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Circolare 91 del 20 aprile 1996
Oggetto:
Articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n.335. Incumulabilità dei trattamenti pensioni stici con la rendita vitalizia liquidata a norma del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124.
1 - PREMESSA
L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
dispone che "le pensioni di inabilita', di reversibilita' e
l'assegno ordinario di invalidita' a carico dell'assicura-
zione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul
lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la
rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidan-
te, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assi-
curazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della
rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali
piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore
della presente legge con riassorbimento sui futuri miglio-
ramenti".
Con circolare n. 234 del 25 agosto 1995 e con circolare n.14
del 16 gennaio 1996 sono state fornite istruzioni per
l'applicazione delle disposizioni in parola. Con messaggio
n.14514 dell'11 marzo 1996 sono state impar-
tite istruzioni per la liquidazione delle pensioni ai
superstiti, delle pensioni di inabilita' e degli assegni
ordinari di invalidita' riconosciuti in conseguenza di
infortunio sul lavoro o malattia professionale a titolari di
rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento ai sensi
del predetto D.P.R. n. 1124, anche nei casi in cui la
rendita e' di importo pari o superiore alla prestazione in
liquidazione.
Con messaggio n. 8617 del 2 febbraio 1996 e'
stato precisato che l'incumulabilita' della pensione ai
superstiti disciplinata dall'articolo 1, comma 43, della
legge n.335 deve trovare applicazione anche nel caso di
titolare di pensione di vecchiaia deceduto a seguito di
infortunio sul lavoro o malattia professionale che ha dato
luogo alla liquidazione della rendita vitalizia a norma del
richiamato D.P.R. n.1124.
2 - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE O DELL'ASSEGNO NEI CONFRONTI
DI SOGGETTI CHE ABBIANO IN CORSO DOMANDA DI RENDITA
VITALIZIA PER INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFES-
SIONALE
Da parte di alcune Sedi sono stati chiesti chiarimenti in
ordine ai criteri da seguire nei casi in cui sia stata
presentata domanda di pensione da parte di soggetti che
abbiano presentato al competente Ente domanda di rendita
vitalizia a norma del D.P.R. n. 1124 non ancora definita.
Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.
L'incumulabilita' disciplinata dall'articolo 1, comma 43,
della legge n. 335 opera nei casi in cui l'interessato sia
titolare di rendita vitalizia.
Nelle more di definizione della domanda di rendita vitalizia
non puo' pertanto essere sospesa la definizione della
domanda di pensione. Peraltro, in tali casi dovra' farsi
luogo alla liquidazione della pensione in via provvisoria.
Nel provvedimento di comunicazione della liquidazione della
pensione effettuata in via provvisoria dovra' essere fatto
presente che l'interessato e' tenuto a denunciare all'Isti-
tuto, ai sensi dell' articolo 2 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338, entro 30 giorni dal suo verificarsi, la liquida-
zione di rendita vitalizia a norma del D.P.R. n.1124 e che
la liquidazione della rendita comportera' il recupero,
totale o parziale, degli importi di pensione gia' corrispo-
sti, incumulabili con la rendita.
Contestualmente dovra' essere data comunicazione della
liquidazione della prestazione alla struttura periferica
dell'Ente competente all'erogazione della rendita vitalizia
per infortunio o malattia professionale, alla quale dovra'
essere chiesto di dare tempestiva comunicazione dell'esito
della relativa pratica.
Nei casi in cui da parte del competente Ente venga comuni-
cato che la domanda di rendita vitalizia per infortunio o
malattia professionale e' stata definita negativamente e che
in ordine alla stessa non pende ricorso dovra' essere data
comunicazione all'interessato che la prestazione deve
intendersi liquidata in via definitiva. Nei casi in cui
venga comunicato che la domanda di rendita vitalizia e'
stata definita positivamente, dovranno essere avviate con
immediatezza le procedure di ricostituzione della presta-
zione e di recupero delle somme incumulabili con la rendita
vitalizia, in applicazione dell'articolo 1, comma 43, della
legge n. 335.
3 - LIQUIDAZIONE IN CAPITALE DELLA RENDITA
Le disposizioni dell'articolo 1, comma 43, della legge n.335
in ordine all'incumulabilita' delle pensioni di inabilita',
delle pensioni ai superstiti e dell'assegno ordinario di
invalidita' non trovano applicazione nelle ipotesi di
indennizzo in capitale dell'inabilita' permanente.
L'incumulabilita' di cui all'articolo 1, comma 43, cessa
pertanto di operare nei casi di liquidazione della rendita
in capitale. E' questa, ad esempio, la situazione discipli-
nata dall'articolo 75 del D.P.R. n.1124 del 1965, secondo il
quale, trascorso un decennio dalla data di costituzione
della rendita, si deve far luogo alla liquidazione della
rendita in capitale, qualora il grado di inabilita' perma-
nente risulti determinato in maniera definitiva in misura
superiore al dieci ed inferiore al sedici per cento.
4 - RENDITA DI PASSAGGIO
L'incumulabilita' prevista dall'articolo 1, comma 43, della
legge n. 335 non opera nelle ipotesi di liquidazione della
rendita di passaggio disciplinata dall'articolo 150 del
D.P.R. n.1124 in favore dei lavoratori affetti da silicosi o
da asbestosi con inabilita' permanente non superiore all'80
per cento, che abbiano cessato l'attivita' lavorativa.
5 - ASSEGNO PRIVILEGIATO DI INVALIDITA', PENSIONE PRIVILEGIATA DI INABILITA' E PENSIONE PRIVILEGIATA AI SUPERSTITI PER CAUSA DI SERVIZIO
L'incumulabilita' prevista dall'articolo 1, comma 43, della
legge n. 335 non opera nei casi di liquidazione dell'assegno
privilegiato di invalidita', della pensione privilegiata di
inabilita' e della pensione privilegiata ai superstiti a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti.
A norma dell'articolo 6 della legge 12 giugno 1984, n.222, i
trattamenti in parola non sono infatti riconosciuti quando
dall'evento che ha determinato l'insorgenza dell'invalidita'
o dell'inabilita' o il decesso, riconducibili con nesso
diretto di causalita' al servizio prestato dall'assicurato
nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo
assicurativo per l'invalidita', la vecchiaia ed i supersti-
ti, derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(circolare n. 53616 A.G.O./262 del 3 dicembre 1984 e circo-
lare n. 4396 O/82 del 10 aprile 1985).
6 - ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE NEL CASO DI MORTE DEL
TITOLARE DI RENDITA AVVENUTA PER CAUSE NON DIPENDENTI
DALL'INFORTUNIO O DALLA MALATTIA PROFESSIONALE
L'incumulabilita' prevista dall'articolo 1, comma 43, della
legge n. 335 non opera nelle ipotesi di liquidazione
dell'assegno continuativo mensile, istituito dalla legge 5
maggio 1976, n. 248, e successive modificazioni, in favore
del coniuge e dei figli superstiti di cui all'articolo 85
del D.P.R. n.1124, nel caso di morte, avvenuta per cause non
dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale,
del titolare di rendita per inabilita' permanente di grado
non inferiore al 65 per cento.
Per fruire dell'assegno continuativo in parola, i superstiti
non debbono aver titolo a rendite o a prestazioni economiche
previdenziali, comprese le pensioni di guerra, erogate con
carattere di continuita' dallo Stato, enti pubblici o
organismi stranieri, ne' comunque debbono godere di redditi
a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a quello
dell'assegno. Qualora le rendite, le prestazioni e i redditi
siano di importo inferiore all'assegno, i superstiti hanno
diritto a percepire la prestazione ridotta in misura corri-
spondente.
7 - ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA
L'incumulabilita' prevista dall'articolo 1, comma 43, non
opera per le somme corrisposte ad integrazione della rendita
vitalizia a titolo di assegno per l'assistenza personale e
continuativa disciplinato ai sensi degli articoli 76 e 128
del D.P.R. n.1124 del 1965.
A norma dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n.222,
l'assegno per l'assistenza personale e continuativa liqui-
dato dall'INPS ai titolari di pensione di inabilita' e'
incompatibile con l'analogo assegno liquidato a norma delle
richiamate disposizioni del D.P.R. n.1124 (circolare n.53616
A.G.O./262 del 3 dicembre 1984 e circolare n.53638 A.G.O.
del 28 maggio 1987).
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO