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Circolare 67 del 10 aprile 1989
OGGETTO: Art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Trattamenti di famiglia ai lavoratori a part-time e
versamento del relativo contributo; ulteriori
precisazioni. Assegno per congedo matrimoniale.
Come e' noto il decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n.863 (1) disciplina, all'art.5,commi 6 e 7, le modalita' di
corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori occupati a
TEMPO PARZiale.
Con circolare n. 315 G.S. - 727 R.C.V./38 del 16
febbraio 1985 (2) sono state fornite istruzioni per l'attuazione
delle disposizioni di cui trattasi.
Peraltro, in sede di applicazione delle predette
istruzioni si sono evidenziate talune problematiche riguardanti
in particolare il 6ø comma dell'art. 5 in argomento, che sono
state sottoposte all'esame del Comitato speciale per gli assegni
FAMILIARI.
In relazione al parere espresso dal predetto Comitato si
forniscono le seguenti ulteriori precisazioni che hanno valore
sia per gli assegni familiari che per l'assegno per il nucleo
FAMILIARE.
1) Il citato 6ø comma prevede, ai fini del
raggiungimento del minimo di ore per aver diritto agli assegni
familiari nell'intera misura settimanale, il cumulo delle ore
prestate in diversi rapporti di lavoro. Si chiarisce che detto
cumulo puo' essere effettuato non solo in caso di pluralita' di
rapporti di lavoro a tempo parziale ma anche quando con un
rapporto di lavoro di tale tipo, concorrano rapporti di lavoro
"non a tempo parziale".
In tali fattispecie la normativa applicabile, per la
determinazione del numero di assegni da corrispondere, e' sempre
quella del 6ø comma in argomento che stabilisce la corresponsione
degli assegni per l'intera misura settimanale, ove siano
effettuate almeno 24 ore di lavoro, ovvero, in caso contrario, di
tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro
effettivamente prestate.
Il cumulo delle ore, peraltro, non puo' essere
effettuato in caso di coesistenza di un rapporto di lavoro a
tempo parziale con attivita' svolte in qualita' di operaio
agricolo o di addetto ai servizi domestici e familiari. Cio' in
quanto per gli operai agricoli l'esclusione dall'applicazione
delle disposizioni dell'art.5 in questione e' prevista
espressamente dal comma 15 dello stesso articolo, mentre per gli
addetti ai servizi domestici e familiari la materia e'
disciplinata in modo specifico dall'art. 14 del D.P.R. 31
dicembre 1971, n.1403 (3).
2) Nei rapporti di lavoro a tempo parziale, per
stabilire la misura degli assegni da corrispondere, si deve
sempre fare riferimento al 6ø comma in argomento senza che sia
possibile applicare, in via alternativa, l'art. 59 del T.U. delle
norme sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio
1955, N. 797.
Il datore di lavoro dovra', quindi, sempre verificare,
settimana per settimana, la durata della prestazione lavorativa
per adeguare ad essa la misura degli assegni da corrispondere,
anche se viene adottato il periodo di paga mensile e anche se,
per effetto di una non omogenea distribuzione dell'orario di
lavoro nelle varie settimane si verifichi, nel mese, il
raggiungimento delle 104 o 130 ore lavorative richieste dal
citato art. 59, mentre in una o piu' settimane non viene
raggiunto il limite delle 24 ore. Per tali settimane, pertanto,
ove l'attivita' lavorativa sia concentrata solo in alcuni giorni
non potranno essere corrisposti gli assegni nell'intera misura
settimanale, ma tanti assegni quante sono le giornate di lavoro
effettivamente prestate.
3) Il 6ø comma trova applicazione nei confronti dei
lavoratori "a tempo parziale" quale che sia il settore di
appartenenza del datore di lavoro e, quindi, anche se si tratti
di settore al quale si applica, per quanto concerne gli assegni
familiari, una normativa particolare quali sono il settore
credito, assicurazione e servizi tributari appaltati (art. 72
T.U. A.F.) e il settore agricolo, limitatamente per quest'ultimo
agli impiegati e dirigenti (art. 65 T.U. A.F.). Infatti, come
sopra gia' detto, dall'applicazione dell'art. 5 sono esclusi gli
OPERAI AGRicoli.
Di conseguenza, per quanto riguarda il settore del
credito, assicurazione e servizi tributari appaltati, essendo la
corresponsione degli assegni nei rapporti di lavoro a tempo
parziale collegata alla prestazione di attivita' lavorativa e non
alla sola sussistenza del rapporto di lavoro, in tale settore non
trova applicazione l'art. 73 del T.U. A.F. e, quindi, ai fini del
versamento contributivo per gli assegni familiari deve prendersi
a riferimento la retribuzione effettivamente corrisposta, salvi
facendo, ovviamente, i minimali di legge.
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In relazione, poi, a taluni quesiti posti in materia si
forniscono i seguenti chiarimenti.
a) Lavoratore a tempo parziale con prestazione giornaliera di 5
ore per 5 giorni la settimana. Spetta l'intero assegno
SETTIMAnale.
b) Lavoratore a tempo parziale con prestazione giornaliera di 4
ore per 5 giorni la settimana. Spettano 5 assegni giornalieri
e non l'intero assegno settimanale, non essendo realizzato il
limite delle 24 ore settimanali.
c) Lavoratori a tempo parziale con concentrazione delle
prestazioni lavorative in alcune settimane o in alcuni mesi
dell'anno. Gli assegni spettano solamente per le settimane in
cui vi sia effettiva prestazione di attivita' lavorativa e in
relazione alle ore di lavoro prestate nelle stesse settimane.
In tale fattispecie anche l'assegno per congedo
matrimoniale, disciplinato dal C.C.N. 31.5.1941, spetta solo per
i giorni di congedo che coincidano con quelli nei quali sia
contrattualmente prevista la prestazione di attivita' lavorativa,
prestazione che non viene resa per effetto della fruizione del
CONGEDO STesso.
Le Sedi avranno cura di rendere noti i predetti
chiarimenti ai datori di lavoro, alle Associazioni di categoria,
ai Consulenti del lavoro ed agli Enti di Patronato.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to BILLIA
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(1) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3615.
(2) V. "Atti ufficiali" 1985, pag. 559.
(3) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 687.