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L'Assegno per congedo matrimoniale
Cumulabilità ed incumulabilità con altre prestazioni
È cumulabile con l’indennità INAIL per infortunio sul lavoro fino a concorrenza dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Pertanto sarà corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l’importo corrisposto dall’INAIL a titolo di inabilità temporanea (Circ. n.164 del 22/7/1997)
È incumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria in quanto le indennità suddette sostituiscono la retribuzione non percepita. Pertanto verrà corrisposto l’assegno per il congedo matrimoniale in quanto più favorevole.
N.B.:Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all'assegno per il nucleo familiare