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Legge 107 del 4 maggio 1990
Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.
Vigente al: 3-1-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 2 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 3 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 4 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 5 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 6 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 7 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 8 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 9 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 10 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 11 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 12 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 13 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 14 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 15 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 16 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 17 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 18 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 19 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 20 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 21 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 22 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ))
Art. 23. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per le attivita' ordinarie si fa fronte a carico del capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo al Fondo sanitario nazionale di parte corrente per gli anni 1990 e seguenti, rientrando le spese per tali attivita' gia' tra le spese indistinte. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge relativamente alla razionalizzazione ed al potenziamento delle strutture preposte alle attivita' trasfusionali, laddove le stesse siano carenti, si provvede entro i limiti dello stanziamento di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.
Art. 24 (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 2005, N. 219 )) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli attivi normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 maggio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI