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L'assegno al nucleo familiare
Composizione del nucleo familiare
Il nucleo per i lavoratori dipendenti, i parasubordinati e i titolari di pensioni dirette (vecchiaia, anzianità, invalidità, assegno ordinario di invalidità, inabilità) è composto da:
- il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- il coniuge. E' escluso dalla composizione del nucleo familiare il coniuge che sia legalmente ed effettivamente separato o che abbia abbandonato la famiglia.
- La separazione legale deve risultare dalla relativa sentenza, mentre l'effettività della separazione deve essere desumibile dalla certificazione anagrafica.
- Lo stato di separazione dei coniugi risulta comprovato, provvisoriamente, dal provvedimento di affidamento dei figli minori emesso a norma dell'art. 708 c.p.c. e l'effettiva separazione si ritiene verificata per tutta la durata del procedimento di separazione legale. Al coniuge affidatario può essere rilasciata l'autorizzazione a percepire la prestazione con decorrenza non anteriore al provvedimento di affidamento e con validità annuale, rinnovabile se permane l'affidamento dei minori.
- Lo stato di abbandono è comprovato da un documento dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità (circ.248/1990).
- i figli legittimi o legittimati ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (adottivi, affiliati, naturali (circ.36/2008) legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati - art.38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 - dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati;
N.B.:Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro; - i figli ed equiparati, studenti o apprendisti,di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purchè facenti parte di "nuclei numerosi",cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni. (Circ. 13 del 12/1/2007 punto 6).
N.B. nel caso di "nuclei numerosi" per la corresponsione dell'assegno ai figli ed equiparati di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, bisognerà farne richiesta all'I.NP.S. su apposito modello af 42 ed ottenere la necessaria autorizzazione. - i nipoti in linea rettadi età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente (circolare 195/99 - circolare 213/2000 - circolare 146/2001);
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.
N.B.:Il nipote, il fratello e la sorella formalmente affidati sono equiparati ai figli e quindi entrano nella composizione del nucleo familiare anche se non è orfano ovvero è orfano di un solo genitore o titolare di pensione ai superstiti
L'assegno per il nucleo può essere richiesto anche se i familiari suindicati:
- non sono a carico del lavoratore o del pensionato (per la concessione dell'assegno per il nucleo non è più previsto il requisito del carico familiare);
- non sono residenti in Italia, a condizione che il richiedente sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di altro Stato estero convenzionato;
- non sono conviventi con il lavoratore o pensionato.