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Circolare 180 del 13 luglio 1992
Oggetto:
Accreditamento di contributi figurativi per le giornate di riposo fruite dai lavoratori donatori di sangue. Sentenza della Corte Costituzionale n. 52 del 3-18 febbraio 1992.
Con la circolare n. 144 del 19 giugno 1990, emanata in
relazione alla legge 4 maggio 1990, n. 107 e' stata prevista
la copertura figurativa, ex art. 8 della legge 23 aprile
1981, n. 155, delle giornate di riposo fruite dai lavoratori
dipendenti donatori di sangue, a partire dal 27 maggio 1990,
data di entrata in vigore della suddetta legge n. 107/1990.
Si ricorda che in attuazione della legge 13 luglio
1967, n. 584, in favore dei lavoratori in argomento era
stata prevista la corresponsione della retribuzione ma non
anche la copertura contributiva, la quale veniva garantita,
attraverso il pagamento dei normali contributi, solo
nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non si avvaleva
della facolta' di chiedere il rimborso della retribuzione
relativa alla giornata di riposo (cfr. circ. n. 134367
A.G.O. - n. 595 Rg. - n. 19837 O. - n. 225 B. del 5 febbraio
1981).
Cio' premesso, si rende noto che la Corte Costituzio-
nale e' stata di recente chiamata a pronunciarsi in ordine
alla legittimita' costituzionale sia dell'art. 13 della
legge n. 107/1990 - nella parte in cui non dispone la
decorrenza retroattiva del beneficio dell'accreditamento
figurativo - sia dell'art. 2 della legge n. 584/1967 e del
medesimo art. 13 della legge n. 107/1990 - in quanto
"pongano una irragionevole discriminazione rispetto ai
lavoratori non soggetti all'assicurazione generale obbliga-
toria INPS per i quali sussiste il diritto alla contribu-
zione e rispetto ai lavoratori che si astengono dal lavoro
per cause di pari rilevanza sociale (malattia, maternita',
ecc.) per i quali e' prevista la contribuzione figurativa".
Con sentenza n. 52 del 3-18 febbraio 1992 (cfr. alle-
gato) la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le
suddette questioni di legittimita' "nei sensi di cui in
motivazione" e cioe' in quanto ha ritenuto che il legisla-
tore, nell'emanare la legge n. 584/1967 e allo scopo di
realizzare le finalita' che la stessa si proponeva "non
abbia voluto assolutamente che il lavoratore subisse una
diminuzione del trattamento previdenziale" e pertanto nella
fattispecie puo' ritenersi che "la donazione di sangue possa
considerarsi una malattia" e che "possano trovare applica-
zione le norme (art. 56 regio decreto legge n. 1827 del
1935, modificato dall'art. 36 della legge n. 160 del 1975)
che prevedono in caso di malattia la contribuzione figura-
tiva".
Tenuto conto della suddetta sentenza e dell'orienta-
mento interpretativo su cui si basa, si dispone che, a
richiesta degli interessati, si proceda all'accreditamento
di contributi figurativi per le giornate di riposo fruite
dai lavoratori dipendenti, a norma della legge n. 584/1967,
in occasione della donazione di sangue, purche' sulla
retribuzione corrisposta non siano stati versati i contri-
buti e sempre che risulti il concorso delle varie condizioni
richieste in ordine alla gratuita' della donazione, al
quantitativo di sangue prelevato, alle caratteristiche del
centro di raccolta e, in genere, ai presupposti previsti
dalla legge 584/1967 e dal decreto ministeriale 6.4.1968 per
il rimborso, al datore di lavoro, della retribuzione corri-
sposta (cfr. citata circ. n. 134367 AGO del 5 febbraio 1981
e relativi allegati).
Allo scopo potra' essere utilizzata la documentazione
prevista dalla suddetta circolare n. 134367/1981, presentata
dal datore di lavoro ai fini del rimborso della retribuzio-
ne, ovvero copia della stessa convalidata dal datore di
lavoro.
E' appena il caso di ricordare che, trattandosi di
singole giornate di riposo, la contribuzione figurativa
sara' attribuita in quota integrativa e non incidera' sul
numero di contributi settimanali spettanti all'interessato.
Per quanto riguarda il valore figurativo da attribuire,
si precisa che se il contributo da accreditare e' relativo
ad un periodo di vigenza delle marche assicurative, dovranno
essere seguiti i criteri dettati con circolare n. 60036 Prs.
- n. 417 C. e V. - n. 19028 O. del 7 gennaio 1977, in
particolare ai punti 1) e 2).
Qualora, invece, il contributo si collochi in un
periodo durante il quale era vigente il sistema di riscos-
sione previsto dal D.M. 5.2.1969, potra' essere attribuita
direttamente una retribuzione figurativa pari all'importo
percepito nella giornata di riposo.
Si ricorda, con l'occasione, che per gli accreditamenti
figurativi da effettuare ai sensi della legge n. 107/1990 si
procede con l'applicazione dei criteri generali stabiliti
dall'art. 8 della legge n. 155/1981 e mediante l'utilizza-
zione dei dati esposti sul modello O1/M che, in seguito
all'emanazione della suddetta legge n. 107,reca un nuovo
campo numerico SETT 2 relativo ai donatori di sangue L.
107/90.
Si precisa da ultimo che, al di la' dell'assimilazione
all'assenza per malattia effettuata dal giudice costituzio-
nale, il titolo dell'accreditamento non va ricondotto
all'art. 56 del RDL n. 1827/1935 ma va fatto discendere
dalla legge n. 584/1967 e, pertanto, l'accreditamento stesso
non soggiace al limite minimo dei 7 giorni richiesto per la
copertura figurativa dei periodi di malattia ne' a quello
dei 52 contributi accreditabili nella vita assicurativa.
Circa gli effetti dei contributi in questione si fa
presente che gli stessi - non diversamente dai contributi
figurativi da accreditare ad altro titolo - devono essere
collocati temporalmente nei periodi cui gli stessi si
riferiscono e cioe' in corrispondenza delle singole giornate
di riposo.
L'importo delle pensioni in corso di liquidazione e di
quelle di futura trattazione deve essere determinato tenendo
conto dei contributi figurativi ricompresi nel periodo utile
ai fini della determinazione della retribuzione pensionabi-
le.
Per quanto concerne le pensioni gia' liquidate, le Sedi
provvederanno a domanda degli interessati alla riliquida-
zione delle stesse dalla decorrenza originaria con il
computo dei contributi in questione corrispondendo le
maggiori somme eventualmente spettanti entro i limiti della
prescrizione decennale.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to BILLIA