MODALITA' APPLICATIVE
La riduzione dell’orario di lavoro può essere giornaliera, settimanale o mensile. E’, invece, esclusa la riduzione su base annua, cioè non è possibile prevedere interi mesi senza prestazione lavorativa.Sono validi anche gli accordi che portano ad una riduzione orizzontale o verticale dell’orario di lavoro, per i quali deve essere, comunque, calcolata la riduzione media tradotta in termini settimanali. Il decreto ministeriale n. 46448/2009 – all’art. 4, comma 3, dispone che la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, non deve superare il 60% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà. Al riguardo il Ministero del Lavoro con nota n. 0003558 dell’8 febbraio 2010, ha precisato che il tetto massimo della percentuale di riduzione dell’orario (60%) deve essere riferito alla media di riduzione dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà.
Dall’applicazione di tale modalità di calcolo ne consegue che per alcuni lavoratori la percentuale di riduzione dell’orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, potrà essere superiore al 60% dell’orario di lavoro contrattuale e per altri inferiore. E’ necessario, però, che la riduzione dell’orario, così concordata, rispetti, nella media, il tetto massimo del 60% di riduzione dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà.
Qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di applicare una minore riduzione di orario rispetto a quella già determinata nel C.d.S., devono prevederne le modalità nel contratto stesso e darne comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Al contrario, in caso di aumento della riduzione dell’orario, è necessario stipulare un nuovo contratto e presentare una nuova domanda.
Non è ammesso il lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà, a meno che non siano comprovate dall’impresa sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all’attività produttiva.