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Regio Decreto 262 del 16 marzo 1942
Art. 1001.
(Obbligo di restituzione. Misura della diligenza).
L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto e' disposto dall'art. 995.
Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Art. 1002.
(Inventario e garanzia).
L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano.
Egli e' tenuto a fare a sue spese l'inventario dei beni, previo avviso al proprietario. Quando l'usufruttuario e' dispensato dal fare l'inventario, questo puo' essere richiesto dal proprietario a sue spese.
L'usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia. Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l'usufrutto legale sui beni dei loro figli minori. Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d'usufrutto; ma, qualora questi cedano l'usufrutto, il cessionario e' tenuto a prestare garanzia.
L'usufruttuario non puo' conseguire il possesso dei beni prima di avere adempiuto agli obblighi su indicati.
Art. 1003.
(Mancanza o insufficienza della garanzia).
Se l'usufruttuario non presta la garanzia a cui e' tenuto, si osservano le disposizioni seguenti:
gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facolta' all'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto. L'amministrazione e' affidata, con il consenso dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall'autorita' giudiziaria;
il danaro e' collocato a interesse;
i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del proprietario con il vincolo dell'usufrutto, ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, e' fatta dall'autorita' giudiziaria;
le derrate sono vendute e il loro prezzo e' parimenti collocato a interesse.
In questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.
Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l'uso, il proprietario puo' chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L'usufruttuario puo' nondimeno domandare che gli siamo lasciati i mobili necessari per il proprio uso.
Art. 1004.
(Spese a carico dell'usufruttuario).
Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario.
Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.
Art. 1005.
(Riparazioni straordinarie).
Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilita' dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.
Art. 1006.
(Rifiuto del proprietario alle riparazioni).
Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, e' in facolta' dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell'usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l'usufruttuario ha diritto di ritenere l'immobile riparato.
Art. 1007.
(Rovina parziale di edificio accessorio).
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetusta' o caso fortuito, rovini soltanto in parte l'edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.
Art. 1008.
(Imposte e altri pesi a carico dell'usufruttuario).
L'usufruttuario e' tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.
Per l'anno in corso al principio e alla fine dell'usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l'usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto.
Art. 1009.
(Imposte e altri pesi a carico del proprietario).
Al pagamento dei carichi imposti sulla proprieta' durante l'usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, e' tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata.
Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto.
Art. 1010.
(Passivita' gravanti su eredita' in usufrutto).
L'usufruttuario di un'eredita' o di una quota di eredita' e' obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota, le annualita' e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l'eredita' stessa sia gravata.
Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati, che si renda necessario durante l'usufrutto, e' in facolta' dell'usufruttuario di fornire la somma occorrente, che gli deve essere rimborsata senza interesse alla fine dell'usufrutto.
Se l'usufruttuario non puo' o non vuole fare questa anticipazione, il proprietario puo' pagare tale somma, sulla quale l'usufruttuario deve corrispondergli l'interesse durante l'usufrutto, o puo' vendere una porzione dei beni soggetti all'usufrutto fino alla concorrenza della somma dovuta.
Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la vendita dei beni, questa e' fatta d'accordo tra proprietario e usufruttuario, salvo ricorso all'autorita' giudiziaria in caso di dissenso. L'espropriazione forzata deve seguire contro ambedue.
Art. 1011.
(Ritenzione per le somme anticipate).
Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1009 e dal secondo comma dell'art. 1010, l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta.
Art. 1012.
(Usurpazioni durante l'usufrutto e azioni relative alle servitu').
Se durante l'usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l'usufruttuario e' tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, e' responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario.
L'usufruttuario puo' far riconoscere l'esistenza delle servitu' a favore del fondo o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario.
Art. 1013.
(Spese per le liti).
Le spese delle liti che riguardano tanto la proprieta' quanto l'usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall'usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse.
SEZIONE IV
Estinzione e modificazioni dell'usufrutto
Art. 1014.
(Estinzione dell'usufrutto).
Oltre quanto e' stabilito dall'art. 979, l'usufrutto si estingue:
1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
2) per la riunione dell'usufrutto e della proprieta' nella stessa persona;
3) per il totale perimento della cosa su cui e' costituito.
Art. 1015.
(Abusi dell'usufruttuario).
L'usufrutto puo' anche cessare per l'abuso che faccia l'usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni.
L'autorita' giudiziaria puo', secondo le circostanze, ordinare che l'usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l'obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario, durante l'usufrutto, una somma determinata.
I creditori dell'usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia per l'avvenire.
Art. 1016.
(Perimento parziale della cosa).
Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra cio' che rimane.
Art. 1017.
(Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi).
Se il perimento della cosa non e' conseguenza di caso fortuito, l'usufrutto si trasferisce sull'indennita' dovuta dal responsabile del danno.
Art. 1018.
(Perimento dell'edificio).
Se l'usufrutto e' stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire, l'usufruttuario ha diritto di godere dell'area e dei materiali.
La stessa disposizione si applica se l'usufrutto e' stabilito soltanto sopra un edificio. In tal caso, pero', il proprietario, se intende costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare l'area e di valersi dei materiali, pagando all'usufruttuario, durante l'usufrutto, gli interessi sulla somma corrispondente al valore dell'area e dei materiali.
Art. 1019.
(Perimento di cosa assicurata dall'usufruttuario).
Se l'usufruttuario ha provveduto all'assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa gia' assicurata, l'usufrutto si trasferisce sull'indennita' dovuta dall'assicuratore.
Se e' perito un edificio e il proprietario intende di ricostruirlo con la somma conseguita come indennita', l'usufruttuario non puo' opporsi. L'usufrutto in questo caso si trasferisce sull'edificio ricostruito. Se pero' la somma impiegata nella ricostruzione e' maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell'usufruttuario sul nuovo edificio e' limitato in proporzione di quest'ultima.
Art. 1020.
(Requisizione o espropriazione).
Se la cosa e' requisita o espropriata per pubblico interesse, l'usufrutto si trasferisce sull'indennita' relativa.
CAPO II
Dell'uso e dell'abitazione
Art. 1021.
(Uso).
Chi ha il diritto d'uso di una cosa puo' servirsi di essa e, se e' fruttifera, puo' raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.
I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.
Art. 1022.
(Abitazione).
Chi ha il diritto di abitazione di una casa puo' abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.
Art. 1023.
(Ambito della famiglia).
Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che e' cominciato il diritto d'uso o d'abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto e' sorto la persona non avesse contratto matrimonio. ((Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l'adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era gia' sorto.)) Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.
Art. 1024.
(Divieto di cessione).
I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.
Art. 1025.
(Obblighi inerenti all'uso e all'abitazione).
Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa e' tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l'usufruttuario.
Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di cio' che gode.
Art. 1026.
(Applicabilita' delle norme sull'usufrutto).
Le disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all'uso e all'abitazione.
TITOLO VI
DELLE SERVITU' PREDIALI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1027.
(Contenuto del diritto).
La servitu' prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilita' di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
Art. 1028.
(Nozione dell'utilita').
L'utilita' puo' consistere anche nella maggiore comodita' o amenita' del fondo dominante. Puo' del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo.
Art. 1029.
(Servitu' per vantaggio futuro).
E' ammessa la costituzione di una servitu' per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.
E' ammessa altresi' a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio e' costruito o il fondo e' acquistato.
Art. 1030.
(Prestazioni accessorie).
Il proprietario del fondo servente non e' tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitu' da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.
Art. 1031.
(Costituzione delle servitu')
Le servitu' prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Capo II
Delle servitu' coattive
Art. 1032.
(Modi di costituzione).
Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitu', questa, in mancanza di contratto, e' costituita con sentenza. Puo' anche essere costituita con atto dell'autorita' amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge.
La sentenza stabilisce le modalita' della servitu' e determina l'indennita' dovuta.
Prima del pagamento dell'indennita' il proprietario del fondo servente puo' opporsi all'esercizio della servitu'.
Sezione I
Dell'acquedotto e dello scarico coattivo
Art. 1033.
(Obbligo di dare passaggio alle acque).
Il proprietario e' tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali.
Sono esenti da questa servitu' le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
Art. 1034.
(Apertura di nuovo acquedotto).
Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto, ma non puo' far defluire le acque negli acquedotti gia' esistenti e destinati al corso di altre acque.
Il proprietario del fondo soggetto alla servitu' puo' tuttavia impedire la costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti gia' esistenti, qualora cio' non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si domanda. In tal caso al proprietario dell'acquedotto e' dovuta un'indennita' da determinarsi avuto riguardo all'acqua che s'introduce, al valore dell'acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo passaggio e alle maggiori spese di manutenzione.
La facolta' indicata dal comma precedente non e' consentita al proprietario del fondo servente nei confronti della pubblica amministrazione.
Art. 1035.
(Attraversamento di acquedotti).
Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui puo' attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purche' esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi.
Art. 1036.
(Attraversamento di fiumi o di strade).
Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque.
Art. 1037.
(Condizioni per la costituzione della servitu').
Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che puo' disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima e' sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto e' il piu' conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.
Art. 1038.
(Indennita' per l'imposizione della servitu').
Prima d'imprendere la costruzione dell'acquedotto, chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre l'indennita' per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o piu' parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare.
Per i terreni, pero', che sono occupati soltanto per il deposito delle materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare che la meta' del valore del suolo, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario del fondo servente puo' fare piantagioni e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate, purche' tutto segua senza danno dell'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione.
Art. 1039.
(Indennita' per il passaggio temporaneo).
Qualora il passaggio delle acque sia domandato per un tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennita' indicati dall'articolo precedente e' ristretto alla sola meta', ma con l'obbligo, scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato.
Il passaggio temporaneo puo' essere reso perpetuo prima della scadenza del termine mediante il pagamento dell'altra meta' con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio e' stato praticato; scaduto il termine, non si tiene piu' conto di cio' che e' stato pagato per la concessione temporanea.
Art. 1040.
(Uso dell'acquedotto).
Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non puo' immettervi maggiore quantita' d'acqua, se l'acquedotto non ne e' capace o ne puo' venir danno al fondo servente.
Se l'introduzione di una maggior quantita' d'acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualita' e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall'art. 1038.
La stessa disposizioni si applica anche quando per il passaggio attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte-canale o viceversa.
Art. 1041.
(Letto dell'acquedotto).
E' sempre in facolta' del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se pero' di tale facolta' egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell'acquedotto, deve sopportare la meta' delle spese occorrenti.
Art. 1042.
(Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui).
Se un corso d'acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui l'accesso ai medesimi, o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per continuare l'irrigazione o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o dall'usucapione.
Art. 1043.
(Scarico coattivo).
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio e' domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo.
Lo scarico puo' essere anche domandato per acque impure, purche' siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia.
Art. 1044.
(Bonifica).
Ferme le disposizioni delle leggi sulla bonifica e sul vincolo forestale, il proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre con fognature, con colmate o altri mezzi ha diritto, premesso il pagamento dell'indennita' e col minor danno possibile, di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano le sue terre da un corso d'acqua o da qualunque altro colatoio.
Se il prosciugamento risulta in contrasto con gli interessi di coloro che utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso, e se gli opposti interessi non si possono conciliare con opportune opere che importino una spesa proporzionata allo scopo, l'autorita' giudiziaria da' le disposizioni per assicurare l'interesse prevalente, avuto in ogni caso riguardo alle esigenze generali della produzione. Se si fa luogo al prosciugamento, puo' essere assegnata una congrua indennita' a coloro che al prosciugamento si sono opposti.
Art. 1045.
(Utilizzazione di fogne o di fossi altrui).
I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in forza dell'articolo precedente, hanno facolta' di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi gia' risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere gia' eseguite, affinche' queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese gia' fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.
Art. 1046.
(Norme per l'esecuzione delle opere).
Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 1033 e degli articoli 1035 e 1036.
Sezione II
Dell'appoggio e dell'infissione di chiusa
Art. 1047.
(Contenuto della servitu').
Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi puo', qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l'obbligo pero' di pagare l'indennita' e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno.
Art. 1048.
(Obblighi degli utenti).
Nella derivazione e nell'uso delle acque a norma del precedente articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle acque medesime.
Sezione III
Della somministrazione coattiva di acqua a un
edificio
o
a un fondo
Art. 1049.
(Somministrazione di acqua a un edificio).
Se a una casa o alle sue dipendenze manca l'acqua necessaria per l'alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici, e non e' possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il proprietario del fondo vicino deve consentire che sia dedotta l'acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessita' anzidette.
Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell'acqua, che si chiede di dedurre, calcolato per un'annualita'. Si devono altresi' sostenere tutte le spese per le opere di presa e di derivazione. Si applicano inoltre le disposizioni del primo comma dell'art. 1038.
In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalita' della derivazione e l'indennita' dovuta.
Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la derivazione puo' essere soppressa su istanza dell'una o dell'altra parte.
Art. 1050.
(Somministrazione di acqua a un fondo).
Le norme stabilite dall'articolo precedente si applicano anche se il proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale.
Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa.
Sezione IV
Del passaggio coattivo
Art. 1051.
(Passaggio coattivo).
Il proprietario, il cui fondo e' circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica ne' puo' procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica e' piu' breve e riesce di minore danno al fondo sul quale e' consentito. Esso puo' essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora cio' sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitu' le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
Art. 1052.
(Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso).
Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo e' inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non puo' essere ampliato.
Il passaggio puo' essere concesso dall'autorita' giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.((117))
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AGGIORNAMENTO (117)
La Corte Costituzione con sentenza 29 aprile-10 maggio 1999 n. 167 (in G.U. 1a s.s. 19/05/1999 n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1052, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorita' giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilita' - di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap - degli edifici destinati ad uso abitativo."
Art. 1053.
(Indennita').
Nei casi previsti dai due articoli precedenti e' dovuta un'indennita' proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve, prima d'imprendere le opere o d'iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 1038.
Art. 1054.
(Interclusione per effetto di alienazione o di divisione).
Se il fondo e' divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennita'.
La stessa norma si applica in caso di divisione.
Art. 1055.
(Cessazione dell'interclusione).
Se il passaggio cessa di essere necessario, puo' essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l'autorita' giudiziaria puo' disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitu' e al danno sofferto. Se l'indennita' fu convenuta in annualita', la prestazione cessa dall'anno successivo.
Sezione V
Dell'elettrodotto coattivo e del passaggio
coattivo
di
linee teleferiche
Art. 1056.
(Passaggio di condutture elettriche).
Ogni proprietario e' tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformita' delle leggi in materia.
Art. 1057.
(Passaggio di vie funicolari).
Ogni proprietario e' parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformita' delle leggi in materia.
CAPO III
Delle servitu' volontarie
Art. 1058.
(Modi di costituzione).
Le servitu' prediali possono essere costituite per contratto o per testamento.
Art. 1059.
(Servitu' concessa da uno dei comproprietari).
La servitu' concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non e' costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa unitamente o separatamente.
La concessione, pero', fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso.
Art. 1060.
(Servitu' costituite dal nudo proprietario).
Il proprietario puo', senza il consenso dell'usufruttuario, imporre sul fondo le servitu' che non pregiudicano il diritto di usufrutto.
CAPO IV
Delle servitu' acquistate per usucapione e
per
destinazione
del padre di famiglia
Art. 1061.
(Servitu' non apparenti).
Le servitu' non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Non apparenti sono le servitu' quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
Art. 1062.
(Destinazione del padre di famiglia).
La destinazione del padre di famiglia ha luogo quanto consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitu'.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitu', questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.
CAPO V
Dell'esercizio delle servitu'
Art. 1063.
(Norme regolatrici).
L'estensione e l'esercizio delle servitu' sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti.
Art. 1064.
(Estensione del diritto di servitu').
Il diritto di servitu' comprende tutto cio' che e' necessario per usarne.
Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitu' che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.
Art. 1065.
(Esercizio conforme al titolo o al possesso).
Colui che ha un diritto di servitu' non puo' usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalita' di esercizio, la servitu' deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.
Art. 1066.
(Possesso delle servitu').
Nelle questioni di possesso delle servitu' si ha riguardo alla pratica dell'anno antecedente e, se si tratta di servitu' esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell'ultimo godimento.
Art. 1067.
(Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitu').
Il proprietario del fondo dominante non puo' fare innovazioni che rendano piu' gravosa la condizione del fondo servente.
Il proprietario del fondo servente non puo' compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitu' o a renderlo piu' incomodo.
Art. 1068.
(Trasferimento della servitu' in luogo diverso).
Il proprietario del fondo servente non puo' trasferire l'esercizio della servitu' in luogo diverso da quello nel quale e' stata stabilita originariamente.
Tuttavia, se l'originario esercizio e' divenuto piu' gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente puo' offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non puo' ricusarlo.
Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitu' si puo' del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente.
L'autorita' giudiziaria puo' anche disporre che la servitu' sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purche' l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.
Art. 1069.
(Opere sul fondo servente).
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitu', deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.
Se pero' le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.
Art. 1070.
(Abbandono del fondo servente).
Il proprietario del fondo servente, quando e' tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitu', puo' sempre liberarsene, rinunziando alla proprieta' del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante.
Nel caso in cui l'esercizio della servitu' sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia puo' limitarsi alla parte stessa.
Art. 1071.
(Divisione del fondo dominante o del fondo servente).
Se il fondo dominante viene diviso, la servitu' e' dovuta a ciascuna porzione, senza che pero' si renda piu' gravosa la condizione del fondo servente.
Se il fondo servente viene diviso e la servitu' ricade su una parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.
CAPO VI
Dell'estinzione delle servitu'
Art. 1072.
(Estinzione per confusione).
La servitu' si estingue quando in una sola persona si riunisce la proprieta' del fondo dominante con quella del fondo servente.
Art. 1073.
(Estinzione per prescrizione).
La servitu' si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni.
Il termine decorre dal giorno in cui si e' cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitu' negativa o di servitu' per il cui esercizio non e' necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si e' verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.
Nelle servitu' che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitu' si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio.
Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitu' non fu esercitata dai precedenti titolari.
Se il fondo dominante appartiene a piu' persone in comune, l'uso della servitu' fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a tutte.
La sospensione o l'interruzione del non uso a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.
Art. 1074.
(Impossibilita' di uso e mancanza di utilita').
L'impossibilita' di fatto di usare della servitu' e il venir meno dell'utilita' della medesima non fanno estinguere la servitu', se non e' decorso il termine indicato dall'articolo precedente.
Art. 1075.
(Esercizio limitato della servitu').
La servitu' esercitata in modo da trarne un'utilita' minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
Art. 1076.
(Esercizio della servitu' non conforme al titolo o al possesso).
L'esercizio di una servitu' in tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce l'estinzione per prescrizione.
Art. 1077.
(Servitu' costituite sul tondo enfiteutico).
Le servitu' costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione.
Art. 1078.
(Servitu' costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto).
Le servitu' costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitu' costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale.
CAPO VII
Delle azioni a difesa delle servitu'
Art. 1079.
(Accertamento della servitu' e altri provvedimenti di tutela).
Il titolare della servitu' puo' farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e puo' far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Puo' anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.
CAPO VIII
Di alcune servitu' in materia di
acque
Sezione
I
Della
servitu' di presa o di derivazione di acqua
Art. 1080.
(Presa d'acqua continua).
Il diritto alla presa d'acqua continua si puo' esercitare in ogni istante.
Art. 1081.
(Modulo d'acqua).
Nelle servitu' in cui e' convenuta ed espressa una costante quantita' di acqua, la quantita' deve esprimersi in relazione al modulo.
Il modulo e' l'unita' di misura dell'acqua corrente.
Esso e' un corpo d'acqua che scorre nella costante quantita' di cento litri al minuto secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi.
Art. 1082.
(Forma della bocca e dell'edificio derivatore).
Quando, per la derivazione di una data e costante quantita' di acqua corrente, e' stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti.
Se la forma non e' stata determinata, ma la bocca e l'edificio derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non e' neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque.
In mancanza di titolo o di possesso, la forma e' determinata dall'autorita' giudiziaria.
Art. 1083.
(Determinazione della quantita' d'acqua).
Quando la quantita' d'acqua non e' stata determinata, ma la derivazione e' stata fatta per un dato scopo, s'intende concessa la quantita' necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse puo' in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga assicurato l'uso necessario e impedito l'eccesso.
Se pero' e' stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, o se, in mancanza di titolo, si e' posseduta per cinque anni la derivazione in una data forma, non e' ammesso reclamo delle parti, se non nel caso indicato dall'articolo precedente.
Art. 1084.
(Norme regolatrici della servitu').
Per l'esercizio della servitu' di presa d'acqua, quando non dispone il titolo o non e' possibile riferirsi al possesso, si osservano gli usi locali.
In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti.
Art. 1085.
(Tempo d'esercizio della servitu').
Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale, dall'equinozio d'autunno a quello di primavera.
La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali.
L'uso delle acque nei giorni festivi e' regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si e' incominciato a possedere.
Art. 1086.
(Distribuzione per ruota).
Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l'acqua per giungere alla bocca di derivazione dell'utente si consuma a suo carico, e la coda dell'acqua appartiene a quello di cui cessa il turno.
Art. 1087.
(Acque sorgenti o sfuggite).
Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale, non possono trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.
Art. 1088.
(Variazione del turno tra gli utenti).
Gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra loro il turno, purche' tale cambiamento non rechi danno agli altri.
Art. 1089.
(Acqua impiegata come forza motrice).
Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non puo', senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.
Art. 1090.
(Manutenzione del canale).
Nella servitu' di presa o di condotta d'acqua, quando il titolo non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente puo' domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in stato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante.
Art. 1091.
(Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua).
Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di una fonte o di un canale e' tenuto verso gli utenti a eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinche' la derivazione e la regolare condotta dell'acqua siano in tempi debiti effettuate.
Art. 1092.
(Deficienza dell'acqua).
La deficienza dell'acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica.
Tra diversi utenti la deficienza dell'acqua deve essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso piu' recente, e tra utenti in parita' di condizione dall'ultimo utente.
Tuttavia l'autorita' giudiziaria, con provvedimento in camera di consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti, puo' modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in relazione alla quantita' di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui l'acqua e' destinata.
Il concedente dell'acqua e' tenuto a una proporzionale diminuzione del corrispettivo per la deficienza dell'acqua verificatasi per causa naturale o per fatto altrui. Parimenti si fa luogo alle dovute indennita' in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni, che siano state disposte dall'autorita' giudiziaria.
Art. 1093.
(Riduzione della servitu').
Se la servitu' da' diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volonta' del proprietario si verifica una diminuzione dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo puo' chiedere una riduzione della servitu', avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo caso e' dovuta una congrua indennita' al proprietario del fondo dominante.
Sezione II
Della servitu' degli scoli e degli avanzi di acqua
Art. 1094.
(Servitu' attiva degli scoli).
Gli scoli o acque colaticce derivanti dall'altrui fondo possono costituire oggetto di servitu' a favore del fondo che li riceve, all'effetto di impedire la loro diversione.
Art. 1095.
(Usucapione della servitu' attiva degli scoli).
Nella servitu' attiva degli scoli il termine per l'usucapione comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del proprio fondo.
Quando sul fondo servente e' aperto un cavo destinato a raccogliere e condurre gli scoli, il regolare spurgo e la manutenzione delle sponde fanno presumere che il cavo sia opera del proprietario del fondo dominante, purche' non vi sia titolo, segno o prova in contrario.
Si reputa segno contrario l'esistenza sul cavo di opere costruite o mantenute dal proprietario del fondo in cui il cavo e' aperto.
Art. 1096.
(Diritti del proprietario del fondo servente).
La servitu' degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiare la coltivazione di questo e di abbandonarne in tutto o in parte l'irrigazione.
Art. 1097.
(Diritto agli avanzi d'acqua).
Quando l'acqua e' concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di cio' che ne sopravanza, tale uso non puo' variarsi a danno del fondo a cui la restituzione e' dovuta.
Art. 1098.
(Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua).
Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua non puo' deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantita' di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalita' a favore del fondo dominante.
Art. 1099.
(Sostituzione di acqua viva).
Il proprietario del fondo soggetto alla servitu' degli scoli o degli avanzi d'acqua puo' sempre liberarsi da tale servitu' mediante la concessione e l'assicurazione al fondo dominante di un corpo d'acqua viva, la cui quantita' e' determinata dall'autorita' giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze.
TITOLO VII
DELLA COMUNIONE
CAPO I
Della comunione in generale
Art. 1100.
(Norme regolatrici).
Quando la proprieta' o altro diritto reale spetta in comune a piu' persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.
Art. 1101.
(Quote dei partecipanti).
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, e' in proporzione delle rispettive quote.
Art. 1102.
(Uso della cosa comune).
Ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune, purche' non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine puo' apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non puo' estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
Art. 1103.
(Disposizione della quota).
Ciascun partecipante puo' disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.
Art. 1104.
(Obblighi dei partecipanti).
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facolta' di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.
La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.
Il cessionario del partecipante e' tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.
Art. 1105.
(Amministrazione).
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per la validita' delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e puo' anche nominare un amministratore.
Art. 1106.
(Regolamento della comunione e nomina di amministratore).
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, puo' essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.
Nello stesso modo l'amministrazione puo' essere delegata ad uno o piu' partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.
Art. 1107.
(Impugnazione del regolamento).
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti puo' impugnare davanti all'autorita' giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui e' stata loro comunicata la deliberazione. L'autorita' giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte.
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.
Art. 1108.
(Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione).
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne piu' comodo o redditizio il godimento, purche' esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.
Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti.
E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.
L'ipoteca puo' essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.
Art. 1109.
(Impugnazione delle deliberazioni).
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente puo' impugnare davanti all'autorita' giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:
1) nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1105, se la deliberazione e' gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non e' stata osservata la disposizione del terzo comma dell'art. 1105;
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e' in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'art. 1108.
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui e' stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorita' giudiziaria puo' ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.
Art. 1110.
(Rimborso di spese).
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Art. 1111.
(Scioglimento della comunione).
Ciascuno dei partecipanti puo' sempre domandare lo scioglimento della comunione; l'autorita' giudiziaria puo' stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento puo' pregiudicare gli interessi degli altri.
Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni e' valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se e' stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorita' giudiziaria puo' ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.
Art. 1112.
(Cose non soggette a divisione).
Lo scioglimento della comunione non puo' essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.
Art. 1113.
(Intervento nella divisione e opposizioni).
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione gia' eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria.
Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.
Devono essere chiamati a intervenire, perche' la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtu' di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.
Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione puo' opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.
Art. 1114.
(Divisione in natura).
La divisione ha luogo in natura, se la cosa puo' essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
Art. 1115.
(Obbligazioni solidali dei partecipanti).
Ciascun partecipante puo' esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione.
La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.
Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.
Art. 1116.
(Applicabilita' delle norme sulla divisione ereditaria).
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredita', in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.
CAPO II
Del condominio negli edifici
Art. 1117.
(( (Parti comuni dell'edificio). ))
((Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle singole unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprieta' individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche)).
Art. 1117-bis.
(( (Ambito di applicabilita'). ))
((Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui piu' unita' immobiliari o piu' edifici ovvero piu' condominii di unita' immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.))
Art. 1117-ter.
(( (Modificazioni delle destinazioni d'uso). ))
((Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, puo' modificare la destinazione d'uso delle parti comuni.
La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
La convocazione dell'assemblea, a pena di nullita', deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso.
La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico. ))
Art. 1117-quater.
(( (Tutela delle destinazioni d'uso). ))
((In caso di attivita' che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attivita' con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136)).
Art. 1118.
(( (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). ))
((Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, e' proporzionale al valore dell'unita' immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non puo' rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non puo' sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unita' immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino puo' rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma)).
Art. 1119.
(Indivisibilita').
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere piu' incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino ((e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio)).
Art. 1120.
(Innovazioni).
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
((I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrita' degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unita' immobiliari o dell'edificio, nonche' per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.
L'amministratore e' tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita' di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni)).
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. (87)
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AGGIORNAMENTO (87)
La L. 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dalla L. 17 febbraio 1992, n. 179 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che "In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio".
Art. 1121.
(Innovazioni gravose o voluttuarie).
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non e' possibile, l'innovazione non e' consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.((87))
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AGGIORNAMENTO (87)
La L. 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dalla L. 17 febbraio 1992, n. 179 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che "In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio".
Art. 1122.
(( (Opere su parti di proprieta' o uso individuale). ))
((Nell'unita' immobiliare di sua proprieta' ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprieta' esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non puo' eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilita', alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
In ogni caso e' data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea)).
Art. 1122-bis.
(( (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili). ))
((Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unita' immobiliari di proprieta' individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.
E' consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unita' del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprieta' individuale dell'interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne da' comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalita' di esecuzione degli interventi. L'assemblea puo' prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalita' alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilita', della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, puo' altresi' subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
L'accesso alle unita' immobiliari di proprieta' individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unita' abitative.))
Art. 1122-ter.
(( (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni). ))
((Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136)).
Art. 1123.
(Ripartizione delle spese).
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprieta' di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno puo' farne.
Qualora un edificio abbia piu' scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilita'.
Art. 1124.
((Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori))
((Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unita' immobiliari a cui servono. La spesa relativa e' ripartita tra essi, per meta' in ragione del valore delle singole unita' immobiliari e per l'altra meta' esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo)).
Al fine del concorso nella meta' della spesa, che e' ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprieta' comune.
Art. 1125.
(Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai).
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Art. 1126.
(Lastrici solari di uso esclusivo).
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non e' comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Art. 1127.
(Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio).
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio puo' elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facolta' spetta a chi e' proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non e' ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.
I condomini possono altresi' opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennita' pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli e' inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
Art. 1128.
(Perimento totale o parziale dell'edificio).
Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini puo' richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno e' tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
L'indennita' corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni e' destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio e' tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprieta', secondo la stima che ne sara' fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
Art. 1129.
(( (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). ))
((Quando i condomini sono piu' di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore e' fatta dall'autorita' giudiziaria su ricorso di uno o piu' condomini o dell'amministratore dimissionario.
Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di societa', anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonche' i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, puo' prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
L'assemblea puo' subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilita' civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato.
L'amministratore e' tenuto altresi' ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile professionale generale per l'intera attivita' da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, e' affissa l'indicazione delle generalita', del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.
In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, e' affissa l'indicazione delle generalita' e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.
L'amministratore e' obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonche' quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, puo' chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Alla cessazione dell'incarico l'amministratore e' tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attivita' urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.
Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore e' tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile e' compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
La revoca dell'amministratore puo' essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalita' previste dal regolamento di condominio. Puo' altresi' essere disposta dall'autorita' giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarita'. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarita' fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino puo' rivolgersi all'autorita' giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta puo' rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.
Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarita':
1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonche' di deliberazioni dell'assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
4) la gestione secondo modalita' che possono generare possibilita' di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalita' eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.
In caso di revoca da parte dell'autorita' giudiziaria, l'assemblea non puo' nominare nuovamente l'amministratore revocato.
L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullita' della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attivita' svolta.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV.
Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonche' a quelli realizzati da enti pubblici non economici o societa' private senza scopo di lucro con finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica)).
Art. 1130.
(Attribuzioni dell'amministratore).
L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalita' dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unita' immobiliare, nonche' ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza ((delle parti comuni dell'edificio)). Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilita'. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresi' annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonche' le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro e' allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonche' gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilita' sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro puo' tenersi anche con modalita' informatizzate;
8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.
Art. 1130-bis.
(( (Rendiconto condominiale). ))
((Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilita', di un riepilogo finanziario, nonche' di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale puo', in qualsiasi momento o per piu' annualita' specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilita' del condominio. La deliberazione e' assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa e' ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprieta'. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unita' immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
L'assemblea puo' anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unita' immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo)).
Art. 1131.
(Rappresentanza).
Nei limiti delle attribuzioni stabilite ((dall'articolo 1130)) o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e puo' agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Puo' essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorita' amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi e' tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo puo' essere revocato ed e' tenuto al risarcimento dei danni.
Art. 1132.
(Dissenso dei condomini rispetto alle liti).
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, puo' separare la propria responsabilita' in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per cio' che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite e' stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio e' tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Art. 1133.
(Provvedimenti presi dall'amministratore).
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore e' ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorita' giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137.
Art. 1134.
(( (Gestione di iniziativa individuale). ))
((Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente)).
Art. 1135.
(Attribuzioni dell'assemblea dei condomini).
Oltre a quanto e' stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:
1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori ((; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo puo' essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti)).
L'amministratore non puo' ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
L'assemblea puo' autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonche' di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilita' urbana, la sicurezza e la sostenibilita' ambientale della zona in cui il condominio e' ubicato.
Art. 1136.
(( (Costituzione dell'assemblea e validita' delle deliberazioni). ))
((L'assemblea in prima convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta' del valore dell'edificio.
Se l'assemblea in prima convocazione non puo' deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione e' valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entita' e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonche' 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.
Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore)).
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AGGIORNAMENTO (87)
La L. 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dalla L. 17 febbraio 1992, n. 179 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che "In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio".
Art. 1137.
(( (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). ))
((Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto puo' adire l'autorita' giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorita' giudiziaria.
L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende ne' interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione e' disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile)).
Art. 1138.
(Regolamento di condominio).
Quando in un edificio il numero dei condomini e' superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonche' le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
Ciascun condomino puo' prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
((Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso puo' essere impugnato a norma dell'articolo 1107)).
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
((Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici)).
Art. 1139.
(Rinvio alle norme sulla comunione).
Per quanto non e' espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale.
TITOLO VIII
DEL POSSESSO
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1140.
(Possesso).
Il possesso e' il potere sulla cosa che si manifesta in un'attivita' corrispondente all'esercizio della proprieta' o di altro diritto reale.
Si puo' possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.
Art. 1141.
(Mutamento della detenzione in possesso).
Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non puo' acquistare il possesso finche' il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Cio' vale anche per i successori a titolo universale.
Art. 1142.
(Presunzione di possesso intermedio).
Il possessore attuale che ha posseduto in tempo piu' remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.
Art. 1143.
(Presunzione di possesso anteriore).
Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.
Art. 1144.
(Atti di tolleranza).
Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.
Art. 1145.
(Possesso di cose fuori commercio).
Il possesso delle cose di cui non si puo' acquistare la proprieta' e' senza effetto.
Tuttavia nei rapporti tra privati e' concessa l'azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico.
Se trattasi di esercizio di facolta', le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, e' data altresi' l'azione di manutenzione.
Art. 1146.
(Successione nel possesso. Accessione del possesso).
Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
Il successore a titolo particolare puo' unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.
Art. 1147.
(Possesso di buona fede).
E' possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto.
La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.
La buona fede e' presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.
CAPO II
Degli effetti del possesso
Sezione I
Dei diritti
e
degli
obblighi del possessore nella restituzione della cosa
Art. 1148.
(Acquisto dei frutti).
Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia.
Art. 1149.
(Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti).
Il possessore che e' tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell'art. 821.
Art. 1150.
(Riparazioni, miglioramenti e addizioni).
Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.
Ha anche diritto a indennita' per i miglioramenti recati alla cosa, purche' sussistano al tempo della restituzione.
L'indennita' si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore e' di buona fede, se il possessore e' di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore.
Se il possessore e' tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione e' dovuta.
Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell'art. 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore e' di buona fede, e' dovuta un'indennita' nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa.
Art. 1151.
(Pagamento delle indennita').
L'autorita' giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, puo' disporre che il pagamento delle indennita' previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.
Art. 1152.
(Ritenzione a favore del possessore di buona fede).
Il possessore di buona fede puo' ritenere la cosa finche' non gli siano corrisposte le indennita' dovute, purche' queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti.
Egli ha lo stesso diritto finche' non siano prestate le garanzie ordinate dall'autorita' giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente.
Sezione II
Del possesso di buona fede di beni mobili
Art. 1153.
(Effetti dell'acquisto del possesso).
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne e' proprietario, ne acquista la proprieta' mediante il possesso, purche' sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprieta'.
La proprieta' si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi e' la buona fede dell'acquirente.
Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.
Art. 1154.
(Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa).
A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.
Art. 1155.
(Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri).
Se taluno con successivi contratti aliena a piu' persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso e' preferita alle altre, anche se il suo titolo e' di data posteriore.
Art. 1156.
(Universalita' di mobili e mobili iscritti in pubblici registri).
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalita' di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri.
Art. 1157.
(Possesso di titoli di credito).
Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.
Sezione III
Dell'usucapione
Art. 1158.
(Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari).
La proprieta' dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu' del possesso continuato per venti anni.
Art. 1159.
(Usucapione decennale).
Colui che acquista in buona fede da chi non e' proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta' e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.
Art. 1159.
Usucapione speciale per la piccola proprieta' rurale.
La proprieta' dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtu' del possesso continuato per quindici anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non e' proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta' e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.
La legge speciale stabilisce la procedura, le modalita' e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprieta'.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.(43)((96))
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AGGIORNAMENTO (43)
La L. 10 maggio 1976, n. 346 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 1159-bis del codice civile si applicano ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonche' ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non supera complessivamente le lire cinquemila."
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AGGIORNAMENTO (96)
La L. 10 maggio 1976, n. 346, come modificata dalla L. 31 gennaio 1994, n. 97 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 1159-bis del codice civile si applicano ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonche' ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non supera complessivamente le lire 350.000".
Art. 1160.
(Usucapione delle universalita' di mobili).
L'usucapione di un'universalita' di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtu' del possesso continuato per venti anni.
Nel caso di acquisto in buona fede da chi non e' proprietario, in forza di titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni.
Art. 1161.
(Usucapione dei beni mobili).
In mancanza di titolo idoneo, la proprieta' dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu' del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.
Se il possessore e' di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.
Art. 1162.
(Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri).
Colui che acquista in buona fede da chi non e' proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta' e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione.
Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l'usucapione si compie col decorso di dieci anni.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento.
Art. 1163.
(Vizi del possesso).
Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinita' e' cessata.
Art. 1164.
(Interversione del possesso).
Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non puo' usucapire la proprieta' della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non e' mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso e' stato mutato.
Art. 1165.
(Applicazione di norme sulla prescrizione).
Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione.
Art. 1166.
(Inefficacia delle cause d'impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore).
Nell'usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, ne' l'impedimento derivante da condizione o da termine, ne' le cause di sospensione indicate dall'art. 2942.
L'impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti.
Art. 1167.
(Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso).
L'usucapione e' interrotta quando il possessore e' stato privato del possesso per oltre un anno.
L'interruzione si ha come non avvenuta se e' stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo e' stato ricuperato.
CAPO III
Delle azioni a difesa del possesso
Art. 1168.
(Azione di reintegrazione).
Chi e' stato violentemente od occultamente spogliato del possesso puo', entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.
L'azione e' concessa altresi' a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalita'.
Se lo spoglio e' clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorieta' del fatto, senza dilazione.
Art. 1169.
(Reintegrazione contro l'acquirente consapevole dello spoglio).
La reintegrazione si puo' domandare anche contro chi e' nel possesso in virtu' di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio.
Art. 1170.
(Azione di manutenzione).
Chi e' stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalita' di mobili puo', entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.
L'azione e' data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non e' stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione puo' nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinita' e' cessata.
Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino puo' chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.
TITOLO IX
DELLA DENUNZIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO
Art. 1171.
(Denunzia di nuova opera).
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, puo' denunziare all'autorita' giudiziaria la nuova opera, purche' questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.
L'autorita' giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, puo' vietare la continuazione dell'opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.
Art. 1172.
(Denunzia di danno temuto).
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, puo' denunziare il fatto all'autorita' giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.
L'autorita' giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali.
LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO I
DELLE
OBBLIGAZIONI
IN
GENERALE
CAPO I
Disposizioni preliminari
Art. 1173.
(Fonti delle obbligazioni).
Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformita' dell'ordinamento giuridico.
Art. 1174.
(Carattere patrimoniale della prestazione).
La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
Art. 1175.
(Comportamento secondo correttezza).
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, ((...)).
CAPO II
Dell'adempimento
delle
obbligazioni
Sezione
I
Dell'adempimento in generale
Art. 1176.
(Diligenza nell'adempimento).
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivita' professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attivita' esercitata.
Art. 1177.
(Obbligazione di custodire).
L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
Art. 1178.
(Obbligazione generica).
Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualita' non inferiore alla media.
Art. 1179.
(Obbligo di garanzia).
Chi e' tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, puo' prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.
Art. 1180.
(Adempimento del terzo).
L'obbligazione puo' essere adempiuta da un terzo, anche contro la volonta' del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
Tuttavia il creditore puo' rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
Art. 1181.
(Adempimento parziale).
Il creditore puo' rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione e' divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.
Art. 1182.
(Luogo dell'adempimento).
Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non e' determinato dalla convenzione o dagli usi e non puo' desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono.
L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione e' sorta.
L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio e' diverso da quello che il creditore aveva quando e' sorta l'obbligazione e cio' rende piu' gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.
Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
Art. 1183.
(Tempo dell'adempimento).
Se non e' determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore puo' esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtu' degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, e' stabilito dal giudice.
Se il termine per l'adempimento e' rimesso alla volonta' del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se e' rimesso alla volonta' del creditore, il termine puo' essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.
Art. 1184.
(Termine).
Se per l'adempimento e' fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.
Art. 1185.
(Pendenza del termine).
Il creditore non puo' esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.
Tuttavia il debitore non puo' ripetere cio' che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In questo caso pero' egli puo' ripetere, nei limiti della perdita subita, cio' di cui il creditore si e' arricchito per effetto del pagamento anticipato.
Art. 1186.
(Decadenza dal termine).
Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore puo' esigere immediatamente la prestazione se il debitore e' divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
Art. 1187.
(Computo del termine).
Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni e' computato secondo le disposizioni dell'art. 2963.
La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.
E' salva in ogni caso una diversa pattuizione.
Art. 1188.
(Destinatario del pagamento).
Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.
Art. 1189.
(Pagamento al creditore apparente).
Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, e' liberato se prova di essere stato in buona fede.
Chi ha ricevuto il pagamento e' tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito.
Art. 1190.
(Pagamento al creditore incapace).
Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che cio' che fu pagato e' stato rivolto a vantaggio dell'incapace.
Art. 1191.
(Pagamento eseguito da un incapace).
Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non puo' impugnare il pagamento a causa della propria incapacita'.
Art. 1192.
(Pagamento eseguito con cose altrui).
Il debitore non puo' impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui puo' disporre.
Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede puo' impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Art. 1193.
(Imputazione del pagamento).
Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito; tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore; tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti.
Art. 1194.
(Imputazione del pagamento agli interessi).
Il debitore non puo' imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.
Art. 1195.
(Quietanza con imputazione).
Chi, avendo piu' debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non puo' pretendere un'imputazione diversa, se non vi e' stato dolo o sorpresa da parte del creditore.
Art. 1196.
(Spese del pagamento).
Le spese del pagamento sono a carico del debitore.
Art. 1197.
(Prestazione in luogo dell'adempimento).
Il debitore non puo' liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione e' eseguita.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprieta' o di un altro diritto, il debitore e' tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.
In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.
Art. 1198.
(Cessione di un credito in luogo dell'adempimento).
Quando in luogo dell'adempimento e' ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volonta' delle parti.
E' salvo quanto e' disposto dal secondo comma dell'art. 1267.
Art. 1199.
(Diritto del debitore alla quietanza).
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non e' restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
Art. 1200.
(Liberazione dalle garanzie).
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilita'.
Sezione II
Del pagamento con surrogazione
Art. 1201.
(Surrogazione per volonta' del creditore).
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, puo' surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.
Art. 1202.
(Surrogazione per volonta' del debitore).
Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, puo' surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.
La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa;
2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;
3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non puo' rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.
Art. 1203.
(Surrogazione legale).
La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorche' chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;
2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o piu' creditori a favore dei quali l'immobile e' ipotecato;
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;
4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari;
5) negli altri casi stabiliti dalla legge.
Art. 1204.
(Terzi garanti).
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Se il credito e' garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.
Art. 1205.
(Surrogazione parziale).
Se il pagamento e' parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto e' loro dovuto, salvo patto contrario.
Sezione III
Della mora del creditore
Art. 1206.
(Condizioni).
Il creditore e' in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto e' necessario affinche' il debitore possa adempiere l'obbligazione.
Art. 1207.
(Effetti).
Quando il creditore e' in mora, e' a suo carico l'impossibilita' della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono piu' dovuti gli interessi ne' i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
Il creditore e' pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa e' successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se e' accettata dal creditore.
Art. 1208.
(Requisiti per la validita' dell'offerta).
Affinche' l'offerta sia valida e' necessario:
1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facolta' di ricevere per lui;
2) che sia fatta da persona che puo' validamente adempiere;
3) che comprenda la totalita' della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se e' necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;
5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione;
6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;
7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a cio' autorizzato.
Il debitore puo' subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilita'.
Art. 1209.
(Offerta reale e offerta per intimazione).
Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale.
Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.
Art. 1210.
(Facolta' di deposito e suoi effetti liberatori).
Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore puo' eseguire il deposito.
Eseguito il deposito, quando questo e' accettato dal creditore o e' dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non puo' piu' ritirarlo ed e' liberato dalla sua obbligazione.
Art. 1211.
(Cose deperibili o di dispendiosa custodia).
Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, puo' farsi autorizzare dal tribunale a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo. (111) ((112a))
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AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Art. 1212.
(Requisiti del deposito).
Per la validita' del deposito e' necessario:
1) che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sara' depositata;
2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;
3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito;
4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata.
Il deposito che ha per oggetto somme di danaro puo' eseguirsi anche presso un istituto di credito.
Art. 1213.
(Ritiro del deposito).
Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato.
Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non puo' piu' rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, ne' valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito.
Art. 1214.
(Offerta secondo gli usi e deposito).
Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziche' in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'art. 1212, se questo e' accettato dal creditore o e' dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.
Art. 1215.
(Spese).
Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.
Art. 1216.
(Intimazione di ricevere la consegna di un immobile).
Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'art. 1209.
Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, puo' ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli e' liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta.
Art. 1217.
(Obbligazioni di fare).
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore e' costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.
L'intimazione puo' essere fatta nelle forme d'uso.
CAPO III
Dell'inadempimento delle obbligazioni
Art. 1218.
(Responsabilita' del debitore).
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Art. 1219.
(Costituzione in mora).
Il debitore e' costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
Non e' necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;
3) quando e' scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.
Art. 1220.
(Offerta non formale).
Il debitore non puo' essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.
Art. 1221.
(Effetti della mora sul rischio).
Il debitore che e' in mora non e' liberato per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.
Art. 1222.
(Inadempimento di obbligazioni negative).
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per se' inadempimento.
Art. 1223.
(Risarcimento del danno).
Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere cosi' la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Art. 1224.
(Danni nelle obbligazioni pecuniarie).
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.
Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non e' dovuto se e' stata convenuta la misura degli interessi moratori.
Art. 1225.
(Prevedibilita' del danno).
Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento e' limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui e' sorta l'obbligazione.
Art. 1226.
(Valutazione equitativa del danno).
Se il danno non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, e' liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Art. 1227.
(Concorso del fatto colposo del creditore).
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Art. 1228.
(Responsabilita' per fatto degli ausiliari).
Salva diversa volonta' delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Art. 1229.
(Clausole di esonero da responsabilita').
E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilita' del debitore per dolo o per colpa grave.
E' nullo altresi' qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilita' per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
CAPO IV
Dei modi di estinzione delle
obbligazioni
diversi
dall'adempimento
Sezione I
Della novazione
Art. 1230.
(Novazione oggettiva).
L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
La volonta' di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
Art. 1231.
(Modalita' che non importano novazione).
Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione.
Art. 1232.
(Privilegi, pegno e ipoteche).
I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.
Art. 1233.
(Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali).
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.
Art. 1234.
(Inefficacia della novazione).
La novazione e' senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria.
Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione e' valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.
Art. 1235.
(Novazione soggettiva).
Quando un nuovo debitore e' sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo.
Sezione II
Della remissione
Art. 1236.
(Dichiarazione di remissione del debito).
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando e' comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.
Art. 1237.
(Restituzioni volontaria del titolo).
La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.
Se il titolo del credito e' in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.
Art. 1238.
(Rinunzia alle garanzie).
La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.
Art. 1239.
(Fideiussori).
La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.
La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.
Art. 1240.
(Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo).
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.
Sezione III
Della compensazione
Art. 1241.
(Estinzione per compensazione).
Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantita' corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.
Art. 1242.
(Effetti della compensazione).
La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non puo' rilevarla d'ufficio.
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si e' verificata la coesistenza dei due debiti.
Art. 1243.
(Compensazione legale e giudiziale).
La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantita' di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.
Se il debito opposto in compensazione non e' liquido ma e' di facile e pronta liquidazione, il giudice puo' dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e puo' anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.
Art. 1244.
(Dilazione).
La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non e' di ostacolo alla compensazione.
Art. 1245.
(Debiti non pagabili nello stesso luogo).
Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento.
Art. 1246.
(Casi in cui la compensazione non si verifica).
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi:
1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato;
2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;
3) di credito dichiarato impignorabile;
4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
5) di divieto stabilito dalla legge.
Art. 1247.
(Compensazione opposta da terzi garanti).
Il fideiussore puo' opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.
Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.
Art. 1248.
(Inopponibilita' della compensazione).
Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non puo' opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.
Art. 1249.
(Compensazione di piu' debiti).
Quando una persona ha verso un'altra piu' debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell'art. 1193.
Art. 1250.
(Compensazione rispetto ai terzi).
La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.
Art. 1251.
(Garanzie annesse al credito).
Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non puo' piu' valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.
Art. 1252.
(Compensazione volontaria).
Per volonta' delle parti puo' aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.
Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.
Sezione IV
Della confusione
Art. 1253.
(Effetti della confusione).
Quando le qualita' di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.
Art. 1254.
(Confusione rispetto ai terzi).
La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito.
Art. 1255.
(Riunione delle qualita' di fideiussore e di debitore).
Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purche' il creditore vi abbia interesse.
Sezione V
Dell'impossibilita' sopravvenuta per causa
non
imputabile
al debitore
Art. 1256.
(Impossibilita' definitiva e impossibilita' temporanea).
L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l'impossibilita' e' solo temporanea, il debitore, finche' essa perdura, non e' responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilita' perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non puo' piu' essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha piu' interesse a conseguirla.
Art. 1257.
(Smarrimento di cosa determinata).
La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa e' smarrita senza che possa esserne provato il perimento.
In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 1258.
(Impossibilita' parziale).
Se la prestazione e' divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che e' rimasta possibile.
La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunche' dal perimento totale della cosa.
Art. 1259.
(Subingresso del creditore nei diritti del debitore).
Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata e' divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilita', e puo' esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.
CAPO V
Della cessione dei crediti
Art. 1260.
(Cedibilita' dei crediti).
Il creditore puo' trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purche' il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Le parti possono escludere la cedibilita' del credito; ma il patto non e' opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Art. 1261.
(Divieti di cessione).
I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali e' sorta contestazione davanti l'autorita' giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullita' e dei danni.
La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, ne' a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.
Art. 1262.
(Documenti probatori del credito).
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.
Se e' stata ceduta solo una parte del credito, il cedente e' tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.
Art. 1263.
(Accessori del credito).
Per effetto della cessione, il credito e' trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.
Il cedente non puo' trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno.
Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.
Art. 1264.
(Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto).
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli e' stata notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non e' liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Art. 1265.
(Efficacia della cessione riguardo ai terzi).
Se il medesimo credito ha formato oggetto di piu' cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che e' stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorche' essa sia di data posteriore.
La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.
Art. 1266.
(Obbligo di garanzia del cedente).
Quando la cessione e' a titolo oneroso, il cedente e' tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia puo' essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.
Se la cessione e' a titolo gratuito, la garanzia e' dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione.
Art. 1267.
(Garanzia della solvenza del debitore).
Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilita' del cedente e' senza effetto.
Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore e' dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.
CAPO VI
Della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo
Art. 1268.
(Delegazione cumulativa).
Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non e' liberato dalla sua obbligazione, salva che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.
Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non puo' rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento.
Art. 1269.
(Delegazione di pagamento).
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegate un terzo, questi puo' obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non e' tenuto ad accettare l'incarico, ancorche' sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.
Art. 1270.
(Estinzione della delegazione).
Il delegante puo' revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.
Il delegato puo' assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacita' del delegante.
Art. 1271.
(Eccezioni opponibili dal delegato).
Il delegato puo' opporre al delegatario le eccezion relative ai suoi rapporti con questo.
Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non puo' opporre al delegatario, benche' questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporto tra delegante e delegatario.
Il delegato non puo' neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.
Art. 1272.
(Espromissione).
Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, e' obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.
Se non si e' convenuto diversamente, il terzo non puo' opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.
Puo' opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non puo' opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.
Art. 1273.
(Accollo).
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore puo' aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.
L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se cio' costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi e' liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo e' obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e puo' opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione e' avvenuta.
Art. 1274.
(Insolvenza del nuovo debitore).
Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non e' liberato.
Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione.
Art. 1275.
(Estinzione delle garanzie).
In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.
Art. 1276.
(Invalidita' della nuova obbligazione).
Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore, e' dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non puo' valersi delle garanzie prestate da terzi.
CAPO VII
Di alcune specie di
obbligazioni
Sezione
I
Delle
obbligazioni pecuniarie
Art. 1277.
(Debito di somma di danaro).
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.
Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha piu' corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.
Art. 1278.
(Debito di somma di monete non aventi corso legale).
Se la somma dovuta e' determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facolta' di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.
Art. 1279.
(Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale).
La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato e' indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.
Art. 1280.
(Debito di specie monetaria avente valore intrinseco).
Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se cosi' e' stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreche' la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.
Se pero' la moneta non e' reperibile, o non ha piu' corso, o ne e' alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.
Art. 1281.
(Leggi speciali).
Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.
Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.
(Interessi nelle obbligazioni pecunarie).
I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.
Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora.
Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.
Art. 1283.
(Anatocismo).
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
Art. 1284.
(Saggio degli interessi).
Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
((Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali e' pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.)) ((225))
((La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.)) ((225))
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AGGIORNAMENTO (225)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che le presenti modifiche producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.
Sezione II
Delle obbligazioni alternative
Art. 1285.
(Obbligazione alternativa).
Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non puo' costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.
Art. 1286.
(Facolta' di scelta).
La scelta spetta al debitore, se non e' stata attribuita al creditore o ad un terzo.
La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta e' fatta da un terzo.
Se la scelta deve essere fatta da piu' persone, il giudice puo' fissare loro un termine. Se la scelta non e' fatta nel termine stabilito, essa e' fatta dal giudice.
Art. 1287.
(Decadenza dalla facolta' di scelta).
Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.
Se la facolta' di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.
Se la scelta e' rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa e' fatta dal giudice.
Art. 1288.
(Impossibilita' di una delle prestazioni).
L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se e' divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.
Art. 1289.
(Impossibilita' colposa di una delle prestazioni).
Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore e' liberato dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni.
Quando la scelta spetta al creditore, il debitore e' liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilita' deve rispondere il debitore, il creditore puo' scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.
Art. 1290.
(Impossibilita' sopravvenuta di entrambe le prestazioni).
Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che e' divenuta impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi puo' domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.
Art. 1291.
(Obbligazione con alternativa multipla).
Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono piu' di due.
Sezione III
Delle obbligazioni in solido
Art. 1292.
(Nozione della solidarieta').
L'obbligazione e' in solido quando piu' debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno puo' essere costretto all'adempimento per la totalita' e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra piu' creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
Art. 1293.
(Modalita' varie dei singoli rapporti).
La solidarieta' non e' esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalita' diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalita' diverse di fronte ai singoli creditori.
Art. 1294.
(Solidarieta' tra condebitori).
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Art. 1295.
(Divisibilita' tra gli eredi).
Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.
Art. 1296.
(Scelta del creditore per il pagamento).
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non e' stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.
Art. 1297.
(Eccezioni personali).
Uno dei debitori in solido non puo' opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.
A uno dei creditori in solido il debitore non puo' opporre le eccezioni personali agli altri creditori.
Art. 1298.
(Rapporti interni tra debitori o creditori solidali).
Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.
Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
Art. 1299.
(Regresso tra condebitori).
Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito puo' ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.
Se uno di questi e' insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.
La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.
Art. 1300.
(Novazione).
La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora pero' si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest'ultimo.
Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo.
Art. 1301.
(Remissione).
La remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non puo' esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione.
Se la remissione e' fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo.
Art. 1302.
(Compensazione).
Ciascuno dei debitori in solido puo' opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.
A uno dei creditori in solido il debitore puo' opporre in compensazione cio' che gli e' dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.
Art. 1303.
(Confusione).
Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di creditore e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.
Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di questo.
Art. 1304.
(Transazione).
La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.
Parimenti, se e' intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.
Art. 1305.
(Giuramento).
Il giuramento sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti:
il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori;
il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale e' stato deferito.
Art. 1306.
(Sentenza).
La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.
Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi puo' opporre a ciascuno di essi.
Art. 1307.
(Inadempimento).
Se l'adempimento dell'obbligazione e' divenuto impossibile per causa imputabile a uno o piu' condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore puo' chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.
Art. 1308.
(Costituzione in mora).
La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'art. 1310.
La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.
Art. 1309.
(Riconoscimento del debito).
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se e' fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
(Prescrizione).
Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.
La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione.
La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.
Art. 1311.
(Rinunzia alla solidarieta').
Il creditore che rinunzia alla solidarieta' a favore di uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri.
Rinunzia alla solidarieta':
1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva;
2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se e' stata pronunciata una sentenza di condanna.
Art. 1312.
(Pagamento separato dei frutti o degli interessi).
Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che e' a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.
Art. 1313.
(Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarieta').
Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarieta' verso alcuno dei debitori, se uno degli altri e' insolvente, la sua parte di debito e' ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarieta'.
Sezione IV
Delle obbligazioni divisibili e indivisibili
Art. 1314.
(Obbligazioni divisibili).
Se piu' sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non e' solidale, ciascuno dei creditori non puo' domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non e' tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
Art. 1315.
(Limiti alla divisibilita' tra gli eredi del debitore).
Il beneficio della divisione non puo' essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che e' stato incaricato di eseguire la prestazione o che e' in possesso della cosa dovuta, se questa e' certa e determinata.
Art. 1316.
(Obbligazioni indivisibili).
L'obbligazione e' indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non e' suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui e' stato considerato dalle parti contraenti.
Art. 1317.
(Disciplina delle obbligazioni indivisibili).
Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto e' disposto dagli articoli seguenti.
Art. 1318.
(Indivisibilita' nei confronti con gli eredi).
L'indivisibilita' opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore.
Art. 1319.
(Diritto di esigere l'intero).
Ciascuno dei creditori puo' esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.
Art. 1320.
(Estinzione parziale).
Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un'altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non e' liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.
La medesima disposizione si applica in caso di transazione, novazione, compensazione e confusione.
TITOLO II
DEI CONTRATTI IN GENERALE
CAPO I
Disposizioni
preliminari
Art. 1321.
(Nozione).
Il contratto e' l'accordo di due o piu' parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Art. 1322.
(Autonomia contrattuale).
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purche' siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Art. 1323.
(Norme regolatrici dei contratti).
Tutti i contratti, ancorche' non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.
(Norme applicabili agli atti unilaterali).
Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
CAPO II
Dei requisiti del contratto
Art. 1325.
(Indicazione dei requisiti).
I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti;
2) la causa;
3) l'oggetto;
4) la forma, quando risulta che e' prescritta dalla legge sotto pena di nullita'.
Sezione I
Dell'accordo delle parti
Art. 1326.
(Conclusione del contratto).
Il contratto e' concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
Il proponente puo' ritenere efficace l'accettazione tardiva, purche' ne dia immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se e' data in forma diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Art. 1327.
(Esecuzione prima della risposta dell'accettante).
Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto e' concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.
L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, e' tenuto al risarcimento del danno.
Art. 1328.
(Revoca della proposta e dell'accettazione).
La proposta puo' essere revocata finche' il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente e' tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.
L'accettazione puo' essere revocata, purche' la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.
Art. 1329.
(Proposta irrevocabile).
Se il proponente si e' obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca e' senza effetto.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacita' del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
Art. 1330.
(Morte o incapacita' dell'imprenditore).
La proposta o l'accettazione, quando e' fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.
Art. 1331.
(Opzione).
Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facolta' di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329.
Se per l'accettazione non e' stato fissato un termine, questo puo' essere stabilito dal giudice.
Art. 1332.
(Adesione di altre parti al contratto).
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalita' dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.
Art. 1333.
(Contratto con obbligazioni del solo proponente).
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente e' irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale e' destinata.
Il destinatario puo' rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto e' concluso.
Art. 1334.
(Efficacia degli atti unilaterali).
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
Art. 1335.
(Presunzione di conoscenza).
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilita' di averne notizia.
Art. 1336.
(Offerta al pubblico).
L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione e' diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell'offerta, se e' fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, e' efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.
Art. 1337.
(Trattative e responsabilita' precontrattuale).
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
Art. 1338.
(Conoscenza delle cause d'invalidita').
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidita' del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte e' tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validita' del contratto.
Art. 1339.
(Inserzione automatica di clausole).
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.
Art. 1340.
(Clausole d'uso).
Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.
Art. 1341.
(Condizioni generali di contratto).
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita', facolta' di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facolta' di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.
Art. 1342.
(Contratto concluso mediante moduli o formulari).
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
Sezione II
Della causa del contratto
Art. 1343.
(Causa illecita).
La causa e' illecita quando e' contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Art. 1344.
(Contratto in frode alla legge).
Si reputa altresi' illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
Art. 1345.
(Motivo illecito).
Il contratto e' illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.
Sezione III
Dell'oggetto del contratto
Art. 1346.
(Requisiti).
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
Art. 1347.
(Possibilita' sopravvenuta dell'oggetto).
Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine e' valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.
Art. 1348.
(Cose future).
La prestazione di cose future puo' essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.
Art. 1349.
(Determinazione dell'oggetto).
Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto e' deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa e' manifestamente iniqua o erronea, la determinazione e' fatta dal giudice.
La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si puo' impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto e' nullo.
Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.
Sezione IV
Della forma del contratto
Art. 1350.
(Atti che devono farsi per iscritto).
Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullita':
1) i contratti che trasferiscono la proprieta' di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitu' prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
9) i contratti di societa' o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.
Art. 1351.
(Contratto preliminare).
Il contratto preliminare e' nullo, se non e' fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.
Art. 1352.
(Forme convenzionali).
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validita' di questo.
CAPO III
Della condizione nel contratto
Art. 1353.
(Contratto condizionale).
Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
Art. 1354.
(Condizioni illecite o impossibili).
E' nullo il contratto al quale e' apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
La condizione impossibile rende nullo il contratto se e' sospensiva; se e' risolutiva, si ha come non apposta.
Se la condizione illecita o impossibile e' apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto e' disposto dall'art. 1419.
Art. 1355.
(Condizione meramente potestativa).
E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volonta' dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
Art. 1356.
(Pendenza della condizione).
In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto puo' compiere atti conservativi.
L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva puo', in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente puo' compiere atti conservativi.
Art. 1357.
(Atti di disposizione in pendenza della condizione).
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva puo' disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
Art. 1358.
(Comportamento delle parti nello stato di pendenza).
Colui che si e' obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.
Art. 1359.
(Avveramento della condizione).
La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.
Art. 1360.
(Retroattivita' della condizione).
Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui e' stato concluso il contratto, salvo che, per volonta' delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.
Se pero' la condizione risolutiva e' apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni gia' eseguite.
Art. 1361.
(Atti di amministrazione).
L'avveramento della condizione non pregiudica la validita' degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l'esercizio del diritto.
Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si e' avverata.
CAPO IV
Dell'interpretazione del contratto
Art. 1362.
(Intenzione dei contraenti).
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
Art. 1363.
(Interpretazione complessiva delle clausole).
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Art. 1364.
(Espressioni generali).
Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.
Art. 1365.
(Indicazioni esemplificative).
Quando in un contratto si e' espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, puo' estendersi lo stesso patto.
Art. 1366.
(Interpretazione di buona fede).
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
(Conservazione del contratto).
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziche' in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
Art. 1368.
(Pratiche generali interpretative).
Le clausole ambigue s'interpretano secondo cio' che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto e' stato concluso.
Nei contratti in cui una delle parti e' un imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo cio' che si pratica generalmente nel luogo in cui e' la sede dell'impresa.
Art. 1369.
(Espressioni con piu' sensi).
Le espressioni che possono avere piu' sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso piu' conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.
Art. 1370.
(Interpretazione contro l'autore della clausola).
Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
Art. 1371.
(Regole finali).
Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se e' a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se e' a titolo oneroso.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287)).
CAPO V
Degli effetti del contratto
Sezione I
Disposizioni
generali
Art. 1372.
(Efficacia del contratto).
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo' essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
Art. 1373.
(Recesso unilaterale).
Se a una delle parti e' attribuita la facolta' di recedere dal contratto, tale facolta' puo' essere esercitata finche' il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facolta' puo' essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni gia' eseguite o in corso di esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione e' eseguita.
E' salvo in ogni caso il patto contrario.
Art. 1374.
(Integrazione del contratto).
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e' nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equita'.
Art. 1375.
(Esecuzione di buona fede).
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Art. 1376.
(Contratto con effetti reali).
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprieta' o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Art. 1377.
(Trasferimento di una massa di cose).
Quando oggetto del trasferimento e' una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorche', per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.
Art. 1378.
(Trasferimento di cosa determinata solo nel genere).
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprieta' si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.
Art. 1379.
(Divieto di alienazione).
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non e' valido se non e' contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
Art. 1380.
(Conflitto tra piu' diritti personali di godimento).
Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.
Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, e' preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore.
Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione.
Art. 1381.
(Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo).
Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo e' tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.
Sezione II
Della clausola penale e della caparra
Art. 1382.
(Effetti della clausola penale).
La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti e' tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non e' stata convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore.
La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
Art. 1383.
(Divieto di cumulo).
Il creditore non puo' domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non e' stata stipulata per il semplice ritardo.
Art. 1384.
(Riduzione della penale).
La penale puo' essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale e' stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale e' manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
Art. 1385.
(Caparra confirmatoria).
Se al momento della conclusione del contratto una parte da' all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantita' di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra e' inadempiente, l'altra puo' recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente e' invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra puo' recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se pero' la parte che non e' inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno e' regolato dalle norme generali.
Art. 1386.
(Caparra penitenziale).
Se nel contratto e' stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.
CAPO VI
Della rappresentanza
Art. 1387.
(Fonti della rappresentanza).
Il potere di rappresentanza e' conferito dalla legge ovvero dall'interessato.
Art. 1388.
(Contratto concluso dal rappresentante).
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facolta' conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
Art. 1389.
(Capacita' del rappresentante e del rappresentato).
Quando la rappresentanza e' conferita dall'interessato, per la validita' del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacita' di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.
In ogni caso, per la validita' del contratto concluso dal rappresentante e' necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.
Art. 1390.
(Vizi della volonta').
Il contratto e' annullabile se e' viziata la volonta' del rappresentante. Quando pero' il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto e' annullabile solo se era viziata la volonta' di questo.
Art. 1391.
(Stati soggettivi rilevanti).
Nei casi in cui e' rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.
In nessun caso il rappresentato che e' in mala fede puo' giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.
Art. 1392.
(Forma della procura).
La procura non ha effetto se non e' conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Art. 1393.
(Giustificazione dei poteri del rappresentante).
Il terzo che contratta col rappresentante puo' sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.
Art. 1394.
(Conflitto d'interessi).
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato puo' essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Art. 1395.
(Contratto con se stesso).
E' annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilita' di conflitto d'interessi.
L'impugnazione puo' essere proposta soltanto dal rappresentato.
Art. 1396.
(Modificazione ed estinzione della procura).
Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.
Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.
Art. 1397.
(Restituzione del documento della rappresentanza).
Il rappresentante e' tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati.
Art. 1398.
(Rappresentanza senza potere).
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facolta' conferitegli, e' responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validita' del contratto.
Art. 1399.
(Ratifica).
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto puo' essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.
La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.
Il terzo contraente puo' invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata.
La facolta' di ratifica si trasmette agli eredi.
Art. 1400.
(Speciali forme di rappresentanza).
Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono regolate dal libro V.
CAPO VII
Del contratto per persona da nominare
Art. 1401.
(Riserva di nomina del contraente).
Nel momento della conclusione del contratto una parte puo' riservarsi la facolta' di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
Art. 1402.
(Termine e modalita' della dichiarazione di nomina).
La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.
La dichiarazione non ha effetto se non e' accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.
Art. 1403.
(Forme e pubblicita').
La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge.
Se per il contratto e' richiesta a determinati effetti una forma di pubblicita', deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata.
Art. 1404.
(Effetti della dichiarazione di nomina).
Quando la dichiarazione di nomina e' stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.
Art. 1405.
(Effetti della mancata dichiarazione di nomina).
Se la dichiarazione di nomina non e' fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari.
CAPO VIII
Della cessione del contratto
(Nozione).
Ciascuna parte puo' sostituire a se' un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purche' l'altra parte vi consenta.
Art. 1407.
(Forma).
Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a se' un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione e' efficace nei suoi confronti dal momento in cui le e' stata notificata o in cui essa l'ha accettata.
Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale e' inserita la clausola «all'ordine» o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.
Art. 1408.
(Rapporti fra contraente ceduto e cedente).
Il cedente e' liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.
Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, puo' agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si e' verificato; in mancanza e' tenuto al risarcimento del danno.
Art. 1409.
(Rapporti fra contraente ceduto e cessionario).
Il contraente ceduto puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.
Art. 1410.
(Rapporti fra cedente e cessionario).
Il cedente e' tenuto a garantire la validita' del contratto.
Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.
CAPO IX
Del contratto a favore di terzi
Art. 1411.
(Contratto a favore di terzi).
E' valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa pero' puo' essere revocata o modificata dallo stipulante, finche' il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volonta' delle parti o dalla natura del contratto.
Art. 1412.
(Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante).
Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi puo' revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.
La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purche' il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
Art. 1413.
(Eccezioni opponibili dal promittente al terzo).
Il promittente puo' opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.
CAPO X
Della simulazione
Art. 1414.
(Effetti della simulazione tra le parti).
Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.
Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purche' ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.
Art. 1415.
(Effetti della simulazione rispetto ai terzi).
La simulazione non puo' essere opposta ne' dalle parti contraenti, ne' dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.
I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.
Art. 1416.
(Rapporti con i creditori).
La simulazione non puo' essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.
I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito e' anteriore all'atto simulato.
Art. 1417.
(Prova della simulazione).
La prova per testimoni della simulazione e' ammissibile senza limiti, se la domanda e' proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceita' del contratto dissimulato, anche se e' proposta dalle parti.
CAPO XI
Della nullita' del contratto
Art. 1418.
(Cause di nullita' del contratto).
Il contratto e' nullo quando e' contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceita' della causa, l'illiceita' dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto e' altresi' nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.
Art. 1419.
(Nullita' parziale).
La nullita' parziale di un contratto o la nullita' di singole clausole importa la nullita' dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che e' colpita dalla nullita'.
La nullita' di singole clausole non importa la nullita' del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
Art. 1420.
(Nullita' nel contratto plurilaterale).
Nei contratti con piu' di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullita' che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullita' del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
Art. 1421.
(Legittimazione all'azione di nullita').
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullita' puo' essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Art. 1422.
(Imprescrittibilita' dell'azione di nullita').
L'azione per far dichiarare la nullita' non e' soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
Art. 1423.
(Inammissibilita' della convalida).
Il contratto nullo non puo' essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.
(Conversione del contratto nullo).
Il contratto nullo puo' produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullita'.
CAPO XII
Dell'annullabilita' del contratto
Sezione
I
Dell'incapacita'
Art. 1425.
(Incapacita' delle parti).
Il contratto e' annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.
E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.
Art. 1426.
(Raggiri usati dal minore).
Il contratto non e' annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore eta'; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non e' di ostacolo all'impugnazione del contratto.
Sezione II
Dei vizi del consenso
Art. 1427.
(Errore, violenza e dolo).
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, puo' chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.
Art. 1428.
(Rilevanza dell'errore).
L'errore e' causa di annullamento del contratto quando e' essenziale ed e' riconoscibile dall'altro contraente.
Art. 1429.
(Errore essenziale).
L'errore e' essenziale:
1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
2) quando cade sull'identita' dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualita' dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) quando cade sull'identita' o sulle qualita' della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;
4) quando, trattandosi di errore di diritto, e' stato la ragione unica o principale del contratto.
Art. 1430.
(Errore di calcolo).
L'errore di calcolo non da' luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantita', sia stato determinante del consenso.
Art. 1431.
(Errore riconoscibile).
L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualita' dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
Art. 1432.
(Mantenimento del contratto rettificato).
La parte in errore non puo' domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalita' del contratto che quella intendeva concludere.
Art. 1433.
(Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione).
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione e' stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato.
Art. 1434.
(Violenza).
La violenza e' causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.
Art. 1435.
(Caratteri della violenza).
La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre se' o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'eta', al sesso e alla condizione delle persone.
Art. 1436.
(Violenza diretta contro terzi).
La violenza e' causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.
Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto e' rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.
Art. 1437.
(Timore riverenziale).
Il solo timore riverenziale non e' causa di annullamento del contratto.
Art. 1438.
(Minaccia di far valere un diritto).
La minaccia di far valere un diritto puo' essere causa di annullamento del contratto solo quando e' diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
Art. 1439.
(Dolo).
Il dolo e' causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto e' annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Art. 1440.
(Dolo incidente).
Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto e' valido, benche' senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni.
Sezione III
Dell'azione di annullamento
Art. 1441.
(Legittimazione).
L'annullamento del contratto puo' essere domandato solo dalla parte nel cui interesse e' stabilito dalla legge.
L'incapacita' del condannato in istato di interdizione legale puo' essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.
Art. 1442.
(Prescrizione).
L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.
Quando l'annullabilita' dipende da vizio del consenso o da incapacita' legale, il termine decorre dal giorno in cui e' cessata la violenza, e' stato scoperto l'errore o il dolo, e' cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore eta'.
Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.
L'annullabilita' puo' essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se e' prescritta l'azione per farla valere.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio D.L. 20 gennaio 1944, n. 26, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per tutti i contratti di alienazione di beni immobili, sia a titolo gratuito che oneroso, pei quali vi sia la prova incontestabile che il cittadino colpito dalle leggi razziali s'indusse all'alienazione per sottrarsi all'applicazione delle leggi stesse con la riduzione della propria quota di disponibilita' degli immobili, lo stesso avra' diritto di esercitare, nel termine di un anno dalla conclusione della pace, la relativa azione di annullamento. La prova di cui sopra puo' risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverra' con la tassa fissa di L. 20 (venti). Il termine suindicato e' stabilito in deroga all'art. 1442 Codice civile."
Art. 1443.
(Ripetizione contro il contraente incapace).
Se il contratto e' annullato per incapacita' di uno dei contraenti, questi non e' tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui e' stata rivolta a suo vantaggio.
Art. 1444.
(Convalida).
Il contratto annullabile puo' essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilita', e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.
Il contratto e' pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilita'.
La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non e' in condizione di concludere validamente il contratto.
Art. 1445.
(Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi).
L'annullamento che non dipende da incapacita' legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.
Art. 1446.
(Annullabilita' nel contratto plurilaterale).
Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'annullabilita' che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
CAPO XIII
Della rescissione del contratto
Art. 1447.
(Contratto concluso in stato di pericolo).
Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessita', nota alla controparte, di salvare se' o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, puo' essere rescisso sulla domanda della parte che si e' obbligata.
Il giudice nel pronunciare la rescissione, puo', secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.
Art. 1448.
(Azione generale di rescissione per lesione).
Se vi e' sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione e' dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata puo' domandare la rescissione del contratto.
L'azione non e' ammissibile se la lesione non eccede la meta' del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda e' proposta.
Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.
Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.
Art. 1449.
(Prescrizione).
L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947.
La rescindibilita' del contratto non puo' essere opposta in via di eccezione quando l'azione e' prescritta.
Art. 1450.
(Offerta di modificazione del contratto).
Il contraente contro il quale e' domandata la rescissione puo' evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equita'.
Art. 1451.
(Inammissibilita' della convalida).
Il contratto rescindibile non puo' essere convalidato.
Art. 1452.
(Effetti della rescissione rispetto ai terzi).
La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.
CAPO XIV
Della risoluzione del contratto
Sezione
I
Della
risoluzione
per inadempimento
Art. 1453.
(Risolubilita' del contratto per inadempimento).
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro puo' a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
La risoluzione puo' essere domandata anche quando il giudizio e' stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non puo' piu' chiedersi l'adempimento quando e' stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non puo' piu' adempiere la propria obbligazione.
Art. 1454.
(Diffida ad adempiere).
Alla parte inadempiente l'altra puo' intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intendera' senz'altro risoluto.
Il termine non puo' essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo e' risoluto di diritto.
Art. 1455.
(Importanza dell'inadempimento).
Il contratto non si puo' risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
Art. 1456.
(Clausola risolutiva espressa).
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalita' stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
Art. 1457.
(Termine essenziale per una delle parti).
Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.
In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non e' stata espressamente pattuita la risoluzione.
Art. 1458.
(Effetti della risoluzione).
La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni gia' eseguite.
La risoluzione, anche se e' stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.
Art. 1459.
(Risoluzione nel contratto plurilaterale).
Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
Art. 1460.
(Eccezione d'inadempimento).
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti puo' rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia non puo' rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto e' contrario alla buona fede.
Art. 1461.
(Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti).
Ciascun contraente puo' sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.
Art. 1462.
(Clausola limitativa della proponibilita' di eccezioni).
La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non puo' opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullita', di annullabilita' e di rescissione del contratto.
Nei casi in cui la clausola e' efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, puo' tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.
Sezione II
Dell'impossibilita' sopravvenuta
Art. 1463.
(Impossibilita' totale).
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta non puo' chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia gia' ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.
Art. 1464.
(Impossibilita' parziale).
Quando la prestazione di una parte e' divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e puo' anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.
Art. 1465.
(Contratto con effetti traslativi o costitutivi).
Nei contratti che trasferiscono la proprieta' di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorche' la cosa non gli sia stata consegnata.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.
Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non e' liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa e' stata individuata.
L'acquirente e' in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l'impossibilita' e' sopravvenuta prima che si verifichi la condizione.
Art. 1466.
(Impossibilita' nel contratto plurilaterale).
Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilita' della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
Sezione III
Dell'eccessiva onerosita'
Art. 1467.
(Contratto con prestazioni corrispettive).
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti e' divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione puo' domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458.
La risoluzione non puo' essere domandata se la sopravvenuta onerosita' rientra nell'alea normale del contratto.
La parte contro la quale e' domandata la risoluzione puo' evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
Art. 1468.
(Contratto con obbligazioni di una sola parte).
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa puo' chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalita' di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equita'.
Art. 1469.
(Contratto aleatorio).
Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per loro natura o per volonta' delle parti.
((CAPO XIV-BIS))
((Dei contratti del consumatore))
Art. 1469-bis.
((Contratti del consumatore))
((Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni piu' favorevoli per il consumatore.))
Art. 1469-ter.
((Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ha disposto (con l'art. 142, comma 1) che il presente articolo e' sostituito dall'attuale art. 1469-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262)).
Art. 1469-quater.
((Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ha disposto (con l'art. 142, comma 1) che il presente articolo e' sostituito dall'attuale art. 1469-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262)).
Art. 1469-quinquies.
((Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ha disposto (con l'art. 142, comma 1) che il presente articolo e' sostituito dall'attuale art. 1469-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262)).
Art. 1469-sexies.
((Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ha disposto (con l'art. 142, comma 1) che il presente articolo e' sostituito dall'attuale art. 1469-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262)).
TITOLO III
DEI SINGOLI CONTRATTI
CAPO
I
Della
vendita
Sezione
I
Disposizioni generali
Art. 1470.
(Nozione).
La vendita e' il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Art. 1471.
(Divieti speciali di comprare).
Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, ne' direttamente ne' per interposta persona:
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorita' amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 1395.
Nei primi due casi l'acquisto e' nullo; negli altri e' annullabile.
Art. 1472.
(Vendita di cose future).
Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprieta' si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprieta' si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.
Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita e' nulla, se la cosa non viene ad esistenza.
Art. 1473.
(Determinazione del prezzo affidata a un terzo).
Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.
Se il terzo non vuole o non puo' accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, e' fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso il contratto.
Art. 1474.
(Mancanza di determinazione espressa del prezzo).
Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, ne' hanno convenuto il modo di determinarlo, ne' esso e' stabilito per atto della pubblica autorita' o da norme corporative, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.
Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza piu' vicina.
Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, e' determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 1475.
(Spese della vendita).
Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non e' stato pattuito diversamente.
§ 1. - Delle obbligazioni del venditore
Art. 1476.
(Obbligazioni principali del venditore).
Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
2) quella di fargli acquistare la proprieta' della cosa o il diritto, se l'acquisto non e' effetto immediato del contratto;
3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Art. 1477.
(Consegna della cosa).
La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.
Salvo diversa volonta' delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.
Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprieta' a all'uso della cosa venduta.
Art. 1478.
(Vendita di cosa altrui).
Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprieta' del venditore, questi e' obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprieta' dal titolare di essa.
Art. 1479.
(Buona fede del compratore).
Il compratore puo' chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprieta' del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprieta'.
Salvo il disposto dell'art. 1223, il venditore e' tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa e' diminuita di valore o e' deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato.
Il venditore e' inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie.
Art. 1480.
(Vendita di cosa parzialmente di altri).
Se la cosa che il compratore riteneva di proprieta' del venditore era solo in parte di proprieta' altrui, il compratore puo' chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non e' divenuto proprietario; altrimenti puo' solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.
Art. 1481.
(Pericolo di rivendica).
Il compratore puo' sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia.
Il pagamento non puo' essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.
Art. 1482.
(Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli).
Il compratore puo' altresi' sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati.
Egli puo' inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del quale, se la cosa non e' liberata, il contratto e' risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1479.
Se l'esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi non puo' chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore e' tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.
Art. 1483.
(Evizione totale della cosa).
Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore e' tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'art. 1479.
Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale e' evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore.
Art. 1484.
(Evizione parziale).
In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'art. 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 1485.
(Chiamata in causa del venditore).
Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.
Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia, se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione.
Art. 1486.
(Responsabilita' limitata del venditore).
Se il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore puo' liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.
Art. 1487.
(Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia).
I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresi' pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.
Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore e' sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E' nullo ogni patto contrario.
Art. 1488.
(Effetti dell'esclusione della garanzia).
Quando e' esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore puo' pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.
Il venditore e' esente anche da quest'obbligo quando la vendita e' stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.
Art. 1489.
(Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi).
Se la cosa venduta e' gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza puo' domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'art. 1480.
Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.
Art. 1490.
(Garanzia per i vizi della cosa venduta).
Il venditore e' tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui e' destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Art. 1491.
(Esclusione della garanzia).
Non e' dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non e' dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Art. 1492.
(Effetti della garanzia).
Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore puo' domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
La scelta e' irrevocabile quando e' fatta con la domanda giudiziale.
Se la cosa consegnata e' perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece e' perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non puo' domandare che la riduzione del prezzo.
Art. 1493.
(Effetti della risoluzione del contratto).
In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.
Il compratore deve restituire la cosa, se questa non e' perita in conseguenza dei vizi.
Art. 1494.
(Risarcimento del danno).
In ogni caso il venditore e' tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresi' risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
Art. 1495.
(Termini e condizioni per l'azione).
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' sempre far valere la garanzia, purche' il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
Art. 1496.
(Vendita di animali).
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi e' regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.
Art. 1497.
(Mancanza di qualita').
Quando la cosa venduta non ha le qualita' promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui e' destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purche' il difetto di qualita' ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione e' soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495.
§ 2. - Delle obbligazioni del compratore
Art. 1498.
(Pagamento del prezzo).
Il compratore e' tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.
In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.
Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.
Art. 1499.
(Interessi compensativi sul prezzo).
Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non e' ancora esigibile.
§ 3. - Del riscatto convenzionale
Art. 1500.
(Patto di riscatto).
Il venditore puo' riservarsi il diritto di riavere la proprieta' della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.
Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita e' nullo per l'eccedenza.
Art. 1501.
(Termini).
Il termine per il riscatto non puo' essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.
Il termine stabilito dalla legge e' perentorio e non si puo' prorogare.
Art. 1502.
(Obblighi del riscattante).
Il venditore che esercita il diritto di riscatto e' tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese e ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita, le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell'aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa.
Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, puo' accordare una dilazione disponendo, se occorrono, le opportune cautele.
Art. 1503.
(Esercizio del riscatto).
Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita.
Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del termine.
Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullita'.
Art. 1504.
(Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti).
Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore puo' ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purche' il patto sia ad essi opponibile.
Se l'alienazione e' stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.
Art. 1505.
(Diritti costituiti dal compratore sulla cosa).
Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma e' tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purche' abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.
Art. 1506.
(Riscatto di parte indivisa).
In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una cosa, il comproprietario che chiede la divisione deve proporre la domanda anche in confronto del venditore.
Se la cosa non e' comodamente divisibile e si fa luogo all'incanto, il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all'aggiudicazione decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.
Art. 1507.
(Vendita congiuntiva di cosa indivisa).
Se piu' persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna puo' esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava.
La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato piu' eredi.
Il compratore, nei casi sopra espressi, puo' esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell'intera cosa; se essi non si accordano, il riscatto puo' esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per intero.
Art. 1508.
(Vendita separata di cosa indivisa).
Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non puo' valersi della facolta' prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art. 1509.
(Riscatto contro gli eredi del compratore).
Qualora il compratore abbia lasciato piu' eredi, il diritto di riscatto si puo' esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta, anche quando la cosa venduta e' tuttora indivisa.
Se l'eredita' e' stata divisa e la cosa venduta e' stata assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non puo' esercitarsi contro di lui che per la totalita'.
Sezione II
Della vendita di cose mobili
§ 1.
Disposizioni
generali
Art. 1510.
(Luogo della consegna).
In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.
Art. 1511.
(Denunzia nella vendita di cose da trasportare).
Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualita' apparenti decorre dal giorno del ricevimento.
Art. 1512.
(Garanzia di buon funzionamento).
Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta.
Il giudice, secondo le circostanze, puo' assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni.
Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento e' dovuta anche in mancanza di patto espresso.
Art. 1513.
(Accertamento dei difetti).
In caso di divergenza sulla qualita' o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'art. 696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, puo' ordinare il deposito o il sequestro della cosa stessa, nonche' la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni.
La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identita' e lo stato.
Art. 1514.
(Deposito della cosa venduta).
Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore puo' depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta. (111) ((112a))
Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito.
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AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Art. 1515.
(Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore).
Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore puo' far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui.
La vendita e' fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sara' eseguita.
Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorita' o da norme corporative, ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita puo' essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal tribunale. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita. (111) ((112a))
Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.
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AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Art. 1516.
(Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore).
Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'articolo precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione, il compratore puo' fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente. Dell'acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore.
Il compratore ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno.
Art. 1517.
(Risoluzione di diritto).
La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all'altro, nelle forme di uso, la consegna della cosa o il pagamento del prezzo, se l'altra parte non adempie la propria obbligazione.
La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l'accetta.
Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all'altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento.
Art. 1518.
(Normale determinazione del risarcimento).
Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'art. 1515, e il contratto si risolve per l'inadempimento di una delle parti, il risarcimento e' costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno.
Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne.
Art. 1519.
(Restituzione di cose non pagate).
Se la vendita e' stata fatta senza dilazione per il pagamento del prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, puo' riprendere il possesso delle cose vendute, finche' queste si trovano presso il compratore, purche' la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa.
Il diritto di riprendere il possesso delle cose non si puo' esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli articoli 2764 e 2765, salvo che si provi che il creditore, al tempo della introduzione di esse nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia, conosceva che il prezzo era ancora dovuto.
La disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose, a meno che si provi che essi, al momento del sequestro o del pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora dovuto.
((§ 1-bis. - Della vendita dei beni di consumo))
Art. 1519-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206))
Art. 1519-ter
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206))
Art. 1519-quater
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206))
Art. 1519-quinquies
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206))
Art. 1519-sexies
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206))
Art. 1519-septies
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206))
Art. 1519-octies
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206))
Art. 1519-nonies
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206))
§ 2. - Della vendita con riserva di gradimento, a prova, a
campione
Art. 1520.
(Vendita con riserva di gradimento).
Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore.
Se l'esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi e' liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore.
Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento.
Art. 1521.
(Vendita a prova).
La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualita' pattuite o sia idonea all'uso a cui e' destinata.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalita' stabiliti dal contratto o dagli usi.
Art. 1522.
(Vendita su campione e su tipo di campione).
Se la vendita e' fatta su campione, s'intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualita' della merce, e in tal caso qualsiasi difformita' attribuisce al compratore il diritto alla risoluzioni del contratto.
Qualora, pero', dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualita', si puo' domandare la risoluzione soltanto se la difformita' dal campione sia notevole.
In ogni caso l'azione e' soggetta alla decadenza alla prescrizione stabilite dall'art. 1495.
§ 3. - Della vendita con riserva della proprieta'
Art. 1523.
(Passaggio della proprieta' e dei rischi).
Nella vendita a rate con riserva della proprieta', il compratore acquista la proprieta' della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.
Art. 1524.
(Opponibilita' della riserva di proprieta' nei confronti di terzi).
La riserva della proprieta' e' opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo e' superiore alle lire trentamila, la riserva della proprieta' e' opponibile anche al terzo acquirente, purche' il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale e' collocata la macchina, e questa, quando e' acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione e' stata eseguita.
Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri.
Art. 1525.
(Inadempimento del compratore).
Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non da' luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive.
Art. 1526.
(Risoluzione del contratto).
Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennita', il giudice, secondo le circostanze, puo' ridurre l'indennita' convenuta.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprieta' della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.
§ 4. - Della vendita su documenti e con pagamento contro documenti
Art. 1527.
(Consegna).
Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.
Art. 1528.
(Pagamento del prezzo).
Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'articolo precedente.
Quando i documenti sono regolari, il compratore non puo' rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualita' e allo stato delle cose, a meno che queste risultino gia' dimostrate.
Art. 1529.
(Rischi).
Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati al compratore e' compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore.
Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell'avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore.
Art. 1530.
(Pagamento contro documenti a mezzo di banca).
Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non puo' rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all'atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi.
La banca che ha confermato il credito al venditore puo' opporgli solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarita' dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.
§ 5. - Della vendita a termine di titoli di credito
Art. 1531.
(Interessi, dividendi e diritto di voto).
Nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore.
Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna.
Art. 1532.
(Diritto di opzione).
Il diritto di opzione inerente ai titoli venduti a termine spetta al compratore.
Il venditore, qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il diritto di opzione, oppure deve esercitarlo per conto del compratore, se questi gli ha fornito i fondi necessari.
In mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore deve curare la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.
Art. 1533.
(Estrazione per premi o rimborsi).
Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione spettano al compratore, qualora la conclusione del contratto sia anteriore al giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione.
Il venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica dei titoli almeno un giorno prima dell'inizio dell'estrazione.
In mancanza di tale comunicazione, il compratore ha facolta' di acquistare, a spese del venditore, i diritti spettanti a una quantita' corrispondente di titoli, dandone comunicazione al venditore prima dell'inizio dell'estrazione.
Art. 1534.
(Versamenti richiesti sui titoli).
Il compratore deve fornire al venditore, almeno due giorni prima della scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti richiesti sui titoli non liberati.
Art. 1535.
(Proroga dei contratti a termine).
Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, e' dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.
Art. 1536.
(Inadempimento).
In caso d'inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano le norme degli articoli 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa, l'applicazione delle leggi speciali.
Sezione III
Della vendita di cose immobili
Art. 1537.
(Vendita a misura).
Quando un determinato immobile e' venduto con l'indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unita' di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell'immobile e' inferiore a quella indicata nel contratto.
Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facolta' di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.
Art. 1538.
(Vendita a corpo).
Nei casi in cui il prezzo e' determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.
Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.
Art. 1539.
(Recesso dal contratto).
Quando il compratore esercita il diritto di recesso, il venditore e' tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto.
Art. 1540.
(Vendita cumulativa di piu' immobili).
Se due o piu' immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo, con l'indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantita' e' minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; il diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformita' delle disposizioni sopra stabilite.
Art. 1541.
(Prescrizione).
Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell'immobile.
Sezione IV
Della vendita di eredita'
Art. 1542.
(Garanzia).
Chi vende un'eredita' senza specificarne gli oggetti non e' tenuto a garantire che la propria qualita' di erede.
Art. 1543.
(Forme).
La vendita di un'eredita' deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullita'.
Il venditore e' tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredita'.
Art. 1544.
(Obblighi del venditore).
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredita', e' tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.
Art. 1545.
(Obblighi del compratore).
Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredita', e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredita' medesima, salvo che sia convenuto diversamente.
Art. 1546.
(Responsabilita' per debiti ereditari).
Il compratore, se non vi e' patto contrario, e' obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.
Art. 1547.
(Altre forme di alienazione di eredita').
Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un'eredita' a titolo oneroso.
Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia e' regolata dall'art. 797.
CAPO II
Del riporto
Art. 1548.
(Nozione).
Il riporto e' il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprieta' al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprieta' di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che puo' essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.
Art. 1549.
(Perfezione del contratto).
Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli.
Art. 1550.
(Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli).
I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli articoli 1531, 1532, 1533 e 1534.
Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore.
Art. 1551.
(Inadempimento).
In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli articoli 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa l'applicazione delle leggi speciali.
Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene cio' che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.
CAPO III
Della permuta
Art. 1552.
(Nozione).
La permuta e' il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprieta' di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro.
Art. 1553.
(Evizione).
Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Art. 1554.
(Spese della permuta).
Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.
Art. 1555.
(Applicabilita' delle norme sulla vendita).
Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.
CAPO IV
Del contratto estimatorio
Art. 1556.
(Nozione).
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o piu' cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.
Art. 1557.
(Impossibilita' di restituzione).
Chi ha ricevuto le cose non e' liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrita' e' divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
Art. 1558.
(Disponibilita' delle cose).
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finche' non ne sia stato pagato il prezzo.
Colui che ha consegnato le cose non puo' disporne fino a che non gli siano restituite.
CAPO V
Della somministrazione
Art. 1559.
(Nozione).
La somministrazione e' il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
Art. 1560.
(Entita' della somministrazione).
Qualora non sia determinata l'entita' della somministrazione, s'intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto.
Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l'intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all'avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto.
Se l'entita' della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno, ed e' stabilito un quantitativo minimo, l'avente diritto alla somministrazione e' tenuto per la quantita' corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.
Art. 1561.
(Determinazione del prezzo).
Nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell'art. 1474, si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite.
Art. 1562.
(Pagamento del prezzo).
Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo e' corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.
Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo e' pagato secondo le scadenze d'uso.
Art. 1563.
(Scadenza delle singole prestazioni).
Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti.
Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facolta' di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.
Art. 1564.
(Risoluzione del contratto).
In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra puo' chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed e' tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.
Art. 1565.
(Sospensione della somministrazione).
Se la parte che ha diritto alla somministrazione e' inadempiente e l'inadempimento e' di lieve entita', il somministrante non puo' sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.
Art. 1566.
(Patto di preferenza).
Il patto con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, e' valido purche' la durata dell'obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se e' convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni.
L'avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza.
Art. 1567.
(Esclusiva a favore del somministrante).
Se nel contratto e' pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non puo' ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, ne', salvo patto contrario, puo' provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.
Art. 1568.
(Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione).
Se la clausola di esclusiva e' pattuita a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non puo' compiere nella zona per cui l'esclusiva e' concessa e per la durata del contratto, ne' direttamente ne' indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.
L'avente diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.
Art. 1569.
(Contratto a tempo indeterminato).
Se la durata della somministrazione non e' stabilita, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.
Art. 1570.
(Rinvio).
Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni.
CAPO VI
Della locazione
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1571.
(Nozione).
La locazione e' il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
Art. 1572.
(Locazioni e anticipazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione).
Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni e' atto eccedente l'ordinaria amministrazione.
Sono altresi' atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno.
Art. 1573.
(Durata della locazione).
Salvo diverse norme di legge, la locazione non puo' stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo piu' lungo o in perpetuo, e' ridotta al termine suddetto.
Art. 1574.
(Locazione senza determinazione di tempo).
Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione, questa s'intende convenuta:
1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali;
2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all'unita' di tempo a cui e' commisurata la pigione;
3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unita' di tempo a cui e' commisurato il corrispettivo;
4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso.
Art. 1575.
(Obbligazioni principali del locatore).
Il locatore deve:
1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.
Art. 1576.
(Mantenimento della cosa in buono stato locativo).
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
Art. 1577.
(Necessita' di riparazioni).
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi e' tenuto a darne avviso al locatore.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore puo' eseguirle direttamente, salvo rimborso, purche' ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
Art. 1578.
(Vizi della cosa locata).
Se al momento della consegna la cosa locata e' affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneita' all'uso pattuito, il conduttore puo' domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.
Il locatore e' tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
Art. 1579.
(Limitazioni convenzionali della responsabilita').
Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilita' del locatore per i vizi della cosa non ha effetto se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.
Art. 1580.
(Cose pericolose per la salute).
Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore puo' ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia.
Art. 1581.
(Vizi sopravvenuti).
Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione.
Art. 1582.
(Divieto d'innovazione).
Il locatore non puo' compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.
Art. 1583.
(Mancato godimento per riparazioni urgenti).
Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.
Art. 1584.
(Diritti del conduttore in caso di riparazioni).
Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entita' del mancato godimento.
Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che e' necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore puo' ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Art. 1585.
(Garanzia per molestie).
Il locatore e' tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.
Non e' tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facolta' di agire contro di essi in nome proprio.
Art. 1586.
(Pretese da parte di terzi).
Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore e' tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni.
Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore e' tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi.
Art. 1587.
(Obbligazioni principali del conduttore).
Il conduttore deve:
1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che puo' altrimenti presumersi dalle circostanze;
2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.
Art. 1588.
(Perdita e deterioramento della cosa locata).
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
Art. 1589.
(Incendio di cosa assicurata).
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilita' del conduttore verso il locatore e' limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione e' stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilita' del conduttore in confronto del locatore, se questi e' indennizzato dall'assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.
Art. 1590.
(Restituzione della cosa locata).
Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformita' della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformita' del contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetusta'.
Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.
Art. 1591.
(Danni per ritardata restituzione).
Il conduttore in mora a restituire la cosa e' tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
Art. 1592.
(Miglioramenti).
Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennita' per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se pero' vi e' stato il consenso del locatore, questi e' tenuto a pagare un'indennita' corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.
Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennita', il valore dei miglioramenti puo' compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.
Art. 1593.
(Addizioni).
Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora cio' possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore un'indennita' pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell'articolo precedente.
Art. 1594.
(Sublocazione o cessione della locazione).
Il conduttore, salvo patto contrario, ha facolta' di sublocare la cosa locatagli, ma non puo' cedere il contratto senza il consenso del locatore.
Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.
Art. 1595.
(Rapporti tra il locatore e il subconduttore).
Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione.
Il subconduttore non puo' opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano stati fatti secondo gli usi locali.
Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la nullita' o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui.
Art. 1596.
(Fine della locazione per lo spirare del termine).
La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta.
La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della scadenza stabilita a norma dell'art. 1574 una delle parti non comunica all'altra disdetta nel termine fissato dalle norme corporative o, in mancanza, in quello determinato dalle parti o dagli usi.
Art. 1597.
(Rinnovazione tacita del contratto).
La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed e' lasciato nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non e' stata comunicata la disdetta a norma dell'articolo precedente.
La nuova locazione e' regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata e' quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.
Se e' stata data licenza, il conduttore non puo' opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volonta' del locatore di rinnovare il contratto.
Art. 1598.
(Garanzie della locazione).
Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto.
Art. 1599.
(Trasferimento a titolo particolare della cosa locata).
Il contratto di locazione e' opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore all'alienazione della cosa.
La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede.
Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione.
L'acquirente e' in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante.
Art. 1600.
(Detenzione anteriore al trasferimento).
Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore e' anteriore al trasferimento, l'acquirente non e' tenuto a rispettare la locazione che per una durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.
Art. 1601.
(Risarcimento del danno al conduttore licenziato).
Se il conduttore e' stato licenziato dall'acquirente perche' il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore e' tenuto a risarcirgli il danno.
Art. 1602.
(Effetti dell'opponibilita' della locazione al terzo acquirente).
Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
Art. 1603.
(Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione).
Se si e' convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l'acquirente che vuole valersi di tale facolta' deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell'art. 1596. In tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario.
Art. 1604.
(Vendita della cosa locata con patto di riscatto).
Il compratore con patto di riscatto non puo' esercitare la facolta' di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.
Art. 1605.
(Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione).
La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non puo' opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data certa anteriore al trasferimento. Si puo' in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformita' degli usi locali.
Se la liberazione o la cessione e' stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non e' stata trascritta, puo' essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio e' gia' trascorso, puo' essere opposta solo nei limiti dell'anno in corso nel giorno del trasferimento.
Art. 1606.
(Estinzione del diritto del locatore).
Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa sono mantenute, purche' siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio.
Sono salve le diverse disposizioni di legge.
Sezione II
Della locazione di fondi urbani
Art. 1607.
(Durata massima della locazione di case).
La locazione di una casa per abitazione puo' essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.
Art. 1608.
(Garanzie per il pagamento della pigione).
Nelle locazioni di case non mobiliate l'inquilino puo' essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti o non presta altre garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione.
Art. 1609.
(Piccole riparazioni a carico dell'inquilino).
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'art. 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetusta' o da caso fortuito.
Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.
Art. 1610.
(Spurgo di pozzi e di latrine).
Lo spurgo dei pozzi e delle latrine e' a carico del locatore.
Art. 1611.
(Incendio di casa abitata da piu' inquilini).
Se si tratta di casa occupata da piu' inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio e' cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non e' potuto cominciare nella sua abitazione.
Art. 1612.
(Recesso convenzionale del locatore).
Il locatore che si e' riservata la facolta' di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali.
Art. 1613.
(Facolta' di recesso degli impiegati pubblici).
Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purche' questo non sia stato disposto su loro domanda.
Tale facolta' si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.
Art. 1614.
(Morte dell'inquilino).
Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per piu' di un anno ed e' stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.
Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.
Sezione III
Dell'affitto
§ 1. - Disposizioni generali
Art. 1615.
(Gestione e godimento della cosa produttiva).
Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformita' della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilita' della cosa.
Art. 1616.
(Affitto senza determinazione di tempo).
Se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto, ciascuna di esse puo' recedere dal contratto dando all'altra un congruo preavviso.
Sono salve le norme corporative e gli usi che dispongano diversamente.
Art. 1617.
(Obblighi del locatore).
Il locatore e' tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all'uso e alla produzione a cui e' destinata.
Art. 1618.
(Inadempimenti dell'affittuario).
Il locatore puo' chiedere la risoluzione del contratto, se l'affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa.
Art. 1619.
(Diritto di controllo).
Il locatore puo' accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.
Art. 1620.
(Incremento della produttivita' della cosa).
L'affittuario puo' prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purche' esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della produzione.
Art. 1621.
(Riparazioni).
Il locatore e' tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell'affittuario.
Art. 1622.
(Perdite determinate da riparazioni).
Se l'esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore determina per l'affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale o, nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del reddito complessivo, l'affittuario puo' domandare una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Art. 1623.
(Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale).
Se, in conseguenza di una disposizione di legge, di una norma corporativa o di un provvedimento dell'autorita' riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, puo' essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Sono salve le diverse disposizioni della legge, della norma corporativa o del provvedimento dell'autorita'.
Art. 1624.
(Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto).
L'affittuario non puo' subaffittare la cosa senza consenso del locatore.
La facolta' di cedere l'affitto comprende quella di subaffittare; la facolta' di subaffittare non comprende quella di cedere l'affitto.
Art. 1625.
(Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione).
Se si e' convenuto che l'affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l'acquirente che voglia dare licenza all'affittuario deve osservare la disposizione dell'articolo 1616.
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.
Art. 1626.
(Incapacita' o insolvenza dell'affittuario).
L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.
Art. 1627.
(Morte dell'affittuario).
Nel caso di morte dell'affittuario, il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all'altra parte con preavviso di sei mesi.
Se l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.
§ 2. - Dell'affitto di fondi rustici
Art. 1628.
(Durata minima dell'affitto).
Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo cosi' stabilito.
Art. 1629.
(Fondi destinati al rimboschimento).
L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento puo' essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.
Art. 1630.
(Affitto senza determinazione di tempo).
L'affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinche' l'affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo.
Se il fondo non e' soggetto ad avvicendamento di colture, l'affitto si reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti.
L'affitto non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato disdetta con preavviso di sei mesi.
Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative.
Art. 1631.
(Estensione del fondo).
Per l'affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di eccesso o di difetto dell'estensione del fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme contenute nel capo della vendita.
Art. 1632.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11))
Art. 1633.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11))
Art. 1634.
(Inderogabilita').
Le disposizioni dei due articoli precedenti sono inderogabili.
Art. 1635.
(Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali).
Se, durante l'affitto convenuto per piu' anni, almeno la meta' dei frutti di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l'affittuario puo' domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti. ((5a))
Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione e' determinata alla fine dell'affitto, eseguito il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice puo' dispensare provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto in proporzione della perdita sofferta. ((5a))
La riduzione non puo' mai eccedere la meta' del fitto. ((5a))
In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l'affittuario abbia conseguiti o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta.
Al perimento e' equiparata la mancata produzione dei frutti.
-------------
AGGIORNAMENTO (5a)
La L. 12 giugno 1962, n. 567, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La riduzione del canone di cui agli articoli 1635, comma primo, secondo e terzo, e 1636 del Codice civile, e' ammessa in relazione a ciascuna annata agraria a favore dell'affittuario, qualora per caso fortuito si verifichi perimento di frutti non ancora separati o mancata produzione di essi, in misura non inferiore al terzo della normale produzione".
Art. 1636.
(Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali).
Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si e' verificata la perdita per caso fortuito di almeno la meta' dei frutti, l'affittuario puo' essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla meta'.
((5a))
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AGGIORNAMENTO (5a)
La L. 12 giugno 1962, n. 567, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La riduzione del canone di cui agli articoli 1635, comma primo, secondo e terzo, e 1636 del Codice civile, e' ammessa in relazione a ciascuna annata agraria a favore dell'affittuario, qualora per caso fortuito si verifichi perimento di frutti non ancora separati o mancata produzione di essi, in misura non inferiore al terzo della normale produzione".
Art. 1637.
(Accollo di casi fortuiti).
L'affittuario puo', con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.
E' nullo il patto col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.
Art. 1638.
(Espropriazione per pubblico interesse).
In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennita' a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.
Art. 1639.
(Canone di affitto).
Il fitto puo' consistere anche in una quota ovvero in una quantita' fissa o variabile dei frutti del fondo locato.
Art. 1640.
(Scorte morte).
Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all'affittuario all'inizio dell'affitto, con determinazione della specie, qualita' e quantita', devono, anche se stimate, essere restituite al locatore alla fine dell'affitto, nella stessa specie, qualita' e quantita' e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi, nello stesso stato d'uso. L'eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non puo' essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi.
La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma che rappresenti il valore delle scorte presso il locatore, salvo l'obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte.
Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l'affittuario ne acquista la proprieta', e, alla fine dell'affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte delle altre.
Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative o le diverse pattuizioni delle parti.
Art. 1641.
(Scorte vive).
Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, e' stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salve le norme corporative o i patti diversi.
Art. 1642.
(Proprieta' del bestiame consegnato).
Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualita', dell'eta' e del peso, anche se ne e' stata fatta stima, la proprieta' di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario puo' disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.
Art. 1643.
(Rischio della perdita del bestiame).
Il rischio della perdita del bestiame e' a carico dell'affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non e' stato diversamente pattuito.
Art. 1644.
(Accrescimenti e frutti del bestiame).
L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva.
Il letame pero' deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.
Art. 1645.
(Riconsegna del bestiame).
Nel caso previsto dall'art. 1642, al termine del contratto l'affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualita', eta' e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualita' o di quantita' contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l'affittuario deve restituire bestiame di uguale valore. Se vi e' eccedenza o deficienza nel valore del bestiame, ne e' fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna.
La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame.
Si applica altresi' la disposizione del terzo comma dell'art. 1640.
Sono salve le disposizioni delle norme corporative e i patti diversi.
Art. 1646.
(Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante).
L'affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell'anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare.
Per l'ulteriore determinazione dei rapporti tra l'affittuario uscente e l'affittuario subentrante si osservano le disposizioni delle norme corporative e, in mancanza, gli usi locali.
§ 3. - Dell'affitto a coltivatore diretto
Art. 1647.
(Nozione).
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono, sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative.
Art. 1648.
(Casi fortuiti ordinari).
Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, puo' disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la meta' dei frutti del fondo.
Art. 1649.
(Subaffitto).
Se il locatore consente il subaffitto, questo e' considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario.
Art. 1650.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11))
Art. 1651.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11))
Art. 1652.
(Anticipazioni all'affittuario).
Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore e' tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.
Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale.
Art. 1653.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11))
Art. 1654.
(Inderogabilita').
Le disposizioni che precedono sono inderogabili.
CAPO VII
Dell'appalto
Art. 1655.
(Nozione).
L'appalto e' il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Art. 1656.
(Subappalto).
L'appaltatore non puo' dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non e' stato autorizzato dal committente.
Art. 1657.
(Determinazione del corrispettivo).
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo ne' hanno stabilito il modo di determinarla, essa e' calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, e' determinata dal giudice.
Art. 1658.
(Fornitura della materia).
La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non e' diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.
Art. 1659.
(Variazioni concordate del progetto).
L'appaltatore non puo' apportare variazioni alle modalita' convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.
L'autorizzazione si deve provare per iscritto.
Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera e' stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.
Art. 1660.
(Variazioni necessarie del progetto).
Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte e' necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.
Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore puo' recedere dal contratto e puo' ottenere, secondo le circostanze, un'equa indennita'.
Se le variazioni sono di notevole entita', il committente puo' recedere dal contratto ed e' tenuto a corrispondere un equo indennizzo.
Art. 1661.
(Variazioni ordinate dal committente).
Il committente puo' apportare variazioni al progetto, purche' il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.
La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.
Art. 1662.
(Verifica nel corso di esecuzione dell'opera).
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.
Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente puo' fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto e' risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.
Art. 1663.
(Denuncia dei difetti della materia).
L'appaltatore e' tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.
Art. 1664.
(Onerosita' o difficolta' dell'esecuzione).
Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione puo' esser accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.
Se nel corso dell'opera si manifestano difficolta' di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente piu' onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
Art. 1665.
(Verifica e pagamento dell'opera).
Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta.
La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.
Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.
Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorche' non si sia proceduto alla verifica.
Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera e' accettata dal committente.
Art. 1666.
(Verifica e pagamento di singole partite).
Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti puo' chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore puo' domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.
Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.
Art. 1667.
(Difformita' e vizi dell'opera).
L'appaltatore e' tenuto alla garanzia per le difformita' e i vizi dell'opera. La garanzia non e' dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformita' o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purche', in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformita' o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non e' necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformita' o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento puo' sempre far valere la garanzia, purche' le difformita' o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
Art. 1668.
(Contenuto della garanzia per difetti dell'opera).
Il committente puo' chiedere che le difformita' o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
Se pero' le difformita' o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente puo' chiedere la risoluzione del contratto.
Art. 1669.
(Rovina e difetti di cose immobili).
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
Art. 1670.
(Responsabilita' dei subappaltatori).
L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.
Art. 1671.
(Recesso unilaterale dal contratto).
Il committente puo' recedere dal contratto, anche se e' stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purche' tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Art. 1672.
(Impossibilita' di esecuzione dell'opera).
Se il contratto si scioglie perche' l'esecuzione dell'opera e' divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera gia' compiuta, nei limiti in cui e' per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.
Art. 1673.
(Perimento o deterioramento della cosa).
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o e' deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento e' a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.
Se la materia e' stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera e' a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto e' a carico dell'appaltatore.
Art. 1674.
(Morte dell'appaltatore).
Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente puo' sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio.
Art. 1675.
(Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore).
Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore, il committente e' tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.
Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennita', dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno.
Art. 1676.
(Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente).
Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attivita' per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto e' loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
Art. 1677.
(Prestazione continuativa o periodica di servizi).
Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione.
CAPO VIII
Del trasporto
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1678.
(Nozione).
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.
(Pubblici servizi di linea).
Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico.
I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di piu' richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.
Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore e' obbligato ad applicarle a parita' di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.
Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime e' nulla, e alla clausola difforme e' sostituita la norma delle condizioni generali.
(Limiti di applicabilita' delle norme).
Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.
Sezione II
Del trasporto di persone
(Responsabilita' del vettore).
Salva la responsabilita' per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con se', se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Sono nulle le clausole che limitano la responsabilita' del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.
Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.
Art. 1682.
(Responsabilita' del vettore nei trasporti cumulativi).
Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.
Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.
Sezione III
Del trasporto di cose
Art. 1683.
(Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore).
Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantita' e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.
Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare.
Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarita' dei documenti.
Art. 1684.
(Lettera di vettura e ricevuta di carico).
Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell'articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto.
Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli e' stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni.
Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola «all'ordine».
Art. 1685.
(Diritti del mittente).
Il mittente puo' sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.
Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non puo' disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.
Il mittente non puo' disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario.
Art. 1686.
(Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto).
Se l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.
Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore puo' depositare le cose a norma dell'art. 1514, o, se sono soggette a rapido deterioramento, puo' farle vendere a norma dell'art. 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.
Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto e' stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l'interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.
Art. 1687.
(Riconsegna delle merci).
Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalita' indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi.
Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate.
Se dal mittente e' stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.
Art. 1688.
(Termine di resa).
Il termine di resa, quando sono indicati piu' termini parziali, e' determinato dalla somma di questi.
Art. 1689.
(Diritti del destinatario).
I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore.
Il destinatario non puo' esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l'ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito.
Art. 1690.
(Impedimenti alla riconsegna).
Se il destinatario e' irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell'art. 1686.
Se sorge controversia tra piu' destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l'esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore puo' depositarle a norma dell'art. 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, puo' farle vendere a norma dell'art. 1515 per conto dell'avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.
Art. 1691.
(Lettera di vettura o ricevuta di carico all'ordine).
Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura all'ordine o la ricevuta di carico all'ordine, i diritti nascenti dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo.
In tal caso il vettore e' esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'arrivo delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione, e l'indicazione risulti dal duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico.
Il possessore del duplicato della lettera di vettura all'ordine o della ricevuta di carico all'ordine, deve restituire il titolo al vettore all'atto della riconsegna delle cose trasportate.
Art. 1692.
(Responsabilita' del vettore nei confronti del mittente).
Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui e' gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, e' responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non puo' rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario.
Art. 1693.
(Responsabilita' per perdita e avaria).
Il vettore e' responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria e' derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.
Art. 1694.
(Presunzioni di fortuito).
Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito.
Art. 1695.
(Calo naturale).
Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il mittente o il destinatario provi che la diminuzione non e' avvenuta in conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura accertata.
Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.
Art. 1696.
(Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria).
Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
((Il risarcimento dovuto dal vettore non puo' essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali.
La previsione di cui al comma precedente non e' derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalita' previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non puo' avvalersi della limitazione della responsabilita' prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.))
Art. 1697.
(Accertamento della perdita e dell'avaria).
Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identita' e lo stato delle cose trasportate.
Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.
Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall'art. 696 del codice di procedura civile.
Art. 1698.
(Estinzione dell'azione nei confronti del vettore).
Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto e' dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purche' in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.
Art. 1699.
(Trasporto con rispedizione della merce).
Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere.
Art. 1700.
(Trasporto cumulativo).
Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da piu' vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione.
Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio puo' agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso e' avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi e' tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non e' avvenuto nel proprio percorso.
Art. 1701.
(Diritto di accertamento dei vettori successivi).
I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.
Art. 1702.
(Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore).
L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate.
Se egli omette tale riscossione o l'esercizio del privilegio, e' responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l'azione contro il destinatario.
CAPO IX
Del mandato
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1703.
(Nozione).
Il mandato e' il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o piu' atti giuridici per conto dell'altra.
Art. 1704.
(Mandato con rappresentanza).
Se al mandatario e' stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro.
Art. 1705.
(Mandato senza rappresentanza).
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, puo' esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che cio' possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.
Art. 1706.
(Acquisti del mandatario).
Il mandante puo' rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede.
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario e' obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre.
Art. 1707.
(Creditori del mandatario).
I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purche', trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo.
Art. 1708.
(Contenuto del mandato).
Il mandato comprende non solo gli atti per i quali e' stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.
Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.
Art. 1709.
(Presunzione di onerosita').
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non e' stabilita dalle parti, e' determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza e' determinata dal giudice.
§ 1. - Delle obbligazioni del mandatario
Art. 1710.
(Diligenza del mandatario).
Il mandatario e' tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato e' gratuito, la responsabilita' per colpa e' valutata con minor rigore.
Il mandatario e' tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.
Art. 1711.
(Limiti del mandato).
Il mandatario non puo' eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.
Il mandatario puo' discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.
Art. 1712.
(Comunicazione dell'eseguito mandato).
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si e' discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
Art. 1713.
(Obbligo di rendiconto).
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto cio' che ha ricevuto a causa del mandato.
La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.
Art. 1714.
(Interessi sulle somme riscosse).
Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.
Art. 1715.
(Responsabilita' per le obbligazioni dei terzi).
In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto.
Art. 1716.
(Pluralita' di mandatari).
Salvo patto contrario, il mandato conferito a piu' persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non e' accettato da tutte.
Se nel mandato non e' dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi puo' concludere l'affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza e' tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.
Se piu' mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido vero il mandante.
Art. 1717.
(Sostituto del mandatario).
Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che cio' sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando e' in colpa nella scelta.
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
Il mandante puo' agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.
Art. 1718.
(Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante).
Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo.
Se vi e' urgenza, il mandatario puo' procedere alla vendita delle cose a norma dell'art. 1515.
Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attivita' professionale del mandatario.
§ 2. - Delle obbligazioni del mandante
Art. 1719.
(Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato).
Il mandante, salvo patto contrario, e' tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.
Art. 1720.
(Spese e compenso del mandatario).
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.
Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.
Art. 1721.
(Diritto del mandatario sui crediti).
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.
§ 3. - Dell'estinzione del mandato
Art. 1722.
(Cause di estinzione).
Il mandato si estingue:
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale e' stato conferito;
2) per revoca da parte del mandante;
3) per rinunzia del mandatario;
4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa e' continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.
Art. 1723.
(Revocabilita' del mandato).
Il mandante puo' revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilita', risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.
Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacita' del mandante.
Art. 1724.
(Revoca tacita).
La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario.
Art. 1725.
(Revoca del mandato oneroso).
La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se e' fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.
Se il mandato e' a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.
Art. 1726.
(Revoca del mandato collettivo).
Se il mandato e' stato conferito da piu' persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.
Art. 1727.
(Rinunzia del mandatario).
Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato e' a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa e' tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.
In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario.
Art. 1728.
(Morte o incapacita' del mandante o del mandatario).
Quando il mandato si estingue per morte o per incapacita' sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi e' pericolo nel ritardo.
Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacita' del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.
Art. 1729.
(Mancata conoscenza della causa di estinzione).
Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l'estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi.
Art. 1730.
(Estinzione del mandato conferito a piu' mandatari).
Salvo patto contrario, il mandato conferito a piu' persone designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari.
Sezione II
Della commissione
Art. 1731.
(Nozione).
Il contratto di commissione e' un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.
Art. 1732.
(Operazioni a fido).
Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformita' degli usi del luogo in cui compie l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti.
Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del committente o quando non e' autorizzato dagli usi, il committente puo' esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione.
Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti l'operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del comma precedente.
Art. 1733.
(Misura della provvigione).
La misura della provvigione spettante al commissionario, se non e' stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui e' compiuto l'affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equita'.
Art. 1734.
(Revoca della commissione).
Il committente puo' revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.
Art. 1735.
(Commissionario contraente in proprio).
Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell'art. 1515, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario puo' fornire al prezzo suddetto le cose che deve comprare, o puo' acquistare per se' le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione.
Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per se' non puo' praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l'operazione, se questo e' superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non puo' praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo e' inferiore al prezzo fissato dal committente.
Art. 1736.
(Star del credere).
Il commissionario che, in virtu' di patto o di uso, e' tenuto allo «star del credere» risponde nei confronti del committente per l'esecuzione dell'affare. In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui e' compiuto l'affare. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equita'.
Sezione III
Della spedizione
Art. 1737.
(Nozione).
Il contratto di spedizione e' un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.
Art. 1738.
(Revoca).
Finche' lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente puo' revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attivita' prestata.
Art. 1739.
(Obblighi dello spedizioniere).
Nella scelta della via, del mezzo e delle modalita' di trasporto della merce, lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo.
Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite.
I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.
Art. 1740.
(Diritti dello spedizioniere).
La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione.
Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.
Art. 1741.
(Spedizioniere vettore).
Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.
CAPO X
Del contratto di agenzia
Art. 1742.
(Nozione).
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
((Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto e' irrinunciabile.))
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AGGIORNAMENTO (81)
Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti gia' in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994".
Art. 1743.
(Diritto di esclusiva).
Il preponente non puo' valersi contemporaneamente di piu' agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attivita', ne' l'agente puo' assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di piu' imprese in concorrenza tra loro.
Art. 1744.
(Riscossioni).
L'agente non ha facolta' di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facolta' gli e' stata attribuita, egli non puo' concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
Art. 1745.
(Rappresentanza dell'agente).
Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente.
L'agente puo' chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.
Art. 1746.
(Obblighi dell'agente).
Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealta' e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformita' delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario.
Egli deve altresi' osservare gli obblighi che incombono al commissionario ((ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736)), in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
((E' vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilita', anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. E' pero' consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purche' cio' avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare piu' elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo)).
Art. 1747.
(Impedimento dell'agente).
L'agente che non e' in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza e' obbligato al risarcimento del danno.
Art. 1748.
(( (Diritti dell'agente). ))
((Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione e' stata conclusa per effetto del suo intervento.
La provvigione e' dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta e' pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione e' da ricondurre prevalentemente all'attivita' da lui svolta; in tali casi la provvigione e' dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al piu' tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equita'.
L'agente e' tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avra' esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto piu' sfavorevole all'agente.
L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.))
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AGGIORNAMENTO (81)
Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti gia' in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994".
Art. 1749.
(( (Obblighi del preponente). ))
((Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealta' e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sara' notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al piu' tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali e' stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.
L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.))
Art. 1750.
(( (Durata del contratto o recesso). ))
((Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto di agenzia e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.
Il termine di preavviso non puo' comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non puo' osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.))
((81))
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AGGIORNAMENTO (81)
Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti gia' in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994".
Art. 1751.
(Indennita' in caso di cessazione del rapporto).
((All'atto della cessazione del rapporto, il preponente e' tenuto a corrispondere all'agente un'indennita' se ricorrono le seguenti condizioni:))
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennita' sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L'indennita' non e' dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravita', non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali eta', infermita' o malattia, per le quali non puo' piu' essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attivita';
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtu' del contratto di agenzia.
L'importo dell'indennita' non puo' superare una cifra equivalente ad un'indennita' annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La concessione dell'indennita' non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
L'agente decade dal diritto all'indennita' prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.
((L'indennita' e' dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.))
(81)
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AGGIORNAMENTO (81)
Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti gia' in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui all'art. 4 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993."
Art. 1751-bis.
(Patto di non concorrenza).
Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non puo' eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.
((L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennita' di natura non provvigionale. L'indennita' va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennita' di fine rapporto. La determinazione della indennita' in base ai parametri di cui al precedente periodo e' affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennita' e' determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente)). ((128a))
(81)
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AGGIORNAMENTO (81)
Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti gia' in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994".
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AGGIORNAMENTO (128a)
La L. 29 dicembre 2000, n. 422 ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di societa' di persone o di societa' di capitali con un solo socio, nonche', ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a societa' di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia dal 1° giugno 2001".
Art. 1752.
(Agente con rappresentanza).
Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente e' conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.
Art. 1753.
(Agenti di assicurazione).
Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attivita' assicurativa.
CAPO XI
Della mediazione
Art. 1754.
(Mediatore).
E' mediatore colui che mette in relazione due o piu' parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Art. 1755.
(Provvigione).
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare e' concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equita'.
Art. 1756.
(Rimborso delle spese).
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non e' stato concluso.
Art. 1757.
(Provvigione nei contratti condizionali o invalidi).
Se il contratto e' sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Se il contratto e' sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto e' annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d'invalidita'.
Art. 1758.
(Pluralita' di mediatori).
Se l'affare e' concluso per l'intervento di piu' mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
Art. 1759.
(Responsabilita' del mediatore).
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde dell'autenticita' della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.
Art. 1760.
(Obblighi del mediatore professionale).
Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finche' sussista la possibilita' di controversia, sull'identita' della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero;
3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.
Art. 1761.
(Rappresentanza del mediatore).
Il mediatore puo' essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.
Art. 1762.
(Contraente non nominato).
Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato.
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o e' nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti puo' agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilita' del mediatore.
Art. 1763.
(Fideiussione del mediatore).
Il mediatore puo' prestare fideiussione per una delle parti.
Art. 1764.
(Sanzioni).
Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila.
Nei casi piu' gravi puo' essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene e' soggetto il mediatore che presta la sua attivita' nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacita'.
Art. 1765.
(Leggi speciali).
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
CAPO XII
Del deposito
Sezione I
Del deposito in generale
Art. 1766.
(Nozione).
Il deposito e' il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Art. 1767.
(Presunzione di gratuita').
Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualita' professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volonta' delle parti.
Art. 1768.
(Diligenza nella custodia).
Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.
Se il deposito e' gratuito, la responsabilita' per colpa e' valutata con minor rigore.
Art. 1769.
(Responsabilita' del depositario incapace).
Il depositario incapace e' responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui puo' essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finche' questa si trova presso il depositario; altrimenti puo' pretendere il rimborso di cio' che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo.
Art. 1770.
(Modalita' della custodia).
Il depositario non puo' servirsi della cosa depositata ne' darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.
Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario puo' esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena e' possibile.
Art. 1771.
(Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa).
Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario.
Il depositario puo' richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante. Anche se non e' stato convenuto un termine, il giudice puo' concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.
Art. 1772.
(Pluralita' di depositanti e di depositari).
Se piu' sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalita' stabilite dall'autorita' giudiziaria.
La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono piu' eredi, se la cosa non e' divisibile.
Se piu' sono i depositari, il depositante ha facolta' di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.
Art. 1773.
(Terzo interessato nel deposito).
Se la cosa e' stata depositata anche nell'interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione, il depositario non puo' liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo.
Art. 1774.
(Luogo di restituzione e spese relative).
Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
Art. 1775.
(Restituzione dei frutti).
Il depositario e' obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.
Art. 1776.
(Obblighi dell'erede del depositario).
L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, e' obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non e' stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante.
Art. 1777.
(Persona a cui deve essere restituita la cosa).
Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non puo' esigere che il depositante provi di esserne proprietario.
Se e' convenuto in giudizio da chi rivendica la proprieta' della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e puo' ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo. In questo caso egli puo' anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.
Art. 1778.
(Cosa proveniente da reato).
Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli e' nota la persona alla quale e' stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di se'.
Il depositario e' liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione.
Art. 1779.
(Cosa propria del depositario).
Il depositario e' liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.
Art. 1780.
(Perdita non imputabile della detenzione della cosa).
Se la detenzione della cosa e' tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli e' liberato dall'obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.
Il depositante ha diritto di ricevere cio' che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo.
Art. 1781.
(Diritti del depositario).
Il depositante e' obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.
Art. 1782.
(Deposito irregolare).
Se il deposito ha per oggetto una quantita' di danaro o di altre cose fungibili, con facolta' per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprieta' ed e' tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualita'.
In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.
Sezione II
Del deposito in albergo
Art. 1783.
(( (Responsabilita' per le cose portate in albergo). ))
((Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.
La responsabilita' di cui al presente articolo e' limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.))
Art. 1784.
(( (Responsabilita' per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore). ))
((La responsabilita' dell'albergatore e' illimitata:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.
L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli puo' rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
L'albergatore puo' esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.))
Art. 1785.
(( (Limiti di responsabilita'). ))
((L'albergatore non e' responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:
1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa.))
Art. 1785-bis
(( (Responsabilita' per colpa dell'albergatore). ))
((L'albergatore e' responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.))
Art. 1785-ter
(( (Obbligo di denuncia del danno). ))
(( Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, il cliente non potra' valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.))
Art. 1785-quater
(( (Nullita'). ))
((Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilita' dell'albergatore.))
Art. 1785-quinquies
(( (Limiti di applicazione). ))
((Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, ne' agli animali vivi.))
Art. 1786.
(Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi).
Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.
Sezione III
Del deposito nei magazzini generali
Art. 1787.
(Responsabilita' dei magazzini generali).
I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria e' derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio.
Art. 1788.
(Diritti del depositante).
Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso.
Art. 1789.
(Vendita delle cose depositate).
I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non e' rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando e' decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalita' stabilite dall'art. 1515.
Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.
Art. 1790.
(Fede di deposito).
I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate.
La fede di deposito deve indicare:
1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante;
2) il luogo del deposito;
3) la natura e la quantita' delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;
4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa e' stata assicurata.
Art. 1791.
(Nota di pegno).
Alla fede di deposito e' unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente.
La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.
Art. 1792.
(Intestazione e circolazione dei titoli).
La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.
Art. 1793.
(Diritti del possessore).
Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate; egli ha altresi' diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in piu' partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.
Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate.
Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall'art. 1795; egli puo' valersi della facolta' concessa dall'art. 1788.
Art. 1794.
(Prima girata della nota di pegno).
La prima girata della sola nota di pegno deve indicare l'ammontare del credito e degli interessi nonche' la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario.
La girata della nota di pegno che non indica l'ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede, tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno.
Art. 1795.
(Diritti del possessore della sola fede di deposito).
Il possessore della sola fede di deposito puo' ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio.
Sotto la responsabilita' dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito puo' ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all'ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantita' delle merci ritirate.
Art. 1796.
(Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto).
Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, puo' far vendere le cose depositate in conformita' dell'art. 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza.
Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno e' surrogato nei diritti di questo, e puo' procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza.
Art. 1797.
(Azione nei confronti dei giranti).
Il possessore della nota di pegno non puo' agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno.
I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui e' avvenuta la vendita delle cose depositate.
Il possessore della nota di pegno decade dall'azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate.
Egli conserva tuttavia l'azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest'azione si prescrive in tre anni.
CAPO XIII
Del sequestro convenzionale
Art. 1798.
(Nozione).
Il sequestro convenzionale e' il contratto col quale due o piu' persone affidano a un terzo una cosa o una pluralita' di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perche' la custodisca e la restituisca a quella a cui spettera' quando la controversia sara' definita.
Art. 1799.
(Obblighi, diritti e poteri del sequestratario).
Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.
Art. 1800.
(Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro).
Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, e' soggetto alle norme del deposito.
Se vi e' imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario puo' alienarle, dandone pronta notizia agli interessati.
Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato.
Il sequestratario non puo' consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.
Art. 1801.
(Liberazione del sequestratario).
Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non puo' essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi.
Art. 1802.
(Compenso e rimborso delle spese al sequestratario).
Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si e' pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa.
CAPO XIV
Del comodato
Art. 1803.
(Nozione).
Il comodato e' il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinche' se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato e' essenzialmente gratuito.
Art. 1804.
(Obbligazioni del comodatario).
Il comodatario e' tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non puo' servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.
Non puo' concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante puo' chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Art. 1805.
(Perimento della cosa).
Il comodatario e' responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo piu' lungo di quello a lui consentito, e' responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.
Art. 1806.
(Stima).
Se la cosa e' stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento e' a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
Art. 1807.
(Deterioramento per effetto dell'uso).
Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui e' stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.
Art. 1808.
(Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie).
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.
Egli pero' ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.
Art. 1809.
(Restituzione).
Il comodatario e' obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne e' servito in conformita' del contratto.
Se pero', durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi puo' esigerne la restituzione immediata.
Art. 1810.
(Comodato senza determinazione di durata).
Se non e' stato convenuto un termine ne' questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario e' tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Art. 1811.
(Morte del comodatario).
In caso di morte del comodatario, il comodante, benche' sia stato convenuto un termine, puo' esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.
Art. 1812.
(Danni al comodatario per vizi della cosa).
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante e' tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.
CAPO XV
Del mutuo
Art. 1813.
(Nozione).
Il mutuo e' il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantita' di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualita'.
Art. 1814.
(Trasferimento della proprieta').
Le cose date a mutuo passano in proprieta' del mutuatario.
Art. 1815.
(Interessi).
Salvo diversa volonta' delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.
((Se sono convenuti interessi usurari, la clausola e' nulla e non sono dovuti interessi)).
Art. 1816.
(Termine per la restituzione fissato dalle parti).
Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo e' a titolo gratuito, a favore del mutuatario.
Art. 1817.
(Termine per la restituzione fissato dal giudice).
Se non e' fissato un termine per la restituzione, questo e' stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.
Se e' stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potra', il termine per il pagamento e' pure fissato dal giudice.
Art. 1818.
(Impossibilita' o notevole difficolta' di restituzione).
Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione e' divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi e' tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.
Art. 1819.
(Restituzione rateale).
Se e' stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante puo' chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero.
Art. 1820.
(Mancato pagamento degli interessi).
Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante puo' chiedere la risoluzione del contratto.
Art. 1821.
(Danni al mutuatario per vizi delle cose).
Il mutuante e' responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.
Se il mutuo e' gratuito, il mutuante e' responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.
Art. 1822.
(Promessa di mutuo).
Chi ha promesso di dare a mutuo puo' rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.
CAPO XVI
Del conto corrente
Art. 1823.
(Nozione).
Il conto corrente e' il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.
Il saldo del conto e' esigibile alla scadenza stabilita. Se non e' richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato.
Art. 1824.
(Crediti esclusi dal conto corrente).
Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione.
Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.
Art. 1825.
(Interessi).
Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale.
Art. 1826.
(Spese e diritti di commissione).
L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse. Tali diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria.
Art. 1827.
(Effetti dell'inclusione nel conto).
L'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva.
Se l'atto e' dichiarato nullo, e' annullato, rescisso o risoluto, la relativa partita si elimina dal conto.
Art. 1828.
(Efficacia della garanzia dei crediti iscritti).
Se il credito incluso nel conto e' assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito.
La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.
Art. 1829.
(Crediti verso terzi).
Se non risulta una diversa volonta' delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola «salvo incasso». In tal caso, se il credito non e' soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Puo' eliminare la partita dal conto anche dopo avere infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.
Art. 1830.
(Sequestro o pignoramento del saldo).
Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l'eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l'altro correntista non puo', con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore. Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento.
Il correntista presso cui e' stato eseguito il sequestro o il pignoramento deve darne notizia all'altro. Ciascuno di essi puo' recedere dal contratto.
Art. 1831.
(Chiusura del conto).
La chiusura del conto con la liquidazione del saldo e' fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.
Art. 1832.
(Approvazione del conto).
L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato, se non e' contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che puo' ritenersi congruo secondo le circostanze.
L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata.
Art. 1833.
(Recesso dal contratto).
Se il contratto e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima.
In caso d'interdizione, d'inabilitazione, d'insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.
Lo scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non puo' richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall'art. 1831.
CAPO XVII
Dei contratti bancari
Sezione I
Dei depositi bancari
Art. 1834.
(Depositi di danaro).
Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprieta' ed e' obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.
Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si e' costituito il rapporto.
Art. 1835.
(Libretto di deposito a risparmio).
Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.
Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.
E' nullo ogni patto contrario.
Art. 1836.
(Legittimazione del possessore).
Se il libretto di deposito e' pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore e' liberata, anche se questi non e' il depositante.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 1837.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39))
Art. 1838.
(Deposito di titoli in amministrazione).
La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante.
Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi o si deve esercitare un diritto di opzione, la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all'uopo occorrenti. In mancanza d'istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio.
Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonche' il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.
E' nullo il patto col quale si esonera la banca dall'osservare, nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza.
Sezione II
Del servizio bancario delle cassette di sicurezza
Art. 1839.
(Cassette di sicurezza).
Nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca risponde verso l'utente per l'idoneita' e la custodia dei locali e per l'integrita' della cassetta, salvo il caso fortuito.
Art. 1840.
(Apertura della cassetta).
Se la cassetta e' intestata a piu' persone, l'apertura di essa e' consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione.
In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non puo' consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalita' stabilite dall'autorita' giudiziaria.
Art. 1841.
(Apertura forzata della cassetta).
Quando il contratto e' scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, puo' chiedere al tribunale l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione puo' farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il tribunale ritiene opportune.
Il tribunale puo' dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e puo' ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto e' dovuto alla banca per canoni e spese.
(111) ((112a))
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AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
Sezione III
Dell'apertura di credito bancario
Art. 1842.
(Nozione).
L'apertura di credito bancario e' il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Art. 1843.
(Utilizzazione del credito).
Se non e' convenuto altrimenti, l'accreditato puo' utilizzare in piu' volte il credito, secondo le forme di uso, e puo' con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilita'.
Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove e' costituito il rapporto.
Art. 1844.
(Garanzia).
Se per l'apertura di credito e' data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca.
Se la garanzia diviene insufficiente, la banca puo' chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca puo' ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.
Art. 1845.
(Recesso dal contratto).
Salvo patto contrario, la banca non puo' recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.
Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
Se l'apertura di credito e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
Sezione IV
Dell'anticipazione bancaria
Art. 1846.
(Disponibilita' delle cose date in pegno).
Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca non puo' disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto.
Art. 1847.
(Assicurazione delle merci).
La banca deve provvedere per conto del contraente all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.
Art. 1848.
(Spese di custodia).
La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne abbia acquistato la disponibilita'.
Art. 1849.
(Ritiro dei titoli o delle merci).
Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, puo' ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito.
Art. 1850.
(Diminuzione della garanzia).
Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca puo' chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso, con la diffida che, in mancanza, si procedera' alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno. Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca puo' procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell'art. 2797.
La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.
Art. 1851.
(Pegno irregolare a garanzia di anticipazione).
Se, a garanzia di uno o piu' crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facolta' di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti garantiti. L'eccedenza e' determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.
Sezione V
Delle operazioni bancarie in conto corrente
Art. 1852.
(Disposizione da parte del correntista).
Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista puo' disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.
Art. 1853.
(Compensazione tra i saldi di piu' rapporti o piu' conti).
Se tra la banca e il correntista esistono piu' rapporti o piu' conti, ancorche' in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario.
Art. 1854.
(Conto corrente intestato a piu' persone).
Nel caso in cui il conto sia intestato a piu' persone, con facolta' per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.
Art. 1855.
(Operazione a tempo indeterminato).
Se l'operazione regolata in conto corrente e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.
Art. 1856.
(Esecuzione d'incarichi).
La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.
Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa puo' incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente.
Art. 1857.
(Norme applicabili).
Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.
Sezione VI
Dello sconto bancario
Art. 1858.
(Nozione).
Lo sconto e' il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.
Art. 1859.
(Sconto di cambiali).
Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata.
Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole «senza accettazione».
Art. 1860.
(Sconto di tratte documentate).
La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso privilegio del mandatario finche' il titolo rappresentativo e' in suo possesso.
CAPO XVIII
Della rendita perpetua
Art. 1861.
(Nozione).
Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantita' di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.
La rendita perpetua puo' essere costituita anche quale onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.
Art. 1862.
(Norme applicabili).
L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, e' soggetta alle norme stabilite per la vendita.
L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito e' soggetta alle norme stabilite per la donazione.
Art. 1863.
(Rendita fondiaria e rendita semplice).
E' fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un immobile. E' semplice quella costituita mediante cessione di un capitale.
Art. 1864.
(Garanzia della rendita semplice).
La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca sopra un immobile; altrimenti il capitale e' ripetibile.
Art. 1865.
(Diritto di riscatto della rendita perpetua).
La rendita perpetua e' redimibile a volonta' del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria.
Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non puo' eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.
Puo' anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non puo' eccedere l'anno.
Se sono convenuti termini piu' lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.
Art. 1866.
(Esercizio del riscatto).
Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale.
Le modalita' del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.
Art. 1867.
(Riscatto forzoso).
Il debitore di una rendita perpetua puo' essere costretto al riscatto:
1) se e' in mora nel pagamento di due annualita' di rendita;
2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle gia' date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;
3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui e' garantita la rendita e' diviso fra piu' di tre persone.
Art. 1868.
(Riscatto per insolvenza del debitore).
Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d'insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo.
Art. 1869.
(Altre prestazioni perpetue).
Le disposizioni degli articoli 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volonta'.
Art. 1870.
(Ricognizione).
Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento, trascorsi nove anni dalla data del precedente.
Art. 1871.
(Rendite dello Stato).
Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.
CAPO XIX
Della rendita vitalizia
Art. 1872.
(Modi di costituzione).
La rendita vitalizia puo' essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale.
La rendita vitalizia puo' essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.
Art. 1873.
(Determinazione della durata).
La rendita vitalizia puo' costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.
Essa puo' costituirsi anche per la durata della vita di piu' persone.
Art. 1874.
(Costituzione a favore di piu' persone).
Se la rendita e' costituita a favore di piu' persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario.
Art. 1875.
(Costituzione a favore di un terzo).
La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalita', non richiede le forme stabilite per la donazione.
Art. 1876.
(Rendita costituita su persone gia' defunte).
Il contratto e' nullo, se la rendita e' costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva gia' cessato di vivere.
Art. 1877.
(Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso).
Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso puo' chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli da' o diminuisce le garanzie pattuite.
Art. 1878.
(Mancanza di pagamento delle rate scadute).
In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se e' lo stesso stipulante, non puo' domandare la risoluzione del contratto, ma puo' far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinche' col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.
Art. 1879.
(Divieto di riscatto e onerosita' sopravvenuta).
Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non puo' liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualita' pagate.
Egli e' tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale e' stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.
Art. 1880.
(Modalita' del pagamento della rendita).
La rendita vitalizia costituita mediante contratto e' dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale e' costituita.
Se pero' e' stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui e' scaduta.
Art. 1881.
(Sequestro o pignoramento della rendita).
Quando la rendita vitalizia e' costituita a titolo gratuito, si puo' disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore.
CAPO XX
Dell'assicurazione
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1882.
(Nozione).
L'assicurazione e' il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Art. 1883.
(Esercizio delle assicurazioni).
L'impresa di assicurazione non puo' essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una societa' per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.
Art. 1884.
(Assicurazioni mutue).
Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialita' del rapporto.
Art. 1885.
(Assicurazioni contro i rischi della navigazione).
Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non e' regolato dal codice della navigazione.
Art. 1886.
(Assicurazioni sociali).
Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.
Art. 1887.
(Efficacia della proposta).
La proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma per il termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta.
Art. 1888.
(Prova del contratto).
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore e' obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore e' anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso puo' esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
Art. 1889.
(Polizze all'ordine e al portatore).
Se la polizza di assicurazione e' all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione.
Tuttavia l'assicuratore e' liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non e' l'assicurato.
In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine.
Art. 1890.
(Assicurazione in nome altrui).
Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato puo' ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro.
Il contraente e' tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa.
Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.
Art. 1891.
(Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta).
Se l'assicurazione e' stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non puo' farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892.
(Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave).
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non e' tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda piu' persone o piu' cose, il contratto e' valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893.
(Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore puo' recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta e' ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894.
(Assicurazione in nome o per conto di terzi).
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1895.
(Inesistenza del rischio).
Il contratto e' nullo se il rischio non e' mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Art. 1896.
(Cessazione del rischio durante l'assicurazione).
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finche' la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.
Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
Art. 1897.
(Diminuzione del rischio).
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non puo' esigere che il minor premio, ma ha facolta' di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e' stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898.
(Aggravamento del rischio).
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio piu' elevato.
L'assicuratore puo' recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento e' tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio e' tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui e' comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta e' ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1899.
(Durata dell'assicurazione).
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. ((L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, puo' proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facolta' di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualita' nel corso della quale la facolta' di recesso e' stata esercitata)). ((189))
Il contratto puo' essere tacitamente prorogato una o piu' volte, ma ciascuna proroga tacita non puo' avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
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AGGIORNAMENTO (172)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facolta' di cui al primo periodo puo' essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni".
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AGGIORNAMENTO (189)
La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 21, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 1900.
(Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti).
L'assicuratore non e' obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore e' obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
Egli e' obbligato altresi', nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarieta' umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.
Art. 1901.
(Mancato pagamento del premio).
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto e' da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto e' risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1902.
(Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa).
La fusione e la concentrazione di aziende tra piu' imprese assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per cio' che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati.
Art. 1903.
(Agenti di assicurazione).
Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge.
Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti l'autorita' giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale e' stato concluso il contratto.
Sezione II
Dell'assicurazione contro i danni
Art. 1904.
(Interesse all'assicurazione).
Il contratto di assicurazione contro i danni e' nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.
Art. 1905.
(Limiti del risarcimento).
L'assicuratore e' tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.
L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e' espressamente obbligato.
Art. 1906.
(Danni cagionati da vizio della cosa).
Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato.
Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.
Art. 1907.
(Assicurazione parziale).
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1908.
(Valore della cosa assicurata).
Nell'accertare il danno non si puo' attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.
Il valore delle cose assicurate puo' essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.
Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
Art. 1909.
(Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose).
L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non e' valida se vi e' stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se e' in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.
Se non vi e' stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.
Art. 1910.
(Assicurazione presso diversi assicuratori).
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente piu' assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennita'.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato puo' chiedere a ciascun assicuratore l'indennita' dovuta secondo il rispettivo contratto, purche' le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennita' dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore e' insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1911.
(Coassicurazione).
Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra piu' assicuratori per quota determinate, ciascun assicuratore e' tenuto al pagamento dell'indennita' assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico e' il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.
Art. 1912.
(Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari).
Salvo patto contrario, l'assicuratore non e' obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
Art. 1913.
(Avviso all'assicuratore in caso di sinistro).
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si e' verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non e' necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalita' del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914.
(Obbligo di salvataggio).
L'assicurato deve fare quanto gli e' possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si e' raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915.
(Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio).
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennita'.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennita' in ragione del pregiudizio sofferto.
(Diritto di surrogazione dell'assicuratore).
L'assicuratore che ha pagato l'indennita' e' surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno e' causato dai figli, ((...)) dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. (41)
L'assicurato e' responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
(79)
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AGGIORNAMENTO (41)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 21 maggio 1975, n. 117 (in G.U. 1a s.s. 28/05/1975, n. 140), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 1916, comma secondo, del codice civile, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non e' ammessa surrogazione, il coniuge dell'assicurato".
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AGGIORNAMENTO (79)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 luglio 1991, n. 356 (in G.U. 1a s.s. 24/07/1991, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1916 del codice civile nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico".
Art. 1917.
(Assicurazione della responsabilita' civile).
Nell'assicurazione della responsabilita' civile l'assicuratore e' obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilita' dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facolta', previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennita' dovuta, ed e' obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, puo' chiamare in causa l'assicuratore.
Art. 1918.
(Alienazione delle cose assicurate).
L'alienazione delle cose assicurate non e' causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione.
I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.
L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, puo' recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che puo' essere dato anche mediante raccomandata.
Se e' stata emessa una polizza all'ordine o al portatore, nessuna notizia dell'alienazione deve essere data all'assicuratore, e cosi' quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto.
Sezione III
Dell'assicurazione sulla vita
Art. 1919.
(Assicurazione sulla vita propria o di un terzo).
L'assicurazione puo' essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.
L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non e' valida se questi o il suo legale rappresentante non da' il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.
Art. 1920.
(Assicurazione a favore di un terzo).
E' valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
La designazione del beneficiario puo' essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa e' efficace anche se il beneficiario e' determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
Art. 1921.
(Revoca del beneficio).
La designazione del beneficiario e' revocabile con le forme con le quali puo' essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non puo' tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, ne' dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.
Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.
Art. 1922.
(Decadenza dal beneficio).
La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato.
Se la designazione e' irrevocabile ed e' stata fatta a titolo di liberalita', essa puo' essere revocata nei casi previsti dall'art. 800.
Art. 1923.
(Diritti dei creditori e degli eredi).
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.
Art. 1924.
(Mancato pagamento dei premi).
Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore puo' agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio e' scaduto. La disposizione si applica anche se il premio e' ripartito in piu' rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'art. 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.
Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto e' risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.
Art. 1925.
(Riscatto e riduzione della polizza).
Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.
Art. 1926.
(Cambiamento di professione dell'assicurato).
I cambiamenti di professione o di attivita' dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione.
Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe consentito l'assicurazione per un premio piu' elevato, il pagamento della somma assicurata e' ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito.
Se l'assicurato da' notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio.
Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l'assicurato, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta.
Se l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto e' risoluto, salvo il diritto dell'assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato al riscatto. Il silenzio dell'assicurato vale come adesione alla proposta dell'assicuratore.
Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata.
Art. 1927.
(Suicidio dell'assicurato).
In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non e' tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.
L'assicuratore non e' nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione e' cessata.
Sezione IV
Della riassicurazione
Art. 1928.
(Prova).
I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto.
I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali.
Art. 1929.
(Efficacia del contratto).
Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati.
Art. 1930.
(Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa).
In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennita' dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.
Art. 1931.
(Compensazione dei crediti e debiti).
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a piu' contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.
Sezione V
Disposizioni finali
Art. 1932.
(Norme inderogabili).
Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso piu' favorevole all'assicurato.
Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.
CAPO XXI
Del giuoco e della scommessa
Art. 1933.
(Mancanza di azione).
Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.
Il perdente tuttavia non puo' ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione e' ammessa in ogni caso se il perdente e' un incapace.
Art. 1934.
(Competizioni sportive).
Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell'articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.
Tuttavia il giudice puo' rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.
Art. 1935.
(Lotterie autorizzate).
Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.
CAPO XXII
Della fideiussione
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1936.
(Nozione).
E' fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
La fideiussione e' efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
Art. 1937.
(Manifestazione della volonta').
La volonta' di prestare fideiussione deve essere espressa.
Art. 1938.
(( (Fideiussione per obbligazioni future o condizionali). ))
((La fideiussione puo' essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito)).
((86))
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AGGIORNAMENTO (86)
La L. 17 febbraio 1992, n. 154 ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 1939.
(Validita' della fideiussione).
La fideiussione non e' valida se non e' valida l'obbligazione principale, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace.
Art. 1940.
(Fideiussore del fideiussore).
La fideiussione puo' essere prestata cosi' per il debitore principale, come per il suo fideiussore.
Art. 1941.
(Limiti della fideiussione).
La fideiussione non puo' eccedere cio' che e' dovuto dal debitore, ne' puo' essere prestata a condizioni piu' onerose.
Puo' prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.
La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni piu' onerose e' valida nei limiti dell'obbligazione principale.
Art. 1942.
(Estensione della fideiussione).
Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonche' alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.
Art. 1943.
(Obbligazione di prestare fideiussione).
Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.
Quando il fideiussore e' divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.
Sezione II
Dei rapporti tra creditore e fideiussore
Art. 1944.
(Obbligazione del fideiussore).
Il fideiussore e' obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.
Le parti pero' possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
Salvo patto contrario, il fideiussore e' tenuto ad anticipare le spese necessarie.
Art. 1945.
(Eccezioni opponibili dal fideiussore).
Il fideiussore puo' opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacita'.
Art. 1946.
(Fideiussione prestata da piu' persone).
Se piu' persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse e' obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.
Art. 1947.
(Beneficio della divisione).
Se e' stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito puo' esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta.
Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi e' obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.
Art. 1948.
(Obbligazione del fideiussore del fideiussore).
Il fideiussore del fideiussore non e' obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perche' incapaci.
Sezione III
Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale
Art. 1949.
(Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore).
Il fideiussore che ha pagato il debito e' surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.
Art. 1950.
(Regresso contro il debitore principale).
Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benche' questi non fosse consapevole della prestata fideiussione.
Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.
Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale.
Se il debitore e' incapace, il regresso del fideiussore e' ammesso solo nei limiti di cio' che sia stato rivolto a suo vantaggio.
Art. 1951.
(Regresso contro piu' debitori principali).
Se vi sono piu' debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente cio' che ha pagato.
Art. 1952.
(Divieto di agire contro il debitore principale).
Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito.
Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi puo' opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento.
In entrambi i casi e' fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore.
Art. 1953.
(Rilievo del fideiussore).
Il fideiussore, anche prima di aver pagato, puo' agire contro il debitore perche' questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti:
1) quando e' convenuto in giudizio per il pagamento;
2) quando il debitore e' divenuto insolvente;
3) quando il debitore si e' obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;
4) quando il debito e' divenuto esigibile per la scadenza del termine;
5) quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un termine, purche' essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.
Sezione IV
Dei rapporti tra piu' fideiussori
Art. 1954.
(Regresso contro gli altri fideiussori).
Se piu' persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi e' insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1299.
Sezione V
Dell'estinzione della fideiussione
Art. 1955.
(Liberazione del fideiussore per fatto del creditore).
La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non puo' avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.
Art. 1956.
(Liberazione del fideiussore per obbligazione futura).
Il fideiussore per un'obbligazione futura e' liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente piu' difficile il soddisfacimento del credito.
((Non e' valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione)). ((86))
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AGGIORNAMENTO (86)
La L. 17 febbraio 1992, n. 154 ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 1957.
(Scadenza dell'obbligazione principale).
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purche' il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso pero' l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.
CAPO XXIII
Del mandato di credito
Art. 1958.
(Effetti del mandato di credito).
Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito l'incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro.
Colui che ha accettato l'incarico non puo' rinunziarvi, ma chi l'ha conferito puo' revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire il danno all'altra parte.
Art. 1959.
(Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo).
Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente piu' difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico non puo' essere costretto ad eseguirlo.
Si applica inoltre la disposizione dell'art. 1956.
CAPO XXIV
Dell'anticresi
Art. 1960.
(Nozione).
L'anticresi e' il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinche' il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.
Art. 1961.
(Obblighi del creditore, anticretico).
Il creditore, se non e' stato convenuto diversamente, e' obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell'immobile ricevuto in anticresi.
Egli ha l'obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia. Le spese relative devono essere prelevate dai frutti.
Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, puo', in ogni tempo, restituire l'immobile al debitore, purche' non abbia rinunziato a tale facolta'.
Art. 1962.
(Durata dell'anticresi).
L'anticresi dura finche' il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.
In ogni caso l'anticresi non puo' avere una durata superiore a dieci anni.
Se e' stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.
Art. 1963.
(Divieto del patto commissorio).
E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprieta' dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito.
Art. 1964.
(Compensazione dei frutti con gli interessi).
Salva la disposizione dell'art. 1448, e' valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore puo' in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile.
CAPO XXV
Della transazione
Art. 1965.
(Nozione).
La transazione e' il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite gia' incominciata o prevengono una lite che puo' sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
Art. 1966.
(Capacita' a transigere e disponibilita' dei diritti).
Per transigere le parti devono avere la capacita' di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.
La transazione e' nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilita' delle parti.
Art. 1967.
(Prova).
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.
Art. 1968.
(Transazione sulla falsita' di documenti).
La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non e' stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero.
Art. 1969.
(Errore di diritto).
La transazione non puo' essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti.
Art. 1970.
(Lesione).
La transazione non puo' essere impugnata per causa di lesione.
Art. 1971.
(Transazione su pretesa temeraria).
Se una delle parti era consapevole della temerarieta' della sua pretesa, l'altra puo' chiedere l'annullamento della transazione.
Art. 1972.
(Transazione su un titolo nullo).
E' nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorche' le parti abbiano trattato della nullita' di questo.
Negli altri casi in cui la transazione e' stata fatta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di essa puo' chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullita' del titolo.
Art. 1973.
(Annullabilita' per falsita' di documenti).
E' annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi.
Art. 1974.
(Annullabilita' per cosa giudicata).
E' pure annullabile la transazione fatta su lite gia' decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia.
Art. 1975.
(Annullabilita' per scoperta di documenti).
La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non puo' impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall'altra parte.
La transazione e' annullabile, quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto.
Art. 1976.
(Risoluzione della transazione per inadempimento).
La risoluzione della transazione per inadempimento non puo' essere richiesta se il rapporto preesistente e' stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.
CAPO XXVI
Della cessione dei beni ai creditori
Art. 1977.
(Nozione).
La cessione dei beni ai creditori e' il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attivita' e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti.
Art. 1978.
(Forma).
La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullita'.
Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.
Art. 1979.
(Poteri dei creditori cessionari).
L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi.
Art. 1980.
(Effetti della cessione).
Il debitore non puo' disporre dei beni ceduti.
I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.
I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attivita' del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attivita' prima di aver liquidato quelle cedute.
Art. 1981.
(Spese).
I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l'importo sul ricavato di essa.
Art. 1982.
(Riparto).
I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione. Il residuo spetta al debitore.
Art. 1983.
(Controllo del debitore).
Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura piu' di un anno.
Se e' stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.
Art. 1984.
(Liberazione del debitore).
Se non vi e' patto contrario, il debitore e' liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto.
Art. 1985.
(Recesso del contratto).
Il debitore puo' recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.
Il debitore e' tenuto al rimborso delle spese di gestione.
Art. 1986.
(Annullamento e risoluzione del contratto).
La cessione puo' essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passivita' o ha simulato passivita' inesistenti.
La cessione puo' essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali.
TITOLO IV
DELLE PROMESSE UNILATERALI
Art. 1987.
(Efficacia delle promesse).
La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.
Art. 1988.
(Promessa di pagamento e ricognizione di debito).
La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale e' fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
Art. 1989.
(Promessa al pubblico).
Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, e' vincolato dalla promessa non appena questa e' resa pubblica.
Se alla promessa non e' apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa.
Art. 1990.
(Revoca della promessa).
La promessa puo' essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purche' la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
In nessun caso la revoca puo' avere effetto se la situazione prevista nella promessa si e' gia' verificata o se l'azione e' gia' stata compiuta.
Art. 1991.
(Cooperazione di piu' persone).
Se l'azione e' stata compiuta da piu' persone separatamente, oppure se la situazione e' comune a piu' persone, la prestazione promessa, quando e' unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.
TITOLO V
DEI TITOLI DI CREDITO
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1992.
(Adempimento della prestazione).
Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purche' sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.
Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, e' liberato anche se questi non e' il titolare del diritto.
Art. 1993.
(Eccezioni opponibili).
Il debitore puo' opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonche' quelle che dipendono da falsita' della propria firma, da difetto di capacita' o di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.
Il debitore puo' opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.
Art. 1994.
(Effetti del possesso di buona fede).
Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformita' delle norme che ne disciplinano la circolazione, non e' soggetto a rivendicazione.
Art. 1995.
(Trasferimento dei diritti accessori).
Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti.
Art. 1996.
(Titoli rappresentativi).
I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo.
Art. 1997.
(Efficacia dei vincoli sul credito).
Il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo.
Art. 1998.
(Titoli con diritto a premi).
Nel caso di usufrutto di titoli di credito il godimento dell'usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilita' aleatorie prodotte dal titolo.
Il premio e' investito a norma dell'art. 1000.
Nel pegno di titoli di credito la garanzia non si estende ai premi e alle altre utilita' aleatorie prodotte dal titolo.
Art. 1999.
(Conversione dei titoli).
I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi, su richiesta e a spese del possessore.
Salvo il caso in cui la convertibilita' sia stata espressamente esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la propria identita' e la propria capacita' a norma del secondo comma dell'art. 2022.
Art. 2000.
(Riunione e frazionamento dei titoli).
I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore.
I titoli di credito multipli possono essere frazionati in piu' titoli di taglio minore.