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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 88 del 23 maggio 2017
Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale. (17G00107)
Vigente al: 17-6-2017
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si prevede, in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, che agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, un'indennita' per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'eta' anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visto l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il quale dispone che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attivita' lavorative di cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181 della medesima legge le medesime attivita' lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attivita' lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione;
Visto l'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si stabilisce che la concessione dell'indennita' di cui al comma 179 e' subordinata alla cessazione dell'attivita' lavorativa e non spetta a coloro che sono gia' titolari di un trattamento pensionistico diretto;
Visto l'articolo 1, comma 181, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si stabiliscono l'importo mensile, il tetto massimo, la cadenza della corresponsione ed il numero delle indennita' mensili da corrispondere ai soggetti beneficiari;
Visto l'articolo 1, comma 182, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale vengono indicati i trattamenti e gli indennizzi incompatibili con l'indennita' di cui al comma 179;
Visto l'articolo 1, comma 183, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale vengono stabilite le ipotesi di decadenza dal diritto all'indennita' di cui al comma 179;
Visto l'articolo 1, comma 184, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si stabilisce che per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca che cessano l'attivita' lavorativa e richiedono l'indennita' di cui al comma 179, i termini di pagamento delle indennita' di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'eta' di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato;
Visto l'articolo 1, comma 185, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, della legge n. 232 del 2016, avuto particolare riguardo: alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma 179, lettera d); alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e alla relativa documentazione da presentare a tali fini; alle disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare riferimento: all'attivita' di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio; alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennita' di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio; alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attivita' di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria; alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro; all'individuazione dei criteri di priorita' di cui al comma 186; alle forme e modalita' di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati;
Visto l'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale sono indicati i limiti di spesa relativi al riconoscimento dell'indennita' di cui al comma 179 ed e' stabilito che, qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie stanziate, la decorrenza dell'indennita' e' differita, con criteri di priorita' in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il presente decreto e, a parita' degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale, nell'adunanza del 26 aprile 2017;
Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
A d o t t a il seguente regolamento:
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione delle disposizioni relative all'indennita' di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito denominata APE sociale), nel rispetto dei limiti di spesa annuali previsti al comma 186 della medesima legge.
Condizioni per l'accesso all'APE sociale
1. Puo' conseguire l'APE sociale il soggetto iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha cessato l'attivita' lavorativa, non e' titolare di un trattamento pensionistico diretto, ha compiuto almeno 63 anni di eta' e si trova in una delle seguenti condizioni:
a) e' in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni, si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante;
b) e' in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni e al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravita' e' possibile conseguire una sola APE sociale;
c) e' in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni e riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per cento;
d) e' un lavoratore dipendente in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni, che alla data della domanda di accesso all'APE sociale svolge da almeno sei anni, in via continuativa, una o piu' delle attivita' elencate nell'allegato A del presente decreto.
2. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di cui al comma 1, lettere da a) a d), si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, presso le gestioni indicate dal comma 1. I versamenti contributivi per periodi coincidenti si considerano una sola volta ai fini del diritto all'indennita'.
Misura dell'APE sociale
1. L'APE sociale e' erogata mensilmente per dodici mensilita' l'anno, e' pari all'importo corrispondente a quello della rata mensile della pensione di vecchiaia calcolata al momento della domanda e non puo' in ogni caso superare l'importo mensile di 1.500 euro lordi, non soggetto alla rivalutazione. Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso piu' gestioni ai fini del calcolo dell'APE sociale il computo della rata mensile di pensione e' effettuato pro-quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale
1. Ai fini della domanda di accesso all'APE sociale l'interessato presenta domanda per il riconoscimento delle condizioni di cui articolo 2 alla sede INPS di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell'ora di ricezione.
2. I soggetti che si trovano o verranno a trovarsi entro il 31 dicembre 2017 nelle condizioni di cui all'articolo 2, presentano domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale entro il 15 luglio 2017. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018.
3. Le domande per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 31 marzo 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11 residuano le necessarie risorse finanziarie.
4. Le condizioni per l'accesso all'APE sociale devono essersi realizzate gia' al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1, ad eccezione del requisito anagrafico, dell'anzianita' contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e del periodo di svolgimento dell'attivita' lavorativa in via continuativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione della domanda.
Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale
1. Unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, l'interessato produce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' circa la sussistenza al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell'anno delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, nonche' i seguenti documenti a riprova della sussistenza, gia' al momento della domanda di riconoscimento, delle relative condizioni:
a) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
b) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la certificazione attestante l'handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 del coniuge, della persona in unione civile o del parente di primo grado, convivente cui presta assistenza;
c) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il verbale di invalidita' civile attestante un'invalidita' a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento.
2. Con specifico riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'interessato produce, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' circa la sussistenza delle predette condizioni, al contratto di lavoro o ad una busta paga, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall'INPS o, nelle more della sua predisposizione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte, come specificate nell'allegato A, ed il livello di inquadramento attribuito, nonche', con riferimento alle attivita' lavorative di cui all'allegato A, lettere da a) a e), g) e da i) a m), l'applicazione delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio di tariffa non inferiore al 17 per mille, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001.
3. L'istruttoria della domanda per l'accertamento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale e' svolta dalla sede territoriale dell'INPS, che la effettua con i dati disponibili nei suoi archivi e attraverso lo scambio di dati di cui all'articolo 10, secondo le modalita' individuate da un apposito Protocollo predisposto congiuntamente da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed Ispettorato nazionale del lavoro, nel quale sono, tra l'altro, indicate le modalita' attraverso le quali riscontrare le informazioni contenute nella dichiarazione del richiedente e del datore di lavoro ed i casi in cui la sede INPS puo' avvalersi, al fine, dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Nelle more dell'adozione del Protocollo l'INPS procede, comunque, ad istruire le domande presentate.
Comunicazioni dell'INPS
1. In esito all'esame della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale di cui all'articolo 4, l'INPS comunica all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed entro il 30 giugno dell'anno 2018:
a) il riconoscimento delle condizioni, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11;
b) il riconoscimento delle condizioni, con differimento della decorrenza dell'APE sociale in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria. In tal caso la prima data utile per l'accesso all'APE sociale viene comunicata in data successiva in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11;
c) il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni.
2. L'INPS comunica all'interessato l'esito delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale prese in considerazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Domanda di accesso all'APE sociale
1. La domanda di APE sociale e' presentata alla sede INPS di residenza dell'interessato.
2. L'APE sociale e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso, alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni previste e all'esito del positivo riconoscimento di cui all'articolo 4, e fino al conseguimento dell'eta' anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. In fase di prima applicazione del presente decreto e per le sole domande presentate entro il 30 novembre 2017, in deroga a quanto previsto dal comma 2, l'APE sociale e' corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017.
4. Le domande di APE sociale sono accolte entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023.
Incompatibilita' e decadenza
1. L'APE sociale e' compatibile con lo svolgimento di attivita' di lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa che danno titolo ad un reddito annuo non superiore a 8.000 euro e con lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo che da' titolo ad un reddito annuo non superiore a 4.800 euro, considerati tali importi al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore. In caso di superamento di tali limiti annui, l'APE sociale percepita nel corso dello stesso anno diviene indebita e l'INPS procede al recupero del relativo importo.
2. Il titolare dell'APE sociale decade dal diritto all'indennita' alla data di decorrenza del trattamento di pensione anticipato.
3. L'APE sociale non e' compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonche' con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, erogati per periodi per i quali e' corrisposta l'APE sociale.
Verifiche ispettive
1. Ferma restando ogni ulteriore iniziativa di carattere ispettivo, l'Ispettorato nazionale del lavoro, avvalendosi delle banche dati e di ogni altra informazione in possesso degli Istituti previdenziali, svolge accertamenti sulla sussistenza in capo ai richiedenti ed ai titolari di APE sociale delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a d), sia su richiesta della sede INPS, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, sia in attuazione di appositi piani di controllo adottati annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia, eventualmente, a campione.
Scambio dei dati tra enti
1. Gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedono, ai fini del procedimento accertativo di cui all'articolo 4 e delle verifiche di cui all'articolo 9, allo scambio di dati ed elementi conoscitivi, con particolare riferimento all'accertamento dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande e gestione della clausola di salvaguardia
1. Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, e' effettuato dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 e, a parita' di requisito, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale.
2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 valutato anche in via prospettica, l'INPS provvede all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza dell'indennita' loro dovuta sulla base del criterio di ordinamento previsto al comma 1.
3. Qualora dall'attivita' di monitoraggio prevista per l'anno 2017 e per l'anno 2018 residuino le necessarie risorse finanziarie, l'INPS provvede ad individuare nell'ambito delle domande di cui all'articolo 4, comma 3, positivamente certificate e sulla base del criterio di ordinamento di cui al comma 1, i soggetti per i quali e' possibile concedere l'APE sociale nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.
4. All'espletamento delle attivita' di monitoraggio si provvede attraverso indizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di apposita conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Invarianza dei costi
1. Salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 3, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 23 maggio 2017
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1294