Home Contribuzione Figurativa Accreditabile a domanda Cariche pubbliche elettive Norme Decreti DE 2007 Decreto legge 81 del 2 luglio 2007
-
Adempimenti del datore di lavoro
-
Aspettativa per cariche pubbliche elettive
-
Destinatari della norma
-
Documentazione da allegare alla domanda
-
Importo ed efficacia del contributo figurativo
-
Misura del versamento
-
Periodo di prova. Dispensa
-
Presentazione della domanda - Canale telematico esclusivo
-
Presupposti per l'applicazione della norma
-
Prospetti retributivi dichiarati dal datore di lavoro
-
Provvedimento di aspettativa del datore di lavoro
-
Soggetto che non lavora al momento dell'elezione o dell’incarico sindacale
-
Termini per la presentazione della domanda
-
Versamento della quota a carico del lavoratore
- Dettagli
- Visite: 40458
Vigente al: 6-7-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
disposizioni per superare le difficolta' finanziarie e operative dell'Amministrazione centrale e degli enti locali, di garantire la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonche' di intervenire rapidamente a sostegno di alcuni specifici settori dell'economia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 giugno 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, per gli affari regionali e le autonomie locali, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'universita' e della ricerca;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1
Destinazione maggiori entrate
1. Le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali
pari a 7.403 milioni di euro per l'anno 2007, a 10.065 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10.721 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, incluse per l'anno 2007 nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011.
2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equita' sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 1-bis
(( (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di calcolo del saldo finanziario per l'anno 2007 ai fini del patto di stabilita' interno) ))
(( 1. Dopo il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' inserito il seguente:
"683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilita' interno non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente, i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2007." ))
Art. 2
Utilizzo quota avanzo di amministrazione
1. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di
stabilita' interno relativo alle province e ai comuni che negli ultimi tre anni hanno rispettato il patto di stabilita' interno le spese di investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione.
2. Per i singoli enti locali l'esclusione delle spese di
investimento e' commisurata all'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 e determinata:
(( a) nella misura del 17 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti
dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
risulta positiva. Per le restanti province la misura e' del 2,6
per cento;
b) nella misura del 18,9 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti la cui media
triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti
dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia
demografica la misura e' del 2,9 per cento;
c) nella misura del 7 per cento per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo
2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1, comma
680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i
restanti comuni della stessa fascia demografica la misura e'
dell'1,3 per cento. ))
Art. 3
Recupero maggiore gettito ICI
1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 39 e' sostituito dal seguente: "39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari
al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a
38, sulla base di una certificazione (( da parte del comune
interessato, )) le cui modalita' sono definite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno."(( Con il predetto decreto, in particolare,
si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in
relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo
rispetto a quello previsto. ))
b) il comma 46 e' sostituito dal seguente: "46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari
al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a
45, sulla base di una certificazione (( da parte del comune
interessato, )) le cui modalita' sono definite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno."(( Con il predetto decreto, in particolare,
si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in
relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo
rispetto a quello previsto. ))
2. Per l'anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei
maggiori gettiti dell'imposta comunale sugli immobili in base alle certificazioni di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000. Per il medesimo periodo, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati a prevedere ed accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell'imposta comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione effettuata per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio.
3. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini
della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, affluendo tra i fondi vincolati e, ove l'avanzo non sia sufficiente, l'ente e' tenuto ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza.
4. Ai soli fini del patto di stabilita' interno per i comuni tenuti
al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza e conseguentemente i trasferimenti statali sono considerati al netto della riduzione di cui allo stesso comma 2.
5. Con la medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i comuni indicano il maggiore onere in termini di interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate per un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007 in diretta conseguenza delle minori disponibilita' derivanti dalla riduzione di cui al comma 2. L'onere e' posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel limite complessivo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori oneri certificati.
Art. 4
Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali
1. Il limite alle riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1,
comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica per l'anno 2007.
2. Per l'anno 2007 non si applicano le disposizioni di cui al comma
2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, viene stanziata per l'anno 2007 la somma di euro 217 milioni di euro, da utilizzare:
a) per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano effettuato i versamenti all'erario delle somme accantonate ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248;
b) per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione delle minori entrate conseguenti all'attuazione del
comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri e le modalita' per l'effettuazione dei rimborsi di cui al comma 3, lettera a).
Art. 4-bis
(( (Fondi per le esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi) ))
(( 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'
istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi e a investimenti da parte della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con una dotazione, per l'anno 2007, di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro destinati alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa. Entro il 31 maggio 2008, il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione sull'utilizzo del fondo, nella quale e' indicata la destinazione delle relative risorse.
2. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e'
istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi da parte del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con una dotazione, per l'anno 2007, di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dei trasporti. ))
(( (Interventi in materia pensionistica) ))
(( 1. A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con eta' pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o piu' trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, e' corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dell'anzianita' contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale e' liquidato il trattamento principale. Se il soggetto e' titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianita' contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto e' titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell'applicazione della predetta tabella A, l'anzianita' contributiva complessiva e' computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva e' corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilita' di novembre ovvero della tredicesima mensilita' e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilita' di luglio ovvero dell'ultima mensilita' corrisposta nell'anno ((e spetta: nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti)). Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennita' di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo e' attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalita' indicati nello stesso comma.
4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 del presente articolo.
5. Con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilita' e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 e' rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro e' aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli importi di cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n.
289.
6. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, ove necessario, le modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente articolo. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo concernenti la corresponsione delle somme aggiuntive di cui al comma 1, il Governo, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, procede, entro il mese di dicembre dell'anno 2008, alla verifica dell'attuazione delle predette disposizioni.
8. A decorrere dall'anno 2008 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per l'anno 2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici, fermo restando il principio di armonizzazione dei sistemi previdenziali di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire l'applicazione di parametri identici per i diversi enti. ))
Art. 6
Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi vari
1. All'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze di cui all'unita' previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente come determinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' apportata la seguente variazione in aumento:
|2007 - |2008 -|2009 - --------------------------------------------------------------------- |(migliaia di euro)| | --------------------------------------------------------------------- Ministero dell'economia e delle | | | finanze.... | 68.300 - |- |
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrata di 69 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo
globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, e' autorizzata la spesa di 260 milioni di euro per l'anno 2007.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
5. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento di
interventi infrastrutturali in materia di viabilita', i pagamenti per spese di investimento di ANAS S.p.a., ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, possono essere effettuati fino al limite di 4.200 milioni di euro per l'anno 2007.
6. All'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "8 milioni" e, all'ultimo periodo del medesimo comma, le parole da: "con priorita" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorita' per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.".
7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il
Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalita' di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati. (6)(4)
8. Per fare fronte alle esigenze della edilizia universitaria, ed
in particolare agli impegni assunti in base ai contratti di programma stipulati con le universita' in attuazione dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e finalizzati a interventi di edilizia universitaria, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per gli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 44)
che "il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, e' integrato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per gli anni
2009 e 2010."
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
La L. 22 dicembre 2008, n. 203 ha disposto (con l'art. 2, commi 45
e 46) che "il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, di cui al comma 7 del presente articolo 6, e' ulteriormente integrato di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni di euro per l'anno 2011".
Art. 7.
Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per l'anno 2007 delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al
presente decreto, sono integrate, per l'anno 2007, degli importi indicati nell'elenco medesimo.
2. Le somme accantonate per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1,
comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unita' previsionali di base di cui all'elenco 2, allegato al presente decreto, sono rese disponibili per gli importi ivi indicati.
Art. 8
Trasferimenti correnti (( alle )) imprese
1. Per l'anno 2007, (( il Fondo per i trasferimenti correnti alle
imprese )), iscritto nell'unita' previsionale di base 3.1.5.20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato di 250 milioni di euro. Il predetto importo aggiuntivo e' assegnato alle societa' sottoindicate per fronteggiare gli oneri di servizio pubblico sostenuti, in relazione agli obblighi derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni vigilanti:
Ferrovie dello Stato S.p.A..... |166.300.000
Poste Italiane S.p.A..... |41.700.000
ANAS S.p.A. |36.000.000
ENAV S.p.A. |6.000.000
2. Per l'anno 2007, alle somme di cui al comma 1, non si applicano
le procedure di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete
tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e' autorizzato un contributo di 700 milioni di euro per l'anno 2007.
4. Al fine di consentire la copertura della perdita di esercizio
per l'anno 2006, e' concesso ad ANAS S.p.A. un contributo di euro 426.592.642 a titolo di apporto al capitale sociale per l'anno 2007.
Art. 8-bis
Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi di impresa
1. Per i programmi agevolati ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non e' stato emanato il decreto di concessione definitiva e non sono stati disposti gli accertamenti previsti dall'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 13 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 1° febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006, recante nuovi criteri, condizioni e modalita' per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree sottoutilizzate, il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, e' sostituito dall'atto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalle banche concessionarie, redatto secondo schemi definiti dal Ministero dello sviluppo economico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalita' di attuazione dei controlli sui predetti programmi, da effettuare anche a campione mediante la nomina di apposite commissioni di accertamento ovvero anche mediante l'affidamento ad enti od organismi. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per le agevolazioni, comprese quelle accantonate per gli accertamenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, le cui disposizioni relative agli accertamenti medesimi non si applicano alle iniziative di cui al presente comma. Con il medesimo decreto sono inoltre stabiliti i criteri per la verifica dello scostamento degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero di cui all'articolo 8, commi 9 e 11, del citato decreto 1° febbraio 2006, prevedendo l'eventuale differimento temporale della verifica stessa e disciplinando modalita' graduali per la restituzione delle agevolazioni in caso di revoca conseguente a detti scostamenti.
2. All'articolo 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
le parole: "del 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 100 per cento".
3. Per assicurare la coerenza degli interventi agevolativi previsti
dalla normativa vigente con quelli da finanziare con il Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' con gli indirizzi del Quadro strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 864, della stessa legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita', anche in base ad apposita graduatoria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con tale decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad individuare, in particolare, le attivita', le iniziative, le categorie di imprese e le spese ammissibili, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, gli indicatori per la formazione delle eventuali graduatorie, le limitazioni e le riserve per l'utilizzo dei fondi. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, fatto salvo l'eventuale utilizzo della quota del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, secondo le modalita' stabilite dal medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.
4. All'articolo 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le disponibilita' rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni degli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli interventi nel settore del commercio e del turismo delle regioni e province autonome, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per il trasferimento alle regioni stesse ai fini del cofinanziamento dei programmi attuativi di cui al medesimo articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Con la delibera del CIPE di cui al presente comma sono definite le modalita' di assegnazione delle predette risorse".
5. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
"4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessita' delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficolta' connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi".
6. Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in
favore di iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei contratti d'area, risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni, fatta salva la copertura finanziaria di rimodulazioni gia' autorizzate dei patti territoriali e dei contratti d'area in essere, sono utilizzate:
a) per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione del contributo globale al responsabile unico del contratto d'area o al
soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento
dei compiti di cui ai commi 203 e seguenti dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per la
copertura degli oneri derivanti dall'incremento di cui al comma 7
del presente articolo, nonche' di quelli derivanti dalla
corresponsione alle societa' convenzionate dei compensi per
l'attivita' di istruttoria e di assistenza tecnica;
b) per la copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora autorizzate di patti territoriali e di contratti d'area . Per i
patti ed i contratti in essere alla data del 31 dicembre 2007, le
relative richieste di rimodulazione possono essere presentate
entro il (( 31 dicembre 2009 )).
7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico sono determinate le priorita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo nonche' la misura e le modalita' di corresponsione dell'incremento, nel limite massimo del 25 per cento del contributo globale previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, e successive modificazioni, da corrispondere relativamente ai patti territoriali e ai contratti d'area che subiscono un allungamento dei tempi di realizzazione dovuto alla rimodulazione delle risorse o per effetto della dilatazione temporale per il completamento delle iniziative.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 maggio 2008,
presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 9.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
Art. 10.
Disposizioni in materia di personale militare
1. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a
decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare e' pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unita'.".
Art. 11
Norme per la razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle universita'
1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di 180 milioni di euro per
l'anno 2007 per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
2. Al fine di consentire la razionalizzazione della spesa
universitaria, (( le disposizioni dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, continuano ad applicarsi anche per l'anno accademico 2007-2008 )).
Art. 12.
Misure in materia di autotrasporto merci
1. Le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto da attuarsi
con il regolamento previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, possono essere concesse sia mediante contributi diretti, sia mediante credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, secondo le modalita' da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le misure di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del
reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella
forma del riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, da compiere ai sensi delle decisioni della Commissione delle Comunita' europee n. 93/496/CE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, e' effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, nell'anno 2007, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalita' da definire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Una quota dell'importo riassegnato, fino a 5 milioni di euro, puo' essere destinata alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo
6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' prorogato al 30 settembre 2007.
Art. 13.
Sblocco risorse vincolate su TFR
1. Nelle more del perfezionamento del procedimento previsto
dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate per l'anno 2007, su richiesta delle amministrazioni competenti, anche in deroga alle norme sulla contabilita' di Stato, anticipazioni di tesoreria corrispondenti ad un importo complessivo pari al 30 per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1 di cui all'articolo 1, comma 758, della legge medesima, da destinare, nella stessa misura, al finanziamento dei singoli interventi indicati nel predetto elenco.
(( 2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere
sulla quota delle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio indicata all'articolo 1, comma 758, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli stanziamenti stessi. ))
Art. 14
Variazioni compensative
1. Al fine di assicurare alle amministrazioni dello Stato la
necessaria efficienza e flessibilita', garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio (( , da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate )) variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative medesime. Per gli altri soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e 11 si provvede con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 15
Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti
1. Allo scopo di consentire l'attuazione del fermo biologico nella
stagione estiva e di favorire l'ammodernamento ed il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, e' autorizzata per l'anno 2007 l'ulteriore spesa di 7 milioni di euro per la concessione di contributi a favore dei marittimi imbarcati a bordo di pescherecci operanti nelle aree di mare per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attivita' di pesca. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dalla normativa comunitaria. Le disponibilita' del piano triennale della pesca per l'anno 2007 destinate ad interventi di competenza nazionale in connessione con le misure di cui al presente comma, sono incrementate della somma di 5 milioni di euro.
(( 1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia ittica,
il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' esteso anche al settore della pesca, nel rispetto degli Orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 229 del 14 settembre 2004. Conseguentemente, al comma 275 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, le parole: "della pesca," sono soppresse.
1-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma
1-bis, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. ))
2. Le persone fisiche e le societa' semplici di cui all'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di' cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la regolarizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, limitatamente alla inosservanza, nell'anno 2006, delle disposizioni concernenti l'aggiornamento dei redditi fondiari di cui all'articolo 2, commi 33, 34 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, a condizione che venga effettuato entro il 30 novembre 2007 il versamento del tributo o dell'acconto e degli interessi moratori, escluse in ogni caso le sanzioni, di cui allo stesso articolo 13 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati" sono sostituite dalle seguenti: (( "entro il 30 novembre 2007" )).
(( 3-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
"14-bis. Gli indicatori di normalita' economica di cui al comma 14, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici.
14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati".
3-ter. Per l'anno d'imposta 2006, i soggetti in regime di
contabilita' semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e per gli iscritti all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale istituita ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalita' per la semplificazione, a favore dei soggetti di cui al periodo precedente, relativamente all'anno d'imposta 2007, degli adempimenti relativi all'obbligo di cui al presente comma.
3-quater. All'articolo 2, comma 38, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole: "entro la data del 30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 novembre 2007". ))
4. Anche al fine di realizzare una migliore distribuzione degli
oneri finanziari tra i soggetti interessati, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
5. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, le parole: "entro e non oltre il 13 agosto 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2007".
(( 5-bis. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di
soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1055, le parole: "30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2007";
b) al comma 1056, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni".
5-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera
b) del comma 5-bis, pari a 271.240 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
6. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a
favorire l'accesso al credito dei giovani di eta' compresa tra i diciotto e i quaranta anni e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalita' giuridica, denominato: "Fondo per il credito ai giovani", con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo per il credito ai giovani, di rilascio e di operativita' delle garanzie nonche' le modalita' di apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo da parte di soggetti pubblici o privati.
6-bis. All'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le parole: "gli articoli 24 e 26" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 24".
6-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
comma 484 e' sostituito dal seguente:
"484. La societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni, ovvero una delle societa' dalla stessa controllate, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. A tale compravendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La determinazione del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unita' immobiliare, da effettuare, in ogni caso, con riguardo alla situazione di fatto sulla base delle valutazioni correnti di mercato, nonche' l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti all'accatastamento dei beni immobili suscettibili di trasferimento e la ricostruzione della documentazione catastale ad essi relativa sono affidati all'Agenzia del territorio. Gli oneri derivanti dall'attivita' di valutazione e di accatastamento sono posti a carico delle gestioni liquidatorie interessate sulla base di apposita convenzione da stipulare con l'Agenzia del territorio. La convenzione provvede anche a disciplinare modalita', flussi informativi e tempi necessari per l'espletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia". ))
Art. 15-bis
Misure in materia di IRAP e di oneri contributivi nel lavoro
subordinato privato, nonche' in materia di rimborsi IVA e di
deducibilita' delle spese per veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli
interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g)
sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare delle voci da 10 a 90 dell'attivo dello stato
patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e
l'ammontare complessivo delle voci dell'attivo dello stato
patrimoniale, con esclusione della voce 130, comprensivo della
voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell'attivo al
netto del costo delle attivita' materiali e immateriali utilizzate
in base a contratti di locazione finanziaria";
2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la disposizione del
secondo periodo del comma 1 si applica prendendo a riferimento
le voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell'articolo
2424 del codice civile corrispondenti a quelle indicate nel
predetto secondo periodo del comma 1";
3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", senza
l'applicazione del rapporto di deducibilita' degli interessi
passivi previsto nell'ultimo periodo del medesimo comma 1";
b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), le parole: "esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di
assicurazione e" sono sostituite dalla seguente: "escluse".
2. All'articolo 1, comma 267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole: ", subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorita' europee," sono soppresse.
3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con la decorrenza prevista dal comma 267 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1 solo a partire dalla seconda o unica rata di acconto riferita al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dal comma 269 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
4. All'articolo 79, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: "dell'industria," sono inserite le seguenti: "del credito, dell'assicurazione,";
b) alla lettera c), le parole: "del credito, assicurazione e" sono sostituite dalla seguente: "dei".
5. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno effetto a decorrere dal
1° luglio 2007.
6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 214 milioni
di euro per l'anno 2007, in 378 milioni di euro per l'anno 2008 e in 390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2007, a 58 milioni di euro per l'anno 2008 e a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009,
mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti all'INPS a
titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del
fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle
maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 4;
b) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2007 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori
entrate tributarie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,
lettera a), numero 1);
c) quanto a 101 milioni di euro per l'anno 2008 e a 94 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante utilizzo delle maggiori
entrate derivanti, a seguito dell'autorizzazione accordata con
decisione n. 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 165 del
27 giugno 2007, dall'applicazione della lettera c) del comma 1
dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come sostituita dall'articolo 1, comma
2-bis, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278;
d) quanto a 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante riduzione lineare dello 0,124 per cento degli stanziamenti di
parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come
determinate dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento";
b) all'articolo 164, comma 1, lettera b):
1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nella misura del
40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui
alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui
utilizzo e' diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1).
Tale percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
rappresentanza di commercio";
2) al secondo periodo, le parole: "nella misura del 25 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella suddetta misura del 40 per
cento";
c) la lettera b-bis) del medesimo comma 1 dell'articolo 164 e' sostituita dalla seguente:
"b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo
d'imposta".
8. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto dal periodo
d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007.
9. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006,
la percentuale di deducibilita' del 40 per cento indicata dalle disposizioni di cui al numero 1) della lettera b) del comma 7 e' fissata al 20 per cento, quella del 40 per cento indicata dalle disposizioni di cui al numero 2) della lettera b) del comma 7 e' fissata al 30 per cento e quella del 90 per cento indicata dalle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 7 e' fissata al 65 per cento. I maggiori importi deducibili, per il suddetto periodo d'imposta, rispetto a quelli dedotti sulla base della disciplina vigente ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono recuperati in deduzione nel periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo.
10. Ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativi al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 3 ottobre 2006, il contribuente puo' continuare ad applicare le disposizioni previgenti all'articolo 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
12. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione
dei rimborsi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, e' autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. (( Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonche' per essere trasferite alla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" per i rimborsi richiesti da piu' di dieci anni, per la successiva erogazione ai contribuenti. )) (4)
13. Alla copertura delle disposizioni di cui al comma 12 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 95)
che "L'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' ridotta di 2
miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009."
Art. 16.
Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi
1. Il comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' sostituito dai seguenti:
"989. Il Governo e' autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre
2007 un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle
procedure di riscossione;
b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio,
con attribuzione alle Autorita' portuali;
c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti
sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.
989-bis. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad adottare,
entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i criteri per l'istituzione delle autorita' portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacita' di autofinanziamento.".
Art. 17
Copertura finanziaria
(( 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, ad
esclusione degli articoli 6, comma 8, 15, commi 1-bis, 5-bis e 6, e 15-bis, pari complessivamente a 4.131 milioni di euro per l'anno 2007 e a 1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 1. ))
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 luglio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Bianchi, Ministro dei trasporti
Di Pietro, Ministro delle
infrastrutture
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Parisi, Ministro della difesa
D'Alema, Ministro degli affari esteri
De Castro, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
Mussi, Ministro dell'universita' e
della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Mastella
(Articolo 5, comma 1)
Lavoratori | Lavoratori |Somma aggiuntiva |Somma aggiuntiva dipendenti Anni |autonomi Anni di|(in euro) - Anno | (in euro) Dal di contribuzione| contribuzione | 2007 | 2008 --------------------------------------------------------------------- Fino a 15 | Fino a 18 | 262 | 336 --------------------------------------------------------------------- Oltre 15 fino a |Oltre 18 fino a | | 25 | 28 | 327 | 420 --------------------------------------------------------------------- Oltre 25 | Oltre 28 | 392 | 504)) Elenco 1 ((2)) Elenco 2 ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 3 agosto 2007, n. 127 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'elenco 1: alla rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze" le parole: "Legge n. 303 del 1999" sono sostituite dalle seguenti: "Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 1261" ed e' aggiunta, in fine, la seguente voce: Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, art. 6, comma 8-quinquies 700.000; - dopo la rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze" e' inserita la seguente: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Legge n. 7 del 1981| | | | e legge n. 49 del | | Paesi in via di | | 1987 |09.01.02.02| sviluppo |2180 | --------------------------------------------------------------------- | | |2181,| --------------------------------------------------------------------- | | |2182,| --------------------------------------------------------------------- | | |2183,| --------------------------------------------------------------------- | | |2184,| --------------------------------------------------------------------- | | |2195 | --------------------------------------------------------------------- | | | |10.000.000;
- dopo la rubrica "Ministero dell'universita' e della ricerca" e'
inserita la seguente:
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
| | | | Spese di | | | | |funzionamento| | | | | dell'organo | | |Organismi non| |di controllo | Legge 13 | |lucrativi di | | degli enti | maggio 1999, | | attivita' | | non | n. 133, art. | | sociali | |commerciali e| 14 |04.01.02.04| (ONLUS) |3526| delle ONLUS |1.000.000;
l'importo relativo al totale e' sostituito dal seguente: "775.900.000".
La medesima legge ha inoltre disposto (con l'art. 1)che"All'elenco 2:
l'importo relativo al totale della rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze" e' sostituito dal seguente: "857.211.899";
l'importo relativo alla voce "04.01.05.02" della rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze" e' sostituito dal seguente:
"80.000.000";
l'importo relativo al totale dei Ministeri e' sostituito dal seguente: "1.952.918.320".