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Legge 155 del 23 aprile 1981
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 114, del 27 aprile).
Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti
di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica. (PREPENSIONAMENTI)
Art. 1. Concorsi.
L’Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, procede alla copertura dei posti vacanti negli organici del personale, nonchè, nella misura del 45%
dei posti di cui al primo comma dell’art. 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, mediante assunzione dei concorrenti
risultati idonei nei concorsi in atto o conclusi da non oltre un anno alla data di entrata in vigore della presente
legge e mediante concorsi pubblici da bandirsi entro il predetto termine di 45 giorni.
Ai fini dell’applicazione del primo comma dell’art. 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si considera altresì disponibile, previa
deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta al controllo di cui all’art. 29 della legge 20 marzo 1975,
n. 70, per la revisione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica in relazione alle effettive esigenze funzionali,
fino al 45% dei posti di cui al primo comma dell’art. 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.
I concorsi pubblici di cui al primo comma del presente articolo sono articolati su base provinciale. Il personale
assunto in base a concorsi su base provinciale può essere trasferito, nel corso del primo biennio dalla
data di assunzione, soltanto per motivi di servizio.
Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche di assistente, archivista, dattilografo e commesso del ruolo
amministrativo e di assistente, operatore e agente del ruolo tecnico, possono consistere, in deroga all’art. 5,
quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella soluzione in tempo predeterminato di appositi tests bilanciati
tendenti ad accertare la maturità dei candidati in relazione alle mansioni che sono chiamati a svolgere
ovvero in prove pratiche attitudinali. Per lo svolgimento di tali concorsi l’Istituto può anche avvalersi
di strutture privatistiche particolarmente idonee, con il procedimento di cui all’art. 61, numeri 2 e 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche di collaboratore e collaboratore tecnico consistono in quelle
previste nell’art. 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.
I concorsi pubblici indetti dopo il 1º gennaio 1980, per i quali alla data di entrata in vigore della
presente legge siano scaduti i termini per la presentazione delle domande e non siano ancora iniziate le prove
di esame, sono disciplinati dalle disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo.
Art. 2. Commissioni di esame.
Le commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dagli enti di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo
1975, n. 70, possono articolarsi, per la revisione delle prove scritte e per l’espletamento di quelle orali, in
sottocommissioni.
Art. 3. Inserimento nel ruolo speciale.
Il personale dei disciolti enti mutualistici comunque operante presso l’INPS alla data del 30 settembre 1980
è inserito nell’apposito ruolo speciale costituito presso l’Istituto stesso con decorrenza 1º luglio
1980.
Art. 4. Disposizioni particolari per gli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
In occasione del rinnovo del contratto in corso nel rispetto dell’art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, saranno,
tra l’altro, definite le esigenze organizzative degli enti per specifiche fasce funzionali di elevata responsabilità
direttiva e di professionalità tecnica; anche ai fini dell’attribuzione delle funzioni relative a tale assetto
organizzativo sarà regolamentata la posizione giuridica ed economica del personale qualificato già
appartenente alla categoria direttiva preesistente all’entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, e di
quello addetto istituzionalmente alla elaborazione automatica dei dati con compiti di analista o di specialista
responsabile della gestione dei sistemi e delle procedure.
La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione del trattamento del personale degli enti
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è costituita dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
della funzione pubblica da lui delegato, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonchè da 6 membri, rappresentativi delle categorie
degli enti predetti, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di 30 giorni dalla
richiesta.
Le trattative per il rinnovo contrattuale per il triennio 31 dicembre 1981-30 dicembre 1984 per il personale
degli enti il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, avranno inizio otto
mesi prima della scadenza del triennio.
Il concorso di cui all’art. 19 della legge 20 marzo 1975, n. 70, consiste, salvo quanto sarà diversamente
previsto dalla nuova contrattazione circa le modalità di espletamento, in un colloquio su materie professionali
e in una valutazione oggettiva di titoli di servizio e di merito.
I trattamenti economici accessori e integrativi attribuibili in sede di applicazione delle norme contrattuali
sulla programmazione, sull’organizzazione e sull’orario di lavoro, sulle professionalità specifiche e sugli
indici di produttività sono determinati uniformemente per gli enti interessati, sulla base dei criteri e
nei limiti di spesa prefissati con la contrattazione generale di cui al primo comma del presente articolo. La prima
applicazione di tali disposizioni - ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979, n. 509 - è finalizzata alla eliminazione, sulla base di indici di produttività, dell’arretrato
formatosi a seguito di gravi carenze di personale e di nuovi adempimenti conseguenti a norme di legge, al riconoscimento
delle più elevate professionalità e all’incentivazione alla mobilità. L’impegno di spesa per
l’anno in corso, che non potrà in nessun caso superare il 5% delle spese lorde per le retribuzioni del personale,
sarà determinato con deliberazione dei competenti organi degli enti interessati, da sottoporre all’approvazione
dei Ministeri vigilanti, di concerto col Ministero del tesoro, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 5. Beni strumentali.
Dopo il penultimo comma dell’art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni,
sono aggiunti i seguenti:
< sociale, una quota non superiore al 10% dei fondi disponibili è destinata, in aggiunta alle quote percentuali
di cui al secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione
alle amministrazioni medesime.
L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano
tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti
all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro,
con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma>>.
All’art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il quarto, è aggiunto il seguente comma:
< sociale, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento di compiti
di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonchè al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego, secondo piani concordati con le Amministrazioni predette
tenendo conto delle loro esigenze di efficienza e funzionalità>>.
L’art. 20 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio
1980, n. 33, è abrogato.
Art. 6. Decorrenza delle pensioni di vecchiaia.
La pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età
pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa
e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti.
Su richiesta dell’interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente
alla presentazione della domanda stessa.
Art. 7. Pensioni supplementari e supplementi di pensione.
Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell’art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate
in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell’assicurazione medesima,
fatta eccezione per le norme relative all’integrazione alla misura del trattamento minimo.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi
dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi
ad esso relativi.
La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno
cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta,
quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l’età pensionabile.
Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di
pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Il primo supplemento su pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi
versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potrà, peraltro, venire richiesto prima del
compimento dell’età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali.
Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti
dalla data di decorrenza del supplemento stesso.
E’ abrogato l’art. 23-septiesdecies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 1972, n. 485.
Art. 8. Contributi figurativi.
Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana
ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato
sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano
i predetti periodi o, nell’anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza
della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta
per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all’accredito di contribuzione figurativa
o per i trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell’anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire
ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all’anno solare immediatamente precedente
nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all’iscrizione nell’assicurazione
generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione
percepita nell’anno solare in cui ha inizio l’assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad
integrazione della retribuzione, la media retributiva dell’anno solare è determinata escludendo le retribuzioni
settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata
figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione,
ai sensi dei precedenti commi.
I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l’integrazione salariale, sono riconosciuti utili d’ufficio
per il conseguimento del diritto alla pensione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione
della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui
è riferita l’integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e
di riduzione d’orario, per i quali è ammessa l’integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa
integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui
ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale.
Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto
a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa
è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai
sensi dell’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l’anno solare in cui
si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.
In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai
sensi dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere
ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale
posseduta dall’interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione
alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa
da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne
o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
Restano ferme in materia le disposizioni dell’art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10
marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi
ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Art. 9. Dichiarazione di responsabilità.
L’Istituto nazionale della previdenza sociale, con delibera del consiglio di amministrazione da sottoporre all’approvazione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce per quali fatti, atti, dati e qualità personali,
rilevanti ai fini dell’erogazione delle prestazioni, possa essere ammessa, in luogo della prescritta documentazione,
una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato e autenticata con le modalità di cui all’art.
20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Nei casi in cui risulti che la prestazione sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme
al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, la prestazione stessa sarà annullata o
rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata potrà essere recuperata
senza tener conto dei limiti stabiliti dall’art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Art. 10. Fondo di previdenza per gli addetti ai servizi di trasporto - Modalità di adeguamento della aliquota
contributiva.
Il quarto comma dell’art. 6 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, è sostituito dal seguente:
< al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e del tesoro, sentito il comitato
di vigilanza del Fondo>>.
Art. 11. Pensioni in regime internazionale.
L’Istituto nazionale della previdenza sociale può effettuare recuperi in deroga ai limiti di cui all’art.
69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, anche quando trattasi di somme corrisposte in più, nelle operazioni
di adeguamento periodico di pensioni in regime internazionale.
Art. 12. Riscossione dei contributi dei lavoratori autonomi.
A decorrere dal 1º gennaio 1981, l’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla riscossione
dei contributi dovuti dagli artigiani, ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive
modificazioni ed integrazioni, dei contributi sociali di malattia e maternità nonchè di quelli previsti
all’art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974,
n. 386, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, predisposti dall’Istituto nazionale della prendenza
sociale.
I versamenti sono effettuati a scadenze trimestrali entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del
trimestre solare al quale si riferiscono i contributi.
Il contributo di cui al secondo comma dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980,
n. 538, è riscosso, con apposito bollettino, in unica soluzione, con scadenza al 31 luglio dell’anno cui
si riferisce.
In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro il quale devono essere effettuati il primo
ed il secondo versamento trimestrale è fissato al 25 luglio 1981.
Sono estese ai contributi sociali di malattia e maternità nonchè a quelli previsti dall’art. 4
del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le
norme che regolano l’imposizione delle somme accessorie previste dalla normativa in vigore per l’assicurazione
per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei predetti lavoratori autonomi, nonchè le norme
che regolano il relativo contenzioso.
I contributi afferenti periodi anteriori all’iscrizione negli elenchi degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali, quelli afferenti il periodo compreso tra la predetta iscrizione ed il trimestre anteriore a quello
nel corso del quale sono rilasciati i bollettini e le relative somme accessorie, nonchè eventuali conguagli
dei contributi dovuti e non ancora imposti in ruoli già emessi alla data di cui al primo comma, sono versati
all’Istituto nazionale della previdenza sociale in quattro rate trimestrali, a decorrere dalla prima scadenza di
versamento successiva alla data di rilascio dei bollettini.
In caso d’iscrizione in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi amministrate dall’Istituto nazionale
della previdenza sociale, diversa da quella prevista per l’attività svolta, i termini prescrizionali per
l’iscrizione ed il versamento dei contributi relativi all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti alla gestione speciale di pertinenza sono sospesi per il periodo intercorrente tra la data del provvedimento
di cancellazione e la data di decorrenza della cancellazione stessa.
La prescrizione relativa ai contributi dovuti ai sensi delle leggi 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966,
n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è interrotta anche dalle domande d’iscrizione negli
elenchi di categoria avanzate dai titolari d’impresa artigiana o commerciale alle Commissioni provinciali di cui
all’art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed all’art. 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e dai relativi
ricorsi.
Il disposto di cui all’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella
legge 4 agosto 1978, n. 467, trova applicazione, fin dalla sua entrata in vigore, nei confronti degli artigiani,
degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti,
limitatamente ai casi in cui i soggetti indicati occupano personale dipendente.
I contributi di cui al presente articolo si prescrivono con il decorso di cinque anni dalla data in cui avrebbero
dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13. Modalità di riscossione dei contributi nel settore agricolo.
A decorrere dal 1º gennaio 1981 i contributi agricoli unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre
1938, n. 2138, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i contributi previdenziali e assistenziali
dovuti dai coltivatori diretti e dal coloni e mezzadri e rispettivi concedenti sono versati in quattro rate di
eguale importo con scadenza del giorno 10 dei mesi di luglio, settembre e novembre dell’anno di competenza e di
gennaio dell’anno successivo, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio
per i contributi agricoli unificati.
In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro il quale devono essere effettuati il primo
e il secondo versamento trimestrale è fissato al 10 settembre 1981.
Le ditte, che non effettuano il versamento diretto della prima rata contributiva alla scadenza stabilita, sono
iscritte in ruoli esattoriali da porre in riscossione in un massimo di quattro rate per l’intero ammontare dei
contributi dovuti, maggiorato degli interessi per ritardato pagamento calcolati per il periodo intercorrente dalla
predetta data di scadenza alla data di inizio della riscossione esattoriale.
Le ditte, che dopo aver effettuato il versamento diretto della prima rata omettono, in tutto o in parte, il
versamento della seconda rata contributiva, saranno iscritte in ruoli esattoriali, da porre in riscossione in due
rate con scadenza coincidente con quella delle due ultime rate dei ruoli di cui al comma precedente, per l’intero
importo residuo dei contributi dovuti maggiorato degli interessi per ritardato pagamento, calcolati per il periodo
intercorrente dalla data prevista per il versamento diretto a quella di inizio della riscossione esattoriale.
Nei ruoli esattoriali di cui al comma precedente saranno incluse anche le ditte che omettono, in tutto o in
parte, il versamento della terza o quarta rata per l’importo dei contributi rimasto insoluto maggiorato degli interessi
per ritardato pagamento calcolato con le modalità indicate nel comma medesimo.
Il tasso di interesse per ritardato pagamento è determinato nella stessa misura prevista dall’art. 23
della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e successive integrazioni e modificazioni.
Per la riscossione dei ruoli di cui ai precedenti commi spetterà agli esattori ed ai ricevitori provinciali
l’aggio contrattuale vigente aumentato del 50%.
L’art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 493, è abrogato.
Art. 14. Contributo per l’indennità economica di malattia.
La quota parte dei contributi da devolvere all’Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell’art.
74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la erogazione delle prestazioni economiche di malattia è determinata
nella misura del 2,50% della retribuzione imponibile per gli aventi diritto di tutti i settori, ad esclusione di
quello agricolo, per il quale il contributo stesso è determinato nella misura di un sesto del contributo
giornaliero di malattia.
Per gli aventi diritto alle prestazioni economiche previste dalle disciolte Casse di soccorso la quota di contributo
è fissata nella misura del 3%.
Fino all’emanazione del provvedimento di riordino dell’intera materia, le quote di contributo di cui ai precedenti
commi possono essere aumentate in relazione alle eventuali maggiori esigenze finanziarie della gestione interessata,
mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, su
proposta del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Le eventuali maggiorazioni del contributo di cui al primo comma dovranno essere ripartite fra i datori di
lavoro e i lavoratori mantenendo il medesimo rapporto contributivo riferito al solo contributo di malattia base
esistente dopo la entrata in vigore della presente legge.
Le eventuali maggiorazioni del contributo di cui al secondo comma dovranno, invece, essere ripartite fra datori
di lavoro e lavoratori secondo le norme previste dal quarto comma dell’art. 2 dell’accordo nazionale 29 ottobre
1963, relativo alle Casse di soccorso per il personale dipendente da aziende esercenti ferrovie, tramvie, filovie,
autolinee, linee di navigazione interna, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie.
La misura dell’aliquota destinata al finanziamento dell’assistenza sanitaria, quale risulta dopo l’applicazione
del presente articolo, non è suscettibile di variazioni in diminuzione a seguito della rivalutazione delle
aliquote destinate al finanziamento dell’erogazione delle prestazioni economiche di cui al precedente terzo comma.
Per gli anni 1980 e 1981, in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, la quota parte dei contributi da
devolvere all’Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell’art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, è commisurata all’ammontare delle prestazioni economiche di malattia e di maternità erogate
agli aventi diritto di tutti i settori dall’apposita gestione prevista dal citato art. 74 nonchè all’ammontare
delle spese di funzionamento e degli altri oneri sostenuti dalla predetta gestione.
Art. 15. Certificazione di malattia.
Con effetto dal 15 marzo 1980, nell’art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il secondo comma è sostituito dal seguente:
< a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e l'attestazione di cui al primo comma, rispettivamente,
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto d'intesa
con la Regione, e al datore di lavoro>>.
Nell’art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio
1980, n. 33, l’ultimo comma è sostituito dai seguenti:
< previdenza sociale, la documentazione in suo possesso. Nella ipotesi di cui all'art. 1, sesto comma, devono essere
trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal ricevimento dell'attestazione
di malattia i dati salariali necessari per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia
e di maternità.
Qualora l'evento morboso si configuri quale prosecuzione della stessa malattia, ne deve essere fatta menzione
da parte del medico curante nel certificato e nella attestazione di cui al primo comma>>.
Art. 16. Pensionamento anticipato.
Con effetto dal 14 febbraio 1980 e fino al 31 dicembre 1981 agli operai e agli impiegati in caso di risoluzione
del rapporto di lavoro con imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione
del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), ai sensi dell’art. 2, quinto
comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini,
e 50, se donne, e possano far valere nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle
A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, spetta, a domanda, a decorrere
dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, il trattamento
di pensione sulla base dell’anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la
data della risoluzione dei rapporti e quella di compimento di 60 anni, se uomini, o 55, se donne.
La Cassa per l’integrazione guadagni degli operai dell’industria corrisponde alla gestione pensionistica una
somma pari all’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima,
sull’importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l’ultima retribuzione percepita
da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l’integrazione guadagni
vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il
rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.
I lavoratori interessati, che versino nell’ipotesi di cui al primo comma, debbono presentare la domanda per
la liquidazione della pensione prevista dal presente articolo entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge o dal verificarsi degli eventi di cui al comma medesimo. I lavoratori ammessi in Cassa per la integrazione
guadagni, in caso di risoluzione del contratto di lavoro e verificandosi le condizioni di cui al primo comma, debbono
presentare la domanda di pensione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge o dalla data di decorrenza
del trattamento di integrazione salariale.
Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall’art. 12 della
legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla Cassa per l’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria
nella contabilità relativa agli interventi straordinari.
Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, è dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1981.
Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano
le norme relative alla pensione di anzianità di cui all’art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 17. Dirigenti di aziende industriali.
Nei periodi previsti dalle norme vigenti per l’assicurazione generale obbligatoria in materia di pensionamento
anticipato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ai dirigenti di aziende industriali, diverse da quelle
edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell’art. 2, quinto comma, lettere a) e
c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini, o 50, se donne,
e possano far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva presso l’Istituto nazionale di previdenza
per i dirigenti di aziende industriali, è dovuto a carico dell’Istituto stesso, su domanda, a decorrere
dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, un assegno
in misura pari alla pensione di vecchiaia che spetterebbe al compimento del 60º anno di età se uomini,
o del 55º anno se donne.
L’assegno di cui al comma precedente non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di
rapporto di lavoro, nè con altri trattamenti di pensione, nè con l’indennità di disoccupazione
ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono il 60º anno di età se
uomini ed il 55º se donne. Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti
a queste assimilabili per disposizioni di legge.
Ai titolari dell’assegno si applicano le disposizioni che regolano il riconoscimento delle maggiorazioni per
carichi familiari nonchè quelle che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione
delle prestazioni secondo la normativa vigente per l’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali.
Art. 18. Minatori.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1981 ai lavoratori in
caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazioni ancorchè
parziali in sotterraneo, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell’art. 2, quinto comma,
lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 52 anni di età e possano far valere
nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili
ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità,
per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, purchè in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 della
legge 3 febbraio 1963, n. 50, il trattamento di pensione di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, viene erogato,
a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto,
se posteriore. Il trattamento è liquidato, sulla base dell’anzianità contributiva aumentata di un
periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto e quella di compimento del sessantesimo
anno di età. Qualora gli operai possano far valere nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia e i superstiti almeno 27 anni di iscrizione e di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria
e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti militari e categorie assimilate nonchè quella accreditata
a norma dell’art. 49, quarto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e siano stati addetti complessivamente,
anche se con discontinuità, per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, la pensione è determinata
sulla base dell’anzianità contributiva prevista per la liquidazione della pensione di anzianità.
La Cassa per l’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria corrisponde alla Gestione speciale minatori
di cui alla predetta legge 3 gennaio 1960, n. 5, una somma pari all’importo risultante dall’applicazione delle
aliquote contributive in vigore, rispettivamente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per la Gestione
speciale predetta, sull’importo che si ottiene moltiplicando l’ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore
interessato, rapportata a mese, per i mesi di anticipazione della pensione sino al compimento dei 55 anni, o dei
30 anni di anzianità assicurativa se anteriore. I contributi versati dalla Cassa per la integrazione guadagni
vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il
rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.
Relativamente alle pensioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo,
sesto e settimo del precedente art. 16.
Art. 19. Massimale di retribuzione pensionabile.
Per le pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza successiva al
31 dicembre 1980, il limite massimo di retribuzione annua pensionabile ai fini della determinazione del relativo
importo è fissato in lire 18.500.000.
Art. 20. Assegni familiari per i lavoratori dello spettacolo.
Con effetto dal 1º gennaio 1974 gli assegni familiari corrisposti ai titolari delle pensioni dell’assicurazione
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dello spettacolo sono a carico
della Cassa unica per gli assegni familiari.
Art. 21. Contributi per i lavoratori marittimi.
In attesa del riordinamento del sistema previdenziale del lavoratori marittimi, i contributi dovuti dalle aziende
esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell’art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l’anno 1981 sulla base delle retribuzioni
medie mensili stabilite, nell’anno 1980, per le predette categorie, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo
di rivalutazione previsto dall’art. 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.
Art. 22. Prestazioni termalistiche.
In attesa della regolamentazione della materia e non oltre il 31 dicembre 1981, l’Istituto nazionale della previdenza
sociale proseguirà l’erogazione delle prestazioni termalistiche secondo la normativa di cui agli articoli
45, 81 e 83 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed i relativi criteri di attuazione.
Per lo stesso periodo, di cui al comma precedente, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro erogherà le cure idrofangotermali ai propri assicurati, nei limiti e secondo le modalità
previste dalla normativa in vigore.
Per il finanziamento delle prestazioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per l’anno 1981 le disposizioni
previste per l’anno 1979 dell’art. 52, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 23. Trattamento straordinario di integrazione salariale.
A decorrere dal 1º settembre 1980 il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori
del settore dell’industria è esteso, con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti
di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, addetti in modo prevalente e continuativo a tale attività,
sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi
e di difficoltà anche temporanee della impresa industriale, presso cui vengono svolti i servizi di mensa
o ristorazione, purchè dette situazioni diano luogo all’applicazione del trattamento a carico della Cassa
per l’integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell’industria
è esteso, con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende esercenti
attività commerciale, che occupino più di 1.000 dipendenti, qualora questi ultimi risultino sospesi
dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi della azienda
commerciale accertata ai sensi dell’art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
Nell’ipotesi di cui ai commi precedenti trova applicazione, ove siano adottati i provvedimenti di cui all’art.
21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, l’art. 25 della legge stessa, e successive modificazioni
e integrazioni, limitatamente alle aziende operanti nello stesso settore produttivo.
Art. 24. Personale di volo.
Nei casi in cui sia stata esercitata, ai sensi dell’art. 16 della legge 30 luglio 1973, n. 484, la facoltà
di riscatto di periodi lavorativi all’estero coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana,
l’importo della pensione a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo è ridotto, con decorrenza
dalla data di liquidazione, o di riliquidazione della pensione per effetto del riscatto, in misura pari all’ammontare
della prestazione della gestione assicurativa straniera spettante all’interessato relativamente ai periodi lavorativi
predetti.
Art. 25. Determinazione della misura del trattamento speciale di disoccupazione.
In deroga a quanto previsto dall’art. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall’art. 10
della legge 6 agosto 1975, n. 427, per i lavoratori, impiegati ed operai, licenziati successivamente al 1º
febbraio 1980 da imprese industriali e da imprese edili e affini, anche artigiane, che abbiano beneficiato precedentemente
al licenziamento del trattamento straordinario di integrazione salariale, la retribuzione da prendere a base per
la determinazione dell’importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione è quella su cui è
stato calcolato il trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto nelle ultime quattro settimane
o per l’ultimo mese.
L’art. 8, primo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, deve essere interpretato nel senso che il diritto
al trattamento speciale di disoccupazione è riconosciuto anche ai lavoratori, impiegati od operai, licenziati
per cessazione totale dell’attività da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa la stessa sia intervenuta.
Art. 26. Norma transitoria.
Nei confronti dei datori di lavoro che abbiano omesso di effettuare la denuncia nominativa di cui all’art. 4,
primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978,
n. 476, relativamente ai lavoratori occupati nel 1979, o abbiano omesso di consegnare al lavoratore copia di detta
denuncia nominativa non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni amministrative e penali rispettivamente previste
sempre che la denuncia e la consegna al lavoratore della copia di detta denuncia siano effettuate entro il 30 novembre
1980.
Art. 27. Condono contributivo.
Il termine di cui all’art. 1, primo comma, del decreto-legge 1º luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni,
nella legge 13 agosto 1980, n. 444, è ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1980 al 31 maggio 1981.
Per le imprese, che alla data del 31 maggio 1981, si trovano in stato di amministrazione controllata, il termine
per la regolarizzazione della posizione debitoria è fissato alla fine del mese successivo a quello di cessazione
della predetta amministrazione controllata.
Il versamento dei contributi può essere effettuato in nove rate mensili uguali e consecutive di cui
la prima entro il 31 maggio 1981, ovvero il termine di cui al precedente comma per le imprese ivi considerate,
secondo le modalità previste nel secondo comma del predetto art. 1 del decreto-legge 1º luglio 1980,
n. 286.
Le norme di cui all’art. 23-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche in materia di assicurazione
obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124. Qualora i premi e gli accessori dovuti non siano stati ancora quantificati, debbono essere
versati entro la fine del mese successivo alla data di richiesta dell’Istituto assicuratore. Nel caso di pagamento
rateale l’ultima rata deve essere versata entro il 31 dicembre 1981.
Art. 28. Condono in materia di prestazioni pensionistiche.
Il termine previsto dall’art. 28, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è riaperto per 120
giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al recupero delle somme
corrisposte o, comunque, poste in pagamento entro la data di scadenza del nuovo termine.
Art. 29. Gestioni commissariali.
Le gestioni commissariali dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, dell’Ente
nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, dell’Ente nazionale di previdenza per i
dipendenti da enti di diritto pubblico e dell’Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti enti locali, istituite
ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, sono confermate per lo svolgimento delle
residue funzioni economico-previdenziali tuttora demandate agli enti suddetti fino al riordinamento della materia
e, comunque, non oltre il 30 novembre 1981.
I commissari sono coadiuvati da un Comitato composto da tre membri designati, in rappresentanza delle categorie
interessate, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale presenti nel Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro.
I commissari ed i Comitati, di cui al comma precedente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
La prestazione economica-previdenziale di cui al punto 3) dell’art. 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436,
rimane a carico della relativa gestione, al cui finanziamento si provvede con il gettito dell’aliquota dello 0,12%
sulla retribuzione, scorporata dal contributo complessivo di cui all’art. 5 della citata legge e successive modificazioni.
Art. 30. Adeguamento dei contributi dovuti all’Ente nazionale di previdenza per i lavoratori dello spettacolo.
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1º gennaio 1981 le misure dei contributi a percentuale
dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 3, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono rispettivamente elevate dal 19,10 al 2,210%, di cui il 15,40% a carico dei datori di lavoro, e dal 18,35 al
21,35%, di cui il 14,90% a carico dei datori di lavoro.
Resta fermo il disposto del secondo comma dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1420.
In attesa del riordino della previdenza dei lavoratori dello spettacolo nell’ambito della riforma generale del
sistema pensionistico, gli aumenti contributivi a carico del datore di lavoro di cui al primo comma del presente
articolo non si applicano alle imprese di esercizio delle sale cinematografiche.
Art. 31. Erogazione di pensioni ad ex dipendenti dell’ENAOLI e dell’ONPI.
La gestione speciale ad esaurimento, costituita presso l’INPS ai sensi dell’art. 75 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, provvede all’erogazione dei trattamenti, a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria e secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi integrativi di previdenza,
in favore del personale ex ENAOLI ed ex ONPI in quiescenza alla data di soppressione dei detti Enti e di quello
successivamente collocato a riposo ai sensi del terzo comma dall’art. 1-quindecies del decreto-legge 18 agosto
1978, n. 481, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, con diritto al trattamento pensionistico
a carico dei fondi medesimi.
Al fine di garantire il funzionamento delle prestazioni di cui al comma precedente mediante versamento dei corrispettivi
capitali di copertura, l’Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro provvede imputando la relativa spesa alle
rispettive gestioni di liquidazioni.
Art. 32. Assegni familiari ai lavoratori stranieri.
L’ultimo comma dell’art. 1 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:
< territorio della Repubblica, gli assegni familiari per le persone a carico che risiedono fuori del territorio della
Repubblica spettano se dallo Stato di cui sono cittadini è riservato un trattamento di reciprocità
nei confronti dei cittadini italiani.
Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle convenzioni internazionali stipulate tra
l'Italia e gli altri Stati.
Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi del terzo comma del presente articolo il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta gli Stati nei
quali vige il trattamento di reciprocità>>.
La legge 31 luglio 1956, n. 1035, è abrogata.
Per i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei Fondi speciali di previdenza gestiti dall’INPS
e per i beneficiari degli assegni di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, il presente articolo ha effetto dal
1º gennaio 1974.
Art. 33. Assunzione di personale da comandare.
Per gli adempimenti connessi all’attuazione della legge 20 marzo 1980, n. 75, l’INPS è autorizzato ad
assumere entro tre mesi, con le procedure di cui al precedente art. 1, n. 200 assistenti e n. 100 archivisti dattilografi,
da comandare a tal fine presso l’ENPAS a carico del quale resta ogni onere per il periodo del comando stesso che
comunque non potrà essere prorogato oltre il 30 novembre 1981. In attesa dell’espletamento dei concorsi
ed entro lo stesso termine di cui sopra, l’INPS delibererà provvedimenti provvisori di comando all’ENPAS
per soddisfare le più immediate esigenze di tale ente.
Art. 34. Copertura finanziaria.
Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 4 della presente legge, valutati in lire 150 miliardi per l’anno
1981, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.