Home Contribuzione Figurativa Accreditabile a domanda Congedo per malattia del bambino Norme Circolari Inps CI 1996 Circolare 14 del 16 gennaio 1996
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Circolare 14 del 16 gennaio 1996
OGGETTO: Liquidazione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1996.
1 - PREMESSA
Sono disponibili gli archivi per l'attivazione della funzione di calcolo delle
pensioni da liquidare in competenza 1996 con la procedura di calcolo passante.
Come previsto per gli altri anni, finche' non saranno disponibili i coeffi-
cienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per la liquidazione
delle pensioni con decorrenza nell'anno 1996, le pensioni dirette ed indirette
con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 dovranno essere liquidate in via
provvisoria. Potranno invece essere liquidate in via definitiva le pensioni di
reversibilita' aventi decorrenza nell'anno 1996 provenienti da pensione diret-
ta con decorrenza anteriore a tale anno.
Per il momento, in attesa dell'aggiornamento dei programmi della procedura LP1
e del Progetto Pensioni, la liquidazione delle pensioni puo' essere effettuata
solo con la procedura di calcolo passante.
2 - IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 1996
Dal 1 gennaio 1996 alle pensioni viene attribuito l'aumento di perequazione
automatica del 5,2 per cento, stabilito con decreto ministeriale 20 novembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1995.
L'aumento viene attribuito in via previsionale, con riserva di conguaglio da
effettuarsi in sede di perequazione per l'anno 1997.
Gli importi dei trattamenti minimi per l'anno 1996 e delle pensioni sociali
sono riepilogati negli allegati 1 e 2.
3 - LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO
I limiti di reddito per l'integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici
a norma dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, e per la mag-
giorazione sociale dei trattamenti minimi ai sensi dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 1988, n. 544 sono riepilogati negli allegati 3, 4 e 5.
L'articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del si-
stema pensionistico obbligatorio e complementare, ha elevato da tre a quattro
volte il limite di reddito previsto per l'integrazione al minimo delle pensio-
ni con decorrenza dal 1 gennaio 1995 in poi, nel caso di persona coniugata,
non legalmente ed effettivamente separata.
Nell'allegato 6 sono riportati i limiti di reddito per l'integrazione degli
assegni di invalidita' a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n.
222.
Negli allegati 7, 8 e 9 sono riepilogati i limiti di reddito per la concessio-
ne della pensione sociale e del relativo aumento ai sensi dell'articolo 2 del-
la legge n. 544.
4 - PENSIONI SOCIALI
L'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 ha istituito, con effetto dal
1 gennaio 1996, in sostituzione della pensione sociale di cui all'articolo 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'aumento di cui all'articolo 2 della
legge 29 dicembre 1988, n. 544, una prestazione unica denominata "assegno so-
ciale", il cui ammontare e' fissato per l'anno 1996 in lire 6.240.000 annue,
pari a lire 480.000 mensili.
Le nuove disposizioni sono state illustrate con circolare n. 303 del 14 dicem-
bre 1995, trasmessa in pari data con messaggio n. 1269.
Per il momento le Sedi continueranno a definire, secondo la previgente norma-
tiva, le domande di pensione sociale presentate da soggetti che compiono
l'eta' entro il 31 dicembre 1995.
5 - RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI
Nell'allegato 10 sono riepilogati i massimali di retribuzione e di reddito
pensionabili con l'aliquota massima di rendimento dell'80 per cento, nonche'
le fasce di retribuzione e di reddito pensionabili con le aliquote decrescenti
di rendimento, validi per le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1996.
6 - RITENUTE IRPEF
A decorrere dall'anno 1995 sulle pensioni vengono riconosciute le detrazioni
d'imposta stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
maggio 1995.
Le detrazioni d'imposta in vigore dall'anno 1995 sono riportate nell'allegato
11.
Nell'allegato 12 sono riportate le aliquote per scaglioni di reddito previste
dalla legge 14 dicembre 1992, n. 438.
7 - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
L'articolo 1 del decreto ministeriale 1 agosto 1995, pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1995, prevede, per il periodo dal 1 luglio
al 31 dicembre 1995, l'aumento dell'assegno per il nucleo familiare di lire
84.000 mensili per ogni figlio, con esclusione dei primi due figli.
L'aumento si aggiunge a quello di lire 20.000 mensili previsto dall'articolo
12, comma 8, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, a far tempo dal 1 luglio 1994, per ogni figlio oltre
il primo.
Le procedure provvedono all'attribuzione dell'aumento in presenza delle infor-
mazioni reddituali del nucleo familiare relative all'anno 1994.
8 - MINIMALI DI RETRIBUZIONE
Nell'allegato 13 sono riepilogati i minimali di retribuzione per l'accredito
dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche a norma dell'articolo
7 della legge n. 638 del 1983 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 dicem-
bre 1989, n. 389.
Si ricorda che le disposizioni di cui alle citate norme non si applicano ai
lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli,
agli apprendisti ed ai periodi di servizio militare o equiparato.
9 - LAVORATORI OPTANTI
Com'e' noto, per i lavoratori che esercitano la facolta' di opzione ai sensi
dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, e dell'articolo 4 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, ai fini della permanenza in servizio oltre il
compimento dei nuovi limiti di eta' previsti dal decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 503, e successive modificazioni, la percentuale annua di commisu-
razione della pensione per ogni anno di anzianita' contributiva acquisita per
effetto dell'opzione e' incrementata di un punto percentuale fino al compimen-
to del 60 anno per le donne e del 65 anno di eta' per gli uomini. Per le
donne che protraggono la permanenza in servizio oltre il 60 anno di eta' la
percentuale di commisurazione della pensione e' incrementata di mezzo punto
percentuale per gli anni oltre il 60 e fino al 65 anno di eta'.
L'incremento della percentuale di commisurazione della pensione opera per le
pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994. L'incremento, per espressa
previsione legislativa, opera soltanto per anni interi, cioe' per periodi pari
a 52 settimane o multipli di 52.
Nei campi "SETT.INCR. 1%" e "SETT. INCR. 0,5 %" del pannello MNLAN30 non
puo' pertanto essere acquisito un numero di settimane di anzianita' contribu-
tiva inferiore a 52 o diverso da un multiplo di 52.
10 - STAMPA DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO DELLE PENSIONI
Le modalita' di gestione degli ordinativi di pagamento delle pensioni, sono
state radicalmente innovate a decorrere dal 1996, come precisato con circolare
n. 4 del 8 gennaio 1996, trasmessa con messaggio n. 5056 del 9 gennaio 1996.
In particolare, in luogo degli ordinativi di pagamento a validita' annuale
utilizzati sino all'anno 1995, e' prevista l'emissione di ordinativi di paga-
mento relativi ad ogni singola rata.
Di conseguenza, anche per le pensioni di prima liquidazione localizzate ad uf-
fici pagatori di Sede, non e' piu' prevista la stampa dei modelli P.1/ott.
L'eventuale rata relativa agli arretrati deve essere stampata con la procedura
di emissione delle cedole relative alle pensioni localizzate a uffici pagatori
di Sede, secondo le modalita' illustrate al punto 15 della citata circolare n.
4.
Le nuove modalita' di calcolo dei conguagli delle pensioni di prima liquida-
zione consentono di gestire correttamente anche arretrati superiori a 100 mi-
lioni di lire, superando lo scarto con codice errore "290". Non si rende per-
tanto piu' necessario segnalare nel campo TRATTENUTE l'importo "eccedente",
per consentire l'emissione di rate con importi netti non superiori a 100 mi-
lioni. Nel caso di specie, la nuova procedura predispone infatti, per l'intero
importo degli arretrati, un modello P.1 r/ott localizzato all'ufficio pagatore
prescelto dal pensionato.
Il pagamento degli arretrati deve essere effettuato con ogni immediatezza, se-
condo le istruzioni illustrate con la circolare n. 4 del 8 gennaio 1996.
11 - PERIODICITA' DI PAGAMENTO DELLE PENSIONI
La determinazione commissariale n. 2993 del 21 aprile 1994, stabilendo per le
pensioni di minore importo la periodicita' di pagamento semestrale ovvero an-
nuale, ha previsto l'adeguamento ogni anno, in ragione della perequazione au-
tomatica delle pensioni, dei limiti d'importo per il pagamento annuale e seme-
strale.
L'aumento di perequazione automatica stabilito per l'anno 1996 in misura pari
al 5,2 per cento comporta:
- il pagamento in una sola rata annuale anticipata delle pensioni facoltative
e di quelle della Mutualita' pensioni a favore delle casalinghe di importo
fi no a lire 48.000 annue;
- il pagamento in due rate semestrali anticipate delle pensioni facoltative e
di quelle della Mutualita' pensioni a favore delle casalinghe di importo
eccedente lire 48.000 annue e fino a lire 53.000 mensili;
- il pagamento in due rate semestrali anticipate delle pensioni di tutte le
altre gestioni di importo fino a lire 53.000 mensili.
12 - INTERESSI LEGALI
I programmi per la liquidazione degli interessi legali dovuti sulle pensioni
liquidate in competenza dell'anno 1996 saranno resi disponibili con successive
comunicazioni.
13 - CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
L'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel
testo modificato dall'articolo 11, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, ha introdotto, con effetto dal 1 gennaio 1995, una parziale incumulabi-
lita' della pensione con i redditi da lavoro autonomo, nella misura del 50 per
cento della quota eccedente il trattamento minimo.
Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione si
applica la previgente normativa, che non prevedeva l'incumulabilita' della
pensione con i redditi da lavoro autonomo. La previgente normativa si applica
altresi' ai lavoratori che abbiano perfezionato i requisiti di assicurazione e
di contribuzione previsti per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di
anzianita' entro il 31 dicembre 1994, ancorche' liquidino la prestazione con
decorrenza successiva.
Per le pensioni per le quali trova applicazione l'incumulabilita' con il red-
dito da lavoro autonomo l'importo della quota mensile incumulabile viene regi-
strato nel data base pensioni nei campi GP5KD03 e GP6KD03, finora utilizzati
per la memorizzazione, per le pensioni di categoria VOMIN, della trattenuta
giornaliera per lavoro in sotterraneo.
L'importo della quota non cumulabile viene comunicato al pensionato con il
Mod. TE 08.
La procedura di liquidazione e' stata aggiornata per effettuare, in via auto-
matica, l'accantonamento della quota di pensione non cumulabile. Per il momen-
to l'accantonamento viene operato per le sole somme riferite al periodo inter-
corrente fra la decorrenza della pensione ed il 31 dicembre dell'anno anterio-
re a quello di liquidazione della pensione. Per quanto riguarda la trattenuta
delle quote di pensione dell'anno in corso non cumulabili con il reddito da
lavoro autonomo, si fa riserva di successive comunicazioni.
In sede di liquidazione di pensione in favore di assicurato per il quale, su-
gli arretrati di pensione, debba essere operata la trattenuta per incumulabi-
lita' con i redditi da lavoro autonomo, le Sedi devono indicare il valore "4"
quale "Codice arretrati" nel pannello MNLAN30.
Nel caso di liquidazione di pensione in favore di assicurato per il quale, su-
gli arretrati debba essere operata la trattenuta per incumulabilita' della
pensione con la retribuzione, dovra' invece continuare ad essere segnalato il
codice "3".
Dovra' inoltre essere segnalato il codice "3" nel caso di liquidazione di pen-
sione in favore di assicurato per il quale, sugli arretrati, debba essere ope-
rata per un periodo la trattenuta per incumulabilita' della pensione con la
retribuzione, e per un altro periodo la trattenuta per incumulabilita' della
pensione con il reddito da lavoro autonomo. In questo caso la procedura ac-
cantona l'importo della trattenuta per lavoro dipendente, le Sedi dovranno
operare i necessari conguagli.
Le nuove modalita' di trattazione ai fini fiscali delle quote accantonate per
incumulabilita' di quote della pensione con la retribuzione e con i redditi da
lavoro autonomo sono illustrate nel punto 18.2.
14 - PENSIONI E SUPPLEMENTI DI PENSIONE A CARICO DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI
AUTONOMI
Per le pensioni e i supplementi di pensione liquidati a carico delle gestioni
dei lavoratori autonomi con decorrenza dal 1 gennaio 1996 non deve piu' esse-
re acquisito l'importo IVS, utile per il calcolo della pensione secondo la
normativa vigente anteriormente alla legge 2 agosto 1990, n. 233, di riforma
dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi.
Dal 1 gennaio 1996 cessa infatti la salvaguardia, prevista dall'articolo 5,
comma 11, e dall'articolo 8, comma 8, della legge n. 233, dell'importo risul-
tante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti anteriormente alla data
di entrata in vigore della predetta legge, per le pensioni ed i supplementi
aventi decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995.
15 - APPLICAZIONE DEL REGIME DI INCUMULABILITA' INTRODOTTO DALL'ARTICOLO 1,
COMMI 41, 42 E 43 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335
La legge n. 335/1995 dispone, all'articolo 1, commi 41, 42 e 43, l'incumula-
bilita' dell'assegno di invalidita' e della pensione ai superstiti con i red-
diti e della pensione di inabilita', della pensione ai superstiti e dell'asse-
gno di invalidita' con le rendite da infortunio.
15.1 - INCUMULABILITA' DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL
BENEFICIARIO
L'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 dispone l'incumulabilita' di una
quota percentuale del trattamento ai superstiti, in relazione ai redditi del
beneficiario. L'incumulabilita' non opera qualora il nucleo familiare compren-
da figli.
Le percentuali di incumulabilita' di cui alla Tabella F allegata alla legge n.
335 e i relativi limiti di reddito sono riportati nell'allegato 14.
L'incumulabilita' opera per le pensioni con decorrenza dal 1 settembre 1995
in poi. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1 settembre 1995, la
legge fa salvo il trattamento piu' favorevole in godimento, con riassorbimento
sui futuri miglioramenti.
Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti
ridotta non puo' essere comunque inferiore a quello che spetterebbe all'inte-
ressato qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce imme-
diatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Ai
fini della pratica attuazione della norma, deve essere fatto riferimento, ai
fini della salvaguardia, a tutte le fasce precedenti quella nella quale il
reddito posseduto si colloca.
Per l'applicazione della nuova disposizione si rende necessario acquisire i
dati reddituali relativi ai titolari di pensione ai superstiti, qualora il nu-
cleo familiare non comprenda figli.
A seguito dell'avvenuto aggiornamento della procedura, possono essere liquida-
te le pensioni ai superstiti i cui beneficiari posseggono redditi superiori ai
limiti previsti dalla predetta tabella F per le quali con circolare n. 234 del
25 agosto 1995, trasmessa con messaggio n. 21260 del 26 agosto 1995, era stato
disposta la sospensione dell'acquisizione.
Come precisato con la citata circolare n. 234 ai fini della cumulabilita' de-
vono essere valutati i redditi assoggettabili all'IRPEF al netto dei contribu-
ti previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rap-
porto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di
abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. In
ogni caso non deve ovviamente essere valutato l'importo della pensione ai su-
perstiti per la quale deve essere operata la riduzione.
I dati reddituali per la verifica della cumulabilita' della pensione devono
essere acquisiti utilizzando il nuovo pannello MNLRED0 (allegato 15). Le mo-
dalita' di segnalazione dei dati sono illustrate al punto 21.
La procedura di liquidazione, nel caso in cui manchino i dati reddituali,
provvede ad operare lo scarto, con il codice errore "006", delle pensioni ai
superstiti, il cui nucleo familiare non comprenda figli.
15.2 - INCUMULABILITA' DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' CON I REDDITI DA LAVORO
L'articolo 1, comma 42, della legge n. 335 dispone l'incumulabilita' di una
quota percentuale degli assegni di invalidita' in relazione ai redditi da la-
voro dipendente, autonomo o di impresa del beneficiario.
Le percentuali di incumulabilita' di cui alla Tabella G allegata alla legge n.
335 e i relativi limiti di reddito sono riportati nell'allegato 16.
L'incumulabilita' opera per gli assegni con decorrenza dal 1 settembre 1995
in poi. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1 settembre 1995, la
legge fa salvo il trattamento piu' favorevole in godimento, con riassorbimento
sui futuri miglioramenti.
Per l'applicazione della nuova disposizione si rende necessario acquisire i
dati del reddito da lavoro dipendente, autonomo o di impresa del beneficiario
dell'assegno.
I dati del reddito da lavoro per l'applicazione della riduzione dell'assegno
devono essere acquisiti utilizzando il pannello MNLRED0. Le modalita' di se-
gnalazione dei dati sono illustrate al punto 21.
La procedura di liquidazione, nel caso in cui manchino i dati reddituali ne-
cessari, provvede ad operare lo scarto, con il codice errore "007" degli asse-
gni di invalidita'.
A seguito dell'aggiornamento della procedura possono pertanto essere liquidati
gli assegni di invalidita' nei confronti degli assicurati che posseggono red-
diti superiori ai limiti previsti dalla predetta tabella G per i quali con
circolare n. 234 del 25 agosto 1995 era stato disposta la sospensione dell'ac-
quisizione.
15.3 - INCUMULABILITA' DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI, DELLE PENSIONI DI INABILITA' E DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' CON LE RENDITE DA INFORTUNIO
L'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 dispone l'incumulabilita' delle
pensioni ai superstiti, delle pensioni di inabilita' e degli assegni di inva-
lidita', liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia profes-
sionale, con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento dall'INAIL o
dall'IPSEMA a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con
D.P.R 30 giugno 1965, n. 1124.
L'incumulabilita' opera, fino a concorrenza della rendita, per le pensioni con
decorrenza dal 1 settembre 1995 in poi. Per i trattamenti con decorrenza an-
teriore al 1 settembre 1995, la legge fa salvo il trattamento piu' favorevole
in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
I dati della rendita, necessari per l'applicazione del nuovo regime di incumu-
labilita', devono essere acquisiti utilizzando il pannello MNLRED0. Le moda-
lita' di segnalazione dei dati sono illustrate al punto 21.
A seguito dell'aggiornamento delle procedure possono pertanto essere liquidati
gli assegni di invalidita', le pensioni di inabilita' e le pensioni ai super-
stiti spettanti a soggetti titolari anche di rendita liquidata in conseguenza
dello stesso evento e per i quali con circolare n. 234 del 25 agosto 1995 era
stato disposta la sospensione dell'acquisizione.
Per consentire la gestione dei dati relativi alle rendite, nel segmento GP2
del data base pensioni sono stati inseriti i seguenti nuovi campi:
GP2BKEY chiave della rendita INAIL. La chiave e' cosi' composta:
2 caratteri identificano la Regione della Sede INAIL che gestisce
la rendita
3 caratteri identificano la Sede INAIL che gestisce la rendita
3 caratteri identificano il settore di attivita' economica, se-
condo la codifica INAIL
7 caratteri identificano il numero della rendita
GP2BIN1 decorrenza della rendita INAIL, (AAMM)
GP2BIN2 importo mensile della rendita INAIL, a partire dalla decorrenza indi-
cata nel campo GP2BIN1 del corrispondente elemento
GP2BIN3 Codice evento invalidante. Il codice puo' assumere uno dei seguenti
valori:
1 Stesso evento. In presenza del codice "1" la procedura di li-
quidazione provvede ad operare l'incumulabilita'
2 Evento diverso. In presenza del codice "2" la procedura di li-
quidazione non provvede ad operare l'incumulabilita'
In sede di abbinamento automatico delle rendite da infortunio erogate dal-
l'INAIL con le pensioni in essere sono stati impostati anche i seguenti
codici:
0 Per i trattamenti pensionistici non interessati al regime di
incumulabilita'
3 Per gli assegni di invalidita', le pensioni di inabilita' ed
ai superstiti per le quali e' necessario accertare la natura
dell'evento.
I campi GP2BIN1, GP2BIN2 e GP2BIN3 possono contenere fino ad un massimo di
cinque elementi, al fine di memorizzare le variazioni d'importo della rendita
o del codice che identifica l'evento.
15.4 - MEMORIZZAZIONE DEI DATI NEL DATA BASE DELLE PENSIONI
I dati relative alle quote non cumulabili di cui alla legge n. 335 vengono me-
morizzati nei seguenti campi del data base pensioni:
GP5KC10 importo mensile della pensione al lordo delle quote non cumulabili
GP6KC10
GP5KC05 importo mensile della pensione al netto delle quote non cumulabili
GP6KC05
GP5HG01 codice che identifica la causa di non cumulabilita' della quota.
GP6HG01
Il codice puo' assumere uno dei seguenti valori:
74 articolo 1, comma 43, della legge n. 335, concernente l'incu-
mulabilita' delle pensioni di inabilita' ed ai superstiti
e degli assegni di invalidita' con la rendita da infortunio
75 articolo 1, comma 41, della legge n. 335, concernente l'incu-
mulabilita' delle pensioni ai superstiti con i redditi del be-
neficiario
76 articolo 1, comma 42, della legge n. 335, concernente l'incu-
mulabilita' degli assegni di invalidita' con i redditi da la-
voro
GP5HG02 importo della quota non cumulabile relativo al codice contenuto nel
GP6HG02 campo GP5/6HG01
16 - CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE E DEL REDDITO PENSIONABILI
La legge n. 335 introduce modifiche anche in ordine alla determinazione della
retribuzione pensionabile e del reddito ai fini del calcolo delle pensioni in
forma retributiva per gli assicurati che possono far valere, al 31 dicembre
1992, un'anzianita' contributiva pari o superiore a 15 anni.
In particolare, per i lavoratori dipendenti viene accelerato il progressivo
ampliamento da cinque a dieci anni del periodo da prendere in considerazione
ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile, mentre per i lavoratori
autonomi viene progressivamente ampliato da dieci a quindici anni il periodo
da prendere in considerazione ai fini del calcolo del reddito pensionabile.
16.1 - ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI
L'articolo 1, comma 17, della legge n. 335 dispone che, con decorrenza dal 1
gennaio 1996, per i casi regolati dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 7,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle
settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto nella
misura del 50 per cento, e' sostituito dalla misura del 66,6 per cento del nu-
mero delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data di decor-
renza della pensione, con arrotondamento per difetto.
16.1.1 - ASSICURATI CHE POSSONO FAR VALERE UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O
SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992 E PARI O SUPERIORE A 18 ANNI
AL 31 DICEMBRE 1995
Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere
un'anzianita' contributiva pari o superiore a 18 anni, l'articolo 1, comma 13,
della legge n. 335 prevede che la pensione sia interamente liquidata secondo
il sistema retributivo.
Per tali lavoratori la pensione sara' percio' costituita di due quote:
A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anterior-
mente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota e' cal-
colata sulla base delle settimane di anzianita' contributiva maturate an-
teriormente al 1 gennaio 1993 e delle retribuzioni pensionabili relative
alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della
rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge 29 mag-
gio 1982, n. 297;
B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota e' calcolata sulla
base delle settimane di anzianita' contributiva maturate successivamente
al 31 dicembre 1992 e delle retribuzioni pensionabili, rivalutate con i
coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n.
503, relative alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decor-
renza della pensione, il cui numero e' costituito dalla somma:
- del numero di settimane previsto dall'articolo 3 della legge n. 297 (n.
260 settimane);
- del 50 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1 gennaio 1993 ed
il 31 dicembre 1995 (n. 78 settimane);
- del 66,6 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1 gennaio 1996 e
la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione, con arrotonda-
mento per difetto.
16.1.2 - ASSICURATI CHE POSSONO FAR VALERE UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O
SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992 E INFERIORE A 18 ANNI AL 31
DICEMBRE 1995
Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere
un'anzianita' contributiva pari o superiore a 15 anni e che alla data del 31
dicembre 1995 non possono far valere un'anzianita' contributiva pari o supe-
riore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335, la
pensione deve essere liquidata secondo il sistema retributivo, per le anziani-
ta' acquisite fino al 31 dicembre 1995, e secondo il sistema contributivo per
i periodi di contribuzione successivi a tale data.
Per tali lavoratori la pensione sara' percio' costituita di tre quote:
A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anterior-
mente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota e' calco-
lata sulla base delle settimane di anzianita' contributiva maturate ante-
riormente al 1 gennaio 1993 e delle retribuzioni pensionabili relative
alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della
pensione, rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge
n. 297;
B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota e' calcolata sulla
base delle settimane di anzianita' contributiva maturate fra il 1 gennaio
1993 ed il 31 dicembre 1995 e delle retribuzioni pensionabili, rivalutate
con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislati-
vo n. 503, relative alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la
decorrenza della pensione, il cui numero e' costituito dalla somma:
- del numero di settimane previsto dall'articolo 3 della legge n. 297 (n.
260 settimane);
- del 50 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1 gennaio 1993 ed
il 31 dicembre 1995 (n. 78 settimane);
- del 66,6 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1 gennaio 1996 e
la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione, con arrotonda-
mento per difetto;
C) una terza quota, determinata con il sistema contributivo, relativamente ai
periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.
16.1.3 - ASSICURATI CHE NON POSSONO FAR VALERE UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI
O SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992
Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere
un'anzianita' contributiva pari o superiore a 15 anni, e che alla data del 31
dicembre 1995 non possono conseguentemente far valere un'anzianita' contribu-
tiva pari o superiore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della leg-
ge n. 335, la pensione deve essere liquidata secondo il sistema retributivo,
per le anzianita' acquisite fino al 31 dicembre 1995, e secondo il sistema
contributivo per i periodi di contribuzione successivi a tale data.
Per tali lavoratori la pensione sara' percio' costituita di tre quote:
A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anterior-
mente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota e' cal-
colata sulla base delle settimane di anzianita' contributiva maturate ante-
riormente al 1 gennaio 1993 e delle retribuzioni pensionabili relative al-
le ultime 260, o al minor numero, di settimane di contribuzione antecedenti
la decorrenza della pensione, rivalutate con i coefficienti di cui all'ar-
ticolo 3 della legge n. 297;
B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota e' calcolata sulla
base delle settimane di anzianita' contributiva maturate fra il 1 gennaio
1993 ed il 31 dicembre 1995 e delle retribuzioni pensionabili, rivalutate
con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo
n. 503, relative alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la de-
correnza della pensione, il cui numero e' determinato dalla somma:
- del numero di settimane previsto dall'articolo 3 della legge n. 297 (n.
260 settimane o il minor numero di settimane esistenti);
- del numero di settimane di contribuzione versata o accreditata fra il 1
gennaio 1993 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione;
C) una terza quota, determinata con il sistema contributivo, relativamente ai
periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.
16.2 - GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI
L'articolo 1, comma 18, della legge n. 335 prevede che per i lavoratori auto-
nomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano un'anzianita' contribu-
tiva pari o superiore a 15 anni gli incrementi di cui al comma 17 ai fini del-
la determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa
misura e con la medesima decorrenza e modalita' di computo ivi previste, entro
il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decor-
renza della pensione.
16.2.1 - ASSICURATI CHE POSSONO FAR VALERE UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O
SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992 E PARI O SUPERIORE A 18 ANNI
AL 31 DICEMBRE 1995
Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere
un'anzianita' contributiva pari o superiore a 18 anni, l'articolo 1, comma 13,
della legge n. 335 prevede che la pensione sia interamente liquidata secondo
il sistema retributivo.
Per tali lavoratori la pensione sara' percio' costituita di due quote:
A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anterior-
mente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota e' cal-
colata sulla base delle settimane di anzianita' contributiva maturate an-
teriormente al 1 gennaio 1993 e dei redditi pensionabili relativi alle
ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pen-
sione, rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge n.
297;
B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota e' calcolata sulla
base delle settimane di anzianita' contributiva maturate successivamente al
31 dicembre 1992 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime settimane
di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutati con i
coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503,
il cui numero e' costituito dalla somma:
- del numero di settimane previsto dall'articolo 5 e dall'articolo 8 del-
della legge 2 agosto 1990, n. 233 (n. 520 settimane);
- del 66,6 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1 gennaio 1996 e
la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione.
Per i lavoratori autonomi che liquidano a pensione sulla base di contribu-
zione versata in piu' gestioni assicurative, al fine di stabilire se al 31 di-
cembre 1995 abbiano o meno un'anzianita' contributiva non inferiore a 18 anni,
occorre avere riguardo all'anzianita' contributiva complessivamente versata
nelle diverse gestioni assicurative, computando a tal fine i periodi di con-
tribuzione non sovrapposti temporalmente.
16.2.2 - ASSICURATI CHE POSSONO FAR VALERE UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O
SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992 E INFERIORE A 18 ANNI AL 31
DICEMBRE 1995
Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere
un'anzianita' contributiva pari o superiore a 15 anni e che alla data del 31
dicembre 1995 non possono far valere un'anzianita' contributiva pari o supe-
riore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335, la
pensione deve essere liquidata secondo il sistema retributivo, per le anziani-
ta' acquisite fino al 31 dicembre 1995, e secondo il sistema contributivo per
i periodi di contribuzione successivi a tale data.
Per tali lavoratori la pensione sara' percio' costituita di tre quote:
A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anterior-
mente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota e' calco-
lata sulla base delle settimane di anzianita' contributiva maturate ante-
riormente al 1 gennaio 1993 e dei redditi pensionabili relativi alle ulti-
me 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione,
rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge n. 297;
B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota e' calcolata sulla
base delle settimane di anzianita' contributiva maturate fra il 1 gennaio
1993 ed il 31 dicembre 1995 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime
settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, riva-
lutati con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legi-
slativo n. 503, il cui numero e' costituito dalla somma:
- del numero di settimane previsto dall'articolo 5 e dall'articolo 8 della
legge n. 233 (n. 520 settimane);
- del 66,6 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1 gennaio 1996 e
la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione;
C) una terza quota, determinata con il sistema contributivo, relativamente ai
periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.
16.2.3 - ASSICURATI CHE NON POSSONO FAR VALERE UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI
O SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992
Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere
un'anzianita' contributiva pari o superiore a 15 anni, e che conseguentemente
alla data del 31 dicembre 1995 non possono far valere un'anzianita' contribu-
tiva pari o superiore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della leg-
ge n. 335, la pensione deve essere liquidata secondo il sistema retributivo,
per le anzianita' acquisite fino al 31 dicembre 1995, e secondo il sistema
contributivo per i periodi di contribuzione successivi a tale data.
Per tali lavoratori la pensione sara' percio' costituita di tre quote:
A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anterior-
mente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota e' calco-
lata sulla base delle settimane di anzianita' contributiva maturate ante-
riormente al 1 gennaio 1993 e dei redditi pensionabili relativi alle ul-
time 520, o al minor numero di settimane di contribuzione antecedenti la
decorrenza della pensione, rivalutati con i coefficienti di cui all'arti-
colo 3 della legge n. 297;
B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota e' calcolata sulla
base delle settimane di anzianita' contributiva maturate fra il 1 gennaio
1993 ed il 31 dicembre 1995 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime
settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, riva-
lutati con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legi-
slativo n. 503, il cui numero e' costituito dalla somma:
- del numero di settimane previsto dall'articolo 5 e dall'articolo 8 della
legge n. 233 (n. 520 settimane o il minor numero di settimane esistenti);
- del numero di settimane di contribuzione versate o accreditate fra il 1
gennaio 1993 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione;
C) una terza quota, determinata con il sistema contributivo, relativamente ai
periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.
16.3 - PENSIONI DI INABILITA'
L'articolo 1, comma 15, della legge n. 335 prevede che le maggiorazioni di cui
all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, per il calcolo
delle pensioni di inabilita', si computano secondo il sistema contributivo,
per l'attribuzione di una anzianita' contributiva complessiva non superiore a
40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammis-
sione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo
mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di eta' dell'interessato,
computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute ne-
gli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del de-
creto legislativo n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il
coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di cinquantasette anni.
Per le pensioni di inabilita' i cui titolari possano far valere, al 31 dicem-
bre 1995, un'anzianita' contributiva pari o superiore a 18 anni, le maggiora-
zioni in parola continueranno ad essere determinate con il sistema retri-
butivo.
16.4 - PROCEDURA CARPE E PROGETTO PENSIONI
Con successiva comunicazione saranno resi disponibili i programmi aggiornati
della procedura CARPE e del "Progetto pensioni" per il calcolo della retribu-
zione e del reddito pensionabile sulla base dei criteri illustrati con la pre-
sente circolare.
17 - CALCOLO DELLE PENSIONI CON IL NUOVO SISTEMA CONTRIBUTIVO
I pannelli MNLCR11 (allegato 17) e MNLCR21 (allegato 18) sono stati ristruttu-
rati per la segnalazione dell'"Ammontare dei contributi" e del "Montante con-
tributivo" necessari per il calcolo della pensione con il nuovo sistema
contributivo introdotto dalla legge n. 335 del 1995.
Per la segnalazione dei predetti dati si fa riserva di successive istruzioni.
18 - ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI
PER INABILITA'
La procedura di liquidazione delle pensioni e' stata aggiornata per consentire
la gestione in via automatica dell'assegno mensile per l'assistenza personale
e continuativa ai pensionati per inabilita', previsto dall'articolo 5 della
legge 12 giugno 1984, n. 222, di riforma della disciplina della invalidita'
pensionabile.
La segnalazione dei dati necessari per l'attribuzione dell'assegno deve essere
effettuata utilizzando il pannello MNLRED0, secondo le istruzioni fornite al
punto 21.
I dati di gestione dell'assegno di accompagnamento vengono memorizzati nei se-
guenti campi del data base pensioni:
GP2BACC decorrenza dell'assegno di accompagnamento
GP5KM21 importo mensile dell'assegno di accompagnamento
GP6KM21
Con successiva comunicazione saranno impartite istruzioni per l'assunzione in
carico nell'ambito delle procedure automatizzate degli assegni mensili per
l'assistenza continuativa il cui pagamento e' attualmente gestito dalla sede.
19 - TRASFORMAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' IN PENSIONE DI VECCHIAIA
La procedura di liquidazione e' stata aggiornata per garantire, in fase di
trasformazione degli assegni di invalidita' in pensione di vecchiaia, al com-
pimento dell'eta' pensionabile, l'importo dell'assegno in godimento alla data
dalla quale ha effetto la trasformazione, come previsto dal comma 10 del pre-
detto articolo 1 della legge 222.
Ai fini dell'attribuzione, da parte delle procedure automatizzate di calcolo,
dell'importo dell'assegno di invalidita', qualora piu' favorevole dell'importo
della pensione di vecchiaia, e' necessario che, in fase di liquidazione, ven-
gano segnalati i dati dell'assegno, nei campi "PROVENIENZA: SEDE, CAT., CERT."
del pannello MNLAN20, secondo le istruzioni impartite con messaggio n. 1950
del 9 maggio 1994 (allegato 19).
A seguito della segnalazione dei predetti dati la procedura provvede altresi',
nel caso di trasformazione di assegno di invalidita' sul quale viene erogata
la maggiorazione in favore degli ex combattenti dall'articolo 6 della legge 15
aprile 1985, n. 140, a corrispondere la maggiorazione sulla pensione di vec-
chiaia nella misura gia' in godimento sull'assegno, comprensiva delle percen-
tuali di aumento per perequazione automatica gia' attribuite.
Viene memorizzato nel campo GP1AF03 relativo al tipo pensione, il codice 7 nel
caso in cui venga garantito l'importo piu' favorevole.
Per la gestione dei dati necessari per la trasformazione degli assegni di in-
validita' in pensione di vecchiaia sono stati inseriti nel data base delle
pensioni i seguenti nuovi campi:
GP2INV1: nel quale viene memorizzato l'importo "a calcolo" dell'assegno di in-
validita' alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia;
GP2INV2: nel quale viene memorizzato l'importo in pagamento dell'assegno di
invalidita' alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia;
GP2INV3: nel quale viene memorizzato l'importo della maggiorazione ex articolo
6 della legge n. 140 erogata sull'assegno di invalidita' alla data di
decorrenza della pensione di vecchiaia.
Sono pertanto abrogate le disposizioni impartite al punto 8.3 del Supplemento
agli Atti Ufficiali n. 8 del 1994 "Gestione delle pensioni di prima liquida-
zione e procedure collegate", per quanto attiene alle modalita' di determina-
zione dei dati da segnalare al fine di garantire, in sede di trasformazione
degli assegni di invalidita' in pensione di vecchiaia, il mantenimento del
trattamento erogato sull'assegno di invalidita'.
I dati delle pensioni gia' liquidate secondo i criteri provvisori ora abroga-
ti, devono essere segnalati a mezzo fax al n. 06 - 59054485 della Direzione
centrale per le pensioni, ai fini della definitiva sistemazione.
20 - DETERMINAZIONE DEGLI ARRETRATI
Al fine di consentire una migliore gestione delle somme determinate dalla pro-
cedura di prima liquidazione sono state apportate sostanziali modifiche ai
criteri di determinazione degli arretrati:
20.1 - CODICI PER L'ACCANTONAMENTO DELLE QUOTE DI PENSIONE NON CUMULABILI CON
LA RETRIBUZIONE E CON IL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO
Come anticipato al punto 12, per la gestione delle somme da accantonare per
incumulabilita' della pensione con i redditi da lavoro, e' stato istituito il
codice arretrati "4". Si riepilogano di seguito i valori che possono essere
acquisiti nel campo CODICE ARRETRATI del pannello MNLAN30:
1: tutti gli arretrati sono disponibili e vengono corrisposti quale primo pa-
gamento. Il codice "1" deve essere utilizzato nel caso in cui il pensiona-
to, dalla decorrenza della pensione al momento della liquidazione, non ab-
bia prestato attivita' lavorativa;
3: viene reso disponibile per il primo pagamento l'importo di pensione al net-
to delle quote incumulabili con la retribuzione e dei trattamenti di fami-
glia, che si riferiscono al periodo dalla decorrenza della pensione alla
fine del mese di calcolo degli arretrati. Il codice "3" deve essere uti-
lizzato nel caso in cui il pensionato abbia prestato attivita' di lavoro
dipendente, anche per una parte soltanto del periodo che intercorre fra la
decorrenza della pensione ed il momento della liquidazione;
4: viene reso disponibile per il primo pagamento l'importo di pensione al net-
to delle quote incumulabili con il reddito da lavoro autonomo relative al
periodo dalla decorrenza della pensione al 31 dicembre dell'anno precedente
quello in competenza del quale viene liquidata la pensione. Il codice "4"
deve essere utilizzato nel caso in cui il pensionato abbia prestato attivi-
ta' di lavoro autonomo, anche per una parte soltanto del periodo che inter-
corre fra la decorrenza della pensione ed il 31 dicembre dell'anno prece-
dente quello di liquidazione e, nello stesso periodo, non abbia prestato
attivita' di lavoro dipendente. Ovviamente l'accantonamento viene effet-
tuato per le sole pensioni per le quali vengono determinate le quote incu-
mulabili.
20.2 - TRATTAZIONE AI FINI IRPEF DELLE QUOTE DI PENSIONE NON CUMULABILI CON LA
RETRIBUZIONE E CON IL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO
Le quote di pensione incumulabili con la retribuzione, relativamente al perio-
do dalla decorrenza al mese finale di calcolo degli arretrati, o con il reddi-
to da lavoro autonomo, relativamente al periodo dalla decorrenza della pen-
sione al 31 dicembre dell'anno precedente quello in competenza del quale e'
stata liquidata la pensione, accantonate a seguito della segnalazione, rispet-
tivamente, del codice "3", ovvero del codice "4", vengono rese disponibili, a
mezzo mod. P.1 r/ott, al lordo delle ritenute IRPEF ed SSN.
Cio' consente, nel caso in cui le quote debbano essere reincassate, di effet-
tuare immediatamente le corrette contabilizzazioni, senza dover provvedere al-
la rettifica della certificazione fiscale ed allo storno delle ritenute era-
riali relative alle somme accantonate.
Nel caso in cui le somme accantonate per attivita' lavorativa debbano essere
corrisposte al pensionato, in tutto ovvero in parte, la Sede dovra' provvedere
all'assoggettamento ad IRPEF ed SSN, ed alla rettifica della certificazione
fiscale, da effettuarsi segnalando i dati "in aggiunta" a mezzo della procedu-
ra illustrata con circolare n. 122 del 5 maggio 1995.
Nel caso in cui debbano essere corrisposte al pensionato le sole somme accan-
tonate per trattamenti di famiglia, non si dovra' ovviamente procedere ad al-
cuna ritenuta IRPEF ne' ad alcuna segnalazione di rettifica dell'imponibile
fiscale.
L'adozione dei nuovi criteri, resi utilizzabili anche per effetto delle dispo-
sizioni che, nel regolare il diritto alla pensione di vecchiaia, richiedono la
cessazione dell'attivita' di lavoro dipendente, consente l'esatta determina-
zione dei dati fiscali senza che si renda necessario provvedere a successive
rettifiche.
Ovviamente, i nuovi criteri potranno comportare effettivi vantaggi nelle atti-
vita' gestionali nel solo caso in cui i codici che regolano l'accantonamento
delle quote non cumulabili vengano utilizzati correttamente.
L'importo mensile di pensione al netto delle quote non cumulabili, relative ai
mesi dell'anno in corso fino alla data di calcolo degli arretrati, viene regi-
strato nel campo GP5HD03, al fine di successivi ricalcoli della certificazione
fiscale nel corso dello stesso anno.
20.3 - RECUPERI DA EFFETTUARE SUGLI ARRETRATI
I campi TRATTENUTE e ACCONTI del pannello MNLAN30 (allegato 20), sono stati
sostituiti dai nuovi campi TRATT. DEDUCIBILI IRPEF e TRATT. NON DEDUC. IRPEF,
che consentono alle Sedi di effettuare segnalazione distinte degli importi dei
recuperi da operare sugli arretrati.
La procedura di liquidazione provvede a determinare l'imponibile e ad assog-
gettare ad IRPEF e al contributo SSN gli arretrati al netto dell'importo se-
gnalato nel campo TRATT. DEDUCIBILI IRPEF, e al lordo dell'importo segnalato
nel campo TRATT. NON DEDUC. IRPEF.
Per quanto attiene alla determinazione del regime tributario dei recuperi si
rinvia alla circolare n. 745 RG - n. 895 EAD/10 del 17 gennaio 1984.
Si rammenta che devono essere dedotte dall'imponibile solo le somme da recu-
perare che sono state a suo tempo assoggettate e certificate fiscalmente, con
esclusione, pertanto, delle somme non assoggettate a ritenuta (quali gli ac-
conti, i trattamenti di famiglia, i trattamenti di mobilita', ecc.) ovvero
delle somme gia' assoggettate a ritenuta per le quali la Sede ha gia' effet-
tuato una rettifica e quindi non sono state certificate.
L'adozione dei nuovi criteri consente, anche in questo caso, l'esatta determi-
nazione dei dati fiscali senza che si renda necessario provvedere a successive
rettifiche.
Al riguardo si fa presente che e' in corso di modifica anche la procedura di
ricostituzione delle pensioni, per l'assoggettamento e la certificazione delle
somme "corrisposte" anziche', come finora effettuato, delle somme "dovute".
20.4 - CALCOLO DEGLI ARRETRATI AL 31 GENNAIO PER LE PENSIONI IN PAGAMENTO NEI
MESI PARI
Per consentire la corresponsione immediata degli arretrati maturati al 31 gen-
naio, per le pensioni in pagamento nei mesi pari calcolate nei primi giorni
dell'anno, senza che si debba attendere la data del 1 febbraio, la procedura
e' stata modificata per predisporre un mod. P.1 r/ott, localizzato all'ufficio
pagatore prescelto dal pensionato, relativo agli arretrati maturati.
Il pagamento degli arretrati deve essere effettuato con ogni immediatezza, se-
condo le istruzioni illustrate con la circolare n. 4 del 8 gennaio 1996.
20.5 - RECUPERI SUGLI ARRETRATI
Qualora vengano segnalati nei campi TRATT. DEDUCICIBILI IRPEF e TRATT. NON
DEDUC. IRPEF importi da recuperare sugli arretrati viene stampato un modello
P.1 r/ott localizzato all'ufficio pagatore Z09. Non e' pertanto piu' prevista
la stampa dei modelli P.7/tr/s.
Le Sedi dovranno contabilizzare i modelli P.1 r /ott con i consueti criteri e
provvedere alla loro lettura ottica.
Qualora vengano segnalati recuperi di importo superiore agli arretrati, la
procedura provvede alla predisposizione del modello P.1 r /ott di importo pari
agli arretrati recuperati e predispone il modello C.N.R. con l'indicazione del
residuo recupero che la Sede deve provvedere a gestire.
20.6 - MODELLO TCONG.PL E MODELLO 150/TP
Oltre alla stampa del consueto modello 150/TP, la procedura provvede alla
stampa del nuovo modello TCONG.PL sul quale sono riepilogati gli importi annui
della pensione, suddivisi tra importo di pensione, importo dei trattamenti di
famiglia, importo dei benefici combattentistici e importo dell'assegno di ac-
compagnamento.
20.7 - LOCALIZZAZIONE AD UFFICIO PAGATORE ESA
Le pensioni con un importo mensile complessivo, al lordo delle trattenute era-
riali, inferiore a lire 3.000 mensili, vengono localizzate all'ufficio pagato-
re di sede ESA.
L'importo di riferimento e' determinato sommando il contenuto dei campi
GP5KC03, GP5KC05 e GP5KM21 del data base pensioni.
21 - NUOVO PANNELLO MNLRED0 PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI REDDITUALI
Il pannello MNLRED0 della procedura e' stato ristrutturato per consentire la
segnalazione oltre che dei dati reddituali per l'integrazione al minimo anche
dei dati necessari all'applicazione della disciplina di incumulabilita' previ-
sta dalla legge n. 335.
La prima parte del pannello, da utilizzarsi per la segnalazione dei dati red-
dituali, consente l'acquisizione di un massimo di cinque elementi, composti
dei seguenti sottocampi:
Anno: deve essere indicato l'anno di riferimento della registra-
zione del reddito;
Stato civile: deve essere indicato lo stato civile del pensionato, rela-
tivo all'anno di riferimento del reddito;
Reddito pens. deve essere indicato il reddito complessivo annuo del
complessivo: pensionato, utile per l'integrazione al minimo della pen-
sione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 638 , per
l'integrazione dell'assegno di invalidita' ai sensi del-
l'articolo 1 della legge n. 222, nonche' per la verifica
della cumulabilita' della pensione con i redditi del bene-
ficiario ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge n.
335. Il dato deve essere comprensivo dell'importo del "Red-
dito pensionato da lavoro", da indicare nel successivo sot-
tocampo;
Reddito pensionato deve essere indicato il reddito annuo da lavoro dipendente,
da lavoro: autonomo o d'impresa, del titolare dell'assegno di invali-
dita', utile per la determinazione della quota di riduzione
da operare ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge
n. 335. Il dato costituisce un di cui del "Reddito pensio-
nato complessivo", indicato nel precedente sottocampo;
Reddito coniuge: deve essere indicato il reddito complessivo annuo del co-
niuge del pensionato, utile per l'integrazione al minimo
della pensione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 638
e successive modificazioni e per l'integrazione dell'as-
segno di invalidita' ai sensi dell'articolo 1 della legge
n. 222;
Codici: devono essere indicati i codici della tipologia dei redditi
del pensionato. Non e' piu' prevista la segnalazione dei
codici identificativi della tipologia dei redditi del co-
niuge del pensionato.
Il campo codici deve continuare inoltre ad essere utilizza-
to per l'indicazione dei redditi utili per l'applicazione
della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 29 -
31 dicembre 1993, secondo le modalita' illustrate con mes-
saggio n. 15446 del 6 luglio 1995;
Reddito non dich.: deve essere indicato il codice 'X' qualora il pensionato
non abbia dichiarato l'ammontare del reddito.
Il codice 'X' non puo' essere segnalato, nel caso di liqui-
dazione di assegni di invalidita' e di pensioni ai super-
stiti, ai fini dell'applicazione del regime di incumulabi-
lita' previsto dall'articolo 1, commi 41 e 42, della legge
n. 335. In tale caso infatti la procedura richiede obbliga-
toriamente l'indicazione dei dati reddituali.
La seconda parte del pannello, da utilizzarsi per la segnalazione dei dati re-
lativi alla rendita INAIL, consente l'acquisizione di un massimo di cinque e-
lementi, composti dei seguenti sottocampi:
Decorrenza: deve essere indicata la decorrenza della rendita (MMAA);
Importo: deve essere indicato l'importo mensile della rendita, rela-
tivo alla decorrenza della registrazione;
Stesso evento: deve essere acquisito il valore 'SI' nel caso in cui la
rendita derivi dallo stesso evento che ha dato luogo al-
l'assegno di invalidita', alla pensione di inabilita' ovve-
ro alla pensione ai superstiti;
deve essere acquisito il valore 'NO' nel caso in cui la
rendita derivi da evento diverso.
Nel pannello sono inoltre previsti i campi necessari per l'attribuzione del-
l'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per
inabilita':
Diritto: deve essere acquisito il valore 'SI', ai fini dell'attribu-
zione dell'assegno;
Decorrenza: deve essere indicata la decorrenza dell'assegno (MMAA).
22 - NUOVO PANNELLO MNLCR21 PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI DEI SUPPLEMENTI
Il pannello MNLCR21 della procedura, per la segnalazione dei dati dei supple-
menti, e' stato ristrutturato, oltre che per la segnalazione dei dati necessa-
ri per il calcolo della quota contributiva dei supplementi in applicazione
della legge n. 335, anche per consentire la segnalazione dei dati necessari
per la determinazione delle quote A e B dei supplementi, da acquisire con le
stesse modalita' utilizzate per le quote di pensione illustrate con messaggio
n. 8204 del 3 giugno 1994 (allegato 21).
Il pannello consente la segnalazione di 6 supplementi o quote di supplemento.
Per ogni registrazione sono previsti i seguenti sottocampi:
Gest.: deve essere indicato il codice della gestione nella quale
viene liquidato il supplemento. In particolare devono essere
segnalati i seguenti codici:
1 per i supplementi a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti;
2 per i supplementi a carico della Gestione coltivatori di-
retti, coloni e mezzadri;
3 per i supplementi a carico della Gestione artigiani;
4 per i supplementi a carico della Gestione esercenti attivi-
ta' commerciali;
6 per i supplementi concessi per l'attribuzione dei benefici
combattentistici ai sensi della legge 24 maggio 1970, n.
336;
7 per i supplementi relativi alle pensioni di categoria VOMIN
e SOMIN;
8 per i supplementi relativi alle pensioni di categoria PMO;
9 per i supplementi in favore dei lavoratori portuali cancel-
lati dai registri per inabilita' al lavoro portuale e per i
supplementi per prepensionamento su pensioni e assegni di
invalidita';
Q. Pens.: deve essere indicato il codice che identifica la quota relati-
va alla registrazione. In particolare devono essere segnalati
i seguenti codici:
A per la segnalazione della quota di supplemento relativa al-
le anzianita' contributive maturate anteriormente al 1
gennaio 1993;
B per la segnalazione della quota di supplemento relativa al-
le anzianita' contributive maturate a partire dal 1 gen-
naio 1993 in poi;
Decorr.: deve essere segnalata la decorrenza (MMAA) del supplemento. A
seguito della ristrutturazione del pannello, che prevede l'in-
dicazione della quota di supplemento, in luogo dei "codici de-
correnza" 61, 62, 63 e 64 che identificavano la quota di sup-
plemento relativa alle anzianita' contributive maturate a par-
tire dal 1 gennaio 1993 in poi, deve essere indicato il mese
effettivo di decorrenza del supplemento;
Sett.: deve essere indicato, per i supplementi da liquidare in forma
retributiva, il numero di settimane relativo al supplemento
ovvero alla quota di supplemento della registrazione;
R.M.S.: deve essere indicata, per i supplementi da liquidare in forma
retributiva, la retribuzione media settimanale relativa al
supplemento ovvero alla quota di supplemento della registra-
zione;
Ammontare il campo verra' utilizzato per l'indicazione dell'ammontare
dei contributi: dei contributi utili per il calcolo del supplemento ovvero
della quota di supplemento da liquidare con il sistema contri-
butivo introdotto dalla legge n. 335. Per la segnalazione del
dato si fa riserva di successive istruzioni;
Montante o IVS: il campo verra' utilizzato per l'indicazione del montante con-
tributivo utile per il calcolo del supplemento, ovvero della
quota di supplemento da liquidare con il sistema contributivo
introdotto dalla legge n. 335. Per la segnalazione del dato si
fa riserva di successive istruzioni.
Il campo continua ad essere utilizzato per la segnalazione
dell'importo IVS relativo ai supplementi da liquidare in forma
contributiva a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
secondo la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vi-
gore della legge 23 aprile 1981, n. 155 e per i supplementi
delle gestioni dei lavoratori autonomi aventi decorrenza ante-
riore al 1 gennaio 1996.
23 - CONVERSIONE DEGLI ARCHIVI
Le modifiche apportate alla procedura di liquidazione delle pensioni, in par-
ticolare per quanto attiene la segnalazione dei dati per l'applicazione del-
l'articolo 1, commi 41, 42 e 43, della legge n. 335 e le nuove modalita' di
gestione delle somme da accantonare per incumulabilita' della pensione con la
retribuzione e con i redditi da lavoro autonomo, comportano la necessita' di
integrare ovvero di modificare i dati delle pensioni gia' acquisite nel frat-
tempo.
Poiche' l'attuale utilizzo da parte della procedura di due distinti archivi
per le pensioni "esatte" e per quelle "errate" non consente la variazione dei
dati relativi alle pensioni memorizzate come "esatte", per consentire l'inte-
grazione o la modifica dei dati, prima dell'attivazione della fase di calcolo,
la procedura provvede a trasformare in "errate" le pensioni acquisite in pre-
cedenza.
24 - CODICI ERRORE
Si riepilogano di seguito i nuovi codici errore utilizzati dalla procedura in
fase di calcolo:
006 pensione ai superstiti per la quale non sono stati segnalati i dati red-
dituali per l'applicazione dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 335
del 1995;
007 assegno di invalidita' per il quale non sono stati segnalati i dati red-
dituali per l'applicazione dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 335
del 1995;
050 pensione ai superstiti con contitolari che cessano dal diritto nel corso
dell'anno e per la quale sono state segnalate trattenute deducibili dal-
l'IRPEF. In tale caso infatti la procedura non puo' gestire in via auto-
matica la rettifica degli imponibili in quanto non si rende possibile
stabilire a quale contitolare deve essere ridotto l'imponibile;
052 incompatibilita' fra il codice pagamento arretrati e la segnalazione di
trattenute deducibili dall'IRPEF;
293 errore tecnico. Contattare la Direzione centrale per le Pensioni.
25 - PROGRAMMI
I programmi aggiornati sono stati resi disponibili con il
messaggio n. 6146 del 16 gennaio 1996.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato 1
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 1996
1 - TRATTAMENTI MINIMI E PENSIONI SOCIALI
+--------------------------------------------------------------------------+
- - TRATTAMENTI MINIMI - PENSIONI SOCIALI -
- DECORRENZA ------------------------------------------- ED -
- -LAVORATORI DIPENDENTI-LAVORATORI AUTONOMI- ASSEGNI VITALIZI -
--------------+---------------------+-------------------+-------------------
- - - - -
- 1.01.96 - 659.050 - 659.050 - 375.550 -
- - - - -
--------------+---------------------+-------------------+-------------------
-IMPORTI ANNUI- 8.567.650 - 8.567.650 - 4.882.150 -
+--------------------------------------------------------------------------+
2 - AUMENTI PER COSTO VITA
+--------------------------------------------------------------------------+
- Dal 1.01.96: aumento del 5,2 % fino a lire 1.252.900 -
- -
- aumento del 4,68 % sulla parte di pensione compresa -
- tra lire 1.252.901 e lire 1.879.350 -
- -
- aumento del 3,9 % sulla parte di pensione eccedente -
- lire 1.879.350 -
-==========================================================================-
- = A norma dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre -
- 1992, n. 503, con decorrenza dal 1994 gli aumenti a titolo di perequa- -
- zione automatica si applicano sulla base del solo adeguamento al costo -
- della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1 novembre di ogni anno,-
- secondo i criteri previsti dall'articolo 24 della legge 28 febbraio -
- 1986, n. 41. -
- -
- = A norma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la per- -
- centuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per -
- intero sull'importo di pensione non eccedente il doppio del minimo del -
- Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese -
- tra il doppio ed il triplo del minimo la percentuale di aumento e ri- -
- dotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il triplo del -
- minimo la percentuale e ridotta al 75 per cento. -
- -
- = A norma dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con ef- -
- fetto dal 1995 il termine del 1 novembre stabilito, ai fini della pe- -
- requazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del -
- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e differito al 1 gennaio -
- successivo di ogni anno. -
+--------------------------------------------------------------------------+
Allegato 2
PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
TRATTAMENTI MINIMI
+--------------------------------------------------------------------------+
- - DECORRENZA -
- FONDO DI PREVIDENZA -------------------------------------
- - 1.11.94 - 1.01.95 - 1.01.96 -
---------------------------------------+-----------+------------+-----------
- FONDO CLERO - 626.450 - 626.450 - 659.050 -
- - - - -
- Pensioni del Fondo Clero liquidate - - - -
- ai sensi degli articoli 16 e 17 - - - -
- delle leggi n. 579 e n. 580 del - - - -
- 5 luglio 1961 e dell'articolo 25 - - - -
- della legge 22 dicembre 1973,n.903 - 130.655 - 130.655 - 137.450 -
- - - - -
- Maggiorazione delle pensioni del - - - -
- Fondo Clero per ogni anno di con- - - - -
- tribuzione eccedente il decimo - 7.190 - 7.190 - 7.565 -
- - - - -
- FONDO ADDETTI IMPOSTE DI CONSUMO - 556.385 - 556.385 - 585.315 -
- - - - -
- FONDO DIPENDENTI AZIENDE DEL GAS - 626.450 - 626.450 - 659.050 -
- - - - -
- FONDO DIPENDENTI AZIENDE ELETTRICHE - 689.095 - 689.095 - 724.955 -
- - - - -
- FONDO ESATTORIALI - 436.545 - 436.545 - 459.245 -
- - - - -
- FONDO ADDETTI SERVIZI DI TRASPORTO - 626.450 - 626.450 - 659.050 -
- - - - -
- FONDO TELEFONICI - - - -
- - - - -
- Pensioni dirette del Fondo telefoni- - - - -
- ci liquidate con 15 anni di servizio - - - -
- utile - 892.535 - 892.535 - 938.945 -
- - - - -
- Pensioni ai superstiti del Fondo - - - -
- telefonici liquidate con 15 anni - - - -
- di servizio utile - 624.775 - 624.775 - 657.260 -
- -------------------------------------
- - -
- FONDO PER IL PERSONALE DI VOLO - Per le pensioni del Fondo volo non-
- - sono previsti trattamenti minimi -
+--------------------------------------------------------------------------+
Allegato 3
LIMITI DI REDDITO PERSONALE PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI
A NORMA DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N.638
1 - PENSIONI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI
+---------------------------------------------------------------------------+
- -LIMITI DI REDDITO - LIMITI DI REDDITO - LIMITI DI REDDITO PERSONALE -
- - PERSONALE CHE - PERSONALE CHE - CHE CONSENTONO L'INTEGRAZIONE -
-ANNO- ESCLUDONO - CONSENTONO - AL MINIMO TOTALE O PARZIALE -
- - L'INTEGRAZIONE - L'INTEGRAZIONE - A SECONDA DELL'IMPORTO A -
- - AL MINIMO - AL MINIMO INTERO - CALCOLO DELLA PENSIONE -
-----+------------------+-------------------+--------------------------------
-1983-Oltre L. 7.177.300-Fino a L. 3.364.300-Da L. 3.364.301 a L. 7.177.300 -
- - - - -
-1984-Oltre L. 8.325.200-Fino a L. 4.006.900-Da L. 4.006.901 a L. 8.325.300 -
- - - - -
-1985-Oltre L. 8.988.200-Fino a L. 4.253.950-Da L. 4.253.951 a L. 8.988.200 -
- - - - -
-1986-Oltre L. 9.776.000-Fino a L. 4.776.700-Da L. 4.776.701 a L. 9.776.000 -
- - - - -
-1987-Oltre L.10.332.400-Fino a L. 5.041.250-Da L. 5.041.251 a L.10.332.400 -
- - - - -
-1988-Oltre L.10.877.100-Fino a L. 5.307.000-Da L. 5.307.001 a L.10.877.100 -
- - - - -
-1989-Oltre L.11.759.800-Fino a L. 5.680.100-Da L. 5.680.101 a L.11.759.800 -
- - - - -
-1990-Oltre L.12.597.000-Fino a L. 6.085.650-Da L. 6.085.651 a L.12.597.000 -
- - - - -
-1991-Oltre L.13.508.300-Fino a L. 6.496.150-Da L. 6.496.151 a L.13.508.300 -
- - - - -
-1992-Oltre L.14.640.600-Fino a L. 7.188.450-Da L. 7.188.451 a L.14.640.600 -
- - - - -
-1993-Oltre L.15.021.500-Fino a L. 7.407.550-Da L. 7.407.551 a L.15.021.500 -
- - - - -
-1994-Oltre L.15.661.100-Fino a L. 7.758.250-Da L. 7.758.251 a L.15.661.100 -
- - - - -
-1995-Oltre L.16.287.700-Fino a L. 8.143.850-Da L. 8.143.851 a L.16.287.700 -
- - - - -
-1996-Oltre L.17.135.300-Fino a L. 8.567.650-Da L. 8.567.651 a L.17.135.300 -
+---------------------------------------------------------------------------+
segue Allegato 3
LIMITI DI REDDITO PERSONALE PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI
A NORMA DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N.638
2- PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI
2.1 - PENSIONI DI VECCHIAIA, DI ANZIANITA', DI INABILITA', PENSIONI AI
SUPERSTITI E PENSIONI DI INVALIDITA' EROGATE AD INVALIDI CHE HANNO
COMPIUTO L'ETA' PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
+---------------------------------------------------------------------------+
- -LIMITI DI REDDITO - LIMITI DI REDDITO - LIMITI DI REDDITO PERSONALE -
- - PERSONALE CHE - PERSONALE CHE - CHE CONSENTONO L'INTEGRAZIONE -
-ANNO- ESCLUDONO - CONSENTONO - AL MINIMO TOTALE O PARZIALE -
- - L'INTEGRAZIONE - L'INTEGRAZIONE - A SECONDA DELL'IMPORTO A -
- - AL MINIMO - AL MINIMO INTERO - CALCOLO DELLA PENSIONE -
-----+------------------+-------------------+--------------------------------
-1983-Oltre L. 7.177.300-Fino a L. 3.983.100-Da L. 3.983.101 a L. 7.177.300 -
- - - - -
-1984-Oltre L. 8.325.200-Fino a L. 4.713.450-Da L. 4.713.451 a L. 8.325.300 -
- - - - -
-1985-Oltre L. 8.988.200-Fino a L. 5.071.600-Da L. 5.071.601 a L. 8.988.200 -
- - - - -
-1986-Oltre L. 9.776.000-Fino a L. 5.390.800-Da L. 5.390.801 a L. 9.776.000 -
- - - - -
-1987-Oltre L.10.332.400-Fino a L. 5.709.600-Da L. 5.709.601 a L.10.332.400 -
+---------------------------------------------------------------------------+
2.2 - PENSIONI DI INVALIDITA' EROGATE AD INVALIDI CHE NON HANNO
COMPIUTO L'ETA' PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
+---------------------------------------------------------------------------+
- -LIMITI DI REDDITO - LIMITI DI REDDITO - LIMITI DI REDDITO PERSONALE -
- - PERSONALE CHE - PERSONALE CHE - CHE CONSENTONO L'INTEGRAZIONE -
-ANNO- ESCLUDONO - CONSENTONO - AL MINIMO TOTALE O PARZIALE -
- - L'INTEGRAZIONE - L'INTEGRAZIONE - A SECONDA DELL'IMPORTO A -
- - AL MINIMO - AL MINIMO INTERO - CALCOLO DELLA PENSIONE -
-----+------------------+-------------------+--------------------------------
-1983-Oltre L. 7.177.300-Fino a L. 4.322.750-Da L. 4.322.751 a L. 7.177.300 -
- - - - -
-1984-Oltre L. 8.325.200-Fino a L. 5.097.750-Da L. 5.097.751 a L. 8.325.300 -
- - - - -
-1985-Oltre L. 8.988.200-Fino a L. 5.487.950-Da L. 5.487.951 a L. 8.988.200 -
- - - - -
-1986-Oltre L. 9.776.000-Fino a L. 6.094.550-Da L. 6.094.551 a L. 9.776.000 -
- - - - -
-1987-Oltre L.10.332.400-Fino a L. 6.451.750-Da L. 6.451.751 a L.10.332.400 -
+---------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------+
- Dal 1 gennaio 1988 i limiti di reddito che consentono l'integrazione al -
- minimo, totale o parziale, delle pensioni dei lavoratori autonomi sono -
- gli stessi di quelli previsti per le pensioni dei lavoratori dipendenti. -
+---------------------------------------------------------------------------+
segue Allegato 3
LIMITI DI REDDITO CONIUGALE PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI
CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1993, A NORMA DELL'ARTICOLO 6 DELLA
LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N. 638, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 4 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 503, DALL'ARTICOLO 11, COMMA 38,
DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537, E DALL'ARTICOLO 2, COMMA 14, DELLA
LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335
A - PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL'ANNO 1994
+---------------------------------------------------------------------------+
- -LIMITI DI REDDITO - LIMITI DI REDDITO - LIMITI DI REDDITO CONIUGALE -
- - CONIUGALE CHE - CONIUGALE CHE - CHE CONSENTONO L'INTEGRAZIONE -
-ANNO- ESCLUDONO - CONSENTONO - AL MINIMO TOTALE O PARZIALE -
- - L'INTEGRAZIONE - L'INTEGRAZIONE - A SECONDA DELL'IMPORTO A -
- - AL MINIMO - AL MINIMO INTERO - CALCOLO DELLA PENSIONE -
-----+------------------+-------------------+--------------------------------
-1994-Oltre L.39.152.750-Fino a L.31.322.200-Da L.32.322.201 a L.39.152.750 -
- - - - -
-1995-Oltre L.40.719.250-Fino a L.32.575.400-Da L.32.575.401 a L.40.719.250 -
- - - - -
-1996-Oltre L.42.838.250-Fino a L.34.270.600-Da L.34.270.601 a L.42.838.250 -
+---------------------------------------------------------------------------+
B - PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1994
+---------------------------------------------------------------------------+
- -LIMITI DI REDDITO - LIMITI DI REDDITO - LIMITI DI REDDITO CONIUGALE -
- - CONIUGALE CHE - CONIUGALE CHE - CHE CONSENTONO L'INTEGRAZIONE -
-ANNO- ESCLUDONO - CONSENTONO - AL MINIMO TOTALE O PARZIALE -
- - L'INTEGRAZIONE - L'INTEGRAZIONE - A SECONDA DELL'IMPORTO A -
- - AL MINIMO - AL MINIMO INTERO - CALCOLO DELLA PENSIONE -
-----+------------------+-------------------+--------------------------------
-1995-Oltre L.32.575.400-Fino a L.24.431.550-Da L.24.431.551 a L.32.575.400 -
- - - - -
-1996-Oltre L.34.270.600-Fino a L.25.702.950-Da L.25.702.951 a L.34.270.600 -
-----------------------------------------------------------------------------
-Alle pensioni liquidate con decorrenza nell'anno 1994 nei confronti di -
-soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integra- -
-zione al minimo non spetta nel caso in cui il pensionato possieda redditi -
-propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del trattamen- -
-tominimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore -
-al 1 gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un im- -
-porto superiore a 5 volte il trattamento minimo medesimo (articolo 4 del -
-decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, nel testo modificato dall'ar- -
-ticolo 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537). -
- -
-Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 nei confronti -
-di soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'inte- -
-grazione al minimo non spetta nel caso in cui il pensionato possieda red- -
-diti propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del trat- -
-tamento minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in -
-vigore al 1 gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per -
-un importo superiore a 4 volte il trattamento minimo medesimo (articolo 2, -
-comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335). -
+---------------------------------------------------------------------------+
Allegato 4
MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
(legge 29 dicembre 1988, n. 544: articolo 1)
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
PENSIONATI ULTRASESSANTACINQUENNI
+----------------------------------------------------------------------------+
- - - - IMPORTO MENSILE -
- ANNO - PENSIONATO SOLO -PENSIONATO CONIUGATO- MAGGIORAZIONE SPETTANTE -
- - - - -
- - ( A ) - ( B ) - ( vedi NOTE ) -
---------+---------------------------------------------------------------------
----+----------------------------- - - -
- 80.000 - - 1995 - 9.183.850 - 13.824.850
- +(A - ( RP + P )) :13 - - - -
- +(B - ( RF + RP + P )) :13 - ---------+-----------------+----------------
----+----------------------------- - - -
- 80.000 - - 1996 - 9.607.650 - 14.489.800
- +(A - ( RP + P )) :13 -
- - - - +(B - ( RF + RP + P )) :13 -
------------------------------------------------------------------------------
- NOTE -
- -
- (1) La maggiorazione sociale spettante e' quella di importo meno elevato -
- risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale -
- e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. -
- -
- (2) < RP > = Reddito del pensionato da considerare ai fini della maggio- -
- razione sociale. -
- -
- (3) < RF > = Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini -
- della maggiorazione sociale. -
- -
- (4) < P > = Importo della pensione spettante nell'anno. -
- -
- (5) Lire 9.183.850 = somma del trattamento minimo annuo 1995, pari a -
- lire 8.143.850, e della maggiorazione sociale per -
- 13 mensilita', pari a lire 1.040.000 -
- -
- Lire 13.824.850 = somma del limite di reddito personale e dell'im- -
- porto annuo 1995 della pensione sociale, pari a -
- lire 4.641.000. -
- -
- Lire 9.607.650 = somma del trattamento minimo annuo 1996, pari a -
- lire 8.567.650, e della maggiorazione sociale per -
- 13 mensilita', pari a lire 1.040.000 -
- -
- Lire 14.489.800 = somma del limite di reddito personale e dell'im- -
- porto annuo 1996 della pensione sociale, pari a -
- lire 4.882.150. -
- -
+----------------------------------------------------------------------------+
Allegato 5
MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
(legge 29 dicembre 1988, n. 544: articolo 1)
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
PENSIONATI ULTRASESSANTENNI
+----------------------------------------------------------------------------+
- - - - IMPORTO MENSILE -
- ANNO - PENSIONATO SOLO -PENSIONATO CONIUGATO- MAGGIORAZIONE SPETTANTE -
- - - - -
- - ( A ) - ( B ) - ( vedi NOTE ) -
---------+-----------------+--------------------+-----------------------------
- - - - 30.000 -
- 1995 - 8.533.850 - 13.174.850 - +(A - ( RP + P )) :13 -
- - - - +(B - ( RF + RP + P )) :13 -
---------+-----------------+--------------------+-----------------------------
- - - - 30.000 -
- 1996 - 8.957.650 - 13.839.800 - +(A - ( RP + P )) :13 -
- - - - +(B - ( RF + RP + P )) :13 -
-+ +---------------------------------------------------------------------------
-+ - NOTE
- -
- - (1) La maggiorazione sociale spettante e' quella di importo meno elevato
- - risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e
- - della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
- -
- - (2) < RP > = Reddito del pensionato da considerare ai fini della maggio-
-
- razione sociale. -
- -
- (3) < RF > = Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini -
- della maggiorazione sociale. -
- -
- (4) < P > = Importo della pensione spettante nell'anno. -
- -
- (5) Lire 8.533.850 = somma del trattamento minimo annuo 1995, pari a -
- lire 8.143.850, e della maggiorazione sociale per -
- 13 mensilita', pari a lire 390.000. -
- -
- Lire 13.174.850 = somma del limite di reddito personale e dell'im- -
- porto annuo 1995 della pensione sociale, pari a -
- lire 4.641.000. -
- -
- Lire 8.957.650 = somma del trattamento minimo annuo 1996, pari a -
- lire 8.567.650, e della maggiorazione sociale per -
- 13 mensilita', pari a lire 390.000. -
- -
- Lire 13.839.800 = somma del limite di reddito personale e dell'im- -
- porto annuo 1996 della pensione sociale, pari a -
- lire 4.882.150. -
+----------------------------------------------------------------------------+
Allegato 6
LIMITI DI REDDITO ANNUO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D'INVALIDITA'
A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 222.
A) LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI
DI INVALIDITA'.
+---------------------------------------------------------------------------+
- ANNO - PENSIONATO SOLO - PENSIONATO CONIUGATO -
---------+------------------------------+------------------------------------
- 1984 - Oltre lire 5.170.500 - Oltre lire 7.755.750 -
- - - -
- 1985 - Oltre lire 5.607.200 - Oltre lire 8.410.800 -
- - - -
- 1986 - Oltre lire 5.898.200 - Oltre lire 8.847.300 -
- - - -
- 1987 - Oltre lire 6.217.400 - Oltre lire 9.326.100 -
- - - -
- 1988 - Oltre lire 6.545.300 - Oltre lire 9.817.950 -
- - - -
- 1989 - Oltre lire 6.956.400 - Oltre lire 10.434.600 -
- - - -
- 1990 - Oltre lire 7.450.200 - Oltre lire 11.175.300 -
- - - -
- 1991 - Oltre lire 8.022.700 - Oltre lire 12.034.050 -
- - - -
- 1992 - Oltre lire 8.492.400 - Oltre lire 12.738.600 -
- - - -
- 1993 - Oltre lire 8.677.200 - Oltre lire 13.015.800 -
- - - -
- 1994 - Oltre lire 9.007.000 - Oltre lire 13.510.500 -
- - - -
- 1995 - Oltre lire 9.282.000 - Oltre lire 13.923.00
- 1996 - Oltre lire 9.764.300 - Oltre lire 14.646.450 - +-----------------
----------------------------------------------------------+
segue Allegato 6
B) LIMITI DI
REDDITO ANNUO NON INFLUENTI AI FINI DELL'INTEGRAZIONE
DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA', QUALUNQUE SIA L'IMPORTO A CALCOLO
1 - ASSEGNI A CARICO DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI
+---------------------------------------------------------------------------+
- ANNO - PENSIONATO SOLO - PENSIONATO CONIUGATO -
---------+------------------------------+------------------------------------
- 1984 - Fino a lire 852.200 - Fino a lire 3.437.450 -
- - - -
- 1985 - Fino a lire 872.950 - Fino a lire 3.676.550 -
- - - -
- 1986 - Fino a lire 898.900 - Fino a lire 3.848.000 -
- - - -
- 1987 - Fino a lire 926.250 - Fino a lire 4.034.950 -
- - - -
- 1988 - Fino a lire 975.200 - Fino a lire 4.247.850 -
- - - -
- 1989 - Fino a lire 876.700 - Fino a lire 4.354.900 -
- - - -
- 1990 - Fino a lire 938.850 - Fino a lire 4.663.950 -
- - - -
- 1991 - Fino a lire 1.010.550 - Fino a lire 5.021.900 -
- - - -
- 1992 - Fino a lire 1.040.250 - Fino a lire 5.286.450 -
- - - -
- 1993 - Fino a lire 1.063.250 - Fino a lire 5.401.850 -
- - - -
- 1994 - Fino a lire 1.104.150 - Fino a lire 5.607.650 -
- - - -
- 1995 - Fino a lire 1.138.150 - Fino a lire 5.779.150 -
- - - -
- 1996 - Fino a lire 1.196.650 - Fino a lire 6.078.800 -
+---------------------------------------------------------------------------+
2 - ASSEGNI A CARICO DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI
+---------------------------------------------------------------------------+
- ANNO - PENSIONATO SOLO - PENSIONATO CONIUGATO -
---------+------------------------------+------------------------------------
- 1984 - Fino a lire 1.943.050 - Fino a lire 4.528.300 -
- - - -
- 1985 - Fino a lire 2.106.950 - Fino a lire 4.910.550 -
- - - -
- 1986 - Fino a lire 2.216.750 - Fino a lire 5.165.850 -
- - - -
- 1987 - Fino a lire 2.336.750 - Fino a lire 5.445.450 -
-----------------------------------------------------------------------------
- = Dal 1 gennaio 1988 i limiti di reddito non influenti ai fini dell'in- -
- tegrazione degli assegni d'invalidita dei lavoratori autonomi sono gli -
- stessi di quelli previsti per gli assegni dei lavoratori dipendenti. -
- = I limiti di reddito non influenti ai fini dell'integrazione degli asse- -
- gni d'invalidita corrispondono alla differenza tra i limiti di reddito che-
- escludono l'integrazione e l'ammontare annuo del trattamento minimo. -
+---------------------------------------------------------------------------+
Allegato 7
PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE
+----------------------------------------------------------------------------+
- - REDDITO - REDDITO ANNUO DEL PENSIO-- IMPORTO MENSILE -IMPORTO -
- DECOR-- ANNUO DEL - NATO CUMULATO CON IL RED-- DA DETRARRE DALLA -MENSILE -
- RENZA - PENSIONATO- DITO DEL CONIUGE - PENSIONE SOCIALE -PENSIONE-
- - (RP) - (RT) - -SOCIALE -
--------+-----------+--------------------------+--------------------+---------
- - zero - < 14.654.800 - zero - 343.250-
- -> 4.503.500- qualunque - 343.250 - zero -
-1.01.94-< 4.503.500- > 19.158.300 - 343.250 - zero -
- -< 4.503.500- < 14.654.800 - RP:13 - -
- - - -+ RP:13 (*) - -
- -< 4.503.500->14.654.800 e < 19.158.300-+ (RT-14.654.800):13- -
--------+-----------+--------------------------+--------------------+----------
- - zero -
< 14.654.800 - zero - 357.000- - -> 4.503.500-
qualunque - 357.000 - zero - -1.11.94-< 4.503.500-
> 19.158.300 - 357.000 - zero - - -< 4.503.500-
< 14.654.800 - RP:13 - - - - -
-+ RP:13 (*) - - - -< 4.503.500->14
.654.800 e < 19.158.300-+ (RT-14.654.800):13- - --------+-----------+---
-----------------------+--------------------+--------- - - zero -
< 14.654.800 - zero - 357.000-
- -> 4.641.000- qualunque - 357.000 - zero -
-1.01.95-< 4.641.000- > 19.295.800 - 357.000 - zero -
- -< 4.641.000- < 14.654.800 - RP:13 - -
- - - -+ RP:13 (*) - -
- -< 4.641.000->14.654.800 e < 19.295.800-+ (RT-14.654.800):13- -
--------+-----------+--------------------------+--------------------+---------
- - zero - < 15.416.850 - zero - 375.550-
- -> 4.882.150- qualunque - 375.550 - zero -
-1.01.96-< 4.882.150- > 20.299.000 - 375.550 - zero -
- -< 4.882.150- < 15.416.850 - RP:13 - -
- - - -+ RP:13 (*) - -
- -< 4.882.150->15.416.850 e < 20.299.000-+ (RT-15.416.850):13- -
- - - - - -
-============================================================================-
- (*) Dall'importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il va--
- lore piu elevato derivante dalle due operazioni di calcolo. -
+============================================================================+
Allegato 8
AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
(legge 29 dicembre 1988, n. 544: articolo 2)
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO
+----------------------------------------------------------------------------+
- - - - IMPORTO MENSILE -
- ANNO - PENSIONATO SOLO -PENSIONATO CONIUGATO- AUMENTO SPETTANTE -
- - - - -
- - ( A ) - ( B ) - ( vedi NOTE ) -
---------+-----------------+--------------------+-----------------------------
- - - - 125.000 -
- 1995 - 6.266.000 - 14.409.850 - +(A - ( RPMS+PS)) :13 -
- - - - +(B - (RFMS+RPMS+PS)) :13 -
---------+-----------------+--------------------+-----------------------------
- - - - 125.000 -
- 1996 - 6.507.150 - 15.074.800 - +(A - ( RPMS+PS)) :13 -
- - - - +(B - (RFMS+RPMS+PS)) :13 -
-============================================================================-
- NOTE -
- -
- (1) L'aumento spettante e' quello di importo meno elevato risultante dal -
- calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della somma- -
- toria dei redditi del pensionato e del coniuge. -
- -
- (2) = Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento -
- della pensione sociale. -
- -
- (3) = Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini -
- dell'aumento della pensione sociale. -
- -
- (4) < PS > = Importo della pensione sociale spettante nell'anno, al netto -
- del di lire 10.000 corrisposto sulla tredicesima. -
- -
- (5) Lire 6.266.000 = somma dell'importo annuo 1995 della pensione socia- -
- le, pari a lire 4.641.000, e dell'aumento per 13 -
- mensilita', pari a lire 1.625.000. -
- -
- Lire 14.409.850 = somma del limite di reddito personale e dell'impor- -
- to annuo 1995 del trattamento minimo, pari a li- -
- re 8.143.850. -
- Lire 6.507.150 = somma dell'importo annuo 1996 della pensione socia- -
- le, pari a lire 4.882.150, e dell'aumento per 13 -
- mensilita', pari a lire 1.625.000. -
- -
- Lire 15.074.800 = somma del limite di reddito personale e dell'impor- -
- to annuo 1996 del trattamento minimo, pari a li- -
- re 8.567.650. -
+----------------------------------------------------------------------------+
Allegato 9
LIMITI DI REDDITO PER LA CONCESSIONE DELLE PENSIONI ED ASSEGNI
AI MUTILATI E INVALIDI CIVILI ED AI SORDOMUTI
+--------------------------------------------------------------------------+
- - MUTILATI ED INVALIDI - MUTILATI ED INVALIDI - -
- - CIVILI PARZIALI - CIVILI TOTALI - SORDOMUTI -
-DECORRENZA -----------------------+----------------------+-----------------
- - Reddito - Reddito - Reddito - Reddito - Reddito -
- - personale -cumulativo- personale -cumulativo- personale -
------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------------
- 1.8.1966 - === - === - 96.000 - === - === -
- 1.5.1969 - 156.000 - === - 156.000 - === - 156.000 -
- 1.5.1971 - 156.000 - === - 234.000 - === - 156.000 -
- 1.7.1972 - 234.000 - === - 234.000 - === - 234.000 -
- 1.1.1974 - 286.000 - 1.320.000- 325.000 - 1.320.000- 1.320.000 -
- 1.1.1975 - 455.000 - 1.560.000- 494.000 - 1.560.000- 1.560.000 -
- 1.1.1976 - 548.275 - 1.663.350- 595.270 - 1.663.350- 1.663.350 -
- 1.1.1977 - 624.455 - 1.747.850- 678.015 - 3.120.000- 3.120.000 -
- 1.1.1978 - 746.200 - 1.883.050- 810.255 - 3.255.000- 3.255.000 -
- 1.1.1979 - 846.170 - 2.361.015- 918.775 - 3.366.350- 3.366.350 -
- 1.1.1980 - 964.400 - 3.050.235- 1.047.410 - 3.497.650- 3.497.450 -
- -----------------------+----------------------- -
- - Reddito personale - Reddito personale - -
- -----------------------+----------------------- -
- 1.7.1980 - 2.500.000 - 5.200.000 - 5.200.000 -
- 1.1.1981 - 2.927.500 - 6.089.200 - 6.089.200 -
- 1.1.1982 - 2.927.500 - 7.246.150 - 7.246.150 -
- 1.1.1983 - 2.927.500 - 8.412.780 - 8.412.780 -
- 1.1.1984 - 2.927.500 - 9.742.000 - 9.742.000 -
- 1.2.1985 - 2.927.500 - 10.930.525 - 10.930.525 -
- 1.1.1986 - 2.927.500 - 11.914.270 - 11.914.270 -
- 1.5.1986 - 3.190.975 - 11.914.270 - 11.914.270 -
- 1.1.1987 - 3.411.150 - 12.736.355 - 12.736.355 -
- 1.1.1988 - 3.602.175 - 13.449.590 - 13.449.590 -
- 1.1.1989 - 3.789.490 - 14.148.970 - 14.148.970 -
- 1.1.1990 - 4.035.430 - 15.067.240 - 15.067.240 -
- 1.1.1991 - 4.313.875 - 16.106.880 - 16.106.880 -
- 1.1.1992 - 4.246.200 - 17.374.490 - 17.374.490 -
- 1.1.1993 - 4.338.600 - 18.446.495 - 18.446.495 -
- 1.1.1994 - 4.503.500 - 19.136.395 - 19.136.395 -
- 1.1.1995 - 4.641.000 - 20.026.235 - 20.026.235 -
- 1.1.1996 - 4.882.150 - 21.103.645 - 21.103.645 -
+--------------------------------------------------------------------------+
Allegato 10
FASCE DI RETRIBUZIONE E DI REDDITO PENSIONABILI
PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL'ANNO 1996
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 503
+----------------------------------------------------------------------------+
- - ALIQUOTE -PENSIONE CORRISPONDENTE-
- FASCE DI RETRIBUZIONE - DI RENDIMENTO - ALL'IMPORTO MASSIMO -
- E DI REDDITO - PER LE ANZIANITA' - DELLA FASCIA CON 40 -
- -MATURATE AL 31.12.92- ANNI DI ANZIANITA' CTR-
--------------------------------+--------------------+------------------------
- - -% annua - % mensile - - -
- - Importo -con 40 - per ogni - Importo - Importo -
- Importo annuo - setti- -anni di - settimana - annuo - mensile -
- - manale -anzian. - di anzian.- - -
----------------------+---------+--------+-----------+------------+-----------
-Fino a L. 60.572.000-1.164.847- 80 -0,00153846 - 48.457.591 - 3.727.507-
- - - - - - -
-Oltre L. 60.572.000-1.164.847- - - - -
-fino a L. 80.560.760-1.549.246- - - - -
-Fascia L. 19.988.760- 384.400- 60 -0,0011538 - 11.992.812 - 922.524-
- - - - - - -
-Oltre L. 80.560.760-1.549.246- - - - -
-fino a L. 100.549.520-1.933.645- - - - -
-Fascia L. 19.988.760- 384.400- 50 -0,000961538- 9.994.400 - 768.800-
- - - - - - -
-Oltre L. 100.549.520-1.933.645- 40 -0,00076923 - - -
+----------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
- - ALIQUOTE -PENSIONE CORRISPONDENTE-
- FASCE DI RETRIBUZIONE - DI RENDIMENTO - ALL'IMPORTO MASSIMO -
- E DI REDDITO - PER LE ANZIANITA' - DELLA FASCIA CON 40 -
- -ACQUISITE DAL 1.1.93- ANNI DI ANZIANITA' CTR-
--------------------------------+--------------------+------------------------
- - -% annua - % mensile - - -
- - Importo -con 40 - per ogni - Importo - Importo -
- Importo annuo - setti- -anni di - settimana - annuo - mensile -
- - manale -anzian. - di anzian.- - -
----------------------+---------+--------+-----------+------------+-----------
-Fino a L. 60.572.000-1.164.847- 80 -0,00153846 - 48.457.591 - 3.727.507-
- - - - - - -
-Oltre L. 60.572.000-1.164.847- - - - -
-fino a L. 80.560.760-1.549.246- - - - -
-Fascia L. 19.988.760- 384.400- 64 -0,001230769- 12.792.832 - 984.064-
- - - - - - -
-Oltre L. 80.560.760-1.549.246- - - - -
-fino a L. 100.549.520-1.933.645- - - - -
-Fascia 19.988.760- 384.400- 54 -0,001038461- 10.793.952 - 830.304-
- - - - - - -
-Oltre L. 100.549.520-1.933.645- - - - -
-fino a L. 115.086.800-2.213.208- - - - -
-Fascia L. 14.537.280- 279.564- 44 -0,000846153- 6.396.416 - 492.032-
- - - - - - -
-Oltre L. 115.086.520-2.213.208- 36 -0,000692307- - -
+----------------------------------------------------------------------------+
Allegato 11
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
Detrazioni d'imposta spettanti per l'anno 1996
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1995)
+--------------------------------------------------------------------------+
- DETRAZIONE - IMPORTO ANNUO - IMPORTO MENSILE -
---------------------------------------+-----------------+------------------
- = Detrazione per spese inerenti alla - - -
- produzione del reddito da lavoro - - -
- dipendente o da pensione - 784.634 - 65.386 -
- - - -
- = Detrazioni per carichi di famiglia:- - -
- - - -
- A) Coniuge non legalmente ed - - -
- effettivamente separato - 817.552 - 68.129 -
- - - -
- B) Figli minori di eta o permanen- - - -
- temente inabili al lavoro e fi- - - -
- gli di eta non superiore a 26 - - -
- anni dediti agli studi o a ti- - - -
- rocinio gratuito (compresi i - - -
- figli naturali riconosciuti, - - -
- i figli adottivi e gli affi- - - -
- dati o affiliati): - - -
- - - -
- . per ciascun figlio in - - -
- misura semplice - 94.437 - 7.870 -
- - - -
- . per ciascun figlio in - - -
- misura doppia - 188.874 - 15.740 -
- - - -
- C) Familiari indicati nell'art.433 - - -
- del codice civile,esclusi quel- - - -
- li previsti alla precedente - - -
- lettera B), che convivano con - - -
- il contribuente o percepiscano - - -
- assegni alimentari non risul- - - -
- tanti da provvedimenti della - - -
- Autorita giudiziaria: - - -
- - - -
- . per ciascun familiare - 130.592 - 10.883 -
- - - -
- = Ulteriore detrazione per redditi di- - -
- lavoro dipendente e di pensione: - - -
- - - -
- C Reddito fino a lire 15.000.000 - 244.996 - 20.416 -
- - - -
- C Da L. 15.000.001 a L. 15.100.000 - 207.309 - 17.276 -
- - - -
- C Da L. 15.100.001 a L. 15.200.000 - 131.904 - 10.992 -
- - - -
- C Da L. 15.200.001 a L. 15.300.000 - 47.085 - 3.924 -
+--------------------------------------------------------------------------+
Allegato 12
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
ALIQUOTE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 1992
(articolo 9 decreto legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438)
ALIQUOTE PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA MENSILE
+----------------------------------------------------------------------+
- IMPONIBILE MENSILE - ALIQUOTA - CORRETTIVO - IMPOSTA LORDA -
----------------------------- - DA -SUL LIMITE MASSIMO-
- Oltre lire - Fino a lire - % - DETRARRE - DELLO SCAGLIONE -
--------------+-------------+----------+------------+-------------------
- - 600.000 - 10 - ------ - 60.000 -
- 600.000 - 1.200.000 - 22 - 72.000 - 192.000 -
- 1.200.000 - 2.500.000 - 27 - 132.000 - 543.000 -
- 2.500.000 - 5.000.000 - 34 - 307.000 - 1.393.000 -
- 5.000.000 - 12.500.000 - 41 - 657.000 - 4.468.000 -
- 12.500.000 - 25.000.000 - 46 - 1.282.000 - 10.218.000 -
- 25.000.000 - - 51 - 2.532.000 - -
+----------------------------------------------------------------------+
ALIQUOTE PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA ANNUA
+----------------------------------------------------------------------+
- IMPONIBILE ANNUO - ALIQUOTA - CORRETTIVO - IMPOSTA LORDA -
----------------------------- - DA -SUL LIMITE MASSIMO-
- Oltre lire - Fino a lire - % - DETRARRE - DELLO SCAGLIONE -
--------------+-------------+----------+------------+-------------------
- - 7.200.000 - 10 - ------ - 720.000 -
- 7.200.000 - 14.400.000 - 22 - 864.000 - 2.304.000 -
- 14.400.000 - 30.000.000 - 27 - 1.584.000 - 6.516.000 -
- 30.000.000 - 60.000.000 - 34 - 3.684.000 - 16.716.000 -
- 60.000.000 - 150.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
41 - 7.884.000 - 53.616.0 000000000000000000000000000000
- - 150.000.000 - 300.000.000 - 46 - 15.384.000 - 122.616.666
- - 300.000.000 - - 51 - 30.384.000 -
- +-----------------------------------------------------------------
---+ +-------------------------------------------------------------------
---+ - NOTA
- -
- - Per calcolare l'imposta lorda, applicare l'aliquota prevista per l
o - - scaglione nel quale e compreso il reddito e sottrarre dal risultat
o - - il correttivo indicato per lo scaglione stesso.
- +-------------------------------------------------------------------
---+
Alle
gato 13
MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
AI FINI DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
(articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389)
+---------------------------------------------------------------------+
- - IMPORTO - PERCENTUALE - - -
- - MENSILE DEL -DI RAGGUAGLIO- MINIMALE - MINIMALE -
- PERIODO - TRATTAMENTO - DELLA - RETRIBUTIVO - RETRIBUTIVO -
- - MINIMO DI -RETRIBUZIONE - SETTIMANALE - ANNUO -
- - PENSIONE - - - -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.84 - - - - -
- 31.12.84 - 320.200 - 30 - 96.090 - 4.996.680 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.85 - - - - -
- 31.12.85 - 345.700 - 30 - 103.710 - 5.392.920 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.86 - - - - -
- 31.12.86 - 376.000 - 30 - 112.800 - 5.865.600 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.87 - - - - -
- 31.12.87 - 397.400 - 30 - 119.220 - 6.199.440 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.88 - - - - -
- 31.12.88 - 418.350 - 30 - 125.505 - 6.526.260 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.89 - - - - -
- 31.12.89 - 452.300 - 40 - 180.920 - 9.407.840 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.90 - - - - -
- 31.12.90 - 484.500 - 40 - 193.800 - 10.077.600 -
-------------+-------------+-------------+-------------------------------------
---------------------------------------------------------+---------------
- 01.01.91 - - - - -
- 31.12.91 - 519.550 - 40 - 207.820 - 10.806.640 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.92 - - - - -
- 31.12.92 - 563.100 - 40 - 225.240 - 11.712.480 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.93 - - - - -
- 31.12.93 - 577.750 - 40 - 231.100 - 12.017.200 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.94 - - - - -
- 31.12.94 - 602.350 - 40 - 240.940 - 12.528.880 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.95 - - - - -
- 31.12.95 - 626.450 - 40 - 250.580 - 13.030.160 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.96 - - - - -
- 31.12.96 - 659.050 - 40 - 263.620 - 13.708.240 -
+---------------------------------------------------------------------+
Allegato 14
TABELLA F
(articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335)
+--------------------------------------------------------------------------+
- Tabella relativa ai cumuli fra trattamenti pensionistici ai superstiti -
- e redditi del beneficiario -
----------------------------------------------------------------------------
- Ammontare dei redditi - Percentuali di riduzione -
------------------------------------+---------------------------------------
- Reddito superiore a 3 volte il - -
- trattamento minimo annuo del - -
- Fondo pensioni lavoratori di- - 25 per cento del trattamento -
- pendenti, calcolato in misura - di reversibilita' -
- pari a 13 volte l'importo in - -
- vigore al 1 gennaio - -
------------------------------------+---------------------------------------
- Reddito superiore a 4 volte il - -
- trattamento minimo annuo del - -
- Fondo pensioni lavoratori di- - 40 per cento del trattamento -
- pendenti, calcolato in misura - di reversibilita' -
- pari a 13 volte l'importo in - -
- vigore al 1 gennaio - -
------------------------------------+---------------------------------------
- Reddito superiore a 5 volte il - -
- trattamento minimo annuo del - -
- Fondo pensioni lavoratori di- - 50 per cento del trattamento -
- pendenti, calcolato in misura - di reversibilita' -
- pari a 13 volte l'importo in - -
- vigore al 1 gennaio - -
+--------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------+
- Anno - Ammontare dei redditi - Percentuali di riduzione -
-------+------------------------------------+-------------------------------
- - fino a lire 24.431.550- nessuna -
- -------------------------------------+-------------------------------
- -da lire 24.431.551 a lire 32.575.400- 25 per cento -
- 1995 -------------------------------------+-------------------------------
- -da lire 32.575.401 a lire 40.719.250- 40 per cento -
- -------------------------------------+-------------------------------
- -da lire 40.719.251 in poi - 50 per cento -
-------+------------------------------------+-------------------------------
- - fino a lire 25.702.950- nessuna -
- -------------------------------------+-------------------------------
- -da lire 25.702.951 a lire 34.270.600- 25 per cento -
- 1996 -------------------------------------+-------------------------------
- -da lire 34.270.601 a lire 42.838.250- 40 per cento -
- -------------------------------------+-------------------------------
- -da lire 42.838.251 in poi - 50 per cento -
+--------------------------------------------------------------------------+
Allegato 15
si omette la trasmissione
Allegato 16
TABELLA G
(articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335)
+--------------------------------------------------------------------------+
- Tabella relativa ai cumuli fra assegno di invalidita -
- e redditi da lavoro -
- Redditi - Percentuali di riduzione -
------------------------------------+---------------------------------------
- Reddito superiore a 4 volte il - -
- trattamento minimo annuo del - -
- Fondo pensioni lavoratori di- - 25 per cento dell'importo -
- pendenti, calcolato in misura - dell'assegno -
- pari a 13 volte l'importo in - -
- vigore al 1 gennaio - -
------------------------------------+---------------------------------------
- Reddito superiore a 5 volte il - -
- trattamento minimo annuo del - -
- Fondo pensioni lavoratori di- - 50 per cento dell'importo -
- pendenti, calcolato in misura - dell'assegno -
- pari a 13 volte l'importo in - -
- vigore al 1 gennaio - -
+--------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------+
- Anno - Ammontare dei redditi - Percentuali di riduzione -
-------+------------------------------------+-------------------------------
- - fino a lire 32.575.400- nessuna -
- -------------------------------------+-------------------------------
- 1995 -da lire 32.575.401 a lire 40.719.250- 25 per cento -
- -------------------------------------+-------------------------------
- -da lire 40.719.251 in poi - 50 per cento -
-------+------------------------------------+-------------------------------
- - fino a lire 34.270.600- nessuna -
------------------
- -da lire 34.270.601 a lire 42.838.250- 25 per cento -
- 1996 -------------------------------------+-------------------------------
- -da lire 42.838.251 in poi - 50 per cento -
+--------------------------------------------------------------------------+
-----------------------
TRATTAMENTO MINIMO ANNUO 1995 = lire 8.143.850
TRATTAMENTO MINIMO ANNUO 1996 = lire 8.567.650
Allegato 17
si omette la trasmissione
Allegato 18
si omette la trasmissione
Allegato 19
si omette la trasmissione
Allegato 20
si omette la trasmissione
Allegato 21
si omette la trasmissione