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Indennità di tirocinio
Flusso procedurale di erogazione dell'indennità
(msg.7899/2014)
Le Regioni dovranno inviare all’Istituto - accedendo alla sezione Sistema Informativo Percettori, attraverso il link “Invio richieste di pagamento indennità/ sussidi” - mensilmente o con altra periodicità dalle stesse stabilita, le informazioni necessarie per il pagamento dell’indennità di tirocinio tramite un apposito file xml (elenco delle richieste di pagamento), il cui “tracciato – dati” è stato allegato alla predetta determinazione commissariale ed è, comunque, reperibile sul sito internet dell’Istituto.
L’INPS, a tal fine, mette a disposizione del personale della Regione, espressamente indicato dalla stessa, il suddetto link, il quale assicura il servizio informatico di interscambio dei dati.
Al riguardo, si fa presente che le Regioni sono già abilitate ad accedere al Sistema Informativo Percettori (SIP); pertanto, per il personale della Regione già in possesso di pin di accesso alla banca dati percettori, dovrà essere richiesta solo l’estensione alla gestione relativa al servizio “Banca dati percettori– Richieste pagamenti indennità/sussidi”, preordinato alla specifica gestione dell’attività connessa all’indennità di tirocinio. Per l’accesso al SIP e al predetto servizio da parte di altro personale della Regione, non ancora in possesso del pin, la Regione dovrà richiedere l’apposita abilitazione, avanzando alla competente Sede Regionale la richiesta (cfr. allegato 1) contenente i dati relativi al personale che dovrà presidiare lo scambio delle informazioni necessarie per l’erogazione dell’indennità di tirocinio[1].
L’invio del predetto file xml contenente l’elenco delle richieste di pagamento da parte della Regione avverrà entro il giorno 10 del di ciascun mese successivo al periodo di tirocinio (mensilità o altra periodicità) indicato nel predetto file; tale modalità di trasmissione consentirà, pertanto, di effettuare pagamenti di indennità di tirocinio riferiti sempre a periodicità ormai trascorse.
I dati inviati dalla Regione saranno, dunque, sempre a consuntivo dell’attività di tirocinio svolta; ciò esclude ogni intervento correttivo ex post volto alla variazione di quanto già comunicato tramite il file xml dalla Regione circa l’effettivo svolgimento del tirocinio. Quest’ultima, comunque, potrà modificare il file già trasmesso, sostituendolo, solo fino al momento iniziale della “presa in carico” da parte della Sede regionale Inps che sarà resa evidente alla Regione mediante l’apposita procedura informatica.
Per ciascun beneficiario dovranno essere indicati dalla Regione i dati anagrafici, le modalità di pagamento richieste, il periodo di riferimento e l’importo lordo complessivo da corrispondere a titolo di indennità di tirocinio per detto periodo.
Al calcolo dell’indennità di tirocinio spettante a ciascun tirocinante, dunque, provvederà direttamente la Regione, la quale non dovrà indicare né l’importo orario, né le ore svolte dal tirocinante, ma esclusivamente l’importo lordo spettante al giovane beneficiario a titolo di indennità di tirocinio per il periodo di tempo indicato nel file xml.
Per effetto di quanto indicato nelle premesse della Convenzione in parola (rinvio all’accordo Stato - Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013 in materia di tirocinio), è esclusa, di norma, l’erogazione dell’indennità in argomento nel caso che il tirocinante sia anche fruitore, per lo stesso periodo, di ammortizzatori sociali.
La Regione dovrà quindi assicurarsi – tramite il SIP – che nessuno dei tirocinanti contenuti nel file xml da inviare alla Direzione Regionale INPS sia percettore di ammortizzatori sociali nel periodo di spettanza dell’indennità di tirocinio.
Se, tuttavia, questo dovesse accadere, la procedura informatica bloccherà automaticamente l’erogazione del pagamento dell’indennità.
Ciò dovrà avvenire anche nel caso in cui la sovrapposizione temporale del periodo di godimento dell’ammortizzatore sociale e del periodo di tirocinio trasmesso dalla Regione sia solo parziale.
In questi casi di incompatibilità, totale o parziale, la Sede territoriale dovrà segnalare alla Direzione regionale Inps la mancata disposizione del pagamento. La Direzione regionale provvederà a comunicarlo alla Regione specificando i motivi del mancato pagamento e gli eventuali periodi di sovrapposizione. In caso di sovrapposizione parziale, la Regione avrà, tuttavia, la possibilità di inviare, con il successivo file xml, una nuova richiesta di pagamento relativa al solo periodo non coperto dall’ammortizzatore sociale.