Home Contribuzione Figurativa Accreditabile a domanda Congedo per malattia del bambino Pensioni Prestazioni legate al reddito Invalidità civile Prestazioni ai sordomuti Pensione ai sordomuti
- Dettagli
- Visite: 11765
Le prestazioni a favore dei sordomuti
Pensione ai sordomuti
Requisiti:
- età compresa tra i 18 e i 65 anni (65 anni e 3 mesi dall'1.01.2013) circ.35/2012
- possesso di redditi propri inferiori a limiti stabiliti per legge.
- riconoscimento della sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (fino a 12 anni) con ipoacusia (pari o superiore a 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore) che renda o abbia reso difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio parlato;
- Cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale (msg.20966/2013)
- Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
- Per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07).Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
- un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
- un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).
La pensione viene corrisposta in 13 mensilità.
Ai minori titolari di indennità di comunicazione, al compimento del 18° anno, spetta la pensione ai sordomuti (msg.7382/2014)
Al compimento del 65° anno di età (65 anni e 3 mesi dall'1.01.2013 vedi circ.35/2012 e msg.16587/2012) la pensione diventa assegno sociale sostitutivo.