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Indennità di mobilità
Mobilità e maternità
Astensione obbligatoria
L'indennità di maternità (art.17 L. 1204/1971) dall'11 marzo 1993 prevale sull' indennità di mobilità (DL n. 57/1993 convertito in L. 236/1993)
Congedi Parentali (Mat. Facoltativa)
Essendo in mobilità non esiste attività lavorativa dalla quale astenersi.