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Indennità di mobilità
Agevolazioni per l'assunzione dei lavoratori in mobilità
La legge 223 del 23/07/1991 ha previsto la concessione di agevolazioni alle imprese che assumono i lavoratori in mobilità.
I benefici previsti a favore dei datori di lavoro, di qualunque settore, che assumano lavoratori iscritti nelle liste di mobilità sono:
- art. 25, comma 9 – assunzione a tempo indeterminato. Versamento dei contributi a carico del datore di lavoro usufruendo dell’aliquota contributiva prevista per l’assunzione degli apprendisti per un periodo di 18 mesi;
- art. 8, comma 2 - assunzione a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi. Versamento dei contributi a carico del datore di lavoro usufruendo dell’aliquota contributiva prevista per l’assunzione degli apprendisti per un periodo di 12 mesi. Le assunzioni possono essere effettuate con contratto a termine per un massimo di 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato nel corso del rapporto (in questo caso le agevolazioni vengono erogate per ulteriori 12 mesi).
- art. 8, comma 4 – assunzione di lavoratori che beneficiano dell’indennità di mobilità. Erogazione al datore di lavoro di un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto. Il beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabili a 24 mesi per i lavoratori ultra cinquantenni ed elevato a 36 mesi per le aziende operanti in aree con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale.
E' ammissibile la costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale.