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ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego
Decorrenza della prestazione
(circolare 142/2012)
L'indennità di disoccupazione ASpI spetta:
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno;
- dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda di indennità;
- dalle date di cui alle lettere c); d); e); f) del precedente punto 2.6 qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.
Si precisa che nel caso previsto invece alla lettera b) dello stesso punto la decorrenza della prestazione può essere anche precedente alla definizione del contenzioso giudiziario, ferma restando la necessità della sua verifica all’esito della sentenza definitiva.