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Circolare 140 del 3 ottobre 2013
OGGETTO: Articolo 1, comma 240, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Pensione di inabilità.
SOMMARIO: Modifiche alla disciplina delle pensioni di inabilità.
1. Premessa
Nel supplemento ordinario n. 212/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2012, n. 228: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
La menzionata legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, all’articolo 1, comma 240, ha apportato modifiche alla disciplina delle pensioni di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 nell’ipotesi in cui il richiedente abbia contribuzione accreditata in due o più forme assicurative.
Il citato comma 240 dispone che “Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorchè tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni“.
Con messaggio n. 2634 dell’11 febbraio 2013 sono state date indicazioni di tenere in apposita evidenza le domande di pensione di inabilità presentate dalla predetta data del 1° gennaio 2013 in attesa dell’emanazione della circolare sull’argomento.
A scioglimento della predetta riserva si forniscono le istruzioni per l’applicazione della normativa in oggetto con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 29/0003484/L del 29 agosto 2013.
2. Destinatari
Destinatari della disposizione in esame sono i soggetti, iscritti a due o più forme assicurative individuate dalla stessa norma, che presentano domanda di pensione di inabilità dal 1° gennaio 2013 o, nel caso in cui la domanda sia stata presentata in attività di servizio da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione dei Dipendenti Pubblici, dalla cessazione dal servizio intervenuta in data successiva al 1° gennaio 2013 (articoli 3 e 4 del DM 8 maggio 1997 n. 187).
Il menzionato comma 240 dispone la liquidazione della pensione di inabilità tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile.
Per contribuzione disponibile si intende quella non utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico. Viceversa non sono disponibili i contributi utilizzabili per la liquidazione di supplementi di pensione.
Le disposizioni di cui al citato comma 240 trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui l’interessato, già titolare di assegno ordinario di invalidità, chieda il riconoscimento della pensione di inabilità a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Le disposizioni del menzionato comma 240 pertanto non si applicano nei confronti dei soggetti che, pur titolari di assegno ordinario di invalidità, hanno avuto il riconoscimento dello stato di inabilità entro il 31 dicembre 2012.
In caso di revoca della pensione di inabilità (liquidata ai sensi del suddetto comma 240 tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate) la contribuzione che ha dato luogo alla pensione revocata, accreditata nelle singole gestioni, sarà utile ai fini del riconoscimento delle prestazioni pensionistiche previste dalle singole gestioni medesime.
Si rammenta che, in caso di cessazione del diritto alla pensione di inabilità conseguente al recupero della capacità di lavoro, è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale l'interessato ha usufruito della pensione stessa, come stabilito dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 222 del 1984.
In tale contesto la contribuzione figurativa accreditata in relazione al periodo di godimento della pensione di inabilità revocata dovrà essere accreditata nella forma pensionistica nella quale il lavoratore era iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
Il riconoscimento della contribuzione figurativa è ammesso solo nel caso in cui la cessazione del diritto sia determinata dal venir meno dello stato di inabilità: resta conseguentemente escluso nel caso in cui la cessazione del diritto sia dovuta ad altra causa (v. circolare n. 262 del 1984).
3. Presentazione della domanda di pensione di inabilità
La domanda di pensione di inabilità va presentata all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il lavoratore è iscritto.
Tale ente promuove il procedimento, provvedendo all’accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge n. 222 del 1984.
Per forma assicurativa di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.
Qualora al momento della domanda di pensione il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni, sceglie la gestione presso cui presentare la domanda.
Riguardo all’accertamento della sussistenza dei requisiti amministrativi l’ente/gestione che riceve la domanda (Ente istruttore) dovrà contattare gli altri Enti/gestioni presso i quali è stato iscritto il lavoratore e che dovranno risultare nella domanda presentata dallo stesso lavoratore.
Una volta ricevuta la comunicazione relativa all’anzianità contributiva utile per il diritto ed i periodi cui si riferiscono tali contributi, l’Ente istruttore dovrà verificare la sussistenza del requisito amministrativo utile per il diritto alla pensione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.
Pertanto, dopo aver acquisito il parere sanitario che riconosce la sussistenza dello stato di inabile in favore del richiedente, dovrà essere data comunicazione agli altri Enti/gestioni interessati affinchè comunichino le quote di pensione di propria competenza.
4. Effetti
L’articolo 1, comma 240, della legge n. 228 del 2012 esplica effetti sul diritto e sulla misura della pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (esteso agli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, al Fondo speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato e al Fondo di Quiescenza Poste dall’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
4.1 Diritto
Fermi restando i requisiti amministrativi e sanitari di cui alla legge n. 222 del 1984, la verifica dei primi deve essere effettuata tenendo conto di tutti i periodi contributivi presenti nelle forme assicurative individuate dalla stessa norma.
In caso di periodi contributivi coincidenti si dovrà tener conto degli stessi una sola volta.
Le sedi avranno cura di verificare la presenza di contribuzione in più gestioni anche con la consultazione del casellario degli attivi.
Nel caso di presenza di contribuzione ex Enpals e contribuzione Inps AGO-Fpld, ai soli fini del diritto alla pensione di inabilità, non trova più applicazione la disciplina dettata dall'articolo 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971, ma si applica quanto disposto dall'articolo 1, comma 240, della legge n. 228 del 2012.
Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione dei Dipendenti Pubblici, qualora la domanda di pensione di inabilità venga presentata dal dipendente in attività di servizio al proprio datore di lavoro, l’interessato dovrà indicare gli eventuali periodi di contribuzione versata o accreditata presso altre forme assicurative previste dal più volte citato comma 240.
L’Amministrazione Pubblica che ha ricevuto l’istanza di pensione, al fine di verificare i requisiti prescritti per l’avvio dell’accertamento sanitario dello stato di inabilità previsto dall’articolo 4 del DM n. 187 del 1997, è tenuta a chiedere alla competente Sede Inps - Gestione Dipendenti Pubblici la certificazione degli eventuali ulteriori periodi contributivi.
4.2 Misura
In applicazione del predetto comma 240 il trattamento di inabilità, di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, deve essere liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile, anche se coincidente, nelle forme assicurative individuate dalla stessa norma, ancorché i soggetti richiedenti abbiano già maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.
La misura del trattamento pensionistico di inabilità si compone di due quote:
a) una quota riferita all’anzianità contributiva maturata dall’assicurato fino alla data di decorrenza della pensione di inabilità;
b) una quota costituita dalla maggiorazione convenzionale dell’importo di cui alla lettera a) (v. articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222).
Per la quantificazione di tale maggiorazione occorre tener conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni assicurative.
Si rammenta che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 24, comma 2, la maggiorazione convenzionale si calcola secondo le regole del sistema contributivo (v. l’articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e le istruzioni fornite con circolare n. 180 del 1996, punto 3, richiamata dalla circolare n. 35 del 2012 punto 1.5 e, per quanto riguarda la Gestione Dipendenti Pubblici, circolari Inpdap n. 57 del 1997 e n. 37 del 2012).
Per quanto riguarda le modalità di calcolo si ribadiscono i criteri già operanti.
Pertanto detta maggiorazione si calcola aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduto all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età dell'interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, indipendentemente dal sesso dell'assicurato e dalla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.
In ogni caso non può essere computata un'anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni.
Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici l’importo del trattamento di pensione di inabilità non può superare l’ottanta per cento della base pensionabile né l’ammontare del trattamento privilegiato spettante, ove applicabile tale tipologia di pensione, in caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio (articolo 9, comma 4, del DM n. 187/1997).
5. Liquidazione della pensione di inabilità
La pensione di inabilità viene liquidata ed erogata dalla gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante con le modalità da questa previste.
L’articolo 1, comma 245, della citata legge n. 228 stabilisce che le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.
Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota vengono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.
Per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, occorre aver riguardo all’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative.
In tale contesto l’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato tenendo conto della contribuzione complessiva maturata nelle gestioni interessate al cumulo, purchè tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.
La quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo (articolo 24, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011).
I periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni nelle quali l’assicurato è stato iscritto concorrono con quelli maturati nella gestione “accertatrice” alla determinazione dell’anzianità contributiva massima riconoscibile come maggiorazione convenzionale.
Nel calcolo della quota di maggiorazione convenzionale, per determinare la quota di contribuzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rilevano esclusivamente le retribuzioni esistenti in tale gestione.
La ripartizione dell’onere derivante dalla maggiorazione convenzionale tra le diverse gestioni si effettua tenendo conto del rapporto tra l’anzianità contributiva utile per la misura della pensione posseduta dal lavoratore in ciascuna gestione e l’anzianità contributiva utile per la misura acquisita complessivamente dal lavoratore nelle diverse gestioni.
6. Decorrenza
La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
7. Domanda di pensione di inabilità ed in subordine di assegno ordinario di invalidità
La domanda di pensione di inabilità può contenere in subordine la richiesta di assegno ordinario di invalidità.
In tale ipotesi, ove la pensione di inabilità non venga liquidata, il fascicolo viene trasferito d’ufficio dalla gestione che non prevede l’istituto dell’assegno di invalidità alla gestione in cui viceversa trova applicazione.
Pertanto, ove ricorrano i requisiti di legge per l’assegno ordinario di invalidità, lo stesso potrà essere liquidato secondo i criteri vigenti.
8. Riflessi sulla pensione ai superstiti
L’articolo 1, comma 240, della legge n. 228/2012 esplica riflessi sulla pensione ai superstiti derivante da pensione di inabilità.
Pertanto, ove il titolare di pensione di inabilità liquidata con decorrenza successiva al 1° gennaio 2013 deceda, i superstiti conseguono un’unica pensione ai superstiti.
Peraltro, qualora l’assicurato entro il 31 dicembre 2012 abbia presentato domanda di pensione di inabilità e sia stato riconosciuto in possesso dei relativi requisiti amministrativi e sanitari entro tale data, ma deceda successivamente alla stessa data senza essere titolare della pensione di inabilità, trovano applicazione nei confronti dei superstiti i previgenti criteri di riconoscimento del diritto e di attribuzione del trattamento ai superstiti.
Ciò in quanto con circolare n. 139 del 1994, relativamente alla situazione del richiedente la pensione di inabilità che non cessa l’attività lavorativa, è stato affermato, sulla base dei principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (1), che il diritto alla pensione di inabilità sorge per la sola sussistenza del requisito sanitario e di quello contributivo.
Infatti la cessazione dell’attività è configurata come mera condizione di erogabilità, con la conseguenza che i superstiti di assicurato, che abbia conseguito i requisiti di legge per il diritto alla pensione di inabilità, hanno titolo ad una pensione indiretta calcolata sulla base dell’anzianità contributiva accreditata nel fondo a carico del quale l’interessato aveva presentato la domanda di pensione di inabilità, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra il primo giorno del mese successivo alla data del decesso del dante causa e la data di compimento dell'età pensionabile di questi.
9. Rinvio alle norme della gestione che liquida la pensione
Si applicano le norme della gestione che liquida ed eroga la pensione per quanto riguarda:
• le incompatibilità;
• l’incumulabilità con rendita INAIL per stesso evento inabilitante;
• le revisioni;
• la pensione privilegiata di inabilità.
10. Ricorsi
I provvedimenti assunti dall’Ente istruttore potranno essere impugnati in sede di ricorso amministrativo con le modalità previste per gli altri provvedimenti di competenza della gestione liquidatrice.
Le altre gestioni dovranno concorrere alla fase istruttoria del ricorso per quanto di competenza.
La decisione del ricorso è deliberata previa acquisizione del parere di tutte le gestioni pensionistiche coinvolte nel cumulo per la parte di rispettiva competenza.
Il Direttore Generale
Nori
(1)La Corte di Cassazione ha affermato il principio che la "rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e la cancellazione dagli elenchi o albi sono soltanto condizioni di erogabilità della pensione in relazione ad un diritto già sorto" e che la concreta erogabilità della pensione di inabilità deve essere stabilita con "una decorrenza che, in caso di rinuncia o di cancellazione effettuate successivamente alla presentazione della domanda di pensione, va fissata nel primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione".
La stessa Corte di Cassazione ha chiarito la portata di tali affermazioni precisando che il diritto alla pensione di inabilità "sorge, anche se non è di per sé operativo, per la sola sussistenza del requisito sanitario e di quello contributivo" (v. sentenza n. 7782 del 1993).
La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che, ove l'assicurato in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo per la pensione di inabilità e quindi già avente diritto alla prestazione, deceda prima della cancellazione dagli albi o elenchi indicati nel comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 222 del 1984, o prima della rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione, "tale situazione non è di ostacolo all'ottenimento, nella ricorrenza degli altri requisiti di legge, della pensione di riversibilità da parte dei superstiti, dato che il decesso dell'assicurato durante l'iter amministrativo facente seguito alla presentazione della domanda della pensione di inabilità porta, di per sè all'avveramento (per fatto naturale) della condizione rappresentata dalla rinuncia a trattamenti incompatibili o dalla cancellazione.
In tale ipotesi, il già verificatosi sorgere del diritto alla pensione di inabilità, anche se non operativo, in capo all'assicurato, determina, al momento della morte dell'assicurato stesso, l'immediato ed automatico sorgere in capo agli aventi causa dal defunto, nella ricorrenza dei requisiti di legge, del diritto alla pensione di riversibilità (ragguagliata al contenuto economico della pensione di inabilità)" (v. sentenza n. 7783 del 1993).