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Circolare 57 del 6 maggio 2014
OGGETTO:
Art. 9, comma 5, decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 99 - Validità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilità ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI.
SOMMARIO:
Premessa.
Quadro generale di riferimento precedente al decreto legge n. 76 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013: a) integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga; b) mobilità ordinaria e in deroga, corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia; c) disoccupazione ASpI e miniASpI.
Nuova disciplina delle comunicazioni di rioccupazione con riferimento alle integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga.
Nuova disciplina delle comunicazioni di rioccupazione con riferimento all’indennità di mobilità anche in deroga, alla corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità ed ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.
Disciplina della comunicazione nelle ipotesi di rioccupazione in forma parasubordinata con riferimento alla disoccupazione ASpI e miniASpI.
Aspetti applicativi.
L’art. 9, comma 5, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 99,attraverso l’interpretazione autentica dell’art. 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha disposto che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro ed inviate dallo stesso datore di lavoro al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro “sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province”.
La nuova disposizione, di dichiarata natura interpretativa estensiva, influisce sugli effetti delle predette comunicazioni e deve essere necessariamente coordinata con quanto disposto dall’art. 8, comma 5 del Decreto Legge 21 marzo 1988 n. 86 convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 1988 n. 160, in materia di integrazioni salariali ordinarie, straordinarie, in deroga, dall’ art. 9, comma 1, lett. d), della Legge 23 luglio 1991 n. 223 relativamente all’indennità di mobilità, anche in deroga, dall’art. 3 del D.M. 17 febbraio 1993 n. 142, di applicazione dell’art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991 n. 223, relativo ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, nonchè dall’art. 2 della Legge 28 giugno 2012 n. 92 in materia di disoccupazione ASpI e miniASpI.
2. Quadro generale di riferimento precedente al decreto legge n. 76 del 2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 99 del 2013: a) integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga; b) mobilità ordinaria e in deroga, corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia; c) disoccupazione ASpI e miniASpI
a) Integrazione salariali ordinarie, straordinarie e in deroga
L’art. 8 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al comma 4, prevede: “Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate”.
Il successivo comma 5 specificamente dispone: “il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività”.
L’elaborazione giurisprudenziale della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, consolidatasi in un costante indirizzo, ha puntualizzato che, nel caso in cui il lavoratore non adempia all’obbligo della comunicazione preventiva all’Istituto, decade dall’intero periodo di concessione del trattamento di integrazione salariale.
Quindi, prima della novella legislativa in argomento, il lavoratore che riprendeva a svolgere attività lavorativa remunerata in costanza del trattamento di integrazione salariale, doveva in ogni caso comunicare preventivamente la rioccupazione per evitare di incorrere nella sanzione decadenziale comportante la perdita del diritto al trattamento fin dall’inizio della sua concessione.
b) Mobilità ordinaria e in deroga, corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.
In costanza del trattamento dell’indennità di mobilità, i lavoratori hanno facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato remunerato, a tempo parziale o a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista di mobilità (art. 8, commi 6 e 7 della Legge n. 223 del 1991), con la sospensione della relativa indennità. In tali ipotesi i lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità, anche in deroga, devono darne comunicazione alla competente struttura territoriale dell’INPS entro 5 giorni dall’avvenuta rioccupazione.
Si evidenzia, inoltre che, a seguito della corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7 comma 5 della Legge 23 luglio 1991 n. 223, l’art. 3. del D.M. 17 febbraio 1993 n. 142, di applicazione del predetto articolo 7, comma 5, dispone l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare, entro 10 giorni, l’eventuale rioccupazione intervenuta nei 24 mesi successivi alla data della corresponsione dell’anticipazione, che determina la restituzione di quanto percepito.
Quindi, prima della novella legislativa in argomento, l’omissione di dette comunicazioni entro il termine di legge, determinava, in ogni caso nell’ipotesi di cui all’art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223 del 1991, come modificato dall’art. 4, comma 38, della Legge n. 608 del 1996 la cancellazione dalle liste di mobilità e la decadenza dal diritto al trattamento con decorrenza dall’inizio della rioccupazione, mentre nel caso di cui all’art 3, del D.M. 17 febbraio 1993 n. 142, la restituzione di quanto corrisposto, maggiorato degli interessi.
La suddetta disciplina inerente all’indennità di mobilità di cui sopra, ordinaria e in deroga, si applica anche ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11, comma 2, Legge n. 223 del 1991 e di cui all’art. 3, comma 3, decreto legge n. 299 del 1994 convertito dalla Legge n. 451 del 1994.
c) Disoccupazione ASpI e miniASpI
L’art. 2, commi 15 e 23, della legge 28 giugno 2012 n. 92, dispone che in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, le indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI sono sospese d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, rispettivamente fino ad un massimo di sei mesi e fino ad un massimo di cinque giorni al termine dei quali l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
3. Nuova disciplina delle comunicazioni di rioccupazione con riferimento alle integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga.
La norma di cui all’art. 8, 5° comma, della legge n. 160 del 1988 è stata emanata in un periodo in cui non vigeva l’obbligo per il datore di lavoro di presentare la comunicazione preventiva di assunzione, introdotto dall’art. 1, comma 1180, della Legge n. 296 del 2006 che ha novellato l’art. 9 bis del decreto legge n. 510 del 1996, convertito dalla Legge n. 608 del 1996.
Con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, si è introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva, entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, per i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per le tipologie di rapporto di lavoro subordinato e alcune tipologie di lavoro autonomo (in forma coordinata e continuativa), anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonché nei casi di tirocini di formazione e di orientamento e di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata (art. 9 bis della Legge n. 608 del 1996 come modificato dall’art. 1, comma 1180, della Legge n. 296 del 2006).
Le predette comunicazioni preventive obbligatorie dei datori di lavoro sono gestite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite il sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. “UNILAV”) e acquisite nelle procedure INPS.
Con l’introduzione dell’art. 9, comma 5, del decreto legge n. 76 del 2013 si è, in sostanza, attribuito alla previsione normativa di cui all'articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, la funzione di assolvere a qualsiasi obbligo informativo ulteriore eventualmente connesso, anche indirettamente, al rapporto di lavoro, in omaggio al principio della “pluriefficacia della comunicazione”.
In merito alla decadenza dal diritto di cui all’art. 8, comma 5, Legge n. 160 del 1988, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con risposta all’ interpello n. 19 del 1 agosto 2012 aveva già ritenuto che “non trovi più applicazione, almeno con riferimento alle tipologie lavorative oggetto della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto, l’obbligo imposto al prestatore di lavoro di comunicare all’Istituto lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale ex art. 8, comma 4, L. n. 160/1988”.
Per effetto dell’intervento della predetta norma interpretativa, le comunicazioni preventive del datore di lavoro sono ora valide anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione posti a carico del lavoratore dall’art. 8, comma 5, Legge n. 160 del 1988,per le integrazioni salarialiordinarie, straordinarie e in deroga.
4. Nuova disciplina delle comunicazioni di rioccupazione con riferimento all’indennità di mobilità anche in deroga, alla corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità ed ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.
L’ampia formulazione della norma in esame, stabilendo che le comunicazioni obbligatorie a carico del datore di lavoro sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione a qualsiasi titolo posti anche a carico dei lavoratori nei confronti dell’INPS, è applicabile anche alle comunicazioni previste dall’art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223 del 1991 e dall’art. 3, del D.M. 17 febbraio 1993 n. 142, riguardanti l’inizio della rioccupazione durante la fruizione dell’indennità di mobilità, compresa quella in deroga, nei 24 mesi successivi alla corresponsione anticipata della mobilità e dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.
Pertanto, anche in tali casi, la comunicazione preventiva obbligatoria del datore di lavoro è equipollente alla comunicazione obbligatoria gravante sul lavoratore beneficiario delle prestazioni in argomento.
5. Disciplina della comunicazione nelle ipotesi di rioccupazione in forma parasubordinata con riferimento alla disoccupazione ASpI e miniASpI.
Come innanzi accennato, in caso di rioccupazione con un rapporto di lavoro subordinato la riforma introdotta con la legge 92 del 2012 ha già previsto e disciplinato che la comunicazione obbligatoria effettuata dal datore di lavoro sia sufficiente a determinare la sospensione dell’indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI (art. 2, commi 15 e 23 L. n. 92/2012). Relativamente, invece, alla ripresa del lavoro con un rapporto di collaborazione in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, l’art. 2, commi 17 e 40, della citata legge 92 del 2012 dispone, a pena di decadenza, l’obbligo del lavoratore di informare l’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che si prevede di trarre dall’attività medesima.
La norma oggetto della presente circolare introdotta dal decreto legge n. 76/2013, mentre considera valide, ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico del lavoratore, le comunicazioni obbligatorie effettuate dal committente (mod.”UNILAV”), non esonera il lavoratore percettore di indennità di disoccupazione dall’obbligo di rendere detta dichiarazione reddituale.
Pertanto, come già illustrato nella circolare dell’Istituto n. 142 del 2012, si verifica la decadenza dalla prestazione nel caso in cui, nel termine di un mese dalla rioccupazione in forma parasubordinata, il lavoratore non provveda a comunicare il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Ciò al fine di consentire all’INPS di verificare che il reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione e di ridurre conseguentemente il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati. In questa ipotesi, acquisite le informazioni relative al reddito presunto, l’INPS provvederà tempestivamente a riattivare il pagamento della prestazione rimasto sospeso al momento della comunicazione obbligatoria di rioccupazione, nella misura percentuale ridotta cumulabile con l’attività di lavoro in forma parasubordinata.
A) Disciplina generale
In presenza della preventiva comunicazione obbligatoria del datore di lavoro di inizio attività lavorativa, acquisita dal sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. “UNILAV”), l’Istituto deve sospendere il trattamento di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, l’indennità di mobilità ordinaria o in deroga, i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, l’indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI, senza procedere alla dichiarazione di decadenza dal diritto anche qualora il lavoratore abbia omesso le comunicazioni poste per legge a suo carico.
Nel caso di corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, l’Istituto non dovrà procedere alla richiesta degli interessi sulla somma da restituire.
L’art. 9, comma 5 del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, quale norma di interpretazione autentica, si applica anche ai rapporti ancora pendenti tra l’assicurato e l’INPS in tutte le ipotesi in cui il datore di lavoro abbia regolarmente effettuato la preventiva comunicazione obbligatoria acquisita nel sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. “UNILAV”).
Al contrario, la novella legislativa non produce alcun effetto sui rapporti ormai irreversibilmente esauriti in conseguenza di intervenuto giudicato, oppure a causa della loro consolidata intangibilità ascrivibile all’avveramento della prescrizione estintiva.
Resta fermo che i predetti trattamenti di integrazione salariale, ordinaria, straordinaria, in deroga, di indennità di mobilità ordinaria e in deroga, corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, così come le indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI eventualmente erogati dopo la data della comunicazione obbligatoria del datore di lavoro risultante nel sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. “UNILAV”) coincidenti con il periodo di rioccupazione, devono essere comunque recuperati dall’Istituto.
B) Limiti
L’art. 9 bis del decreto legge n. 510 del 1996, convertito dalla Legge. n. 608 del 1996, come modificato dall’art. 1, comma 1180, della Legge n. 296 del 2006, precisa che costituiscono oggetto delle comunicazioni obbligatorie i rapporti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (c.d. parasubordinati), anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo.
Con note del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative agli adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, sono state individuate, alla stregua della legislazione vigente, le tipologie di lavoro riconducibili all’obbligo della preventiva comunicazione obbligatoria posta a carico del datore di lavoro e quelle per le quali detto obbligo non sussiste.
Alla luce di tali criteri applicativi, a cui si fa specifico riferimento, devono ritenersi esclusi dall’obbligo della comunicazione preventiva obbligatoria a carico del datore di lavoro:
a) le categorie del pubblico impiego per le quali il rapporto di lavoro non ha natura contrattuale ma è regolato dalla legge (personale in regime di diritto pubblico ex art. 3 decreto legislativo n. 165 del 2001);
b) tutti i rapporti di lavoro autonomo la cui attività non sia resa in forma coordinata e continuativa.
Considerato, inoltre, che l’art. 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, al comma 6 dispone che le comunicazioni obbligatorie sono dirette al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia costituito sul territorio di uno Stato estero e, quindi, fuori dell’ambito di competenza territoriale dei Centri per l’impiego, non è previsto alcun obbligo di comunicazione del datore di lavoro nei confronti di tali servizi competenti (cfr. Interpello n. 47 del 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali).
Pertanto, devono ritenersi esclusi dall’obbligo della comunicazione obbligatoria UNILAV anche tutti i rapporti di lavoro instaurati con datori di lavoro esteri sul territorio di Paesi stranieri.
Si deve, inoltre, ricordare che in virtù del disposto di cui al secondo comma del medesimo art. 4 bis del decreto legislativo n. 181/2000 il lavoratore ha il diritto/dovere di ricevere dal datore di lavoro “all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell’inizio della attività di lavoro…(omissis)…una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510….”. Ciò può consentire al lavoratore medesimo di verificare tempestivamente l’adempimento dell’obbligo datoriale di comunicazione preventiva. Infatti, in caso di mancata comunicazione preventiva da parte del nuovo datore di lavoro, per effetto del combinato disposto della normativa richiamata in premessa rimarrebbe, pena la decadenza della prestazione a sostegno del reddito in corso di erogazione, comunque l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare all’Istituto l’avvenuta rioccupazione.
Il disposto dell’art. 9, comma 5, del decreto legge n. 76 del 2013, è, quindi, applicabile limitatamente ai casi di rioccupazione comunicati dal datore di lavoro tramite il citato sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie, (mod. “UNILAV”), verificabili dall’Istituto, con la conseguenza che i lavoratori potranno essere ancora assoggettati alla sanzione di cui all’art. 8, comma 5, Legge n. 160 del 1988, all’art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223 del 1991, all’art 3, del D.M. 17 febbraio 1993 n. 142 e art. 2, comma 40 lettera b) Legge n. 92 del 2012, nelle seguenti ipotesi:
1) in tutti i casi in cui la nuova attività lavorativa intrapresa dal lavoratore beneficiario di trattamento di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, indennità di mobilità ordinaria o in deroga, trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI, per la tipologia del rapporto non è assoggettata all’obbligo della preventiva comunicazione dell’assunzione da parte del datore di lavoro, così come sopra già indicato per il pubblico impiego non privatizzato e le attività di lavoro autonomo rese in forma non coordinata e continuativa ;
2) in tutti i casi in cui la nuova attività lavorativa intrapresa dal lavoratore beneficiario di trattamento di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, indennità di mobilità ordinaria o in deroga, corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI, sia relativa a rapporto di lavoro instaurato con datori di lavoro stranieri sul territorio di uno Stato estero;
3) nei casi previsti negli ultimi due periodi del comma 2 dell’art. 9-bis, del decreto legge n. 510 del 1996, convertito in legge n. 608 del 1996, in relazione ai quali si prevede che le Agenzie di somministrazione sono tenute a comunicare l’assunzione dei lavoratori temporanei entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione (modello UNIFICATO SOMM). Lo stesso termine di comunicazione deve essere rispettato dalle pubbliche amministrazioni.
In entrambe le suddette ipotesi, la comunicazione del datore di lavoro, non essendo preventiva, non può esonerare il lavoratore percettore di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, di indennità di mobilità ordinaria o in deroga, di corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, dagli obblighi di cui all’art. 8, comma 5, Legge n. 160 del 1988 e all’art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223 del 1991.
Pertanto, nei sopraelencati casi, qualora il lavoratore, beneficiario di integrazioni salariali (ordinaria, straordinaria, in deroga), indennità di mobilità ordinaria o in deroga, corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia e indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI, si sia rioccupato senza ottemperare ai doveri di comunicazione sanciti dall’art. 8, comma 5, Legge n. 160 del 1988 e dall’art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223 del 1991 e dell’ art. 2, comma 40 lettera b) Legge n. 92 del 2012, e dall’art 3, del D.M. 17 febbraio 1993 n. 142, dovrà essere irrogata la prevista sanzione della decadenza o della richiesta degli interessi.
Si rammenta, inoltre, che per il personale pilota dei vettori aerei in CIGS o mobilità, non ricorre l’obbligo della comunicazione preventiva nel caso in cui sia dimostrata un’attività lavorativa remunerata, finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo (Circolare n. 94/2011, paragrafo C).
Infine, anche per i datori di lavoro agricolo sussiste l’obbligo di comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro subordinato. Tuttavia la particolarità dello svolgimento del rapporto di lavoro agricolo, a tempo determinato, comporta che la comunicazione obbligatoria tramite UNILAV fornisce il dato di inizio e fine del contratto di lavoro, ma non il dato delle giornate effettivamente lavorate che possono determinare la sospensione delle integrazioni salariali, dell’indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e la sospensione o la decadenza dell’indennità ASpI o miniASpI.
Ne consegue che, nel caso di beneficiario delle sopra richiamate prestazioni che si rioccupi con contratto di lavoro subordinato agricolo, si rende necessaria l’integrazione delle informazioni contenute in UNILAV con una dichiarazione del lavoratore, tramite il modello ASpI-com o miniASpI-com per le indennità ASpI e miniASpI e tramite le consuete modalità per le altre prestazioni, relativamente alle giornate effettivamente lavorate e alla loro articolazione nel periodo di contratto di lavoro considerato.
Le presenti istruzioni integrano e sostituiscono, ove non compatibili, quelle precedenti diramate dall’Istituto in materia di decadenza ex art. 8 comma 5, Legge n. 160 del 1988, ex art. 9 comma 1 lett. d, Legge n. 223 del 1991, ex art. 2, comma 40, Legge n. 92 del 2012.
Il Direttore Generale
Nori