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Messaggio 3348 del 14 marzo 2014
Oggetto: Indennità di mobilità e di disoccupazione ASpI. Corresponsione anticipata in un'unica soluzione. Applicabilità dell’art. 48 bis DPR 602 del 29 settembre 1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
A seguito della richiesta di chiarimenti di alcune Strutture territoriali INPS sulla necessità di effettuare la verifica, ex art. 48 bis, del DPR 602 del 29 settembre 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9 del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (cfr. infra) anche nell’ipotesi di corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, si precisa quanto segue.
L’articolo 48 bis richiamato prevede l’obbligo per i soggetti pubblici - prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000,00 euro - di verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno allo stesso importo e, in caso affermativo, di non procedere al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Facendo seguito al messaggio INPS n. 23506 del 23/10/2008 e alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29/7/2008, si evidenzia che tali documenti non individuano il pagamento della corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità tra quelli esclusi dall’obbligo di verifica di cui all’art. 48 bis citato.
Le elencazioni e le indicazioni presenti nei richiamati documenti però, non sono tassative (cfr. Circolare MEF n. 22 del 29/7/2008).
Infatti, nel suddetto messaggio INPS, si menzionano fra le prestazioni escluse dalla verifica in parola, i trattamenti temporanei di sostegno al reddito. La corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, tuttavia, non rientra fra queste ipotesi.
Al riguardo, si richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata dell'indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e quindi perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e tale resta la sua funzione sia che venga svolta un'attività di artigiano, ovvero di commerciante o ancora attività imprenditoriale (ex pluribus Corte di Cassazione n.9007 del 2002)”
Alla luce di quanto sopra si ritiene che il pagamento dell’anticipazione dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, deve essere oggetto dell’accertamento, di cui all’art. 48 bis richiamato.
Analoghe considerazioni devono essere svolte nelle ipotesi di liquidazione dell’anticipazione delle indennità di disoccupazione in ambito ASpI di cui all’articolo 2, comma 19, della legge n. 92 del 2012.
Pertanto anche in questi casi, dovrà essere effettuata la verifica in oggetto.
Luca Sabatini