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Decreto del Presidente della Repubblica 488 del 27 aprile 1968
Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Vigente al: 2-8-2014
TITOLO I
AUMENTO E NUOVO SISTEMA DI CALCOLO
DELLE PENSIONI DELLA PREVIDENZA SOCIALE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 4, 5, 6 e 8 della legge 18 marzo 1968 n. 238,
concernente nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e per il tesoro;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal 1 maggio 1968, le pensioni ordinarie e
supplementari a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, sono aumentate nella misura di lire 2.400 mensili.((7))
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 29 aprile-19 giugno 1981, n.
101 (in G.U. 1a s.s 24/06/1981 n. 172) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), nella parte in cui, prevedendo per le pensioni supplementari l'aumento nella misura di lire 2.400 mensili, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 e non lo estende a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 30 aprile 1968".
Art. 2.
Gli importi dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti previsti dall'art. 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono elevati, con effetto dal 1 maggio 1968 a:
lire 18.000 mensili, per i titolari di eta' inferiore a 65 anni;
lire 21.900 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65
anni di eta'.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)
che "A decorrere dal 1 gennaio 1969, gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono elevati a: lire 23.000 mensili, per i titolari di eta' inferiore a 65 anni; lire 25.000 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65
anni di eta'."
Art. 3.
A decorrere dal 1 maggio 1968, gli importi mensili delle pensioni
ordinarie e supplementari a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, sono aumentati di lire 1.200.
A decorrere dalla stessa data, il trattamento minimo spettante ai
pensionati delle gestioni indicate al precedente comma e' elevato, per tutte le categorie di pensioni, a lire 13.200 mensili.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 7, comma 2)
che a decorrere dal 1 gennaio 1969 "gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, previsti dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488, sono elevati, per tutte le categorie di pensione, a lire 18.000
mensili."
Art. 4.
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso
alla fine del mese di aprile 1968, le tabelle A e B n. 1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegate alla legge 21 luglio 1965, n. 903, sono sostituite dalle tabelle A e B, allegate al presente decreto.
Art. 5.
Ferme restando le vigenti disposizioni sulla contribuzione figurativa, nonche' quelle per l'acquisizione del diritto, l'importo annuo delle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, da liquidare con decorrenza successiva al 30 aprile 1968, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile la percentuale indicata nell'annessa tabella D, in corrispondenza all'anzianita' di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa.
Per retribuzione annua pensionabile si intende la terza parte della somma delle retribuzioni determinati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, estese all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dall'articolo 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, risultanti dalle ultime 156 settimane coperte da contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa antecedenti la data di decorrenza della pensione. A tal fine, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il 31 dicembre 1968 sara' stabilito un nuovo sistema di versamento dei contributi dovuti all'assicurazione generale predetta, che consenta la rilevazione diretta della retribuzione assoggettata a contributo.((13))
Per i periodi rispetto ai quali non e' possibile la rilevazione sopra prevista, l'ammontare delle retribuzioni soggette a contributo per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti percepite nelle ultime 156 settimane di contribuzione si desume da dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro nella forma e con le modalita' contenute in apposito modulo fornito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che dovra' attestare, fra l'altro, la corrispondenza dei dati alle scritture del libro paga e l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi nella misura dovuta sull'intero importo delle retribuzioni.
Non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni che superino il limite massimo della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, aumentato del 5 per cento.
La dichiarazione di cui sopra deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale contestualmente alla domanda di pensionamento e comunque non oltre 60 giorni.
La retribuzione pensionabile, ove non possa essere accertata
applicando i criteri di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, e' determinata direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in misura pari a 52 volte la retribuzione settimanale indicata nell'annessa tabella C, in corrispondenza alla 156ª parte, eventualmente arrotondata per eccesso, dei contributi base delle ultime 156 settimane coperte da contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa precedenti la data di decorrenza della pensione. Tale sistema di calcolo si applica, in particolare, allorche' la dichiarazione di cui al comma precedente risulti incompleta o non sia presentata entro il termine previsto, quando il datore di lavoro non sia soggetto all'obbligo della tenuta del libro paga, nonche' quando la contribuzione si effettua su salari medi o convenzionali. In questo ultimo caso la retribuzione pensionabile si determina sulla base delle retribuzioni medie o convenzionali medesime.
Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di
giornalieri di campagna ed assimilati la misura delle retribuzioni da prendere in considerazione, ai fini del calcolo della pensione, per i periodi di attivita' lavorativa in qualunque tempo prestata anteriormente alla emanazione dei decreti previsti nel primo comma del successivo articolo 28, e' quella stabilita nel terzo comma dell'articolo medesimo.
Ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile da desumersi
dai contributi figurativi, si fa riferimento, per ogni contributo base, alla corrispondente retribuzione indicata nella annessa tabella C.
Nei casi in cui il numero complessivo dei contributi settimanali
obbligatori e figurativi che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 156, le operazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con riferimento alle settimane di contribuzione obbligatoria in costanza di lavoro e figurativa esistenti.
L'ammontare delle pensioni liquidate con le norme che precedono,
eventualmente integrato ai sensi dello articolo 11, non puo' essere inferiore a quello dei trattamenti minimi previsti dal presente decreto, sempreche' siano dovuti.
La pensione annua determinata con le norme di cui al presente
articolo e' ripartita in 13 rate mensili ed e' corrisposta in rate bimestrali anticipate.
In caso di cessazione dal diritto alla pensione nel corso del primo
mese del bimestre non si procede al recupero del rateo di pensione corrisposto in eccedenza.
Alle pensioni liquidate a norma del presente articolo non si
applica la disciplina sul differimento della liquidazione di cui all'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato con l'articolo 20 della legge 21 luglio 1965, n. 903.
Ove dopo la consegna del certificato di pensione allo interessato
sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi, siano presentate tessere assicurative o versati contributi dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, entro i termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione medesima e' riliquidata con effetto dalla data di decorrenza originaria, secondo le norme in base alle quali essa e' stata calcolata.
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AGGIORNAMENTO (13)
La L. 27 dicembre 2006, n.296 ha disposto (con l'art. 1, comma
7777) che "L'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri e' determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidita', vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli gia' liquidati alla data di entrata in
vigore della presente legge."
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153))
Art. 7.
Il numero delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di
lavoro e figurativa utili ai fini dell'anzianita' contributiva da considerare per il calcolo della pensione a norma del precedente articolo 5, non puo' superare quello delle settimane intercorrenti tra la data della prima iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima.
Art. 8.
Per i lavoratori agricoli dipendenti gli anni di contribuzione
agricola da computare ai fini del calcolo di cui all'articolo precedente sono determinati, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, sulla base dei rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218. A tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, ivi compresa quella eccedente, in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equivalente a un anno di contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza degli assicurati, dal citato articolo 9, sub articolo 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi.
Per i lavoratori agricoli dipendenti i quali possano far valere
anche contributi relativi ad attivita' soggetta all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia o i superstiti in settori diversi dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative all'attivita' stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati in conformita' al disposto del comma precedente, fermo restando il limite di cui al precedente articolo.
Art. 9.
Per la determinazione dell'anzianita' contributiva e delle 156
settimane di contribuzione di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto si tiene conto, relativamente alla contribuzione dei lavoratori agricoli dipendenti, delle risultanze degli elenchi nominativi pubblicati fino alla data di decorrenza della pensione e non contestati.
Art. 10.
Ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile
di cui all'articolo 5, le retribuzioni settimanali del periodo compreso fra il 1 maggio ed il 31 dicembre 1968, il 10 gennaio ed il 31 dicembre 1969 ed il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1970, non possono essere considerate per la parte eccedente, rispettivamente, il 7, il 14 ed il 21 per cento della retribuzione settimanale media delle ultime 52 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro anteriore al 10 maggio 1968.
Il disposto di cui al comma precedente non si applica alle
retribuzioni dei lavoratori agricoli determinate a norma del successivo articolo 28.
Art. 11.
I contributi volontari versati nell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti dagli iscritti, che liquidano la pensione a norma dell'articolo 5 del presente decreto con decorrenza compresa tra il 1 maggio 1968 e il 31 dicembre 1970, danno luogo ad un'integrazione della pensione annua pari a 18,72 volte l'importo dei corrispondenti contributi base.
((Agli effetti previsti dal presente articolo i contributi
accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni, sono equiparati ai contributi volontari, su espressa domanda dell'interessato)).
Art. 12.
Con effetto dal 10 maggio 1968, il terzo comma dello articolo 5
della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' sostituito dal seguente:
"La pensione supplementare diretta:
a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della relativa domanda;
b) si determina con le stesse modalita' previste per la
liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente articolo 4;
c) e' aumentata di un decimo del suo importo per il coniuge e per
ogni figlio per i quali sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903.".
Art. 13.
La tredicesima rata delle pensioni liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e delle sue gestioni speciali e' corrisposta unitamente con la rata di dicembre per un importo proporzionale al numero delle rate di pensione maturate nell'anno.
Art. 14.
Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza compresa tra il 1 maggio 1968 e il 31 dicembre 1970, sono liquidate, a domanda, nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, aumentata dell'importo stabilito dal precedente articolo 1 e dell'eventuale supplemento di cui al terzo comma del presente articolo, qualora il trattamento cosi' determinato a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale risulti superiore a quello derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del presente decreto.((1))
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153
Il calcolo della pensione di vecchiaia, a norma delle disposizioni
vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, e' effettuato con l'applicazione dei coefficienti di maggiorazione per differimento contenuti nella tabella C allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903, qualora dalla data di perfezionamento del diritto alla data di decorrenza della pensione, fissata a norma del successivo articolo 18, siano trascorsi uno o piu' anni interi. I contributi versati tra la data di perfezionamento dei requisiti e la data di decorrenza della pensione sono utilizzati per la liquidazione di un supplemento, calcolato a norma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo sostituito con l'articolo 19 del presente decreto ed avente la stessa decorrenza della pensione.
Il titolare di pensione di anzianita', liquidata a norma
dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, che compia, successivamente al 30 aprile 1968, l'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia e faccia valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa per periodi compresi tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento dell'eta' pensionabile, puo' ottenere, dopo il compimento dell'eta' anzidetta, la riliquidazione della pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in base alle disposizioni del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 54, comma 1)
che "La facolta' di opzione di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
puo' essere esercitata fino al 31 dicembre 1971."
Art. 15.
Per la definizione delle domande di costituzione della rendita
vitalizia reversibile prevista dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, presentate nel periodo intercorrente tra il 1 maggio 1968 ed il 31 dicembre 1970, la quota di pensione annua adeguata corrispondente ai contributi omessi, che deve essere considerata per la determinazione della relativa riserva matematica, e' calcolata in base alle norme contenute nell'articolo 5 del presente decreto con riferimento alle 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa antecedenti la data della domanda di costituzione della rendita vitalizia.
Qualora, ai fini del calcolo della quota di pensione di cui al
comma precedente, l'applicazione delle norme in vigore anteriormente al 1 maggio 1968 dia luogo ad un trattamento pensionistico piu' favorevole, si applicano queste ultime norme.
Art. 16.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153))
Art. 17.
Le pensioni a carico delle gestioni speciali dei coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, aventi decorrenza dal 1 maggio 1968 o successiva, sono liquidate nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla predetta data, aumentata dell'importo stabilito dal precedente articolo 3.
Ai titolari delle pensioni indicate nel comma precedente si
applicano le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 14.
Con effetto dal 1° maggio 1968, l'articolo 62 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il 2° comma dell'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 e l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, sono sostituiti dal seguente:
"La pensione di vecchiaia e quella per invalidita' a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreche' a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidita' sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' perfezionato il relativo diritto.
Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonche' per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda".((11a))
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AGGIORNAMENTO (11a)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-27 giugno 1989, n. 355 (in G.U. 1a s.s. 5/7/1989, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo " nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidita' da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso
del successivo procedimento amministrativo o giudiziario."
Con effetto dal 1 maggio 1968, l'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' sostituito dal seguente:
"I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto purche' siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione medesima.
I contributi versati successivamente alla data di decorrenza del supplemento di cui al comma precedente, danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza del precedente.
I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda.
La relativa misura annua, comprensiva della tredicesima rata di pensione, si determina moltiplicando per 18,72 volte l'importo dei contributi base versati ed accreditati nel periodo al quale si riferisce il supplemento.
L'ammontare del supplemento e' portato in detrazione dall'eventuale integrazione della pensione al trattamento minimo.
In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti, sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte".
Art. 20.
Non sono cumulabili, nella misura del 50 per cento del loro
importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa, le quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di invalidita' liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, di quelle liquidate a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali nonche' di quelle liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Non e' altresi' cumulabile la quota di pensione eventualmente eccedente lire 100.000 mensili risultante dall'applicazione del disposto del presente comma.
Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente
articolo, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini; dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche
alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sulle quali e' esercitato il diritto di sostituzione in qualsiasi forma da parte di fondi obbligatori di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo quanto disposto al successivo comma.
Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico della
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' esercitato il diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato e di enti locali, le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati.
I titolari di pensione che svolgono attivita' in qualita' di
lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati e in qualita' di lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo.(2a)
Il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non si
applica alla tredicesima rata di pensione, ((. . .)).(2)((6))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 22 dicembre 1969, n. 155
(in G.U. 1a s.s 24/12/1969 n. 324)" dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, lett. a e b, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui dispongono che le pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con la retribuzione, nonche' l'illegittimita' costituzionale degli artt. 21 e 23 dello stesso decreto nelle parti in cui si riferiscono alla
pensione di vecchiaia."
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AGGIORNAMENTO (2a)
Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla
L. 11 agosto 1972, n. 485 nel modificare la L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 23-quater) che la presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1969.
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 aprile 1976, n. 97 (in
G.U. 1a s.s 05/05/1976 n. 118) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma primo, lett. c, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui non prevede che la pensione di anzianita' sia equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia, quando il titolare di essa compia l'eta' stabilita per il
pensionamento di vecchiaia."
Art. 21.
Per l'applicazione del precedente articolo 20 il lavoratore e'
tenuto a dichiarare per iscritto al proprio datore di lavoro la propria qualita' di pensionato. Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertato che il proprio dipendente e' titolare di pensione liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e sue gestioni speciali, e' tenuto ad annotare tale circostanza sul libro matricola ed ha altresi' l'obbligo di detrarre dalla retribuzione, al netto delle integrazioni per carichi di famiglia comunque denominate, una somma pari all'importo della pensione o della quota di essa, non dovuti ai sensi del citato articolo 20, e di versarla all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
L'ammontare della detrazione e' determinato moltiplicando l'importo
della trattenuta giornaliera, da indicarsi sul certificato di pensione a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il numero delle giornate retribuite del mese, fino ad un massimo di 26.
Qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme
contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a sei, l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di lavoro e' determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera di cui al comma precedente per sei.((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 maggio-8 giugno 1994, n.
221 (in G.U. 1a s.s 15/06/1994 n. 25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), cosi' come modificato dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui non prevede che nel caso di lavoro a tempo parziale svolto da pensionati l'ammontare della detrazione da effettuare per settimana di lavoro sia determinato dividendo l'importo della trattenuta settimanale relativo all'orario normale per il numero delle ore corrispondenti a tal orario, e moltiplicando il risultato per il numero delle ore effettivamente lavorate nella
settimana."
Art. 22.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153)).
Il titolare di piu' pensioni, di cui almeno una a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti o delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali non puo' cumulare, per uno stesso familiare, la maggiorazione prevista dall'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, con l'integrazione per carichi di famiglia comunque denominata, prevista dalle norme che disciplinano l'altro o gli altri trattamenti di pensione percepiti.
Art. 23.
In applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo
precedente, il datore di lavoro ha l'obbligo di detrarre dall'importo degli assegni familiari o delle integrazioni della retribuzione per carichi di famiglia comunque denominate, spettanti al proprio dipendente, l'importo delle quote di maggiorazione da questo percepite per gli stessi familiari ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903.
Qualora l'importo delle quote di maggiorazione percepite ai sensi
dell'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sia superiore a quello degli assegni familiari o delle altre integrazioni della retribuzione corrisposta al dipendente per gli stessi familiari, la detrazione di cui al precedente comma e' operata dal datore di lavoro fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari o delle predette integrazioni della retribuzione.
Le detrazioni previste dal presente articolo sono operate
contestualmente a quelle prescritte dal precedente articolo 21 ed i relativi proventi sono versati a cura del datore di lavoro all'istituto nazionale della previdenza sociale.
L'ammontare della detrazione e' determinato moltiplicando l'importo
della trattenuta giornaliera, da indicarsi sul certificato di pensione a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il numero delle giornate per le quali sono stati corrisposti gli assegni familiari ovvero le altre integrazioni della retribuzione fino ad un massimo di 26.
Per i lavoratori agricoli subordinati le detrazioni previste dal
presente articolo sono operate direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Laddove il datore di lavoro per circostanze indipendenti dalla
propria volonta' non possa effettuare le trattenute di cui all'articolo 21 ed al presente articolo, e' tenuto a darne comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale che indichera' le modalita' per il recupero.
Art. 24.
Ai fini della liquidazione delle prestazioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, gli interessati sono tenuti a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il certificato di stato di famiglia.
Art. 25.
I proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute
negli articoli 20 e 21 del presente decreto sono devoluti al Fondo sociale, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni ed alle altre gestioni assicurative interessate, in misura proporzionale agli oneri rispettivamente sostenuti per l'erogazione delle pensioni.
I proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute
negli articoli 22 e 23 del presente decreto sono devoluti al Fondo sociale.
TITOLO II
FINANZIAMENTI
Art. 26.
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso
al 31 luglio 1968 e sino a tutto il periodo ii paga precedente quello in corso al 1 gennaio 1971, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e' stabilito nella misura del 20,65 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,75 per cento a carico del datore di lavoro e il 6,90 per cento a carico del lavoratore.
La misura del contributo di cui al precedente comma e' comprensiva
dell'aliquota dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile, il cui gettito, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 934, e' devoluto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Art. 27.
Per il periodo compreso fra il 10 gennaio 1968 ed il 31 dicembre
1970, e' sospeso l'accantonamento del 3 per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, destinate alla costituzione della speciale riserva di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 21 luglio 1965, n. 903.
Art. 28.
A decorrere dal 1 agosto 1968 e fino al 31 dicembre 1970, i
contributi base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sono dovuti nelle misure stabilite dalla tabella A allegata al presente decreto per la categoria dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e nelle misure stabilite dalla successiva tabella B, divise per sei, per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate.
Le classi di contribuzione di cui alle tabelle A e 8 citate nel
comma precedente, sono individuate moltiplicando, rispettivamente, per ventisei la retribuzione giornaliera dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e per sei la retribuzione giornaliera dei giornalieri di campagna ed assimilati.
Dal 1 agosto 1968 e fino all'emanazione dei decreti ministeriali
previsti nel primo comma, le retribuzioni medie giornaliere da prendersi a base per il calcolo dei contributi sono stabilite nelle seguenti misure: per la categoria dei salariati fissi, L. 2.370; per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, L. 2.670.
La misura dei contributi integrativi dovuti al Fondo per
l'adeguamento delle pensioni per le suddette categorie e' stabilita nel 3 per cento delle retribuzioni medie determinate nelle forme sopra indicate, di cui il 2 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori.
I contributi integrativi di cui al comma precedente sono dovuti,
per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati, in ragione di 26 giornate per ogni mese di lavoro.
Non si applica, ai fini della riscossione dei contributi dovuti per
i lavoratori agricoli subordinati, l'art. 5, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
Qualora, in applicazione dell'art. 15, comma secondo, del regio
decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia sospesa, in tutto o in parte, la riscossione dei contributi agricoli unificati, di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e successive modificazioni ed integrazioni e la sospensione sia comunque determinata in rapporto all'ammontare complessivo di tali contributi, detto ammontare deve essere calcolato tenendo conto di tutti indistintamente i contributi medesimi, ivi compresi quelli esclusi, per disposizione di legge, dell'applicazione dell'articolo 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 1 luglio 1972, n. 287, convertito, con modificazioni dalla
L. 8 agosto 1972, n. 459 ha disposto (con l'art. 8) che "Le disposizioni dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, continuano ad avere efficacia anche dopo il 31 dicembre 1970".
Art. 29.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432))
Art. 30.
Con effetto dal 1 maggio 1968, ai fini della prosecuzione
volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, non si applica ai contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, la riduzione di cui all'art. 7 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
TITOLO III
DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE
DI LAVORATORI
Art. 31.
Le assicurate con la qualifica di impiegate ed i loro superstiti
titolari di pensione, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidata con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952, possono ottenere, a domanda, che ai rispettivi trattamenti siano applicate le norme di cui agli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 nel testo modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, qualora il trattamento di pensione risultante dall'applicazione delle norme sopra citate sia piu' favorevole di quello spettante a norma dell'art. 1, lettera b), della legge 26 novembre 1955, n. 1125.
L'ammontare del nuovo trattamento di pensione e' determinato
sull'importo dei contributi corrispondenti alle pensioni base in essere al 31 dicembre 1951, in conformita' alla tabella allegata al presente decreto contrassegnata dalla lettera E.
((Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
pensioni in essere al 1 maggio 1968 ed hanno effetto dal 1 gennaio 1952)).
Art. 32.
A decorrere dal 1 agosto 1968, il contributo a percentuale dovuto
sulle retribuzioni dei lavoratori dello spettacolo per il finanziamento del Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, a norma del combinato disposto degli articoli 31, terzo comma, e 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' elevato alla misura del 10% delle retribuzioni imponibili ed e' ripartito fra datori di lavoro e lavoratori a norma delle vigenti disposizioni.
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso
al 30 aprile 1968, le tabelle dei contributi base vigenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, sono sostituite dalla tabella F) allegata al presente decreto.
Art. 33.
A decorrere dal 1 maggio 1968, gli importi mensili delle pensioni
della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave torbiere istituita con la legge 3 gennaio 1960, n. 5, liquidate con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 sono aumentati nella misura di lire
2.400.
Le pensioni da liquidare a carico della gestione speciale anzidetta
con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 sono calcolate a norma delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 14 del presente decreto.
L'anzianita' contributiva da considerare ai fini della liquidazione
della pensione a carico della gestione speciale e' maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione ed il compimento del 600 anno di eta' da parte del lavoratore.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale
il lavoratore compie il 600 anno di eta', la pensione viene liquidata sulla base della retribuzione annua calcolata secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto e dell'anzianita' contributiva quale risulta in precedenza determinata per la liquidazione della pensione nella gestione speciale. E' in facolta' del pensionato esercitare il diritto di opzione di cui al precedente articolo 14.
La pensione calcolata secondo i criteri contenuti nel comma
precedente viene posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, fatta eccezione per la quota relativa alla pensione integrativa, corrispondente ai periodi di anzianita' contributiva attribuiti al pensionato ai sensi del precedente terzo comma, la quale rimane a carico della gestione speciale. Ove il pensionato, nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del 60° anno di eta', si sia rioccupato alle dipendenze di terzi, la quota relativa alla pensione integrativa a carico della gestione speciale viene ridotta in misura corrispondente ai periodi di rioccupazione per i quali risultino effettuati versamenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
Nel caso che la pensione calcolata secondo i criteri di cui al
quarto comma del presente articolo risulti di importo inferiore a quello gia' in pagamento, viene mantenuto in favore del pensionato il trattamento pensionistico in atto. L'onere relativo al maggior importo garantito al pensionato viene assunto dalla gestione speciale.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153)).
TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 34.
Le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 25 della legge
17 ottobre 1961, n. 1038, prorogate al 31 luglio 1968 dal decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1211, convertito nella legge 17 febbraio 1968, n. 56, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1970.
Art. 35.
E' riaperto fino al 31 dicembre 1970 il termine stabilito con la
legge 8 giugno 1966, n. 434, relativo al versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti previsti dal decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione alle disposizioni contenute nell'art. 4 del citato decreto, a norma dell'art. 5 del decreto medesimo.
Art. 36.
Sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 6, 7 e 9 del
testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni:
1) la lettera a) dell'art. 6 e' sostituita dalla seguente:
"a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non
abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi, superiori nel complesso a L. 18.700 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette.".
2) la lettera b) dell'art. 7 e' sostituita dalla seguente:
"b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura,
proventi superiori nel complesso a lire 18.700 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 28.600 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette.".
3) L'art. 9 e' sostituito dal seguente:
"I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la
corresponsione degli assegni familiari nei con fronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 26,950 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 47.300 mensili per i due genitori".
Il terzo comma dell'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e'
sostituito dal seguente:
"L'aumento previsto alle lettere a) e b) del primo comma spetta
anche alla moglie a carico del pensionato o ali marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purche' essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a L. 18.700 mensili o a L. 26.950 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione".((6a))
Ai fini di quanto previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto
legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni della assicurazione obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti stabiliti dall'articolo 2 del presente decreto.
I miglioramenti stabiliti dal presente decreto non sono computabili
ai fini dei limiti di reddito di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
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AGGIORNAMENTO (6a)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 maggio 1975, n. 128
(in G.U. 1a s.s. 04/06/1975, n. 145) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 36, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabilisce un limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverso da quello previsto per i redditi derivanti da pensione.
Art. 37.
I miglioramenti delle pensioni stabiliti dal presente decreto non
si computano ai fini dell'accertamento dei proventi previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, relativo alle pensioni ed agli assegni in favore dei ciechi civili.
Art. 38.
Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state
trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico, in forza dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro il 31 dicembre 1965, e' corrisposto, a decorrere dal 1 maggio 1968, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a totale carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento dell'integrazione di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, fino al raggiungimento dell'importo di lire 18.000 mensili.
Art. 39.
Entro il 31 dicembre 1968, con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, saranno emanate norme intese a semplificare il sistema delle denunzie delle retribuzioni da assoggettare a contribuzione istituendo, altresi', un modulo di denuncia unica per la contribuzione afferente alle varie forme di previdenza ed assistenza sociale.
Art. 40.
Chiunque compia atti diretti a procurare artificiosamente a se' o
ad altri la liquidazione di pensioni non spettanti, ovvero in misura maggiore di quella spettante, ((e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.))
Il datore di lavoro il quale ometta totalmente o parzialmente le
trattenute di cui ai precedenti articoli 21 e 23 nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro, qualita' di pensionati o non effettui il versamento delle trattenute medesime all'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve versare una somma che sara' determinata dal comitato esecutivo dell'Istituto in misura non superiore al quadruplo dell'importo delle trattenute o dei versamenti predetti.
La deliberazione del comitato e' comunicata al trasgressore con la
fissazione del termine per l'adempimento.
Il lavoratore il quale ometta di dichiarare al datore di lavoro la
sua qualita' di pensionato e' tenuto a versare una somma pari al doppio dell'importo delle trattenute non effettuate a causa di tale omissione. Detta somma sara' prelevata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
I proventi delle sanzioni stabilite con il secondo e quarto comma
del presente articolo sono devoluti al Fondo sociale.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 41.
Sono abrogati l'articolo 11, secondo comma, della legge 20 febbraio
1958, n. 55, e gli articoli 10 e 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nonche' le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle del presente decreto.
Art. 42.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per quanto non diversamente disposto, ha effetto dal 1 maggio 1968.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 aprile 1968
SARAGAT
MORO - BOSCO - REALE -
PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 85. - GRECO
TABELLA A
Contributi dovuti per gli assicurati per ogni mese di lavoro
Parte di provvedimento in formato grafico
(8)
TABELLA B
Contributi dovuti per gli assicurati per ogni settimana di lavoro
Parte di provvedimento in formato grafico
(8)
TABELLA C
Prontuario per il calcolo della retribuzione pensionabile
Parte di provvedimento in formato grafico
(8)
TABELLA D
Percentuali di commisurazione della pensione alla retribuzione
Parte di provvedimento in formato grafico
(1)
TABELLA E
Prontuario per il calcolo delle pensioni di categoria VO ed IO con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952, alle aventi diritto con
qualifica di impiegata.
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA F
((IL D.LGS. 30 APRILE 1997, N. 182 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE TABELLA))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 11 commi 1 e
2) che"Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, la misura massima della percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione indicata nella tabella D) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' stabilita nel 74 per cento.
Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975 la
predetta misura e' stabilita nell'80 per cento."
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AGGIORNAMENTO (5a)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30,convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n. 114 (in G.U. 2/5/1974, n. 113) ha disposto
(con l'art. 21,comma 3) che "Sono abrogate, con effetto dal
periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1974, tutte le
norme incompatibili con quanto disposto nel primo comma del
presente articolo, nonche' le prime due classi di contribuzione
delle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488".
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AGGIORNAMENTO (5b)
La 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "La quarantesima classe di contribuzione delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e'
abolita."
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 29 luglio 1981, n. 402 , convertito, con modificazioni
dalla L. 26 settembre 1981, n. 537 ha disposto (con l'art. 1, comma ) che "Con effetto dal 1 gennaio 1981 le tabelle A, B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono
sostituite dalle tabelle C, D ed E allegate al presente decreto."
Decreto ministeriale dell'8 aprile 1968
Norme di attuazione della legge 13 luglio 1967, n. 584, per il riconoscimento al donatore di sangue del diritto ad una giornata di riposo e alla corresponsione della retribuzione
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Visto l'art. 5 della legge 13 luglio 1967, n. 584, concernente il riconoscimento del diritto ad una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione;
DECRETA
Art. 1 E' fissato in 250 grammi il limite quantitativo minimo che la donazione di sangue, ai fini degli articoli 1 e 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, deve raggiungere per il diritto alla giornata di riposo e alla relativa retribuzione in favore dei lavoratori dipendenti che cedono gratuitamente il loro sangue per trasfusione diretta o indiretta o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico.
Art. 2 Il prelievo di sangue deve risultare effettuato presso un centro di raccolta fisso o mobile, ovvero presso un centro trasfusionale ovvero presso un centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati dal Ministero della sanità.
Art. 3 La giornata di riposo di cui all'art. 1 viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l'operazione di prelievo del sangue.
Art. 4 La retribuzione per la giornata di riposo per i lavoratori retribuiti non in misura fissa è determinata con gli stessi criteri previsti per le festività nazionali. Per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, quadrisettimanale, quindicinale, bisettimanale o settimanale la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione fissa rispettivamente per 26, 24, 13, 12 e 6.
Art. 5 I datori di lavoro che intendano avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, per ottenere il rimborso dell'importo della normale retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti per la giornata di astensione dal lavoro di cui al precedente articolo, debbono farne domanda all'istituto, ente o cassa per l'assicurazione contro le malattie al quale i lavoratori stessi sono iscritti. Per i lavoratori iscritti alle casse di soccorso di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni la domanda di cui al precedente comma deve essere inoltrata alle casse stesse anche nel caso in cui le medesime provvedano alla sola gestione delle prestazioni economiche per malattia. La domanda deve essere inoltrata entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue.
Art. 6 La domanda di cui al precedente articolo deve contenere le generalità del lavoratore che ha donato il sangue e la dichiarazione attestante l'importo della retribuzione allo stesso corrisposta e il giorno in cui si è verificata l'astensione del lavoro. La domanda deve essere corredata:
- da una dichiarazione del lavoratore interessato attestante che ha fruito della giornata di riposo e della relativa retribuzione, il cui ammontare deve essere specificato e che ha donato il sangue gratuitamente; - da un certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo del sangue indicante:
a) i dati anagrafici del donatore, rilevati da un valido documento di riconoscimento, gli estremi del quale devono essere annotati; b) la avvenuta donazione gratuita del sangue nonché il quantitativo prelevato, il giorno e l'ora del prelievo.
Il certificato predetto deve essere rilasciato su di un modulo intestato al centro presso il quale è avvenuta la donazione e contenente gli estremi di autorizzazione per il funzionamento del centro stesso da parte del Ministero della sanità.
Art. 7 Nel caso in cui il lavoratore si sia recato al centro per donare il proprio sangue e la donazione per motivi di ordine sanitario, non possa essere effettuata ovvero venga effettuata solo parzialmente, il medico addetto al prelievo dovrà rilasciare al lavoratore stesso un certificato, con l'indicazione del giorno e dell'ora, attestante la mancata o parziale donazione.
Art. 8 Ai fini della ripartizione del contributo dello Stato di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1967, n. 584, gli istituti, enti o casse per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie terranno un'evidenza contabile dei rimborsi effettuati ai datori di lavoro ai sensi della legge predetta.
Art. 9 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.