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Messaggio 9231 del 28 novembre 2014
Oggetto:
Articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e s.m.i. (c.d. regime sperimentale donna). Chiarimenti.
Com’è noto, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i., le lavoratrici possono optare in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (c. d. regime sperimentale donna).
L’art 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha fatto salva tale facoltà.
Al punto 7.2 della circolare n. 35 del 2012, al punto 10.1 del messaggio n. 219 del 2013, nonché al paragrafo 6, numero 2), della circolare 37 del 2012 - a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 2680 del 22 febbraio 2012, confermate con nota prot. n. 29/0004748/L del 14 settembre 2012 e con nota prot. n. 5869 del 16 novembre 2012 - sono state fornite le istruzioni applicative delle predette disposizioni. In particolare, è stato precisato che l’esercizio della facoltà in argomento è subordinato alla “condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015”. Nei confronti delle predette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze e dell’adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita, di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
Ciò premesso, alla luce di numerose richieste di chiarimento pervenute dalle Sedi si chiarisce quanto segue.
Com’è noto, la pensione di anzianità, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi e delle altre condizioni previste dalla legge (cessazione dell’attività di lavoro subordinato e apertura della c.d. finestra), decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Pertanto, le lavoratrici che perfezionano i requisiti utili a comportare l’apertura della finestra della pensione di anzianità in regime sperimentale entro il 31 dicembre 2015, possono presentare domanda di pensione di anzianità, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti nelle diverse Gestioni previdenziali, fermo restando la cessazione del rapporto di lavoro subordinato al momento della decorrenza del relativo trattamento pensionistico.
Di conseguenza, ai fini dell’accesso alla pensione di anzianità in regime sperimentale non è richiesta la presentazione della domanda e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.
Il Direttore Centrale
Antonello Crudo