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ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego
ASpI e lavoro autonomo
(msg.6490/2014)
Secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012 l’INPS - nel caso in cui il percettore di indennità di disoccupazione in ambito ASpI svolga attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione - provvede a ridurre il pagamento dell'indennita' di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
Detto reddito presunto deve essere comunicato all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività autonoma.
Il medesimo articolo prevede al comma 40, lettere a) e b), che il beneficiario decada dalle suddette indennità nel caso di perdita dello stato di disoccupazione e nel caso di inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17.