Principi per il calcolo all’assegno per il nucleo familiare (circ.114/2012)
Ai sensi dell’art.2, comma 29, della Legge 8 agosto 1995, n.335, per l’assolvimento dell’obbligo contributivo nella Gestione separata vige il principio di cassa.
Il comma citato dispone infatti che “…hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall’art.1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell’anno…”.
Con Circolare n. 64 del 13/05/2010 sono state impartite disposizioni in materia di accredito della contribuzione figurativain favore di alcune categorie di lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata con riferimento ai casi di congedo di maternità e di paternità.
Con tale Circolare, è stato precisato, tra l’altro, che, per i casi per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, ai fini della copertura figurativa, l’accredito della contribuzione avviene in relazione al noto “principio di cassa” di cui all’art.2, comma 29, della Legge 8 agosto 1995, n.335.
Pertanto, per i periodi di congedo di cui alla presente Circolare, ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare ed ai fini della misura dello stesso, dovrà tenersi conto del fatto che l’accredito della contribuzione figurativa, in coerenza con le modalità di attribuzione della contribuzione tipiche della Gestione separata, segue lo stesso criterio di cassa.
Conseguentemente, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, in relazione ai periodi di congedo di maternità/paternità con copertura figurativa nonché di congedo parentale con medesima contribuzione, gli iscritti alla gestione separata avranno diritto all’assegno per il nucleo familiare solo per i periodi coperti da specifica contribuzione effettiva e/o figurativa secondo le modalità di accredito sopra riportate.
Si precisa infine che, in virtù del principio di cassa, salvo il caso di prima iscrizione, l’accredito dei contributi nella gestione separata decorre dal mese di gennaio anche quando i primi mesi dell’anno siano eventualmente già coperti da contribuzione presso un’altra gestione.
Le Sedi procederanno al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare, ove ne ricorrano i presupposti, per situazioni pregresse nei limiti della prescrizione quinquennale e comunque non oltre la data di entrata in vigore del citato Decreto del 2007.