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Circolare 123 del 12 giugno 1996
Oggetto:
Legge 8 agosto 1995, n.335. Riforma del sistema pensionistico. Applicazione alle pensioni in regime internazionale.
SOMMARIO
1 - IMPORTO MINIMALE SUlLE PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE:
attribuzione alle pensioni il cui importo e' stato cristallizzato
per motivi diversi da quelli reddituali.
2 - NUOVO SISTEMA DI CALCOLO DELLE PENSIONI: rilevanza, ai diversi
fini previsti dalla legge, dei periodi assicurativi ante 1.1.1996
fatti valere in Stati convenzionati.
3 - REGIME DI INCUMULABILITA': applicazione in caso di cumulo con
redditi prodotti in Stati diversi dall'Italia, fatte salve
eventuali riconsiderazioni per quelli prodotti in Stati
appartenenti all'Unione Europea.
4 - PERIODI DI ACCREDITAMENTO FIGURATIVO: inapplicabilita'
dell'art.1, comma 40, lett. a) e b) nei casi di assenza dal
lavoro prestato all'estero presso datori di lavoro stranieri.
5 - ANTICIPI DI ETA' PER LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA:
applicabilita' anche nei confronti delle lavoratrici all'estero.
PREMESSA
Si fa seguito alla circolare n.271 del 7 novembre 1995 (1), con
la quale sono state diramate istruzioni per l'applicazione dell'ar-
ticolo 3, commi 14, 15, 16 e 17, della legge 8 agosto 1995, n.335,
per fornire ulteriori precisazioni in merito ai criteri applicativi
della stessa legge alle pensioni in regime internazionale, fermi
restando i criteri comuni finora previsti per la generalita' delle
pensioni.
1 - IMPORTO MINIMALE ALLE PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE.
Al punto 2 della citata circolare n.271/95 sono stati precisati i
criteri applicativi dell'articolo 3, commi 15 e 16, della legge
n.335/95. Con successivi messaggi n.7120 del 23.1.1996, punto 1, e
n.12082 del 24.2.1996, punto 1, sono stati illustrati i conseguenti
criteri operativi riguardanti rispettivamente il rinnovo e la prima
liquidazione delle pensioni in regime internazionale in competenza
per l'esercizio 1996 (v. allegati 1 e 2).
1.1 - Attribuzione del minimale alle pensioni cristallizzate.
A scioglimento della riserva contenuta al punto 2.1 della citata
circolare n.271, in merito all'applicabilita' dell'art.3, commi 15 e
16 citati, alle pensioni che, alla data dell'1.9.1995, risultassero
cristallizzate in base a previgenti normative, si fa presente che il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota del 18
marzo 1996, ha precisato che le pensioni in regime internazionale
"cristallizzate" per motivi reddituali debbono essere confermate
nell'importo in pagamento.
Ne consegue che il citato importo minimale potra' essere attribuito
solo nei confronti delle pensioni in regime internazionale
cristallizzate:
- ai sensi della delibera consiliare n.143/81, nell'importo
risultante all'1.4.1981 (pensioni che hanno beneficiato
degli aumenti fissi sulla base del cumulo della pensione
italiana ed estera) (2);
- ai sensi dell'art.7, comma 3, della legge 29 dicembre
1990, n.407 (3), nella misura risultante al 31.1.1991
(pensioni liquidate sulla base di un'anzianita'
contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in
Italia inferiore ad un anno).
1.2 - Anzianita' contributiva da valutare ai fini dell'attribuzione
del minimale.
Come gia' precisato, per la determinazione del minimale deve essere
presa in considerazione esclusivamente l'anzianita' contributiva
italiana, ivi compresi i contributi utilizzati per la concessione di
supplementi.
E' appena il caso di precisare che detta anzianita' contributiva
non puo' comunque superare il limite massimo di 2.080 settimane.
In fase di rinnovo, gli incrementi contributivi attribuiti alle
pensioni di inabilita' ed ai prepensionamenti, in attesa di
approfondimenti, sono stati esclusi dal computo dell'anzianita'
contributiva per l'attribuzione del minimale dall'1.9.95.
Come e noto detti periodi di contribuzione per il calcolo delle
pensioni da liquidare in regime internazionale vengono presi in
considerazione per la determinazione dell'importo teorico e non per
stabilire il coefficiente di riduzione da utilizzare per il calcolo
del prorata.
Per analogia, ai fini della determinazione dell'importo minimale
detti periodi contributivi saranno utilizzati riducendoli con il
coefficiente utilizzato per il calcolo del prorata.
2 - NUOVO SISTEMA DI CALCOLO DELLE PENSIONI.
L'articolo 1, comma 23, della legge n.335/95 stabilisce che per i
lavoratori gia iscritti al 1 gennaio 1996 alle forme di previdenza
previste dalla legge, la pensione e conseguibile in presenza dei
requisiti contributivi ed anagrafici stabiliti dalla normativa
previgente.
La condizione deve ritenersi soddisfatta anche nei casi di
lavoratori che all'1.1.1996 fanno valere l'iscrizione a forme di
previdenza di Paesi legati all'Italia da una regolamentazione
internazionale di sicurezza sociale.
Detta pensione sara' calcolata interamente con il sistema
retributivo per coloro che alla data del 31.12.1995 (art.1, comma 13)
fanno valere una anzianita' contributiva di almeno 18 anni, anche in
virtu' del cumulo dei contributi esteri.
Per coloro che, anche con il cumulo dei contributi esteri, fanno
valere alla stessa data una anzianita' contributiva inferiore ai 18
anni, l'importo della pensione sara' pari alla somma della quota,
relativa al periodo anteriore al primo gennaio 1996, calcolata con il
sistema retributivo, e della quota, relativa al periodo posteriore al
31.12.1995, calcolata con il sistema contributivo (art. 1, comma 12).
Secondo il parere reso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, nei confronti di lavoratori iscritti anteriormente al primo
gennaio 1996 esclusivamente a forme di previdenza di Paesi
convenzionati e solo da tale data in poi a forme di previdenza
obbligatorie italiane, il prorata di pensione italiano sara'
determinato sulla base della pensione virtuale calcolata secondo le
succitate disposizioni (art.1, commi 12 e 13), a seconda che il
periodo contributivo estero sia pari o superiore ai 18 anni ovvero
inferiore ai 18 anni.
Qualora l'anzianita' contributiva estera anteriore al primo gennaio
1996 sia pari o superiore a 18 anni, la pensione virtuale sara',
pertanto, calcolata in forma retributiva secondo i criteri
previgenti.
Qualora l'anzianita' contributiva estera anteriore al primo gennaio
1996 sia inferiore ai 18 anni, la pensione virtuale sara' calcolata
secondo il sistema misto.
Si fa riserva di istruzioni per le modalita' di calcolo di
quest'ultima pensione.
3 - REGIME DI INCUMULABILITA' (art.1, commi 41, 42 e 43).
La legge n.335/95, nell'introdurre sostanziali innovazioni
nell'ordinamento pensionistico vigente, prevede una serie di norme in
materia di cumulo di pensioni con redditi o con altre prestazioni.
Nel ritenere, sulla base delle motivazioni enunciate nei successivi
punti, che, in generale, le citate clausole anticumulo siano
applicabili in presenza di redditi acquisiti in Stati diversi
dall'Italia, e in corso un ulteriore approfondimento finalizzato, in
particolare, alla rilevanza o meno dei redditi acquisiti in Stati
appartenenti all'Unione Europea.
Cio' in quanto l'articolo 46 bis, comma 3, lettera a) del
regolamento n.1408/71 (4) stabilisce che si tenga conto "delle
prestazioni acquisite in virtu' della legislazione di un altro Stato
membro o degli altri redditi acquisiti in un altro Stato membro
solamente se la legislazione del primo Stato membro prevede che siano
prese in considerazione le prestazioni o i reddititi acquisiti
all'estero".
Nel frattempo le Sedi dovranno attenersi ai criteri enunciati nei
punti seguenti, tenendo presente che i redditi acquisiti in Stati
dell'Unione Europea dovranno essere presi in considerazione in via
provvisoria ed avendo cura di tenere le relative pratiche in apposita
evidenza, in attesa di ricevere istruzioni definitive.
Si fa riserva, altresi', di istruzioni per quanto riguarda le
modalita' di acquisizione dei dati reddituali esteri.
3.1 - Cumulo pensione ai superstiti e redditi del beneficiario
(art.1, comma 41).
Con messaggio n.27951 del 6 ottobre 1995 e con circolare n.38 del
20 febbraio 1996 (5) e' stata indicata la tipologia dei redditi da
valutare ai fini della cumulabilita' della pensione ai superstiti con
i redditi del beneficiario, secondo i chiarimenti forniti dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Tenuto conto dell'analogia con quanto disposto per l'integrazione
al trattamento minimo, si richiama il criterio adottato nella stessa
materia, su conforme parere reso all'epoca dallo stesso Ministero del
Lavoro, secondo il quale tra i redditi computabili vanno ricompresi
anche quelli esteri che, se fossero prodotti in Italia, sarebbero
assoggettati all'IRPEF.
Come gia' precisato nel messaggio n.12082 del 24.2.1996, punto 3.1,
non dovranno essere valutati i redditi derivanti dalle pensioni ai
superstiti erogate a carico di Stati esteri.
3.2 - Cumulo assegno ordinario di invalidita e redditi da lavoro
(art.1, comma 42).
Fermi restando i criteri di carattere generale illustrati con
circolare n.234 del 25 agosto 1995 (6), si precisa che tra i redditi
da valutare in applicazione della norma in oggetto devono essere
ricompresi anche quelli derivanti da lavoro dipendente, autonomo o di
impresa, prodotti all'estero.
Cio' in quanto la norma riprende l'orientamento gia' espresso dal
legislatore con l'articolo 8 della legge 11 novembre 1983, n.638,
che ha subordinato a limiti di reddito da lavoro la corresponsione
della pensione di invalidita' nei confronti dei pensionati che non
abbiano compiuto l'eta' per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Come e' noto (3) l'applicazione di tale disposizione, con
l'articolo 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.407, e' stata
estesa ai lavoratori all'estero a decorrere dall'1.2.1991, unitamente
ad altre norme volte ad eliminare ingiustificate disparita' di
trattamento nell'ambito del regime di incumulabilita', anteriormente
vigenti a favore dei suddetti lavoratori.
Considerato che nulla e' innovato nel quadro economico nazionale,
non si hanno fondati motivi per ritenere che il legislatore abbia
voluto ripristinare, nella stessa materia, le disparita' prima
esistenti.
3.3 - Cumulo pensione di inabilita, di riversibilita o assegno ordinario di invalidita e rendite vitalizie liquidate per lo stesso evento a norma del T.U. approvato con D.P.R. n.1124/65 (art.1, comma 43).
La norma fa esplicito riferimento a rendite erogate ai sensi di una
disposizione nazionale, per cui non puo' trovare applicazione in caso
di rendite erogate ai sensi di legislazioni estere.
Ne consegue che le suddette rendite estere sono cumulabili con le
prestazioni citate in oggetto.
4 - PERIODI DI ACCREDITAMENTO FIGURATIVO (art.1, comma 40,
lett. a) e b).
Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente
secondo il sistema contributivo sono riconosciuti come periodi
figurativi quelli di assenza dal lavoro per periodi di educazione e
assistenza dei figli fino al sesto anno di eta, nonche quelli di
assenza dal lavoro per assistenza ai figli dal sesto anno di eta, al
coniuge e al genitore conviventi e portatori di handicap.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nel fornire i
chiarimenti richiesti, ha osservato che nei casi di assenza dal
lavoro prestato all'estero la disposizione in oggetto non debba
trovare applicazione in quanto sembra evidente che il legislatore
abbia voluto tutelare l'interruzione del rapporto di lavoro
instaurato in Italia.
Conseguentemente non si puo' procedere al riconoscimento dei
citati periodi figurativi nei casi di assenza dal lavoro prestato
all'estero presso datori di lavoro esteri, fatto salvo il caso di
lavoratori distaccati all'estero da ditte italiane.
5 - ANTICIPI DI ETA' PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA (art.1,
comma 40 lett.c).
A prescindere dall'assenza dal lavoro e riconosciuto alle
lavoratrici, in presenza di figli, un anticipo di eta rispetto ai
requisiti anagrafici per il diritto alla nuova "pensione di
vecchiaia" o, in alternativa, maggiorazioni del coefficiente di
trasformazione del montante contributivo.
Sempre a seguito di chiarimenti richiesti, il Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale ha precisato che la legge n.335/95 prevede
che il regime di anticipo della pensione di vecchiaia per le
lavoratrici si applica senza condizioni di cittadinanza o residenza.
Non esistono, pertanto, motivi ostativi al godimento di tale
beneficio alle lavoratrici che hanno prestato attivita' lavorativa
all'estero.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
N O T E
(1) V. messaggio n.33121 del 7 novembre 1995.
(2) Cfr. circolare n.1066 C.I. del 28 luglio 1981, in "Atti
Ufficiali" 1981, pag.1951.
(3) Cfr. circolare n. 142 del 5 giugno 1991, in "Atti Ufficiali"
1991, pag. 1785.
(4) Cfr. circolare n.132 del 10 giugno 1993, in "Atti Ufficiali"
1993, pag.3366.
(5) V. messaggio n.11569 del 20 febbraio 1996.
(6) V. messaggio n.21260 del 26 agosto 1996.
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ALLEGATO 1
I.N.P.S. MESSAGGIO N. 07120 del 23/01/96
DIREZIONE CENTRALE
PER I RAPPORTI E LE
CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Reparto Automazione
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRIGENTI LE SAP
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
AI COORDINATORI C.I.
OGGETTO: RINNOVO IN COMPETENZA 1996 DELLE PENSIONI IN REGIME
INTERNAZIONALE.
IN OCCASIONE DEL RINNOVO 1996 DELLE PENSIONI IN OGGETTO, OLTRE
ALL'ATTRIBUZIONE DEGLI AUMENTI PER PEREQUAZIONE AUTOMATICA E AGLI
ALTRI ADEMPIMENTI PREVISTI PER LA GENERALITA' DELLE PENSIONI E PER I
QUALI SI RINVIA A QUANTO PRECISATO CON CIRCOLARE N. 309 DEL 21.12.95
(MSG. N. 2775 IN PARI DATA) SI E' PROCEDUTO, IN LINEA CON QUANTO
DISPOSTO CON CIRCOLARE N.271 DEL 7.11.95 (MSG. N. 33121 IN PARI
DATA), AD EFFETTUARE I SEGUENTI ADEMPIMENTI:
1 - IMPORTO MINIMALE (ART.3, COMMI 15 E 16, L.335/95).
IL MINIMALE EX ART. 3, COMMA 15 DELLA L. 335/95 E' STATO ATTRIBUITO
CON DECORRENZA 1.9.95. A TALE RIGUARDO SI FA PRESENTE QUANTO SEGUE:
- L'AVVENUTA ATTRIBUZIONE DEL MINIMALE E' EVIDENZIATA SUL DATA BASE
DELLE PENSIONI AL GP5HG01/GP6HG01 CON IL CODICE"77" E AL
GP5HG02/GP6HG02 CON UN IMPORTO CHE EQUIVALE ALLA DIFFERENZA TRA
PENSIONE SPETTANTE SENZA APPLICAZIONE DEL MINIMALE E MINIMALE STESSO;
- L'OPERAZIONE HA RIGUARDATO LE PENSIONI PER LE QUALI ERANO PRESENTI
IN ARCHIVIO I DATI RELATIVI ALL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA CON
ESCLUSIONE DEI CASI IN CUI IL DATO E' DA CONSIDERARSI CONVENZIONALE
(780 CONTRIBUTI);
- I CASI ESCLUSI VERRANNO LISTATI PER CONSENTIRE ALLE SEDI DI
ATTRIBUIRE IL MINIMALE CON PROCEDURA DI RICOSTITUZIONE. IN PROPOSITO
SI RICHIAMA LA CIRCOSTANZA CHE IL MINIMALE PUO' ESSERE ATTRIBUITO
ANCHE SU DOMANDA DEGLI INTERESSATI, COME PREVISTO AL PUNTO 2.3.2
DELLA CITATA CIRCOLARE N. 271/95;
- IN VIA CAUTELATIVA - IN ATTESA DI APPROFONDIMENTI - SONO STATI
ESCLUSI DAL COMPUTO DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA GLI INCREMENTI
CONTRIBUTIVI ATTRIBUITI ALLE PENSIONI DI INABILITA' ED AI
PREPENSIONAMENTI;
- DALL'OPERAZIONE - IN ATTESA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEL MINISTERO
DEL LAVORO - SONO STATE ESCLUSE LE PENSIONI CHE AL 31.8.95 ERANO
INDIVIDUATE CON CODICE CRISTALLIZZAZIONE "3" , "6", "8" E "9";
- SULLA PRIMA CEDOLA 1996 SONO STATI ATTRIBUITI GLI ARRETRATI
DALL'1.9.95 SALVO I CASI IN CUI LE OPERAZIONI DI RINNOVO ABBIANO
COMPORTATO UN CONGUAGLIO POSITIVO O NEGATIVO NON DOVUTO AL SOLO
MINIMALE: IN TALI CASI L'EFFETTIVA EROGABILITA' DEGLI ARRETRATI
VERRA' EFFETTUATA SOLO DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA RICOSTITUZIONE CON
PROCEDURA CENTRALIZZATA DI TIPO BATCH;
- PER L'APPLICAZIONE DEI COMMI 41, 42 E 43, ART. 1, L.335/95, SONO
STATE EFFETTUATE LE STESSE OPERAZIONI DESCRITTE NELLA CITATA
CIRCOLARE N.309.
2 - AGGIORNAMENTO PENSIONI ESTERE (ART.3, COMMA
14,L.335/95).
LA NORMA IN OGGETTO PREVEDE LA CONFERMA DEGLI IMPORTI IN PAGAMENTO
AL 31.12.1995 DELLE PENSIONI INTERESSATE ALL'AGGIORNAMENTO DELLA
QUOTA ESTERA. A TAL FINE SONO STATE EFFETTUATE LE OPERAZIONI DI
SEGUITO ILLUSTRATE.
2.1 - CALCOLO DEL PRORATA ESTERO.
A PARTIRE DAL CORRENTE ANNO L'ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE PENSIONI
ESTERE SULLA SOLA BASE DELLE FLUTTUAZIONI DELLA VALUTA ESTERA
RISPETTO ALLA LIRA E' STATO EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE PER LE PENSIONI
IN CONVENZIONE CON ARGENTINA, S. MARINO, E TUNISIA, LIQUIDATE A
RESIDENTI IN ITALIA, ATTESO CHE DETTI REGIMI CONVENZIONALI CONTENGONO
NORME CHE NON CONSENTONO L'APPLICAZIONE DEL PREDETTO COMMA 14.
2.2 - CRISTALLIZZAZIONE AL 31.12.1995.
AL FINE DI LIMITARE IL FENOMENO DEGLI INDEBITI, IN VIA CAUTELATIVA,
SONO STATE CONFERMATE NELL'IMPORTO IN PAGAMENTO AL 31.12.95:
- LE PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE INTEGRATE AL TRATTAMENTO
MINIMO, ANCHE CON ATTRIBUZIONE DEL MINIMALE, PER LE QUALI RISULTA
PRESENTE LA PENSIONE ESTERA, CON ESCLUSIONE DI QUELLE EROGATE A
RESIDENTI IN ITALIA LIQUIDATE IN REGIME DI CONVENZIONE CON ARGENTINA,
S. MARINO E TUNISIA;
- LE PENSIONI EROGATE A RESIDENTI IN ITALIA LIQUIDATE IN REGIME DI
CONVENZIONE CON ARGENTINA, S. MARINO E TUNISIA PER LE QUALI RISULTI
PRESENTE ANCHE UNA PENSIONE A CARICO DI STATO DIVERSO DA QUELLI
MENZIONATI;
- LE PENSIONI INTERESSATE ALLA DECISIONE CEE 105 IN TUTTI I CASI IN
CUI L'IMPORTO ESTERO NON RISULTI AGGIORNATO AL 1995;
- LE PENSIONI INTERESSATE ALLA DECISIONE CEE 105 IN TUTTI I CASI IN
CUI, PUR ESSENDO L'IMPORTO DELLO STATO CEE AGGIORNATO, SIA PRESENTE
ANCHE UNA PENSIONE DI STATO EXTRACEE PER IL QUALE E' APPLICABILE IL
SUCCITATO COMMA 14.
AI TITOLARI DELLE PENSIONI SUMMENZIONATE VERRA' INVIATA CON POSTEL
LA LETTERA DI CUI ALL'ALLEGATO.
SI FA INOLTRE PRESENTE CHE, SEMPRE A TITOLO CAUTELATIVO, NEI
CONFRONTI DELLE PENSIONI CHE AL 31.12.95 NON ERANO INTEGRATE, MA CHE,
SULLA BASE DELL'IMPORTO ESTERO PRESENTE IN ARCHIVIO, AVREBBERO
DIRITTO AL TRATTAMENTO MINIMO DEL 1996, NON E' STATA ATTRIBUITA
ALCUNA INTEGRAZIONE IN ATTESA DI CONOSCERE L'IMPORTO ESTERO
AGGIORNATO AL 1996.
3 - SOSPENSIONE DELL'INTEGRAZIONE AL MINIMO PER COMPIMENTO
DELL'ETA' PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE ESTERA.
COME PREANNUNCIATO CON CIRCOLARE N.16 DEL 17.1.96, TRASMESSA IN
PARI DATA CON MESSAGGIO N.6356, (E FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ACCONTI DI CUI AL MESSAGGIO IN PARI DATA N.6382), IN SEDE
DI RINNOVO 1996 LA SOSPENSIONE DELL'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO
MINIMO PER RAGGIUNGIMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE ESTERA E' STATA
ESTESA AI TITOLARI DI PENSIONI IN REGIME DI CONVENZIONE
INTERNAZIONALE CON QUEI PAESI PRECEDENTEMENTE ESCLUSI DA DETTA
PROCEDURA (ARGENTINA, AUSTRIA, BRASILE, CAPOVERDE, CROAZIA, GRECIA,
IRLANDA, JERSEY, JUGOSLAVIA PORTOGALLO, SLOVENIA, S. MARINO, TUNISIA,
URUGUAY, VENEZUELA).
A TUTTI I PENSIONATI INTERESSATI E' STATA INVIATA LA LETTERA
ALLEGATA ALLA PREDETTA CIRCOLARE.
E' STATA MESSA IN LINEA LA CODA DI STAMPA PNCIG012 PER LE LISTE
DELLE PENSIONI INTERESSATE.
PER COLORO CHE HANNO RAGGIUNTO L'ETA' PENSIONABILE PREVISTA DAI
PAESI SUMMENZIONATI PRECEDENTEMENTE ALL'1.1.96, GLI EFFETTI ECONOMICI
DELLA SOSPENSIONE DECORRONO IN SEDE DI RINNOVO DA TALE DATA: IN
QUESTI CASI SULLA PRIMA CEDOLA E' STATO EFFETTUATO IL RECUPERO DI
QUANTO EROGATO IN PIU' A TITOLO DI INTEGRAZIONE SULLA RATA DI GENNAIO
DEL CORRENTE ANNO.
VA DA SE' CHE IN SEDE DI PRIMA LIQUIDAZIONE E DI RICOSTITUZIONE LA
PROCEDURA DI CALCOLO PASSANTE EFFETTUERA' LA SOSPENSIONE DI CHE
TRATTASI A DECORRERE DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI
RAGGIUNGIMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE ESTERA.
P. IL DIRETTORE CENTRALE
BOSSO
ALLEGATO
DATA..........
SEDE DI .........
Al/la Sig.re/Sig.ra.....................
........................................
..............
Pensione cat..... n.................
Gentile Signore/a
Lei e' titolare di una pensione italiana e di una pensione estera.
Come a suo tempo comunicato, la pensione italiana Le e' stata
riconosciuta tenendo conto anche dei periodi assicurativi esteri.
In base alla recente riforma pensionistica, a partire dal 1
gennaio 1996, l'integrazione al trattamento minimo deve essere
annualmente rideterminata tenendo conto delle variazioni subite dalla
Sua pensione estera.
In attesa di conoscere tali variazioni - per le quali sara cura
dell'INPS adottare le iniziative necessarie - la pensione, per l'anno
1996, Le verra pagata con lo stesso importo del mese di dicembre
1995.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento potra' rivolgersi a questa Sede
ovvero ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Fabio Trizzino
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ALLEGATO 2
I.N.P.S. MEGGAGGIO N. 12082 DEL 24/02/96
D.C.RAPP.CONV.INTERNAZ.LI
REPARTO AUTOMAZIONE
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRIGENTI LE SAP
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
etto: Liquidazione delle pensioni in regime
internazionale in competenza esercizio 1996.
I programmi di prima liquidazione delle pensioni in regime
ernazionale sono stati aggiornati per le liquidazioni in
petenza dell'esercizio 1996.
La nuova versione e' stata, tra l'altro, integrata per
sentire la presa in considerazione delle innovazioni
rodotte dalla legge 8 agosto 1995, n.335, riguardanti
cificatamente le pensioni in regime internazionale.
Con l'occasione sono state apportate variazioni concernenti
etti particolari di tali pensioni.
L'attuale versione non consente per il momento la
uidazione delle pensioni aventi decorrenza dall'1.1.96. Sono
corso di controllo le versioni di programma aggiornate a tale
e. Si fa, pertanto, riserva di ulteriori precisazioni al
uardo.
I programmi sono stati elaborati alla luce dei criteri di
attere generale di cui alla circolare n.14 del 16.1.96,
che' alle disposizioni concernenti le pensioni in regime
ernazionale di cui alle circolari n. 271 del 7.11.95 e n. 16
17.1.96 e al messaggio n.7120 del 23.1.96.
Le modalita' operative di questa versione di programma per
quali viene fatto rinvio alla circolare n.14/96, per facilita'
consultazione, ove necessario, vengono riportate integralmente
presente messaggio.
ATTRIBUZIONE DEL "MINIMALE" (art.3, commi 15 e 16, L.335/95)
La procedura e' stata aggiornata per l'attribuzione
l'importo "minimale" secondo i criteri di cui al punto 2
la citata circolare n.271 e del messaggio n.7120 del 23.1.96.
Il calcolo viene effettuato mettendo a confronto ad ogni
orrenza, a partire dall'1.9.95 o da data posteriore per
orrenze di pensione successive all'1.9.95, detto "minimale"
la pensione calcolata con i criteri comuni e attribuendo
mporto piu' elevato.
Per la determinazione del minimale viene presa in
siderazione esclusivamente l'anzianita' contributiva italiana,
compresi i contributi utilizzati per la concessione dei
plementi di pensione. A tale scopo e' stato necessario
iungere nel pannello CNV06 il campo delle settimane anche per
upplementi da liquidare in forma contributiva.
Si precisa che il "minimale" viene garantito per intero
he nei confronti dei superstiti di titolare di pensione in
amento nell'importo minimale alla data del decesso.
Per l'applicabilita' della norma in oggetto alle pensioni
stallizzate si fa ancora rinvio in quanto in attesa dei
arimenti ministeriali.
L'avvenuta attribuzione del "minimale" e' evidenziata sul
a base delle pensioni al GP5HG02/GP6HG02 con un importo che
ivale alla differenza tra pensione spettante senza
licazione del minimale e minimale stesso.
AGGIORNAMENTO DELLA QUOTA ESTERA (art.3, comma 14, L.335/95)
el calcolare le pensioni per le quali sia presente una
stazione estera, la procedura di liquidazione si attiene ai
teri di cui al punto 1 della citata circolare n.271.
- Pensioni con prestazione estera avente decorrenza ante
1.1.96: cristallizzazione al 31.12.95
Il programma di calcolo, per le pensioni indicate in
etto, aventi decorrenza antecedente all'1.1.96, effettua la
stallizzazione dell'importo spettante al 31.12.95,
ipendentemente dall'acquisizione del dato della prestazione
era aggiornato all'1.1.96.
La cristallizzazione viene effettuata anche nei confronti
le pensioni alle quali e' stato attribuito il "minimale" di
al precedente punto 1, che siano interessate anche
'applicazione dell'articolo 3, comma 14.
Alle pensioni non integrate al 31.12.95 per presenza di
sione estera, il cui importo complessivo - tra quota italiana
estera - e' inferiore al trattamento minimo del 1996, non
ne attribuita alcuna integrazione in attesa di aggiornare
mporto della prestazione estera.
In caso di cristallizzazione, sia a livello di archivio
ale che a livello di data base delle pensioni, viene
orizzato come "codice importo" il codice "A".
Qualora non sia stato acquisito l'importo estero aggiornato,
analogia ai criteri gia' adottati per la Decisione CEE n.105,
ne memorizzato l'anno 1996 al campo GP2BO04 del data base
le pensioni.
- Pensioni cristallizzate al 31.12.95: ricalcolo per
ulteriore prestazione estera
In caso di successiva concessione di prestazione a carico di
ulteriore Stato estero, il ricalcolo delle pensioni
stallizzate al 31.12.95 comporta la determinazione di un nuovo
orto di pensione, non piu' interessata alla cristallizzazione.
- Pensioni ai superstiti cristallizzate al 31.12.95:
ricalcolo per scadenza di contitolare
Nei confronti delle pensioni ai superstiti con piu'
olari, cristallizzate al 31.12.95, per le quali,
cessivamente, viene a cessare il diritto di un contitolare, il
gramma effettua il ricalcolo con i criteri comuni dalla
orrenza originaria fino al 31.12.95 e cristallizza l'importo
ultante a tale data, che viene messo in pagamento dalla data
scadenza del contitolare.
- Pensioni con prestazione estera avente decorrenza
dall'1.1.96 in poi
Per quanto concerne le prestazioni in oggetto si fa rinvio a
nto precisato al punto 1.4 della circolare n.271.
- Pensioni da liquidare a residenti in Italia con codice
convenzione 12, 14, 22 o 34
el programma di calcolo non sono state introdotte variazioni
quanto concerne le pensioni dei residenti in Italia da
uidare in regime di convenzione con Argentina, San Marino e
isia - per le quali non trova applicazione l'articolo 3, comma
in esame - nonche' da liquidare in regime comunitario - per le
li l'obiettivo della legge n.335 e' gia' realizzato
l'articolo 50 del regolamento n.1408/71 e dalla relativa
isione n.105/75 -.
Si precisa, tuttavia, che le variazioni di programma
uardanti l'applicazione dell'articolo 3, comma 14 citato,
eressano le suddette pensioni nei casi di titolarita' di
eriore prestazione a carico di uno Stato diverso da quello del
ime convenzionale (es. aggiornamento dell'importo di una
sione brasiliana concessa a residente in Italia titolare di
sione in convenzione italo-argentina).
APPLICAZIONE DEL REGIME DI INCUMULABILITA' (art.1, commi
41, 42 e 43, L.335/95)
La legge n.335/95 dispone, all'articolo 1, commi 41, 42 e
l'incumulabilita' dell'assegno di invalidita' e della
sione ai superstiti con i redditi e della pensione di
bilita', della pensione ai superstiti e dell'assegno di
alidita' con le rendite da infortunio.
Si fa riserva di istruzioni per quanto riguarda la
utazione dei redditi esteri.
- Incumulabilita' della pensione ai superstiti con i redditi
del beneficiario (art.1, comma 41, L.335/95)
Nel fare rinvio, per quanto riguarda le disposizioni di
attere generale, al punto 15.1 della circolare n.14/96 e alla
colare n. 38 del 20.2.96, si precisa che tra i redditi da non
utare vanno ricompresi quelli derivanti dalle pensioni ai
erstiti erogate a carico di Organismi esteri.
I dati reddituali per la verifica della cumulabilita' con la
sione devono essere segnalati utilizzando il pannello CNV11,
cui modalita' di acquisizione sono illustrate al successivo
to 3.4.
- Incumulabilita' degli assegni di invalidita' con i redditi
da lavoro (art.1, comma 42, L.335/95)
Nel fare rinvio, per quanto riguarda le disposizioni di
attere generale, al punto 15.2 della circolare n.14/96, si
cisa che i dati reddituali per la verifica della cumulabilita'
la pensione devono essere segnalati utilizzando il pannello
11, le cui modalita' di acquisizione dei dati sono illustrate
successivo punto 3.4.
- Incumulabilita' delle pensioni ai superstiti, delle
pensioni di inabilita' e degli assegni di invalidita' con
le rendite da infortunio (art.1, comma 43, L.335/95)
La norma in oggetto fa esplicito riferimento alle rendite
alizie attribuite per lo stesso evento a norma del T.U.
rovato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, per cui non possono
ere prese in considerazione, ai fini di cui trattasi, le
loghe prestazioni erogate a carico di Paesi esteri.
I dati della rendita necessari per l'applicazione del nuovo
ime di incumulabilita' devono essere acquisiti utilizzando il
nello CNV12. Tale pannello e' stato completamente
trutturato per consentire l'acquisizione di un massimo di 5
istrazioni nei seguenti sottocampi:
OR.: deve essere indicata la decorrenza della rendita
nella forma MMAA
ORTO: deve essere indicato l'importo mensile della
rendita, relativo alla decorrenza della
registrazione
SSO EVENTO: deve essere acquisito il valore "SI" nel caso in
cui la rendita derivi dallo stesso evento che ha
dato luogo alla corresponsione dell'assegno di
invalidita', della pensione di inabilita' ovvero
della pensione ai superstiti
deve essere acquisito il valore "NO" nel caso in
cui la rendita derivi da evento diverso.
Per consentire la gestione dei dati relativi alle rendite,
segmento GP2 del data base pensioni sono stati inseriti i
uenti nuovi campi:
BKEY chiave della rendita INAIL. La chiave e' cosi' composta:
2 caratteri identificano la regione della sede INAIL che
gestisce la rendita
3 caratteri identificano la Sede INAIL che gestisce la
rendita
3 caratteri identificano il settore di attivita' economica,
secondo la codifica INAIL
7 caratteri identificano il numero della rendita
BIN1 decorrenza della rendita INAIL (AAMM)
BIN2 importo mensile della rendita INAIL, a partire dalla
decorrenza indicata al campo GP2BIN1 del corrispondente
elemento
BIN3 Codice evento invalidante. Il codice puo' assumere uno
dei seguenti valori:
1 Stesso evento. In presenza di tale codice la procedura
di liquidazione provvede ad operare l'incumulabilita'
2 Evento diverso. In presenza di tale codice la
procedura di liquidazione non provvede ad operare
l'incumulabilita.'
- Pannello CNV11 (acquisizione dei dati reddituali)
Sono state apportate al pannello CNV11 modifiche connesse
le nuove disposizioni in materia di incumulabilita' tra
sione e redditi del beneficiario. La compilazione del predetto
nello deve essre effettuata per tutte le categorie di
sione.
o: deve essere indicato l'anno di riferimento del
reddito
to civile: deve essere indicato lo stato civile del
pensionato, relativo all'anno di riferimento del
reddito
dito pens. deve essere indicato il reddito annuo
plessivo: complessivo del pensionato, utile per
l'integrazione al minimo della pensione ai sensi
dell'art.6 della legge n.638/83, per
l'integrazione dell'assegno ordinario di
invalidita' ai sensi dell'art.1 della legge 222,
nonche' per la verifica della cumulabilita'
della pensione con i redditi del beneficiario ai
sensi dell'art.1, comma 41, della legge
n.335/95.
Il dato deve essere comprensivo dell'importo del
"Reddito pens. da lavoro", da indicare nel
successivo campo
dito pens. deve essere indicato il reddito annuo da lavoro
lavoro: dipendente, autonomo o d'impresa, del titolare
dell'assegno di invalidita', utile per la
determinazione della quota di riduzione da
operare ai sensi dell'articolo 1, comma 42 della
L.335/95, nonche' il reddito derivante da altre
pensioni ai superstiti, anche estere, da non
computare nella valutazione dei redditi ai fini
della riduzione di cui all'articolo 1, comma
41. Il dato costituisce un di cui di quello
segnalato al campo "Reddito pens.complessivo"
dito coniuge: deve essere indicato il reddito complessivo
annuo del coniuge del pensionato, utile per
l'integrazione al minimo della pensione ai sensi
dell'art.6 della L.638/83 e successive
modificazioni e per l'integrazione dell'assegno
di invalidita' ai sensi dell'art.1 della
L.222/84
ici: devono essere indicati i codici della tipologia
dei redditi del solo pensionato
dito non deve essere indicato il codice "X", qualora il
hiarato : pensionato non abbia dichiarato l'ammontare del
reddito.
Il reddito non dichiarato non deve essere
segnalato a partire dall'anno 1995, nel caso di
liquidazione di assegni di invalidita' e di
pensioni ai superstiti, ai fini
dell'applicazione del regime di incumulabilita'
previsto dall'art.1, commi 41 e 42, della
L.335/95.
In tali ipotesi, infatti, la nuova procedura
richiede obbligatoriamente l'acquisizione dei
dati reddituali.
- Memorizzazione delle quote non cumulabili nel data base
delle pensioni
I dati relativi alle quote non cumulabili di cui alla legge
35/95 vengono memorizzati nei seguenti campi del data base
sioni:
KC10/GP6KC10 importo mensile della pensione al lordo delle
quote non cumulabili
KC05/GP6KC05 importo mensile della pensione al netto delle
quote non cumulabili
HG01/GP6HG01 codice che identifica la causa di non
cumulabilita': il codice puo' assumere uno dei
seguenti valori:
74 articolo 1, comma 43 della legge n.335,
concernente l'incumulabilita' delle pensioni di
inabilita' e ai superstiti e degli assegni di
invalidita' con la rendita di infortunio
75 articolo 1, comma 41 della legge n.335,
concernente l'incumulabilita' delle pensioni ai
superstiti con i redditi del beneficiario
76 articolo 1, comma 42 della legge n.335,
concernente l'incumulabilita' degli assegni di
invalidita' con i redditi da lavoro .
HG02/GP6HG02 importo della quota non cumulabile relativo al
codice contenuto nel campo GP5/6HG01
ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI
PENSIONATI PER INABILITA'
La nuova versione di programma consente la gestione in via
omatica dell'assegmo mensile per l'assistenza personale e
tinuativa ai pensionati per inabilita', previsto dall'articolo
ella legge n.222/84.
La segnalazione dei dati necessari per l'attribuzione deve
ere effettuata utilizzando il pannello CNV12 compilando i
uenti campi:
ITTO: deve essere acquisito il valore "SI", ai fini
dell'attribuzione dell'assegno
ORRENZA: deve essere indicata la decorrenza
dell'assegno(MMAA).
I dati di gestione dell'assegno di accompagnamento vengono
orizzati nei seguenti campi del data base pensioni:
BACC decorrenza dell'assegno di accompagnamento
KM21 importo mensile dell'assegno di accompagnamento
ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO DEL 2.5.92
Con la nuova versione di programma si e' tenuto anche conto
casi di domande di pensione in convenzione con Austria e
zia aventi decorrenza ante 1.1.94 e in convenzione con il
chtenstein aventi decorrenza ante 1.5.95, per le quali, com'e'
o (vedi circolari n. 47 del 12.02.94 e n.166 del 13.6.95),
e essere effettuata, in corrispondenza delle predette date, la
pia liquidazione in regime convenzionale e in regime Cee.
Il programma, a tali fini, richiede nel pannello CNV01
cquisizione dei campi "Data domanda opzione " e
correnza opzione" nei quali ovviamente andra' acquisito
pettivamente il dato "01.01.94" e "01.94" ovvero per il
chtenstein "01.05.95" e "05.95".
programma richiede, inoltre, l'acquisizione al pannello CNV09
l'importo della prestazione estera a partire dalla data di
iquidazione in regime CEE.
Per consentire la gestione dei dati relativi a tale
istica sul data base delle pensioni i dati acquisiti nei
detti campi vengono memorizzati rispettivamente al GP1AG02 e
AG03 e, nei casi in cui la pensione sia stata riliquidata in
ime CEE, viene memorizzato il codice "6" al campo GP1AG01.
CUMULO DELLA PENSIONE CON REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
Per tenere conto di quanto previsto dall'art. 10, comma 8,
.vo n. 503/92 cosi' come modificato dall'art.11 L.537/93, e'
to previsto al pannello CNV01 il campo "REQ.AL 31.12.94".
tale campo deve essere memorizzato il valore "S" o "N" a
onda che i requisiti per il diritto a pensione siano stati
giunti o meno al 31.12.94, ancorche' la pensione abbia
orrenza successiva a tale data.
Per le pensioni per le quali trova applicazione
ncumulabilita' con il reddito da lavoro autonomo l'importo
la quota mensile incumulabile viene registrato nel data base
sioni nei campi GP5KD03 e GP6KD03, finora utilizzati per la
orizzazione, per le pensioni di categoria VOMIN, della
ttenuta giornaliera per lavoro in sotterraneo.
La procedura, in caso di acquisizione del valore "N"
ettua, in via automatica, l'accantonamento della quota di
sione non cumulabile. Per il momento l'accantonamento viene
rato per le sole somme riferite al periodo intercorrente fra
decorrenza della pensione e il 31 dicembre all'anno anteriore
uello della liquidazione della pensione.
Per quanto riguarda la trattenuta delle quote di pensione
l'anno in corso, non cumulabili con il reddito da lavoro
onomo, si fa riserva di successive comunicazioni.
Per la segnalazione da effettuare al campo "COD.ARRETRATI"
pannello CNV01 si rinvia al punto 10.1.
TRASFORMAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' IN PENSIONE DI
VECCHIAIA
Le modalita' di acquisizione in caso di trasformazione
l'assegno di invalidita' in pensione di vecchiaia sono state,
la nuova versione di programma, notevolmente modificate. In
ticolare, fermo restando che devono essere sempre immessi il
ore "7" al campo "REQUISITO PARTICOLARE DIRITTO" nonche' i
i identificativi dell'assegno stesso al pannello CNV01, non
bono essere piu' acquisite le informazioni relative alla
orrenza, all'adeguata e all'importo in pagamento dell'assegno
che' dell'eventuale beneficio combattentistico. I relativi
i, infatti, vengono dalla procedura prelevati in via
omatica direttamente dal data base delle pensioni.
cio' deriva necessariamente che, laddove l'assegno in
amento debba essere, per qualsiasi motivo, ricostituito tale
ostituzione dovra' essere effettuata preliminarmente
'acquisizione dei dati di trasformazione.
I dati relativi agli assegni di invalidita' sono registrati
seguenti campi del data base delle pensioni:
INV1: importo dell'adeguata dell'assegno di invalidita'
alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia;
INV2: importo in pagamento dell'assegno di invalidita' alla
data di decorrenza della pensione di vecchiaia;
INV3: importo della maggiorazione ex art. 6 della legge 140
erogata sull'assegno di invalidita' alla data di .
decorrenza della pensione di vecchiaia;
BW01: importo estero, in lire italiane, alla data di
decorrenza della pensione di vecchiaia.
SOSPENSIONE DELL'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
PER RAGGIUNGIMENTO DELL' ETA' PENSIONABILE ESTERA
Nel richiamare le istruzioni di carattere generale impartite
riguardo con circolare n.16 del 17.1.96 e con messaggio n.7120
23.1.96, punto 3, che vengono attuate dalla nuova versione di
gramma, e' necessario precisare che sono state apportate
ovazioni anche nelle modalita' di acquisizioni dei dati.
In particolare il significato dei codici che gestiscono la
pensione dell'integrazione delle pensioni dirette, da
ettere nel campo "COD.VIRT", del pannello CNV01, hanno mutato
significato anche per tenere conto di quelle legislazioni
ere che prevedono la possibilita' di differimento nel tempo
pensionamento.
Premesso cio', le attuali istruzioni integrali ai fini della
ma liquidazione delle pensioni dirette, che sostituiscono e
ificano in parte quelle precedentemente fornite al riguardo,
o le seguenti:
lank": da utilizzare per pensioni:
la cui integrazione deve essere sospesa al compimento
dell'eta' estera (vedi tabella allegata alla citata
circolare n.16/96); e
che derivino da virtuali integrate (tale ipotesi si
verifica soltanto per la Svizzera in caso di causa
carico "1" e per tutti gli altri Stati in caso di
causa carico "9"); .
1": da utilizzare per pensioni:
la cui integrazione non deve essere mai sospesa in
quanto si ha notizia certa che l'istituzione estera
non concedera' in nessun caso la pensione; e,
che derivino da virtuali integrate (tale ipotesi si
verifica soltanto per la Svizzera in caso di causa
carico "1" e per tutti gli altri Stati in caso di
causa carico "9"); .
2": da utilizzare per pensioni:
la cui integrazione deve essere sospesa al compimento
dell'eta' estera (vedi tabella allegata alla citata
circolare n.16/96); e
che derivino da virtuali non integrate;
3": da utilizzare per pensioni:
la cui integrazione non deve essere mai sospesa in
quanto si ha notizia certa che l'istituzione estera
non concedera' in nessun caso la pensione; e,
che derivino da virtuali non integrate;
4" da utilizzare, sempre insieme al nuovo campo "ETA'",
per pensioni, derivanti da virtuali non integrate, per
le quali l'operatore, basandosi sulla situazione reale
del pensionato nei confronti della legislazione estera
interessata (ad es. dichiarato differimento della
pensione estera, ritardo nella presentazione della
domanda a carico dello Stato estero, introduzione di un
regime transitorio o di innalzamenti dell'eta'
pensionabile estera non ancora considerato nel
programma di liquidazione, ecc.), all'atto della
liquidazione, e' in grado di fissare con certezza
soltanto un tempo limitato di mantenimento
dell'integrazione; peraltro in base all'attuale
procedura, tale tempo, che va determinato indicando nel
campo "ETA'" l' eta' del pensionato da cui non spetta
l'integrazione, non puo' comunque essere maggiore
a quello di elaborazione piu' uno.
Tale innovazione e' principalmente finalizzata a
limitare il fenomeno delle dichiarazioni false o non
sufficientemente ponderate e, quindi, della formazione
degli indebiti.
Valga in ogni caso a maggior chiarimento il seguente
esempio:
pensionato nato il 2.2.1934;
eta' legale nello Stato estero interessato fissata a 60
anni con possibilita' di differimento sino al 65esimo
anno di eta';
dichiarazione dell'interessato di voler differire il
pensionamento al compimento del 65esimo anno di
eta'(2.2.1999);
effettuazione della liquidazione nel corso del 1996.
Secondo quanto sopra precisato l'eta' da indicare nel
relativo campo non potra' essere 65, ma 63, in quanto
il 63esimo anno di eta' viene compiuto nel caso
specifico nel 1997.
B" valgono le stesse istruzioni di cui al codice virtuale
"4" con l'unica differenza che va utilizzato nel caso
di pensioni derivanti da virtuali integrate e, quindi,
soltanto per prime liquidazioni con causa carico "9".
PENSIONI DA LIQUIDARE A RESIDENTI ALL'ESTERO CHE SVOLGONO
ATTIVITA' LAVORATIVA
L'attuale versione di programma non consente per il momento,
le pensioni in oggetto, la scissione della pensione per la
te relativa alla trattenuta giornaliera per attivita'
orativa.
tanto la sede, ove voglia procedere comunque alla
uidazione, dovra' segnalare al campo "LAVORA" del pannello
01 il valore "1" , localizzare la pensione ad un ufficio
atore di sede e gestirla con la procedura dei pagamenti vari.
- DETERMINAZIONE DEGLI ARRETRATI
1 - Codice arretrati
riepilogano di seguito i valori che possono essere acquisiti
campo "COD.ARRETRATI" del pannello CNV01:
: tutti gli arretrati sono disponibili e vengono corrisposti
quale primo pagamento. Il codice "1" deve essere utilizzato
nel caso in cui il pensionato, dalla decorrenza della
pensione al momento della liquidazione, non abbia prestato
attivita' lavorativa;
viene reso disponibile per il primo pagamento l'importo di
pensione al netto delle quote incumulabili con la
retribuzione e di trattamenti di famiglia, che si
riferiscono al periodo dalla decorrenza della pensione alla
fine del mese di calcolo degli arretrati. Il coldice "3"
deve essere utilizzato nel caso in cui il pensionato abbia
prestato attivita' di lavoro dipendente, anche per una
parte soltanto del periodo che intercorre fra la decorrenza
della pensione ed il momento della liquidazione;
viene reso disponibile per il primo pagamento l'importo di
pensione al netto delle quote incumulabili con il reddito
da lavoro autonomo relative al periodo dalla decorrenza
della pensione al 31 dicembre dell'anno precedente quello
in competenza del quale viene liquidata la pensione. Il
codice "4" deve essere utilizzato nel caso in cui il
pensionato abbia prestato attivita' di lavoro autonomo,
anche per una parte soltanto del periodo che intercorre fra
la decorrenza della pensione e il 31 dicembre dell'anno
precedente quello di liquidazione e, nello stesso periodo,
non abbia prestato attivita' di lavoro dipendente.
Ovviamente l'accantonamento viene effettuato per le sole
pensioni per le quali vengono determinate le quote .
incumulabili.
2 - Trattazione ai fini IRPEF delle quote di pensione non
cumulabili con la retribuzione e con il reddito da lavoro
autonomo e determinazione degli arretrati
Le quote di pensione non cumulabili con la retribuzione,
ativamente al periodo dalla decorrenza al mese finale di
colo degli arretrati, o con il reddito da lavoro autonomo,
ativamente al periodo dalla decorrenza della pensione al 31
embre dell'anno precedente quello di competenza del quale e'
ta liquidata la pensione, accantonate a seguito di
nalazione, rispettivamente, del codice "3", ovvero del codice
, vengono rese disponibili, a mezzo mod. P1 r/ott, al lordo
le ritenute IRPEF ed SSN.
Cio' consente, nel caso in cui le quote debbano essere
ncassate, di effettuare immediatamente le corrette
tabilizzazioni, senza dover provvedere alla rettifica della
tificazione fiscale ed allo storno delle ritenute erariali
ative alle somme accantonate.
Nel caso in cui le somme accantonate per attivita'
orativa debbano essere corrisposte al pensionato, in tutto
ero in parte, la sede dovra' provvedere all'assoggettamento ad
EF ed SSN, ed alla rettifica della certificazione fiscale, da
ettuarsi segnalando i dati in "aggiunta" a mezzo della
cedura illustrata con circolare n.122 del 5 maggio 1995.
Nel caso in cui debbano essere corrisposte al pensionato le
e somme accantonate per trattamenti di famiglia, non si dovra'
iamente procedere ad alcuna ritenuta IRPEF ne' ad alcuna
nalazione di rettifica dell'imponibile fiscale.
L'adozione dei nuovi criteri, resi utilizzabili anche per
etto delle disposizioni che, nel regolare il diritto alla
sione di vecchiaia, richiedono la cessazione dell'attivita' di
oro dipendente, consente l'esatta determinazione dei dati
cali senza che si renda necessario provvedere a successive
tifiche.
Ovviamente, i nuovi criteri potranno comportare effettivi
taggi nelle attivita' gestionali nel solo caso in cui i codici
regolano l'accantonamento delle quote non cumulabili vengano
lizzati correttamente.
L'importo mensile di pensione al netto delle quote non
ulabili, relative ai mesi dell'anno in corso fino alla data di
colo degli arretrati, viene registrato nel campo GP5HD03, al
e dei successivi ricalcoli della certificazione fiscale nel
so dello stesso anno.
3 - Recuperi da effettuare sugli arretrati
nalogamente a quanto operato per le pensioni nazionali i campi
ATTENUTE" e "ACCONTI" del pannello CNV01 sono stati sostituiti dai
vi campi "TRATT.DEDUCIBILI IRPEF" e "TRATT. NON DEDUC.IRPEF" al
e di consentire alle sedi segnalazioni distinte degli importi dei
uperi da operare sugli arretrati.
a procedura di liquidazione provvede a determinare l'imponibile e
assoggettare al IRPEF al al contributo SSN gli arretrati al netto
l'importo segnalato nel campo ""TRATT.DEDUCIBILI IRPEF", e al lordo
l'importo segnalato nel campo "TRATT. NON DEDUC.IRPEF".
er quanto attiene alla determinazione del regime tributario dei
uperi si rinvia alla circolare n. 745 /RG n.895 EAD/10 del 17
naio 1984.
i rammenta che devono essere dedotte dall'imponibile solo le somme
recperare che sono state a suo tempo assoggettate e certificate
calmente, con esclusione, pertanto, delle somme non assoggettate a
enuta (quali gli acconti, i trattamenti di famiglia, i trattamenti
mobilita', ecc.) ovvero delle somme gia' assoggettate a ritenuta
le quali la Sede ha gia' effettuato una rettifica e quindi non
o state certificate.
'adozione dei nuovi criteri consente, anche in questo caso,
satta determinazione dei dati fiscali senza che si renda
essario provvedere a successive rettifiche.
ualora vengano segnalati nei campi "TRATT.DEDUCIBILI IRPEF" e
ATT. NON DEDUC.IRPEF" importi da recuperare sugli arretrati viene
mpato un modello P.1 r/ott localizzato all'ufficio pagatore Z09.
e' pertanto piu' prevista la stampa dei modelli P.7/tr/s.
Sedi dovranno contabilizzare i modelli P.1 r/ott con i consueti
teri e provvedere alla loro lettura ottica.
ualora vengana segnalati recuperi di importo superiore agli
etrati, la procedura provvede alla predisposizione del modello P.1
tt di importo pari agli arretrati recuperati e predispone il
ello C.N.R. con l'indicazione del residuo recupero che la Sede deve
vvedere a gestire.
- BLOCCAGGIO ARRETRATI PER ESTERO
ell'ipotesi di bloccaggio degli arretrati per l'istituzione estera
procedura provvede alla stampa di un P.1 r, localizzato all'ufficio
atore della pensione con l'importo degli arretrati a favore
l'istituzione medesima. .
- MODELLO TCONG
a procedura di liquidazione provvede alla stampa del modello TGONG
quale sono riportati gli importi annui di pensione, distinti per
orto di pensione, di trattamenti di famiglia ed eventuali ulteriori
efici.
- STAMPE
programmi di stampa sono in fase di modifica per adeguarli alla
mativa vigente. Le Sedi, pertanto, sino a nuova disposizione, non
ranno attivare la relativa opzione.
- MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLE MATRICOLE DEGLI STATI CEE
n caso di nuova liquidazione o di ricostituzione di pensioni in
ime comunitario, nello specifico campo "RIFERIM. ESTERO" del CI81,
le Istituzioni estere sotto riportate, con le quali esiste un
porto di scambio di dati per via informatica, la matricola o il
sier della pensione estera va digitata secondo le seguenti
alita'.
MATRICOLA FRANCESE ( STATO 01 )
(Solo se si tratta di CAISSES REGIONALES,
CRAVTS di PARIS e CRAV di STRASBOURG,
codificate con 001, 005, 006, 007, 008, 009,
010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 020,
037)
espressa nelle seguenti forme con 8 o 13 caratteri numerici:
NNNNNNNN ( indica il numero di dossier della pensione,
attribuito dalla cassa regionale)
numero di dossier non e' controllabile, si tratta di una serie
erica attribuita dalla CRAM, l'unico dato noto e' il primo
attere che, molto spesso,e' uguale a zero: .
NNNNNNNNNNNNN ( indica il numero di matricola dell'assicurato)
1 carattere indica il sesso (1 o 3 per uomini, 2 o 4 per donne);
2 ,3 ,4 e 5 carattere indicano l'anno e il mese di nascita del
sionato espressi nella forma AAMM.
MATRICOLA BELGA ( STATO 02 )
espressa nelle seguenti forme con 9 o 10 caratteri numerici:
NNNNNNNNN
NNNNNNNNNN (Il decimo carattere sta ad indicare che si tratta di
pensione scissa tra coniugi in conseguenza di una separazione
legale) .
rimi quattro caratteri indicano l'anno e il mese di nascita del
sionato espressi nella forma AAMM.
le matricole a 10 caratteri il decimo carattere e' uguale a 1 o 2
nel caso della quota del marito, 2 per la quota della moglie). .
MATRICOLA INGLESE ( STATO 04 )
espressa nella seguente forma con 9 caratteri alfanumerici:
- AANNNNNNA
rimi due caratteri sono sempre alfabetici cosi come l'ultimo che
puo' essere diverso da A,B,C,D.
MATRICOLA LUSSEMBURGHESE ( STATO 06 )
espressa nella seguente forma con 12 caratteri numerici:
-NNNNNNNNNNNN
rini 8 caratteri indicano l'anno, il mese e il giorno di nascita
pensionato espressi nella forma AAAAMMGG.
12 carattere non puo' essere diverso da 7, 8 e 9.
( 7 se trattasi di pensione diretta, 8 se trattasi di
pensione ai superstiti, 9 se trattasi di pensione orfanile).
MATRICOLA TEDESCA ( STATO 10 )
espressa nella seguente forma con 14 caratteri alfanumerici: .
-NNNNNNANNNNNNN
rimi 6 caratteri indicano il giorno, il mese e l'anno di nascita
l'assicurato espressi nella forma GGMMAA.
carattere alfabetico, indicante l'iniziale del cognome
l'assicurato, si trova sempre nella 7 posizione.
- ALLINEAMENTO ARCHIVIO PER ANNO 1996
fase di richiamo del programma 6490 compare il messaggio "ESEGUIRE
IONE 9" (allineamento archivio con versioni 1996); digitata tale
ione il programma effettua l'allineamento con la versione 1996.
modifiche apportate alla procedura di liquidazione, sia per quanto
uarda la segnalazione dei dati per l'applicazione dell'articolo 1,
mi 41, 42 e 43, della legge 335/95, sia per le nuove modalita' di
tione delle somme da accantonare per incumulabilita' della pensione
la retribuzione e con i redditi da lavoro autonomo, nonche' il
vo significato dei codici virtuale, hanno comportato la necessita'
integrare ovvero modificare i dati delle pensioni gia' acquisite.
tanto, la procedura registra come "INCOMPLETE" le pensioni
uisite con le seguenti caratteristiche:
ensioni con codice virtuale "4" o "B"
ensioni per le quali necessita l'acquisizione del campo "REQ.al
1.12.94";
ensioni ai superstiti con redditi 1995 o 1996 non dichiarati;
ssegni di invalidita'con redditi 1995 o 1996 non dichiarati;
ssegni di invalidita' con redditi superiori ai limiti
revisti dall'art.1 comma 42 della legge 335/95;
ensioni di vecchiaia con requisito particolare diritto "7";
ensioni per le quali siano stati acquisiti i campi "TRATTENUTE" o
ACCONTI";
ensioni interessate alla prescrizione.
IL DIRETTORE CENTRALE
IMPROTA