Redditi da non dichiarare
Non vanno dichiarati, oltre ai redditi che per loro natura rivestono carattere di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal beneficiario, o risarcitorio, anche i seguenti redditi:
- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- le rendite vitalizie erogate dall’Inail (circ.150/1988);
- l’indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti o bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome (circ.150/1988);
- l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti (circ.150/1988);
- l’indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali;
- l'indennità per ciechi parziali;
- l’indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili;
- le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all’assegno di super invalidità;
- le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio;
- gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati;
- le pensioni di guerra;
- l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
- Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell'erogazione (circ. 12 del 12/1/1990 e circ. 189/1991).