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ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego
Requisiti
(circolare 142/2012)
L'indennità è riconosciuta alle categorie di lavoratori di cui al precedente punto 2.1 che siano in possesso dei seguenti requisiti :
L'indennità è riconosciuta alle categorie di lavoratori di cui al precedente punto 2.1 che siano in possesso dei seguenti requisiti :
L'indennità è riconosciuta alle categorie di lavoratori di cui al precedente punto 2.1 che siano in possesso dei seguenti requisiti :
Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta:
possano far valere almeno due anni di assicurazione. Per tali soggetti devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione. Si precisa che il biennio viene determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato. Esempio: lavoro cessato il 13 gennaio 2012; il primo giorno da disoccupato è il 14 gennaio 2012; il biennio andrà calcolato a ritroso dal 14 gennaio 2012 (fino, quindi, al 14 gennaio 2010) e a tale data (14 gennaio 2010) o antecedentemente deve essere presente almeno un contributo di DS (contributo Ds anche per un solo giorno che comunque si considera come una settimana coperta da contribuzione DS);
possano far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributo DS e/o contributo ASpI) nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (art. 7 legge 638/1983). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
Si ricorda, infine, che, per le nuove tipologie di lavoratori assicurati, che non hanno precedente contribuzione contro la disoccupazione, poiché il nuovo contributo ASpI è dovuto a partire dal 1 gennaio 2013, solo da tale data iniziano a maturare l’anzianità assicurativa e il requisito contributivo; l’eventuale e precedente contribuzione contro la disoccupazione, versata o dovuta, continua a produrre i suoi effetti ai fini dell’accertamento dei requisiti soggettivi per l’ammissione alla nuova indennità di disoccupazione. A titolo esemplificativo un lavoratore appartenente alle nuove categorie, quale un socio dipendente dal 1 gennaio 2013 di una cooperativa, per il quale risultasse dovuto il contributo contro la disoccupazione derivante da precedenti rapporti di lavoro, può farlo valere per la verifica dei requisiti richiesti necessaria per ottenere una eventuale nuova tutela di disoccupazione.