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Circolare 120 del 6 agosto 2013
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:
Legge 24 dicembre 2012, n. 228: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012.
SOMMARIO:
1. Costituzione della posizione assicurativa ai sensi dell’art.1, comma 238, della legge 228/2012; recesso dalle istanze di ricongiunzioni ai sensi dll’art.1, comma 247, della medesima legge.
1.1 Disciplina.
1.2 Norma transitoria. Costituzione di posizione assicurativa e facoltà di recesso dalla ricongiunzione di cui agli artt. 1 e 2, legge 29/1979.
2. Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’art. 1, dai commi 239 al comma 246, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
2.1 Cumulo dei periodi ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 1, commi 239 e 241).
2.2 Decorrenza.
2.3 Cumulo dei periodi ai fini della pensione di inabilità (articolo 1, commi 239, 240 e 242).
2.3.1 Determinazione della misura della pensione di inabilità
2.3.2 Decorrenza.
2.3.3 Rinvio alle norme di carattere generale per la pensione di inabilità.
2.4 Cumulo ai fini del diritto alla pensione indiretta ai superstiti (articolo 1, comma 242).
2.4.1 Decorrenza.
2.4.2 Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335: cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario.
3. Calcolo del “PRO-QUOTA” dei trattamenti pensionistici liquidati in regime di cumulo e determinazione dell’anzianità contributiva per
l’individuazione del sistema di calcolo del trattamento pensionistico
3.1. Conversione dei periodi di iscrizione
4. Individuazione dell’Ente istruttore per le domande in regime di cumulo e modalità di presentazione delle domande
5. Pagamento dei trattamenti pensionistici
6. Norma transitoria. Cumulo e facoltà di recesso dalla ricongiunzione di cui gli artt. 1 e 2 della legge 29/1979.
7. Rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione
8. Perequazione automatica
9. Trattamento minimo, art. 6 della legge 638 dell’11/11/1983 e s.m.i.
10.Disciplina delle deroghe di cui al d.lgs. n. 503 del 1992: articolo 1, commi 6 e 8; articolo 2, comma 3,
11. Somma aggiuntiva (quattordicesima) articolo 5, commi da 1 a 4, legge 127/2007
12. Maggiorazione sociale
13. Trattamenti di famiglia
14. Supplementi
15. Pensione supplementare
16. Titolarità di assegno ordinario di invalidità
17. Ricorsi
18.Procedura di liquidazione dei trattamenti
PREMESSA
Nel supplemento ordinario n. 212/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 è stata pubblicata la Legge 24 dicembre 2012, n. 228: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
L’articolo 1, commi da 238 a 248 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (allegato 1), interviene in materia di:
a) costituzione, a domanda, di posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria esclusivamente per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l’iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione;
b) facoltà di recesso dalla ricongiunzione di cui agli artt. 1 e 2, legge 29/1979;
c) rinuncia alla domanda di pensione in regime di totalizzazione;
d) cumulo dei i periodi assicurativi non coincidenti che consente ai soggetti, iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di conseguire un’unica pensione.
Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 29/0002882 del 17 luglio 2013, si forniscono le istruzioni per l’applicazione della normativa in argomento.
1. Costituzione della posizione assicurativa ai sensi dell’articolo 1, comma 238, della legge 228/2012
1.1 Disciplina
L’articolo 12-undecies della legge 30 luglio 2010, n. 122 ha previsto, tra l’altro, l’abrogazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, disposizione legislativa che consentiva agli iscritti alle casse gestite dall’ex Inpdap, cessati senza diritto a pensione, di costituire la posizione assicurativa presso il FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria.
L’abrogazione delle norme che disciplinavano la costituzione della posizione assicurativa ha prodotto, tuttavia, effetti diversi nei confronti dei lavoratori assicurati presso le casse previdenziali gestite dall’ex INPDAP, cessati dal servizio in data anteriore al 31 luglio 2010.
Per quanto riguarda gli iscritti alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS), cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver maturato presso la medesima cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’assicurazione genale obbligatoria ai sensi della legge n. 322/58, salvo che l’interessato non chieda l’applicazione di altri istituti come ad es. la prosecuzione volontaria, o non intenda attendere, essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta, la maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto a pensione di vecchiaia.
Diversamente, nei confronti dei soggetti già iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG), ancorché cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010, tale possibilità era preclusa, per effetto di quanto previsto all’art. 38, comma 2, ultimo periodo, della legge 22 novembre 1962 n. 1646, ove non avessero presentato la relativa domanda prima dell’abrogazione della legge n. 322/58.
Con l’articolo 1, comma 238, della legge n. 228/2012 il legislatore ha reintrodotto esclusivamente per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l’iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, la possibilità di presentare istanza di costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria.
Il trasferimento della contribuzione afferente il periodo di iscrizione presso le predette casse avviene secondo le modalità disciplinate dagli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e dall’articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274 già in precedenza applicabili alla costituzione della posizione assicurativa operata ai sensi della legge n. 322/1958.
Si evidenzia che l’esercizio della facoltà prevista dal citato articolo 1, comma 238, della legge 228/2012 non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione.
Pertanto, sia in sede di prima liquidazione che di ricostituzione della pensione non potranno essere riconosciuti arretrati riferiti a periodi anteriori alla data della domanda per la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria.
In caso di decesso dei soggetti di cui all’art.1, comma 238, legge n. 228/2012, la facoltà – come sopra disciplinata - può essere esercitata dai superstiti ai fini del diritto e della misura della pensione di reversibilità o indiretta loro spettante.
1.2 Norma transitoria. Costituzione di posizione assicurativa e facoltà di recesso dalla ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2, legge 29/1979 (articolo 1, comma 247) .
Il comma 247 dell’articolo 1, legge n. 228/2012, disciplina una particolare facoltà di recesso dalle istanze di ricongiunzione presentate ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 29/1979. Sul punto si forniscono i seguenti chiarimenti.
La disposizione riguarda coloro che, entro il 30 luglio 2010, siano cessati dal servizio che aveva dato luogo all’iscrizione alla CPDEL, CPS, CPI, e CPUG senza diritto a pensione e che, non potendo accedere alla costituzione di posizione assicurativa nel FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria in ragione di quanto riportato al punto 1.1, capoverso 4, della presente circolare, abbiano, dunque, esercitato la facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 29/1979.
In forza di quanto previsto dal comma 247, i soggetti sopraindicati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno recedere dall’operazione di ricongiunzione, con restituzione dell’onere, a condizione che contestualmente chiedano la costituzione della posizione assicurativa di cui all’art. 1, comma 238, della legge n. 228/2012.
Nell’ipotesi in cui l’operazione di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979 abbia riguardato anche periodi di contribuzione diversi da quelli provenienti dalla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, l’assicurato avrà facoltà di rinunciare alla ricongiunzione per la sola parte corrispondente alla contribuzione CPDEL, CPS, CPI, CPUG. In quest’ultimo caso l’onere di ricongiunzione dovrà essere rideterminato. Resta inteso che anche questa facoltà è esercitabile dall’assicurato alla condizione della contestuale richiesta di costituzione della posizione assicurativa per i periodi CPDEL, CPS, CPI, CPUG.
La facoltà di cui al comma 247 va limitata ai casi in cui le istanze di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 29/1979 siano state presentate tra il 1° luglio 2010 e l’entrata in vigore della legge n. 228 del 2012 (1° gennaio 2013).
Si rimarca che la facoltà in parola può essere esercitata entro e non oltre un anno dall’entrata in vigore della legge n. 228/2012 ed è comunque preclusa nei casi in cui l’operazione di ricongiunzione ex articoli 1 e 2 della legge n. 29/1979 abbia comportato la liquidazione del trattamento pensionistico.
In caso di decesso dei soggetti di cui all’art.1, comma 238, la facoltà di recesso - come sopra disciplinata – può essere esercitata dagli aventi diritto alla pensione per i superstiti. Anche in questo caso resta inteso che la facoltà di recesso è preclusa ai superstiti nei casi in cui l’operazione di ricongiunzione ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 29/1979 abbia comportato la liquidazione del trattamento pensionistico diretto al loro dante causa ovvero indiretto o di reversibilità loro spettante.
2.Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’art. 1, dai commi 239 al comma 246, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
L’art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge) un nuovo istituto di cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione; tale facoltà può essere esercitata qualora i richiedenti non siano già titolari di trattamento pensionistico in una delle predette gestioni e non abbiano maturato i requisiti per il diritto al predetto trattamento pensionistico, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Tale facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti è finalizzata a consentire ai lavoratori iscritti presso le forme di assicurazione sopra illustrate il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
Il comma 242 del citato articolo 1 ha altresì disposto che il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in base a quanto statuito dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e s.m.i.
Il successivo comma 243 ha altresì stabilito che la facoltà di cumulo deve avere ad oggetto tutti i periodi contributivi accreditati nelle gestioni assicurative come individuate nel comma 239 del medesimo articolo 1.
Detta facoltà di cumulo può essere esercitata esclusivamente dai soggetti come individuati nell’articolo 1, comma 239, della più volte citata legge n. 228.
Si precisa che, nel caso in cui un soggetto sia titolare, ad esempio, di periodi di contribuzione nella gestione separata, presso la gestione ex Inpdap, presso la gestione ex Enpals e presso una Cassa libero-professionale, il cumulo a domanda potrà riguardare i periodi di contribuzione con esclusione di quelli presso la Cassa libero-professionale; in tal caso, infatti, il periodo di iscrizione presso la Cassa libero-professionale non è preclusivo della cumulabilità della contribuzione presente presso le gestioni individuate dall’articolo 1, comma 239 della legge n. 228/2012, fermo restando che il periodo presso una Cassa non indicata dalla norma richiamata non potrà essere oggetto della facoltà di cumulo.
Anche gli iscritti alla gestione ex Enpals, titolari di contribuzione INPS/AGO/FPLD, possono esercitare la facoltà di cumulo di cui all’art 1 comma 239 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, ferme restando le disposizioni vigenti, di cui all’articolo 16 del DPR 31/12/1971 n. 1420.
2.1 Cumulo dei periodi ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 1,commi 239 e 241)
Destinatari della disposizione in esame sono i soggetti iscritti alle forme assicurative esclusivamente indicate nel comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012.
Il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti può essere richiesto dai lavoratori e/o lavoratrici per conseguire la pensione di vecchiaia esclusivamente con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214/2011, ove ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:
non siano già titolari di trattamento pensionistico diretto presso una delle predette gestioni;
non abbiano maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del regime di cumulo in argomento.
Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, ai sensi del comma 241 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012, si consegue in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e sempreché sussistano gli ulteriori requisiti diversi da quelli di età e anzianità contributiva previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto, quali ad esempio la cessazione dell’attività lavorativa dipendente alla data di decorrenza della pensione.
Il cumulo, ai sensi del comma 243 del citato articolo 1, deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni assicurative menzionate nel comma 239 del medesimo articolo 1.
2.2 Decorrenza
Il comma 239 ha disposto che i soggetti interessati alla facoltà di cumulo oggetto della presente circolare accedono alla pensione di vecchiaia in base ai requisiti di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011.
Stante il richiamo alla predetta legge il trattamento pensionistico di che trattasi, decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti di legge per il diritto a detto trattamento ovvero, su richiesta dell’interessato, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Si precisa che le disposizioni in argomento sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013, e pertanto la decorrenza della pensione di vecchiaia non può essere anteriore al 1° febbraio 2013.
2.3 Cumulo dei periodi ai fini della pensione di inabilità (articolo 1, commi 239, 240 e 242)
Si forniscono le istruzioni relative ai soggetti già individuati al precedente punto 2 che esercitano la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine di conseguire la pensione di inabilità, rinviando a successive istruzioni l’approfondimento del comma 240 che ha apportato modifiche alla disciplina delle pensioni di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Per espressa disposizione normativa i soggetti citati al punto 2 della presente circolare che si avvalgono della facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti possono conseguire la pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non essendo prevista detta facoltà ai fini dell’assegno di invalidità.
Il trattamento di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (esteso agli iscritti alla gestione ex Inpdap nonché agli iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e al Fondo di Quiescenza Poste dall’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335), ferme restando le condizioni di non titolarità di trattamento pensionistico e di cumulo di periodi non coincidenti, deve essere liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate.
Con tale previsione il legislatore ha inteso valorizzare tutta la contribuzione a favore dell’interessato, presente nelle diverse gestioni, ai fini di un unico trattamento di inabilità.
Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in conformità con quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.
Pertanto, il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti di cui all’articolo 2 della legge n. 222/1984, richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
Sarà la gestione di ultima iscrizione a provvedere all’accertamento della sussistenza del prescritto requisito sanitario.
In particolare qualora il soggetto risulti iscritto alla gestione ex Inpdap al momento dell’evento invalidante, oltre alla pensione di cui al citato articolo 2, comma 12 della legge n. 335/1995, il cumulo dei periodi assicurativi è consentito anche nelle ipotesi di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell’articolo 7, lettera a) della legge n. 379/1955 ovvero, per il personale statale, ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 1092/1973.
2.3.1 Determinazione della misura della pensione di inabilità
La misura del trattamento pensionistico di inabilità da liquidare con il cumulo si compone di due quote:
a) una quota riferita all’anzianità contributiva maturata dall’assicurato fino alla data di decorrenza della pensione di inabilità;
b) una quota costituita dalla maggiorazione convenzionale dell’importo di cui alla lettera a) (v. articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222).
Tenuto conto di quanto disposto dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 24, comma 2, la maggiorazione convenzionale si calcola secondo le regole del sistema contributivo (v. articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
Il calcolo della maggiorazione dell’anzianità contributiva, secondo le regole del sistema contributivo, tiene conto delle istruzioni fornite con circolare n. 180 del 1996, punto 3, richiamata dalla circolare n. 35 del 2012 punto 1.5 e, per quanto riguarda la gestione ex Inpdap, circolare n. 37 del 2012.
Pertanto, detta maggiorazione si calcola aggiungendo al montante individuale dei contributi posseduto all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età dell'interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, indipendentemente dal sesso dell'assicurato e dalla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.
In ogni caso non può essere computata un'anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni.
Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici l’importo del trattamento di pensione di inabilità non può superare l’ottanta per cento della base pensionabile né l’ammontare del trattamento privilegiato spettante, ove applicabile tale tipologia di pensione, in caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio (articolo 9, comma 4, del DM n. 187/1997).
2.3.2 Decorrenza
La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
La facoltà di conseguire il diritto alla pensione di inabilità in base alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 può essere esercitata a decorrere dal 1° gennaio 2013.
2.3.3 Rinvio alle norme della gestione ove il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante
Si rinvia alle norme della gestione ove il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante per quanto riguarda:
- le incompatibilità;
- l’incumulabilità con rendita INAIL per stesso evento inabilitante;
- le revisioni;
- la pensione privilegiata di inabilità.
2.4. Cumulo ai fini del diritto alla pensione ai superstiti (articolo 1, comma 242).
La facoltà di cumulo di cui al comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012 può essere esercitata per la liquidazione della pensione indiretta ai familiari superstiti di soggetto assicurato, deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.
Il diritto alla pensione indiretta si consegue, secondo quanto disposto dal comma 242 dell’articolo 1 della legge n. 228 in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e cioè in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti prescritti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte.
Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi non coincidenti risultanti presso le singole gestioni assicurative ove il dante causa sia stato iscritto.
Il diritto alla facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico in parola può essere utilmente esercitato dai familiari aventi diritto alla pensione indiretta per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 228 e cioè a decorrere dal 1° gennaio 2013.
2.4.1 Decorrenza
Fermo restando che la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa, le pensioni ai superstiti liquidate in base alle disposizioni di che trattasi non potranno avere decorrenza antecedente al 1° febbraio 2013.
Le pensioni dirette liquidate con il cumulo sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.
Pertanto, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità di una pensione diretta (pensione di vecchiaia e pensione di inabilità) liquidata in regime di cumulo, occorre avere riguardo alla disciplina prevista da ogni singola gestione per l’individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini della determinazione della quota di pensione spettante a ciascuno di essi.
La titolarità di una pensione diretta da parte del familiare superstite non è causa ostativa al riconoscimento della pensione indiretta in regime di cumulo.
La contribuzione accreditata a favore del dante causa in una forma assicurativa non menzionata nel comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012, ancorché dia luogo ad una pensione ai superstiti, è irrilevante ai fini dell’esercizio per la facoltà di cumulo da parte del familiare superstite per il diritto alla pensione indiretta in regime di cumulo.
2.4.2 Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario.
Alla pensione ai superstiti liquidata in base alle disposizioni in materia di cumulo illustrate nella presente circolare, si applicano le percentuali di cumulabilità con i redditi di cui all’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, ove applicabili (v. in proposito circolare n. 234 del 1995).
3. Calcolo del “PRO-QUOTA” dei trattamenti pensionistici liquidati in regime di cumulo e determinazione dell’anzianità contributiva per l’individuazione del sistema di calcolo del trattamento pensionistico (articolo 1, commi 245 e 246)
Il comma 245 dell’articolo 1 della più volte citata legge n. 228 ha stabilito che le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.
Il successivo comma 246 del citato articolo 1 ha statuito altresì che per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, occorre avere riguardo all'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative come individuate dal comma 239 del medesimo articolo 1.
L’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato, pertanto, tenendo conto della contribuzione complessiva maturata dall’interessato nelle gestioni interessate al cumulo purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.
Nel medesimo comma 246 il legislatore ha precisato che la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo (articolo 24, comma 2, del d.l. n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, v. in proposito circolare n. 35 del 2012, punto 4), circolari n. 36 e n. 37 del 2012).
Si precisa che, ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota, vengono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.
3.1 Conversione dei periodi di iscrizione
I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini del cumulo di che trattasi, nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:
- sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
- ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
- settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
- trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.
Si precisa che tali parametri hanno la funzione di ricondurre ad una stessa unità temporale i diversi periodi di iscrizione nelle varie gestioni, ferma restando la loro non incidenza ai fini del diritto e della misura della prestazione.
Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.
Pertanto, le maggiorazioni contributive, il riconoscimento di accrediti figurativi, ovvero le contrazioni della contribuzione utile per il diritto a pensione, dovranno essere attribuiti senza alcun riguardo al tipo di trattamento previsto per analoghe fattispecie negli ordinamenti delle altre gestioni ove il soggetto possiede contribuzione da cumulare.
4. Individuazione dell’Ente istruttore per le domande in regime di cumulo e modalità di presentazione delle domande.
Il nuovo istituto del cumulo dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento.
Per forma assicurativa di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.
Qualora al momento della domanda di prestazione con il cumulo il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni, ha facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda.
L’Ente/gestione che riceve la domanda (Ente istruttore) dovrà attivarsi per avviare il procedimento contattando gli Enti/gestioni presso i quali è stato iscritto il lavoratore e che dovranno risultare nella domanda presentata dallo stesso lavoratore, ovvero dai suoi familiari superstiti.
Una volta ricevuta la comunicazione relativa all’anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi, l’Ente istruttore dovrà verificare la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.
Al termine dell’accertamento dovrà essere data comunicazione agli altri Enti/gestioni interessati affinché comunichino le quote di pensione di propria competenza.
Si rammenta che ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili con il regime di cumulo, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola.
5. Pagamento dei trattamenti pensionistici (articolo 1, comma 244)
Il comma 244 del più volte citato articolo 1 fa rinvio, per il pagamento dei trattamenti liquidati in base alle disposizioni illustrate nella presente circolare, alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 42 del 2006.
Pertanto il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’Inps che stipula, ove necessario, apposite convenzioni con gli enti interessati al regime di cumulo.
L’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
6. Norma transitoria. Cumulo e facoltà di recesso dalla ricongiunzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29/1979 (articolo 1, comma 247).
Come già rilevato, il comma 247 dell’art.1, legge n. 228/2012, disciplina una particolare facoltà di recesso dalle istanze di ricongiunzione presentate ai sensi degli artt.1 e 2 della legge n. 29/1979.
Oltre ai soggetti di cui al punto 1.2 della presente circolare, la summenzionata facoltà di recesso spetta anche ai soggetti che, in conseguenza dell’annullamento dell’operazione di ricongiunzione effettuata, si troverebbero nelle condizioni per accedere al trattamento pensionistico di cui al comma 239.
In forza di quanto previsto dal comma 247 in discussione, i summenzionati soggetti potranno recedere dall’operazione di ricongiunzione, con restituzione dell’onere, a condizione che contestualmente chiedano il cumulo di cui al comma 239, art. 1, della legge n. 228/2012.
Anche in questo caso, la facoltà di recesso di cui al comma 247 va limitata alle istanze di cui agli artt.1 e 2 della legge n. 29/1979 inoltrate fra l’ 1 luglio 2010 e l’entrata in vigore della legge n. 228 del 2012 ( 1 gennaio 2013).
La facoltà di recesso può essere esercitata entro e non oltre un anno dall’entrata in vigore della legge n. 228/2012 ed è comunque preclusa nei casi in cui l’operazione di ricongiunzione ex artt. 1 e 2 della legge n. 29/1979 abbia comportato la liquidazione del trattamento pensionistico.
La facoltà di recesso – come sopra disciplinata – può essere esercitata dai familiari di deceduto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 228/2012 ( 1 gennaio 2013 ), aventi diritto ad esercitare il cumulo ai sensi del punto 2.4 della presente circolare. Anche in questo caso resta inteso che la facoltà di recesso è preclusa ai superstiti nei casi in cui l’operazione di ricongiunzione ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 29/1979 abbia comportato la liquidazione del trattamento pensionistico diretto in favore del dante causa ovvero indiretto o di reversibilità loro spettante.
7. Rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione (articolo 1, comma 248)
I lavoratori titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012, nonché i soggetti di cui al comma 238 del medesimo articolo che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 228 del 2012 (1° gennaio 2013) e il cui procedimento amministrativo non si sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 239.
La facoltà di rinuncia alla domanda in totalizzazione può essere esercitata anche dai superstiti di assicurato.
8. Perequazione automatica
La pensione in regime di cumulo, liquidata in base alle disposizioni illustrate nella presente circolare, costituisce un’unica pensione.
Pertanto, gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica della stessa sono liquidati, in base alle disposizioni previste per la generalità dei lavoratori, con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle gestioni interessate.
9.Trattamento minimo, art. 6 della legge 638 dell’11/11/1983 e s.m.i.
In presenza delle condizioni reddituali di legge, ai titolari di pensione in regime di cumulo liquidata nel sistema retributivo o misto, è riconosciuto il diritto al trattamento minimo in base alle disposizioni di cui all’articolo 6 della legge n. 638 del 1983, applicabile sulle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni sostitutive ed esclusive, sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata, ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio.
10. Disciplina delle deroghe di cui al d.lgs. n. 503 del 1992
a) Requisito anagrafico
Nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto, sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è prevista la disciplina delle deroghe di cui all’articolo 1, commi 6 e 8, del d.lgs. del 503 del 1992, dette deroghe continuano ad operare, per quanto riguarda l’età anagrafica, come precisato al punto 1.1.1 della circolare n. 35 del 2012.
Nel predetto punto è stato precisato che nulla è modificato in materia di età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti:
- non vedenti (art. 1, comma 6, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. n. 65 del 1995 e art. 5, comma 1 del d. lgs. n. 503/1992; circ. Inpdap n. 16 del 1993 qualora l’ultima gestione di iscrizione sia quella dei pubblici dipendenti);
- invalidi in misura non inferiore all’80% (art. 1, comma 8, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. 65 del 1995). La deroga in esame non si applica nel caso in cui la cessazione dal servizio avvenga con iscrizione alla gestione dei dipendenti pubblici (cfr. circ. Inpdap n. 16 del 1993 – paragrafo 1.1).
Le predette deroghe non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo di Quiescenza Poste (cfr. mess. 18072 del 7/11//2012)
Nei confronti dei soggetti in argomento operano le disposizioni in materia di adeguamento agli incrementi speranza di vita dell’età anagrafica nonché la disciplina delle decorrenze (c.d. finestra mobile).
b) Requisito contributivo
Con circolare n. 16 del 2013, in esito ad approfondimenti effettuati al riguardo di concerto con i Ministeri vigilanti, è stato reso noto che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, per quanto concerne il requisito contributivo di 15 anni per il diritto alla pensione di vecchiaia continuano ad operare per i soggetti che accedono al regime retributivo/misto, anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 214 del 2011, in quanto dette norme non risultano espressamente abrogate dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011.
In tale contesto è stato precisato che nei confronti delle categorie di lavoratori come individuate dall’articolo 2, comma 3, del citato d.lgs. n. 503 trovano applicazione i nuovi requisiti anagrafici previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto di cui dall’art. 24 comma 6 della legge n. 214 del 2011 (v. circolare n. 35 del 2012 punto 1.1.1. e n. 37 del 2012) nonché la disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevista dalla legge n. 214 del 2011.
Ciò posto, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente punto operano anche nei confronti di coloro che accedono al regime di cumulo che liquidano la pensione con le modalità di calcolo misto, sempreché dette disposizioni operino anche nei singoli ordinamenti delle gestioni interessate al regime di cumulo introdotto dal comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012.
11.Somma aggiuntiva (quattordicesima) articolo 5, commi da 1 a 4, legge 127/2007
L’articolo 5, commi da 1 a 4, della predetta legge ha previsto a partire dall’anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva (cosiddetta 14.ma), in presenza di determinate condizioni reddituali, in favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, ferma restando la disciplina prevista dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388, in materia di importo aggiuntivo (circolare n. 119 del 2007).
Tale disposizione, in presenza dei requisiti di legge, opera anche nei confronti di coloro che accedono al regime di cumulo oggetto della presente circolare, sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali tale benefico è previsto.
12. Maggiorazione sociale
In presenza delle condizioni reddituali di legge, ai titolari di pensione in regime di cumulo è riconosciuto il diritto alle maggiorazioni sociali previste dall’articolo 1, della legge n. 544 del 1988, nonché alle maggiorazioni sociali previste dall’articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come interpretato dall’articolo 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, applicabili alla generalità dei trattamenti pensionistici sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata, ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio.
13. Trattamenti di famiglia
Qualora tra le quote che hanno dato luogo alla pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico di una forma assicurativa dei lavoratori dipendenti, al pensionato, ove ricorrano i prescritti requisiti, deve essere riconosciuto l’assegno al nucleo familiare.
In mancanza di una quota a carico di una delle suddette forme assicurative dei lavoratori dipendenti, troverà applicazione la disciplina dei trattamenti di famiglia, ove ricorrano i prescritti requisiti, prevista per i titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
14. Supplementi
I contributi accreditati, successivamente alla titolarità della pensione in regime di cumulo, presso una delle Gestioni interessate a detto regime danno luogo alla liquidazione del supplemento sempreché in detta gestione sia previsto l’istituto del supplemento.
In tale caso il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione in regime di cumulo di cui al comma 239 del più volte citato articolo 1 della legge n. 228 del 2012.
15. Pensione supplementare
Il lavoratore che, successivamente al conseguimento della pensione in regime di cumulo derivante da contribuzione accreditata in un fondo sostitutivo e/o esclusivo, si iscriva per la prima volta ad una Gestione dell’AGO (FPLD, Commercianti, Artigiani e Coltivatori diretti e mezzadri) e/o alla Gestione separata ha diritto alla pensione supplementare in base alle disposizioni di cui all’articolo 5 della legge n. 1338 del 1962, qualora in dette Gestioni non perfezioni un diritto autonomo a pensione (circolare n. 53281 Prs. del 4/8/1962 e circolare n. 112 del 1996).
Al riguardo, si fa rinvio ai chiarimenti forniti da ultimo con messaggio n. 219/2013.
16. Titolarità di assegno ordinario di invalidità
La facoltà di cumulo è preclusa ai titolari di assegno ordinario di invalidità in quanto il comma 239 del più volte citato articolo 1 della legge n. 228 stabilisce che la predetta facoltà è preclusa ai titolari di trattamento pensionistico.
Al riguardo, si precisa che qualora le condizioni di salute del titolare di assegno ordinario di invalidità si aggravino e il soggetto venga riconosciuto inabile, lo stesso potrà chiedere la pensione di inabilità in regime cumulo ai sensi della legge n. 228/2012, in quanto si è in presenza di una revoca del precedente trattamento e della liquidazione del nuovo trattamento di inabilità.
La facoltà di cumulo è preclusa in caso di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità, ovvero della pensione di invalidità, in pensione di vecchiaia. Nel caso di specie, infatti, non si è in presenza di una perdita di titolarità della prima prestazione, ma vi è un mutamento del titolo della stessa.
17. Ricorsi
I provvedimenti assunti dall’Ente istruttore potranno essere impugnati in sede di ricorso amministrativo con le modalità previste per gli altri provvedimenti di competenza della gestione liquidatrice.
Le altre gestioni dovranno concorrere alla fase istruttoria del ricorso per quanto di competenza.
La decisione del ricorso è deliberata previa acquisizione del parere di tutte le gestioni pensionistiche coinvolte nel cumulo per la parte di rispettiva competenza.
18. Procedura di liquidazione dei trattamenti.
Al fine di ridurre i tempi di liquidazione delle prestazioni pensionistiche in regime di cumulo a favore degli aventi diritto, sarà predisposta una procedura informatica che consentirà di acquisire in tempo reale le domande degli interessati, rilevare i dati contributivi e assicurativi presenti nelle forme assicurative interessate al regime di cumulo di che trattasi, nonché di evidenziare l’esito della domanda e il trattamento pensionistico spettante.
Si fa riserva di comunicazioni al riguardo.
Il Direttore Generale
Nori
Allegato N.1
LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 228
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2013). (12G0252)
Vigente al: 29-12-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
omissis
238. Per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS),alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di
lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del
suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. L'esercizio di tale facoltà non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. Si applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e l'articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274.
239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La predetta facoltà puo' essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
240. Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato
i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.
241. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.
242. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
243. La facoltà di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239.
244. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 239, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2006.
245. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
246. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
247. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 nonché per i soggetti di cui al comma 238, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
248. I soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 nonché i soggetti di cui al comma 238, che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 239 e al comma 238.
omissis