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Decreto 82761 del 20 giugno 2014
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Fondo di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita',
dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto
n. 82761). (14A07681)
(GU n.236 del 10-10-2014)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad
assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in
materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto
di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che
modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 28
giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, che modifica
ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato art. 3 della
legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti
dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si
costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti
collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita'
di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa
per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria;
Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3 della legge
28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di
cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo;
Visto, in particolare, il comma 42 del citato art. 3, della
medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 7,
comma 5, lettera c), punto 5, del decreto-legge n. 76 del 28 giugno
2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, nella parte in cui
prevede che la disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti ai
sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive
modifiche e integrazioni con decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare
tra le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale;
Visto, in particolare, il comma 43 del citato art. 3, della legge
28 giugno 2012, n. 92, che prevede che l'entrata in vigore dei
decreti di cui al menzionato comma 42 determinino l'abrogazione del
decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto n. 157 del 28 aprile 2000, del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, adottato ai sensi del predetto art. 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante l'istituzione del Fondo
di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale del
credito cooperativo;
Visto l'accordo sindacale nazionale stipulato in data 30 ottobre
2013 tra Federcasse, Dircredito, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil,
Sincra/Ugl Credito, Uilca - Uil Credito e Assicurazioni, con cui in
attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato
convenuto di adeguare e modificare il Regolamento istitutivo del
Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del personale
del credito cooperativo alle disposizioni di cui all'art. 3 della
legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto il successivo accordo del 13 novembre 2013, sottoscritto
dalle medesime parti stipulanti l'accordo del 30 ottobre 2013, con il
quale sono state apportate modifiche al precedente accordo del 30
ottobre 2013;
Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto n.
157 del 28 aprile 2000 con quanto convenuto negli accordi citati del
30 ottobre 2013 e del 13 novembre 2013 in applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Decreta:
Art. 1
Costituzione del Fondo
1. E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale il «Fondo di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita',
dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo»
che continua la gestione del Fondo di solidarieta' per il sostegno
del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della
riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo
gia' istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 28 legge n.
662/1996, che viene adeguato alla normativa dell'art. 3 della legge
n. 92/2012.
2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e gode di autonoma
gestione finanziaria e patrimoniale presso l'INPS, del quale
costituisce gestione.
3. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente Documento di Economia e Finanza e relativa Nota
di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in
corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.
Art. 2
Finalita' del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che nei confronti dei
lavoratori dipendenti dalle aziende gia' rientranti,
indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, nel campo di
applicazione di cui all'art. 2 decreto del ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e
delle finanze 28 aprile 2000, n. 157, nell'ambito e in connessione
con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di
riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o sospensione
temporanea di attivita' o di lavoro:
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle
professionalita';
b) realizzino politiche attive per il sostegno dell'occupabilita',
dell'occupazione e del reddito.
Art. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito da un Comitato amministratore composto da
cinque esperti designati da Federcasse e cinque esperti designati
dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti, con Federcasse,
il CCNL di Categoria per le Banche di Credito Cooperativo/Casse
rurali in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza
in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali nonche' da due rappresentanti
con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di
almeno sette componenti del Comitato, aventi diritto al voto
deliberativo.
3. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso tra i
propri membri con criterio di alternanza tra la parte datoriale e la
parte sindacale.
4. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il
collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale
dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni, e, in
ogni caso, fino al giorno d'insediamento del nuovo Comitato. La
nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte consecutive.
Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dalla carica, per
qualunque causa, uno o piu' componenti del comitato stesso, si
provvedera' alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro
componente designato, secondo le modalita' di cui al comma 1. Il
periodo di carica svolto in sostituzione dal nuovo componente cosi'
designato, ove pari o superiore a 12 mesi, viene considerato come un
mandato intero ai fini del raggiungimento del limite di quattro anni
di cui al primo periodo del presente comma. Il periodo effettuato dal
componente cessato, se superiore ai 12 mesi, sara' considerato come
un mandato intero ai fini del limite di quatto anni e della
consecutivita' della nomina di cui al primo periodo del presente
comma.
6. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad
effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di
criteri di rotazione.
7. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento,
indennita' o rimborso spese.
8. Le deliberazioni del Comitato amministratore sono assunte a
maggioranza dei presenti e, in caso di parita' nelle votazioni,
prevale il voto del Presidente.
9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato puo' essere
sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del
Direttore Generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve
essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente
dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni; entro tre mesi, il Presidente stabilisce se dare
ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale
termine la decisione diviene esecutiva.
10. Al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa
e gestionale del Fondo nella fase transitoria e di adeguamento della
disciplina di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive
modifiche e integrazioni, i componenti del comitato amministratore
previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze del 28 aprile 2000, n. 157, in carica alla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto,
continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fino alla prima
costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo.
11. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 28 giugno 2012, n.
92, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dall'assunzione
della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti
dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a carico
del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione
dovuta. Per gli assegni straordinari, gli oneri di gestione sono a
carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli
all'Istituto distintamente.
12. Il Fondo opera nel rispetto del principio del bilancio in
pareggio.
Art. 4
Compiti del Comitato amministratore del Fondo
1. Il Comitato amministratore del Fondo deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione,
preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui
bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato
sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento
di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo
restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della
presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire
l'equilibrio dei saldi di bilancio;
c) sulla base del bilancio di previsione a otto anni, di cui alla
precedente lettera b), con propria delibera proporre modifiche in
relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota
di contribuzione tali da garantire risorse continuative ed adeguate.
Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, secondo la
normativa vigente, verificate le compatibilita' finanziarie interne
al Fondo, sulla base della proposta del comitato;
d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle
prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione
degli istituti previsti dal regolamento in conformita' alle regole di
precedenza e turnazione di cui all'art. 9 e all'art. 12 , comma 6;
e) deliberare, sentite le parti nazionali, le regole di precedenza
e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun
datore di lavoro per le prestazioni di cui all'art. 10 e all'art. 12
del presente decreto;
f) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 3, commi 6 e 29 della
legge 28 giugno 2012, n. 92, fermo restando quanto previsto dal
successivo comma 30 del medesimo art. 3, al fine di assicurare il
pareggio di bilancio;
g) vigilare sulla corretta affluenza dei contributi,
sull'erogazione delle prestazioni e sull'ammissione agli interventi,
nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i
provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel
rispetto del criterio di massima economicita';
h) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di
contributi, prestazioni e su ogni altra materia di competenza;
i) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da
leggi o regolamenti;
l) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non
cumulabilita' di cui all'art. 11;
m) non erogare prestazioni in carenza di disponibilita', concedere
interventi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie
ed entro il limite delle risorse gia' acquisite, secondo quanto
previsto dall'art. 3, commi 26 e 27, legge 92/2012.
Art. 5
Prestazioni
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale,
provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli
appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione;
2) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei
lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa per cause previste
dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale
ordinaria o straordinaria, e anche in concorso con prestazioni o
strumenti di sostegno e/o previsti da accordi collettivi di
categoria;
3) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei
lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro in
applicazione di contratti di solidarieta' espansivi ai sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
b) in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari
per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della
contribuzione correlata, di cui all'art. 3, comma 34, della legge n.
92 del 28 giugno 2012, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne
nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora
l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione,
l'assegno straordinario e' pari ad un importo corrispondente al 60%
del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale BCE di
riferimento alla data di decorrenza della prestazione, di quanto
sarebbe spettato, esclusa la contribuzione correlata, che pertanto
non verra' versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma
rateale.
c) in via emergenziale, all'erogazione, nei confronti dei
lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle
prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente comma,
dei trattamenti di cui all'art. 12 del presente decreto, anche al
fine di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'Assicurazione Sociale
per l'Impiego (ASpI).
2. Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di
cui all'art. 2.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono
erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore
di lavoro e fino alla decorrenza dei trattamenti di pensione
anticipata o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti
requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi,
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si deve
tener conto della complessiva anzianita' contributiva rilevabile da
apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al precedente
comma 1, lettera a) punto 2), lettere b) e c), dovuta alla competente
gestione assicurativa obbligatoria.
Art. 6
Finanziamento
1. Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e
lettera c) e' dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,36%, di cui due terzi a carico
del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato
sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i
lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo
indeterminato;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in
caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a) punti 2 e 3 nella misura dell'1, 5% calcolato sulle
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori
interessati dalle prestazioni.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono
ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi
criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1,
lettera b) e' dovuto, da parte del datore di lavoro un contributo
straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati alla
corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al
fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della
contribuzione correlata.
4. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di
provvedere autonomamente al versamento del contributo straordinario
di cui al comma 3, ferma restando la sua obbligazione nei confronti
del Fondo, puo' essere surrogato nel versamento del citato contributo
di solidarieta' da altri datori di lavoro, destinatari dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti nazionali e
indicati da Federcasse al Fondo e alle organizzazioni sindacali dei
lavoratori rappresentate nel Fondo stesso.
5. Ai contributi di finanziamento di cui al presente articolo e di
cui al successivo art. 12, ordinari, addizionali e straordinari, si
applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli
sgravi contributivi, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 25,
della legge 92/2012 e l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
Art. 7
Accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' subordinato:
a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto
1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i
processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto
2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i
processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero
determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di quelle
legislative laddove espressamente previste;
c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto
3), all'espletamento delle procedure contrattuali e di legge
finalizzate ad incrementare gli organici, prevedendo una programmata
riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione e la contestuale
assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale;
d) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c),
all'espletamento delle procedure contrattuali e preventive per i
processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
2. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' altresi'
subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al
comma 1 si concludano con accordo aziendale nell'ambito del quale
siano stati individuati per i casi di cui al comma 1, lettere b), c)
e d) una pluralita' di strumenti secondo quanto indicato dagli
accordi collettivi di categoria vigenti in materia di processi che
modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano
la riduzione dei livelli occupazionali e dalla legislazione vigente.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli
occupazionali, ferme le procedure di cui all'art. 5, comma 1, lettera
b), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5, comma
1, lettera a), punti 1), 2) e art. 5, comma 1, lettera c).
4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto
2), lettere b) e c), nell'ambito dei processi di cui all'art. 2,
possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge
e di contratto applicabili alla categoria.
Art. 8
Individuazione dei lavoratori in esubero
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, legge 23
luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai
fini del presente decreto, concerne, in relazione alle esigenze
tecnico - produttive e organizzative del complesso aziendale,
anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione
del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge
previsti per aver diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia,
anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini
dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma
1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio
della maggiore prossimita' alla maturazione dell'accesso alla
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di
appartenenza, ovvero della maggiore eta'
3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei
lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al
numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la
volontarieta' che va esercitata dagli interessati nei termini e alle
condizioni aziendalmente concordate e ove ancora risultasse superiore
il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra
rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di
famiglia.
Art. 9
Criteri di precedenza e turnazione
1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alle prestazioni
ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3,
avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del
principio della proporzionalita' delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma
1, lettera a), formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri
individuati all'art. 7, sono prese in esame su base trimestrale dal
Comitato amministratore, che delibera gli interventi secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle
disponibilita' del Fondo. Le domande di accesso alle prestazioni di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, non possono riguardare
interventi superiori ai dodici mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punto 1, l'intervento e' determinato, per ciascun
trimestre di riferimento, in misura non superiore alla meta'
dell'ammontare dei contributi ordinari dovuti nel trimestre
precedente dalla stessa azienda, tenuto conto degli oneri di gestione
e amministrazione e al netto delle prestazioni, di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a), punto 1 gia' deliberate.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punto 2 o punto 3), ovvero nei casi di ricorso congiunto
alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2,
ovvero di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 3,
l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in
misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari
dovuti nel trimestre precedente dall'azienda stessa, tenuto conto
degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni di cui
all'art. 5 comma 1 lettera a punti 1, 2 e 3 gia' deliberate.
5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario, ai sensi
dell'art. 10, risulti superiore ai limiti individuati ai precedenti
commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di
lavoro secondo le modalita' stabilite dall'Inps con propria
circolare.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3, da parte dello stesso datore di
lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente
all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro
aventi titolo di precedenza.
7. I soggetti di cui all'art. 2, ammessi alle prestazioni ordinarie
di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e che abbiano conseguito gli
obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere
chiamate a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di
intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite
tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali,
dell'Unione Europea o della cooperazione, mediante un piano modulato
di restituzione.
Art. 10
Prestazioni: criteri e misure
1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto 1, il
contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di
programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, e' pari alla corrispondente retribuzione lorda
percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso degli
appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione.
2. L'importo dell'assegno ordinario e' pari alla prestazione di
integrazione salariale, con i relativi massimali, ridotta di un
importo pari ai contributi previsti dall'art. 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nella disponibilita' del
Fondo. Nel caso di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro
con ricorso all'ASpI, ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge n.
92 del 28 giugno 2012, e subordinatamente al possesso da parte dei
lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4, legge
n. 92/2012, qualora il predetto assegno ordinario a carico del Fondo
sia inferiore al 20% dell'importo dell'indennita' stessa, detto
assegno viene determinato in tale misura.
3. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni o le sospensioni
temporanee dell'attivita' lavorativa devono avere una durata massima
non superiore alle durate massime previste dall'art. 6, commi 1, 3 e
4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti
all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione
salariale
4. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a), punto 3), il Fondo eroga ai lavoratori
interessati un assegno ordinario per il sostegno al reddito calcolato
nella misura dell'80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, le quali
non possono essere complessivamente superiori al 60% dell'orario di
lavoro settimanale previsto dal CCNL di categoria, normata
dall'accordo di cui all'art. 7, comma 2, ridotto dell'eventuale
concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla
legislazione vigente o dalla contrattazione collettiva, secondo
criteri e modalita' in atto per la cassa integrazione guadagni per
l'industria in quanto compatibili. Detto assegno viene erogato per la
durata massima di 24 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi, e
comunque nel limite complessivo di 36 mesi nel quinquennio.
5. La misura degli assegni di cui ai precedenti commi 2, 3, e 4,
considerata in concorso con le prestazioni di sostegno al reddito
pubbliche o di categoria, non potra' essere comunque superiore ad un
importo che assicuri al lavoratore un importo eccedente l'80% della
retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore stesso
per le ore o per le giornate non lavorate.
6. Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione
temporanea del lavoro, l'erogazione degli assegni di cui ai
precedenti commi 2, 3 e 4 e' subordinata alla condizione che il
lavoratore destinatario non svolga attivita' lavorativa in favore di
soggetti terzi, fatta salva la prestazione di lavoro accessorio di
cui agli articoli 70 e ss. del d.lgs. 276/2003. Resta comunque fermo
quanto previsto dalle normative vigenti in materia di diritti e
doveri del personale.
7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la
determinazione dell'assegno ordinario e per la paga oraria di cui ai
commi 1, 2 e 4 e' la retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
8. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga
un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e'
pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione
anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria, alla data di cessazione del
rapporto di lavoro compresa la quota di pensione calcolata sulla base
della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di
vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti
importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del
rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla
base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di
vecchiaia;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
9. Nei casi di cui al comma 8, il versamento della contribuzione
correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti
per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia;
l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione
correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a
quello previsto per la erogazione della pensione fermo restando il
limite del periodo massimo di 60 mesi di cui all'art. 5, comma 3.
10. Il Fondo provvede anche al versamento alla competente gestione
assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi
di erogazione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera
a), punti 2 e 3.
11. La contribuzione correlata, per le prestazioni di cui all'art.
5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), nonche' di cui all'art. 5,
comma 1, lettera b), e' calcolata ai sensi dell'art. 3, comma 34,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.
12. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione
correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i
periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al
reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente e versate a carico del
Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
13. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata
sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla
relativa indennita' sostitutiva, nonche' ad eventuali ulteriori
benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi
all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o
soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
14. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso
sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari
spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che
abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta
agli assegni suindicati, una indennita' una tantum, di importo pari
alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
15. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi
i benefici.
Art. 11
Cumulabilita' della prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono
incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi, nei limiti della legislazione vigente.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1,
cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al
reddito, nonche' il versamento dei contributi correlati.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili
nei limiti delle previsioni della legislazione vigente.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario
dovesse superare il predetto limite, si procedera' ad una
corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della
contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta in misura
pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente
riduzione dei versamenti figurativi.
6. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno
straordinario di sostegno al reddito, nell'atto dell'anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione
dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore
di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di
lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo
datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno
stesso e della contribuzione correlata.
7. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 6, il
lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle
somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione
capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione correlata.
Art. 12
Sezione emergenziale
1. Il Fondo provvede, in via emergenziale:
a) al finanziamento, per la durata massima di 24 mesi, di specifici
trattamenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori licenziati
e non destinatari delle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5,
comma 1, lettera b), subordinatamente al permanere della condizione
di disoccupazione involontaria, anche in concorso con prestazioni o
strumenti di sostegno eventualmente previsti dalla legislazione
vigente;
b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei
predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto
alla ricollocazione professionale, definiti dall'accordo di cui al
successivo comma 2, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi
fondi nazionali, dell'Unione europea o della cooperazione.
2. L'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo e'
condizionato dall'espletamento delle vigenti procedure contrattuali
di prevenzione dei conflitti collettivi e di legge previste per i
processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali,
nonche' all'ulteriore condizione che queste ultime si concludano con
accordo aziendale.
3. L'assegno emergenziale e' calcolato nelle seguenti misure:
a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante
al lavoratore, con la riduzione di un importo pari ai contributi
previsti dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che non
sono dovuti, con un massimale pari ad un importo di Euro 2.252 lordi
mensili se la retribuzione tabellare annua dell'interessato e'
inferiore ad Euro 38.000;
b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante
al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua compresa
tra Euro 38. 000 ed Euro 53.000, con un massimale pari ad un importo
di Euro 3.029 lordi mensili;
c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante
al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua superiore
ad Euro 53.000, con un massimale pari ad un importo di 3.523 euro
lordi mensili.
La misura del predetto assegno e' ridotta in caso di ricorso al
trattamento ASpI, per tutta la durata di percezione e in misura
corrispondente al valore lordo della prestazione. L'erogazione del
predetto assegno e' comunque soggetta alle regole di sospensione e
decadenza dal trattamento previste per l'ASpI.
4. Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione
correlata, calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile
spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa
obbligatoria. E' escluso il versamento della contribuzione correlata
per tutto il periodi di percezione da parte del lavoratore dell'ASpI.
5. Per le prestazioni di cui al presente articolo e' dovuto, da
parte del datore di lavoro, un contributo emergenziale il cui
ammontare e' pari alla meta' delle prestazioni, comprensive della
correlata contribuzione, deliberate dal Fondo.
6. Le domande di accesso di cui al comma 1, sono prese in esame dal
Comitato, su base trimestrale, in ordine cronologico di
presentazione, tenuto conto delle disponibilita' del Fondo.
7. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da
aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di
sottoposizione all'amministrazione straordinaria qualora la
continuazione dell'attivita' non sia disposta o sia cessata.
8. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di
provvedere autonomamente al versamento del contributo emergenziale di
cui al comma 5, ferma restando la sua obbligazione nei confronti del
Fondo, puo' essere surrogato nel versamento del citato contributo da
altri datori di lavoro, destinatari dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle parti nazionali e indicati da
Federcasse al Fondo ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori
rappresentate nel Fondo stesso.
Art. 13
Contributi sindacali
I lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno
al reddito hanno facolta' di versare i contributi sindacali a favore
delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza stipulanti i contratti
collettivi vigenti di cui al presente decreto in forza di apposita
clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di cui
all'art. 10.
Art. 14
Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Fondo continuera' ad erogare secondo le regole pregresse le
prestazioni gia' deliberate alla data di pubblicazione del presente
decreto, in relazione alle quali rimangono confermati gli obblighi
contributivi connessi alle predette prestazioni.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di Controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2014
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 4081
Decreto 78642 del 24 gennaio 2014
Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane. (Decreto n. 78642). (14A02971)
(GU n.86 del 12-4-2014)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto l'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che modifica l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, che modifica ulteriormente l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo; Visto, in particolare, il comma 42 del citato articolo 3, della medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 7, comma 5, lettera c), punto 5, del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, nella parte in cui prevede che la disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; Visto, in particolare, il comma 43 del citato articolo 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che l'entrata in vigore dei decreti di cui al menzionato comma 42 determinino l'abrogazione del decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo; Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto n. 178 del 1 luglio 2005, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi del predetto articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante l'istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno al reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di «Poste Italiane S.p.A.»; Visto l'accordo sindacale nazionale stipulato in data 27 giugno 2013 tra Poste Italiane spa e SLC - CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE, FAILP CISAL, CONFSAL Com.ni, UGL Com.ni con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di adeguare la disciplina del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane spa alle previsioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e contestualmente di estendere l'ambito di applicazione del Fondo ad altre Societa' del Gruppo Poste Italiane; Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto n. 178 del 1° luglio 2005 con quanto convenuto nell'accordo citato del 27 giugno 2013 in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Decreta Art. 1 Adeguamento del fondo 1. Il Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle Poste Italiane spa gia' istituito presso l'INPS e del quale rappresenta una gestione, e' adeguato alle previsioni di cui all'articolo 3, legge 28 giugno 2012, n. 92. 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 28 giugno 2012, n. 92 gli oneri di amministrazione derivanti dall'INPS dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.
Art. 2 Finalita' e destinatari del Fondo 1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Poste Italiane spa e delle societa' del Gruppo Poste Italiane di cui all'articolo 7, comma 9-sexies, del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, che, nell'ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro, con le finalita' previste dall'articolo 3, commi 4 e 11, legge 28 giugno 2012, n. 92: a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalita'; b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione. 2. Il Fondo non puo' erogare prestazioni a favore di lavoratori dipendenti di societa' derivate o derivanti dalle imprese sopra indicate in seguito ad operazioni societarie. 3. Il Fondo viene ridenominato "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane". 4. Le somme accantonate nel Fondo di Solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle Poste Italiane spa, di cui al decreto 1° luglio 2005, n. 178, fino all'entrata in vigore del presente decreto, rimangono acquisite al fondo medesimo, cosi' come adeguato alle previsioni di cui all'articolo 3, legge 28 giugno 2012, n. 92.
Art. 3 Amministrazione del Fondo 1. Il Fondo e' gestito da un Comitato amministratore composto da cinque esperti designati da Poste Italiane e da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo o il contratto collettivo nazionale di lavoro, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nonche' da due funzionari con qualifica di dirigente in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il Comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 3. Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle Organizzazioni sindacali. 4. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. 5. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza dei due terzi dei componenti del Comitato amministratore. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. 6. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 7. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso tra i propri membri. 8. I componenti del Comitato durano in carica 4 anni, senza possibilita' di rielezione e, in ogni caso, fino al giorno d'insediamento del nuovo Comitato. Nell'ipotesi in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o piu' componenti del Comitato stesso, si provvedera' alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalita' di cui al comma 1. 9. Al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa e gestionale del Fondo nella fase transitoria di adeguamento alla disciplina di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modifiche ed integrazioni, i componenti del Comitato amministratore previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2005, n. 178 in carica alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fino alla prima costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo.
Art. 4 Compiti del Comitato amministratore del Fondo 1. Il Comitato amministratore del Fondo deve: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento; c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all'articolo 3, commi 6 e 29 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 30 del medesimo articolo 3, al fine di assicurare il pareggio di bilancio; d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione del Fondo, adottando i provvedimenti necessari per assicurare al funzionamento del medesimo la massima economicita' e trasparenza; e) proporre modifiche alla contribuzione ordinaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni; f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni; g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilita' di cui al successivo articolo 11; h) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.
Art. 5 Prestazioni 1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, comma 1: a) in via ordinaria: 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione Europea; 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti, interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione correlata, di cui al comma 33 dell'articolo 3 della legge n. 92/2012, alla competente gestione assicurativa obbligatoria; b) in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al versamento della contribuzione correlata, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione, l'assegno straordinario sara' pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento della BCE (TUR) vigente alla data di erogazione della prestazione stessa, dedotta la contribuzione correlata. 2. Agli interventi definiti dal comma 1, vengono ammessi i soggetti di cui all'articolo 2. 3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore di lavoro, a favore dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato a carico della gestione previdenziale obbligatoria di riferimento entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovra' tener conto della complessiva anzianita' rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori (estratto conto contributivo rilasciato dal competente ente o gestione previdenziale). 5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
Art. 6 Finanziamento 1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e' dovuto al Fondo: a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione; b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2 nella misura dell'1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali ed applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni. 2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario (0,50%) sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a). 3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e' dovuto mensilmente da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. 4. Il Fondo ai sensi dell'articolo 3, comma 26 e ss., legge 28 giugno 2012, n. 92 ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'. 5. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite. 6. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio. 7. Sulla base del bilancio di previsione, il Comitato amministratore ha la facolta' di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate anche in corso d'anno con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e Finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del Comitato amministratore. 8. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del Comitato amministratore, l'aliquota contributiva puo' essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e delle Finanze, anche in mancanza di proposta del Comitato Amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni. 9. Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 25, della legge n. 92/2012, compreso l'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
Art. 7 Accesso alle prestazioni 1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' subordinato: a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1, all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale; b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2, all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di quelle legislative ove previste; c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'espletamento delle procedure contrattuali e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali. 2. L' accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' subordinato alla condizione che le suddette procedure sindacali di cui al precedente comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), un pluralita' di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. 3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2. 4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, puo' accedere tutto il personale dipendente delle Poste Italiane spa e delle Societa' del Gruppo, come individuate dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, esclusi i dirigenti.
Art. 8 Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie 1. Le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) sono rivolte ai lavoratori che, nell'ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attivita' o di lavoro, raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni. 2. Le parti, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) e 2, individueranno le modalita', i criteri e le priorita' di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
Art. 9 Criteri di precedenza 1. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri di cui all'articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore con cadenza non superiore a due mesi, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande in base alle disponibilita' del Fondo e alle valutazioni di priorita' espresse dallo stesso Comitato amministratore. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2, devono riguardare interventi di durata massima almeno pari a quella prevista dall'articolo 3, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 10 Prestazioni criteri e misure 1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) punto 1, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, e' pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell'Unione Europea. 2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2, (superiore a 36 ore annue pro - capite) il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria. Tale assegno ordinario di sostegno al reddito deve riguardare interventi di durata massima almeno pari a quella prevista dall'articolo 9. 3. L'erogazione del predetto assegno e' subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro in essere tra le parti. 4. L'importo dell'assegno ordinario e' pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nella disponibilita' del Fondo. 5. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e' pari: a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia , alla somma dei seguenti importi: 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata; 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario, cosi' come stabilito dall'articolo 17, comma 4 bis , del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), n. 1), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314; b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi: 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia; 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario cosi' come stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), n. 1), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. 6. Nei casi di cui al comma 5, il versamento della contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione anticipata o di vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione. 7. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2, e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di eta' e/o anzianita' contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, e' versata a carico del Fondo ed e' utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura. 8. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, e' calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 9. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti interessati e versate a carico del Fondo, per ciascun trimestre, entro il trimestre successivo. 10. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennita' sostitutiva. 11. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennita' una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati. 12. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici.
Art. 11 Cumulabilita' della prestazione straordinaria 1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito non sono cumulabili, in quanto incompatibili, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di altri soggetti che svolgono attivita' in concorrenza con le attivita' delle imprese del Gruppo Poste Italiane come individuate dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto. 2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, e' sospesa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonche' il versamento dei contributi correlati. 3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato dall'articolo 10 con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di datori di lavoro diversi da quelli di cui al comma 1. 4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo. 5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attivita' prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione erogabile dal fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'interessato e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo. 6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti correlati. 7. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata. 8. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 3, comma 34, legge 28 giugno 2012, n. 92.
Art. 12 Contributi sindacali 1. I lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito hanno facolta' di versare i contributi sindacali a favore delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza stipulanti i contratti collettivi vigenti di cui al presente decreto in forza di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di cui all'articolo 10.
Art. 13 Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni. Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 24 gennaio 2014 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giovannini Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 751
Decreto Legge 34 del 20 marzo 2014
Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. (14G00046)
Vigente al: 8-4-2015
Capo I
Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di
apprendistato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte a semplificare alcune tipologie contrattuali di lavoro, al fine di generare nuova occupazione, in particolare giovanile;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di semplificare le modalita' attraverso cui viene favorito l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle imprese in relazione alla verifica della regolarita' contributiva;
Ritenuta, in fine, la straordinaria necessita' ed urgenza di individuare ulteriori criteri per il riconoscimento della riduzione contributiva per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarieta' che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro, nonche' di incrementare le risorse finanziarie destinate alla medesima finalita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine
1.(( Considerata la perdurante crisi occupazionale e l'incertezza dell'attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare, nelle more dell'adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a) all'articolo 1:
1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro ((. . .)) e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di ((contratti a tempo determinato stipulati)) da ciascun datore di lavoro ((ai sensi del presente articolo)) non puo' eccedere il limite del 20 per cento ((del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione)). ((Per i datori di lavoro)) che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;
2) il comma 1-bis e' abrogato;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;
b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di ((cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi)), a condizione che si riferiscano».
((b-bis) all'articolo 4, il comma 2 e' abrogato;
b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: ", instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis," sono soppresse;
b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: "ai fini del computo" fino a: "somministrazione di lavoro a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato";
b-quinquies) all'articolo 5, comma 4-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando quanto gia' previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternita' di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attivita' lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici e' altresi' riconosciuto, con le stesse modalita' di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine";
b-sexies) all'articolo 5, comma 4-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2.";
b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i seguenti:
"4-septies. In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa:
a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno;
b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.
4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4-septies sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2";
b-octies) all'articolo 10, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attivita' di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono";
b-novies) all'articolo 10, comma 7, alinea, primo periodo, le parole: "ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 1, comma 1,")).
((2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 4, i primi due periodi sono soppressi e, al terzo periodo, dopo le parole: "della somministrazione" sono inserite le seguenti: "di lavoro";
2) il comma 5-quater e' abrogato;
b) all'articolo 21, comma 1, lettera c), le parole: "ai commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3")).
((2-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni del presente capo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere, evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali e l'entita' del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di apprendistato, ripartito per fasce d'eta', sesso, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo anche conto delle risultanze delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ricavate dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie gia' previsto dalla legislazione vigente.
2-ter. La sanzione di cui all'articolo 5, comma 4-septies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dalla lettera b-septies) del comma 1 del presente articolo, non si applica per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo.
2-quater. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, le parole: "fino al 31 luglio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2015")).
Art. 2
Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
((1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) forma scritta del contratto e del patto di prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali";
2) al comma 3-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Ferma restando la possibilita' per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro";
3) il comma 3-ter e' abrogato));
b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonche' delle ore di formazione ((almeno)) nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»;
((b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente:
"2-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita' di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attivita' stagionali"));
((c) all'articolo 4, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalita' di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attivita' previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarati disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni")).
2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 e' abrogato.
((2-bis. All'articolo 8-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: "Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato" sono inserite le seguenti: "che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di eta' stabiliti dall'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con particolare riguardo agli studenti degli istituti professionali, ai fini della loro formazione e valorizzazione professionale, nonche' del loro inserimento nel mondo del lavoro")).
Art. 2-bis
(( (Disposizioni transitorie).))
((1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto.
2. In sede di prima applicazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali gia' stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, e' tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un termine piu' favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non puo' stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui al citato articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 368 del 2001)).
Capo II
Misure in materia di servizi per il lavoro, di verifica della
regolarita' contributiva e di contratti di solidarieta'
Art. 3
Elenco anagrafico dei lavoratori
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani((nonche' i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri)) regolarmente soggiornanti in Italia» ((, la parola: "ammesse" e' sostituita dalla seguente: "ammessi", le parole: "inoccupate, disoccupate, nonche' occupate" sono sostituite dalle seguenti: "inoccupati, disoccupati ovvero occupati" e la parola: "inserite" e' sostituita dalla seguente: "inseriti")).
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo», sono sostituite con le seguenti: «((in ogni ambito territoriale dello Stato, o anche tramite posta elettronica certificata (PEC) ))».
Art. 4
Semplificazioni in materia di documento ((unico)) di regolarita' contributiva
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse ((, compresa la medesima impresa,)) verifica con modalita' esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarita' contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. ((La risultanza)) dell'interrogazione ha validita' di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ((sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili)), da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)), sono definiti i requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della verifica nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma e' ispirato ai seguenti criteri:
a) la verifica della regolarita' in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e' effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive ((,)) e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa;
b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione ((presso gli archivi)) dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ((ed e' eseguita)) indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita' di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarita', ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, ((servizi e forniture)) dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.
4. Il decreto di cui al comma 2 puo' essere aggiornato ((...)) sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarita' contributiva.
5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ((", in quanto compatibile,")) sono soppresse.
((5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere)).
6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5
Contratti di solidarieta'
1. All'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per ((la concessione del beneficio)) della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998,(( n. 448, come rideterminato dall'articolo )) 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, e' pari ad euro 15 milioni annui.».
((1-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole da: "e' del 25 per cento" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e' del 35 per cento.";
b) il terzo periodo e' soppresso.
1-ter. Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse impiegate, i contratti di solidarieta' sottoscritti ai sensi della normativa vigente sono depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936)).
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 marzo 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Decreto Interministeriale 83486 del 28 luglio 2014
Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, ai sensi dell' articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 83486). (14A08168)
(GU n.247 del 23-10-2014)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, che modifica ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo; Visto, in particolare, il comma 42 del citato art. 3, della medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 7, comma 5, lettera c), punto 5, del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 99, nella parte in cui prevede che la disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; Visto, in particolare, il comma 43 del citato art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che l'entrata in vigore dei decreti di cui al menzionato comma 42 determinino l'abrogazione del decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto n. 158 del 28 aprile 2000 e successive modifiche e integrazioni, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi del predetto art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante l'istituzione del Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito; Visti gli accordi sindacali nazionali stipulato in data 20 dicembre 2013 tra ABI e DIRCREDITO FD, FABI, FIBA - CISL, FISAC - CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e Unita' Sindacale FALCRI - SILCEA, con cui in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di adeguare e modificare il Regolamento del Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto n. 158 del 28 aprile 2000 con quanto convenuto negli accordi citati del 20 dicembre 2013 in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Decreta:
Art. 1 Costituzione del Fondo
1. Il Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, gia' istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 28 legge n. 662/1996 viene adeguato alla normativa dell'art. 3 della legge n. 92/2012.
2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione dell'INPS all'interno del quale gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 92/2012, gli oneri di amministrazione derivanti dall'assunzione della gestione da parte dell'INPS, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono e finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.
Art. 2 Finalita' del Fondo 1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende, gia' rientranti nell'ambito di applicazione definito dall'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2000, n. 158, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche anche con meno di quindici dipendenti che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attivita' o lavoro, sono volti a: a) assicurare ai lavoratori non coperti dalla disciplina della cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria; b) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego; c) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea.
Art. 3 Amministrazione del Fondo 1. Il Fondo e' gestito da un Comitato amministratore composto da cinque esperti designati da ABI e cinque esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti, il verbale di accordo 20 dicembre 2013, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonche' da due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente in rappresentanza, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di oltre la meta' dei componenti del Comitato, aventi diritto al voto. 3. Il Presidente ed il vice presidente del Comitato sono eletti dal Comitato stesso tra i propri membri. 4. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni e in ogni caso fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato. Nel caso in cui durante il mandato vengano a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o piu' componenti del Comitato, si provvede alla loro sostituzione con altro componente designato, secondo le modalita' di cui al comma 1. In caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive il Comitato, su proposta del Presidente, puo' deliberare la decadenza del componente. Fino alla relativa sostituzione il componente decaduto non e' computato ai fini di cui al comma 1. 6. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base del criterio di maggiore rappresentativita'. 7. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. 8. Le deliberazioni del Comitato amministratore sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. 9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il Presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva. 10. Al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa e gestionale del Fondo nella fase transitoria di adeguamento alla disciplina di cui alla legge n. 92/2012, e successive modifiche e integrazioni, i componenti del Comitato amministratore previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2000, n. 158, in carica alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fino alla prima costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo.
Art. 4 Compiti del Comitato amministratore del Fondo 1. Il Comitato amministratore del Fondo deve: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) predisporre bilanci tecnici di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza, e relativa nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio; c) sulla base del bilancio di previsione a otto anni, nonche' degli accordi intercorsi tra le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione tali da garantire risorse continuative ed adeguate. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e finanze; d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento in conformita' alle regole di precedenza e turnazione tra i datori di lavoro, di cui all'art. 9 e deliberare, per le prestazioni di cui all'art. 12, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro; e) fare proposte, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, in ordine alla misura del contributo addizionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), nonche' deliberare la misura del contributo straordinario di cui all'art. 6, comma 3. Il Comitato fissa la quota del contributo ordinario di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), da destinare alla sezione emergenziale di cui all'art. 12; f) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 3, commi 6 e 29 della legge n. 92/2012, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 30 del medesimo art. 3, al fine di assicurare il pareggio di bilancio; g) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione dei trattamenti e sull'ammissione agli interventi, nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita', anche attraverso la riallocazione di risorse eventualmente non utilizzate tra le prestazioni di cui all'art. 5, lettera a) e c); h) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; i) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti; l) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilita' di cui all'art. 11; m) assicurare il pareggio di bilancio, non erogare prestazioni in carenza di disponibilita', concedere interventi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite, secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 26 e 27, della legge n. 92/2012.
Art. 5 Prestazioni 1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2: a) in via ordinaria: 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea; 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa, ivi comprese le prestazioni di solidarieta' intergenerazionale di cui all'art. 10, comma 6; b) in via straordinaria: all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione, l'assegno straordinario e' pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento della BCE (TUR) vigente alla data di decorrenza della prestazione stessa, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verra' versata. c) in via emergenziale: all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente comma, dei trattamenti di cui all'art. 12 del presente decreto. 2. Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di cui all'art. 2. 3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore di lavoro e fino alla decorrenza dei trattamenti di pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (ivi compresi gli adeguamenti alle speranze di vita), a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovra' tener conto della complessiva anzianita' contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori. 5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria. 6. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese le misure di sostegno del reddito relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, tutte le prestazioni del Fondo sono ridotte in misura corrispondente, fermo restando il trattamento complessivo, ivi compresa la contribuzione correlata.
Art. 6 Finanziamento 1. Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e lettera c) e' dovuto al Fondo: a) un contributo ordinario dello 0, 2%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato; b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto 2 nella misura non inferiore all'1,5%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. In fase di prima applicazione la misura e' fissata nell'1,5%. 2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a). 3. Per la prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e' dovuto, da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, il cui ammontare e' determinato dal Comitato amministratore ai sensi dell'art. 4, lettera e), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. 4. Il Comitato amministratore del Fondo provvede con cadenza annuale a valutare il fabbisogno della gestione ordinaria del Fondo, in conformita' a quanto previsto dagli articoli 4 e 6, comma 1, lettera a), ai fini della eventuale adozione di appositi decreti direttoriali di modifica della contribuzione ordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 29, della legge n. 92/2012. 5. Ai Contributi di finanziamento di cui al presente articolo e di cui al successivo art. 12, ordinari, addizionali e straordinari, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 25, della legge n. 92/2012 e dalle disposizioni dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
Art. 7 Accesso alle prestazioni 1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' subordinato: a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale; b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di quelle legislative laddove espressamente previste; c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c), all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali. 2. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' altresi' subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale o di gruppo nell'ambito del quale siano stati individuati per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), una pluralita' di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. 3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2). 4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.
Art. 8 Individuazione dei lavoratori in esubero 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente decreto, concerne, in relazione alle esigenze tecnico - produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio. 2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimita' alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore eta'. 3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarieta', che va esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.
Art. 9 Criteri di precedenza e turnazione 1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalita' delle erogazioni. 2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'art. 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale. Il Comitato delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi. 3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e al netto delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) gia' deliberate. 4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, gia' deliberate. 5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario, ai sensi dell'art. 10, risulti superiore ai limiti individuati ai precedenti commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro con le modalita' definite dall'Inps con propria circolare. 6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza. 7. I soggetti di cui all'art. 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.
Art. 10 Prestazioni: criteri e misure 1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto 1, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, e' pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea. 2. Nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, il Fondo, ai sensi dell'art. 3, comma 31, della legge n. 92/2012, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di: Euro 1.140 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' inferiore a Euro 2.099; di Euro 1.314 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' compresa tra Euro 2.099 ed Euro 3.318 e di Euro 1.660 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' superiore ad Euro 3.318. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1° gennaio 2014, gli importi di cui al presente comma e quelli di cui all'art. 12, comma 3, sono aumentati con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo e' quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioe' la retribuzione sulla base dell'ultima mensilita' percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Qualora l'importo dell'assegno ordinario cosi' calcolato sia inferiore al trattamento di cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento piu' favorevole al lavoratore. 3. Nel caso di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro con ricorso all'indennita' ASpI, ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge n. 92/2012, e subordinatamente al possesso da parte dei lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4, della legge n. 92/2012, e' previsto un intervento integrativo a carico del Fondo, pari almeno al 20% dell'importo dell'indennita' stessa. 4. Il trattamento di cui al comma 2 e' subordinato alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa non svolga alcun tipo di attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale. 5. Alle durate di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 31, della legge n. 92/2012. 6. Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con l'assenso dei lavoratori interessati, per un periodo massimo di quarantotto mesi pro-capite con riduzione proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' le ulteriori disposizioni nazionali e territoriali in materia di solidarieta' intergenerazionale, anche in concorso con le eventuali prestazioni rivenienti da enti bilaterali nazionali del settore del credito. 7. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e' pari: a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi: 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, e' integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo e' ridotto dell'8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianita' contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, al lordo dell'eventuale riduzione di cui all'ultimo periodo del comma 10, dell'art. 24, legge n. 214/2011. 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi: 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, e' integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo e' ridotto dell'8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianita' contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012. 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. 8. Ai fini della riduzione di cui al comma 7, lettera a), punto 1 e lettera b), punto 1), la retribuzione annua lorda e' determinata sulla base dell'ultima mensilita' percepita dall'interessato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. 9. Nei casi di cui al comma 7, il versamento della contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente il raggiungimento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico; l'assegno straordinario e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione fermo restando il limite massimo di cui all'art. 5, comma 3. 10. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto 2 e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fermo il limite massimo di cui all'art. 5, comma 3, e' versata a carico del Fondo ed e' utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura. 11. La contribuzione correlata nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorative, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, e' determinata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 11-bis. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. 12. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennita' sostitutiva, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici. 13. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennita' una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati. 14. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici.
Art. 11 Cumulabilita' della prestazione straordinaria 1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro, dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi e derivati da attivita' lavorativa prestata a favore di altri soggetti, ad esempio, banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonche' dei fondi comuni e servizi d'investimento, che svolgono attivita' in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato. 2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonche' il versamento dei contributi correlati. 3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune di cui all'art. 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1. 4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procedera' ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo. 5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attivita' prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo. 6. La base retributiva imponibile considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra e' ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi. 7. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata. 8. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e cancellazione della contribuzione correlata.
Art. 12 Sezione emergenziale 1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, comma 1, per i lavoratori in esubero, che non sono in possesso dei requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b): a) all' erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria; b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e dell'Unione europea. 2. L'accesso alle predette prestazioni e' condizionato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' all'ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale o di gruppo. 3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il Fondo provvede al riconoscimento, ad integrazione del trattamento di indennita' ASpI e finche' permanga tale condizione, fermo quanto previsto al comma 8, fino ad una somma pari: a) all'80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con la riduzione, ove applicabile, di un importo pari ai contributi previsti dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con un massimale pari ad un importo di Euro 2.348 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a Euro 40.197. Tale riduzione, rimane nella disponibilita' del Fondo. b) al 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di Euro 2.645 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue da Euro 40.197 a Euro 52.890; c) al 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore pari ad un importo di Euro 3.702 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue oltre Euro 52.890. L'integrazione di cui al comma 1, lettera a), e' soggetta alle regole sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione e sulla decadenza previste per la indennita' ASpI. 4. Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata, calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria. E' escluso il versamento della contribuzione correlata per tutto il periodo di percezione da parte del lavoratore dell'indennita' ASpI. 5. Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo il cui ammontare e' pari alla meta' delle prestazioni, comprensive della correlata contribuzione, deliberate dal Fondo. 6. Le domande di accesso alle prestazioni della sezione emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. 7. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria qualora la continuazione dell'attivita' non sia disposta o sia cessata. 8. Nei casi in cui la misura degli interventi di cui al comma 1 risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati dal Comitato amministratore ai sensi dell'art. 4, lettera d), la differenza resta a carico del datore di lavoro.
Art. 13 Contributi sindacali 1. I lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito o emergenziale hanno facolta' di versare i contributi sindacali a favore delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza stipulanti i contratti collettivi vigenti di cui al presente decreto in forza di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di cui all'art. 10, ovvero nella domanda di prestazione emergenziale di cui all'art. 12.
Art. 14 Norme finali Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 92/2012 e successive modifiche ed integrazioni. Il Fondo continuera' ad erogare secondo le regole pregresse le prestazioni gia' deliberate alla data di entrata in vigore del presente decreto o comunque derivanti da accordi sottoscritti prima di tale data, in relazione alle quali rimangono confermati gli obblighi contributivi connessi alle predette prestazioni. Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2014 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 4417
Decreto 16 dicembre 2014
Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi
della speranza di vita. (14A09922)
(GU n.301 del 30-12-2014)
IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita;
Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della
data di decorrenza di ogni aggiornamento;
Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 30
luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto
direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall' art. 2, commi
22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' negli altri
regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all' art. 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27
dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti;
Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con
cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati a
decorrere dalla predetta data con cadenza biennale;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 30 luglio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere
dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31
dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente
della speranza di vita all'eta' corrispondente a 65 anni in
riferimento alla media della popolazione residente in Italia;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge
30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale piu'
prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte
decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con
arrotondamento all'unita';
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere Generale dello Stato,
di concerto con il Direttore Generale delle Politiche Previdenziali e
Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6
dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie Generale - n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;
Vista la nota del Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica
(ISTAT) n. SP/792.2014 del 21 novembre 2014, con cui si comunica che
la variazione della speranza di vita all'eta' di 65 anni e relativa
alla media della popolazione residente in Italia, tra l'anno 2010 e
l'anno 2013, e' pari a 0,3 decimi di anno; il predetto dato,
trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di 0,4
che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione
pari a 4 mesi;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge
30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di eta'
anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B
allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore
dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di eta', con
arrotondamento, in caso di frazione di unita', al primo decimale;
Decreta:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai
trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e
12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del
predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente
incrementati di 4 mesi e i valori di somma di eta' anagrafica e di
anzianita' contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente
incrementati di 0,3 unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2014
Il Ragioniere generale
dello Stato
Franco
Il direttore generale
delle politiche previdenziali
e assicurative
Ferrari