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L'invalidità civile
Prestazioni agli invalidi civili
Aggiornamento procedure internet di "acquisizione certificato medico" per i medici certificatori
(msg.1263/2016)
Nell’ambito della gestione dell’invalidità civile, si comunicano i seguenti aggiornamenti procedurali, disponibili sul portale dell’Istituto www.inps.it, per l’acquisizione dei certificati da parte dei medici certificatori.
Certificato medico integrativo
È stato introdotto un nuovo certificato, denominato "integrativo", che sostituisce l’attuale versione del modello D ("certificato di intrasportabilità").
Questa nuova tipologia di certificato può essere utilizzata esclusivamente:
- per richiedere la visita domiciliare;
- per inserire/integrare/rettificare le dizioni di legge necessarie per la valutazione della domanda ai fini dell’indennità di accompagnamento.
Il certificato integrativo può essere compilato e trasmesso solo nel caso in cui l’istante abbia già presentato una domanda e questa risulti collegata ad un certificato introduttivo.
Il certificato integrativo prevede soltanto i dati relativi alla diagnosi, alle dizioni di legge necessarie per la valutazione della domanda anche ai fini dell’indennità di accompagnamento e alla eventuale richiesta di visita domiciliare.
La richiesta di visita domiciliare può essere formulata, come di consueto, anche nel certificato introduttivo.
Integrazione del certificato medico introduttivo in ordine all’indennità di accompagnamento
Il medico certificatore ha l’obbligo di barrare, nel certificato medico introduttivo, la casella [SÌ] o quella [NO] relative alle dizioni «Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore» oppure «Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita».
Tale obbligo sussiste solo nel caso in cui sia stata selezionata la tipologia "invalidità civile". Se il certificato viene redatto per richiedere una prestazione di handicap, di disabilità, di cecità o di sordità può essere barrata la voce "Non mi esprimo".
Si ribadisce che nel caso in cui venga barrata, per entrambe le ipotesi di legge, la casella NO, non sarà poi possibile per la commissione medico-legale effettuare la valutazione ai fini della concessione dell’indennità di accompagnamento, a meno che, successivamente alla presentazione della domanda ma prima della visita, non venga redatto e trasmesso un certificato integrativo indicante una o entrambe le dizioni precedentemente non riportate.
Indicazione della tipologia "sordocecità" Legge 24 giugno 2010, n. 107.
Nel certificato medico introduttivo è stata aggiunta la possibilità di segnalare la condizione di "sordocecità" ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107.
L'invalidità civile
Valutazione degli arretrati – criterio competenza
(msg.3098/2017)
In materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito, la normativa vigente (art. 35, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificata dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122) prevede che: “ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell’anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.
La circolare 126/2010, al punto 5.3.1, nel fornire le necessarie istruzioni in materia, opera una distinzione tra assegno sociale e prestazioni di invalidità civile.
Per la prima tipologia di prestazione la circolare, in coerenza con l’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, precisa che, nel computo dei redditi ai fini del riconoscimento dell’assegno, si applica il criterio di competenza.
Per le prestazioni di invalidità civile, invece, stabilisce, in mancanza di diversa previsione di legge, che, per la determinazione del limite reddituale, si debbano computare tutti i pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata conseguiti, a prescindere dall’anno di competenza (criterio di cassa).
Sulla questione da ultimo illustrata è sorto un contenzioso giudiziario, nel quale l’Istituto è risultato soccombente, che si fonda su una pronuncia della Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 12796/2005).
Tale sentenza, in tema di erogazione dei benefici previdenziali e assistenziali collegati al reddito, statuisce che, per la determinazione del limite reddituale, “devono essere considerati anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad esempio, l'art. 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, relativa all'assegno sociale) - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.
In relazione a quanto sopra ed acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’Istituto dispone che, dalla pubblicazione del presente messaggio, nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile gli arretrati siano calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza.
Di conseguenza le sedi, al fine di dare applicazione alla suddetta disposizione, in fase di acquisizione dei redditi dovranno ripartire manualmente gli importi arretrati per anno di competenza.
Con riferimento al periodo antecedente alla pubblicazione del presente messaggio e con particolare riguardo alle istanze di prestazione di invalidità civile respinte per applicazione del criterio di cassa, per le quali, applicando l’orientamento accolto, risulti invece spettante il diritto alla prestazione, in caso di ricorso o domanda di riesame saranno adottati i seguenti provvedimenti:
- domanda respinta per la quale è pendente istanza di autotutela (domanda di riesame): la Sede dovrà accogliere l’istanza;
- domanda respinta per la quale è pendente ricorso amministrativo al Comitato provinciale prima della seduta: la Sede dovrà riconoscere la prestazione in autotutela;
- domanda respinta per la quale, a seguito di ricorso al Comitato provinciale e di accoglimento dello stesso, il Direttore di Sede abbia sospeso la delibera di esecuzione: dopo la trasmissione della sospensiva alla Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, la medesima Direzione trasmetterà alla Sede competente formale invito di accogliere l’istanza in autotutela.
L'invalidità civile
Codice fascia 46
Limite di reddito - Importo delle prestazioni agli invalidi civili
(msg.6303/2012)
Il codice fascia “46” è da utilizzare nel caso in cui ad un titolare di invalidità civile parziale (fascia 34, 35, 36 e 40) venga concessa, a decorrere dal mese successivo al compimento del 65° anno di età, l’indennità di accompagnamento.
La fascia è decodificata come “invalido parziale, con indennità di accompagnamento accertata dopo il compimento del 65° anno di età”.
In presenza di fascia “46” la procedura di calcolo provvede a trasformare le pensioni di invalidità civile in assegno sociale in funzione dei limiti di reddito previsti per gli invalidi civili parziali e a corrispondere anche l’indennità di accompagnamento.
Fascia | Tipologia | |||
---|---|---|---|---|
46 | Invalidi parziali con pensione e indennità di accompagnamento accertata dopo il compimento del 65° anno di età | |||
Decorrenza | Limite di reddito annuo personale | Importo mensile (**) | Indennità di accompagnamento (*) | |
1.1.2020 | 4.926,35 | 293,60 | 374,48 | 520,29 |
1.1.2019 | 4.906,72 | 292,43 | 372,98 | 517,84 |
1.1.2018 | 4.853,29 | 289,24 | 368,91 | 516,35 |
1.1.2017 | 4.800,38 | 286,09 | 364,90 | 515,43 |
1.1.2016 | 4.800,38 | 286,09 | 364,90 | 512,34 |
1.1.2015 | 4.800,38 | 286,09 | 364,90 | 507,49 |
1.1.2014 | 4.790,76 | 285,51 | 364,16 | 504,07 |
(*) Nota bene: l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
(**) Nota bene: l’importo spettante è diverso se con regole PS o AS
Assegno Sociale, Prestazioni agli invalidi civili e ai sordomuti
Requisiti anagrafici per il diritto all’assegno sociale e per la qualifica di “ultrasessantacinquenne”
(msg.4570/2018)
L’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale deve essere aggiornato con cadenza triennale, nella misura stabilita con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.
A seguito degli adeguamenti del 2013 e del 2016, il requisito anagrafico è stato innalzato dapprima a 65 anni e 3 mesi (cfr. il messaggio n. 16587/2012) e, successivamente, a 65 anni e 7 mesi.
Con l’ulteriore innalzamento di un anno a partire dal 2018, previsto dall’articolo 24, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’età prevista per l’accesso all’assegno sociale è 66 anni e 7 mesi (cfr. il messaggio n. 4920/2017).
Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 5 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, ha provveduto all’adeguamento dei requisiti all’incremento della speranza di vita con decorrenza 2019, stabilendo un innalzamento di 5 mesi.
Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile e dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, di cui all’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, di cui all’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è innalzato di 5 mesi e, pertanto, l’età richiesta per poter accedere alle prestazioni in oggetto sarà pari a 67 anni rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018.
Per effetto del suddetto innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, saranno concesse, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste, ai soggetti d’età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo.
Analogamente a quanto precisato nei messaggio n. 16587/2012 e n. 4920/2017, si sottolinea che coloro i quali compiono l’età prevista dalla normativa attualmente vigente (66 anni e 7 mesi) entro il 31 dicembre 2018, a prescindere dalla data di presentazione dell’istanza di assegno sociale, sono da considerare “ultrassessantacinquenni”.
Ne consegue che tali soggetti:
- qualora presentino la domanda di assegno sociale successivamente al 1° gennaio 2019, saranno ritenuti titolari del requisito anagrafico pur non avendo ancora compiuto i 67 anni previsti a partire dal 2019;
- qualora richiedano il riconoscimento dell’invalidità civile nel corso del 2019 prima di avere compiuto 67 anni, in caso di accoglimento della domanda conseguiranno comunque la condizione di invalidi “ultrasessantacinquenni”, per cui sarà preclusa la possibilità di richiedere la pensione di inabilità o l’assegno mensile di assistenza di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché la pensione ai sordi di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.
L'invalidità civile
Valutazione del requisito reddituale
Vedi rilevanza 25
Vedi modalità di accertamento del diritto alle prestazioni legate al reddito