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Le prestazioni a favore dei sordomuti
Indennità di comunicazione
Legge 21/11/88 n. 508 art. 4 - Decr. Min. Sanità 5/2/92
Requisiti per il diritto:
A favore dei sordi è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 1988, un’indennità di comunicazione (l. 508/1988). Tale indennità è concessa per il solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall’età o dall’eventuale ricovero in istituto.
Spetta se in possesso:
- è concessa a titolo della minorazione ai sordomuti senza limiti di età e di reddito;
- Con il Decr. Min. Sanità 5/2/92 è stata fissata la misura dell’ipoacusia ai fini della concessione dell’indennità di comunicazione. Essa deve essere pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore, qualora si tratti di minore di anni 12;
- pari o superiore a 75 decibel se il richiedente abbia compiuto il 12° anno, a condizione che sia dimostrabile l’insorgenza dell’ipoacusia prima del compimento del 12° anno.I beneficiari dell’indennità di comunicazione concessa prima di tale data a causa di perdita uditiva inferiore a 75 decibel decadono dal godimento del beneficio al compimento di detta età.
- Cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale (msg.20966/2013)
- Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
- Per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07).Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
- un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
- un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).
L’indennità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e, contrariamente a quanto previsto per gli invalidi civili, spetta, in misura intera, anche se il richiedente è ricoverato in un istituto pubblico.
Per i minori di 12 anni l’indennità di comunicazione è incompatibile con l’indennità di frequenza per cui è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
È invece incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, salva in questo caso la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.
È infine cumulabile con quella prevista a titolo di invalidità civile totale o di cieco civile (soggetti pluriminorati).