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Circolare 1 del 7 gennaio 2013
OGGETTO:
Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e ss.mm. Trattamento di integrazione salariale. Nuovi settori a regime, procedure concorsuali, indennità di mancato avviamento a lavoro per i lavoratori del settore portuale.
SOMMARIO:
Premessa.
Estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale - Disciplina.
3. Indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale - Disciplina
4. L’integrazione salariale straordinario nelle ipotesi di aziende interessate da procedure concorsuali
5. Abrogazione della normativa sul rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)
6. Decadenza dal trattamento di integrazione salariale.
La riforma del mercato del lavoro, approvata con la legge 28 giugno 2012, n. 92 (di seguito indicata come legge di riforma) ha introdotto alcune modifiche all’attuale sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare, la legge di riforma ha definitivamente incluso nel novero delle imprese destinatarie del trattamento di integrazione salariale straordinario alcune tipologie di imprese, oggi ammesse solo annualmente al trattamento con specifici provvedimenti legislativi; tale legge ha, parimenti, messo a regime l’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale. La legge di riforma ha, inoltre, modificato i requisiti per la concessione del predetto trattamento per le imprese in procedura concorsuale.
Inoltre, dal punto di vista dei beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, la legge di riforma ha abrogato la normativa relativa al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) ed ha disciplinato le ipotesi di decadenza in caso di rifiuto del beneficiario di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione o di mancata regolare frequenza senza giustificato motivo.
2. Estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale - Disciplina
La legge di riforma, con l’art. 3, comma 1, ha inserito all’art. 12 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 bis prevedendo che « A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:
a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più' di cinquanta dipendenti;
c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;
d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
Fino al 31 dicembre 2012, dette imprese hanno avuto accesso al trattamento di integrazione salariale straordinario sulla base di finanziamenti specifici, autorizzati annualmente nelle leggi di stabilità.
La legge di riforma, inoltre, ha previsto, all’art. 3, comma 46, lett. a), l’abrogazione, dal 1 gennaio 2013, dell’art. 1 bis del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, modificato e integrato da ultimo con la legge 27 ottobre 2008, n. 166, in forza del quale le imprese del settore trasporto aereo possono fruire del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo massimo di 48 mesi.
Di conseguenza, viene abrogata la disciplina della durata “speciale” della cassa integrazione guadagni straordinaria per il personale, anche navigante, delle imprese del trasporto aereo e delle società di gestione aeroportuale; la durata dell’indennità di integrazione salariale per detto personale, eventualmente sospeso dal 1 gennaio 2013, sarà quella prevista in via generale in relazione alle differenti tipologie di causale.
A tale riguardo, si precisa che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la risposta all’interpello n. 31/2012, ha chiarito che i programmi di CIGS in corso o comunque attivati, sulla base di specifici accordi sottoscritti in sede governativa entro il 31 dicembre 2012, continueranno ad essere disciplinati dall’art. 1 bis sopra citato, vigente al momento della stipula dell’accordo.
I decreti direttoriali di concessione del trattamento CIGS in base all’art. 12, comma 3 bis, della L. 223/91, adottati a partire dal 1 gennaio 2013 saranno inseriti a cura della Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito nella procedura di gestione dei decreti di concessione e classificati con appositi codici identificativi.
3. Indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale - Disciplina.
L’articolo 3, comma 2, della legge di riforma prevede, a regime, la prestazione dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale.
Fino al 31 dicembre 2012, le imprese del settore portuale hanno avuto accesso all’indennità sulla base di finanziamenti specifici, autorizzati annualmente nelle leggi di stabilità.
L’indennità spetta:
ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e nelle agenzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale:
ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della citata legge n. 84 del 1994.
La prestazione spetta per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, comprese quelle che coincidano, in base al programma, con le giornate festive per le quali il lavoratore sia risultato disponibile.
L’indennità è pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, ed è riconosciuta per un numero di giornate pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.
Per i periodi di indennità spetta la relativa contribuzione figurativa.
L’indennità è erogata dall’INPS, previa acquisizione di appositi elenchi predisposti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalla autorità marittime, recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro.
Con riferimento alle modalità di pagamento nulla viene innovato. Pertanto, l’indennità è erogata, utilizzando l’attuale procedura informatica con le modalità attualmente vigenti.
4. La concessione di integrazione salariale straordinaria nelle ipotesi di aziende interessate da procedure concorsuali.
L’articolo 2, comma 70, della legge di riforma, come modificato dall’art 46 bis comma 1, lettera h), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce due importanti novità alla disciplina della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario per le aziende interessate da procedure concorsuali.
In primo luogo, sono modificati i requisiti previsti per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 223 del 1991, che potrà riguardare soltanto le aziende per le quali «sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione”.
A tale riguardo, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in corso di definizione, devono essere individuati i “parametri oggettivi” sulla base dei quali il Ministero stesso, nella fase istruttoria, valuterà l’ammissibilità della concessione di integrazione a queste tipologie di impresa.
Infine, a partire dal 1° gennaio 2016, viene abrogato l’intero articolo 3 della Legge n. 223/1991. Pertanto, l’intervento straordinario di integrazione salariale per le imprese assoggettate a procedure concorsuali non sarà più concedibile a partire da questa data.
5. Abrogazione della normativa sul rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
L’articolo 4, comma 47, della legge di riforma abroga, a partire dal 18 Luglio 2012, la normativa che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito al rilascio, da parte del richiedente, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale (DID), di cui all’articolo 19, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito con la Legge n. 2/2009.
Di conseguenza, i lavoratori sospesi, beneficiari della tutela del sostegno a reddito in costanza del rapporto di lavoro, non sono più tenuti a rilasciare la predetta dichiarazione al datore di lavoro.
Quest’ultimo, quindi, non è più tenuto a raccogliere e conservare presso di sè le dichiarazioni di immediata disponibilità (mod. SR105), sottoscritte dai lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale.
Pertanto, le disposizioni contenute nella circolare INPS n. 133 del 2010 non si applicano più a partire dal 18 luglio 2012 e il modello SR105 non è più disponibile sul sito dell’Istituto.
6. Decadenza dal trattamento di integrazione salariale.
L’art. 4, comma 40, della legge di riforma prevede la decadenza dalla prestazione in costanza di rapporto di lavoro se il beneficiario rifiuta di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo.
Il comma 42 del predetto articolo specifica che la decadenza si verifica quando le attività di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque è raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici mediamente in 80 minuti.
Nelle ipotesi sopramenzionate, qualora sia dichiarata la decadenza dalla prestazione, rimangono salvi i diritti già maturati.
Viene fatto obbligo ai Servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2 lett. g, del decreto Legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni e integrazione, di comunicare tempestivamente all’INPS gli eventi sopra indicati.
A seguito della comunicazione, l’Istituto adotta il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per i periodi di non spettanza del trattamento.
Avverso il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso al Comitato provinciale di cui all’art. 34 del DPR 30 aprile 1970, n. 639.
Il Direttore Generale
Nori