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Circolare 138 del 6 novembre 2014
OGGETTO:
Convenzione tra l’INPS e la Provincia Autonoma di Trento per l’erogazione di un sussidio provinciale denominato “Reddito di Attivazione” in attuazione del Decreto Legislativo 5 marzo 2013 n. 28. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Premessa
Beneficiari del Reddito di Attivazione e durata del medesimo
Importo del reddito di attivazione ed effetti previdenziali
Adempimenti delle parti in ordine all’individuazione dei destinatari Decorrenza del RA e modalità di erogazione
Casi di esclusione e decadenza dal reddito di attivazione
Provvista finanziaria, Monitoraggio e Rendicontazione
Trattamento dei dati personali
Responsabilità delle parti e contenzioso
Durata della Convenzione
Specifiche tecniche
Regime fiscale
Istruzioni contabili
Premessa
Con determinazione commissariale n. 188 del 17 settembre 2014 è stata approvata la convenzione tra l’INPS e la Provincia Autonoma di Trento (di seguito anche PAT) per l’erogazione di un sussidio provinciale denominato Reddito di Attivazione (di seguito anche RA).
Il RA è un sussidio che la Provincia Autonoma ha realizzato nell’ambito delle funzioni delegate in materia di gestione di cassa integrazione, disoccupazione e mobilità, sulla base dell’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali siglata in data 14 ottobre 2013 (ai sensi dell’art. 2, comma 124, legge 23 dicembre 2009, n. 191 e del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28).
Esso ha lo scopo di migliorare il sistema degli ammortizzatori sociali nell’ambito della provincia di Trento integrando, al momento, le indennità statali di disoccupazione, a beneficio di lavoratori che sono stati percettori dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI e che risultano in possesso di certi requisiti individuati dalla Provincia stessa.
In data 30 settembre 2014, il Direttore della sede regionale INPS per il Trentino Alto Adige ha sottoscritto la Convenzione in argomento in forza della delega conferitagli nella citata determinazione commissariale n. 188/2014.
Con la suddetta Convenzione, che ha validità fino al 31 dicembre 2016, sono stati concordati tra la PAT e I'INPS le modalità e i termini di concessione del Reddito di Attivazione
Tramite la Convenzione in argomento sono disciplinate anche le comunicazioni con l’utenza relative al RA, la costituzione della provvista finanziaria, gli oneri per il servizio svolto dall’INPS, il monitoraggio e la rendicontazione, il trattamento dei dati personali e le responsabilità che le parti assumono anche ai fini di un eventuale contenzioso.
Si allega il testo della convenzione (all. n. 1) di cui si illustrano, di seguito, i punti salienti per l’operatività.
1. Beneficiari del Reddito di Attivazione e durata del medesimo.
L’articolo 2 della Convenzione individua, in base ai criteri stabiliti esclusivamente dalla Provincia Autonoma, i soggetti che hanno diritto al RA e la durata del sussidio.
Il RA è erogato:
a) ai lavoratori che hanno un'età pari o superiore ai 55 anni al momento della cessazione involontaria del rapporto di lavoro e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
· hanno beneficiato dell'ASpI ed hanno terminato il relativo periodo massimo di tutela garantito dopo la data del 31 agosto 2014;
· sono in stato di disoccupazione, iscritti ad un Centro per l'Impiego del Trentino ed hanno sottoscritto il Patto di servizio ed il Piano di azione individuale, fatti salvi i casi di esclusione;
· sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
La durata del beneficio, nel caso in questione, è pari ad un periodo massimo di 4 mensilità se la cessazione involontaria dal lavoro si è verificata entro il 31/12/2014 e ad un periodo massimo di 2 mensilità se la cessazione involontaria si è verificata nell’anno 2015.
Per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dal1'1/1/2016 il RA non è riconosciuto.
b) ai lavoratori che hanno un’età inferiore ai 50 anni al momento della cessazione del rapporto di lavoro e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
· hanno beneficiato dell'ASpI ed hanno terminato il relativo periodo massimo di tutela garantito dopo la data del 31 dicembre 2014;
· sono in stato di disoccupazione, iscritti ad un Centro per l'Impiego del Trentino ed hanno sottoscritto il Patto di servizio ed il Piano di azione individuale fatti salvi i casi di esclusione;
· sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
La durata del beneficio, nel caso in questione, è pari ad un periodo massimo di 2 mensilità, se la cessazione involontaria dal lavoro si è verificata entro il 31/12/2014 e ad un periodo massimo di 1 mensilità, se la cessazione involontaria dal lavoro si è verificata nell’anno 2015.
Per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi dall'1/1/2016 il RA non è riconosciuto.
c) ai lavoratori che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
· hanno beneficiato della MiniASpl per almeno 2 mesi ed hanno terminato il periodo massimo di tutela garantito dalla MiniASpI dopo la data del 31 agosto 2014;
· sono in stato di disoccupazione, iscritti ad un Centro per l'Impiego del Trentino ed hanno sottoscritto il Patto di servizio ed il Piano di azione individuale, fatti salvi i casi di esclusione;
· sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
La durata del beneficio, nel caso in questione, è pari ad un periodo pari a quello di godimento dell’indennità di MiniASpi e comunque fino ad un massimo di 3 mensilità.
L’individuazione dei beneficiari è di competenza della provincia Autonoma, anche sulla base delle informazioni rese disponibili dall’INPS (vedi par. 3).
2. Importo del reddito di attivazione ed effetti previdenziali
L’articolo 3 della Convenzione dispone che l'importo giornaliero del RA è pari, a seconda dei casi, all'indennità giornaliera di disoccupazione ASpI, oppure di MiniASpl, percepita nell'ultimo mese.
La definizione di tale importo giornaliero è di competenza della Provincia autonoma (vedi par. 3).
L’importo mensile del RA è definito automaticamente moltiplicando il predetto importo giornaliero per 30, indipendentemente dal numero di giorni effettivi compresi nel mese solare di interesse.
Il RA non ha effetti previdenziali, quindi, i periodi durante i quali esso è erogato non sono coperti da contribuzione figurativa e non sono utili al riconoscimento del diritto a qualsivoglia prestazione previdenziale prevista dalla normativa nazionale.
3. Adempimenti delle parti in ordine all’individuazione dei destinatari. Decorrenza del RA e modalità di erogazione.
Ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione, l'INPS mette a disposizione della PAT, con cadenza mensile, in Banca Dati Percettori - all'interno di un'apposita sezione dedicata all'ambito territoriale di competenza - i dati, disponibili al momento della visualizzazione, necessari per il calcolo del RA di coloro che hanno terminato il periodo massimo di tutela garantita dalle indennità ASpI e MiniASpl.
Le modalità e le regole relative agli scambi dei predetti dati sono analiticamente definite nell’Allegato Tecnico alla Convenzione al quale integralmente si rinvia.
La Provincia Autonoma dovrà inviare all’Istituto le informazioni necessarie per il pagamento del reddito di attivazione tramite un apposito file xml, il cui “tracciato” è stato allegato alla Convenzione e comunque reperibile sul sito internet dell’Istituto, accedendo alla sezione Sistema Informativo Percettori, link Invio richieste di pagamento sussidi.
Accedendo al suddetto link la Provincia Autonoma avrà a disposizione anche un servizio per l’estrazione dei Potenziali Beneficiari del Reddito di Attivazione individuati sulla base delle informazioni disponibili nei sistemi informativi dell’Istituto. E’ possibile richiedere tutti i potenziali beneficiari per i quali il termine di godimento della prestazione di ASpI o MiniASpI è compreso in un dato intervallo temporale. L’elenco è comprensivo dei dati utili per il calcolo del Reddito di Attivazione ed è scaricabile dalla Provincia Autonoma in formato excel o in formato XML.
Nei confronti dei beneficiari del RA la Provincia è unica responsabile della completezza e correttezza dell’elenco dei beneficiari e dei relativi dati.
Il RA è erogato dall'INPS ai beneficiari secondo le modalità utilizzate per il pagamento delle prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpi, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo massimo indennizzabile a titolo di ASpI o MiniASpl.
L'INPS, accertato l'accreditamento e la capienza della provvista finanziaria di cui all’articolo 8 della Convenzione, eroga l'importo del RA, con cadenza mensile, in favore dei singoli beneficiari, all'inizio del mese successivo a quello di spettanza.
Eventuali ritardi dovuti all’incapienza della provvista finanziaria non sono imputabili all’INPS.
L’Istituto non risponde per i casi di erogazione del RA a beneficiari individuati dalla PAT non aventi diritto. Eventuali somme erogate a soggetti non aventi diritto saranno recuperate dalla PAT.
4. Casi di esclusione e decadenza dal reddito di attivazione
Il reddito di attivazione non è concesso nei casi in cui il beneficiario di indennità di disoccupazione in ambito ASpI abbia percepito queste indennità in forma anticipata ai sensi dell'art. 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Non è concesso altresì ai beneficiari di prestazioni riconducibili ad ammortizzatori sociali in deroga.
L’articolo 5 della Convenzione prevede che il beneficiario decada dal RA in caso di rioccupazione, di rifiuto a partecipare ad iniziative di politica attiva senza giustificato motivo, o di non regolare partecipazione alle stesse, oppure in caso di mancata accettazione di offerte di lavoro congruo.
Il beneficiario decade altresì dal RA qualora si verifichino le ulteriori cause di decadenza dallo stato di disoccupazione previste dal regolamento provinciale in materia di collocamento ed avviamento al lavoro.
La Provincia Autonoma, anche attraverso i Centri per l'impiego e sulla base delle informazioni disponibili nei propri sistemi informativi, accerta le cause di decadenza dal RA e comunica alla Direzione Provinciale INPS di Trento, esclusivamente mediante la seguente casella di PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , indicando come oggetto "decadenza RA", l'elenco dei nominativi interessati.
La decadenza ha efficacia dal mese successivo alla ricezione della comunicazione.
L’erogazione del RA non viene effettuata qualora il soggetto risulti titolare di trattamenti pensionistici all'atto del primo pagamento del RA.
5. Provvista finanziaria, Monitoraggio e Rendicontazione.
Per consentire all’INPS l’erogazione del reddito di attivazione, la Provincia Autonoma di Trento si impegna ad accreditare preventivamente presso l’INPS, sulla contabilità speciale accesa presso la tesoreria della direzione provinciale INPS di Trento (BANCA D’ITALIA – TRENTO: IBAN IT94E0100003245211200001248) la necessaria provvista finanziaria, a copertura del beneficio da erogare.
La Provincia Autonoma di Trento riconosce all’INPS, a titolo di rimborso dei costi derivanti dall’attività di erogazione del reddito di attivazione l’importo di € 0,53, da corrispondere per ciascuna erogazione mensile effettuata a favore di ogni singolo beneficiario.
Il pagamento del reddito di attivazione verrà effettuato dall’INPS nei limiti della capienza della provvista finanziaria, detratti i costi gestionali, essendo esclusa ogni anticipazione a carico dell’INPS.
Al fine di verificare la tenuta finanziaria della Convenzione e consentire da parte della Provincia Autonoma di Trento la reintegrazione della provvista, l’INPS rende disponibili - attraverso la Banca Dati Percettori nella sezione dedicata alla Provincia Autonoma - i prospetti del monitoraggio con i dati riepilogativi e di dettaglio dell’erogazione del RA e dei relativi costi di gestione. La verifica della capienza finanziaria dovrà essere eseguita dagli operatori autorizzati della Sede Regionale che procederanno a ‘validare’ i file contenenti le richieste di pagamento come verrà illustrato nel paragrafo Specifiche tecniche.
A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme trasferite all’INPS dalla PAT e non utilizzate, saranno restituite alla Provincia mediante riaccredito.
Lo stesso avverrà – come concordato nella Convenzione - nel caso di recesso anticipato.
Con la citata determinazione n. 188/2014, il Direttore della sede regionale INPS Trentino Alto Adige è delegato per la rendicontazione dell’attività svolta.
6. Trattamento dei dati personali.
L’INPS e la PAT si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
7.Responsabilità delle parti e contenzioso.
L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Provincia Autonoma nell’accreditamento all’INPS della somma occorrente per il pagamento del RA.
Nessuna responsabilità graverà sull’INPS inoltre in conseguenza di pagamenti risultati indebiti a causa di un’errata comunicazione della PAT e l’eventuale recupero degli importi corrisposti dovrà essere effettuato direttamente dalla medesima, la quale provvederà anche al recupero delle somme erogate nel caso di decadenza dal beneficio.
Pertanto, eventuali ricorsi che dovessero insorgere saranno di competenza esclusiva della PAT, la quale si impegna altresì a rifondere all’INPS eventuali spese riconducibili alla presente convenzione, anche se accaduti successivamente alla sua scadenza.
Per eventuali controversie giudiziarie la PAT è l’unico titolare della legittimazione passiva.
La Convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2016.
L’Istituto potrà procedere, anche oltre tale data, al fine di completare i pagamenti per i nominativi pervenuti entro il predetto termine di validità.
L’Inps e la PAT possono recedere in qualunque momento durante la vigenza della convenzione, tramite comunicazione via PEC. La decorrenza del recesso avrà effetto dal novantesimo giorno dalla comunicazione.
Per il pagamento del reddito di attivazione, non è necessaria alcuna domanda da parte dell’interessato e verrà utilizzata, per la fase di pagamento, la procedura informatica DS WEB.
Le richieste di pagamento del reddito di attivazione pervenute dalla Provincia Autonoma, mediante trasmissione dei suddetti file XML, saranno consultabili accedendo in intranet – Prestazioni a sostegno del reddito, al link:
Richieste di pagamento sussidi pervenute via web da Regioni e Province Autonome.
L’applicazione prevede una prima fase per la Validazione dei file di richieste pagamenti pervenuti, per gli operatori di Sede Regionale autorizzati.
In questa fase è possibile consultare gli elenchi di richieste di pagamento pervenute dalla PAT e non ancora validati. Per ciascun file viene evidenziato il totale dei pagamenti richiesti con detto elenco, al fine di consentire la verifica della capienza finanziaria; una volta completata la verifica sarà possibile validare l’elenco esaminato per renderlo disponibile alle successive fasi di lavorazione.
Le richieste di pagamento presenti nei file validati saranno rese disponibili agli operatori di sede autorizzati che, a questo fine, dovranno selezionare il link Richieste di pagamento sussidi pervenute. In questa fase è possibile consultare i dati di dettaglio di ogni singola richiesta di pagamento e provvedere alla validazione delle richieste da inviare in pagamento.
Infine attivando il link Acquisizione richieste sussidi in DsWeb, sarà possibile acquisire le richieste selezionate in DsWeb per procedere al pagamento delle stesse.
Maggiori informazioni sui servizi di gestione delle richieste di pagamento pervenute sono disponibili accedendo al manuale online disponibile al link su indicato.
Le richieste di pagamento in questione verranno acquisite in DsWeb come ‘domande di tipo E – sussidi’ .
Il codice con cui verranno acquisiti in DsWeb le indennità di Reddito di Attivazione, sarà il seguente:
Cod. Indenn.: RATA (pag. mensile Reddito di Attivazione ASpI Provincia Autonoma di Trento)
Cod. Indenn.: RATM (pag. mensile Reddito di Attivazione miniASpI Provincia Autonoma di Trento)
Regione : 05 (codice regionale che individua la Regione Trentino Alto Adige)
Anno pagamento: 14 (per l’anno 2014, anno di avvio del pagamento)
Per il pagamento delle stesse occorrerà utilizzare i servizi di Pagamento Interventi per l’occupazione.
Secondo quanto stabilito nella Convenzione, il reddito di attivazione non deve essere corrisposto in favore dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito.
Al riguardo l’applicazione non consentirà di acquisire in pagamento richieste per i cui beneficiari siano presenti altre domande ‘aperte’ ovvero prestazioni di disoccupazione non agricola erogate in periodi anche parzialmente sovrapposti ai periodi di pagamento richiesti. Inoltre per ciascun potenziale beneficiario dell’indennità in questione sarà consultabile il Fascicolo del soggetto per un esame completo della posizione del lavoratore.
Gli operatori, pertanto, in presenza di prestazioni non compatibili – come già sopra indicato - non dovranno procedere al pagamento del reddito di attivazione e dovranno darne tempestiva comunicazione alla Sede regionale, alla Sede provinciale e alla Provincia Autonoma.
L’indennità in questione è considerata, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del Tuir, reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati, pertanto è soggetta al regime della tassazione corrente ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73, con le aliquote previste all’art. 11 del Tuir e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. Il sostituto è tenuto a rilasciare la certificazione unica dei redditi.
L’importo riconosciuto all’INPS dalla Provincia Autonoma di Trento, sulla base dei criteri stabiliti al punto 5 della Convenzione, è esente da IVA ai sensi del disposto dell’articolo 10, numero 1 del DPR 633/1972.
Per la rilevazione contabile degli oneri derivanti dall’erogazione del Reddito di Attivazione ai beneficiari, finalizzato all’integrazione delle indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI, in applicazione della Convenzione in oggetto, attuativa del d.lgs. 5 marzo 2013, n. 28, si istituiscono una serie di conti (cfr. allegato n. 2), nell’ambito della Gestione per l’erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti (evidenza contabile GPZ).
L’accreditamento preventivo della provvista finanziaria, da parte della Provincia Autonoma di Trento, sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione provinciale INPS di Trento, a copertura dell’onere derivante dall’erogazione del beneficio in parola, nonché del corrispettivo riconosciuto all’Istituto a fronte del servizio reso, dovrà essere imputato contabilmente in AVERE del nuovo conto GPZ10196.
La procedura informatica che consente la liquidazione di tali prestazioni, mediante la struttura in uso per i pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno del reddito, dovrà effettuare la seguente scrittura contabile sulla contabilità di Sede:
GPZ35196 a GPZ11196
a GPZ27009 (per la rilevazione di eventuali ritenute erariali).
Successivamente, sarà generato il mandato di pagamento accentrato sulla contabilità di Direzione generale e chiuso poi il debito sulla contabilità di Sede, a seguito dell’avvenuto pagamento delle prestazioni ai beneficiari.
Sulla contabilità della Sede provinciale di Trento, nel medesimo biglietto contabile (tipo doc. “PN”), predisposto direttamente dalle procedure che dispongono il pagamento accentrato, verrà rilevato l’addebitamento alla Provincia Autonoma di Trento della prestazione erogata per suo conto, attraverso la valorizzazione in DARE del nuovo conto GPZ00196 ed in AVERE del conto GPZ25196, anch’esso di nuova istituzione, per un importo corrispondente a quello risultante dal conto già menzionato GPZ35196.
Conseguentemente, i saldi dei conti GPZ25196 e GPZ35196 dovranno costantemente concordare.
La Sede provvederà ad assumere manualmente il credito e ad addebitare alla Provincia Autonoma di Trento gli oneri relativi all’erogazione delle prestazioni, nonché il rimborso spese per il servizio reso, mediante la seguente scrittura contabile:
GPZ10196 a GPZ00196
a GPZ24150 (per la rilevazione del rimborso degli oneri di gestione).
L’importo del conto GPZ00196 dovrà corrispondere all’onere per le prestazioni erogate.
Sarà cura della sede verificare, attraverso la consistenza del saldo del conto GPZ10196, la congruità della provvista ricevuta dalla Provincia Autonoma di Trento, che dovrà essere sufficiente a coprire anche il rimborso dei costi di gestione.
Eventuali riaccrediti di somme non riscosse dai beneficiari a tale titolo, sulla base del flusso telematico di rendicontazione fornito da Banca d’Italia, andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza in uso GPA55180, movimentabile esclusivamente dalla procedura automatizzata.
La chiusura del conto d’interferenza sulla Sede provinciale avverrà in contropartita del conto esistente GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del seguente nuovo codice bilancio:
03135 – Somme non riscosse dai beneficiari – Reddito di Attivazione (Convenzione INPS-PAT, d.lgs.5 marzo 2013, n. 28).
Nell’allegato n. 2, si riportano le variazioni apportate al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Nori