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Messaggio 3770 del 02 aprile 2014
Oggetto
Regolamentazione comunitaria: inesportabilità dell’integrazione al trattamento minimo.
Testo
A seguito di quesiti provenienti dalle Sedi in materia d’inesportabilità dell’integrazione al trattamento minimo con riferimento a titolari di pensione residenti in Stati entrati a far parte dell’Unione europea, si ritiene utile ribadire quanto segue.
L’articolo 70 del regolamento (CE) n. 883/2004 disciplina le "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo" aventi caratteristiche sia delle prestazioni assistenziali che di quelle previdenziali.
Tali prestazioni, se elencate nell'allegato X, sono inesportabili negli Stati membri dell’Unione europea e, quindi, vengono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono in base ai criteri previsti dalla legislazione di detto Stato (vedi ad esempio la circolare n. 111 del 14 settembre 2012). Pertanto sono a carico dell'Istituzione del luogo di residenza.
Nell’allegato X risultano le seguenti prestazioni italiane inesportabili:
- le pensioni sociali;
- le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili;
- le pensioni e le indennità ai sordomuti;
- le pensioni e le indennità ai ciechi civili;
- l’integrazione della pensione minima;
- l’integrazione dell’assegno di invalidità;
- l’assegno sociale;
- la maggiorazione sociale.
In particolare, con riferimento all’inesportabilità del trattamento minimo in un Paese comunitario vige un principio di carattere generale posto a tutela delle prestazioni in pagamento, che è stato più volte ribadito, anche in sede ministeriale, nel corso del tempo e, da ultimo, in occasione dell’ingresso della Croazia nell’Unione europea (1° luglio 2013).
Infatti, la circolare n. 109 del 18 luglio 2013 ribadisce al punto 4.2 che, così come disposto per i residenti nei Paesi dell’Unione europea dal regolamento CEE n. 1247/92 (vedi circolare n. 15 del 16 gennaio 1993), anche per i residenti in Croazia gli importi riconosciuti a titolo d’integrazione al trattamento minimo già spettanti alla data del 30 giugno 2013 continuano ad essere corrisposti senza alcuna riduzione. Invece, gli importi eventualmente spettanti a titolo d’integrazione a decorrere dal 1° luglio 2013 non possono essere corrisposti al titolare di pensione residente in Croazia, in base al principio dell’inesportabilità.
Pertanto, i residenti in Paesi entrati a far parte dell’Unione europea, titolari di pensione in regime nazionale o internazionale, che abbiano perfezionato i requisiti per l’attribuzione dell’integrazione al trattamento minimo prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione europea, mantengono anche dopo tale data il diritto al pagamento dell’integrazione, sempreché soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
Al contrario, in applicazione del citato principio dell’inesportabilità, non potranno essere corrisposte integrazioni al trattamento minimo i cui requisiti, in particolare reddituali, si siano perfezionati in capo al titolare di pensione residente all’estero in data successiva all’ingresso dello Stato nell’Unione.
Alla luce di quanto sopra, ai fini del mantenimento dell’integrazione al trattamento minimo non solo la decorrenza del trattamento pensionistico deve collocarsi anteriormente alla data di ingresso dello Stato nell’Unione europea, ma devono essere soddisfatte, prima di detta data, tutte le condizioni, previste dalla normativa nazionale, per l’attribuzione dell’integrazione al trattamento minimo.
Il Direttore centrale
Uselli