamenti anticipati a carico dei Fondi spe-
ciali di previdenza gestiti dall'Istituto"
- Circolare n. 304 del 18 novembre 1994.
"Decreto legge 28 settembre 1994 n. 553. Lavoratori dipen-
denti da Enti o Imprese per le quali siano avviati processi
di ristrutturazione e risanamento. Istruzioni integrative"
- Circolare n.315 del 30 novembre 1994.
"Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503. Riflessi della
nuova disciplina in materia di pensionamento per vecchiaia
sui trattamenti pensionistici anticipati dei lavoratori
dipendenti da imprese che abbiano stipulato contratti a
norma delle leggi n. 863 del 1984 e n. 223 del 1991"
- Circolare n. 318 del 7 dicembre 1994.
"Decreto legge 26 novembre 1994, n. 654. Istruzioni appli-
cative"
- Circolare n. 338 del 24 dicembre 1994.
"Articolo 13 della legge contenente le "misure di raziona-
lizzazione della finanza pubblica" collegata alla finanzia-
ria per l'anno 1995. Disposizioni in materia di pensiona-
menti di anzianita' nel regime generale e nei regimi sosti-
tutivi ed esclusivi"
SOMMARIO
CAPITOLO I
PENSIONE DI VECCHIAIA
1 - LIMITI DI ETA'
1.1 - Deroghe all'elevazione dei limiti di eta'
1.1.1 - Lavoratori non vedenti
1.1.2 - Invalidi in misura non inferiore all'80 per cento
1.1.3 - Lavoratori addetti ad attivita' usuranti
1.1.4 - Lavoratori che hanno titolo a fruire dell'indennita'
di mobilita' "lunga"
1.2 - Opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro
1.2.1 - Opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro a
norma dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1982,
n.54
1.2.2 - Opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro a
norma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990,
n.407, come modificato dall'ar-ticolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503
1.2.3 - Prosecuzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici
fino agli stessi limiti di eta' previsti per gli
uomini (articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n.903)
1.3 - Pensione supplementare
2 - REQUISITI DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE
2.1 - Deroghe all'elevazione dei requisiti di assicurazione e
di contribuzione
2.1.1 - Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i
requisiti di assicurazione e di contribuzione previ-sti
dalla normativa previgente
2.1.2 - Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria da
data anteriore al 31 dicembre 1992
2.1.3 - Lavoratori dipendenti che possono far valere
un'anzianita' assicurativa di almeno 25 anni e risul-
tano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata
inferiore a 52 settimane nell'anno solare
2.1.4 - Lavoratori dipendenti che possono far valere al 31
dicembre 1992 un periodo di assicurazione e di con-
tribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla
previgente normativa
2.1.5 - Lavoratori che hanno titolo all'indennita' di mobi-
lita' "lunga"
2.1.6 - Lavoratori non vedenti
3 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
3.1 - Particolari categorie di lavoratori
3.1.1 - Coloni e mezzadri reinseriti nell'assicurazione
generale obbligatoria a norma del D.P.R. 28 dicembre
1970, n.1434
3.1.2 - Pescatori che esercitano la pesca per proprio conto
senza essere associati in cooperative e compagnie
assicurati a norma della legge 13 marzo 1958, n.250
3.1.3 - Lavoratori italiani che svolgono la loro attivita' in
Stati esteri
3.1.4 - Lavoratori agricoli e addetti ai servizi domestici e
familiari
4 - RIFLESSI DELLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI PENSIONE DI
VECCHIAIA SU SPECIFICI ISTITUTI
4.1 - Trasformazione dell'assegno di invalidita' in pensione
di vecchiaia
4.2 - Ripristino della corresponsione della pensione di
invalidita'
4.3 - Pensioni di inabilita'
5 - PENSIONI ANTICIPATE DI VECCHIAIA PER PARTICOLARI CATEGO-RIE
DI LAVORATORI
5.1 - Lavoratori delle miniere, cave e torbiere iscritti alla
Gestione speciale minatori
5.2 - Lavoratori dipendenti da imprese che abbiano stipulato
contratti di lavoro a norma dell'articolo 2 della legge
19 dicembre 1984, n.863
5.3 - Lavoratori dipendenti da imprese che abbiano stipulato
contratti di lavoro a norma dell'articolo 19 della legge
23 luglio 1991, n.223
CAPITOLO II
PENSIONE DI ANZIANITA'
1 - REQUISITI
2 - PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' NELLA DISCIPLINA DELLA LEGGE
14 NOVEMBRE 1992, N.438
2.1 - Blocco dei pensionamenti di anzianita' nel periodo dal
19 settembre 1992 al 31 dicembre 1993
2.2 - Deroghe al blocco dei pensionamenti di anzianita'
3 - PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' DALL'ANNO 1994
3.1 - Lavoratori che maturano i requisiti per il pensiona-mento
di anzianita' successivamente al 1993
3.2 - Lavoratori in possesso dei requisiti per il pensiona-
mento di anzianita' al 31 dicembre 1992
3.3 - Lavoratori in possesso dei requisiti per il pensiona-
mento di anzianita' al 31 dicembre 1993
3.4 - Lavoratori ai quali non si applicano le limitazioni in
materia di decorrenza delle pensioni di anzianita'
3.4.1 - Lavoratori privi della vista
3.4.2 - Lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano
stati approvati dal CIPI i programmi di cui all'ar-
ticolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.223
3.4.3 - Lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria
3.4.4 - Lavoratori che fruiscono dei trattamenti di mobilita'
4 - BLOCCO DEI PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' NEL PERIODO DAL 28
SETTEMBRE 1994 AL 31 DICEMBRE 1994
4.1 - Decreto legge 28 settembre 1994, n.553
4.2 - Decreto legge 26 novembre 1994, n.654
5 - BLOCCO DEI PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' NEL PERIODO DAL 1
GENNAIO 1995 AL 30 GIUGNO 1995 (ARTICOLO 13 DELLA LEGGE
23 DICEMBRE 1994, N.724)
6 - DECORRENZA DELLE PENSIONI DI ANZIANITA' NEI CONFRONTI DEI
LAVORATORI AMMESSI AL PENSIONAMENTO IN DEROGA AL BLOCCO
7 - DECORRENZA DELLE PENSIONI DI ANZIANITA' NEI CONFRONTI DEI
LAVORATORI RIENTRANTI NEL BLOCCO CHE HANNO PRESENTATO
DOMANDA ENTRO IL 28 SETTEMBRE 1994
8 - LAVORATORI DIPENDENTI IN POSSESSO DEL REQUISITO DI
TRENTACINQUE ANNI DI CONTRIBUZIONE ALLA DATA DEL 31
DICEMBRE 1993
9 - CONFERMA DEGLI EFFETTI DEI DECRETI N.553 E N.654
CAPITOLO III
PENSIONE AI SUPERSTITI DI ASSICURATO
1 - REQUISITI
ELENCO ALLEGATI
1) Tabella A recante nuovi limiti di eta' allegata alla
legge n.724 del 1994
2) Tabella eta' richiesta per il pensionamento di vecchiaia
per gli uomini
3) Tabella eta' richiesta per il pensionamento di vecchiaia
per le donne
4) Messaggio n.917 del 29 dicembre 1993. "Decreto legisla-
tivo 11 agosto 1993, n.374, recante benefici per le
attivita' usuranti"
5) Messaggio n.24503 del 3 settembre 1994. "Indennita' di
mobilita' e pensione di vecchiaia. Chiarimenti"
6) Messaggio n.37792 del 27 novembre 1993. "D.L. n.148/1993,
convertito con modificazioni dalla legge n.236/1993 -
Articolo 6, comma 10: disposizioni in materia di mobili-
ta' lunga. Chiarimenti"
7) Messaggio n.4670 del 1 dicembre 1994. "Articolo 6, comma
10, legge 19 luglio 1993, n.236. Indennita' di mobilita'"
8) Messaggio n.5492 del 18 gennaio 1994. "Eta' pensionabile.
Requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti
per il conseguimento del diritto alla pensione di vec-
chiaia"
9) Tabella Requisiti assicurativi e contributivi richiesti
in relazione all'anno di compimento dell'eta' pensiona-
bile
10) Messaggio n.7833 del 2 marzo 1993. "Articolo 1, comma 2,
del D.L.n.384/1992 convertito con legge n.438/1992.
Applicazione ai lavoratori all'estero"
11) Messaggio n.22317 del 28 settembre 1993. "Legge 9 agosto
1993, n.293, di conversione, con modificazioni, del
decreto legge 21 giugno 1993, n.199, recante interventi
in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione
internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizio-
nieri doganali"
12) Messaggio n.12707 del 12 marzo 1993. "Articolo 1 della
legge 14 novembre 1992, n.438, di conversione del decreto
legge 19 settembre 1992, n.384. Pensionamento per
anzianita' dei lavoratori per i quali sia intervenuta
l'estinzione del rapporto di lavoro"
13) Messaggio n.19797 del 17 settembre 1993. "Articolo 1
della legge 14 novembre 1992, n.438, di conversione del
decreto legge 19 settembre 1992, n.384. Deroga al blocco
dei pensionamenti per anzianita' nei confronti dei
lavoratori iscritti al Fondo per il personale addetto ai
pubblici servizi di trasporto"
14) Messaggio n.29252 del 23 ottobre 1993. "Articolo 1 della
legge 14 novembre 1992, n.438, di conversione del decreto
legge 19 settembre 1992, n.384. Domanda di pensione di
anzianita'. Assicurati con anzianita' contributiva non
inferiore a 40 anni"
15) Messaggio n.23552 del 30 agosto 1994. "Lavoratori dipen-
denti da aziende autorizzate alla erogazione del tratta-
mento straordinario di integrazione salariale per ri-
strutturazione, riorganizzazione, conversione o crisi
aziendale. Pensionamento di anzianita'"
16) Messaggio n.4049 del 28 novembre 1994. "Decreto legge 28
settembre 1994, n.553: Lavoratori ammessi a fruire del
trattamento di mobilita' lunga"
17) Messaggio n.20628 del 15 febbraio 1995. "Lavoratori
dipendenti dalle imprese del settore della spedizione
internazionale, dai magazzini generali, nonche' dagli
spedizionieri doganali. Deroga al blocco dei pensiona-
menti di anzianita'"
18) Messaggio n.19293 dell'8 febbraio 1995. "Decorrenza della
pensione di anzianita' nei confronti dei lavoratori
ammessi al pensionamento in deroga al blocco"
19) Elenco delle circolari emanate a partire dal 1992 per
l'applicazione dei provvedimenti di riforma delle pen-
sioni