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Messaggio 21172 del 12 agosto 2010
OGGETTO:
Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica": prime istruzioni in materia di comunicazioni dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI
PREMESSA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 è stato pubblicato il Testo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
L’art. 13, comma 6, della citata legge ha apportato talune modifiche all’art. 35 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in tema di comunicazione dei dati reddituali da parte dei titolari di prestazioni collegate al reddito (allegato 1).
Nel fornire, con il presente messaggio, le prime istruzioni al riguardo, si reputa opportuno confermare sin da ora quanto chiarito con circolare n. 62 del 22 aprile 2009, al paragrafo 2: “il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere determinati in riferimento ai limiti di reddito vigenti nell’anno solare di corresponsione della prestazione. Nulla è innovato riguardo alle tipologie di reddito rilevanti ai fini del riconoscimento di una determinata prestazione e riguardo alle situazioni in cui debbano essere considerati anche i redditi di soggetti diversi dai beneficiari della prestazione.”
1. Prime liquidazioni di prestazioni collegate al reddito
Ai sensi dell’articolo 35, comma 9, “in sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso dichiarato in via presuntiva”.
Sul punto si conferma quanto già precisato al punto 3 della circolare n. 62 del 2009.
2. Criteri di verifica delle situazioni reddituali
A seguito delle abrogazioni e integrazioni previste dalle disposizioni indicate in oggetto, il comma 8 dell’articolo 35, della legge n. 14 del 2009 risulta così formulato:
“Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.
La richiamata disposizione introduce, in merito alle verifiche delle situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, novità che riguardano il periodo di riferimento dei redditi da considerare ai fini delle prestazioni collegate al reddito e, conseguentemente, la decorrenza delle riliquidazioni dovute a motivi reddituali.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto:
· dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
· dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente.
3. Prime istruzioni
A seguito delle modifiche normative illustrate, il diritto alle prestazioni collegate al reddito da corrispondersi dal 1° giugno 2010 deve essere valutato in applicazione della richiamata lettera b) del comma 6, decreto legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010.
Si forniscono le istruzioni relative agli adempimenti conseguenti all’entrata in vigore delle nuove disposizioni ai quali le sedi territoriali dovranno attenersi in attesa dell’aggiornamento delle procedure.
3.1 Assegno sociale e prestazione di invalidità civile
Laddove si verifichi che al titolare di assegno sociale ovvero di una pensione o assegno d’invalidità civile, nel corso dell’anno venga liquidata una nuova prestazione, per la quale sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, incidente sul reddito personale o coniugale, le sedi provvederanno a verificare manualmente il reddito incidente per il diritto.
Per accertare la permanenza dei requisiti, pertanto si dovrà considerare il reddito dell’anno in corso, relativo alla nuova prestazione liquidata a favore del titolare o del coniuge e sommare a tale importo, i redditi conseguiti a titolo diverso, relativi all’anno precedente.
Se l’importo così ottenuto supera il limite massimo di reddito personale o coniugale previsto per il medesimo anno, si procede alla revoca della prestazione e al recupero delle rate riscosse e non dovute, dall’1.6.2010 ovvero dalla decorrenza della nuova prestazione, se successiva.
Si rammenta che per la verifica del diritto al mantenimento dell’assegno sociale, l’importo della nuova prestazione liquidata al titolare ovvero al coniuge, è attribuito, per competenza a partire dall’anno di decorrenza di quest’ultima.
Per le prestazioni d’invalidità civile collegate al reddito, invece, l’importo della nuova pensione liquidata al titolare, rileva dall’anno di corresponsione degli arretrati.
3.2 Maggiorazioni
In attesa dell’aggiornamento delle procedure, le sedi devono verificare il diritto alla maggiorazione sociale in funzione dei redditi da pensione del titolare e del coniuge secondo i criteri indicati al punto 2.
Nel caso in cui tali redditi siano incompatibili con il diritto al beneficio, le sedi devono provvedere a ricostituire la pensione inserendo la data di cessazione dal diritto nella sezione decorrenza maggiorazioni, campo “Art.1 L.544/88” del pannello MRCAN31, non anteriore al 1° giugno 2010.
3.3 Verifica delle prestazioni per la quale sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati già liquidate
Le sedi territoriali devono verificare se, per effetto delle prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati già liquidate, risultino superati i limiti di reddito previsti per il diritto all’assegno sociale, alle prestazioni di invalidità civile e alla maggiorazione sociale.
La lista delle posizioni da esaminare verrà messa a disposizione nella INTRANET - Processo assicurato-pensionato - Pensioni da verificare - Liste per le sedi - ART 35.
All’esito di detta verifica, le sedi, in conformità con i criteri sopra enunciati, procederanno ad eliminare le prestazioni non più interamente dovute.
L’eliminazione in questione avrà efficacia dalla data di decorrenza delle nuova prestazione pensionistica previdenziale o assistenziale e comunque non anteriore a giugno 2010.
4. Sospensione della prestazioni collegate al reddito a seguito di omessa dichiarazione reddituale.
Si rammenta che l’articolo 15, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con la legge 2 agosto 2009, n.102, ha abrogato i commi 11, 12, e 13 del suddetto articolo 35 che disciplinavano le modalità di presentazione del Red da parte dei pensionati e gli effetti dell’omessa presentazione.
L’articolo 13, comma 6, lett. c) della legge n. 122/2010 ha disciplinato nuovamente il provvedimento di sospensione delle prestazioni collegate al reddito per i soggetti che non dichiarino né all’Amministrazione finanziaria né all’INPS i propri redditi rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni in godimento.
Sul punto si fa riserva di istruzioni applicative da fornirsi a seguito del provvedimento da adottarsi in applicazione della citata disposizione con il quale l’Istituto definirà i tempi e le modalità del procedimento di comunicazione.
Il Vicario del Direttore generale
Crudo
Allegato 1
LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122
di conversione con modificazioni
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
recante
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.
Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010
(omissis)
Art. 13
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole «il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo»;
b) al comma 8 (( e' aggiunto )) il seguente periodo: «Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. (( 1388 )), e successive modificazioni e integrazioni»;
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
«10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.
(omissis)