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Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting
Quadro normativo
(circ.48/2013) (circ.169/2014) (circ.75/2016) (circ.216/2016) (msg.1428/2018) (msg.1353/2019)
Mancata proroga del beneficio “contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia” di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92
La legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di bilancio 2019), non ha previsto il rinnovo del beneficio “contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia”, di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 e prorogato per il biennio 2017–2018 dall’articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2019, le madri lavoratrici non possono più presentare domanda per l’accesso al beneficio in oggetto.
Con il presente messaggio si forniscono le informazioni rivolte alle madri beneficiarie che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 2018 ai fini della fruizione del contributo di cui trattasi.
Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting erogato secondo le modalità del Libretto Famiglia
Le madri beneficiarie potranno usufruire delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting entro il 31 dicembre 2019, con possibilità di dichiarare le stesse in procedura entro il 29 febbraio 2020 nell’apposita sezione del Libretto Famiglia, secondo le disposizioni di cui al messaggio n. 1428 del 30 marzo 2018.
Si precisa che la c.d. appropriazione del bonus (anche per le domande in istruttoria alla data del presente messaggio) e l’utilizzo dello stesso sarà possibile improrogabilmente entro il 31 dicembre 2019. In ogni caso, non è possibile lo svolgimento delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting oltre la data del 31 dicembre 2019.
Qualora, alla predetta data del 31 dicembre 2019, residuassero mesi interi di beneficio non fruito, gli stessi saranno considerati oggetto di rinuncia con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi interi di congedo parentale. A tal proposito, si ribadisce che il beneficio in questione è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di lavoratrice che abbia ottenuto un contributo baby-sitting di tre mesi (importo 1.800 euro) e abbia utilizzato il contributo, al 31 dicembre 2019, per un importo pari a 610 euro, si considera oggetto di rinuncia un solo mese, mentre gli altri due si considerano entrambi fruiti in ragione del superamento dell’importo di 600 euro, che determina l’impossibilità di frazionare il secondo mese di fruizione.
Conseguentemente la procedura del Libretto Famiglia, a partire dal 31 dicembre 2019, bloccherà la possibilità di fruire del contributo in oggetto, recuperando dal Libretto stesso gli importi corrispondenti ai mesi di beneficio residui.
Contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati (cd. Asili nido)
Il contributo per far fronte agli oneri degli asili nido potrà essere fruito fino alla data del 31 luglio 2019, termine oltre il quale non saranno prese in considerazioni le richieste di pagamento inviate dagli asili nido per periodi di fruizione dei servizi per l’infanzia successivi a tale termine.
Gli eventuali mesi interi di beneficio non fruiti entro il termine suddetto saranno considerati oggetto di rinuncia, con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi di congedo parentale.
L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012, ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale,
- la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting
- ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati,
per un massimo di sei mesi.
A partire dall’anno 2016 il contributo è stato riconosciuto:
- alle lavoratrici dipendenti e alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (nel limite di spesa di 20 milioni di euro), dall’art.1, comma 282, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (c.d. legge di stabilità 2016), ferme restando le disposizioni attuative contenute nei D.M. 22 dicembre 2012 e 28 ottobre 2014;
- alle lavoratrici autonome (nel limite di spesa di 2 milioni di euro), dall’art. 1, comma 283, della legge 208/2015 secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’1 settembre 2016.
Il beneficio in argomento è stato altresì prorogato per il biennio 2017–2018 dall’articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017) sia per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata (nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni), sia per le lavoratrici autonome (nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni), ferme restando le disposizioni attuative contenute nei decreto del 22 dicembre 2012, decreto del 28 ottobre 2014, pubblicato nella gazzetta Ufficiale dell’ 11 dicembre 2014 n.287 e decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’1 settembre 2016.
Con il decreto-legge n. 25/2017, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, è stata disposta l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio con conseguente possibilità di utilizzare i buoni (voucher) per prestazioni di lavoro accessorio fino al 31 dicembre 2017.
In conseguenza della menzionata disposizione, l’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, ha previsto che il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, sia erogato mediante la modalità del “Libretto Famiglia”.
Pertanto, a partire dall’anno 2018 il voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting viene rinominato “Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” e viene erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”.
Si precisa, al riguardo, che i voucher già acquisiti telematicamente entro il 31 dicembre 2017 continueranno ad avere validità fino al 31 dicembre 2018.
Ciò significa che, relativamente ai voucher già oggetto di acquisizione telematica entro la data del 31 dicembre 2017, sarà possibile inserire prestazioni lavorative esclusivamente con data fine, al massimo, 31 dicembre 2018. Le relative consuntivazioni potranno essere inserite in procedura entro il 16 gennaio 2019.
Entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018 è fatta salva la possibilità di restituire in tutto o in parte i voucher oggetto di acquisizione telematica non utilizzati con il conseguente reintegro del corrispondente congedo parentale.
Pertanto, i voucher non utilizzati e per i quali non è stato richiesto il rimborso entro il citato termine perderanno validità.
Con il presente messaggio si forniscono le seguenti istruzioni operative, anche alla luce della reingegnerizzazione della procedura telematica di presentazione delle domande di beneficio.
Istruzioni precedenti al messaggio 1428/2018
L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015 (tale beneficio, come noto, è stato prorogato anche per l’anno 2016 dall’art.1, comma 282, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (c.d. legge di stabilità) (circ.75/2016), la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale:
- voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting,
- oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati,
per un massimo di sei mesi.
Con decreto del 28 ottobre 2014, pubblicato nella gazzetta Ufficiale dell’ 11 dicembre 2014 n.287, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha definito, per il biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle predette misure, nei limiti delle risorse finanziare stanziate per ciascun anno di sperimentazione.
Il contenuto della circ.75/2016 innova ed integra quanto disposto con la circolare INPS n.48 del 28 marzo 2013.
Estensione dell’erogazione del voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici (circ.216/2016)
La legge di stabilità per l’anno 2016 ha previsto l’estensione del beneficio di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 (voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, oppure contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati) anche per le madri lavoratrici autonome o imprenditrici. Il contributo è stato previsto in via sperimentale per l'anno 2016, nel limite di spesa di 2 milioni di euro (art. 1, comma 283, della legge 208/2015).
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’1 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016, sono stati definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del beneficio relativamente alla predette lavoratrici.
Con la circ.216/2016 si forniscono, quindi, le istruzioni operative relative alle disposizioni in esso contenute.
La legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, prevede nuovi interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l’introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli.
In particolare, l’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 introduce in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale:
- voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting,
- ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati,
da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.
Con decreto del 22 dicembre 2012, pubblicato nella gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013, n.37, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia. Tale contributo viene erogato, ai sensi dell’art. 10 del citato decreto, tenendo conto del limite di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.
Tale decreto prevede che, per l’accesso alla prestazione, la madre lavoratrice presenti domanda telematica all’INPS, secondo modalità e tempistiche definite nella presente circolare.